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Tipologia: Appunti
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Il diritto comune è il diritto del Medioevo che fonda le sue basi nel diritto romano (espressione dell’Impero), nel diritto canonico (espressione della Chiesa) e nel singolo diritto degli enti locali. Queste tre sono fonti in cui l’interpretazione dei giuristi è fondamentale, centrale è l’attività posta in essere dai glossatori, il più celebre è Irnerio. Il diritto comune inizia con la caduta dell'Impero Romano d’Occidente, tra il 400 e il 500 d.C, e ha come destinatari i cittadini di ogni tempo e di ogni luogo.
ESEMPIO DI COME CAMBIA LA VISIONE DELLA DONNA
Tutte queste tre canzoni presentano una visione della donna a distanza di cinquant’anni di differenza -> l’oggetto della canzone è la stessa, il tema è diverso. L’impatto burrascoso con la società del tempo è stata più o meno la stessa, ad esempio “Sei Bellissima” al tempo è stata censurata. L’immagine proiettata della donna è quello che cambia -> perché cambia la consuetudine.
Quindi, quando parliamo di diritto parliamo anche di aspetti meta-giuridici (o extra-giuridici), cioè al di fuori del diritto, quindi, anche della consuetudine, ovvero valori comuni che rimandano all’etica. Il diritto comune è radicato nell’antropologia di quell’epoca, ovvero esprimeva il sentire di quell’epoca ( il suo senso comune). La legge positiva è la legge posta dal legislatore, mentre l’altra forma di legge è la legge morale: un tempo si parlava di “norma bidimensionale”, perché, per tutta la nostra tradizione giuridica, positiva e morale, erano le due facce di un’unica realtà. Oggi, abbiamo un solo lato, quello della legge positiva, perdendo la parte dell’etica e morale, ma come dimostrano le canzoni rimane comunque un aspetto centrale.
Oggi il legislatore interviene solo post, quando c’è già la patologia -> diritto penale.
Lezione del 23 settembre 2025 Integrati con gli appunti e il libro
Il diritto comune è ormai storicizzato, ma ha comunque la sua rilevanza per la nostra contemporaneità, in quanto è necessario il fondamento antropologico del diritto comune, perché questo tenta di ristabilire una unitarietà della norma che da sempre la norma, nella tradizione giuridica, ha due dimensioni: normativa positiva e normativa morale. Oggi, il nostro diritto è solo dato dalla legge positiva, quindi è monodimensionale.
Paolo Grossi, storico e giurista fiorentino del diritto, scrive negli anni ‘80 “L’ordine giuridico medievale", rivede nel diritto due ordini fondamentali:
NICHILISMO Il problema è che noi non viviamo nell’epoca del diritto comune. La nostra contemporaneità vive in un contesto che contrasta tutto quanto è stato detto prima, cioè la perdita della visione prospettica che da sempre ha caratterizzato il diritto del secondo dopoguerra e l’inizio degli anni 2000 -> il nichilismo , cioè una filosofia che destruttura il tutto (=nulla è importante, l’unica cosa importante è il nulla -> non esistono principi certi, tutto è vano. Esiste solo il singolo, infatti il nichilismo è fortemente individualista -> il primato dell’ “io”) Jean-Luc MARION (1946-, famoso filosofo francese) quando viene intervistato gli si chiede se è possibile accettare il nichilismo odierno -> << Non è questione di accettare o meno il nichilismo. C’è. È necessario capire che questo disordine e questo caos - come lei li chiama - non sono arrivati per caso. Sono la conseguenza di un movimento che, storicamente, comincia nel XVI secolo con le guerre di religione, prosegue con la formazione degli Stati nazionali, la creazione delle frontiere, la nascita del diritto internazionale, entra in agonia con la Guerra del 1914-1918 e termina nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Politicamente si passa dalle ideologie dominanti alle ideologie totalitarie, per sfociare nelle ideologie attuali che, non volendo riconoscersi né come dominanti né come totalitarie, si professano di rottura. Filosoficamente questo movimento è ricompreso in quella che si chiama metafisica (materia che va oltre alla filosofia), alla sua genesi, al suo sviluppo e alla sua fine, L'anarchia odierna, che caratterizza la postmodernità, ha dunque una genealogia:essa ha delle cause, degli sviluppi, degli esiti.>>
Il primo è il carattere -> cioè la specificità/essenza del periodo. Ad esempio “l’abalietà” Il secondo è la nota dominante. Ad esempio nel primo paradigma è la “relazione”. I 4 paradigmi performanti, che corrispondono ad altrettante esperienze della storia giuridica europea:
Con “abalietà” termine che deriva dal latino e significa “da altro”, cioè che si predicava/ci si concentrava sulla creatura, ovvero veniva analizzata la creatura in relazione al rapporto con l’altro (=dipendenti da qualcosa e da qualcuno). Significa, quindi, il "riconoscere il limitato”. Riassumendo questo termine, fa riferimento alla caratteristica degli esseri che hanno la ragione e il fine della propria esistenza nella dipendenza e relazione con altro da sé, si predica della creatura.
