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il diritto tributario : le sue fonti ed i suoi sistemi di accertamento delle dichiarazioni nonchè processo tributario.
Tipologia: Appunti
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In Italia fonte primaria è la Costituzione, che detta quelli che sono i principi ed i presupposti fondamentali che, assieme alle norme europee, limitano e indirizzano l’attività del legislatore nazionale ponendo una serie di divieti alla stessa potestà tributaria. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all’art.117 Cost., esclusivamente allo Stato ed alle regioni, in quanto mentre il primo disciplina il sistema tributario stabilendo i principi fondamentali in materia fiscale, le seconde hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica, avendo potestà dunque in materia di tributi regionali e locali, cd. tributi propri, in virtù dell’autonomia finanziaria di cui all’art.119 Cost., sempre nell’ambito dei principi fondamentali e rimanendo fissa la competenza statale per la fissazione dei principi generali. Non trova applicazione la potestà legislativa delle Regioni in materia di tributi cd impropri, cioè quei tributi, che pur denominati come regionali e il cui gettito è attribuito alle Regioni, sono stati istituiti con legge statale (es.IRAP) e dunque non possono nemmeno essere modificati da legge regionale. Per le regioni a statuto speciale hanno un loro margine di autonomia comunque temperato con le norme nazionali. Mentre ai Comuni, Province e Città metropolitane spetta solo una potestà regolamentare. Gli artt. Fondamentali, della costituzione, sono:
ART. 23 COST. RISERVA DI LEGGE F 0E 0 innanzitutto è una riserva relativa e non assoluta: deriva che la legge o gli atti aventi forza di legge, può anche non regolare integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento (od altra fonte subordinata) la disciplina specifica degli elementi fissati in generale dalla legge. La legge deve avere un contenuto minimo, dunque elementi necessari sono il presupposto di fatto, soggetti passivi, principi di determinazione delle aliquote e sanzioni.
ART. 53 COST. CAPACITA’ CONTRIBUTIVA F 0E 0 è la fonte dell’obbligo tributario; sancisce, al 1 comma, la capacità contributiva intesa come parametro per la corretta applicazione dei tributi diretti (quelli cioè che colpiscono il reddito o patrimonio). Costituisce, in sostanza, una garanzia per i soggetti passivi in quanto il legislatore nel determinare i tributi deve tener conto della loro capacità contributiva ponendo pertanto un limite alla potestà impositiva in materia fiscale. Questo principio poggia su determinati presupposti, ossia:
Altre fonti del diritto tributario, all’interno della costituzione, sono:
camere al governo con preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi che il governo è tenuto a seguire per l’elevato tecnicismo che caratterizza la materia. Fonti derivate o secondarie sono dunque i regolamenti F 0E 0 atti emanati dall’esecutivo che possono classificarsi, in relazione dall’organo cui sono emanati, in governativi (deliberati dal Consiglio dei Ministri) e ministeriali (deliberati dal singolo Ministro F 0E 0 in ambito tributario è frequente l’uso dei regolamenti interministeriali trattandosi di materie che investono le competenze e la responsabilità di più dicasteri; in ogni caso non possono disporre in modo contrario a norme contenute in regolamento emanati dal Governo).
