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Diritto utile file importante di diritto
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Lezione 17 - 26 novembre 2024 Avviso: Per quanto riguarda gli appelli, io caricherò su Moodle ogni volta un calendario esami (se non lo carico è perché non c’è un calendario, cioè ci sono pochi iscritti da passare in un giorno). Carico dei turni, siete pregati di rispettarli, cioè di venire all’esame quando siete convocati; se volete fare dei cambi turno non comunicatemeli , gestiteli tra di voi. Dovete presentarvi direttamente il giorno dell’esame secondo il calendario. Estraggo una lettera e creo il calendario di conseguenza. Segno anche l’aula, per cui non scrivetemi per chiedermi l’aula. Non ho assistenti, può darsi che a gennaio/febbraio arrivi un assistente ma per il momento no. Può darsi che il collega Gai (avvocato che ha seguito per tanti anni la cattedra di esegesi negli anni passati) venga a dare una mano, conosce il programma del notariato ma siccome fa l’avvocato viene solo quando può; nel caso dovesse esserci chi non ha fatto l’esonero fa un paio di domande con lui e poi conclude con me. È noto che l’avvocato Gai sia molto più buono di me, e già io non ho la fama di essere cattivo. È importante cancellarsi se non si viene all’esame. Per fare il calendario io guardo quanti hanno l’esonero, quindi alle volte potrebbe capitare che salti qualche lettera o comunque che cerchi di ponderare in modo di averne un certo numero a cui devo fare solo una domanda, quando ne ho tanti è perché sono tutti esonerando, quando ne ho pochi è perché devo fargli tre domande. Sappiate quindi che l’esame è di più giorni, almeno gli esami di dicembre/gennaio saranno certamente così. Poi quelli estivi di solito sono in giornata e finiscono entro le 18 del giorno stesso. Penso che gli esiti dell’esonero li caricherò l’8 dicembre notte perché faccio quello che posso, sono 134. Purtroppo il motivo è perché non c’erano aule, perché se avessimo fatto l’esonero quando era da farsi, a metà ottobre/fine ottobre, avevo tutto il tempo di correggerli. In quest’aula non ci saremmo mai stati, il 20 novembre era l’unico giorno in cui avevamo l’aula grande. Come avete visto la statistica è stata che le domande dell’esonero erano nelle sei lezioni iniziali, ma poteva anche non essere così. Come vi è sembrato l’esonero? Erano domande difficili? No abbastanza prevedibili, tra quelle che ci eravamo detti. Come avete visto la seconda domanda, quella sui notai/sui giuristi e sui formulari era evidentemente più sintetica della prima, tutti avete fatto in questa direzione, chi non lo ha fatto è perché ha parlato anche degli altri, ma io avevo chiesto di parlarne di uno. Non è che si aggrava se avete parlato anche degli altri ma io mi fermo quando avete parlato di quello che ho chiesto, o Ranieri o Salatiele. I franchi o i longobardi era molto prevedibile come domanda. Chiudiamo questo discorso, domani c’è la notaia mi raccomando venite. Oggi è l’ultima lezione tematica e facciamo la tutela e la curatela. Vi ho caricato ancora delle fonti, di cui oggi vagamente parliamo. Vediamo la nostra lezione sul ruolo, come sempre nell’ottica notarile, all’interno del sistema della tutela e della curatela. Avete fatto romano, avete fatto privato, quindi do per scontate sia cos’è l’ufficio tutorio del diritto romano sia il sistema vigente del tema della volontaria(?) (10.45) giurisdizione. Queste lezioni tematiche, come quelle sul notariato, cavalcano medioevo, età moderna ed età contemporanea, ci soffermiamo su alcuni punti, non sulla legislazione in ogni momento sennò perdiamo il filo, ma cerchiamo di vedere come si evolve questo sistema.
