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DIRITOO TRIBUTARIO _PARTE GENERALE_APPUNTI + LIBRO
Tipologia: Appunti
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DIRITOO TRIBUTARIO - PARTE GENERALE
Il diritto tributario disciplina l’attività finanziaria dello Stato che è rivolta essenzialmente alla soddisfazione dei bisogni collettivi (o pubblici) attraverso il prelievo della ricchezza dalle economie private.
Principi generali di Diritto Tributario:
Ogni Stato nazionale esercita il proprio potere impositivo tramite 2 criteri:
Criterio di Residenza: vengono tassati tutti i redditi delle persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza nello Stato (cioè coloro che sono iscritti nell’anagrafe tributaria dello Stato)
La residenza si distingue dal domicilio che è invece il luogo dove si trova il centro dei propri affari e dei propri interessi
Criterio di Fonte di Produzione di Reddito Imponibile: vengono tassati anche i redditi prodotti da non residenti ma che vengono prodotti all’interno dello Stato nazionale.
Per la presenza di questi 2 criteri di imposizione nasce il problema della doppia tassazione, poiché un reddito prodotto in uno Stato può essere tassato sia dallo Stato in cui è stato prodotto, sia dallo Stato in cui la persona fisica o giuridica che l’ha prodotto risiede.
Tutto ciò è perfettamente legittimo in quanto non esiste un principio di carattere internazionale di diritto tributario che lo vieti, ma Convenzioni Internazionali hanno evitato il caso di doppia imposizione.
Non è di responsabilità dell’Amministrazione applicare una convenzione internazionale, la quale applica le norme nazionali, ma viene applicata solo su richiesta diretta del contribuente, che deve specificare le motivazioni per cui vuole che si applichino.
Le convenzioni vengono pubblicate in Italia sulla Gazzetta Ufficiale o si trovano sul sito del dipartimento delle Finanze.
La convenzione internazionale che sia ratificata diviene una fonte del diritto tributario (Legge del Parlamento) e fa parte del Diritto Speciale.
F 0 E 0Diritto comunitario prevale sempre e cmq. su quello nazionale.
F 0 E 0Norme speciali prevalgono sempre e cmq. su quelle generali.
Gli Usi non sono fonte di diritto tributario poiché sono esclusi dall’Art. 23 Cost. (Riserva di Legge)
Art. 10-11: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto Internazionale generalmente riconosciuto”
Lo Stato italiano riconosce il primato delle norme di Diritto Internazionale se nate per il rispetto dell’uguaglianza e della giustizia tra Stati.
Ancora art. 11: retroattività del tributo in relaziona alla capacità contributiva; tale norma dispone per il futuro però per la mancanza di rigidità e implicitamente derogabile da una norma successiva, che ammetta la retroattività. Per l’art 25 solo per le leggi penali la costituzione proibisce la retroattività. Tale norma non è prevista per l’ordinamento dell’imposizione fiscale.
Ad avviso della corte cost., nel affrontare il problema del’imposta sull’incremento di valore delle aree fabbricabili da tempo non più in vigore ,non ogni imposta retroattiva è per sua natura incostituzionale ma solo quelle i cui presupposti siano tanto lontani nel tempo, de far presumere l’ inesistenza attuale della neccesaria campacità contributiva.
Art. 23 : “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”
La norma mira ad impedire che la PA o gli enti locali sforniti di autonomia legislativa vincolino la libertà personale o esigano dai singoli sacrifici economici.
Questo articolo impone la Riserva di Legge in materia tributaria. La giurisprudenza ha considerato tale riserva di legge relativa poiché la materia tributaria può essere disciplinata da leggi quadro che saranno poi specificate tramite regolamenti di attuazione.
Legge quadro: è una legge che descrive le caratteristiche primarie della materia e lascia i principi di attuazione alla scelta dell’Amministrazione di competenza specificata dalla legge stessa.
In caso di materia tributaria tale legge deve contenere :
Art. 53 : tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Nell’art 53 si afferma la tendenziale universalità dell’imposizione , non sono tollerabili esclusioni o riduzioni del tributo e afferma che non si conciliano aggravamenti del prelievo tributario
Art. 117 : Lo Stato ha in via esclusiva la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale.
