Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto tributario comune, Dispense di Diritto Tributario

materia di contenzioso tributario

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 01/03/2026

Anagkhkgj
Anagkhkgj 🇮🇹

15 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Contenzioso tributario
Avverso gli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 è ammesso ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del
predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico;
pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica
certificata al seguente indirizzo pec: [email protected] salvo per i ricorsi
promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei
casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa,
potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine perentorio per proporre ricorso è di
60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve
costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che
intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, salvo che per i ricorsi depositati dai
contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali il deposito
telematico è meramente facoltativo, potendo costituirsi in giudizio secondo le modalità
tradizionali di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza
tecnica nel processo tributario.
Riferimenti e contatti Ufficio
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Preve Selene
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Ufficio Tributi
Potere sostitutivo:
Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia - Segretario Generale Dott.ssa Cerisola
Caratteristiche Procedimento
Il ricorso deve essere prodotto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica
dell'avviso di accertamento.

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto tributario comune e più Dispense in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

Contenzioso tributario

Avverso gli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 è ammesso ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992. Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico; pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: [email protected] salvo per i ricorsi promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa, potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine perentorio per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, salvo che per i ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali il deposito telematico è meramente facoltativo, potendo costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992. Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario. Riferimenti e contatti Ufficio Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Preve Selene Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Ufficio Tributi Potere sostitutivo: Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia - Segretario Generale Dott.ssa Cerisola Caratteristiche Procedimento Il ricorso deve essere prodotto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.