In generale, mi smentisco subito, cos’è l’ufficio della tutela? Quando ci sono dei soggetti che non sono in grado di gestirsi autonomamente, o per condizione fisica, psichica, o giuridica, quindi c’è qualcun altro che si occupa di loro, sotto varie forme e con varie intensità: la tutela e la curatela. Questo è medioevo, età moderna ed età contemporanea. Oggi abbiamo cose diverse: abbiamo il tutore e l’amministratore di sostegno, di cui io non mi occupo, se volete andate sul codice civile e ve li guardate o fate il corso della professoressa Longo in cui sicuramente vi parlerà di queste cose, forse anche i colleghi del primo anno di privato nei vari programmi. L’ufficio tutorio (medioevo), proprio la parola ufficio ci fa capire essere un ufficio pubblico cioè un ruolo pubblico, ufficio tutorio vuol dire che il tutore è nominato da un potere pubblico e quindi dal giudice. Ci sono tre modi di arrivare all’individuazione (un modo solo di arrivare alla nomina, che è quello del giudice) del soggetto destinatario dell’ufficio tutorio. Noi qui facciamo discorsi soltanto dei minori, non ci complichiamo la vita con soggetti con problemi diciamo psicologici eccetera, perché la legislazione nel medioevo\età moderna è molto variegata su questi aspetti, quindi, ed è anche molto parziale, quindi rimaniamo sul tema dei minori e possiamo già anticipare lo spartiacque, lo abbiamo già detto forse in altre occasioni, sono i quattordici anni. Il romano romano non si capiva, non parlava di numeri, di date ma era una questione diciamo più che altro fisica, di sviluppo fisico. La rivoluzione comincia ad apporre date, Napoleone le cristallizza e più o meno sono quelle del 21 - 18, sono quelle che rimangono poi anche negli ordinamenti vigenti. Ma per quanto riguarda il medioevo sorti i 14 anni pupilli, tra i 14 e in età indefinita che può essere 21/25 c’è la possibilità della curatela: quindi tutela per i piccoli 0/14, curatela 14/25. Dicevamo tre modalità per arrivare ad individuare il soggetto che poi il giudice dovrà investire del ruolo con l’ufficio tutore:
Questo Mercurino di Rivigliasco ha un proprio formulario che ha o costruito lui stesso o che ha ereditato dai suoi antenati o da colui da cui ha preso l’ufficio se ha fatto la pratica a bottega da un notaio o da un parente, quello che vogliamo comunque è un formulario diciamo casalingo. Ma va bene la stessa cosa: ci sono Ronalindino e i formulari sulla tutela cioè diciamo ci sono quelli formativi e poi ci sono i formulari più dettagliati dei singoli notai. Ricordiamoci che appunto i formulari hanno questa doppia caratteristica e quindi ne troviamo anche di formulari non soltanto per gli altri ma proprio come lavoro interno. Sia questo formulario che gli atti che troviamo dentro i documenti notarili legati ai testamenti dove è prevista la clausola tutelare, Rolandino quando parla dei testamenti dice se è il caso, clausola accessoria, evidentemente se hai figli minori, metti la clausola se hai figli minori e vuoi negarlo metti la clausola. Tendenzialmente la diciamo tutela testamentaria vede destinataria la moglie, vogliamo dire un numero lo diciamo quasi sempre, quasi sempre più i figli sono piccoli più è facile che sia la moglie che sia indicata come destinataria dell’ufficio tutorio. Però c’è un problema: le donne non sono soggette in età medievale ma anche in età moderna e dal punto di vista dell’ordinamento notariano fino al 1919, non sono donne autonomamente libere dal punto di vista del diritto no?, hanno una serie di limitazioni che il diritto romano aveva costruito partendo dal dato di fatto che erano socialmente inferiori, perché considerate tali e quindi erano norme a tutela di un soggetto debole, di un soggetto minorato perché come il minore deve essere tutelato dalla legge perché è incapace di difendersi dal punto di vista del diritto così la donna romana deve poter avere gli strumenti per tutelarsi perché è stata ingannata, perché è stata forzata, perché gli uomini rubano la dote eccetera. Queste strutture sono rimaste soprattutto nel medioevo e nell’età moderna e quindi investire dell’ufficio tutorio una donna che deve prendersi cura, allevare, eccetera ma dal punto di vista del diritto l’ufficio tutorio era la gestione patrimoniale dei beni no? C’è anche l’aspetto morale, educativo non dico affettivo, mettiamoci pure affettivo, però dal punto di vista del diritto viene gestito il patrimonio dei figli. Per gestire il patrimonio dei figli devi essere pienamente e giuridicamente abile perché se non lo sei, e hai tutte le limitazioni per cui non puoi contrarre, hai tutte le eccezioni per cui ogni contratto che fa opera a te puoi dire che sei stata ingannata, quale terzo farà un contratto con te che lo fai a nome dei tuoi figli? Nessuno, sarebbe come trasformare tutti i beni dei figli cioè quelli del padre in beni dotali, congelati, bloccati, nessuno potrebbe accettare un rapporto economico, giuridico con un soggetto così fortemente tutelato che può in qualunque momento dichiararsi appunto e poi mangiarsi la parola. Ecco che quindi se si va a investire la moglie bisogna, passatemi il termine, liberarla dalle sue tutele no? Quasi trasformarla in un uomo dal punto di vista giuridico in modo che possa fare il suo dovere, cioè amministrare i beni dei suoi figli. Solo la madre è destinataria nei testamenti dell’ufficio tutorio? No, la madre in maniera prioritaria, ma in generale le donne della famiglia di chi? Della famiglia del testatore. La moglie è morta e quindi chiaramente non è al centro del testamento, la moglie è inaffidabile per i motivi più vari, perché ella è inaffidabile, perché i suoi fratelli sono inaffidabili e si ha paura che