Art. 119 : proclama l’autonomia finanziari di entrate e di spesa delle regioni, e il godimento di risorse identicamente autonome , le quali stabiliscono e applicano tributi concordemente con i principi costituzionali e le regole tendenti ad armonizzare il sistema fiscale.
Il GARANTE DEL CONTRIBUENTE: svolge la funzione di segnalazione di denuncia e di sollecitazione nell’intento di far cessare irregolarità o abusi.
È organo collegiale. rivolge richieste di documenti o notizie agli uffici, può promuovere procedure di auto tutela nei riguardi di atti notificati al contribuente stesso ecc.
È un atto avente forza di legge emanato dal Governo di propria iniziativa in casi di necessità ed urgenza (art. 77 Cost.), se non viene convertito in Legge entro 60 gg. decade con effetto retroattivo (deve essere convertito anche se ci sono le camere sciolte).
E’ considerato fonte del diritto tributario.
È un atto avente forza di legge emanato dal Governo su delega del Parlamento per materie particolarmente tecniche; il Parlamento emette una legge delega nella quale descrive le linee guida (principi e criteri direttivi) della materia da disciplinare e lascia al Governo o al Potere Esecutivo (Ministero di competenza) il dovere di disciplinare nello specifico la materia producendo l’effettivo decreto legislativo che non ha bisogno di conversione.
Sono atti amministrativi che hanno effetti normativi.
Sono emanatati dal Governo o da altra autorità ( regione, consob, ecc.). Se governativi sono emanati dal governo , se provinciali sono emanati dall’amministrazione provinciale, ecc.
Se lo ritengo illegittimo?
Può essere impugnato davanti al giudice amministrativo direttamente, solo se immediatamente lesivo dell’interesse del soggetto passivo. Il giudice amministrativo è l’unico che può annullarlo. Se lo annulla gli effetti dell’annullamento si hanno su tutti i contribuenti, con effetto retroattivo.
Se il giudice amministrativo lo ritiene valido allora bisogna aspettare l’atto dell’amministrazione finanziaria, poi impugnare tale atto (cartella di pagamento) davanti al giudice tributario che se lo ritiene illegittimo annullerà l’atto (cartella di pagamento) e disapplicherà il regolamento (con richiesta di pagamento) ma solo nei confronti del soggetto passivo che l’ha richiesto. (Disapplicazione = far perdere il fondamento dell’atto in applicazione del regolamento – non permetto all’amministrazione di chiedermi un’imposta maggiore prevista dalla legge).
La scelta del giudice tributario non influenza il parere del giudice amministrativo (e viceversa) poiché hanno piena autonomia di giudizio (non c’è pregiudiziale autonomia).
Elenco atti impugnabili davanti al giudice tributario :
La sentenza deve contenere:
SONO L’INSIEME DEGLI ATTI contenti precetti di natura astratta emessi da autorità diverse da quella regionale o statale:
1).)a regolamenti di attuazione: completano la disciplina legislativa
1).)b regolamenti autonomi: stabiliscono le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla pubblica amm.
1).)c Regolamenti di organizzazione: contenti norme integrative della legge.
1).)d Gruppo dei regolamenti regolati: sono esplicitamente autorizzati o prescritti dalla legge per fissare elementi della disciplina normativa.
Trattato di Roma 1957, riconosce il primato del diritto comunitario soprattutto in ambito di diritto tributario.
Tutti i paesi membri hanno aderito allo stesso trattato.
Ci sono 2 tipi di fonti:
Cambia profondamente la posizione del contribuente.
-La Direttiva (non di diretta applicabilità): è l’impegno dello Stato di adottarla, nei confronti dell’Unione Europea; il contribuente non può farci niente, è un vincolo quindi, il soggetto passivo in questo caso è lo Stato che può adottarla o non, ma se non lo fa è molto probabile che gli vengano applicate sanzioni.
-I Regolamenti (che sono di diretta applicabilità): il soggetto passivo è direttamente il contribuente quindi può essere impugnato.
Le fonti comunitarie che possono essere impugnate davanti all’amministrazione finanziaria o tributaria sono quelle di diretta applicabilità.
I dazi doganali sono regolati da regolamenti comunitari che ne descrivono le tariffe e i criteri di applicazione
alla capacità contributiva e alla necessità di utilizzo di un servizio. Es. difesa dei confini nazionali.
