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Il Processo di Accertamento Tributario in Italia: Dalle Istruttoria alla Riscossione, Appunti di Diritto Tributario

Istruttoria Avviso di accertamento Riscossione amministrativo Processo tributario

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 12/02/2021

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Istruttoria → sono tutte le attività attuate dall'amministrazione finanziaria al fine di controllare la
posizione del contribuente. Ogni contribuente ha un numero fiscale ed è iscritto all'anagrafe tributaria. La
raccolta dei dati avviene utilizzando il codice fiscale, la cui indicazione è obbligatoria in una vasta serie di
atti, che sono memorizzati all'anagrafe.
L'istruttoria prevede 3 tipi di controllo:
la liquidazione regolata dall'art.36 bis del D.p.r. 29Sett. 1973, n.600 → è un termine tecnico che
designa l'operazione di calcolo dell'imposta. È un controllo limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti,
in quanto è finalizzato alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati. È un esame di tutte le
dichiarazioni eseguito mediante procedure informatiche. Esso è il primo controllo delle dichiarazioni
dei redditi e ha per oggetto la mera liquidazione delle imposte e dei rimborsi spettanti alla base
delle dichiarazioni. Il controllo avviene entro l'inizio di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo.
Se risulta che l'importo auto-liquidato e versato dal contribuente è inferiore a quello da versare in base alla
stessa dichiarazione, non viene emesso un avviso di accertamento ma il contribuente riceverà un avviso
bonario → ossia una comunicazione con la quale si invita al contribuente di versare le somme dovute.
Se il contribuente versa, è evitata l'iscrizione a ruolo e la sanzione è ridotta a un terzo.
Iscrizione a ruolo → è un elenco nel quale vengono evidenziati i contribuenti che risultano debitori nei
confronti del fisco e di altri enti creditori.
Controllo formale delle dichiarazioni regolata dall'art. 36 ter del D.p.r. 29Sett. 1973, n.600 → non
vengono controllate tutte le dichiarazioni (come nel caso della liquidazione), esso è svolto in base a
criteri selettivi e riguarda alcune voci della dichiarazione che devono essere giustificate attraverso
documenti.
Il contribuente è infatti invitato (per iscritto, o telefonicamente, o in via telematica) a fornire chiarimenti in
ordine ad alcuni elementi della dichiarazione, a trasmettere i documenti che li giustificano, o a esibire le
ricevute dei versamenti.
Differenze controllo formale e liquidazione → il controllo formale si differenzia dalla liquidazione perché
non riguarda solo le dichiarazioni ma anche i documenti che devono corredarla.
L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo
alla rettifica degli imponibili o di altri dati dichiarati, anche per consentire al contribuente di segnalare
all'ufficio dati ed elementi non considerati o non valutati erroneamente in sede di controllo formale. Anche
in questa fase non viene emesso un avviso di accertamento ma il contribuente riceverà un avviso bonario.
Sia nella liquidazione che nel controllo formale si ha come esito una comunicazione al contribuente. Le
attività in sintesi sono dirette alla determinazione del debito d'imposta del reddito dichiarato, e se ad esse
non segue l'esatto adempimento da parte del contribuente, l'amministrazione prevede ad iscrizione a ruolo
delle somme dovute.
Controllo sostanziale delle dichiarazioni → è svolto dagli uffici della agenzia delle entrate e dalla
guardia di finanza. Per controllare la posizione fiscale di un contribuente, l'ufficio può invitarlo a
comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti,
in secondo luogo può invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti. In terzo
luogo può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti
ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
A) La forma principale di controllo dei contribuenti è la verifica, che consiste in una serie di operazioni che
iniziano con l'accesso in un luogo, seguito da ispezioni documentali e da altri controlli e si conclude con la
redazione di un “processo verbale di costatazione”.
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Istruttoria → sono tutte le attività attuate dall'amministrazione finanziaria al fine di controllare la

posizione del contribuente. Ogni contribuente ha un numero fiscale ed è iscritto all'anagrafe tributaria. La raccolta dei dati avviene utilizzando il codice fiscale, la cui indicazione è obbligatoria in una vasta serie di atti, che sono memorizzati all'anagrafe. L'istruttoria prevede 3 tipi di controllo:

  • la liquidazione regolata dall'art.36 bis del D.p.r. 29Sett. 1973, n.600 → è un termine tecnico che designa l'operazione di calcolo dell'imposta. È un controllo limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto è finalizzato alla verifica dell'esattezza numerica dei dati dichiarati. È un esame di tutte le dichiarazioni eseguito mediante procedure informatiche. Esso è il primo controllo delle dichiarazioni dei redditi e ha per oggetto la mera liquidazione delle imposte e dei rimborsi spettanti alla base delle dichiarazioni. Il controllo avviene entro l'inizio di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se risulta che l'importo auto-liquidato e versato dal contribuente è inferiore a quello da versare in base alla stessa dichiarazione, non viene emesso un avviso di accertamento ma il contribuente riceverà un avviso bonario → ossia una comunicazione con la quale si invita al contribuente di versare le somme dovute. Se il contribuente versa, è evitata l'iscrizione a ruolo e la sanzione è ridotta a un terzo. Iscrizione a ruolo → è un elenco nel quale vengono evidenziati i contribuenti che risultano debitori nei confronti del fisco e di altri enti creditori.
  • Controllo formale delle dichiarazioni regolata dall'art. 36 ter del D.p.r. 29Sett. 1973, n.600 → non vengono controllate tutte le dichiarazioni (come nel caso della liquidazione), esso è svolto in base a criteri selettivi e riguarda alcune voci della dichiarazione che devono essere giustificate attraverso documenti. Il contribuente è infatti invitato (per iscritto, o telefonicamente, o in via telematica) a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi della dichiarazione, a trasmettere i documenti che li giustificano, o a esibire le ricevute dei versamenti. Differenze controllo formale e liquidazione → il controllo formale si differenzia dalla liquidazione perché non riguarda solo le dichiarazioni ma anche i documenti che devono corredarla. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili o di altri dati dichiarati, anche per consentire al contribuente di segnalare all'ufficio dati ed elementi non considerati o non valutati erroneamente in sede di controllo formale. Anche in questa fase non viene emesso un avviso di accertamento ma il contribuente riceverà un avviso bonario. Sia nella liquidazione che nel controllo formale si ha come esito una comunicazione al contribuente. Le attività in sintesi sono dirette alla determinazione del debito d'imposta del reddito dichiarato, e se ad esse non segue l'esatto adempimento da parte del contribuente, l'amministrazione prevede ad iscrizione a ruolo delle somme dovute.
  • Controllo sostanziale delle dichiarazioni → è svolto dagli uffici della agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza. Per controllare la posizione fiscale di un contribuente, l'ufficio può invitarlo a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti, in secondo luogo può invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti. In terzo luogo può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE A) La forma principale di controllo dei contribuenti è la verifica, che consiste in una serie di operazioni che iniziano con l'accesso in un luogo , seguito da ispezioni documental i e da altri controlli e si conclude con la redazione di un “processo verbale di costatazione”.