condizionino, i suoi fratelli della moglie, il patrimonio dell’altra famiglia che è quella del padre perché per i più svariati motivi. Per cui in generale se non è la moglie è o la madre del testatore o la madre della moglie. Sono questi tre, diciamo, i soggetti coinvolti. Perché la donna? Perché appunto si affianca con il discorso dell’amministrazione dei beni a quello di assistenza e tutela diciamo di cura. Oppure o perché il patrimonio è particolarmente complesso o perché non ci si fida o non ci sono donne allora vengono individuati i parenti maschi del testatore. Essendo il mio patrimonio familiare identifico i parenti miei, non quelli di mia moglie. I maschi assumeranno qualcuno che si occupi della parte logistica dei figli, perché nessun uomo nel medioevo era in grado di occuparsi dei propri figli. In età moderna si affianca con molta prudenza la sorella consanguinea dei minori (quindi padre in comune). Naturalmente maggiorenne. Con grande prudenza perché magari non ancora sposata, potrebbe essere influenzabile, ecc. però ad un certo punto abbiamo casi di testamento in cui si indica la propria figlia grande che si possa occupare di questi soggetti. Nella tutela testamentaria ovviamente c’è il notaio che segue testamento e anche nei momenti successivi che affiancano, sia perché aiuta a fare testamento con clausole specifiche, sia perché affianca la donna a fare l’emancipazione. Cioè si apre il testamento, si vede che c’è l’indicazione della donna come colei che deve eseguire l’ufficio tutorio, si va dal giudice, si fa fare la nomina de poi il notaio disporrà tutti quegli atti con cui la donna rinuncia ai suoi diritto. Lo si fa con instrumentum, c’è instrumentum della donna che si impegna a rinunciare alla tutela ecc. e lo si fa con un atto notarile in modo che un terzo che contrae con la tutrice per conto dei figli possa usare poi l’atto notarile per dire che è come se lo facesse con un uomo e non si potranno usare tutte le tutele. Tutela legittima. Cioè secondo la legge. Non c’è nessuna designazione di tutore da parte di colui che esercitava la potestà, cioè il padre. Comunque è un parente, un grado di parentela per cui si preferisce qualcuno che conosce o che è vicino alla famiglia piuttosto che un estraneo. Tutore viene individuato dal giudice all’interno dei parenti prossimi. Anche in questo caso la legislazione maggioritaria prevede la donna. Anche in questo caso la donna deve andare da un notaio per strutturarsi l’ambito giuridico per poter esercitare questo compito. Ci sono 2 percorsi (di solito si fanno entrambi):
Che sia la madre, che sia un estraneo a maggior ragione, anzi in realtà in entrambi i casi ma se è un estraneo lo sceglierà tra i più prossimi, anche soltanto qualcuno che conosca la famiglia. Anche nel caso della tutela dativa il notaio arriva subito dopo, perché comunque il notaio quasi certamente strutturerà nei confronti di una donna latutela e ci vorranno queste tutele. Anche nei confronti di un uomo il notaio dev’essere coinvolto perché? Perché un tutore uomo ha bisogno di un notaio quando deve gestire il patrimonio di un pupillo. In primis , per fare l’inventario , perché quando si devono amministrare i beni di qualcuno la primissimacosa da fare è fare l’inventario. E chi lo fa l'inventario? Il conte vicino dicasa, l'alfabeta, medievale, del conte morto? No, lo fa il notaio. Dovrà fare una serie di vincoli di gestione del patrimonio, s’impegnerà dunque a gestire in maniera ottimale i beni. Anche il maschio che non ha problemi dovrà regolamentare i suoi doveri nei confronti del pupillo. Non è detto che essendo maschio sia in grado di fare il procuratore a negozia e quindi anche in questo caso, nonostante sia maschio, è possibile che si rivolga al notaio. Quindi il secondo motivo per cui anche un uomo può coinvolgere il notaio, è per incardinare le regole ei doveri della gestione di questo patrimonio. Quando c’è inventario, ipotetico poiché può anche non esserci,quest’ultimo è suddiviso su due momenti importanti:
fase i beni sono tendenzialmente non diminuiti o perlomeno identici. Se tali beni sono mancanti il tutore ha una responsabilità oggettiva e quindi deve risarcire. Se è maschio risarcirà, se è femmina arriva il problema di dover attaccare i beni datali. In generale però la tutela prevede una responsabilità oggettiva sul patrimonio. Bisogna essere certi che i minori non perdano questi beni.
