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CITTA' DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
– TARI –
Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.
Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 27.07.
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 26.04.
Indice generale
- CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI..........................................................................................
- Articolo 1. Oggetto del regolamento.......................................................................................
- Articolo 2. Soggetto Attivo.......................................................................................................
- Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti.......................................................................
- Articolo 4. Rifiuti speciali.........................................................................................................
- Articolo 5. Presupposto impositivo..........................................................................................
- Articolo 6. Soggetti Passivi.....................................................................................................
- Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo.....................................................................
- Articolo 8. Esclusione per divieto di conferimento..................................................................
- Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.................
- Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo........................................................................
- Articolo 11. Modalità di computo delle superfici......................................................................
- Articolo 12. Determinazione della tariffa...............................................................................
- CAPO II -UTENZE DOMESTICHE...........................................................................................
- Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche........................................................................
- Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche........................................................................
- CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE................................................................................
- Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche.................................................................
- Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche....................................................
- Articolo 17. Scuole statali.....................................................................................................
- CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI.......................................................................................
- Articolo 18. Tributo giornaliero..............................................................................................
- dell’ambiente......................................................................................................................... Articolo 19. Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
- Articolo 20. Obbligo di dichiarazione....................................................................................
- CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI................................................................................
- Articolo 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio......................................
- Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche...................................................................
- Articolo 22 BIS – Riduzioni per le utenze domestiche dei nuclei residenti – Anno 2022 –...
- Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche............................................................
- Articolo 24. Riduzioni per le utenze non domestiche – Anno 2021– COVID 19...................
- raccolta................................................................................................................................. Articolo 25. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di
- Articolo 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni...........................................................................
- CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI...................................................
- Articolo 27. Riscossione.......................................................................................................
- Articolo 28. Funzionario responsabile...................................................................................
- Articolo 29. Attività di accertamento......................................................................................
- Articolo 30. Dilazione di pagamento del tributo accertato.....................................................
- Articolo 31. Riscossione coattiva..........................................................................................
- Articolo 32. Sanzioni e interessi............................................................................................
- Articolo 33. Rimborsi.............................................................................................................
- Articolo 34. Contenzioso.......................................................................................................
- CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI...........................................................................................
- Articolo 35. Disposizioni finali ed efficacia............................................................................
- Articolo 36. Disposizioni transitorie.......................................................................................
- ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche................................................................
- ALLEGATO B............................................................................................................................
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
Articolo 4. Rifiuti speciali
- Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis; c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; d) i veicoli fuori uso; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali; f) i rifiuti generati nell’ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 5. Presupposto impositivo
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
- La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
Articolo 6. Soggetti Passivi
- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Articolo 8. Esclusione per divieto di conferimento
- Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico
servizio
- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani), in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, si applicano le seguenti percentuali di riduzione della superficie imponibile rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
ATTIVITA’ % abbattimento Tipografie-Stamperie-Vetrerie 20% Falegnamerie 50% Autocarrozzerie 50% Autofficine per riparazione veicoli 50% Gommisti 50% Autofficine di elettrauto 20% Distributori di carburante 20% Lavanderie e tintorie 20% Officine di carpenteria metallica 20% Ambulatori medici e dentistici 20% Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
- Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Il Comune può richiedere i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER - Codice Europeo dei Rifiuti, e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo
- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 20.
- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.); c) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all’esercizio dell’attività; d) la superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica; e) la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato; f) l’arenile degli stabilimenti balneari è assoggettato limitatamente all’area scoperta che rappresenti il 60% di quella risultante dalla concessione demaniale. Nel caso in cui l’influenza del mare sia tale da ridurre la superficie dell’arenile, come risultante dalla concessione, in misura superiore al 40%, il contribuente può chiedere una verifica all’Ufficio Tributi, con l’esibizione di rilievi tecnici e di documentazione relativa agli atti concessori, per la conseguente rettifica dell’area assoggettabile.
Articolo 12. Determinazione della tariffa
- Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
- Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli
interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, validato dall’Ente Territorialmente Competente e approvato da ARERA.
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 10)La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 12)La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti scontano il numero degli occupanti sulla base della tabella di cui al comma 6.
- I soggetti non residenti che detengono più di una unità immobiliare adibita ad abitazione possono presentare dichiarazione di variazione od autocertificazione in relazione al numero degli occupanti soltanto per una sola utenza domestica tenuta a disposizione.
- Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento sono acquisite direttamente dall’ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall’anno successivo. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti non residenti nel Comune acquisite attraverso denuncia di variazione o autocertificazione successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento hanno efficacia dall’anno successivo.
- Per le utenze domestiche per le quali la determinazione degli occupanti il nucleo familiare non avviene ai sensi dei commi precedenti, il numero dei componenti è determinato sulla base della seguente tabella: Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale Superficie (mq) N° componenti da a 0 28 1 29 45 2 46 60 3 61 80 4 81 100 5 101 oltre 6
- Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente ovvero per le utenze domestiche occupate o condotte da persone diverse dalle persone fisiche.
- Per tutte le utenze domestiche appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT), di cui all'art.27 Legge Regione Liguria 12 novembre 2014 n. 32, il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato sulla base della tabella di cui al comma 6); le variazioni di cui al presente comma, applicate d'ufficio anche in mancanza di dichiarazione di parte, hanno efficacia dalla data di validazione delle
comunicazioni di locazione (AAUT) prodotte.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità, con applicazione della riduzione del 50% prevista all'art. 26 comma 1 punto a). 10)Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
- Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, sia in aumento che in diminuzione, il numero degli occupanti risultante a seguito di verifiche e/o accertamenti d’ufficio. 12)Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa ad un componente. 13)Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.
categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull’uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l’esercizio dell’attività da esso esercitata.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- Per le utenze non domestiche inattive si applica la sola quota fissa relativa alla categoria 3 di cui all’allegato A al presente regolamento.
- Per le unità immobiliari adibite a bed & breakfast si applica la tariffa delle utenze domestiche con nucleo familiare 6 di cui alla tabella riportata all’articolo 14 comma 6).
Articolo 17. Scuole statali
- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI
Articolo 18. Tributo giornaliero
- Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi: a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere; b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore; c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.). d) occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell’attività di commercio ambulante.
- Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l’intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.
- L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto, per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da
all’articolo 6 del presente Regolamento. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall’ufficio anagrafe del Comune.
- Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti producono la loro efficacia secondo le disposizioni di cui all’art. 14 comma 5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ove non siano intervenute variazioni che incidano sull’applicazione del tributo.
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività e attività effettivamente svolta, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso; d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio. 10)Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.