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diritto tributario 2017-2018, Appunti di Diritto Tributario

il diritto tributario : le sue fonti ed i suoi sistemi di accertamento delle dichiarazioni nonchè processo tributario.

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 23/11/2017

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DIRITTO TRIBUTARIO
FONTI
NAZIONALI
In Italia fonte primaria è la Costituzione, che detta quelli che sono i principi ed i presupposti
fondamentali che, assieme alle norme europee, limitano e indirizzano l’attività del legislatore
nazionale ponendo una serie di divieti alla stessa potestà tributaria. La potestà legislativa in materia
tributaria spetta, in base all’art.117 Cost., esclusivamente allo Stato ed alle regioni, in quanto
mentre il primo disciplina il sistema tributario stabilendo i principi fondamentali in materia fiscale,
le seconde hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica, avendo potestà
dunque in materia di tributi regionali e locali, cd. tributi propri, in virtù dell’autonomia finanziaria
di cui all’art.119 Cost., sempre nell’ambito dei principi fondamentali e rimanendo fissa la
competenza statale per la fissazione dei principi generali. Non trova applicazione la potestà
legislativa delle Regioni in materia di tributi cd impropri, cioè quei tributi, che pur denominati
come regionali e il cui gettito è attribuito alle Regioni, sono stati istituiti con legge statale (es.IRAP)
e dunque non possono nemmeno essere modificati da legge regionale. Per le regioni a statuto
speciale hanno un loro margine di autonomia comunque temperato con le norme nazionali. Mentre
ai Comuni, Province e Città metropolitane spetta solo una potestà regolamentare. Gli artt.
Fondamentali, della costituzione, sono:
art. 2 F 0
E 0
principio di solidarietà che nel settore finanziario si identifica con la gestione delle
risorse per soddisfare le esigenze della spesa pubblica;
art. 23 F 0
E 0
principio di riserva di legge “nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge”;
art. 53 F 0
E 0
capacità contributiva, secondo il quale tutti (cittadini e stranieri) sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
Da queste norme si evincono i 3 principi fondamentali , ossia: universalità dell’imposta,
progressività del sistema tributario e uguaglianza del carico tributario.
•..1 UNIVERSALITA DELL’IMPOSTA F 0
E 0
quando la norma dice “tutti” si riferisce sia
ai cittadini residenti che stranieri, per cui tutti colore che usufruiscono dei servizi
statali devono concorrere alla spesa pubblica (sempre in ragione della capacità
contributiva che, come sappiamo, si riferisce alla capacità contributiva); tale
principio si ricava dall’art.53 Cost., che non solo si rivolge quindi ai cittadini
stranieri ed apolidi che operano nel territorio nazionale, ma anche alle società ed
imprese individuali, sia nazionali che straniere purchè producano ricchezza sul
territorio statale. Ci sono però delle eccezioni: il legislatore deroga a questo principio
tutti coloro che si trovano in determinate condizioni economiche; possono essere
temporanee o permanenti; di rilevanza sono proprio quest’ultime accordate ai
contribuenti titolari di redditi minimi , in quanto costoro hanno un reddito già di per
sé tanto basso da non tollerare il prelevamento dell’imposta.
•..2 PROGRESSIVITA’ F 0
E 0
è una tassazione ad aliquote, crescenti in relazione ai livelli di
reddito. Il 2 comma dell’art.53 cost., dice che il sistema tributario è informato sul
principio di progressività, dunque ciò non vieta che esistano alcuni tributi
proporzionali o fissi, inoltre questo non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel
suo complesso, ecco perché vi sono dei criteri diversi. Essa può essere attuata
attraverso diverse modalità:
Per detrazione: quando si colpisce con una aliquota costante la base
imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso;
Per classi: quando ad ogni classe d’imponibile corrisponde un’aliquota
costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta;
Per scaglioni: quando per ogni classe d’imponibile è prevista un’aliquota che
si applica solo allo scaglione d’imponibile compreso in quella classe; (un
esempio è l’IRPEF).
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DIRITTO TRIBUTARIO

FONTI

NAZIONALI

In Italia fonte primaria è la Costituzione, che detta quelli che sono i principi ed i presupposti fondamentali che, assieme alle norme europee, limitano e indirizzano l’attività del legislatore nazionale ponendo una serie di divieti alla stessa potestà tributaria. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all’art.117 Cost., esclusivamente allo Stato ed alle regioni, in quanto mentre il primo disciplina il sistema tributario stabilendo i principi fondamentali in materia fiscale, le seconde hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica, avendo potestà dunque in materia di tributi regionali e locali, cd. tributi propri, in virtù dell’autonomia finanziaria di cui all’art.119 Cost., sempre nell’ambito dei principi fondamentali e rimanendo fissa la competenza statale per la fissazione dei principi generali. Non trova applicazione la potestà legislativa delle Regioni in materia di tributi cd impropri, cioè quei tributi, che pur denominati come regionali e il cui gettito è attribuito alle Regioni, sono stati istituiti con legge statale (es.IRAP) e dunque non possono nemmeno essere modificati da legge regionale. Per le regioni a statuto speciale hanno un loro margine di autonomia comunque temperato con le norme nazionali. Mentre ai Comuni, Province e Città metropolitane spetta solo una potestà regolamentare. Gli artt. Fondamentali, della costituzione, sono:

  • art. 2 F 0E 0 principio di solidarietà che nel settore finanziario si identifica con la gestione delle risorse per soddisfare le esigenze della spesa pubblica;
  • art. 23 F 0E 0 principio di riserva di legge “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”;
  • art. 53 F 0E 0 capacità contributiva, secondo il quale tutti (cittadini e stranieri) sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Da queste norme si evincono i 3 principi fondamentali , ossia: universalità dell’imposta, progressività del sistema tributario e uguaglianza del carico tributario. •..1 UNIVERSALITA’ DELL’IMPOSTA F 0E 0 quando la norma dice “tutti” si riferisce sia ai cittadini residenti che stranieri, per cui tutti colore che usufruiscono dei servizi statali devono concorrere alla spesa pubblica (sempre in ragione della capacità contributiva che, come sappiamo, si riferisce alla capacità contributiva); tale principio si ricava dall’art.53 Cost., che non solo si rivolge quindi ai cittadini stranieri ed apolidi che operano nel territorio nazionale, ma anche alle società ed imprese individuali, sia nazionali che straniere purchè producano ricchezza sul territorio statale. Ci sono però delle eccezioni: il legislatore deroga a questo principio tutti coloro che si trovano in determinate condizioni economiche; possono essere temporanee o permanenti; di rilevanza sono proprio quest’ultime accordate ai contribuenti titolari di redditi minimi , in quanto costoro hanno un reddito già di per sé tanto basso da non tollerare il prelevamento dell’imposta. •..2 PROGRESSIVITA’ F 0E 0è una tassazione ad aliquote, crescenti in relazione ai livelli di reddito. Il 2 comma dell’art.53 cost., dice che il sistema tributario è informato sul principio di progressività, dunque ciò non vieta che esistano alcuni tributi proporzionali o fissi, inoltre questo non riguarda i singoli tributi ma il sistema nel suo complesso, ecco perché vi sono dei criteri diversi. Essa può essere attuata attraverso diverse modalità:
  • Per detrazione: quando si colpisce con una aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso;
  • Per classi: quando ad ogni classe d’imponibile corrisponde un’aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta;
  • Per scaglioni: quando per ogni classe d’imponibile è prevista un’aliquota che si applica solo allo scaglione d’imponibile compreso in quella classe; (un esempio è l’IRPEF).
  • Continua: quando l’aliquota aumenta in misura continua con l’aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale essa rimane costante. Ci può essere anche il cd sistema proporzionale che è quando il carico tributario cresce in rapporto diretto con il crescere della ricchezza considerata imponibile, dunque la tassazione è proporzionale. (LEZIONE N.2 = un tributo è progressivo quando l’aliquota – è la percentuale che viene applicata alla base imponibile – aumenta in maniera più che proporzionale alla base imponibile – è un valore che emerge da una serie di operazioni che vengono compiute sul reddito lordo. La tassazione progressiva: è una tassazione ad aliquota crescente in relazione al livello di reddito. Un sistema progressivo è più efficiente in quanto si basa sulla redistribuzione del reddito poiché il soggetto paga in base a quanto possiede; mentre in un sistema proporzionale, definito anche naturale, vi è un’aliquota fissa, tutti pagano la stessa percentuale nonostante abbiano redditi e ricchezze differenti.). •..3 UGUAGLIANZA F 0E 0 è difficile la sua realizzazione dal punto di vista sostanziale, poiché è vero che le imposte devono essere distribuite equamente, ma si discute sul come attuare concretamente questo principio. L’eguaglianza tra tutti i contribuenti viene intesa come: eguaglianza verticale (in relazione alla base economica di ciascun contribuente), orizzontale (in base alla territorialità o provenienza del contribuente che è sancita spesso come principio di non discriminazione (questo principio può soffrire eccezioni per esempio nell’ambito comunitario in cui i paesi dell’UE possono limitare la libertà di iniziativa economica a colore che non appartengono alla stessa.

ART. 23 COST. RISERVA DI LEGGE F 0E 0 innanzitutto è una riserva relativa e non assoluta: deriva che la legge o gli atti aventi forza di legge, può anche non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento (od altra fonte subordinata) la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla legge. La legge deve avere un contenuto minimo, dunque elementi necessari sono il presupposto di fatto, soggetti passivi, principi di determinazione delle aliquote e sanzioni.

ART. 53 COST. CAPACITA’ CONTRIBUTIVA F 0E 0 è la fonte dell’obbligo tributario; sancisce, al 1 comma, la capacità contributiva intesa come parametro per la corretta applicazione dei tributi diretti (quelli cioè che colpiscono il reddito o patrimonio). Costituisce, in sostanza, una garanzia per i soggetti passivi in quanto il legislatore nel determinare i tributi deve tener conto della loro capacità contributiva ponendo pertanto un limite alla potestà impositiva in materia fiscale. Questo principio poggia su determinati presupposti, ossia:

  • idoneità soggettiva all’obbligazione di imposta che va ricondotta sia alla capacità contributiva che alla ragionevolezza della pretesa dell’Amministrazione finanziaria;
  • effettiva potenzialità economica del contribuente dando allo stesso la possibilità, nel caso di “presunzione di reddito”, come avviene per il redditometro, di provare il contrario;
  • attualità dell’imposizione fiscale che limita la retroattività delle imposizioni; La giurisprudenza ha dato una nozione oggettiva di capacità contributiva che però non tiene conto dell’effettiva idoneità del singolo contribuente ma si basa su INDICI predeterminati della capacità che sono da un lato il reddito e il patrimonio (imposte dirette) e dall’altro il livello e la qualità dei consumi (indiretta) che per i beni di lusso scontano una tassazione più forte (es. IVA sui preziosi).

Altre fonti del diritto tributario, all’interno della costituzione, sono:

  • l’art. 75 F 0E 0 non è ammesso il referendum abrogativo per le norme in materia tributaria;
  • l’art. 81 F 0E 0 approvazione del bilancio;
  • l’art. 118 F 0E 0 sancisce la potestà concorrente tra Stato e Regioni;

camere al governo con preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi che il governo è tenuto a seguire per l’elevato tecnicismo che caratterizza la materia. Fonti derivate o secondarie sono dunque i regolamenti F 0E 0 atti emanati dall’esecutivo che possono classificarsi, in relazione dall’organo cui sono emanati, in governativi (deliberati dal Consiglio dei Ministri) e ministeriali (deliberati dal singolo Ministro F 0E 0 in ambito tributario è frequente l’uso dei regolamenti interministeriali trattandosi di materie che investono le competenze e la responsabilità di più dicasteri; in ogni caso non possono disporre in modo contrario a norme contenute in regolamento emanati dal Governo).

Tornando alle Fonti Comunitarie, il Trattato che interessa è quello istitutivo della Comunità Europea, sottoscritto a Roma nel 1957, modificato in Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), dal Trattato di Lisbona firmato nel 2007. Secondo questo, non è previsto un sistema tributario unico europeo e le norme a contenuto tributario hanno come funzione quella di assicurare all’interno dell’Unione un mercato uniforme, difatti l’art.110 dello stesso fa divieto agli stati membri di prevedere tra loro tributi doganali o altre imposte indirette di eguale valore, così come è vietata la istituzione di tributi generali sui consumi che verrebbero a contrastare con il carattere esclusivo dell’IVA. Inoltre l’art.26 TFUE sancisce il principio di libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali che va letto in collegamento con l’art 18 TFUE in cui è sancito il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. In applicazione del Trattato assumono dunque rilevanza i regolamenti che hanno portata generale e sono obbligatori in tutte le parti che li compongono e sono direttamente applicabili nei singoli stati membri senza necessità di rettifica; così come le direttive che vincolano, invece, gli stati dell’UE ai quali sono indirizzate solo pr quanto riguarda i risultati che vogliono raggiungere poiché spetta agli organi nazionali dei singoli stati la competenza in merito a forme, mezzi e metodi per realizzare il risultato atteso. Le decisioni, poi, riguardano casi specifici e sono obbligatorie per i destinatari in esse indicati per quanto attiene all’oggetto della decisione; ed infine le Sentenze della Corte di Giustizia che hanno effetto diretto negli ordinamenti degli stati membri (ovviamente in italia la corte costituzionale ha affermato il primato del diritto europeo fondandosi sull’interpretazione dell’art.11 Cost.). Importanti e rilevanti sono le convenzioni internazionali che sono atti sottoscritti tra due o più Stati su alcuni temi di carattere fiscale in particolare:

  • (^) doppia imposizione dei redditi, patrimoni o beni caduti in cessione,
  • previsione o eliminazione di dazi;
  • collaborazione tra autorità fiscali per combattere l’evasione, elusione e frodi internazionali; In base all’art. 80 Cost., le convenzioni vanno ratificate con legge divenendo così norme interne dello stato italiano. Queste non incidono tuttavia sulla potestà normativa tributaria che resta di competenza dei sottoscrittori. Si tratta quindi di norme speciali che prevalgono sulle norme interne anche se quest’ultime mantengono prevalenza nei casi in cui risultino più favorevoli rispetto a quelle comunitarie.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE L.212/ Obiettivi primari sono:

  • stabilire regole che vincolino il legislatore, riducendo il flusso di disordinate disposizioni tributarie per dare maggiore stabilità e chiarezza alle stesse;
  • tutelare il contribuente contro disposizioni che talora appaiono inique e vessatorie o predisposte unicamente a vantaggio dello stato-persona, senza tener conto dei diritti dello stato-comunità che riflettono più da vicino i diritti dei cittadini. l’art.10 dello statuto sancisce la regola fondamentale, che è quella secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede. Da ciò dunque discendono due principi, quello della tutela della buona fede e del legittimo affidamento. La buona fede riguarda numerose norme di comportamento cui è tenuta l’amministrazione finanziaria improntate ai principi di correttezza, quali correggere errori in cui è incorso il contribuente e ritirare atti ritenuti illegittimi. Dunque l’amministrazione di conseguenza è tenuta ad informare correttamente i contribuenti di ogni atto o fatto da cui possa derivare il mancato

riconoscimento di un credito, fornire i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, motivare i propri atti e garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Il legittimo affidamento è sulle indicazioni fornite dall’amministrazione tramite ad es. le circolari. Ciò vuol dire che se il contribuente ha tenuto un certo comportamento affidandosi ad una interpretazione ministeriale e in seguito questa è mutata in peggio, il nuovo orientamento non può valere per il passato. Rilevanza assumono: •..1 art.10 bis (D.Lgs. 128/2015) che detta la nuova disciplina dell’abuso di diritto (o elusione fiscale); •..2 art.11 (D.Lgs. 156/2015) che rimodula la disciplina del diritto di interpello, Per quanto riguarda le garanzie del contribuente , l’art.12 st.contr. stabilisce che le attività di verifica devono essere effettuate in modo da non recar danno o turbativa allo stesso. È stata istuita inoltre la figura del Garante del contribuente, organo monocratico con sede presso ogni direzione dell’agenzia delle entrate ma dotato di autonomia di azione a cui vanno segnalate disfunzioni, irregolarità, stranezze, prassi anomale od altro nel funzionamento dell’amministrazione finanziaria che possono minare il rapporto tra cittadini ed amministrazione stessa (art.13 st.contr.). Tuttavia non ha poteri autoritativi. Tale Statuto ha valore di legge ordinaria e come tale può essere modificato o derogato solo da una legge successiva e mai da leggi speciali. La corte cost ha negato il rango costituzionale delle norme dello statuto pur riconoscendo l’importanza dei principi sanciti in esso; la corte di cassazione ha invece considerato le norme dello statuto come parametro interpretativo delle norme tributarie successive e antecedenti ed ha riconosciuto una superiorità assiologia dei principi contenuti in esso.

Come si interpretano le norme finanziarie?

  1. letteralmente: studio del significato letterale;
  2. logicamente: discussione della disposizione nel suo complesso;
  3. sistematicamente: coordinare la singola disposizione con le altre norme; Non è ammessa l’applicazione del criterio dell’interpretazione analogico : ciò a tutela del contribuente.

ELUSIONE FISCALE O ABUSO DEL DIRITTO

Sappiamo che l’elusione fiscale è quel fenomeno che si manifesta quando un soggetto si avvale delle lacune presenti nel sistema tributario per evitare l’imposizione fiscale, e lo fa avvalendosi di strumenti dunque leciti, più favorevoli non adottando il regime appropriato (abuso del diritto) per arrivare quindi ad un fine che è sostanzialmente illecito. Come già detto in precedenza il D.Lgs 128/2015 ha riformato questa disciplina inserendo nello statuto il nuovo art.10bis, individuando 3 presupposti per l’esistenza dell’abuso, ossia:

  • assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
  • realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
  • (^) il vantaggio costituisce l’effetto essenziale dell’operazione, La condotta abusiva è inopponibile all’amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi conseguiti dal contribuente applicando i tributi secondo le disposizioni eluse e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Si considerano privi di sostanza economica i fatti, atti e contratti idonei a produrre effetti diversi dai vantaggi fiscali; si considerano vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario; NON si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale dell’impresa o attività professionale del contribuente. Resta salvo il cd diritto d’opzione fiscale ossia la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge. È tuttavia prevista la possibilità da parte del contribuente dell’interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano già state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto (non si chiama più interpello antielusivo bensì antiabuso).

vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti.

EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

- NEL TEMPO F 0E 0 Con l’introduzione dello Statuto del contribuente (L.212/2000) il legislatore ha riaffermato il principio della certezza giuridica anche in campo fiscale, stabilendo che le disposizioni fiscali non possono avere effetto retroattivo. Le norme tributarie cessano di avere efficacia per: •..1 abrogazione espressa •..2 abrogazione tacita •..3 sentenza corte costituzionale Ricordiamo che non è ammesso referendum abrogativo (art.75 Cost.) per le leggi tributarie, sia per quelle sostanziali (che regolano o istituiscono un tributo) che per quelle strumentali (relative alla riscossione).

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative si applica il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge in vigore antecedentemente alla commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Tale principio è tuttavia mitigato da quello del FAVOR REI secondo il quale si applica la legge più favorevole al contribuente nell’ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o prevedendo che la fattispecie non è più punibile, si applica la norma più favorevole). Il comma 3 del D.Lgs. 472/1997 precisa che il principio del favor rei trova applicazione sia per le violazioni commesse a partire dal 1 Gennaio 2016, sia per quelle commesse in precedenza. Unico limite è dunque dato dalla definitività del provvedimento.

- NELLO SPAZIO F 0E 0 la norma tributaria ha carattere territoriale. Essa cioè esplica i suoi effetti nel territorio dello Stato, ma il legislatore può configurare, come presupposto d’imposta da applicare in Italia, anche un fatto avvenuto all’estero. Ciò crea problemi tra gli stati rispetto all’imposizione fiscale poiché come già sappiamo si creano conflitti di norme ed il medesimo fatto può essere colpito da diverse leggi fiscali emanate in diversi stati (doppia imposizione) e la questione di solito si rivede con convenzioni bilaterali o plurilaterali. Le leggi regionali, provinciali e comunali hanno solo efficacia nell’ambito dei loro confini. Dunque le fonti sovranazionali hanno efficacia per tutti gli stati dell’UE, mentre solo i regolamenti si applicano in ciascuno stato membro senza necessità di recepimento; l’efficacia nello spazio di tali norme travalica i limiti nazionali ed assume dimensioni sovranazionali. Nell’ipotesi di redditi prodotti in diversi stati nel corso dello stesso anno finanziario, vige il principio del collegamento alla residenza fiscale del contribuente per garantire il versamento dell’imposta in base alla permanenza della maggior parte del periodo contributivo della persona fisica in un determinato paese (WORLD WILD TAXATION). Per i tributi dovuti, sugli immobili vale il principio della source taxation ossia del pagamento del tributo nello stato in cui è allocato l’immobile, a prescindere dalla presenza o meno del proprietario sul territorio. Un corretto rapporto tra Fisco e contribuente è importante perché congiura la doppia imposizione anche se appare preferibile il criterio del tributo nel paese d’origine sia per evitare il problema della residenza e quindi anche reperibilità, che per evitare forme di agevolazioni mascherate da rimborso di tributi contrarie ai principi sulla libertà economica nei paesi UE