Stato, Regioni, Provincie, Comuni.
La riforma del titolo 5 della Costituzione ha stabilito il principio di sussidiarietà (art. 117 Cost.), che ha riconosciuto alle Regioni, Provincie, Comuni la diretta disciplina di alcune materie in ambito tributario.
I soggetti attivi hanno il potere impositivo (quindi possono imporre l’introduzione di nuove imposte) e solitamente sono i titolari del credito.
Es. IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive.
Dire regionale fa sorgere un dubbio sul soggetto attivo.
Prima del 1 gennaio 2008: Irap era costituita, regolata, e applicata dallo stato. Quindi lo Stato era il soggetto attivo sia impositore che creditore.
Dal 1 gennaio 2008, a seguito della nuova legge finanziaria, il titolare del credito non è più lo Stato ma è diventato la Regione.
Detto ciò bisogna distinguere le 2 fasi dell’imposta:
E’ importante analizzare la struttura di una imposta, poiché conoscere bene il soggetto attivo dell’imposta ci permette di conoscere a chi ricorrere in caso di presunta illegittimità dell’imposta.
Es. ICI: Imposta comunale sugli immobili, che si applica sul valore della proprietà di un terreno e/o fabbricato nell’ambito locale comunale.
Istituita dallo Stato con propria legge e ne ha stabilito gli elementi essenziali, ha lasciato degli spazi liberi per una leggera autonomia dei comuni (Comune è il titolare del credito).
Proposta di Berlusconi di non pagare ICI sulla prima casa, fa traslare l’imposta su di un altro piano, toglie spazio di autonomia ai comuni. E’ una decisione che prende lo Stato, quindi la responsabilità finanziaria è dello Stato. Se riuscirà a togliere ICI, dovrà rimborsare ai comuni l’importo corrispondente al minor gettito fiscale percepito dal comune.
Tradizionalmente è colui che possiede una certa ricchezza, è collegato all’espressione della capacità contributiva.
(Colui che detiene una certa capacità contributiva)
Es. IVA: Imposta sul valore aggiunto. E’ un’imposta sui consumi che deve garantire la neutralità, deve comunque gravare sul consumatore finale indipendentemente dagli scambi effettuati.
Chi è il soggetto passivo?
Economicamente è colui su cui grava l’imposta, quindi sul consumatore finale
Giuridicamente è colui che versa l’imposta allo Stato, quindi chi esercita imprese, arti o professioni, poiché è su questi soggetti che grava tutta la procedura (emissione di fattura, liquidazione e versamento Iva)
Il soggetto passivo deve avere dei contatti, rapporti giuridici con soggetto attivo.
Ma questo esempio è particolare, poiché è l’unico caso nel quadro normativo italiano in cui il soggetto passivo non si impoverisce, poiché è solo il soggetto che versa, ma non è il soggetto su cui grava.
1 Fase Statica: Espressione e capacità contributiva o ancora: situazione economica rilevante
2 Fase Dinamica: Debitore di Imposta o ancora: la titolarità del debito.
E’ la situazione economicamente rilevante scelta dal legislatore. Quindi ricerchiamo una situazione di ricchezza apprezzabile per un prelievo. Costituiscono presupposti di imposta quei fatti o circostanze al verificarsi dei quali scatta il congegno di applicazione del tributo.
L’analisi e/o interpretazione del presupposto di fatto non è di facile comprensione poiché colpisce diversi aspetti.
1 Aspetto: Che cosa è reddito?
Reddito in Entrata: viene tassata qualunque forma di arricchimento che entri nella disponibilità del contribuente. (es. eredità, premio, rimborso, ecc.)
Reddito Prodotto: viene tassato tutto il reddito prodotto da una fonte produttiva (es. Reddito di lavoro, ecc.)
È necessario distinguere questi due tipi di reddito poiché ad esempio nel caso dell’imposta sul reddito bisogna verificare effettivamente qual è il reddito che genera il presupposto di fatto.
Es. Imposta sulla successione: c’è una dimostrazione di capacità economica di ricchezza, che può essere portare a 2 diverse interpretazioni.
Imposta progressiva: la percentuale di aliquota è progressiva alla base imponibile, quindi aumenta quando aumenta la base imponibile.