Tornando alle Fonti Comunitarie, il Trattato che interessa è quello istitutivo della Comunità Europea, sottoscritto a Roma nel 1957, modificato in Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), dal Trattato di Lisbona firmato nel 2007. Secondo questo, non è previsto un sistema tributario unico europeo e le norme a contenuto tributario hanno come funzione quella di assicurare all’interno dell’Unione un mercato uniforme, difatti l’art.110 dello stesso fa divieto agli stati membri di prevedere tra loro tributi doganali o altre imposte indirette di eguale valore, così come è vietata la istituzione di tributi generali sui consumi che verrebbero a contrastare con il carattere esclusivo dell’IVA. Inoltre l’art.26 TFUE sancisce il principio di libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali che va letto in collegamento con l’art 18 TFUE in cui è sancito il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. In applicazione del Trattato assumono dunque rilevanza i regolamenti che hanno portata generale e sono obbligatori in tutte le parti che li compongono e sono direttamente applicabili nei singoli stati membri senza necessità di rettifica; così come le direttive che vincolano, invece, gli stati dell’UE ai quali sono indirizzate solo pr quanto riguarda i risultati che vogliono raggiungere poiché spetta agli organi nazionali dei singoli stati la competenza in merito a forme, mezzi e metodi per realizzare il risultato atteso. Le decisioni, poi, riguardano casi specifici e sono obbligatorie per i destinatari in esse indicati per quanto attiene all’oggetto della decisione; ed infine le Sentenze della Corte di Giustizia che hanno effetto diretto negli ordinamenti degli stati membri (ovviamente in italia la corte costituzionale ha affermato il primato del diritto europeo fondandosi sull’interpretazione dell’art.11 Cost.). Importanti e rilevanti sono le convenzioni internazionali che sono atti sottoscritti tra due o più Stati su alcuni temi di carattere fiscale in particolare:
STATUTO DEL CONTRIBUENTE L.212/ Obiettivi primari sono:
riconoscimento di un credito, fornire i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, motivare i propri atti e garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Il legittimo affidamento è sulle indicazioni fornite dall’amministrazione tramite ad es. le circolari. Ciò vuol dire che se il contribuente ha tenuto un certo comportamento affidandosi ad una interpretazione ministeriale e in seguito questa è mutata in peggio, il nuovo orientamento non può valere per il passato. Rilevanza assumono: •..1 art.10 bis (D.Lgs. 128/2015) che detta la nuova disciplina dell’abuso di diritto (o elusione fiscale); •..2 art.11 (D.Lgs. 156/2015) che rimodula la disciplina del diritto di interpello, Per quanto riguarda le garanzie del contribuente , l’art.12 st.contr. stabilisce che le attività di verifica devono essere effettuate in modo da non recar danno o turbativa allo stesso. È stata istuita inoltre la figura del Garante del contribuente, organo monocratico con sede presso ogni direzione dell’agenzia delle entrate ma dotato di autonomia di azione a cui vanno segnalate disfunzioni, irregolarità, stranezze, prassi anomale od altro nel funzionamento dell’amministrazione finanziaria che possono minare il rapporto tra cittadini ed amministrazione stessa (art.13 st.contr.). Tuttavia non ha poteri autoritativi. Tale Statuto ha valore di legge ordinaria e come tale può essere modificato o derogato solo da una legge successiva e mai da leggi speciali. La corte cost ha negato il rango costituzionale delle norme dello statuto pur riconoscendo l’importanza dei principi sanciti in esso; la corte di cassazione ha invece considerato le norme dello statuto come parametro interpretativo delle norme tributarie successive e antecedenti ed ha riconosciuto una superiorità assiologia dei principi contenuti in esso.
Come si interpretano le norme finanziarie?
Sappiamo che l’elusione fiscale è quel fenomeno che si manifesta quando un soggetto si avvale delle lacune presenti nel sistema tributario per evitare l’imposizione fiscale, e lo fa avvalendosi di strumenti dunque leciti, più favorevoli non adottando il regime appropriato (abuso del diritto) per arrivare quindi ad un fine che è sostanzialmente illecito. Come già detto in precedenza il D.Lgs 128/2015 ha riformato questa disciplina inserendo nello statuto il nuovo art.10bis, individuando 3 presupposti per l’esistenza dell’abuso, ossia:
vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i 4 periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti.
EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
- NEL TEMPO F 0E 0 Con l’introduzione dello Statuto del contribuente (L.212/2000) il legislatore ha riaffermato il principio della certezza giuridica anche in campo fiscale, stabilendo che le disposizioni fiscali non possono avere effetto retroattivo. Le norme tributarie cessano di avere efficacia per: •..1 abrogazione espressa •..2 abrogazione tacita •..3 sentenza corte costituzionale Ricordiamo che non è ammesso referendum abrogativo (art.75 Cost.) per le leggi tributarie, sia per quelle sostanziali (che regolano o istituiscono un tributo) che per quelle strumentali (relative alla riscossione).
Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative si applica il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base ad una legge in vigore antecedentemente alla commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Tale principio è tuttavia mitigato da quello del FAVOR REI secondo il quale si applica la legge più favorevole al contribuente nell’ipotesi in cui la violazione nel corso del tempo sia stata punita con sanzioni di diversa entità, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o prevedendo che la fattispecie non è più punibile, si applica la norma più favorevole). Il comma 3 del D.Lgs. 472/1997 precisa che il principio del favor rei trova applicazione sia per le violazioni commesse a partire dal 1 Gennaio 2016, sia per quelle commesse in precedenza. Unico limite è dunque dato dalla definitività del provvedimento.
- NELLO SPAZIO F 0E 0 la norma tributaria ha carattere territoriale. Essa cioè esplica i suoi effetti nel territorio dello Stato, ma il legislatore può configurare, come presupposto d’imposta da applicare in Italia, anche un fatto avvenuto all’estero. Ciò crea problemi tra gli stati rispetto all’imposizione fiscale poiché come già sappiamo si creano conflitti di norme ed il medesimo fatto può essere colpito da diverse leggi fiscali emanate in diversi stati (doppia imposizione) e la questione di solito si rivede con convenzioni bilaterali o plurilaterali. Le leggi regionali, provinciali e comunali hanno solo efficacia nell’ambito dei loro confini. Dunque le fonti sovranazionali hanno efficacia per tutti gli stati dell’UE, mentre solo i regolamenti si applicano in ciascuno stato membro senza necessità di recepimento; l’efficacia nello spazio di tali norme travalica i limiti nazionali ed assume dimensioni sovranazionali. Nell’ipotesi di redditi prodotti in diversi stati nel corso dello stesso anno finanziario, vige il principio del collegamento alla residenza fiscale del contribuente per garantire il versamento dell’imposta in base alla permanenza della maggior parte del periodo contributivo della persona fisica in un determinato paese (WORLD WILD TAXATION). Per i tributi dovuti, sugli immobili vale il principio della source taxation ossia del pagamento del tributo nello stato in cui è allocato l’immobile, a prescindere dalla presenza o meno del proprietario sul territorio. Un corretto rapporto tra Fisco e contribuente è importante perché congiura la doppia imposizione anche se appare preferibile il criterio del tributo nel paese d’origine sia per evitare il problema della residenza e quindi anche reperibilità, che per evitare forme di agevolazioni mascherate da rimborso di tributi contrarie ai principi sulla libertà economica nei paesi UE
(LEZ. N.19) Per voler fare una premessa, si può iniziare a dire del sistema tributario. Innanzitutto, quando si parla di questo, ci si riferisce all’intero complesso di entrate pubbliche coercitive. Nella realtà tutti i sistemi tributari sono disorganici e non sempre adatti alle funzioni che devono svolgere per cause politiche ma soprattutto tecniche. Dunque si parlerà di:
Nel diritto tributario sono imposte cd derivate , consistenti in prelievi coattivi di risorse dalle economie private, ossia imposte, tasse, contributi ed imposte speciali (entrate tributarie).
TRIBUTI F 0E 0 prelievo coattivo di ricchezza; prestazione obbligatoria richiesta dallo Stato, ente pubblico o pubblica amministrazione. Esso è espressione dell’esercizio della potestà d’imperio di un ente sovrano, e in Italia, secondo il dettame dell’art.23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge e dunque solo la legislazione vigente può istituire e gestire i tributi. Si classificano in:
1. IMPOSTE F 0E 0 è il tributo per eccellenza il cui presupposto è un fatto posto in essere da un soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell’ente pubblico. Elementi costitutivi dell’imposta sono:
pagamento) e oggetto (prestazione del servizio domandato da uno o più contribuenti). Secondo la maggioranza della dottrina, essendo la tassa un tributo è finalizzata al concorso delle spese pubbliche (dunque vale anche per essa il principio della capacità contributiva sancito all’art. cost.); non la pensa altrettanto la Corte Costituzionale in quanto la tassa si basa sul principio dello scambio tra la prestazione pecuniaria del contribuente ed il servizio reso dall’ente impositore. Sia tassa che imposta hanno la stessa struttura giuridica e danno vita ad una obbligazione ex lege: tuttavia, la tassa trova il suo necessario presupposto nell’adempimento si un servizio pubblico che concerne l’obbligato, a differenza dell’imposta.
