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DIRITTO UE effetti diretti, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Mappa su effetti diretti diritto UE

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 24/10/2024

Giorgiamoree
Giorgiamoree 🇮🇹

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bg1
DIRITTO UE e
EFFETTI DIRETTI
EFFICACIA DIRETTA
= Possibilità di far valere
direttamente in giudizio una
disposizione di diritto UE
I REQUISITI per il riconoscimento
dell'efficacia diretta sono:
- INCONDIZIONATEZZA (sentenza
Van Duyn)
- SUFFICIENTE PRECISIONE
(sentenza SABENA)
1) LE DISPOSIZIONI DEI
TRATTATI
L'effetto diretto delle
disposizioni dei Trattati opera
non solo verticalmente ma
anche nei rapporti giuridici
orizzontali (NB non vale per tutte
le disposizioni direttamente
efficaci, dipende da caso a caso)
Sentenza della Corte dell'8
settembre 1976, causa 43/75,
Defrenne c. SABENA, in cui la
Corte precisa che il principio di
non discriminazione sul luogo di
lavoro in base al genere abbia
natura 'imperativa' e dunque non
sia possibile derogarvi per il
tramite dell'autonomia contrattuale
tra parti private
2) LA CARTA
Sentenza della Corte di giustizia
del 17 aprile 2018, causa C414/16,
EGENBERGER, in cui la Corte
riconosce che gli artt. 21 (divieto di
discriminazione) e 47 (diritto ad
una tutela giurisdizionale effettiva)
della Carta hanno effetti diretti -->
EFFICACIA DIRETTA DELLA
DISPOSIZIONE DELLA CARTA NEI
RAPPORTI ORIZZONTALI
Il divieto di ogni discriminazione fondata sulla
religione o convinzioni personali riveste
carattere imperativo in quanto principio
generale del diritto dell'Unione. Sancito
all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, tale
divieto è di per sè sufficiente a conferire ai
singoli un diritto invocabile in quanto tale
nell'ambito di una controversia che li vede
opposti in un settore disciplinato dal diritto
dell'Unione
Al pari dell'articolo 21, occorre sottolineare che
l'articolo 47 della Carta, relativo al diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente di
per sé e non deve essere precisato mediante
disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto
nazionale per conferire ai singoli un diritto
invocaibile in quanto tale
Sentenza della Corte del 15
gennaio 2014, causa C-176/12,
Association de Médiation
Sociale, in cui la Corte nega
l'effetto diretto e dunque anche
l'inviolabilità fra privati dell'art. 27
della Carta.
3) I REGOLAMENTI
I regolamenti dell'UE di regola
hanno effetto diretto (cfr. art.288
TFUE)
4) LE DIRETTIVE
Di regola, finché non è recepita,
la direttiva non ha alcun effetto
nell’ordinamento nazionale.
In via eccezionale (in presenza di
requisiti) anche le direttive possono
vedersi riconosciuti effetti diretti,
quindi le loro disposizioni possono essere
invocate a giudizio a vantaggio del
singolo.
La ratio dell'efficacia diretta delle
direttive è innanzitutto la garanzia di una
maggiore effettività del diritto UE
REQUISITI:
precisione e incondizionatezza
chiarezza
quando lo stato membro non ha
recepito la direttiva entro il
termine previsto
La possibilità delle direttive di
esercitare effetti diretti è limitata
ai soli rapporti verticali (privato
contro lo stato) e non in quelli
orizzontali (privato/privato),
poiché se si estendesse anche in
orizzontale la possibilità di
invocare le direttive inattuate, si
trasformerebbero le direttive in
regolamenti.
POSSIBILI DISPARITA' A SECONDA DELLA
NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI
COINVOLTI; le strategie della Corte di
giustizia per attenuare questo rischio sono:
- ampia riconoscibilità allo Stato
(tentativo da parte della Corte di ricostruire
in maniera estensiva la riconducibilità di un
rapporto giuridico a una situazione verticale)
- rapporti triangolari (per cui se il privato
che lamenta l’inadempimento dello Stato lo
contesta in giudizio, le conseguenze che si
ripercuotono su terzi non sono frutto
dell’effetto diretto verticale/orizzontale della
direttiva, bensì mere ripercussioni negative
del vero rapporto verticale)
- violazione di un obbligo di notifica (la
Corte afferma che la violazione (il fatto di
non aver preventivamente comunicato)
‘costituisce un vizio procedurale
sostanziale’, che determina l’inapplicabilità
della disciplina interna, ma non causa
efficacia diretta orizzontale, perché l’obbligo
di notifica ‘non crea né diritti né obblighi per
i singoli’
- disposizioni che concretizzano principi
generali (dunque se per esempio una
direttiva concretezza un principio generale
preesistente e immanente come quello di
non discriminazione, il punto di riferimento
non è la direttiva ma il principio di non
discriminazione, efficace
indipendentemente dalla natura del
rapporto giuridico.
SENTENZA della Corte del 4
dicembre 1974, causa 41/74,
VAN DUYN:
La Corte viene interpellata
rispetto alla direttiva CE che al
tempo disciplinava la
circolazione dei lavoratori nella
CE e che il Regno Unito non
aveva debitamente recepito:
-La ratio dell'efficacia diretta
delle direttive è, anzitutto, la
garanzia di una maggiore
effettività del diritto UE.
-Il disposto di una direttiva è
incondizionato se presenta
un obbligo di fare (o non
fare) puntuale e assoluto.
Tale pronuncia, a fronte di un alto
numero di direttive non trasposte
nei termini previsti, ha contribuito
a garantire l'effettività del diritto
dell'Unione.
Sentenza della Corte del 21
giugno 1974, causa 148/78,
Ratti:
La Corte sancisce il principio
dell'estoppel, in base al quale lo
Stato che abbia mancato al
proprio dovere di recepimento non
può trarre giovamento da tale
situazione e deve subire le
conseguenze del proprio
inadempimento
EFFICACIA DIRETTA
VERTICALE deriva dai
rapporti tra le persone
fisiche e giuridiche e il
Paese
Ciò significa che le persone
fisiche e giuridiche possono
invocare una disposizione del
diritto dell'Unione nei confronti
dello Stato
EFFICACIA DIRETTA
ORIZZONTALE
deriva dai rapporti tra
persone fisiche e
giuridiche
Possibilità per i privati di far
valere le posizioni giuridiche
soggettive derivanti
direttamente da una norma dei
Trattati nei confronti di altri
soggetti privati
(es. il divieto di ogni
discriminazione in base alla
nazionalità può essere fatto valere
anche nei confronti di privati)
SENTENZA della Corte del 5
febbraio 1963, causa 26/62,
VAN GEND EN LOOS -->
Fondamento
dell'efficacia diretta
Il giudice olandese chiese alla
Corte se l'articolo 12 del Trattato
CE.E. (30 TFUE) avesse effetto
diretto, in altre parole, se i
cittadini degli Stati membri
potessero trarre direttamente da
detto articolo dei diritti che il
giudice era tenuto a tutelare
Il diritto comunitario (...) nello stesso modo
in cui impone ai singoli degli obblighi,
attribuisce loro dei diritti soggettivi.
(...) L'articolo 12 non richiede interventi
legislativi degli Stati.

