




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunto diritto tributario , dispensa completa argomenti per preparazione esame
Tipologia: Dispense
1 / 166
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































Diritto finanziario
<< Il diritto finanziario è quella branca del diritto pubblico le cui norme regolano l’attività finanziaria , nonché la raccolta , la gestione ed erogazione delle risorse economiche da parte degli enti pubblici >>
Attività finanziaria attività di acquisizione , gestione e spesa delle risorse indispensabili allo Stato e agli altri enti pubblici , per conseguire le loro finalità istituzionali.
Lo Stato e gli enti pubblici al fine di assolvere alle molteplici funzioni loro demandate dall’ordinamento necessitano di adeguati mezzi economici , che derivano da :
All’interno del diritto finanziario si evidenziano due discipline , concernenti sia materie di natura priva tistica , sia istituti di natura pubblicistica ossia :
Contabilità di Stato rientranti materie attinenti al diritto privato : amministrazione dei beni dello Stato , approvazione e gestione del bilancio , formazione dei contratti.
Diritto tributario confluiscono materie correlate al diritto pubblico , disciplinando i procedimenti volti al procacciamento delle risorse finanziarie ossi i tributi , necessarie allo conseguimento delle loro finalità.
È possibile affermare che il diritto tributario sia un diritto autonomo , non solo una branca della scienza delle finanze , considerato che pone la sua base nel canone della capacità contributiva codificato all’art.53 Cost. Esso infatti ha una doppia valenza :
Entrate coattive degli enti pubblici
<< le risorse economiche che lo Stato e gli enti pubblici utilizzano per svolgere le loto funzioni provengono da due fonti : iure gestionis , iure imperii >>
Le entrate di tipo coattivo ( iure imperii ) si possono classificare in :
Tributo
Generalmente il servizio viene fornito su richiesta del soggetto e produce un beneficio allo stesso , evidenziando cosi la presenza di due elementi principali : domanda e beneficio. Tuttavia tali elementi non sono essenziali , minando così la definizione di tassa da parte di due punti :
Differenza tra tassa e imposta è che la tassa è dovuta in fruizione di un servizio pubblico reso sulla base di una domanda ; mentre l’imposta nasce in relazione ad una situazione di fatto che presenta i connotati di indice di riparto riferibile al soggetto passivo. L’art.53 Cost. è un principio applicabile alle imposte (e ai contributi) ma non alla tasse sulla base del presupposto che la tassa non è un’obbligazione contributiva. In relazione alla tassa dunque operano altre regole :
<< il contributo è una prestazione riconducibile sia all’istituto dell’imposta , sia a quello della tassa >>
In tale senso distinguiamo :
Sono imposte volte a colpire plusvalori patrimoniali aventi un duplice carattere di straordinarietà ( il prelievo può essere compiuto una sola volta ) e specialità ( imposizione limitata ad una cerchia di soggetti ).
<< con il monopolio fiscale lo Stato può riservare una determinata attività economica ad un soggetto specifico con il solo limite derivante dall’utilità generale art.43 Cost >>
Il soggetto operante in regime di monopolio è l’unico ad avere il diritto di produrre , commercializzare o importare una determinata categoria di beni , con l’effetto di poter fissare prezzi assai superiori di quelli che si formerebbero in un mercato puramente concorrenziale.
La finalità è quella di attribuire all’erario una parte dei corrispettivi derivanti dalle operazioni commerciali e di generare così il gettito per finanziare le spese pubbliche: la parte di corrispettivo riservata all’erario rappresenta un vero e proprio tributo. Essa è un imposta distinta dalle tasse ed è agevolmente inquadrabile nel novero delle imposte sulle vendite :
Il panorama dei monopoli ha conosciuto un progressivo ridimensionamento a causa dello sfavore con il quale il fenomeno è disciplinato dall’UE, considerato i limiti all’attività dello Stato nonché alla tutela della concorrenza.
Si distinguono le fonti di produzione ( che pongono norme ) e fonti di cognizione ( non pongono norme ma servono a renderle riconoscibili ).
I rapporti tra le fonti possono essere regolati in base al criterio gerarchico , per cui quella di grado superiore stabilisce le condizioni di validità di quelle inferiori.
La Costituzione racchiude norme di diritto tributario :
<< fonte primaria è la legge , tuttavia subordinata rispetto alla Costituzione >>
Le leggi in senso formale hanno al caratteristica di :
Abrogare : norme di pari rango contrarie , ma anche norme inferiori. Resistere : sulle norme future. Assoggettabili : al solo sindacato della Corte Costituzionale.