3.CONTRIBUTI F 0E 0 è una particolare forma di prestazione patrimoniale atipica. Ha lo stesso schema giuridico dell’imposta, ma è causale , nel senso che è dovuto dal singolo per un vantaggio particolare da lui ricevuto, oppure una spesa da lui provocata a carico dell’ente pubblico. Si può definire il contributo come quell’entrata pubblica che l’ente impositore realizza sotto forma di prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti (non tutti), per il fatto che costoro traggono vantaggio diretto o indiretto da determinati servizi pubblici, anche senza che essi li abbiano richiesti.
4.MONOPOLI F 0E 0 altra forma atipica, è l’istituto giuridico mediante il quale lo Stato riserva a sé stesso la produzione e/o vendita di determinati beni o servizi, vietando a terzi l’esercizio di tali attività. Attraverso l’acquisto di un bene monopolizzato, il contribuente finale paga un tributo. Si avrà dunque una prestazione patrimoniale coattiva di ricchezza che però non ha struttura negoziale bensì include una prestazione tributaria. Attuali monopoli dello stato: - tabacchi; -gioco del lotto e lotterie nazionali; -estrazione e produzione del Sale; -giochi di abilità e concorsi pronostici. A livello internazionale, è vietato un monopolio nel mercato, per evitare la concorrenza tra gli Stati.
IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) – es. imposta indiretta La normativa di riferimento è il DPR 633/1972 ; è il tributo più rilevante nel settore delle imposte indirette. L’IVA colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e le importazioni da chiunque effettuate. Da tale nozione si deducono i requisiti dell’iva: 1. territorialità; 2. esercizio di impresa, arti o professioni ed importazioni; quest’ultime soggiacciono all’imposta che verrà assolta in dogana. 3.oggetto dell’iva, ossia cessione di beni e prestazioni di servizi. L’iva ha sostituito l’IGE (imposta generale sull’entrata) che fu introdotto per commisurare la tassazione dei consumi alle somme pagate dai clienti per acquistare beni e servizi. Tuttavia tale tributo fu applicato in maniera forfettaria, colpendo dunque non solo il consumo finale ma ogni stadio della produzione, e così la tassazione diveniva più gravosa quanto più numerosi erano i passaggi di beni e servizi a monte del consumo finale. L’ige non permetteva, come accade invece nell’iva, agli imprenditori e ai professionisti di detrarre il tributo dovuto ai propri fornitori, in modo che l’imposta finisse per gravare sul consumo finale. Una imposta sugli scambi può avere diverse modalità di applicazione, quali:
A livello storico, l’iva fu introdotta per due motivi:
Caratteri dell’iva:
La dottrina è divisa circa la natura dell’iva, tuttavia i più ritengono sia un’imposta generale sui consumi perché architettata in modo tale da facilitare la traslazione in avanti fino al consumatore.
Abbiamo detto di importazione da chiunque venga effettuata: s’intendono per tali tutte quelle operazioni introdotte in un qualsiasi stato membro di beni provenienti da paesi terzi estranei alla stessa Unione. A differenza dell’esportazione che sono invece quelle operazioni di cessione di beni svolta al di fuori dell’UE. Si fa questa precisazione poiché dal 1993 il mercato unico europeo ha trovato attuazione mediante l’apertura delle frontiere e la caduta delle barriere doganali tra i paesi aderenti l’ue, ed al fine di evitare intralci sui costi connessi al superamento delle frontiere o comunque per favorire la libera circolazione delle merci, l’area comunitaria ha armonizzato alcuni elementi, tra cui appunto l’iva basato sull’acquisto intracomunitario. Il regime iva delle operazioni intracomunitarie è a carattere transitorio , e verrà presumibilmente sostituito da un diverso regime definitivo nel quale sarà data attuazione al principio di tassazione nel paese di origine.