Lezione 29 settembre 2025 Integrati con gli appunti e il libro
(=tardoantico, medievale e tardo moderna) E CLASSICO
Questa esperienza costituisce il fondamento della storia successivo. Non è possibile individuare per il mondo greco linee di omogeneità, a differenza di quanto accadrà per l’esperienza giuridica romana, caratterizzata per buona parte, da un’unità formale politica: la Repubblica prima, l’impero poi; anche dal punto di vista linguistico vi era il latino. La popolazione che vivevano in Grecia si parlava vari dialetti della lingua che noi definiamo genericamente “greca”, ma invece vi erano diversi dialetti eolico, attico-ionico, dorico. Questi dialetti sono di fatto corrispondenti ai vari territori: la Grecia continentale, le isole dell’Egeo, le coste e gli arcipelaghi dell’Asia minore, le isole della Sicilia, le sponde della Francia, della Spagna, della Libia.
PAIDEIA Il binomio greco-romana deve essere diviso, perché sono molto diverse, salvo esserci un fondamento che li unisce, evidenziate da Werner Jaeger, filologo classicista del Novecento, che pone in essere due scritti “Elogio del diritto” e "Umanesimo e teologia” -> esiste una funzione privilegiata del diritto che si esprime in modo evidente nel mondo classico-> si chiama PAIDEIA (=formazione ed educazione). Jaeger ci dice che il diritto ha una struttura destinata a formare, nel mondo classico, le coscienze del cittadino, in modo particolare il cittadino della polis -> quindi la funzione del diritto è quella di formare/educare l’abitante. Jaeger sull’Umanesimo afferma che non è solo un periodo che si sviluppa dal 1400 al 1500 in Europa, ma il vero Umanesimo è il tratto di continuità tra il mondo classico e la pre-modernità (quella che noi chiameremo “ protomodernità ”).
POEMI OMERICI L’arco cronologico è molto ampio va dal VIII secolo al I (circa 800 anni -> tanti), in modo particolare I Poemi omerici , opera poetica, il cui autore si dice sia Omero (sulla questione grande enigma). ➔ Iliade : Racconta gli ultimi giorni della guerra di Troia, gli ultimi 51 giorni che portarono poi alla caduta di Troia, concentrandosi sull’ira di Achille e sul suo conflitto con Agamennone, fino alla morte di Ettore. ➔ Odissea : Narra il lungo viaggio di Ulisse per tornare a casa a Itaca dopo la guerra di Troia, affrontando mostri, dèi e ostacoli per riabbracciare la moglie Penelope e il figlio Telemaco.
Gian Battista Vico, storico e giurista italiano dell'Illuminismo, dirà, pensando ad Omero, che i primi giuristi sono stati i poeti, perché riportavano il sentire dell’epoca. Nei poemi omerici ritroviamo due termini che noi possiamo ascrivere ad una tematica giuridica, ma che di base sono difficili da tradurre:
Nei poemi omerici, la giurisdizione è basata sulla consuetudine, tramandata oralmente, e di cui espressione è il re, che esprime la propria autorità, attraverso le ordinanze, le cosiddette themistes, che riflettono le volontà di Zeus, re dell’Olimpo. Nei poemi la poleis è descritta sia nei momenti di pace e di guerra, quindi espressione di tutta la volontà comunitaria dell'uomo greco -> nella città in pace vi è la rappresentazione di un giudizio peromicio, dove un ruolo centrale è dato da un gruppo ristretto di anziani, che risolvevano pacificamente la controversia quasi come “arbitri”.
POLIS Si afferma, che, nella polis (descritta, che, nei poemi omerici) traducibile convenzionalmente come "città-stato" (perché tra loro indipendenti e autosufficienti), ma è anacronistico parlare di “stato”, quindi parleremo di comunità integrate/autosufficiente, dove tutto ruota sul buon funzionamento della città stessa, perché è il luogo dove tutti i consociati vivono e dove loro possono essere completi -> è importante il singolo all’interno di una comunità/pluralità. Queste città erano entità politiche essenzialmente indipendenti ed autosufficienti, ma potevano verificarsi delle sottomissioni dell’una dal altra città, che comportavano il dovere della città soggetta di prestare alla città dominante tributi in denaro, o in un’alleanza militare o navale Inizialmente vi era solo la consuetudine, poi si affiancheranno le leggi scritte, ovvero quelle poste dal legislatore ( tesimoi ), soprattutto ad Atene. La città per potersi regolamentare ha bisogno di regole, mediante la forma primitiva del diritto -> ovvero autoregolamentazione che passa attraverso una natura consuetudinaria (=la prassi condivisa dalla comunità e ripetuta nel tempo dalla comunità stessa) -> si parlava di nomoi (da “nomos”, da “nemo” verbo greco che significa distribuire, che inizialmente indica la consuetudine, poi successivamente indicherà la legge). Queste regole saranno date inizialmente dalla forma primitiva del diritto, ovvero la consuetudine. Non esiste neppure un sostantivo, nel lessico greco, che indica il “diritto“ quale categoria autonoma astratta, le Poleis greche differivano tra loro tanto per regime politico, quanto per dialetti e consuetudini, possiamo concludere quindi che le fonti del diritto greco sono eterogenee. Sarà proprio nelle opere letterarie, storiche e filosofiche che occorrerà puntare l’attenzione per ricostruire i fondamenti del diritto arcaico.