ENTRATE PUBBLICHE

(LEZ. N.19) Per voler fare una premessa, si può iniziare a dire del sistema tributario. Innanzitutto, quando si parla di questo, ci si riferisce all’intero complesso di entrate pubbliche coercitive. Nella realtà tutti i sistemi tributari sono disorganici e non sempre adatti alle funzioni che devono svolgere per cause politiche ma soprattutto tecniche. Dunque si parlerà di:

  • SISTEMA TRIBUTARIO LEGALE: quello che risulta dall’ordinamento che esiste; se l’ordinamento è costruito male, il sistema tributario avrà le sue caratteristiche legate al sistema.
  • SISTEMA TRIBUTARIO REALE: questo può essere diverso da quello che si può immaginare per due cause: •..1 cause economiche: qualità ed entità della materia tassata che in astratto è predeterminabile ma in concreto è affidata alle singole scelte del legislatore che dipendono da fattori macroeconomici e microeconomici; •..2 cause applicative: sono pragmatiche, riguardano la qualità dell’amministrazione finanziaria. Bisogna però analizzare anche il comportamento dei contribuenti; l’evasore ad es. per essere considerato tale dev’essere qualificato giuridicamente e non è sufficiente un’analisi sociale. L’ultimo elemento è la qualità della legislazione. Un sistema tributario, per essere efficiente deve avere: EQUITA’ (ripartizione del giusto carico tributario; EFFICIENZA (o anche detta neutralità); SEMPLICITA’ (del numero dei tributi); TRASPARENZA (possibilità di verificare il peso di un tributo con esattezza; FLESSIBILITA’ (capacità di un sistema di adeguarsi al mutamento delle condizioni economiche); tutti questi caratteri vanno considerati complessivamente.

Nel diritto tributario sono imposte cd derivate , consistenti in prelievi coattivi di risorse dalle economie private, ossia imposte, tasse, contributi ed imposte speciali (entrate tributarie).

TRIBUTI F 0E 0 prelievo coattivo di ricchezza; prestazione obbligatoria richiesta dallo Stato, ente pubblico o pubblica amministrazione. Esso è espressione dell’esercizio della potestà d’imperio di un ente sovrano, e in Italia, secondo il dettame dell’art.23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e dunque solo la legislazione vigente può istituire e gestire i tributi. Si classificano in:

1. IMPOSTE F 0E 0 è il tributo per eccellenza il cui presupposto è un fatto posto in essere da un soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico. Elementi costitutivi dell’imposta sono:

  • soggetto attivo: stato o ente pubblico che esercita potestà d’imperio;
  • soggetto passivo: contribuente
  • oggetto: ricchezza su cui l’imposta viene applicata
  • fonte: la ricchezza a cui il contribuente attinge per pagare l’imposta
  • aliquota: (percentuale) rapporto tra l’ammontare dell’imposta rispetto alla somma imponibile. Presupposto di fatto dell’imposta è l’esistenza di una situazione rilevatrice di capacità contributiva, che ovviamente trova la sua base nell’art.53 cost. Alla prestazione del singolo, in astratto, corrisponde dello Stato, che redistribuisce il reddito sotto forma di servizi: ecco perché si parla si obbligazione tributaria piuttosto che di obbligo (obbligazione:debito che nasce dal presupposto impositivo; obbligo: previsioni normative che stabiliscono come deve essere adempiuta l’obbligazione tributaria). (LEZ.N.19) il nostro sistema tributario è un sistema di: IMPOSTE DIRETTE e INDIRETTE. Le prime colpiscono la capacità contributiva nella sua immediatezza, dunque si parla di imposte sul reddito; le seconde si applicano quando viene presa in esame una manifestazione indiretta di capacità contributiva e si distinguono in: SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA (colpiscono la ricchezza quando viene trasferita; viene presa in esame dal legislatore poiché tassa tale ricchezza attraverso una presunzione iuris tantum e ritiene che il trasferimento generi arricchimento – es.

pagamento) e oggetto (prestazione del servizio domandato da uno o più contribuenti). Secondo la maggioranza della dottrina, essendo la tassa un tributo è finalizzata al concorso delle spese pubbliche (dunque vale anche per essa il principio della capacità contributiva sancito all’art. cost.); non la pensa altrettanto la Corte Costituzionale in quanto la tassa si basa sul principio dello scambio tra la prestazione pecuniaria del contribuente ed il servizio reso dall’ente impositore. Sia tassa che imposta hanno la stessa struttura giuridica e danno vita ad una obbligazione ex lege: tuttavia, la tassa trova il suo necessario presupposto nell’adempimento si un servizio pubblico che concerne l’obbligato, a differenza dell’imposta.

3.CONTRIBUTI F 0E 0 è una particolare forma di prestazione patrimoniale atipica. Ha lo stesso schema giuridico dell’imposta, ma è causale , nel senso che è dovuto dal singolo per un vantaggio particolare da lui ricevuto, oppure una spesa da lui provocata a carico dell’ente pubblico. Si può definire il contributo come quell’entrata pubblica che l’ente impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti (non tutti), per il fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti.

4.MONOPOLI F 0E 0 altra forma atipica, è l’istituto giuridico mediante il quale lo Stato riserva a sé stesso la produzione e/o vendita di determinati beni o servizi, vietando a terzi l’esercizio di tali attività. Attraverso l’acquisto di un bene monopolizzato, il contribuente finale paga un tributo. Si avrà dunque una prestazione patrimoniale coattiva di ricchezza che però non ha struttura negoziale bensì include una prestazione tributaria. Attuali monopoli dello stato: - tabacchi; -gioco del lotto e lotterie nazionali; -estrazione e produzione del Sale; -giochi di abilità e concorsi pronostici. A livello internazionale, è vietato un monopolio nel mercato, per evitare la concorrenza tra gli Stati.

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) – es. imposta indiretta La normativa di riferimento è il DPR 633/1972 ; è il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. L’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e le importazioni da chiunque effettuate. Da tale nozione si deducono i requisiti dell’iva: 1. territorialità; 2. esercizio di impresa, arti o professioni ed importazioni; quest’ultime soggiacciono all’imposta che verrà assolta in dogana. 3.oggetto dell’iva, ossia cessione di beni e prestazioni di servizi. L’iva ha sostituito l’IGE (imposta generale sull’entrata) che fu introdotto per commisurare la tassazione dei consumi alle somme pagate dai clienti per acquistare beni e servizi. Tuttavia tale tributo fu applicato in maniera forfettaria, colpendo dunque non solo il consumo finale ma ogni stadio della produzione, e così la tassazione diveniva più gravosa quanto più numerosi erano i passaggi di beni e servizi a monte del consumo finale. L’ige non permetteva, come accade invece nell’iva, agli imprenditori e ai professionisti di detrarre il tributo dovuto ai propri fornitori, in modo che l’imposta finisse per gravare sul consumo finale. Una imposta sugli scambi può avere diverse modalità di applicazione, quali:

  1. imposta MONO FASE sul valore pieno: ciò non vale né per l’iva né per l’ige;
  2. imposta PLURIFASE CUMULATIVA o a cascata: è il caso dell’ige;
  3. imposta PLURIFASE NON CUMULATIVA: è il caso dell’iva; poiché viene applicata sempre nelle diverse fasi degli scambi per effetto del meccanismo della detrazione e della rivalsa. L’imposta complessiva, dunque, verrà pagata sostanzialmente dal consumatore finale.