Presupposti iva:
incassate dai clienti e quelle corrisposte ai fornitori, calcolando il saldo d’imposta da versare o ricevere dall’erario. A questo punto si attua la liquidazione dell’imposta per auto accertamento , nel senso che è il contribuente stesso ad accertare, ad ogni versamento, il proprio debito di imposta. In ipotesi di credito occorre una annotazione nei registri delle operazioni attive; in caso di debito nasce l’obbligo di effettuare il versamento. Per quanto riguarda il valore aggiunto questo si calcola automaticamente, in modo indiretto, attraverso il meccanismo delle detrazioni: dell’imposta addebitata (riscossa o da riscuotere) sulle fatture di vendita; e dell’imposta dovuta (pagata o da pagare) sulle fatture ricevute dai fornitori nello stesso periodo. Il principio delle detrazioni è volto ad evitare il cumulo dell’imposta attraverso il calcolo della differenza tra l’imposta ricevuta per le vendite e le prestazioni effettuate e l’iva pagata per acquisti di beni e servizi. Le detrazioni possono essere pro-rata (si calcola in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e l’ammontare delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo) – nel caso in cui vengano poste in essere operazioni esenti- o pro quota (la detrazione verrà calcolata in base alla quota imputabile all’utilizzazione che comporta assoggettamento ad iva) – in genere quando vengono acquistati beni o servizi che successivamente vengono utilizzati promiscuamente o per l’attività commerciale o per uso personale.
Per quanto riguarda i regimi contabili che i soggetti contribuenti devono utilizzare per il calcolo dell’iva, sono:
Altri obblighi del contribuente iva sono:
della consegna o spedizione all’altra parte se è in forma cartacea e all’atto della sua trasmissione informatica se è in forma elettronica; è ammessa anche la fattura differita che si effettua entro il gg 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione (può essere emessa una sola fattura riepilogativa delle cessioni effettuate nel corso di un mese solare tra le stesse parti). È ammessa anche la fattura semplificata qualora l’importo complessivo non superi 100euro nonché una fattura rettificativa semplificata (o meglio nota di variazione semplificata). Per quanto riguarda la ricevuta fiscale (scontrino) possono utilizzarla tutti quei soggetti iva che non devono emettere obbligatoriamente fattura; lo scontrino è stato equiparato alla ricevuta solo che questo deve essere rilasciato attraverso speciali registratori di cassa od altri strumenti analoghi. Si dice, poi, scontrino parlante quello in cui oltre i dati relativi allo stesso è contenuto il codice fiscale del cliente, idoneo questo a documentare le spese ai fini delle imposte dirette e sostituire il documento ai fini della fatturazione differita.
Conguaglio F 0E 0 differenza tra l’ammontare dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell’anno precedente; dev’essere versata in un'unica soluzione entro il 16 Marzo di ciascun anno oppure entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme con more. Se il contribuente versa più di quanto dovuto potrà chiedere il cd rimborso dell’eccedenza di imposta versata.
IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE) – imposta diretta La normativa di riferimento dell’IRPEF è il TUIR (testo unico delle imposte sui redditi). Questa rappresenta la più importante imposta diretta che assicura le maggiori entrate tributarie ed è continuamente ritoccata poiché contempla sia deduzioni che detrazioni. Caratteri:
IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’) È un’imposta personale e proporzionale (come l’IVA) e colpisce la capacità contributiva totale delle persone giuridiche ed enti assimilati. Anche l’IRES come l’IRPEF, guarda alla residenza dei soggetti nel territorio dello stato, che sono tenuti al pagamento dell’imposta per i redditi dovunque prodotti, mentre i non residenti sono obbligati per i soli redditi prodotti in italia. Anche in questo caso il presupposto d’imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle categorie elencate nell’art.6 del TUIR. Il reddito è l’acquisizione di ricchezza, e viene diversamente calcolato in base ai soggetti passivi dell’imposta. Infatti ci sono normative differenti per le società commerciali, enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale. Il tributo è dovuto per periodo d’imposta , che è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, come risulta da legge o atto costitutivo. l’aliquota d’imposta è proporzionale, fissata al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (l’aliquota precedente era del 27,5%). L’aliquota di base viene ridotta alla metà per enti e istituti di assistenza sociale, beneficienza, enti ospedalieri, ed affini. È prevista un’ addizionale del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016. Soggetti passivi dell’ires sono società per azioni, enti pubblici diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello stato, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’ IRI (IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA), che è un’imposta proporzionale separata del reddito d’impresa applicabile su opzione da parte di imprese individuali, società di persone (Snc Sas) in contabilità ordinaria ed Srl cd trasparenti. Sempre previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più a fini irpef ed alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione delle medesima aliquota prevista ai fini ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore o soci della società, ritrae dall’impresa vengono tassate ai fini irpef. Il TUIR non da una definizione di base imponibile ma si limita a disporre che l’imposta si applica al reddito complessivo netto determinato con criteri distintamente previsti per: società ed enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti commerciali non residenti,
enti non commerciali non residenti ed imprese marittime. Tuttavia tutti i soggetti d’imposta ires hanno delle disposizioni comuni , ossia che: dall’imposta calcolata con aliquota del 24% vanno SCOMPUTATI (secondo il criterio cd di competenza se effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale; in caso contrario lo scomputo avverrà per cassa nel periodo d’imposta in cui sono state subite) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto d’imposta e le ritenute a titolo di acconto. L’acconto ires è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente è pari al 20,66%. La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente; tale acconto va effettuato in 2 rate: la prima del 40% entro il mese di novembre e la seconda del 60% entro il 6 mese successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta.
È un tributo a carattere reale il cui gettito garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni. Dal 2012 è operante la piena deducibilità dal reddito IRES o IRPEF dell’imposta regionale pagate sul costo del lavoro. Tale deducibilità è commisurata alla quota imponibile riferita al lavoro dipendente al netto delle deduzioni spettanti. Tuttavia nel 2008 un decreto legge ha abrogato la deduzione relativa al componente lavoro ma resta invece applicabile in presenza di interessi privati. Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzion e allo scambio di beni o prestazione di servizi. Sono inoltre soggette ad IRAP anche le società ed enti, organi e amministrazioni dello stato, indipendentemente dall’attività svolta. Soggetti passivi sono dunque società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio nazionale; enti pubblici e privati diversi da quelle prima che hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; persone fisiche e società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti o professioni comprese assicurazioni senza personalità giuridica, ecc. La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio regionale. Se l’attività è esercitata in più regioni allora si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, operanti per un periodo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna regione. L’aliquota ordinaria dell’IRAP è del 3%, e può essere variata (in aumento o diminuzione) fino a 0,92% dalle singole regioni; può essere differenziata per settori d’attività. I soggetti passivi d’irap devono presentare dichiarazione in cui si indicano le componenti del valore della produzione netta: tale dichiarazione va presentata in forma autonoma direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Inoltre è obbligatoria la sua forma telematica da presentare entro il 30 settembre. Il pagamento invece avviene mediante autotassazione cioè lo stesso contribuente provvede nei termini stabiliti dalla legge a determinare l’imposta e versarla in acconto o in saldo. Per il versamento d’acconto valgono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi, perciò irpef ed ires in misura pari al 100% purchè nel primo caso l’importo non sia inferiore a 51 euro e nel secondo 20euro. Anche l’acconto va versato in 2 rate, la prima pari al 40% entro giugno e la seconda il restante 60 entro novembre.
