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Il processo tributario, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Sintesi del capitolo dedicato al processo tributario

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

Caricato il 28/11/2025

Alessandromancini2
Alessandromancini2 🇮🇹

4.5

(2)

10 documenti

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ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Giudici e commissione tributaria Le Commissioni tributarie sono state riordinate
in due gradi di giudizio essendo stata eliminata la Commissione centrale. Le
precedenti commissioni di primo grado sono state trasformate in commissioni
provinciali e quelle di secondo rado in commissioni regionali. Le commissioni si
compongono di: - un presidente nominato tra i magistrati - un vice presidente -
non meno di quattro giudici in possesso di un determinato titolo di studio o di
una specifica esperienza decennale. Per costituire legittimamente il collegio è
sufficiente la presenza del presidente, del vice e di un giudice. Composizione
delle commissioni tributarie: A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali
e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Il
presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito
nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore
anzianità nell'incarico subordinatamente d'età. Il presidente di commissione
con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad
uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. A ciascuna
sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro
giudici. Ci sono una serie di incompatibilità:- dipendenti dell’Amministrazione in
servizio presso gli uffici di accertamento dei tributi- gli appartenenti al corpo
della guardia di finanza- professionisti che esercitano l’assistenza e la
rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione - soci,
amministratori e dipendenti delle società concessionarie della riscossione delle
imposte - coloro iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli individuati dal d.lgs.
546 del’92 né i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini
in primo grado di questi. Nel diritto tributario abbiamo essenzialmente 2 gradi
di giudizio di merito: • Primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi
dagli uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti
locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e
dai concessionari della riscossione; • Appello, dinanzi alla Commissione
tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse
dalle Commissioni tributarie provinciali. Contro le sentenze della Commissione
tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull’accordo
delle parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere
impugnata direttamente con ricorso per cassazione (a norma dell'art. 360,
primo comma, n. 3, del codice di procedura civile)
REQUISITI GIUDICI:
I giudici devono essere cittadini italiani con pieno godimento dei diritti civili e
politici, non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per
contravvenzione a pena detentiva o reati tributari, essere stati sottoposti a
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ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Giudici e commissione tributaria Le Commissioni tributarie sono state riordinate in due gradi di giudizio essendo stata eliminata la Commissione centrale. Le precedenti commissioni di primo grado sono state trasformate in commissioni provinciali e quelle di secondo rado in commissioni regionali. Le commissioni si compongono di: - un presidente nominato tra i magistrati - un vice presidente - non meno di quattro giudici in possesso di un determinato titolo di studio o di una specifica esperienza decennale. Per costituire legittimamente il collegio è sufficiente la presenza del presidente, del vice e di un giudice. Composizione delle commissioni tributarie: A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici. Ci sono una serie di incompatibilità:- dipendenti dell’Amministrazione in servizio presso gli uffici di accertamento dei tributi- gli appartenenti al corpo della guardia di finanza- professionisti che esercitano l’assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione - soci, amministratori e dipendenti delle società concessionarie della riscossione delle imposte - coloro iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli individuati dal d.lgs. 546 del’92 né i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di questi. Nel diritto tributario abbiamo essenzialmente 2 gradi di giudizio di merito: • Primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione; • Appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali. Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione. Inoltre, sull’accordo delle parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile) REQUISITI GIUDICI: I giudici devono essere cittadini italiani con pieno godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzione a pena detentiva o reati tributari, essere stati sottoposti a

misure di prevenzione e sicurezza, non aver superato il 72 anno di età. I componenti delle Commissioni tributarie possono restare in carica per un periodo non superiore ai 9 anni (sino al 75 anno di età). La nomina a componente della Commissione tributaria non costituisce rapporto di pubblico impiego. La decadenza dell’incarico risulta essere l’effetto immediato della perdita dei requisiti o del sopravvenire di una causa di incompatibilità. La decadenza è dichiarata con un provvedimento suscettibile di impugnazione davanti al TAR, inoltre nel caso in cui i giudici tengano comportamenti non conformi possono essere oggetto di un provvedimento disciplinare promosso dal presidente del consiglio o della commissione regionale che culmina, in caso di colpevolezza, con l’irrogazione della sanzione o sospensione dall’esercizio delle funzioni per un periodo che va dai tre ai sei mesi o direttamente nei casi più gravi, con la rimozione dell’incarico. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi, oltre che nelle ipotesi previste dall’art 51 del cpp, in due ulteriori ipotesi: - qualora abbia precedentemente esaminato la controversia prestando la propria opera nella Commissione per l’assistenza tecnica dei non abbienti. - qualora abbia avuto o continui ad avere rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti coinvolte nel giudizio. Per quanto riguarda l’istanza di ricusazione (dichiarazione con la quale una parte chiede la sostituzione di un giudice) deve essere presentata entro 2 giorni antecedenti la data dell’udienza di discussione se la parte conosce il nome del componente del collegio giudicante, oppure prima dell’inizio della discussione che comporta la sospensione del processo. Il presidente sostituisce il giudice ricusato con un altro membro, l’ordinanza qualora accolga la ricusazione deve contenere la designazione del giudice che andrà a sostituire quello ricusato. Nel caso di rigetto, l’ordinanza può condannare il proponente ad una pena pecuniaria e la stessa non è impugnabile. Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Altro organo della giurisdizione tributaria è il consiglio di presidenza della giustizia tributaria la cui attività consiste nel controllo dei requisiti richiesti per i componenti delle commissioni e nelle deliberazioni riguardanti i membri della commissione, stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni, cura e promuove valide iniziative finalizzate a perfezionare la formazione e l’aggiornamento professionale dei giudici. Svolge anche un’attività consultiva con pareri e proposte circa il funzionamento delle commissioni, si tratta di pareri obbligatori ma non vincolanti. OGGETTO GIURISDIZIONE Quando si parla di “oggetto” della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, si evoca il problema della delimitazione delle materie e delle questioni suscettibili di essere giudicate dal giudice tributario. Con l’avvento della riforma (2001) si è passati da una fattispecie normativa recante un’elencazione tassativa delle materie di competenza delle Commissioni Tributarie, ad una fattispecie che abbandona il metodo casistico in favore di una definizione generalizzante

