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L'evoluzione del trattamento penitenziario: dalla depersonalizzazione alla rieducazione - , Dispense di Diritto Penitenziario

L'evoluzione del trattamento penitenziario in italia, evidenziando il passaggio da una concezione retributiva e vendicativa della pena, tipica del regime fascista, a una visione più moderna incentrata sulla rieducazione del condannato. Si analizzano le norme chiave, come l'art. 27 comma 3 della costituzione e la legge n. 354 del 1975, e si evidenziano i principi fondamentali del trattamento rieducativo, come l'umanità, il rispetto della dignità della persona e il reinserimento sociale. Anche il ruolo della convenzione europea dei diritti dell'uomo (cedu) nel contesto del trattamento penitenziario.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 25/02/2025

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SVOLTA IDEOLOGICA
Fino a un certo periodo storico, il DETENUTO/ ristretto/ la persona privata della libertà
personale, è concepito come un OGGETTO
i detenuti sono visti come qualche cosa da gestire, persona da isolare dalla
società
A partire dagli ANNI 70, il DETENUTO (il ristretto/ persona privata della libertà personale)
viene visto come una PERSONA/ SOGGETTO dell’esecuzione della pena*
come soggetto al centro dell’esecuzione della pena privativa della libertà
personale, anche quando è soggetto della custodia cautelare
Questo cambiamento nella visione del detenuto è dovuto al fatto che la legge vuole
valorizzare la personalità del detenuto
per fare ciò è necessario uscire dalla logica DEPERSONALIZZAZIONE condizione
che si crea quando una persona viene privata della sua libertà personale, viene ristretta in
un luogo fisicamente chiuso sotto il controllo di altri.
Per un lungo periodo era in vigore un REGIO DECRETO N.787 del 1931
“REGOLAMENTO PENITENZIARIO/ CARCERARIO
basato su una concezione retributiva e vendicativa della pena
in quanto la normativa del 1931 è stata adottata da uno stato fascista in un clima
dittatoriale, epoca caratterizzata dalla mancanza delle libertà personali, in cui il
detenuto è concepito come oggetto, e non protagonista delle norme dell'ordinamento
penitenziario
es. ART 112 DELL’ORDINAMENTO dice che “il detenuto una volta che è morto viene
sepolto senza alcun nome, e il cadavere può essere dotato all’università del regno a
scopo di studio”
Questo regolamento rimane in vigore fino a prima del 75
MA PERCHE’ è rimasto in vigore per così tanto?
perché l’ordinamento del 1931 è di matrice regolamentare→ è un regolamento
fatto dal ministero, per cui non poteva essere impugnato di fronte alla corte
costituzionale
Il cambiamento della situazione, quindi la CENTRALITA DEL DETENUTO NEL SISTEMA
PENITENZIARIO COME SOGGETTO ha un riferimento normativo→* LEGGE N.354 del
1975→ denominata "ORDINAMENTO PENITENZIARIO
questo ordinamento da attuazione ed è la traduzione dell’ART 27 COMMA 3 COST*, che
per tanto tempo è stato violato e inutilizzato→ riguardo all’umanità della pena, che deve
essere finalizzata alla rieducazione del condannato
+ bisogna offrire al detenuto una PENA RIEDUCATIVA
+RIFERIMENTO negli ART 1-9 REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE
( ART 4 LEGGE 354/ 1975→ ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI DETENUTI→ I detenuti e gli internati
esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di
interdizione legale.)
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SVOLTA IDEOLOGICA