Accesso: ossia il momento in cui il funzionario dell'agenzia delle entrate o il militare della guardia di finanza accede in determinati luoghi → (si distinguono 3 luoghi). Accesso presso il luogo delle imprese che presuppone un certo tipo di autorizzazione ossia un'autorizzazione amministrativa , l'accesso presso il luogo dove il professionista esercita la sua attività,anche qui,occorre un'autorizzazione amministrativa, ma nel caso in cui il professionista eccepisca il segreto professionale deve subentrare all'occorrenza un'autorizzazione del procuratore della repubblica, e infine l'accesso presso il domicilio(articolo 14 della costituzione) dove occorre un'autorizzazione giudiziaria. l'art.12 prevede che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono → durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. C)Nel corso della verifica vengono eseguite “ ispezioni documentali ” su libri, registri, documenti e altre scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori. D)La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi di effettiva presenza, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Processo verbale di verifica → per tutta la durata delle operazioni verrà redatto giornalmente, sottoscritto sia dall'ufficio che dal contribuente, ove sono riportate le ispezioni e i rilievi eseguiti e anche le richieste e le risposte ottenute. Viene redatto, da ultimo, un “processo di verbale di costatazione” → nel quale sono riassunti i tipi di controlli svolti e le violazioni riscontrate. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste (memorie difensive) che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La violazione di queste norme rende invalido l'avviso di accertamento. INDAGINI BANCARIE A) Per il fisco il segreto bancario non esiste. Le indagini bancarie possono essere svolte in via amministrativa dall'agenzia delle entrate e dalla guardia di finanza, che può eseguirle anche in veste di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale. Per svolgere le indagini bancarie, gli uffici dell'agenzia delle entrate devono essere autorizzati dalla direzione regionale; la guardia di finanza deve essere autorizzata dal comandante di zona , ma la mancanza dell'autorizzazione non rende inutilizzabili i dati acquisiti, perché attiene ai rapporti interni. Le banche devono comunicare all'anagrafe tributaria il nome dei loro clienti e la natura dei rapporti intrattenuti. La richiesta può essere indirizzata, oltre che alle banche, alla società poste italiane s.p.a., alle imprese di investimento, alle società fiduciarie... Se la banca non risponde tempestivamente, gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati presso le banche per rilevare direttamente i dati e le notizie. La banca deve dare immediatamente notizia al contribuente delle richieste ricevute. B) Ai dati bancari sono collegate due previsioni, una generica ed una specifica. Secondo la prima, l'ufficio può fondare gli avvisi di accertamento sui dati bancari, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. La seconda previsione, più specifica, è che i prelevamenti e gli importi riscossi sono posti come ricavi o compensi, a fondamento degli avvisi di accertamento. GLI OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEL CONTRIBUENTE

motivazione → ovvero l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto ovvero dell'iter logico. Funzione → è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare, se del caso, il suo diritto alla difesa. Dispositivo → ovvero la statuizione cui si ricollegano gli effetti dell'accertamento. Notificazione → si sostanzia in un procedimento finalizzato a determinare la conoscenza legale dell'atto in capo al destinatario. Notificazione diretta → quando la notifica viene effettuata senza l'intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale\speciale dell'ufficio finanziario). La notificazione degli atti tributari è eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’Agenzia delle entrate:

  • il messo deve far sottoscrivere l’atto al consegnatario;
  • se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta (il consegnatario sottoscrive una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata);
  • la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione. Se nel comune del domicilio fiscale non vi è luogo presso cui la notifica può essere fatta validamente, l’atto da notificare è depositato presso la casa del comune, ed il messo affigge un avviso del deposito presso l’albo del comune e ne dà notizia al destinatario con raccomandata. Quando la verifica deve essere fatta ad un non residente, questi elegge in Italia un luogo presso cui fare notifica. È facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi. Dalla notifica dell'atto iniziano a decorrere 60 giorni entro il quale il contribuente può:
  • impugnare o contestare l'avviso di accertamento
  • procedere al pagamento delle pretese. Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L'accettazione dei contenuti dell'atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita aquiescenza comporta infatti la riduzione delle sanzioni sempre che il contribuente: - rinunci a impugnare l'avviso di accertamento, - provveda a pagare entro il termine del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni, - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione. Nullità → l'avviso di accertamento può essere viziato da vizi di forma e di sostanzia. L'inosservanza di alcuni requisiti stabiliti a pena di nullità non genera atti nulli ma annullabili. Per questo motivo in caso sussistano vizi come la mancanza della motivazione, la mancanza della notifica, di uno dei requisiti essenziali dell'atto o in caso sia emesso da soggetto non legittimato, si può ricorrere al giudice tributario. Divieto di doppia imposizione → Come i giudici non possono pronunciarsi due volte sulla stessa controversia, così l’Amministrazione finanziaria non deve sottoporre ad imposta due volte lo stesso presupposto. Nelle sue articolazioni, il divieto implica:
  • che non può essere applicata la stessa imposta sullo stesso presupposto nei confronti di soggetti diversi;
  • il divieto opera anche quando sono coinvolte imposte diverse (un reddito non può essere tassato prima come reddito di una società di capitali, poi di una persona fisica).