dotarsi di difensore abilitato gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Con riguardo ai contenziosi di modico valore, il nuovo articolo 12 eleva a 3.000 euro il limite entro il quale i contribuenti possono stare in giudizio personalmente. Per l'individuazione del valore si conferma l'attuale criterio in base al quale il valore è determinato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il giudice, come più volte ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n. 8025/2015 ed altre), deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l’incarico ad un difensore, quando il valore della causa supera i 3.000,00 euro. Il legislatore ha previsto 3 categorie di difensori abilitati: • con competenza piena (avvocati, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro) • competenza limitata a specifici settori (ingegneri, architetti, geometri, periti) • soggetti esperti in materia tributaria iscritti in elenchi. Nel processo tributario sono ammessi il litisconsorzio necessario iniziale e litisconsorzio facoltativo successivo attraverso gli istituti dell ’ intervento volontario → in dottrina si distingue tra intervento autonomo o litisconsortile (la parte intervenuta si qualifica come perte nel processo) e intervento dipendente o ad adiuvandum (può produrre solo prove, documenti, memorie) e della chiamata in giudizio su istanza di parte o da parte del giudice. Il litisconsorzio necessario interviene quando vi è una pluralità di parti che interagiscono nello stesso rapporto, nel litisconsorzio facoltativo ricorrono esigenze pratiche volte a riunire in un unico processo più azioni tra loro scindibili. Sempre con riferimento al litisconsorzio necessario iniziale, se l’oggetto del ricorso riguarda più soggetti (la situazione è inscindibile), questi devono essere tutti parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soggetti. La mancanza di tutti i soggetti richiede l’integrazione del contraddittorio di tutti i soggetti necessari (altrimenti il processo si può estinguere) che si perfeziona con la notifica al soggetto interessato da parte del ricorrente il quale deve provvedere anche a depositare in giudizio l’atto notificato di chiamata. Il soggetto ha 60 giorni di tempo per integrarsi nel contraddittorio, cioè diventare parte nel giudizio. È ammesso anche il litisconsorzio facoltativo successivo che si sostanzia sia mediante intervento volontario litisconsortile sia con la chiamata in causa (intervento su istanza di parte). Se gli intervenuti volontariamente o le parti chiamate in causa lasciano decadere i termini per l’impugnazione, l’intervento facoltativo assume i connotati di intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum) I termini per l’intervento consortile: può costituirsi in giudizio fino al momento dell’udienza pubblica, dell’ultima udienza del processo solo in sede orale oppure fino a 5 giorni prima della data di consiglio se non vi è stata richiesta di trattazione pubblica. La parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese legali, la Commissione ha anche la facoltà di dichiarare le spese compensate in tutto o

in parte in caso di giusti motivi o soccombenza parziale e reciproca. Nel caso in cui il processo si estingua per inattività delle parti le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate salvo diversa disposizione di legge. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Il processo ha inizio con la notifica del ricorso alla commissione provinciale e con la successiva costituzione delle parti. Una volta che le parti si sono costituite, il fascicolo del processo viene consegnato al presidente della commissione che provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione. Prima della trattazione in camera di consiglio ha luogo l’esame preliminare del ricorso e l’eventuale integrazione dei motivi ad opera del ricorrente. ATTI IMPUGNABILI Art. 19 del DPR 546/1992 afferma che il ricorso può essere promosso contro: - accertamento del tributo; - avviso di liquidazione del tributo; - il provvedimento che irroga sanzioni; - il ruolo e la cartella di pagamento; - l’avviso di mora; - il rifiuto della restituzione dei tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;