A livello storico, l’iva fu introdotta per due motivi:

  • adeguare il nostro sistema tributario a quello degli altri paesi membri della CE (tale imposta fu modellata sul modello TVA francese, semplificando i rapporti fiscali tra i pesi comunitari ed evitando i fenomeni cd di doppia imposizione grazie al principio di tassazione di beni e servizi nel paese di destinazione);
  • favorire lo sviluppo delle imprese;

Caratteri dell’iva:

  • neutrale indifferente nel numero di passaggi: è assoggettata al tributo solo per il valore aggiunto; a parità di prezzo il carico fiscale su un prodotto è sempre uguale a prescindere dal numero degli operatori economici che hanno compiuto transazioni sul prodotto;
  • istantanea il prelievo è effettuato su ogni singolo scambio del bene;
  • trasparente in qualsiasi ciclo produttivo è sempre noto chiaramente il carico fiscale;
  • (^) a pagamento frazionato (appunto plurifase) singole frazioni di assoggettamento causate dal meccanismo della detrazione o rivalsa; le varie frazioni vengono pagate dagli operatori economici nelle singole fasi di produzione del bene o servizio;
  • proporzionale con aliquote differenziate applicata in proporzione al valore aggiunto;
  • applicata sulla cifra d’affari di un dato periodo l’erario incassa l’iva periodicamente;
  • gravante sul consumatore finale egli non potrà detrarre l’imposta pagata sugli acquisti.

La dottrina è divisa circa la natura dell’iva, tuttavia i più ritengono sia un’imposta generale sui consumi perché architettata in modo tale da facilitare la traslazione in avanti fino al consumatore.

Abbiamo detto di importazione da chiunque venga effettuata: s’intendono per tali tutte quelle operazioni introdotte in un qualsiasi stato membro di beni provenienti da paesi terzi estranei alla stessa Unione. A differenza dell’esportazione che sono invece quelle operazioni di cessione di beni svolta al di fuori dell’UE. Si fa questa precisazione poiché dal 1993 il mercato unico europeo ha trovato attuazione mediante l’apertura delle frontiere e la caduta delle barriere doganali tra i paesi aderenti l’ue, ed al fine di evitare intralci sui costi connessi al superamento delle frontiere o comunque per favorire la libera circolazione delle merci, l’area comunitaria ha armonizzato alcuni elementi, tra cui appunto l’iva basato sull’acquisto intracomunitario. Il regime iva delle operazioni intracomunitarie è a carattere transitorio , e verrà presumibilmente sostituito da un diverso regime definitivo nel quale sarà data attuazione al principio di tassazione nel paese di origine.

Presupposti iva:

  • OGGETTIVI F 0E 0 cessione di beni a titolo oneroso; prestazione di servizi previo corrispettivo; importazioni da chiunque effettuate e acquisti intracomunitari di beni;
  • SOGGETTIVI F 0E 0 esercizio di impresa, arti e professioni, dunque attività economiche svolte abitualmente; soggetti passivi , di conseguenza, sono coloro che effettuano operazioni imponibili e sono obbligati al versamento del tributo (si fa una differenza, tra i soggetti passivi, tra consumatori di fatto – o incisi- e finali, che versano l’iva ma non possono recuperarla in alcun modo; il consumatore è soggetto passivo di fatto e non di diritto, avendo quest’aspetto rilevanza dal punto di vista economico e non giuridico in quanto la legge non stabilisce alcun rapporto tra consumatore finale ed erario.).
  • TERRITORIALITA’ F 0E 0 l’operazione deve essere effettuata nel territorio dello stato, con esclusione dei Comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque del Lago di Lugano. Quando manca questo requisito l’operazione sarà esclusa dal campo di applicazione dell’iva. Gli artt. 7-bis e 7-ter del DPR 633/72 si occupano delle condizioni in cui si verifica l’assoggettamento dell’iva, rispettivamente il primo per le cessione di beni ed il secondo prestazione di servizi, quest’ultimo facendo una ulteriore distinzione tra operatori B2B in cui ha rilevanza il luogo di destinazione (e verrà applicato l’istituto cd REVERSE CHARGE F 0E 0 “inversione contabile”, in cui pagherà l’iva il soggetto che riceve la prestazione in luogo del prestatore; la fattura sarà emessa da quest’ultimo ma senza integrazione dell’iva che dunque è aggiunta al committente) ed operatori B2C nelle quali è confermata la regola basata sul domicilio del prestatore. L’obbligazione tributaria d’iva nasce al momento in cui viene effettuata l’operazione rilevante ai fini d’iva; l’effettuazione dell’operazione configura il presupposto d’imposta. Diverso è l’esigibilità dell’imposta, che segna il momento a partire dal quale nasce il diritto del fisco alla percezione del

incassate dai clienti e quelle corrisposte ai fornitori, calcolando il saldo d’imposta da versare o ricevere dall’erario. A questo punto si attua la liquidazione dell’imposta per auto accertamento , nel senso che è il contribuente stesso ad accertare, ad ogni versamento, il proprio debito di imposta. In ipotesi di credito occorre una annotazione nei registri delle operazioni attive; in caso di debito nasce l’obbligo di effettuare il versamento. Per quanto riguarda il valore aggiunto questo si calcola automaticamente, in modo indiretto, attraverso il meccanismo delle detrazioni: dell’imposta addebitata (riscossa o da riscuotere) sulle fatture di vendita; e dell’imposta dovuta (pagata o da pagare) sulle fatture ricevute dai fornitori nello stesso periodo. Il principio delle detrazioni è volto ad evitare il cumulo dell’imposta attraverso il calcolo della differenza tra l’imposta ricevuta per le vendite e le prestazioni effettuate e l’iva pagata per acquisti di beni e servizi. Le detrazioni possono essere pro-rata (si calcola in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e l’ammontare delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo) – nel caso in cui vengano poste in essere operazioni esenti- o pro quota (la detrazione verrà calcolata in base alla quota imputabile all’utilizzazione che comporta assoggettamento ad iva) – in genere quando vengono acquistati beni o servizi che successivamente vengono utilizzati promiscuamente o per l’attività commerciale o per uso personale.

