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Diritto Sindacale unibg, Appunti di Diritto Sindacale

diritto sindacale, lezioni e appunti

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 12/11/2020

Laragazzamora
Laragazzamora 🇮🇹

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Lezione n° 10
Affrontiamo ora dopo il FATTO il secondo elemento della SISTEMATICA QUADRIPARTITICA ossia:
ANTIGIURIDICITA’
Che cosa si intende per antigiuridicità?
ANTIGIURIDICITA’ = si intende l’assenza di cause di giustificazione, ossia la contrarietà del FATTO
rispetto all’ORDINAMENTO giuridico.
Quali sono le cause di giustificazione?
Le cause di giustificazione che andiamo ad analizzare sono:
la LEGITTIMA DIFESA,
lo STATO di NECESSITA’.
DISCIPLINA GENERALE delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE
Le norme della parte generale del Codice Penale che regolano il modo di operare delle cause di
giustificazione, e valgono per tutte le cause di giustificazione sono:
l’articolo 59 del Codice Penale = CIRCOSTANZE non CONOSCIUTE o ERRONEAMENTE SUPPOSTE,
l’articolo 55 del Codice Penale = ECCESSO COLPOSO.
CARATTERISTICHE delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE
Le cause di giustificazione hanno:
EFFICACIA UNIVERSALE = ossia hanno efficacia per tutto l’ordinamento.
Ovvero se il fatto è giustificato, poniamo il fatto di omicidio se sussistono gli estremi della legittima
difesa, quel fatto li non produce delle conseguenze non solo sotto il profilo penale ossia non è
configurabile come un illecito penale, ma anche come un illecito per gli altri rami
dell’ordinamento quindi niente responsabilità civile o amministrativa.
Le CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NON SONO NORME PENALI = se per norme penali intendiamo
norme incriminatrici o norme sfavorevoli all’agente, in quanto le cause di giustificazione possono
trovarsi in qualunque altro ramo dell’ordinamento.
Il fatto che le CAUSE di GIUSTIFICAZIONE NON SONO NORME PENALI ciò non vale solo a tittolo di
classificazione ma da ciò discendono anche delle conseguenze pratiche, ovvero:
alle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE NON si APPLICANO alcuni PRINCIPI del DIRITTO PENALE come:
RISERVA DI LEGGE = ossia per le cause di giustificazione non si applica il principio di Riserva di
legge ossia la necessità che sia il parlamento a individuare le norme incriminatrici, poiché le
CAUSE di GIUSTIFICAZIONE si possono trovare anche in una NORMA di RANGO SECONDARIO.
DIVIETO DI ANALOGIA = dove sappiamo che di regola le norme dell’ordinamento possono
essere applicate analogicamente salvo in due casi ossia:
- che la norma sia penale,
- che la norma sia eccezionale.
DISPOSIZIONI che il CODICE PENALE dedica alla DISCIPLINA GENERALE delle CAUSE di
GIUSTIFICAZIONE
Le NORME che bisogna avere in mete in merito alle CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE sono:
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Lezione n° 10

Affrontiamo ora dopo il FATTO il secondo elemento della SISTEMATICA QUADRIPARTITICA ossia:

ANTIGIURIDICITA’

Che cosa si intende per antigiuridicità?

ANTIGIURIDICITA’ = si intende l’assenza di cause di giustificazione , ossia la contrarietà del FATTO

rispetto all’ ORDINAMENTO giuridico. Quali sono le cause di giustificazione? Le cause di giustificazione che andiamo ad analizzare sono:  la LEGITTIMA DIFESA ,  lo STATO di NECESSITA’.

DISCIPLINA GENERALE delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE

Le norme della parte generale del Codice Penale che regolano il modo di operare delle cause di giustificazione, e valgono per tutte le cause di giustificazione sono:  l’ articolo 59 del Codice Penale = CIRCOSTANZE non CONOSCIUTE o ERRONEAMENTE SUPPOSTE,  l’ articolo 55 del Codice Penale = ECCESSO COLPOSO.

CARATTERISTICHE delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE

Le cause di giustificazione hanno:

 EFFICACIA UNIVERSALE = ossia hanno efficacia per tutto l’ordinamento.