Un grande legislatore ateniese fu Solone , il quale disse che quando in una città non si trova più pace (periodo pieno di guerre tra le polis per l’affermazione della propria autonomia e la loro estensione) è perché è stata violata la giustizia, non perché c’è un legislatore incapace. Ma, Solone (IV-V secolo) ritiene che il malfunzionamento della città non è da ricercare il motivo in elementi esterni, ma in elementi interni alla città -> fa il paragone di un corpo indebolito da una malattia, dove tutto l’organismo risente dal virus, allo stesso tempo quando manca la giustizia, la polis si ammala, entra in crisi e si rompe quello stato di pace. La rivoluzione di Solone è quella di aver introdotto il principio di ordine sociale (armonizzazione tra legge scritta e ordine naturale e logico delle cose) che egli definisce eunomia.
L’esempio di Atene è sintomatico di questa tendenza, anche quando una molteplicità di assoggettamenti fecero parlare di un “impero ateniese”, non produsse mai l’estinzione della personalità giuridica e dell’indipendenza delle altre città. La situazione è profondamente differente rispetto alla compiutezza del sistema del diritto romano, infatti, quando parliamo di “diritto greco” indichiamo una varietà generica di esperienze giuridiche delle relative polis, abitate da popolazioni che si riconoscevano in una cultura ellenica, ma che, di fatto, parlavano dialetti diversi. Le figure di autori più incisivi nelle discipline della retorica e della metafisica furono ateniesi: Isocrate, Socrate, Platone, Aristotele; furono anche quelli in cui si svilupparono le arti, tra cui ritroviamo Eschilo, Sofocle ed Euripide.
SOFISTI Nel periodo dal IV al VI secolo si sviluppa una corrente di autori, denominati da sofinisti (da “sophia” che in greco significa “sapiente”). I sofisti erano gli educatori alla sapienza della città, insegnavano a conoscere. Loro si mettevano a disposizione della sapienza, MA A PAGAMENTO (motivo per il quale verranno molto criticati, soprattutto da Platone e Aristotele).
è nel giusto, ma lui dice che è meglio ricevere un'ingiustizia rispetto che compierla -> è scritto nella natura dell'uomo che commettere un'ingiustizia a è più brutto che subirla (fuggire significa rinnegare ciò che ha insegnato). Si fa portare il veleno e si uccide. Quindi vivere nella Polis significa godere dei vantaggi, ma al contempo accettare di obbedire alle sue leggi e quindi finire in carcere. Infatti, Socrate muore in carcere come previsto dalle leggi di Atene. Qui, il tema è la centralità della moralità (-> fondamento della duplice dimensione della norma: etica e positiva). La norma risponde prima di tutto ad un aspetto etico. Ci troviamo di conseguenza nella teorizzazione della suddivisione tra norma positiva e norma e etica che attraverserà tutte le esperienze giuridiche nel corso dei secoli. Inoltre, chi disprezza la giustizia, qualunque sia la legge, non solo danneggia la comunità, ma ancora più danneggia se stesso, perché rinnega e sovverte i fondamenti della propria stessa esistenza.
Platone, allievo di Socrate, scrive molti testi, noi ne analizzeremo tre: Protagora, Le Leggi e la Repubblica (= “ politeia” in greco).