Differenza tra atto di accertamento e la riscossione → la fase dell'accertamento culmina con l'emanazione di un provvedimento amministrativo, che impone il pagamento del tributo. La riscossione corrisponde al pagamento del tributo che può avvenire o mediante il versamento diretto o a seguito di un'iscrizione a ruolo.

Riscossione → è la fase successiva a quella dell'accertamento, corrisponde al pagamento del tributo

che può avvenire o mediante il versamento diretto o a seguito di un'iscrizione a ruolo. Essa costituisce una fase tipizzata → il che vuol dire che l'ente impositore ha la facoltà di adottare unicamente forme di riscossione stabilite dalla legge. Il pagamento può avvenire in seguito a un iscrizione a ruolo o tramite un versamento diretto, per via telematica, presso un ufficio postale, a uno sportello bancario o a uno sportello dell'agente della riscossione. È esercitata dall'agenzia delle entrate che si avvale di Equitalia s.p.a. La legge innanzitutto obbliga i contribuenti a provvedere di propria iniziativa al pagamento delle imposte, il compito dell'amministrazione finanziaria è, quindi, in primo luogo quello di controllare gli adempimenti dei contribuenti, e in secondo luogo, di formare atti diretti a provocare il pagamento.

Modelli della riscossione la riscossione può avvenire mediante:

• ritenuta diretta → è quella operata direttamente dalla pubblica amministrazione

• versamenti diretti → è il metodo di riscossione volontario più diffuso e consiste nello spontaneo

versamento da parte del contribuente all'erario. Esso si concretizza nel versamento alla tesoreria dello stato attraverso una delega irrevocabile ad una banca o alle poste italiane. Tale deroga è concretamente costituita dal modello F24 → detto anche modello unificato proprio perché permette al contribuente di eseguire il versamento delle somme dovute mediante un'unica operazione.

• iscrizione a ruolo → è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono

agli enti pubblichi. Il procedimento inizia con la formazione del ruolo → è un elenco nel quale l'ente creditore inserisce le generalità dei debitori ed il titolo del credito (cioè il motivo per il quale il debitore deve la somma). Una volta formato questo elenco, l'ente creditore lo trasmette al soggetto incaricato della riscossione. Nel ruolo devono essere indicati, a pena di nullità, il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo stesso (ordinario o straordinario), la data di esecutività ed il riferimento al precedente atto di accertamento. L'agente per la riscossione, ricevuto il ruolo, notifica al debitore la cartella di pagamento. Ruoli straordinari → iscritte le somme per le quali vi è pericolo per la riscossione. L'iscrizione a ruoli straordinari permette una più veloce riscossione, infatti possono essere interamente riscosse anche in pendenza di ricorso. Ruoli ordinari → in pendenza di ricorso, possono essere riscosse solo parzialmente. Cartella di pagamento → per la riscossione dei crediti, l'agente della riscossione (Equitalia) invia una cartella di pagamento ai contribuenti. All'interno della cartella di pagamento è riportata la descrizione degli importi che devono essere versati, insieme con le istruzioni relative al pagamento : viene spiegato cioè qual è la scadenza da rispettare, come si paga e dove lo si può fare. La cartella include anche il nome del responsabile del del procedimento di iscrizione a ruolo, l'invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni e le istruzioni da seguire nel caso in cui abbia intenzione di presentare un ricorso , viene spiegata inoltre la procedura da attuare per richiedere la rateazione sempre se la si voglia. Nel caso in cui i debitori non provvedano al pagamento, si dà il via all'esecuzione forzata. In generale, l'agenzia delle entrate riscossione, prima di attivare una procedura di riscossione coattiva, invia al debitore uno o più solleciti di pagamento. I solleciti contengono tutte le informazioni utili sul debito e un bollettino prestampato per effettuare il versamento presso lo sportello provinciale competente oppure alla posta o in banca. In questo modo l'agente per la riscossione cerca di instaurare un rapporto di