Anche in questo caso vediamo coinvolto il notaio. Sia tramite i formulari di Rolandino sia tramite quelli caserecci dei notailocali, noi vediamo che il notaio acquisisce ancora più importanza. Nonsoltanto affianca i contratti, fa i testamenti ( tra l’altro gli atti più frequenti) ecc…, ma predispone, affianca il giudice in tutta quella suafunzione. Quando il giudice deve fare la nomina, da chi viene fatta questanomina? Da chi è stata scritta? Dal notaio cancelliere. Lo vediamo perché dai formulari dei notaio locali, ci sono i modelli di nomina, che di base non dovrebbero esserci perché la nomina viene fatta dei giudici, ma il notaio in questa fase evidentemente li predispone e il giudice semplicemente li comunica. Giudice ha il potere di nominare, ma in realtà è un altro rango in mano ai notai. Notaio quindi è incaricato a redarre l’atto e sottoporlo al giudice, ilquale poi predispone poi tutta la struttura. Esempio a riguardo: ( documento) Formulario è conservato in un archivio di stato a Torino, in una raccolta di una famiglia, in un archivio famigliare. Gli archivi di stato oltre ai patrimoni degli stati prioritari, oltre alla documentazione degli uffici statali presenti sul territorio ( questura ecc…), possono predisporre di raccogliere carte familiari. La famiglia Scaretti aveva probabilmente fra isuoi antenati anche, o in qualche modo presente neflki archivi, il notaio Mercurino di Revigliasco, che esercitava a Chieri a metà del ‘500. Chieri ora è un luogo piccolo e irrilevante ma a metà del ‘500 era perlomeno comparabile a Torino. Vi sono quindi molti notai a Chieri, poiché una città molto commerciale e ricca. Vediamo questa bozza. Inizia in apertura di saluto, poi si scrive l’anno e poi ‘eccetera’. Perché ‘eccetera’? Perché Mercurino ricorda nella sua bozza di dover mettere l’anno. Vediamo poi che utilizza dei termini che sono simili ai nostri. Ad esempio dice: ‘vediamo che compare Caterina’, noi magari diremmo ‘tizio’, lui invece usa il nome Caterina. È singolare che in un formulario si utilizzi un nome femminile. Lui nel modulo si è preparato il fatto che Caterina sia vedova di Ennio ( noi diremmo ‘vedova di x’). Quindi egli usa nella sua bozza una donna vedova. Questo è l’atto di nomina, ossia quello firmato dal giudice. Prevede la nomina della donna, informata. Notaio inizia a inserire gli argomenti per cui è idonea, ed inoltre è anche consapevole ( informata). ‘Tutrice curatrice et governatrice’. Governatrice non è un termine giuridico, è legato solo all’assistenza quotidiana. Gli altri due termini invece si.