Fino a un certo periodo storico, il DETENUTO / ristretto/ la persona privata della libertà personale, è concepito come un OGGETTO → i detenuti sono visti come qualche cosa da gestire, persona da isolare dalla società A partire dagli ANNI 70 , il DETENUTO (il ristretto/ persona privata della libertà personale) viene visto come una PERSONA/ SOGGETTO dell’esecuzione della pena* → come soggetto al centro dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale, anche quando è soggetto della custodia cautelare Questo cambiamento nella visione del detenuto è dovuto al fatto che la legge vuole valorizzare la personalità del detenuto → per fare ciò è necessario uscire dalla logica DEPERSONALIZZAZIONE → condizione che si crea quando una persona viene privata della sua libertà personale, viene ristretta in un luogo fisicamente chiuso sotto il controllo di altri. Per un lungo periodo era in vigore un REGIO DECRETO N.787 del 1931 → “REGOLAMENTO PENITENZIARIO/ CARCERARIO ” → basato su una concezione retributiva e vendicativa della pena → in quanto la normativa del 1931 è stata adottata da uno stato fascista in un clima dittatoriale, epoca caratterizzata dalla mancanza delle libertà personali, in cui il detenuto è concepito come oggetto, e non protagonista delle norme dell'ordinamento penitenziario es. ART 112 DELL’ORDINAMENTO dice che “il detenuto una volta che è morto viene sepolto senza alcun nome, e il cadavere può essere dotato all’università del regno a scopo di studio” Questo regolamento rimane in vigore fino a prima del 75 → MA PERCHE’ è rimasto in vigore per così tanto? → perché l’ordinamento del 1931 è di matrice regolamentare→ è un regolamento fatto dal ministero, per cui non poteva essere impugnato di fronte alla corte costituzionale Il cambiamento della situazione, quindi la CENTRALITA’ DEL DETENUTO NEL SISTEMA PENITENZIARIO COME SOGGETTO ha un riferimento normativo→* LEGGE N.354 del 1975→ denominata " ORDINAMENTO PENITENZIARIO ” → questo ordinamento da attuazione ed è la traduzione dell’ ART 27 COMMA 3 COST* , che per tanto tempo è stato violato e inutilizzato→ riguardo all’umanità della pena , che deve essere finalizzata alla rieducazione del condannato

  • bisogna offrire al detenuto una PENA RIEDUCATIVA +RIFERIMENTO negli ART 1-9 REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE ( → ART 4 LEGGE 354/ 1975→ ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI DETENUTI→ I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale. )
  • ART 27 COMMA 3 COST→ le pene non devono essere contrarie al senso di umanità, e devono tendere alla rieducazione del condannato ne emerge:
  • ASPETTO NEGATIVO→ nel senso che lo stato si deve astenere da pene che siano contrarie al senso di umanità cfr anche ART 13 COMMA 4 COST→ E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
  • ASPETTO POSITIVO→ RIEDUCAZIONE→ come finalità ultima della pena→unica finalità espressa dal nostro legislatore costituente → la pena e la sua esecuzione devono favorire il recupero del condannato , evitando effetti desocializzanti di una certa realtà penitenziaria e delle prassi di mortificazione della persona. NB: 1° PARTE NORMA→ DIVIETO DI TRATTAMENTI CONTRARI AL SENSO DI UMANITA’ 2° PARTE→ PRINCIPIO DEL FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA
  • TENDERE alla RIEDUCAZIONE del condannato= il reinserimento sociale del condannato non può né essere imposto né impossibile. Questo non significa che la pena non svolga le altre funzioni previste al DIRITTO PENALE:
  • RETRIBUTIVA→ che retribuisce una sofferenza per il male inflitto→ retribuire il male con il male; vendetta pubblica (ciò che emerge dall'ordinamento del 1931)
  • SPECIAL- PREVENTIVA→ fatta per evitare che il soggetto ricada nella recidiva, cioè che commetta nuovi reati →prevenire il rischio di commissione di nuovi reati dalla medesima persona; si delinque per fattori personali o socio-economici; la pena diviene misura di sicurezza per contenere pericolosità; permane finché il soggetto è pericoloso
  • GENERAL- PREVENTIVA→ deterrenza; la pena è rivolta ai cittadini che ancora NON hanno commesso il reato; spesso pene sproporzionate rispetto alla offensività del comportamento (reati di pericolo (quelli che creano una mancanza di sicurezza a prescindere dal comportamento del soggetto), guida in stato di ebbrezza, ...)
  • DIFESA SOCIALE→ difendere la collettività da individui pericolosi (spesso chi ai margini)
  • RIEDUCATIVA→ L’unica espressa in costituzione→ contesto pedagogico→ criminale bambino da ri-educare; esperienza del fascismo→ la pena si proietta sul futuro e deve servire rieducazione letta anche come risocializzazione del detenuto

COME SI RIEDUCA?