L’efficacia attribuita alle legge è estesa anche alla fonti parallele : decreti legislativi e decreti legge.
Decreti legislativi tale fonte è frequente in materia tributaria , e sono sottoposti ai seguenti vincoli costituzionali :
Decreti legge sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Sono provvedimenti provvisori con efficacia di legge , entrano in vigore il giorno stesso
della loro pubblicazione , tuttavia necessitano della conversione in legge da parte delle Camere.
In campo tributario tale fonte trova amplia applicazione , per alcuni tipi di tributi sui consumi e consente di elevare le aliquote e di applicarle immediatamente.
Si è trattato dell’ abuso di tale strumento , in circostanze di non conversione del decreto in legge da parte del Parlamento , configurando la reiterazione come superamento di un limite attraverso il quale il Governo si arroga dei poteri spettanti al Parlamento sulla base del presupposto che : solo le Camere hanno la possibilità di regolare i rapporti in considerazione a decreti legge non convertiti.
<< il nuovo art.117 Cost. ha equiparato pienamente le Regioni e lo Stato quanto alla titolarità della funzione legislativa >>
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Secondo tale riserva la potestà legislativa delle Regioni :
<< le fonti comunitarie si definiscono in primarie (contenute negli atti costitutivi della comunità) derivate (posto in essere dagli organi comunitari) >>
Le fonti derivate sono costituite da :
Distinguiamo tre tipologie di regolamenti :
È previsto come il regolamento non possa contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi , comportando cosi la sua illegittimità in caso di contrasto con norme di rango superiore.
Il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei regolamenti è affidato al giudice ordinario il quale ha la capacità di disapplicarlo , al giudice amministrativo in quanto costui possiede il potere di annullarlo.
Tipologie e tecniche di produzione delle norme tributarie
<< tutte le disposizioni tributarie appartengono alla categoria delle norme sostanziali o delle norme procedurali >>
Norme sostanziali :
Norme procedurali :
Norme di rinvio
<< In diritto tributario è frequente il ricorso alla tecnica del rinvio , il quale può essere espresso o tacito >>
Espresso quando la stessa norma tributaria rinviante indica testualmente gli articoli ai quali si rinvia.
Tacito quando l’enunciato si limita ad indicare vocaboli che designano istituti compiutamente designati in altri sottosistemi dell’ordinamento.
Il rinvio viene definito extrasettoriale : quando le norme oggetto del rinvio appartengono a branche del diritto differenti da quella tributaria (infrasettoriale se appartengono al diritto tributario medesimo).
Il rinvio è definito mobile quando la norma tributaria richiama un insieme di disposizioni dello stesso sistema tributario senza accoglierle o senza trasformarle. Il rinvio è immobile quando ha ad oggetto una norma individuata nel contenuto specifico attuale , la norma di rinvio si appropria di quella richiamata.
La codificazione tributaria
<< l’esigenza di riordino e di codificazione delle leggi tributarie hanno portato molte iniziative dirette alla realizzazione di una riforma generale del sistema tributario >>
Importante la legge finanziaria per il 2002 l.80/2003 ha sancito determinati principi.
Propria che ha luogo quando la legge retroattiva colloca anteriormente alla propria entrata in vigore sia la fattispecie che i suoi effetti. (norme che prolungano esenzioni già scadute)
Impropria si verifica allorché la legge collega un nuovo tributo o la maggiorazione di un tributo esistente , da pagare dopo la sua entrata in vigore , a presupposti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della legge medesima.
Di conseguenza la norma tributaria retroattiva dispone per l’avvenire , ma assume a presupposti d’imposta fatti o effetti accaduti nel passato modificandone il trattamento. Creando cosi un prelievo fiscale non esistente anteriormente o alternando sfavorevolmente un prelievo esistente. Sono state prospettate tre soluzioni :
Retroattività della norma tributaria d’interpretazione autentica
La Corte Costituzionale ha elaborato un doppio concetto di legge di interpretazione autentica , uno più rigoroso un altro più elastico :
Lo Statuto all’art.3 sancisce che le disposizioni tributarie , ad esclusione di quelle interpretative , non possono avere effetto retroattivo. Tale divieto opera come criterio generale e il legislatore ha deciso di ampliarlo ulteriormente in relazione alle modifiche dei tributi periodici.