Imposta regressiva: la percentuale di aliquota è regressiva alla base imponibile, quindi si riduce all’aumentare della base imponibile.
L’aliquota progressiva può avere progressività per classi o per scaglioni :
PER CLASSI : si guarda in che classe incade la base imponibile, e si applica tale percentuale a tutta la base imponibile
PER SCAGLIONI : si divide la base imponibile in scaglioni e si applica ad ogni scaglione l’aliquota corrispondente.
È stata introdotta la progressività per scaglioni per evitare gli effetti di sperequazione che non sono accettabili dalla progressività per classi. (problema dei redditi di confine)
CUNEO FISCALE : la differenza (distanza) tra reddito nominale (quello generato) e reddito economico o disponibile (quello effettivamente percepito).
DETRAZIONI : Si detrae dall’imposta
DEDUZION I: Si deducono dalla base imponibile. Le deduzioni precedono le detrazioni.
Tassazione generalizzata con autoliquidazione del tributo.
Le imposte sono strutturalmente e logicamente separate anche se vengono auto liquidate insieme nel modello unico: sono tre tipi di imposte diverse con presupposti diversi che colpiscono redditi diversi (IRPEF, IVA, IRAP).
Il sistema di determinazione non grava sull’amministrazione finanziaria ma sul contribuente ( fasi):
Dichiarazione dei redditi (autodeterminazione)
Liquidazione imposta (autoliquidazione)
Versamento imposta in base alla dichiarazione dei redditi.
Quindi ora l’amministrazione finanziaria non ha più la funzione di determinare l’imposta ma controlla la correttezza dell’operato dei singoli contribuenti.
Questo controllo è solo eventuale, quindi i controlli avvengono ex post (quando il contribuente ha già determinato, liquidato e versato l’imposta).
L’amministrazione finanziaria è in deficit conoscitivo riguardo ai fatti che hanno rilevanza fiscale ai fini della determinazione; per colmare questo deficit sono previsti dei poteri istruttori funzionali che gli permettano di conoscere la realtà; questi poteri istruttori devono essere norme attributive espressione di potere, altrimenti gli sarebbe impossibile la verifica.
In generale questi 4 poteri istruttori sono numeros clausus (c’è un elenco e si possono usare solo quelli), poiché non è un potere su base paritaria (è quindi una deroga) ma necessaria, serve per tutelare i contribuenti; se non si ha questa autorizzazione firmata il controllo è illegittimo.
1° categoria : inviti e questionari:
l’amministrazione finanziaria (ufficio dell’agenzia dell’entrate o guardia di finanza(la guardia di finanza può solo constatare e il potere di accertare è solo dell’agenzia dell’entrate)) invita i singoli contribuenti a fornire chiarimenti o delucidazioni presso l’ufficio (dpr 600/ 1973 art 32 accertamento d’ufficio) tale invito deve essere motivato in modo succinto e non generico (poiché bisogna individuare la singola operazione) e deve essere notificato e non solo comunicato.
Il singolo contribuente deve recarsi all’ufficio al massimo entro 15 giorni dalla notifica per fornire i documenti e le altre informazioni richieste.
Per Il questionario l’iter è lo stesso ma al posto di un invito si allega un questionario che dovrà essere compilato e rispedito entro 15 giorni
Se il cittadino non coopera ci sono due tipi di sanzioni:
Pena pecuniaria
Inutilizzabilità dei dati, documenti, informazioni che non sono stati dimostrati a seguito dell’invito o del questionario.
2° categoria : ispezioni e verifiche:
E’ il potere che permette materialmente di accedere ai locali in cui è svolta l’attività d’impresa per constatare ed acquisire in loco i dati le informazioni ed i documenti necessari al controllo contabile ed extracontabile.
L’accesso previa autorizzazione firmata del direttore dell’agenzia dell’entrate o del comandante della guardia di finanza può avvenire solo nei locali in cui si svolge integralmente ed esclusivamente l’attività d’impresa.
Poiché nella costituzione è sancita l’inviolabilità del domicilio, per i locali destinati ad uso abitativo è necessaria l’autorizzazione della procura. Se invece i locali costituiscono un tutt’uno e sono utilizzati promiscuamente prevale l’inviolabilità del domicilio, è quindi necessaria l’autorizzazione della procura, mentre se separati per quelli adibiti all’attività lavorativa (es. ufficio in casa) per questi basta l’autorizzazione dei soggetti sopra elencati.