→ attraverso un complesso di attività, di misure e interventi, rivolti al condannato nel corso dell’esecuzione della pena, cui convenzionalmente si da il nome di TRATTAMENTO RIEDUCATIVO NB→ il trattamento rieducativo fa parte del TRATTAMENTO PENITENZIARIO→ cioè l’insieme delle regole e dei modi al cui interno si svolge la vita dei detenuti, o delle persone private della libertà personale.

NB→ Quando il codice usa la parola DETENUTI, vuol dire che si sta riferendo quanto agli IMPUTATI (coloro che sono sottoposti a una sentenza non ancora passata in giudicato) quanto ai DEPUTATI (destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato) →il ristretto può essere→ IMPUTATO o CONDANNATO

Il trattamento rieducativo a chi è rivolto? → AL CONDANNATO

→ A differenza gli imputati non sono soggetti al trattamento rieducativo, per la PRESUNZIONE D’INNOCENZA fino alla sentenza definitiva.

  • ESTENSIONI→ l’ART 15 ORD PENITENZIARIO estende agli IMPUTATI la possibilità di chiedere di essere ammessi a fruire delle opportunità offerte dal trattamento normalmente riconosciuto al condannato, ma si tratta di partecipare a un’attività educativa , NON rieducativa, e a richiesta. La CEDU ha nel nostro ordinamento un’influenza sulla produzione legislativa, elaborazione giurisprudenziale e sugli orientamenti dell'amministrazione penitenziaria. - Diverse sono le disposizioni della CEDU applicabili alla generalità degli individui, ma applicabili anche ai detenuti es. ART 8 (tutela della privatezza nei confronti di una persona→ tutela della privacy), 9 (tut. libertà di pensiero e religione), 10 (libertà di espressione), 12 (diritto a matrimonio e famiglia), 13 (diritto a fare ricorso in caso di violazione di diritto riconosciuto da convenzione) NB: COLLEGAMENTO art 3 CEDU - art 27 COST ART 27 COST→ le pene non devono essere contrarie al senso di umanità ART 3 CEDUNessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. ART 3 CEDU→ pone un DIVIETO→ PROIBIZIONE DELLA TORTURA→ vieta i trattamenti e le pene che siano DEGRADANTI, DISUMANE oltre che la TORTURA. →Impone allo stato un obbligo negativo→ lo stato non deve limitare le libertà e diritti dei cittadini → La costruzione di questa norma è il risultato del contesto storico in cui nasce la CEDU→ dopo la 2ww, in un’epoca caratterizzata da sparizione forzte, persecuzioni, omicidio di massa, … Con la riaffermazione dei principi democratici, gli SM dell’unione per evitare che certe cose riaccadano, impongono obblighi negativi (di rispetto dei diritti convenzionalmente riconosciuti, obblighi che gravano sulle forze dell’ordine, l'amministrazione penitenziaria, i giudici, PM, parlamento, …)→ tipici di una concezione liberale dello stato NB: La CEDU, quando entrano in gioco dei privati , estende la portata applicativa degli obblighi positivi che gravano sullo stato, per impedire che tra i privati ci siano delle violazioni all'ART 3 La CEDU ha degli obblighi: verificare che uno Stato si sia astenuto dal.. e che cosa lo Stato abbia fatto per impedire che la cosa accadesse → TUTELARE A MONTE sotto il profilo sostanziale → SANZIONARE A VALLE→ punire le violazioni dell’ART 3 CEDU sotto il profilo procedurale