Secondo il filosofo, è di fondamentale importanza evitare il conflitto tra le classi sociali, e proprio a questo fine hanno un ruolo fondamentale le leggi di una comunità. Esse hanno una duplice funzione:
La poleis è basata su una norma che è fondata sulla natura delle cose (è giusto ciò che è buono e onesto). Elemento centrale delle Leggi è la RAGIONE -> La legge è scritta nella natura ed è riconoscibile dall’uomo mediante la sua ragione (a differenza della nostra società che ha perso l’uso della ragione). La legge è autorizzata a essere tale se è compiuta mediante la ragione. Le leggi esistono per natura, in quanto frutto della ragione e del “vero pensiero”, ossia dell’anima, e questa posizione prende ulteriormente le distanze dai sofisti, i quali basavano la legge naturale sulla natura razionale dell’uomo. L’autorità della legge deriva dalla “giusta ragione“ ed il legislatore è l’uomo saggio che mette questa ragione in forma scritta -> la legge è pensiero ragionato. C’è un'altra ragione-retta che ha un principio di verità è quando la ragione di Dio scrive nelle azioni umane. Per Platone dio è importante, ma non è un Dio politeista/monoteista, ma è un Dio inteso come principio. Questa ragione-retta fa sì che la Polis riceve questo logos dalla divinità o da colui che conosce cose divine, ossia il legislatore. Riprendendo la tesi di Jaeger, il logos diventa così Paideia, ossia formazione di civiltà e umanità. Questo concetto costituisce il fondamento della definizione classica della legge che darà San Tommaso d’Aquino, ovvero
LA REPUBBLICA -> Platone descrive una città ideale, o Stato perfetto, basata sull'idea di giustizia e cooperazione. Questa città è organizzata secondo la tripartizione dell'anima umana, con classi sociali distinte – governanti-filosofi (meglio noti come re-filosofi), guerrieri e lavoratori – ciascuna con funzioni specifiche. L'obiettivo è una società armonica e giusta, che trova il suo modello in un ideale celeste, più che in un'utopia politica da imporre. Il miglior modo per reggere la poleis è, quindi, l’ oligarchia , ovvero un numero ristretto di filosofi che conoscono il buon governo. Ma in questo testo emerge un principio di dikaiosyne, tradotto come “giustizia” intesa come relazione umana tra l’essere umano e la norma positiva. La legge sarà quindi quella sola che realizza l’idea di giustizia e tale legge “giusta” diverrà misura e criterio di adeguamento della giustizia della legge positiva. Per Platone nella Repubblica gli uomini sono come marionette manovrate dagli dei, questi vengono continuamente mossi sul confine tra il bene e il male, per sottrarsi a questa dinamica occorre lasciarsi guidare da uno solo di questi fili: “ il filo aureo e sacro del ragionamento, che è chiamato legge comune dello Stato”. Dove si afferma il bisogno di una legge che esprima un comando -> si concentra sul bisogno di una legge -> intesa come adeguamento della realtà alla natura.
Tutti i grandi filosofi che seguiranno Platone ritorneranno sulla fondante relazione su essere elegge che presuppone un kosmos nel quale l’uomo è connesso a un ordine divino. Quest’ultima suggestione sarà ovviamente fortissima per il medioevo cristiano, che tramite i padri della chiesa prima e la scolastica poi.
NOMOS Secondo Aristotele la regola (=il nomos) ha una funzione ordinante (concetto che verrà ripreso da San Tommaso d’Aquino) -> serve per regolare tutti gli ambiti in cui l’uomo non riesce a regolare se stesso. Aristotele ci dice che ci sono due forme di diritto che insieme creano movimento (dinamismo):
GIUSTIZIA Aristotele disciplina un sistema di 11 virtù, al culmine/vertice vi è la giustizia. Aristotele adotta uno schema triadico, ovvero contrapposto all'eccesso vi è la non-virtù (ovvero il vizio) e poi vi è un termine intermedio tra l’eccesso e il difetto, ovvero la virtù. Nel giusto mezzo vi è la virtù, salvo la giustizia che si trova al vertice, perché non ci può essere un troppo giusto o un eccessivo giusto -> o si è giusti, o non lo si è (senza via di mezzo). (dal libro) => L'individuazione della virtù nel «termine medio»: per ogni virtù il Filosofo non si limita a prendere in considerazione il suo opposto, per definirla, ma la pone in rapporto con il suo eccesso e con il suo difetto. Se si prende, ad esempio, in considerazione la virtù del coraggio, Aristotele nota come esso non abbia un solo opposto, ma ben due: uno per eccesso, la temerarietà, l'altro per difetto, l’essere vile. Per evitare di dare per scontate e note maggiori nozioni rispetto al necessario, egli propone di pensare ai due concetti estremi: da un lato l'assenza totale di coraggio, dall'altro l'eccesso totale di coraggio; una volta individuate le due estremità occorrerà cercare il termine medio, equidistante da entrambi gli errori. Ovviamente tale medietà non è riconducibile a un mero calcolo algebrico: per poter determinare correttamente una virtù occorrerà procedere in ogni caso ad una valutazione flessibile -> rifiutando gli eccessi e i difetti , creando il giusto, seppur instabile, punto di equilibrio.
Aristotele distingue tra una giustiza:
Aristotele la intende come una giustizia volta a raddrizzare qualcosa che è andato storto -> riportare equilibrio. Questa giustizia si divide a sua volta in “situazioni volontarie” che noi definiremo sinallagmatiche, e "situazioni involontarie” che hanno ad oggetto situazioni in cui il rapporto tra individuo e società viene leso da atti criminali o delittuosi.
HABITUS Per Aristotele, come poi per S. Tommaso d'Aquino, non è sufficiente a rendere una persona 'giusta' l'aver compiuto un occasionale atto giusto, così come accade per le altre azioni in ambiti differenti, come ad esempio nelle arti, in cui il valore dei prodotti è intrinseco alle caratteristiche dell'oggetto in sé. Perché le azioni siano compiute secondo giustizia o temperanza (altra virtù di equilibrio) occorre che chi le compie anzitutto le conosca, in secondo luogo le scelga per sé stesse e infine le compia con una disposizione d’animo ferma e immutabile: questo è l’abito ( habitus in latino). La natura umana predispone a manifestare alcune passioni e non altre; una volta che tali passioni si manifestano, siamo comunque in grado di gestirle, assecondandole o meno questa facoltà è detta abito.