<< le norme interpretate sono le uniche disposizioni in campo tributario che possono essere retroattive >>
Tale retroattività può verificarsi al verificarsi di due presupposti :
Efficacia e validità della norma tributaria nello spazio
L’efficacia della legge nello spazio è ricollegata a tre problematiche :
<< la legge tributaria dello statale è efficace in tutto il territorio dello Stato salve espresse deroghe legislative >>
pagata all’estero e l’imposta dovuta nello Stato in dipendenza del medesimo fatto, al soggetto tassato in ragione del criterio soggettivo.
Se il fatto si è verificato in più Stati esteri , il credito d’imposta può operare :
Grande importanza nella disciplina hanno le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni , grazie anche al contributo decisivo di organizzazioni come l’OCSE. Una volta ratificate le convenzioni internazionali , acquistano nell’ordinamento forza di norme primarie.
Per quanto concerne le leggi regionali e le norme tributarie eventualmente emanate da Province e Comuni nell’ambito della propria autonomia regolamentare, occorre sottolineare come per esse sia indispensabile distinguere le questioni attinenti la loro validità da quelle concernenti la loro efficacia. Tali norme devono ritenersi dotate di efficacia limitata entro i confini dell’ente territoriale.
Potestà : polizia tributaria e riscossione
<< La potestà di polizia tributaria è quell’insieme di poteri di indagine che la legge attribuisce all’amministrazione finanziaria per consentirle funzioni di controllo circa il rispetto di norme tributaria da parte dei suoi destinatari >>
Ne deriva che :
Molte delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione prevedono disposizioni relative alla collaborazione tra le amministrazioni finanziarie degli stati contraenti nell’attività di polizia tributaria. Problema affrontato nell’ambito Ue , relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti nel settore delle imposte sui redditi.
<< per la potestà di riscossione vale anche il principio di non collaborazione tra le amministrazioni di stati diversi >>
Ne deriva che :
La strada migliore risulta quella degli accordi internazionali che regolano la possibilità di riscossione delle imposte dovute da un soggetto , sulla base di una richiesta dello Stato creditore. La direttiva n.76/308 concerne l’ assistenza reciproca fra gli Stati membri nel recupero di determinati crediti, successivamente estesi anche all’iva.
Misure volte a sottoporre ad imposta imponibili apparentemente prodotti nel territorio dei paradisi fiscali
<< il legislatore italiano tende a contrastare la sottrazione escogitata dai contribuenti mediante la localizzazione di società controllate in paradisi fiscali >>
La l.342/2000 detta una specifica disciplina :
con qualsivoglia impresa estera per il solo fatto che quest’ultima risulti domiciliata in un paradiso fiscale.
La presunzione non opera se il contribuente è in grado di fornire la prova del fatto che la società estera svolga attività commerciale effettiva.
Con il d.l. 78/2009 convertito in legge n.102/2009 è stata introdotta una presunzione legale relativa , in forza della quale tutte le attività di natura finanziaria ed investimenti svolti in violazione della normativa sul monitoraggio , si considerano costituite mediante redditi sottratti a tassazione.
Presunzione a carico dei cittadini di non effettività del trasferimento di residenza nei paesi a regime fiscale privilegiato
<< l’art.2 c.2bis del t.u.i.r. , considera residenti nel nostro paese i cittadini cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze >>
La presunzione legale relativa comporta un’inversione dell’onere della prova ossia graverà sul cittadino italiano residente in un paradiso fiscale , l’onere di provare all’amministrazione finanziaria di avere stabilito la propria dimora abitualmente nel paese fiscalmente privilegiato , di essere iscritto nelle liste elettorali. Tutto ciò a dimostrazione dello status di non residente in Italia.
Presunzione relativa di residenza in Italia delle holding estere
<< Il legislatore è intervenuto sul tema della residenza fiscale di società ed enti ai fini dell’ires >>
La residenza fiscale dei soggetti passivi Ires si determina sulla scorta di tre criteri alternativi:
Trasferimento all’estero della sede o della residenza di soggetti titolari di azienda
<< se i soggetti elencati trasferiscono la residenza o la sede all’estero , i plusvalori connessi a tale trasferimento di azienda devono essere considerati al valore normale , salvo che tali beni non confluiscano in una stabile organizzazione ubicata sempre in Italia >>
I soggetti interessati sono :
Tale norma mira a frapporre ostacolo fiscali al trasferimento all’estero della collocazione territoriale del soggetto d’imposta evidente la potenziale collisione con l’UE in quanto alla tutela da essa esercitata nei confronti della libera circolazione delle persone e delle imprese.