SCRITTURE CONTABILI Quando si parla di regimi del contribuente, dunque ambito di impresa, di qualcuno che produce attività produttiva e che è tassato secondo il regime IRAP, si parla di SCRITTURE CONTABILI, perché sono soggetti che sono obbligati a tenere queste scritture, poiché è con queste che daranno prova della loro capacità contributiva. Ci sono 3 regimi:
La sua disciplina si trova nel DPR 600/1973 e nel DPR 322/1998. La dichiarazione del contribuente è l’ autoaccertamento dello stesso, o “dichiarazione di scienza”, così come la definisce la Cassazione (chiamata così perché comprende tutti gli elementi considerati per il calcolo dell’imponibile e delle successiva imposta): sappiamo che nel corso del tempo il sistema tributario si è trasformato da un sistema impositivo ad un sistema collaborativo, dunque tende a collaborare con il contribuente affinchè i tributi siano pagati, attraverso quelle due fasi, la seconda quella eventuale dell’accertamento, mediante la dichiarazione, che è spontanea , ed informativa del soggetto, che nel nostro caso è la dichiarazione dei redditi. In passato il contribuente non doveva nemmeno presentarla una dichiarazione; i documenti venivano presentati cartacei mentre oggi è tutto telematico; questo perché se non erano rilevate stranezze nei redditi che il contribuente aveva precedente, si lasciava così com’era. Mentre adesso, in virtù soprattutto dell’adempimento dell’art.53 cost (capacità contributiva) e 23 cost (riserva di legge), il contribuente deve effettuare la dichiarazione ogni anno, indipendentemente se i suoi redditi siano cambiato rispetto all’anno precedente o meno. Ci sono delle esenzioni: i redditi da lavoro non dipendente fino a 8.000 euro annui, ed i redditi da lavoro dipendente e da possesso magari fondiario ecc che comunque sono quasi sempre irrisori. Quali sono le caratteristiche:
A chi ci si rivolge per la presentazione della dichiarazione? CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE): sono organismi che assistono il contribuente nel momento dichiarativo della dichiarazione. Le caratteristiche del CAF sono: innanzitutto la sua costituzione è consentita alle associazioni sindacali di categoria e patronato maggiormente rappresentative; si costituiscono attraverso una preventiva autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; devono necessariamente essere costituiti sotto forma di società di capitali (s.r.l., s.p.a, s.r.l.s, s.a.p.a, ecc.); si deve designare uno o più responsabili che devono essere iscritti ad un apposito albo professionale (commercialista, ecc); deve dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile con un massimale adeguato. Ci sono 2 tipologie di CAF:
Nel primo caso, il contribuente a maggio di ogni anno deve presentare la sua dichiarazione: gli viene rilasciata una certificazione della presentazione di questi dati, al pensionato, mentre al lavoratore si da al datore di lavoro (che assolve la figura del cd sostituto d’imposta, perchè anticipa quello che deve versare il contribuente, ed ha facoltà di rivalersi su questo contribuente, a differenza del cd responsabile di imposta per il quale è obbligatorio rivalersi sullo stesso) un prospetto di liquidazione. Avverrà così a luglio il cd conguaglio , questo datore si troverà a vedere se deve trattenere o rimborsare parte delle imposte su cui non ha ancora lavorato. E poi a giugno si avrà il rilascio del modello 730 (maggio presentazione, giugno 730 e luglio conguaglio). La differenza, poi, tra caf lavoratore/ pensionato e d’impresa, è che il primo non può ricevere compensi perche questi gli saranno attribuiti direttamente dallo Stato, mentre quello d’impresa può chiedere compensi per il lavoro prestato. Le imprese dichiarano a questo caf ai fini dell’IRAP (imposta sui redditi delle attività produttive), ed ha 3 diverse facoltà:
Soggetti attivi sono coloro che esercitano il potere impositivo e dunque coloro ai quali viene imputato l’incremento patrimoniale derivante dall’imposizione. L’unico a poter incassare e disporre è lo Stato. Si può parlare di soggetti attivi originari (il parlamento, che costituisce il tributo) e soggetti attivi derivati (coloro che attuano il tributo tramite attribuzione di legge). Chi sono questi soggetti?