Ovvero se il fatto è giustificato , poniamo il fatto di omicidio se sussistono gli estremi della legittima difesa, quel fatto li non produce delle conseguenze non solo sotto il profilo penale ossia non è configurabile come un illecito penale, ma anche come un illecito per gli altri rami dell’ordinamento quindi niente responsabilità civile o amministrativa.

 Le CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NON SONO NORME PENALI = se per norme penali intendiamo

norme incriminatrici o norme sfavorevoli all’agente, in quanto le cause di giustificazione possono trovarsi in qualunque altro ramo dell’ordinamento. Il fatto che le CAUSE di GIUSTIFICAZIONE NON SONO NORME PENALI ciò non vale solo a tittolo di classificazione ma da ciò discendono anche delle conseguenze pratiche, ovvero: alle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE NON si APPLICANO alcuni PRINCIPI del DIRITTO PENALE come:  RISERVA DI LEGGE = ossia per le cause di giustificazione non si applica il principio di Riserva di legge ossia la necessità che sia il parlamento a individuare le norme incriminatrici, poiché le CAUSE di GIUSTIFICAZIONE si possono trovare anche in una NORMA di RANGO SECONDARIO.  DIVIETO DI ANALOGIA = dove sappiamo che di regola le norme dell’ordinamento possono essere applicate analogicamente salvo in due casi ossia:

  • che la norma sia penale ,
  • che la norma sia eccezionale.

DISPOSIZIONI che il CODICE PENALE dedica alla DISCIPLINA GENERALE delle CAUSE di

GIUSTIFICAZIONE

Le NORME che bisogna avere in mete in merito alle CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE sono:

  • ART. 59 del Codice Penale ,
  • ART. 55 del Codice Penale. ART. 59 comma 1 del CODICE PENALE  disciplina le: “ CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE ” detta: “ Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non sconosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti ”.  All’interno di questa disciplina valevole per le CAUSE di GIUSTIFICAZIONE si trovano le: CIRCOSTANZE che ESCLUDONO la PENA. La norma ci dice: “… sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non sconosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”  il soggetto non si rende conto di essere in presenza di una causa di giustificazione , ovvero il soggetto non si rende conto ma opera in presenza degli estremi della causa di giustificazione. Questa regola va sotto il nome di: RILEVANZA OGGETTIVA della CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE [Spieghiamo questo con un esempio : Tizio e Caio sono in tempo di guerra, Tizio non si rende conto che Caio è un nemico dell’esercito avversario. Tizio però conosce bene Caio poiché è un suo acerrimo nemico e quindi per motivi personali lo uccide, senza rendersi conto che in realtà era un nemico dell’esercito avversario. Questo vuol dire che Tizio non si rende conto che è in presenza di una causa di giustificazione , e in questo caso la causa di giustificazione è data con l’adempimento del dovere ovvero quello di Tizio di uccidere i soldati dell’esercito avversario , anche se Tizio tuttavia non si rende conto, ma sta comunque operando in presenza degli estremi della causa di giustificazione]. Perciò: l’ articolo 59 comma 1 del Codice Penale  ha cercato di spiegare la regola della RILEVANZA OGGETTIVA delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE. Ossia le CAUSE di GIUSTIFICAZIONE operano oggettivamente a prescindere dal fatto che il soggetto abbia la consapevolezza di trovarsi in una situazione di legittima difesa , perciò operano anche se il soggetto non sapeva della presenza di esse. [Ad esempio : Io distruggo qualcosa di un soggetto, tale soggetto aveva si dato il consenso per la distruzione però io non ne ero a conoscenza. Sulla base di questa regola: la presenza del consenso rende il fatto lecito anche se io non ne ero a conoscenza di tale consenso. Questo significa che la causa di giustificazione opera per il fatto che esiste, e non interessa se il soggetto sapeva/non lo sapeva o ignorava la causa di giustificazione. Ecco perché si parla di: RILEVANZA OGGETTIVA delle CAUSE di GIUSTIFICAZIONE ]. ARTICOLO 55 del CODICE PENALE  sancisce l’ipotesi di ECCESSO COLPOSO e detta: “ Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51 , 52 , 53 e 54 , si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. (art. 51 Codice Penale = esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; art. 52 Codice Penale = legittima difesa; art. 53 Codice Penale = uso illegittimo delle armi;