Limite temporale delle ispezioni: massimo 30 giorni nei locali aziendali prorogabili per ulteriori 30 giorni.
L. 212 del 2000 art 12 “statuto dei diritti del contribuente”: disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale.
3° categoria : indagini bancarie:
Sono come gli inviti e i questionari ma vengono inviati direttamente alle banche che hanno la sede nel territorio italiano all’insaputa del contribuente.
Le banche devono rispondere entro 30 giorni (possibilità di proroga per altri 30 giorni)
Le richieste possono riguardare tutti i tipi di rapporti tra il singolo contribuente sotto inchiesta e la banca.(c/c , deposito titoli , fideiussioni e finanziamenti)
È necessaria l’autorizzazione del direttore regionale dell’agenzia delle entrate o del comandante di zona della guardia di finanza.
L’amministrazione finanziaria invia a tutte le banche , nel territorio italiano , una richiesta di riconoscimento del contribuente e saranno le banche stesse a dire se hanno o no rapporti con il suddetto contribuente.
Si crea un problema di tutela del contribuente, in quanto non essendoci l’obbligo del contradditorio il contribuente non può giustificare quei movimenti bancari in uscita o in entrata che l’amministrazione finanziaria considera ai fini IVA o IRPEF come base imponibile evasa.
4° categoria: possibilità di cooperazione internazionale
da questa dichiarazione emerge un credito questo varrà per l’anno d’imposta successivo, se emerge un debito dovrà essere liquidato e si dovrà pagare una sanzione ( ravvedimento operoso), che sarà maggiore di quella che si sarebbe generata in caso di dichiarazione correttiva.
LIQUIDAZIONE D’IMPOSTA E INIZIO DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO Fase di controllo Sono descritte dall’ art. 36-bis e il 36-ter del D.p.r. 600/ Art. 36-bis : “avvalendosi di procedure automatizzate”permette il controllo elettronico; il calcolatore controlla meccanicamente le dichiarazioni , corregge eventuali errori di calcolo matematico (errori formali) e risolve le anomalie tenendo conto anche delle eccedenze e delle compensazioni degli anni successivi o precedenti. Controlla l’abbinamento con i pagamenti, controlla se il dichiarato corrisponda con il versato. Questo è un tipo di controllo acritico ( controllo automatico).
Da questa attività se riscontrate delle irregolarità si trasmette al contribuente un avviso di irregolarità che deve giungere al contribuente entro l’inizio delle dichiarazioni del periodo d’imposta successivo.
Il termine per l’emissione dell’avviso di irregolarità è ordinatorio non perentorio quindi la non osservanza dei termini non cagiona l’annullabilità dell’atto emanato.
Tutela procedimentale (o giustiziale): è una forma di tutela nei confronti di un avviso di irregolarità; prevede la possibilità da parte del contribuente di far valere le sue ragioni in qualsiasi ufficio d’ITALIA entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Grazie alla possibilità di autotutela della amministrazione Finanziaria essa può valutare le osservazioni del contribuente, e se ritenute correte correggere l’errore e annullare l’atto d’ufficio (avviso di irregolarità); non c’è un giudice terzo che valuta la richiesta ma è l’amministrazione stessa che si auto tutela. Tale atto non è impugnabile poiché esso è endoprocedimentale, non lede la sfera giuridica del contribuente; è un avviso bonario. Posso solo impugnare la cartella esattoriale di pagamento,impugnabile in quanto atto lesivo della sfera patrimoniale personale del contribuente. Art. 36-ter descrive il controllo formale che viene effettuato dagli uffici periferici dell’agenzia dell’entrate, questo controllo è effettuato da persone fisiche entro il 31/12 del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; se rilevate irregolarità il contribuente è invitato a produrre presso l’ufficio i documenti giustificativi delle proprie deduzioni o detrazioni rilevate.
Può rappresentare anche una forma di accertamento formale infatti può solo correggere le detrazioni e le deduzioni non giustificate con documenti dal contribuente.