La violazione di obblighi tributari determina, da parte della legge, l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie. È possibile distinguere due categorie di sanzioni:

  1. per l'illecito penale è prevista l'irrogazione di sanzioni penali. Irrogate dall'autorità giudiziaria. Inoltre per pluralità di trasgressori la sanzione penale colpisce singolarmente ciascun trasgressore.
  2. per l'illecito amministrativo è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative. Irrogate dalla pubblica amministrazione. Per pluralità di trasgressori la sanzione amministrativa vige il principio di responsabilità solidale. Vi sono due tipi di reato (delitti e contravvenzioni), sostanzialmente e formalmente diversi. Quando è prevista, come sanzione, una multa o la reclusione , siamo in presenza di un delitto; invece, quando la legge prevede, come sanzione, l’arresto o l’ammenda , si ha una contravvenzione.

Principi generali delle sanzioni amministrative

Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dal D.Lgs. n.471, 472, 473 del 18Dic 1997

principio di legalità e irretroattività

uno dei principi fondamentali cardini del nostro ordinamento è l'irretroattività della sanzione in forza del quale “ nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Principio di imputabilità

La sanzione non può essere irrogata nei confronti di chi “ al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere”.

Principio di personalità

le sanzioni sono riferibili alla persona fisica che ha commesso la violazione. Le sanzioni non possono essere trasmesse agli eredi.

Principio del favor rei

nel caso vari l'entità della sanzione per una determinata violazione deve essere applicata quella più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Violazione colposa o dolosa

la violazione deve essere quantomeno colposa e quindi derivante da una negligente inosservanza degli obblighi tributari anche relativi alle modalità di versamento del tributo. La sanzione amministrativa tributaria → è una sanzione irrogata dall'amministrazione finanziaria, che consiste sempre nell'obbligo di pagamento di una somma di denaro, che talvolta può essere accompagnata da sanzioni accessorie stabilite dalla legge. Essa può essere: - in misura fissa; - definita di volta in volta → deve essere stabilita o tra un minimo ed un massimo fissato dalla norma. Se la violazione della norma finanziaria è commessa da più persone, ciascuna è responsabile della sanzione ad essa singolarmente irrogata. Vi è concorso di persone quando l’illecito è commesso da più persone, ma non è necessario che tutti i soggetti realizzino compiutamente il fatto illecito. Ad esempio, il concorso psichico può consistere in suggerimenti o consigli che favoriscano la violazione della norma tributaria (professionista che suggerisce di tenere un comportamento illecito). L’autore materiale dell’illecito non è punito, quando ricorre la figura dell’autore mediato : l’autore materiale è stato determinato a compiere la violazione con violenza o minaccia o perché indotto incolpevolmente in errore. Vi sono due ipotesi di autore mediato: La prima è quella del soggetto che viene indotto, senza sua colpa, a commettere un illecito dal parere di un professionista.

La seconda è quella del socio di una società di persone che riporta nella sua dichiarazione il reddito che gli è imputabile in base a quanto risulta dalla dichiarazione della società. Vi è solidarietà tra i trasgressori solo quando la violazione consiste nell’inadempimento di un’obbligazione solidale; in tal caso, l’illecito è imputato a tutti, la sanzione è determinata in maniera uguale per tutti e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. La cause di non punibilità. Sono previste cinque cause di esclusione della punibilità:

  • la prima, data dall’errore incolpevole sul fatto (l’errore esimente può derivare da una valutazione o percezione difforme dal reale – fatto o diritto);
  • in secondo luogo, non è punibile chi ha commesso l’illecito per errore, in quanto ignorava la legge tributaria, a condizione che si tratti di ignoranza inevitabile;
  • a terza causa di non punibilità è l’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni;
  • la quarta si ha quando il contribuente, il sostituto o il responsabile dimostrino che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi;
  • infine, come quinta causa, viene contemplata la forza maggiore.