Per quanto riguarda i regimi contabili che i soggetti contribuenti devono utilizzare per il calcolo dell’iva, sono:

  1. ORDINARIO = obbligatorio per le imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro o 700.000 a seconda che abbiano per oggetto prestazioni di servizi od altre attività;
  2. SEMPLIFICATO = previsto per artisti e professionisti con qualunque volume d’affari e per le imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non inferiore a 400.000 euro o a 700.000 a seconda se abbiano per oggetto prestazione di servizi od altre attività;
  3. FORFETTARIO PER CONTRIBUENTI MINIMI = si applica a decorrere dal 2015 alle persone fisiche titolari di partita iva, ed i limiti per l’accesso variano a seconda dell’attività esercitata dai 30.000 ai 50.000 euro;
  4. VECCHIO REGIME PER CONTRIBUENTI MIINIMI = cui possono accedere coloro che hanno intrapreso attività d’impresa, arti o professioni successivamente al 31-12-2007, che non hanno compiuto 35 anni di età, che nell’anno solare precedente hanno conseguito redditi non superiori a 30.000 euro. Tale regime, abrogato a partire dal 1 gennaio 2015 si applica ancora ai contribuenti che presentano i requisiti prima detti nel 2015 e può applicarsi, fino ad esaurimento, per quei contribuenti che lo hanno adottato nel 2014.

Altri obblighi del contribuente iva sono:

  • (^) Dichiarazione di inizio attività: è ovviamente una dichiarazione tributaria, dev’essere presentata entro 30 gg presso gli uffici territoriali dell’agenzia delle entrate, di modo che il contribuente avrà assegnato un numero di partita iva, composto da 11 cifre e dovrà essere indicato nella relativa documentazione fiscale delle transazioni commerciali e nella fatturazione da parte di ogni operatore economico, nonché nella stessa dichiarazione. I soggetti tenuti all’iscrizione nel REGISTRO DELLE IMPRESE presenteranno siffatta dichiarazione attraverso la cd comunicazione unica da presentare alla Camera di commercio in via telematica o su supporto informatico e poi smistata a INPS, INAIL e agenzia delle entrate ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa.
  • (^) Emissione del documento fiscale: a seconda dei casi può essere fattura o scontrino fiscale (ricevuta). Nel primo caso è considerata fattura qualsiasi documento idoneo a identificare i soggetti e l’oggetto dell’operazione, corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. Può essere emessa in forma cartacea o telematica. Questa dev’essere emessa all’atto

della consegna o spedizione all’altra parte se è in forma cartacea e all’atto della sua trasmissione informatica se è in forma elettronica; è ammessa anche la fattura differita che si effettua entro il gg 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione (può essere emessa una sola fattura riepilogativa delle cessioni effettuate nel corso di un mese solare tra le stesse parti). È ammessa anche la fattura semplificata qualora l’importo complessivo non superi 100euro nonché una fattura rettificativa semplificata (o meglio nota di variazione semplificata). Per quanto riguarda la ricevuta fiscale (scontrino) possono utilizzarla tutti quei soggetti iva che non devono emettere obbligatoriamente fattura; lo scontrino è stato equiparato alla ricevuta solo che questo deve essere rilasciato attraverso speciali registratori di cassa od altri strumenti analoghi. Si dice, poi, scontrino parlante quello in cui oltre i dati relativi allo stesso è contenuto il codice fiscale del cliente, idoneo questo a documentare le spese ai fini delle imposte dirette e sostituire il documento ai fini della fatturazione differita.

  • Termini per la Liquidazione ed il Versamento IVA: i termini variano a seconda se il contribuente ha scelto il regime mensile o trimestrale F 0E 0 nel primo caso (mensile) il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della liquidazione; nel secondo caso (trimestrale), entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la liquidazione. In genere come già detto il versamento trimestrale viene optato dai contribuenti cd minimi. Inoltre i contribuenti obbligati alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) devono versare entro il 27 Dicembre , a titolo di acconto (per il futuro quindi), una somma pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbero dovuto effettuare) per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente ( metodo storico ). Se i contribuenti versano per il mese di dicembre (o per il 4 trimestre) un importo inferiore a quello versato per lo stesso mese (o trimestre) dell’anno precedente, potranno versare l’88% di tale minor valore ( metodo previsionale ). L’obbligo relativo all’acconto può essere assolto mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto delle operazioni realmente effettuate alla data del 20 dicembre ( metodo analitico ). L’acconto non va effettuato se l’importo è inferiore a 103 euro. Tuttavia da quest’anno l’iva non è più compresa nel modello unico, in quanto l’assolvimento iva deve essere effettuato entro aprile, mentre la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 30 settembre (se modello unico) o entro il mese di Maggio o massimo 15 Giugno (modello 730).

Conguaglio F 0E 0 differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente; dev’essere versata in un'unica soluzione entro il 16 Marzo di ciascun anno oppure entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme con more. Se il contribuente versa più di quanto dovuto potrà chiedere il cd rimborso dell’eccedenza di imposta versata.

IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE) – imposta diretta La normativa di riferimento dell’IRPEF è il TUIR (testo unico delle imposte sui redditi). Questa rappresenta la più importante imposta diretta che assicura le maggiori entrate tributarie ed è continuamente ritoccata poiché contempla sia deduzioni che detrazioni. Caratteri:

  1. PERSONALE F 0E 0tiene in considerazione tutta la situazione economica del contribuente;
    1. GENERALE F 0E 0 colpisce tutti i redditi del soggetto;
    2. ERARIALE F 0E 0 assicura entrate tributarie all’erario;
    3. PROGRESSIVA PER SCAGLIONI F 0E 0 sono previste aliquote crescenti all’aumentare della base imponibile. Per redditi molto bassi (minimi) non vi è imposta. L’aliquota più bassa dell’IRPEF è del 23% ed all’aumentare del reddito, per scaglioni di reddito, cresce sempre più fino ad arrivare, eventualmente, all’ultimo scaglione che è del 43%. A questa aliquota si
  • Redditi di capitale F 0E 0 non vi è una definizione propria ma sono quei redditi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, investimenti ed utili derivanti da partecipazioni in società. Questi sono tassati in base al principio cd d’imputazione per cassa : sono parte del reddito complessivo per il periodo d’imposta in cui sono stati percepiti, senza alcuna deduzione.
  • Redditi da lavoro dipendente F 0E 0 deriva dai rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica. Rientrano in questa categoria i cd fringe benefits ossia i compensi in natura, che però non sono tassati fino all’importo di 258 euro. Anche qui il criterio di tassazione è quello per cassa , dal momento che sono tassati solo i compensi in un determinato periodo d’imposta.
  • Redditi da lavoro autonomo F 0E 0 sono quelli che derivano dall’esercizio di arte o professione: per tali s’intende l’esercizio abituale , anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa da quelle d’impresa, anche se esercitata in forma d’associazione priva di personalità giuridica.
  • Redditi d’impresa F 0E 0 deriva dall’esercizio di attività d’impresa professionale e abituale. Ai fini della determinazione di reddito d’impresa si fa riferimento alle norme che disciplinano l’IRES. Il reddito è UNICO, nel senso che se un soggetto detiene, ad es. 3 attività commerciali, il reddito personale è unico e non va diviso per parti. In quest’ambito vige il cd principio di a ttrazione del reddito d’impresa , vale a dire la classificazione dei redditi tra le varie categorie avviene in base alla natura oggettiva del provento ma tutti i redditi, anche se appartengono a categorie differenti, divengono di impresa quando sono percepiti nell’esercizio di attività commerciali in genere. È previsto il regime semplificato per le imprese minori.
  • Redditi diversi F 0E 0 sono tutti quei redditi che non appartengono a nessuna delle suddette categorie perché mancano ad esempio di qualche requisito essenziale per farne parte (ad es.l’abitualità della professione).

IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’) È un’imposta personale e proporzionale (come l’IVA) e colpisce la capacità contributiva totale delle persone giuridiche ed enti assimilati. Anche l’IRES come l’IRPEF, guarda alla residenza dei soggetti nel territorio dello stato, che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti, mentre i non residenti sono obbligati per i soli redditi prodotti in italia. Anche in questo caso il presupposto d’imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle categorie elencate nell’art.6 del TUIR. Il reddito è l’acquisizione di ricchezza, e viene diversamente calcolato in base ai soggetti passivi dell’imposta. Infatti ci sono normative differenti per le società commerciali, enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale. Il tributo è dovuto per periodo d’imposta , che è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta da legge o atto costitutivo. l’aliquota d’imposta è proporzionale, fissata al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (l’aliquota precedente era del 27,5%). L’aliquota di base viene ridotta alla metà per enti e istituti di assistenza sociale, beneficienza, enti ospedalieri, ed affini. È prevista un’ addizionale del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016. Soggetti passivi dell’ires sono società per azioni, enti pubblici diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello stato, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’ IRI (IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA), che è un’imposta proporzionale separata del reddito d’impresa applicabile su opzione da parte di imprese individuali, società di persone (Snc Sas) in contabilità ordinaria ed Srl cd trasparenti. Sempre previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più a fini irpef ed alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione delle medesima aliquota prevista ai fini ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore o soci della società, ritrae dall’impresa vengono tassate ai fini irpef. Il TUIR non da una definizione di base imponibile ma si limita a disporre che l’imposta si applica al reddito complessivo netto determinato con criteri distintamente previsti per: società ed enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti commerciali non residenti,

enti non commerciali non residenti ed imprese marittime. Tuttavia tutti i soggetti d’imposta ires hanno delle disposizioni comuni , ossia che: dall’imposta calcolata con aliquota del 24% vanno SCOMPUTATI (secondo il criterio cd di competenza se effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale; in caso contrario lo scomputo avverrà per cassa nel periodo d’imposta in cui sono state subite) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto d’imposta e le ritenute a titolo di acconto. L’acconto ires è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente è pari al 20,66%. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente; tale acconto va effettuato in 2 rate: la prima del 40% entro il mese di novembre e la seconda del 60% entro il 6 mese successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta.

IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE)

È un tributo a carattere reale il cui gettito garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni. Dal 2012 è operante la piena deducibilità dal reddito IRES o IRPEF dell’imposta regionale pagate sul costo del lavoro. Tale deducibilità è commisurata alla quota imponibile riferita al lavoro dipendente al netto delle deduzioni spettanti. Tuttavia nel 2008 un decreto legge ha abrogato la deduzione relativa al componente lavoro ma resta invece applicabile in presenza di interessi privati. Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzion e allo scambio di beni o prestazione di servizi. Sono inoltre soggette ad IRAP anche le società ed enti, organi e amministrazioni dello stato, indipendentemente dall’attività svolta. Soggetti passivi sono dunque società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio nazionale; enti pubblici e privati diversi da quelle prima che hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; persone fisiche e società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti o professioni comprese assicurazioni senza personalità giuridica, ecc. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio regionale. Se l’attività è esercitata in più regioni allora si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, operanti per un periodo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna regione. L’aliquota ordinaria dell’IRAP è del 3%, e può essere variata (in aumento o diminuzione) fino a 0,92% dalle singole regioni; può essere differenziata per settori d’attività. I soggetti passivi d’irap devono presentare dichiarazione in cui si indicano le componenti del valore della produzione netta: tale dichiarazione va presentata in forma autonoma direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Inoltre è obbligatoria la sua forma telematica da presentare entro il 30 settembre. Il pagamento invece avviene mediante autotassazione cioè lo stesso contribuente provvede nei termini stabiliti dalla legge a determinare l’imposta e versarla in acconto o in saldo. Per il versamento d’acconto valgono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi, perciò irpef ed ires in misura pari al 100% purchè nel primo caso l’importo non sia inferiore a 51 euro e nel secondo 20euro. Anche l’acconto va versato in 2 rate, la prima pari al 40% entro giugno e la seconda il restante 60 entro novembre.

SCRITTURE CONTABILI Quando si parla di regimi del contribuente, dunque ambito di impresa, di qualcuno che produce attività produttiva e che è tassato secondo il regime IRAP, si parla di SCRITTURE CONTABILI, perché sono soggetti che sono obbligati a tenere queste scritture, poiché è con queste che daranno prova della loro capacità contributiva. Ci sono 3 regimi:

  • scritture ordinarie F 0E 0 sono quelle scritture che tutti questi soggetti d’impresa devono tenere, consegnare e mantenere in ambito telematico ormai, e sono: libro giornale, libro degli inventari , delle spese straordinarie, eventuali fatture e delle spese che devono ammortizzare.
  • Scritture per contribuenti minimi F 0E 0 che come sappiamo già, sono quei soggetti che hanno redditi d’impresa bassi, quindi minimi, cioè che non producono per 30.000 euro annui, non fanno esportazioni, non fanno acquisti di beni di lunga durata per l’attività con un costo

La sua disciplina si trova nel DPR 600/1973 e nel DPR 322/1998. La dichiarazione del contribuente è l’ autoaccertamento dello stesso, o “dichiarazione di scienza”, così come la definisce la Cassazione (chiamata così perché comprende tutti gli elementi considerati per il calcolo dell’imponibile e delle successiva imposta): sappiamo che nel corso del tempo il sistema tributario si è trasformato da un sistema impositivo ad un sistema collaborativo, dunque tende a collaborare con il contribuente affinchè i tributi siano pagati, attraverso quelle due fasi, la seconda quella eventuale dell’accertamento, mediante la dichiarazione, che è spontanea , ed informativa del soggetto, che nel nostro caso è la dichiarazione dei redditi. In passato il contribuente non doveva nemmeno presentarla una dichiarazione; i documenti venivano presentati cartacei mentre oggi è tutto telematico; questo perché se non erano rilevate stranezze nei redditi che il contribuente aveva precedente, si lasciava così com’era. Mentre adesso, in virtù soprattutto dell’adempimento dell’art.53 cost (capacità contributiva) e 23 cost (riserva di legge), il contribuente deve effettuare la dichiarazione ogni anno, indipendentemente se i suoi redditi siano cambiato rispetto all’anno precedente o meno. Ci sono delle esenzioni: i redditi da lavoro non dipendente fino a 8.000 euro annui, ed i redditi da lavoro dipendente e da possesso magari fondiario ecc che comunque sono quasi sempre irrisori. Quali sono le caratteristiche:

  • unicità F 0E 0 la dichiarazione deve essere unica, con delle deroghe: ci può essere una dichiarazione parziale ed il contribuente può integrare parte della stessa ad ottobre rispetto al termine di presentazione che è giugno;
  • obbligatoria F 0E 0 tutti sono obbligati a dichiarare i propri redditi (stabilito da legge);
  • prerentoria F 0E 0 deve essere presentata entro i termini stabiliti, in via telematica, entro il 30 settembre, suscettibile di eccezioni;
  • analitica F 0E 0 il soggetto passivo deve sommare tutte le tipologie di reddito realizzate e portarle in un unico rigo chiamato “imponibile lordo”, sul quale poi si andrà a calcolare l’imposta da assolvere.
  • Telematica F 0E 0 inviata direttamente e telematicamente ai soggetti che se ne occupano; La dichiarazione è altresì importante perche produce 3 effetti: •..3 è quello che si realizza sul piano procedimentale dell’accertamento amministrativo (relativi controlli sulla stessa); •..4 si riferisce alla riscossione del tributo; •..5 si riferisce ai casi di rimborso; Ovviamente ci stiamo riferendo alla dichiarazione dei redditi, e non alla dichiarazione dei soggetti d’impresa, ossia coloro obbligati a tenere le scritture contabili. Se il soggetto non presenta la dichiarazione entro il 30 Settembre, si può presentare validamente anche entro i 90 giorni successivi (novembre quindi): mediante il pagamento di una sanzione (mora). Superato novembre, la dichiarazione si considera omessa e dunque ciò rappresenta un titolo per la riscossione. Tecnicamente parlando, la dichiarazione funziona cosi: si sommano tutti i redditi ricavando cosi il cd reddito lordo imponibile. Da questo si sottraggono gli oneri deducibili e si ricava l’imponibile netto. Su questo si calcola l’imposta lorda applicando le varie aliquote e su questo si sottraggono le detrazioni d’imposta. La differenza tra onere deducibile e detrazione d’imposta è che il primo diminuisce il reddito mentre il secondo diminuisce l’imposta ma in percentuale.

A chi ci si rivolge per la presentazione della dichiarazione? CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE): sono organismi che assistono il contribuente nel momento dichiarativo della dichiarazione. Le caratteristiche del CAF sono: innanzitutto la sua costituzione è consentita alle associazioni sindacali di categoria e patronato maggiormente rappresentative; si costituiscono attraverso una preventiva autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; devono necessariamente essere costituiti sotto forma di società di capitali (s.r.l., s.p.a, s.r.l.s, s.a.p.a, ecc.); si deve designare uno o più responsabili che devono essere iscritti ad un apposito albo professionale (commercialista, ecc); deve dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile con un massimale adeguato. Ci sono 2 tipologie di CAF:

  • lavoratore/ pensionato
  • d’impresa

Nel primo caso, il contribuente a maggio di ogni anno deve presentare la sua dichiarazione: gli viene rilasciata una certificazione della presentazione di questi dati, al pensionato, mentre al lavoratore si da al datore di lavoro (che assolve la figura del cd sostituto d’imposta, perchè anticipa quello che deve versare il contribuente, ed ha facoltà di rivalersi su questo contribuente, a differenza del cd responsabile di imposta per il quale è obbligatorio rivalersi sullo stesso) un prospetto di liquidazione. Avverrà così a luglio il cd conguaglio , questo datore si troverà a vedere se deve trattenere o rimborsare parte delle imposte su cui non ha ancora lavorato. E poi a giugno si avrà il rilascio del modello 730 (maggio presentazione, giugno 730 e luglio conguaglio). La differenza, poi, tra caf lavoratore/ pensionato e d’impresa, è che il primo non può ricevere compensi perche questi gli saranno attribuiti direttamente dallo Stato, mentre quello d’impresa può chiedere compensi per il lavoro prestato. Le imprese dichiarano a questo caf ai fini dell’IRAP (imposta sui redditi delle attività produttive), ed ha 3 diverse facoltà:

  1. visto leggero / di conformità F 0E 0 le spese sono conformi a quanto il soggetto ha effettivamente lavorato;
  2. asseveramento F 0E 0 è più complesso perché non è solo un controllo su quanto presentato, ma anche su quanto non presentato, dunque extra;
  3. visto pesante / bollino blu F 0E 0 viene dato al contribuente che richiede la certificazione tributaria; se questa si deve rilasciare bisogna comunicarlo preventivamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Questi riguardano solo i redditi d’impresa e di contabilità ordinaria, e ciò perché i redditi dichiarati derivano da più “parti”, rispetto alla dichiarazione del lavoratore/ pensionato.

SOGGETTI ATTIVI

Soggetti attivi sono coloro che esercitano il potere impositivo e dunque coloro ai quali viene imputato l’incremento patrimoniale derivante dall’imposizione. L’unico a poter incassare e disporre è lo Stato. Si può parlare di soggetti attivi originari (il parlamento, che costituisce il tributo) e soggetti attivi derivati (coloro che attuano il tributo tramite attribuzione di legge). Chi sono questi soggetti?

  1. agenzie fiscali
  2. enti pubblici territoriali
  3. enti privati investiti di funzione tributarie Principalmente è il Ministero dell’Economia e delle finanze (costituito da: ministro, 2 vice ministri e 2 sottosegretari; uffici di collaborazione quali il gabinetto; guardia di finanza –che svolge funzioni concrete – ed Organismo Indipendente di Valutazione, che valuta la performance degli organi e del ministero. All’interno del Ministero vi sono poi: dipartimento delle finanze; ragioneria generale dello stato; dipartimento del tesoro; dipartimento dell’amministrazione generale.) che svolge le funzioni centrali di governo della fiscalità dello Stato. Al suo interno vi è il Dipartimento delle Finanze che svolge un ruolo complessivo del sistema fiscale e coordina e controlla le agenzie fiscali ed altri soggetti che compongono l’amministrazione finanziaria. Poi ci sono appunto le Agenzie Fiscali che sono enti pubblici economici (ad eccezione di quella del demanio) dotati di personalità giuridica e autonome dal punto di vista regolamentare, amministrativo ecc. A ciascuna agenzia è affidata una specifica gestione con il compito di operare in autonomia. Le agenzie fiscali si compongono in:
  • agenzia delle entrate F 0E 0 composto da: direttore, 2 vice direttori (uno per l’area territorio e l’altro entrate), 10 direzioni centrali, direzioni regionali, provinciali e sportelli);
  • del territorio (incorporata dal 2012 alla prima)
  • delle dogane F 0E 0 si occupa delle accise; area monopoli appunto dei monopoli. È composta da: vice direttore, 9 direzioni centrali, organi periferici interregionali o regionali. L’area monopoli è composta da: vice direttore, 5 direzioni centrali, 16 direzioni territoriali ed uffici di stretta collaborazione.
  • del monopolio (incorporata dal 2012 alle dogane)
  • del demanio (l’unica tra tutte economica, gli altri sono enti non economici) F 0E 0composta da: 6 direzioni centrali e 16 territoriali.