Atti impugnabili espressamente descritti dall’art 19 dlgs 546/
ARRIVATI FINO QUI
L’accertamento può essere:
Induttivo: il metodo induttivo è considerato l’eccezione; ci sono dei casi ben precisi dove è ammesso il metodo induttivo, viene infatti applicato tutte le volte in cui il contribuente è venuto meno alla collaborazione con l’amministrazione, abbia rifiutato gli obblighi di dimostrare con documenti la dichiarazione; per gravi e ripetute violazioni nella dichiarazione oppure quando la contabilità presentata viene considerata inattendibile. Non sono stati tenuti i registri IVA oppure quando il soggetto IVA tiene i registri IVA ma non
tiene contabilità civilistica o non ha redatto il bilancio. Nei casi di accertamento induttivo ci si può valere degli studi di settore. Analitico: metodo contabile si attua una rettifica delle singole componenti del reddito e si valutano le deduzione e le detrazioni proposte dal contribuente. La rettifica in via analitica è la regola, descrive il metodo di accertamento più comunemente usato.
Quei due metodi possono dare risultati molto diversi ma come abbiamo già detto la scelta tra metodo analitico o induttivo dipende dalle irregolarità riscontrate.
Cosa può fare il professionista contro un atto di accertamento:
Parlando di accertamento bisogna ricordare che per considerare valido un atto di accertamento si necessita dell’obbligo delle motivazione delle singole rettifiche nell’accertamento analitico, mentre nel caso di accertamento induttivo devono essere specificate le motivazione che giustificano questo tipo di accertamento e vanno descritte anche le motivazioni che giustifichino il nuovo reddito e che esplichino i metodi con cui è stato recuperato.
ACCERTAMENTO DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili)
Se manca la sottoscrizione del ricorso l’atto è considerato inammissibile.
Il ricorso deve essere portato a conoscenza della controparte e si può portare personalmente presso l’ufficio del concessionario, oppure può essere spedito per posta con raccomanda A/R, oppure con notificazione a mezzo ufficiale giudiziario oppure ancora con notificazione a mano (raccomandata a mano modello 8).
E’ necessario conservare la prova dell’avvenuta conoscenza del ricorso della controparte poiché dall’avvenuta notifica decorre il periodo di trenta giorni a disposizione del contribuente per effettuare il deposito presso la segreteria della commissione ADI’TA.
DEPOSITO : in commissione tributaria occorre depositare il ricorso, i documenti che si intendono produrre in giudizio, la prova di notifica, entro trenta giorni dalla data della notifica. L’ufficio dell’ente impositore ha sessanta giorni di tempo dalla data della notifica di ricorso, per costituirsi a sua volta in giudizio e presentare le controdeduzioni del ricorso presentato. La mancata costituzione da parte del contribuente fa decadere il processo mentre se l’ufficio non si costituisce in giudizio entro i sessanta giorni dalla notifica il processo va avanti ma l’ente non può difendersi.
E’ possibile effettuare una richiesta di pubblica udienza. Nel ricorso si può richiedere che la trattazione avvenga in pubblica udienza, se non avviene questa richiesta si tratterà l’udienza in camera di consiglio.
TUTELA CAUTELARE ( si richiede con il ricorso o con un atto separato che si discute alla prima udienza utile)
La tutela cautelare è un atto impositivo; il contribuente è sottoposto a questo atto quindi può chiedere la sospensione dell’atto di tutela cautelare alla presentazione del ricorso e la sua discussione va fissata alla prima udienza libera.
PROCESSO CIVILE: nasce come strumento a disposizione del creditore per evitare che si renda insolvente. E’ uno strumento che serve ad evitare che il debitore disperda il proprio patrimonio nelle more del giudizio; il creditore chiede al giudice una condanna per bloccare i beni per non correre il rischio di insolvenza del debitore.
PROCESSO TRIBUTARIO: strumento ribaltato. Il creditore è l’ente impositore e non ha bisogno di tutela cautelare che è a disposizione del soggetto debitore.
REQUISITI
PERICULUM IN MORA ( danno grave ed irreparabile)
FUMUS BONI YURIS ( apparenza del diritto): il giudice non deve avere una cognizione precisa della vicenda tributaria ma deve capire che il contribuente ha tendenzialmente ragione ad impugnare quell’atto; è una cognizione sommaria dell’apparenza del diritto.