più affidabile di quella del giudice, gli unici giuristi colti sono i procuratori, i professori che fanno dottrina, certamente non i giudici, poco più i notai. Ci sono poi una serie di clausole che non analizziamo in cui la donna assume l’obbligo di rifondere eventuali danni, di governare i beni con scrupolo e attenzione, giura di farlo nell’interesse del minore. Tutta una serie di obblighi che servono a garantire i pupilli una volta maggiorenni in caso di inadempimento. In pratica, prima si “trasforma” la donna in uomo e poi le si danno degli obblighi. In questo specifico modello c’è anche una previsione di procuratore alle liti. Questo proprio perché si sa che bisognerà nominarlo quasi sempre, poi nel caso non dovesse essere utile non lo si metterà. Vediamo l’altro esempio. Scheda: “nomina di tutore” del 1816 Risale al 1816, ergo post Restaurazione dopo epoca napoleonica. Si tratta di tutela, ma subito troviamo qualcosa di diverso perché è una tutela riguardante gli Israeliti. Infatti, fino al giugno del 1848 hanno un sistema patrimoniale tutto diverso dal punto di vista del Codice civile, questo fa sì che fossero un’altra categoria di tutelati, se così si può dire. Anche questo documento si trova nell’Archivio di Stato, ma in un fondo chiamato “Vicariato di Torino”. Il vicariato era l’equivalente per quanto riguarda Torino della castellania, cioè un ufficio amministrativo-pubblico. Quindi Torino ha non ha il castellano, ma ha il vicario, che da quando arrivano i Savoia dal 200 in poi ha una serie di funzioni che sono molto ampie, appunto di amministrazione per conto del conte prima e poi del duca, pubbliche, di polizia (può essere assimilabile ad una cosa che sta un po’ tra il sindaco e il prefetto diciamo), e si occupa anche degli ebrei, ha anche una competenza per dire degli ebrei ti occupi tu, no? E quindi è come se fosse in questo caso, è il giudice degli ebrei, e quindi il buon notaio, che predispone l’atto di tutela e deve farlo vidimare non va dall’ente ordinario fino al 1848 ma va dal vicario. Niente di drammatico. Leggiamo qualche frase, giusto perché qui è più facile da leggere ma tanto questo poi ce l’avete caricato, per vedere un po’ le parole. Questo è un atto di tutela di due pupilli, fratello e sorella, e a chi viene dato? Ovviamente alla vedova. Quindi tale Giuseppe Iona ha fatto in favore della propria vedova l’atto di tutela. L’Anno del signore : anche se sono ebrei il modello è sempre quello perché siamo in uno stato cristiano quindi loro sono ebrei ma comunque si glorifica il dio dei cristiani e va bene questo niente di sconvolgente. C’è una datazione, c’è l’indicazione appunto cronica e topica, quindi a Torino, dove? Nell’ufficio della giudicatura cioè sotto il vicario. C’è il giudice. E va bene. È comparsa chi? La vedova israelita (si dice perché è importante appunto per la competenza del tipo di ordinamento), Dolce Miglian, vedova di Giuseppe Vita Iona, appunto in questa città. Sono state fatte le sommarie informazioni per vedere che la donna ovviamente abbia i crismi
per poter essere tutrice ed amministratrice del tenue patrimonio e dei beni dei pupilli, in questo caso Iacob e Bella, fratello e sorella, che sono figli legittimi e naturali, se no non si parlerebbe di atto di tutela. Non abbiamo detto, ma come tutti gli atti notarili, abbiamo sempre la presenza dei testimoni, no? E li abbiamo davanti al giudice perché sia noto l’ufficio tutorio, possiamo averli nel testamento se è un testamento pubblico perché di solito quando c’è una tutela lo si consiglia perché tutti sappiano già che la moglie, la madre o chi si è deciso sarà la gestrice dei pupilli, quindi certamente si va verso il testamento in scriptis, testamento scritto dal notaio pubblico e lì ci sono i testimoni, i testimoni ci sono per questi atti qua e naturalmente non ci sono invece più per compravendite più etc. perché l’atto dell’instrumentum di contratto non prevede più i testimoni. Vediamo ancora che cosa dice qua: “ la vedova è illetterata, è sottosegnata”. Si allega la supplica della vedova che chiede di essere nominata. Vediamo se vediamo qualche clausola. C’è l’inventario, descrizione ed inventario di tutti i mobili, effetti e ragioni tutte cadute nell’eredità del predetto Giuseppe Iona Vita, quindi in questo caso si è deciso di fare l’inventario. Domanda : magari non significherà niente, sopra dove c’è scritto archivio di stato di Torino, vicariato di Torino (Giudicatura), sotto c’è scritto: notaio Carlo Avagnina come segretario per sua maestà dell’ufficio della regia giudicatura di Torino per gli atti civili e criminali degli Ebrei, riammesso al regio notariato, perché riammesso?” Risposta del professore : è una terminologia ottocentesca, ammesso al regio notariato con declaratoria camerale cioè si dice “ io notaio Carlo Avagnina, notaio regio (abbiamo quindi l’ego, nome e cognome, il titolo: sono notaio regio, perché il re di Sardegna nomina il notaio, ormai questo non è discutibile), esercito questa abilità notarile come segretario dell’ufficio della giudicatura , in questo caso quindi non è il notaio della famiglia degli ebrei, ma è il notaio che ha avuto l’ufficio, lavora presso questo ufficio, è un notaio cancelliere, che è stato autorizzato