In quanto uno Stato potrebbe insabbiare di proposito una violazione delle regole per evitare degli accertamenti della violazione dell’ART 3 L’ART 3 CEDU è articolato in base al CRITERIO della GRADUALITA’ , per cui troviamo delle differenze semantiche tra cosa sia la TORTURA, il TRATTAMENTO DISUMANO e DEGRADANTE Nel 1955 l’ONU ha elaborato una serie di regole minime per il trattamento dei detenuti → riformulate nelle REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE→ mosaico di regole NON vincolanti (→ fonti di SOFT LAW ), riguardo al trattamento, salute, misure per la tutela della sicurezza dei carceri, i compiti e formazione del personale che vi opera , … → in base a queste regole, i trattamenti e condotte per violare l’ART 3 CEDU devono raggiungere una SOGLIA MINIMA DI GRAVITA’ , che però se non raggiunta non preclude la violazione di altre norme della CEDU Quando la soglia minima di gravità viene raggiunta, bisogna tenere conto di diversi fattori:

  • tipo di condotta, età della persona, condizioni psicologiche, finalità, … NB per quanto riguarda le FINALITA’
  • stato di umiliazione della dignita’ del detenuto→ TRATTAMENTO DEGRADANTE
  • stato di umiliazione + violenza fisica o psicologica→ TRATTAMENTO DISUMANO
  • violenza di estrema gravita’ per ottenere qualcosa→ TORTURA L’ART 3 CEDU nella sua lettura di disposizione diretta a tutelare la DIGNITA’ del DETENUTO, è stato al centro di varie pronunce dei giudici di Strasburgo, anche in seguito a diversi ricorsi promossi da persone ristrette nelle carceri italiane es→ CAUSA CRINO E RENNE c.ITALIA Fatti risalgono al dicembre 2004 Viene aperta un'indagine penale per lo spaccio di stupefacenti nel carcere e nel corso delle intercettazioni e indagini, si parla di questa controversia in cui sono coinvolti → 2 ricorrenti reclusi in una casa destinata agli imputati, i quali hanno attivato un ricorso alla CEDU La SENTENZA si divide in due parti:
  1. il FATTO→ la spiegazione di ciò che è accaduto divisa in due sezioni:
  2. RASSEGNA in cui la CEDU prima di andare nel diritto guarda quali sono le regole vigenti in uno stato e le prassi di comportarsi degli stati rispetto a una det problematica 2.?
  3. il DIRITTO→ inquadratura giuridica di ciò che è avvenuto nei fatti Parte suddivisa a sua volta in 2 parti:
  4. problema di RICEVIBILITA’ / AMMISSIONE del ricorso (no ammissione x es: quando sono scaduti i tempi, o il ricorso è infondato, …)
  5. parte che entra nel merito→ stabilisce se c’è una violazione della cedu o meno

queste persone per i meccanismi della prescrizione sono esenti dalla responsabilità penale → nell’ottica della CEDU questo è un problema, in quanto essa prevede il DIVIETO ALLA TORTURA; e la sua giurisdizione scatta quando gli stati non offrono una tutela adeguata contro le violazioni del dettato convenzionale → la pena inflitta è stata inadeguata per la prescrizione del reato → La corte valuta il fatto, e se una persona si lamenta di essere stata maltrattata, quindi si parla di una violazione dell’ART 3 CEDU, la disposizione deve essere letta congiuntamente all’ART 1 CEDU CONCLUSIONE→ la corte afferma che il caso non è stato insabbiato, è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, MA il processo è durato troppo L’INTRODUZIONE del DELITTO DI TORTURA in ITALIA si ha il 5 marzo 2014LEGGE 14 del 2017 n. 110→ che ha modificato il CODICE PENALE, introducendo gli ART 613 BIS e TER riguardanti i REATI DI TORTURA e di ISTIGAZIONE del pubblico ufficiale alla tortura.