  • diniego e revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata;
  • “ogni altro atto” sottoposto alla competenza delle Commissioni Tributarie (è una norma di apertura per la previsione di altri atti futuri da inserire in questa categoria). Gli atti espressi dal comma 1 dell’art.19 devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso dev’essere proposto, la commissione tributaria competente e le relative forme da osservare ai sensi dell’art.20. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ma possono essere contestati tramite la censura processuale di quello impugnabile. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per “vizi propri”. Con l’estensione dell’impugnabilità di atti di accertamento in senso lato (diniego e revoca agevolazioni, definizione agevolata) la procedura che nel passato consisteva in “prima in un atto di accertamento e poi in un atto di esecuzione” è stata stravolta in quanto ad un atto di accertamento può seguire un ulteriore atto di accertamento. L’espressione vizi propri quindi significa che “la notificazione di un atto consequenziale non può rimettere in termini il contribuente per l’impugnazione dell’atto anteriore anche se la sequenza riguarda due atti di accertamento”. Inoltre, ne consegue, che non è possibile che l’atto di riscossione regolarmente notificato (successivo) possa surrogare quello precedente di accertamento non notificato. Il quadro che deriva riguardo agli atti impugnabili è quello che nelle 3 grandi fasi della funzione amministrativa di imposizione (acquisizione dati ed elementi da parte degli uffici per supportare l’atto da emanare, fase decisionale o provvedimentale vera e propria, fase esecutiva con iscrizione ipoteca e

domanda di restituzione. In questo caso il legislatore ha sottratto il contribuente dal rispetto della normale disciplina dell’impugnazione (cioè entro 60 giorni) e lo ha sottoposto alla disciplina “decennale” del “diritto di restituzione”. Questa disciplina si applica solo in caso di “silenzio” perché in caso di rifiuto si dovrà impugnare l’atto entro 60 giorni. Il Diniego o la revoca di agevolazioni fiscali: per quanto riguarda il diniego di agevolazioni richieste, è possibile impugnare l’atto grazie ad una elaborazione giurisprudenziale. Ci sono dei problemi però legati al fatto che “l’agevolazione” non viene accertata con un singolo provvedimento bensì si inserisce in un iter che riguarda l’imposizione stessa del tributo. Da ciò ne deriva che potrebbe tardare ad essere emesso ed andare oltre i 60 giorni diventando così non impugnabile. Rispetto invece al rigetto di domande di “definizione agevolata”, l’amministrazione ha l’obbligo di notificare al contribuente un provvedimento di diniego della procedura. Ciò influenza il processo quando l’istanza viene chiesta in corso di giudizio (il processo viene sospeso senza che il giudice sia messo a conoscenza dei motivi di diniego, quindi in virtù di ciò il contribuente deve essere messo a conoscenza tramite notifica sui motivi del diniego). ATTI DELLA RISCOSSIONE – RUOLO e CARTELLA La norma (art.19) stabilisce che la la cartella di pagamento è impugnabile insieme al ruolo (in quanto costituisce espressione di quest’ultimo). Si tratta di titoli esecutivi ai fini dell’esecuzione coattiva del tributo. Quando il ruolo è il primo ed unico atto ad essere notificato nella procedura di determinazione dell’imposta (vedi il ruolo per liquidare l’imposta dovuta ai sensi degli art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973) esso è sempre impugnabile perché in questo caso è a contenuto “accertativo”. Diventa meramente “esecutivo”, quando al contribuente è già stato notificato un precedente atto accertativo. Il ruolo qui assume la veste esecutiva e non potrà essere impugnato in merito alla sussistenza dell’obbligazione tributaria (se si vuole impugnare per questo motivo va impugnato l’atto che precede il ruolo). La cartella di pagamento diventa impugnabile grazie ad una novità introdotta nel 1992 che stabilisce“che la notificazione della cartella di pagamento vale la notificazione del ruolo”. Ciò significa che non è impugnabile la cartella di pagamento, bensì la sua notificazione fa decorrere il termine decadenziale dei 60 giorni per il ricorso contro il ruolo. Da ciò deriva che la cartella non riproducente il ruolo è priva di valore. L’avviso di mora è un atto non autonomo che, solitamente, ripete il contenuto del ruolo avvisando il contribuente della sua messa in mora (in questo caso non è impugnabile). Potrà essere impugnato, quindi diventa autonomo, quando non viene preceduto da un atto di accertamento o da notifica di cartella di pagamento perché presenta un contenuto di esplicita pretesa fiscale e perché è

il primo atto che si inserisce nell’iter di riscossione tra contribuente ed amministrazione. ATTI ATIPICI. Si prevede, a chiusura dell’art.19 del d.lsg. 546 del 92, la possibilità di effettuare ricorso contro ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità dinnanzi alle commissioni tributarie.