META-GIUSTIZIA Aristotele afferma che vi è, anche, la meta-giustizia per lui è il vero motore del diritto (raccontato nel Libro V dell’Etica Nicomachea) -> questo concetto viene spiegato con il regolo di Lesbo : per costruire le case in pietra era necessario un regolo, strumento simile alla squadra. Ma Aristotele afferma che nell’isola di Lesbo le pietre non sono così squadrate, essendo di origine calcarea, sono irregolari. Se sulla superficie irregolare poniamo sopra il regolo di ferro, questo non segue l'andamento delle pietre e quindi il muro sarà storto, ma sarà necessario un regolo più duttile, un regolo non più in ferro, ma in piombo -> materiale che si adatta alla superficie. Aristotele dice che il regolo di ferro è la legge positiva (il nomos) che non ammette deroghe, mentre il regolo di piombo è la cosiddetta equitas, cioè un’altra forma normativa che permette di derogare alla legge nel momento in cui una situazione di fatto lo richieda. Quest'ultimo regolo di piombo permetterà di costruire la giustizia sostanziale.
=> Ciò che è equo in effetti è già giusto in se stesso, ma non lo è secondo la legge, ed è anzi un correttivo del giusto legale, in quanto la legge, che è sempre norma universale non potrà mai fornire un trattamento giusto di ogni singolo caso.
Dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. la civiltà greca si diffonde in tutto il Mediterraneo, dando vita così una nuova forma culturale, sociale e storica -> epoca ellenistica. Fu proprio con Alessandro Magno quando si sviluppò un forte interesse per il mondo greco, in modo particolare per la filosofia greca. Venne creato, per esempio, il Circolo degli Scipioni , un gruppo di aristocratici, il cui pioniere fu Scipione Emiliano Africano (185-129 a.C.), volto a coltivare l’interesse per le arti. Il modello romano si concentrava prima sul principio astratto e poi sull’applicazione concreta (sulla prassi). Gli aspetti cardine del mondo romano: ➔ Lo stoicismo (IV sec. a.C.) ➔ Cicerone (106-43 a.C.) ➔ Gaio (130-180 d.C.) ➔ Ulpiano (228 d.C.) ➔ Fas e lus
STOICISMO -> termine greco che tradotto significa “ portico dipinto” , ovvero il luogo dove gli stoici facevano lezione -> dal luogo si passò a definire il pensiero. Lo stoicismo è una corrente filosofica che si
Collegamento con Aristotele Ritroviamo in lui alcuni principi propri di Aristotele, ad esempio la virtù è il fine della realizzazione. Ma egli ritiene che sia necessario alla virtù un corrispettivo di leggi (sistema normativo che deve aderire alla virtù del giusto). Tutte le virtù, nascono da una propensione naturale verso l’altro -> Impronta di Aristotele. Anche se, a volte, la massima espressione della legge, può diventare la massima ingiustizia (ad esempio le leggi razziali -> emanate da un organo competente, ma ingiusta dal punto di vista morale). Anche Cicerone, parla di habitus, In modo particolare, ci dice che la giustizia è un habitus, ossia una “disposizione d’animo abituale”; ma soprattutto Cicerone sottolinea che giustizia significa “attribuire a ciascuno la dignità (dignitas) che gli spetta, ossia riconoscere il valore e la qualità della persona che vive in comunità“. Il termine dignitas è un chiaro valore, che rimanda alla morale
Alteriorità Il diritto esprime il suo carattere di alteriorità, ossia di direzione verso l’altro, di vincolo di comunione, uguaglianza tra gli uomini che realizza una vera e propria societas caritatis, dove l’uomo si libera dalla schiavitù delle passioni, persegue la virtù, e perseguendo quest’ultima ottiene la felicità.
GAIO
Gaio visse un secolo dopo Cicerone -> II secolo d.C. A Gaio si attribuisce la divisione tra ius civiles e ius gentium :
ULPIANO
Ulpiano era un giurista vissuto circa nel 200 d.C. Per Ulpiano, la giustizia si traduce anzitutto in una volontà, costante e perpetua, di adempiere ad un principio di diritto naturale, e quindi etico: attribuire a ciascuno quanto gli spetta. Abbiamo molti rimandi/eco nel Digesto di Giustiniano in relazione alle idee e agli scritti di Ulpiano -> nel Digesto abbiamo un passo di Ulpiano. Nel Corpus luris Civilis, Digesto, primi paragrafi del Titolo I -> <> L’equità è sempre una norma di temperamento e di equilibrio.
Giurista Centrale è la definizione che Ulpiano dà di giurista e la sua relativa funzione -> “ Ci si potrebbe chiamare quasi sacerdoti”, inoltre Ulpiano Afferma che il compito del giurista è quello di venerare la giustizia, professare la conoscenza del bene e dell’equità, Il cui fine è quello di far diventare gli uomini “buoni”, cioè virtuosi, giusti nel loro agire, e non sotto la minaccia della sanzione.