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DIRITTO UE e

EFFETTI DIRETTI

EFFICACIA DIRETTA

= Possibilità di far valere direttamente in giudizio una disposizione di diritto UE

I REQUISITI per il riconoscimento dell'efficacia diretta sono:

  • INCONDIZIONATEZZA (sentenza Van Duyn)
  • SUFFICIENTE PRECISIONE (sentenza SABENA)

1) LE DISPOSIZIONI DEI

TRATTATI

L'effetto diretto delle disposizioni dei Trattati opera non solo verticalmente ma anche nei rapporti giuridici orizzontali (NB non vale per tutte le disposizioni direttamente efficaci, dipende da caso a caso)

Sentenza della Corte dell' settembre 1976, causa 43/75, Defrenne c. SABENA , in cui la Corte precisa che il principio di non discriminazione sul luogo di lavoro in base al genere abbia natura 'imperativa' e dunque non sia possibile derogarvi per il tramite dell'autonomia contrattuale tra parti private

2) LA CARTA

Sentenza della Corte di giustizia del 17 aprile 2018, causa C414/16, EGENBERGER, in cui la Corte riconosce che gli artt. 21 (divieto di discriminazione) e 47 (diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva) della Carta hanno effetti diretti --> EFFICACIA DIRETTA DELLA DISPOSIZIONE DELLA CARTA NEI RAPPORTI ORIZZONTALI

Il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o convinzioni personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell'Unione. Sancito all' articolo 21 , paragrafo 1, della Carta, tale divieto è di per sè sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale nell'ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell'Unione

Al pari dell'articolo 21, occorre sottolineare che l' articolo 47 della Carta, relativo al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocaibile in quanto tale

Sentenza della Corte del 15 gennaio 2014, causa C-176/12, Association de Médiation Sociale , in cui la Corte nega l'effetto diretto e dunque anche l'inviolabilità fra privati dell'art. 27 della Carta.

