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materia di contenzioso tributario
Tipologia: Dispense
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Avverso gli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 è ammesso ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992. Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico; pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: [email protected] salvo per i ricorsi promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa, potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il termine perentorio per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria, salvo che per i ricorsi depositati dai contribuenti che decidono di stare in giudizio personalmente per i quali il deposito telematico è meramente facoltativo, potendo costituirsi in giudizio secondo le modalità tradizionali di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992. Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario. Riferimenti e contatti Ufficio Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Preve Selene Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Ufficio Tributi Potere sostitutivo: Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia - Segretario Generale Dott.ssa Cerisola Caratteristiche Procedimento Il ricorso deve essere prodotto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.