Ulpiano riprende la divisione posta in essere da Gaio, lui ne fa una divisione tripartita:
FAS E IUS
➔ Significato : Ciò che è lecito secondo la volontà divina o le norme religiose.
➔ Ambito : Riguarda il diritto sacro , la religione, il rapporto tra l’uomo e gli dei.
➔ Fonte : Deriva dalla volontà degli dei ( fas da far, “dire” → ciò che è detto lecito dagli dei).
➔ Esempio : Un giorno può essere nefas (non fas), cioè vietato per motivi religiosi, ad esempio per certe attività pubbliche o politiche.
➔ Significato : Ciò che è giuridicamente lecito secondo le leggi umane o il diritto civile.
➔ Ambito : Riguarda i rapporti tra cittadini , lo Stato , la giustizia terrena.
➔ Fonte : Deriva dalle leggi , consuetudini, magistrature e giuristi.
➔ Esempio : Il diritto di proprietà, i contratti, le leggi della Repubblica o dell’Impero sono parte dello ius.
Nella civiltà giuridica romana centrale era il ruolo dell’ oralità -> l’atto verbale costituisce il nerbo portante della struttura del diritto. Sarà solo il medioevo a ribaltare ciò con la celebre frase “ verba volant, scripta manent” (=le parole volano via, ciò che è scritto resta). Invece, per il diritto romano sono le pronunce orali del magistrato che producono gli effetti della decisione presa. Il termine “fas” Non può essere messo in relazione con altro se non con il suo opposto, nefas. Il “fas” significa “timbro che si imprime sui comportamenti”, semplificando molto questo termine può essere considerato come la legge divina che designa un ordine superiore a quello umano voluto dagli dei e che come tale si contrappone ai concetti di diritto, ius. ossia Le creazioni no di provenienza umana. La differenza tra ius e fas viene sottolineata da Isidoro di Siviglia, un grammatico, che riconduceva il fas alla sfera religiosa, e gli iura Alla sfera riguardante gli uomini. Il termine “fas” non sarebbe solo Da ricondurre alla sfera del sacro, ma talvolta si trova utilizzato quando si parla del rispetto dovuto ai magistrati o dell’obbedienza che Si presta alle istituzioni o all’autorità, come al Senato, ad esempio che, per quanto autorevole, non può considerarsi certo sacro. I Glossatori successivamente assimileranno il termine fas a quello di lex naturalis.
Critica al diritto In modo particolare, Per Lutero, il diritto e le norme giuridiche non hanno alcuna rilevanza ai fini della vita religiosa e della salvezza; di conseguenza egli nutriva un forte disprezzo nei confronti dei giuristi. Il teologo agostiniano non si limita a criticare il diritto, bensì propone una teoria alternativa destinata a porre le basi per il nuovo paradigma della modernità. Lutero sostiene che la piena libertà è propria, solo deve cristiani, indipendenti da ogni legge e dal suo diritto. Nel saggio “De civitate Dei” Lutero è convinto che, a causa del peccato, accanto al regno di Cristo si sia sviluppato il regno di questo mondo, governato dai malvagi, che, se abbandonato a se stesso, si autodistruggerebbe. A contrastare tale distruzione interviene tuttavia la Provvidenza, che opera attraverso le leggi. Ecco che il recupero della dimensione 'giuridica' avviene, per Lutero, sottoforma di dottrina teologica: per il governo dei malvagi Dio ha dato all'uomo un sistema di leggi divine positive, contenute nella Sacra Scrittura (come il Decalogo, ad esempio). La finalità del diritto per Lutero è innanzitutto di natura repressiva e sanzionatoria. In questa concezione non c’è più traccia del diritto naturale classico, fondato sulla giustizia particolare: il “dare a ciascuno il proprio diritto“, non ha più alcun significato per Lutero. Siamo evidentemente, alle origini della frattura della modernità tra diritto e giustizia che introdurrà il riduzionismo legicentrico e sanzionatorio: il diritto è concepito scollegato dal fenomeno meta giuridico, mentre la giustizia è concepita come un mero strumento repressivo finalizzato al mantenimento dell’ordine sociale Per Lutero, il diritto naturale e sostanzialmente il contenuto dei comandamenti della scrittura, quindi la legge divina rivelata. Mentre il diritto naturale classico valorizza la ragione come strumento principale per dividere il giusto dall’ingiusto.
Ragione umana La teologia di Lutero disprezza e umilia la ragione umana Infatti, egli afferma che dovesse essere annegata nel battesimo. Il disprezzo di Lutero per la ragione umana e il conseguente irrazionalismo assettano quindi il primo colpo mortale alla filosofia di Aristotele che si era fondata sulla ragione
La legge Lutero ritiene che la legge valga in quanto legittimata dalla fonte che la promana, indipendentemente dal suo contenuto. La giustizia appartiene al regno di Cristo ed è accessibile solo con la fede. I caratteri della legge sono: ➔ Autorità -> la quale deve essere promulgata dalle autorità secolari o deve provenire dai comandi positivi della sacra scrittura. ➔ Repressività -> la legge serve per punire chi non osserva un comando, mediante una sanzione. ➔ Arbitrarietà -> l’autorità legittima la legge che emana senza fondamento alla realtà naturale al bene comune. Siamo quindi alle origini dello sviluppo del paradigma moderno, caratterizzato dall’essere “ a sé”, Ossia dal rivendicare delle autorità secolari, una sostituzione rispetto al legislatore naturale, rispetto a Dio, per produrre norme imperative. .