3) I REGOLAMENTI

I regolamenti dell'UE di regola hanno effetto diretto (cfr. art. TFUE)

4) LE DIRETTIVE

Di regola, finché non è recepita, la direttiva non ha alcun effetto nell’ordinamento nazionale.

In via eccezionale (in presenza di requisiti) anche le direttive possono vedersi riconosciuti effetti diretti , quindi le loro disposizioni possono essere invocate a giudizio a vantaggio del singolo. La ratio dell'efficacia diretta delle direttive è innanzitutto la garanzia di una maggiore effettività del diritto UE

REQUISITI:

precisione e incondizionatezza

chiarezza

quando lo stato membro non ha recepito la direttiva entro il termine previsto

La possibilità delle direttive di esercitare effetti diretti è limitata ai soli rapporti verticali (privato contro lo stato) e non in quelli orizzontali (privato/privato), poiché se si estendesse anche in orizzontale la possibilità di invocare le direttive inattuate, si trasformerebbero le direttive in regolamenti.

POSSIBILI DISPARITA' A SECONDA DELLA

NATURA GIURIDICA DEI SOGGETTI

COINVOLTI ; le strategie della Corte di giustizia per attenuare questo rischio sono:

  • ampia riconoscibilità allo Stato (tentativo da parte della Corte di ricostruire in maniera estensiva la riconducibilità di un rapporto giuridico a una situazione verticale)
  • rapporti triangolari (per cui se il privato che lamenta l’inadempimento dello Stato lo contesta in giudizio, le conseguenze che si ripercuotono su terzi non sono frutto dell’effetto diretto verticale/orizzontale della direttiva, bensì mere ripercussioni negative del vero rapporto verticale)
  • violazione di un obbligo di notifica (la Corte afferma che la violazione (il fatto di non aver preventivamente comunicato) ‘costituisce un vizio procedurale sostanziale’, che determina l’inapplicabilità della disciplina interna, ma non causa efficacia diretta orizzontale, perché l’obbligo di notifica ‘non crea né diritti né obblighi per i singoli’
  • disposizioni che concretizzano principi generali (dunque se per esempio una direttiva concretezza un principio generale preesistente e immanente come quello di non discriminazione, il punto di riferimento non è la direttiva ma il principio di non discriminazione, efficace indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico.

SENTENZA della Corte del 4 dicembre 1974, causa 41/74, VAN DUYN: La Corte viene interpellata rispetto alla direttiva CE che al tempo disciplinava la circolazione dei lavoratori nella CE e che il Regno Unito non aveva debitamente recepito: -La ratio dell'efficacia diretta delle direttive è, anzitutto, la garanzia di una maggiore effettività del diritto UE. -Il disposto di una direttiva è incondizionato se presenta un obbligo di fare (o non fare) puntuale e assoluto.

Tale pronuncia, a fronte di un alto numero di direttive non trasposte nei termini previsti, ha contribuito a garantire l'effettività del diritto dell'Unione.

Sentenza della Corte del 21 giugno 1974, causa 148/78, Ratti: La Corte sancisce il principio dell' estoppel, in base al quale lo Stato che abbia mancato al proprio dovere di recepimento non può trarre giovamento da tale situazione e deve subire le conseguenze del proprio inadempimento

EFFICACIA DIRETTA

VERTICALE deriva dai

rapporti tra le persone

fisiche e giuridiche e il

Paese

Ciò significa che le persone fisiche e giuridiche possono invocare una disposizione del diritto dell'Unione nei confronti dello Stato

EFFICACIA DIRETTA

ORIZZONTALE

deriva dai rapporti tra

persone fisiche e

giuridiche

Possibilità per i privati di far valere le posizioni giuridiche soggettive derivanti direttamente da una norma dei Trattati nei confronti di altri soggetti privati (es. il divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità può essere fatto valere anche nei confronti di privati)

SENTENZA della Corte del 5 febbraio 1963, causa 26/62, VAN GEND EN LOOS --> Fondamento dell'efficacia diretta Il giudice olandese chiese alla Corte se l'articolo 12 del Trattato CE.E. (30 TFUE) avesse effetto diretto, in altre parole, se i cittadini degli Stati membri potessero trarre direttamente da detto articolo dei diritti che il giudice era tenuto a tutelare

Il diritto comunitario (...) nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. (...) L'articolo 12 non richiede interventi legislativi degli Stati.