CARTESIO
Cartesio, matematico, profilo cnoseologico, inizia ad applicare, per avvicinarsi alle scienze naturali, il metodo della deduzione. Il dubbio Cartesio vive in un periodo “dubbioso” a seguito di una incertezza derivante dalla crisi religiosa, di forte scetticismo (=dubbi su tutto). Cartesio dice che l’uomo potenzialmente può dubitare di tutto, tranne la percezione dell’essere un essere pensante (cogito ergo sunt -> penso dunque sono) -> l'unica certezza a cui l’uomo può fare riferimento. Centrale, quindi, è il ruolo della ragione, quale fattore che crea realtà.
Un ragione che guarda e misura la realtà, perché il modello che Cartesio aveva in mento è il metodo delle scienze. Cartesio afferma che l’uomo non può essere sicuro di nulla, nemmeno del mondo che lo circonda, ma può essere sicuro solo del proprio pensiero. Quindi la deduzione diviene lo strumento fondamentale del ragionamento e coinvolgerà anche la concezione di diritto. L’unico modo per giungere alla verità, secondo Cartesio è dunque quello di mantenersi aderenti ad un certo ordine logico deduttivo.
Metodo A differenza della scienza aristotelica, però, che si fondava sull'esperienza comune e che percepiva nella realtà le qualità (caldo, freddo, pesante e leggero) e i valori (l'armonia degli insiemi, ecc.), la scienza moderna si fonda su un'esperienza artificiale, ha bisogno cioè di strumentazioni (il cannocchiale di Galileo, il microscopio, la bilancia, il barometro di Torricelli, ecc.) per effettuare l'osservazione scientifica. Il particolare non è secondario, in quanto influisce direttamente sull'oggetto di ciò che è ritenuto scienza e che nella modernità corrisponde non ad una indagine sulla totalità del reale, ma solo su aspetti frammentari, selezionati, singoli. In altri termini, della natura non si prenderà più in considerazione se non l'aspetto quantitativo e principalmente tutto quanto è misurabile. Ovviamente consegue che in questa visione che oggettivizza il mondo e i suoi fenomeni non c'è spazio per le considerazioni di valore e di ordine morale. Inoltre la scienza moderna, erede del nominalismo, non percepirà più l'armonia degli insiemi ma solo fatti singoli.
Grozio è un protestante, olandese giurista. Egli anticipa le prime linee/basi del diritto internazionale. Laicizzazione Grozio scrive il “De iure belli ac pacis” è con questo saggio abbiamo l’apporto alla cosiddetta laicizzazione. -...Dio non esiste, o se esiste non cura degli uomini…- Egli sottolinea un laicizzazione del diritto, cioè questo si spoglia dai principi metafisici (prima erano il DNA del diritto stesso) -> il diritto c’è senza che vi sia un principio metafisico che lo affermi. Un esempio di principio metafisico è Dio. Questo viene poi ripreso e affermato da Hobbes.
Morale Egli richiama una legge morale dell’uomo (influenzato dal calvinismo), infatti afferma che il diritto è una qualità morale della persona, un attributo del soggetto. Il diritto è dedotto dalla natura dell’uomo e possiede un fondamento immutabile, la legge, connessa all’essenza dell’individuo.
Thomas Hobbes è un filosofo inglese, attraverso le sue teorie influenzerà tutto il paradigma moderno. Hobbes incarna il principio del razionalismo e del volontarismo -> prevalenza del soggetto rispetto alla collettività. Egli afferma che l’unico che può regolare la collettività è lo Stato, mediante il mezzo della legge, imposta dalla forza (eredità di Machiavelli).
Visione antropologica pessimistica Con la celebre frase che riassume il suo concetto “Homo homini lupus” è un'espressione latina che significa letteralmente, «l'uomo è un lupo per l’uomo». La condizione originaria dell'uomo nello stato di natura è quella di un individuo che, solo, non sorretto da una struttura sociale, è potenzialmente preda di tutti gli altri uomini, e vive una vita «solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve» che lo induce a vivere in uno stato costante di apprensione. Per sottrarsi a questo continuo stato di «guerra di tutti contro tutti». I consociati pongono in essere un «patto sociale» in cui rinunciano all'esercizio ogni diritto soggettivo per affidarlo ad un soggetto a loro
L’Illuminismo è il movimento che si sviluppa nel 1600 e si sviluppa in tutta Europa. Nasce in Francia con il cosiddetto “movimento dei lumi”, ma è un fenomeno squisitamente elitario, in quanto era una cerchia ristretta di philosophes dell’alta borghesia colta. L’idea centrale dell’Illuminismo è quella di progresso, ossia la convinzione che l’umanità, attraverso i “lumi” della ragione, possa progredire verso un costante miglioramento delle condizioni di vita. L’agire umano è considerato tanto più giusto quanto più esso corrisponde all’utile, ossia alla ricerca della felicità. Per gli illuministi la ricerca della felicità è una ricerca razionale e l'acquisizione delle virtù morali avviene solo grazie ad un principio di autoconservazione e di amore di sé, non in rapporto ab alio, bensì in forma individualistica a sè. Il fondamento delle idee illuministe è, naturalmente, il contrattualismo, ossia la convinzione che la società si regge su un “patto sociale” che pone fine allo stato di natura e delega al potere politico, al sovrano sostanzialmente, lo strumento coattivo per realizzare il bene comune, la felicità. Le nuove figure destinate a dominare la scena europea per i secoli avvenire, ovvero i sovrani legislatori che creano norme per i propri Stati destinate ad essere obbedite senza possibilità di discussione. Questo periodo è stato definito da Paolo Grossi come “assolutismo giuridico“. Religione In Francia, la religione viene privata dell’elemento trascendentale e viene ricondotta a deismo , ovvero una religione civile, un Dio che si spersonalizza E diventa l’essere supremo, una sorta di grande architetto degli umani.
Italia In Italia, specialmente a Milano, un gruppo di illuministi, tra cui Pietro Verri e Cesare Beccaria, si riuniscono intorno a ll'Accademia dei Pugni Che ebbe come mento espressivo, un periodico denominato il Caffè. Gli illuministi italiani si occuperanno specialmente di questioni relative al diritto penale, importante sono le riflessioni di Cesare Beccaria, dove, nel suo saggio “Dei delitti e delle pene”, dove sono racchiusi i principi fondamentali acquisiti oggi al diritto penale come l’abolizione della pena di morte e della tortura, il principio di legalità applicato al diritto penale, la proporzionalità della pena al reato e l’uguaglianza della pena per tutti i consociati. Infatti, il governante di età moderna non è più sovrano universale del medioevo, come era l’imperatore o il Papa, ma il principe che governa un proprio Stato con lo strumento della legge.
Esponenti dell’illuminismo:
Filosofo e giurista francese, sostenne la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) come base per uno Stato giusto e libero -> separazione dei poteri per garantire la libertà del cittadino. Libertà intesa come la facoltà di agire legalmente -> “ il diritto di fare tutto ciò che le leggi consentono”. La sua opera più famosa è Lo spirito delle leggi.
Scrittore e pensatore francese, fu un grande difensore della libertà di pensiero, di stampa e di religione. L’ideal-tipo di uomo delineato da Voltaire è quello del borghese proprietario del 18° secolo. Criticò fortemente la religione, in quanto, per il filosofo, oscurava le menti e sottraeva materie importanti, come il matrimonio, alla competenza di uno stato laico. Il problema maggiore ravvisato da Voltaire consiste dunque nella frammentazione del diritto e nella molteplicità ed eterogeneità delle giurisprudenze, che variano da paese a paese, specie in Francia dove - constata con sarcasmo - «abbiamo più leggi di tutta l'Europa messa assieme: più o meno ogni città ha la sua».
Com'è noto Voltaire conclude con una apocalittica soluzione palingenetica:
Voltaire usa l’incendio di Londra (avvenuto nel 1666) come metafora per spiegare una sua idea illuminista:
Filosofo francese di origine ginevrina, sostenne che la società corrompe l’uomo, che nasce buono. Nell'opera Il contratto sociale propose un modello di governo basato sulla volontà generale del popolo e sull’uguaglianza. Rousseau farà tuttavia discendere logicamente due corollari, ossia che la legge, in quanto opera del popolo sovrano, non può che essere giusta, poiché il popolo non può contraddire se stesso; inoltre la legge è garanzia di libertà (non si è 'sudditi' di se stessi e obbedire al popolo significa obbedire a se stessi) e di eguaglianza (in quanto ogni cittadino vi si sottomette alle stesse condizioni). Occorrerà dunque trovare - scriveva Rousseau nel 1771 - «una forma di governo che ponga la legge al di sopra dell'uomo». La libertà per Rousseau viene quindi identificata con l'obbedienza alla legge, una legge che, in quanto espressione della volontà generale. La libertà è dunque lo scopo del contratto e l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ne è il presupposto.
Emanuel Kant è l’ultimo autore della tradizione illuminista. Egli vedeva nell’illuminismo la liberazione, l’emancipazione dell’uomo, tramite l’intelletto.
Metafisica Kant propone un'ultima versione della metafisica condita con modernità. Kant teorizza nella Metafisica dei costumi l'esistenza di due sedi di giudizio, due fori:
Imperativo categorico La libertà per Kant è un puro concetto razionale, si fonda sulle leggi morali, che sono ritenute imperativi (comandi o divieti) categorici (cioè incondizionati) e sulla base dei quali si potrà definire se un’azione sia lecita o illecita moralmente.