PRINCIPI che regolano l’ESECUZIONE PENALE sono enunciati nella COSTITUZIONE, CEDU, LEGGE DI ORD PENITENZIARIO, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

  • produzione normativa di SOFT LAW Uno dei princ fond è il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E ADEGUATEZZA delle restrizioni applicate ai detenuti, a cui è imposto il minimo sacrificio necessario dei diritti. → NO restrizioni ingiustificabili
  • DIVIETO DI DISCRIMINAIZONE il contemperamento tra l'esercizio dei diritti fondamentali e le istanze di ordine e sicurezza negli istituti penitenziari, pone dei problemi → per cui sono indicati degli strumenti disciplinari per garantire l’ordine e sicurezza per lo svolgimento delle attività quotidiane nei carceri, in relazione alle condotte dei singoli detenuti. Sui diritti fondamentali dei detenuti incidono CONTROLLO, limitazione della corrispondenza, PERQUISIZIONI, ISOLAMENTO, … REGIME PENITENZIARIO→ comprende le norme che disciplinano la vita quotidiana all'interno nei carceri penitenziari, della retribuzione delle pene, cioè ciò che troviamo nell’ordinamento penitenziario → PRINCIPI DI GESTIONE degli istituti penitenziari ART 1 ORDINAMENTO PENITENZIARIO definisce:

- TRATTAMENTO PENITENZIARIO: Concetto che comprende le disposizioni e attività che riguardano l’esecuzione delle pene o di altre misure restrittive della libertà personale

  • TRATTAMENTO RIEDUCATIVO : insieme delle regole che attua l’ART 27 COMMA 3 COST→ quello per cui ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato →strumento volto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, e delle relazioni familiari e sociali di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale → entrambi i trattamenti costituiscono un DIRITTO SOGGETTIVO del recluso , ovvero NON possono essere compressi ed esclusi
  • questi diritti spettano a tutti i detenuti indipendentemente dal contesto in cui sono inseriti (ad es se nei circuiti speciali di alta sicurezza per i reati più gravi, o il 41 bis, ..) La forma più importante di trattamento penitenziario è quella che passa attraverso la RIEDUCAZIONE → insieme al sostantivo UMANO lo troviamo nell’ART 27 COST COMMA 3, voluto dai padri costituenti con l’obiettivo di offrire a chi è privato della libertà personale una possibilità di vivere nel carcere facendo qualcosa che sia utile una volta uscito da questo

Oggi la norma non è più così formulata, e lo stesso regolamento penitenziario del 2000 non è più formulato secondo una struttura deterministica Dopo l’entrata in vigore dell’ord penitenziario del 1975, si sviluppano dei fenomeni malavitosi che non trovano una loro spiegazione nei deficit (episodio più importante in cui non si manifesta questo deficit è quella del terrorsimoanni 70/80) → Le norme vengono riscritte perché il legislatore prende atto del fatto che chiunque possa delinquere, anche le persone IPER-INTEGRATE (es. avvocato, giudice, imprenditore, … ) → persone già perfettamente inserite nel tessuto sociale →TR RIEDUCATIVO RIGUARDA TUTTI, ANCHE GLI IPER-INTEGRATI Allora il regolamento del 2000 dice che il trattamento individualizzato va costruito tenendo conto delle eventuali carenze fisico psichiche. La stessa legge costituzionale e dell'ordinamento penitenziario dà conferma di tutto ciò, negli articoli 1 ord penit, art 13 comma 2 ord. penitenziario, e nel regolamento.

  1. Il trattamento è improntato a un PRINCIPIO DI LAICITA’ → la pena non deve avere nessuna configurazione di tipo morale o religioso

SCOPO TRATTAMENTO

Portare l’individuo a una rivisitazione critica del fatto di reato/ del delitto commesso, prendendo consapevolezza dell'antisocialità del comportamento, della violazione delle regole del convivere sociale. ART 27 REG ESECUTIVOL'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. In particolare, la necessità del trattamento rieducativo riguarda TUTTI I CONDANNATI e gli INTERNATI, ma con una specifica attenzione a particolari categorie di detenuti→ CATEGORIE SPECIALI , le quali necessitano di apposite strutture detentive:

  1. per i SOGGETTI TOSSICO-DIPENDENTI→ sono previste delle apposite strutture detentive finalizzate alla migliore gestione della dipendenza e, in seguito alla disintossicazione, sono comunque seguiti in modo particolare da percorsi terapeutiche → al fine di contenere l’aspetto della dipendenza, accertamenti salute, …
  2. per gli autori di DELITTI DI NATURA SESSUALE (contro bambini, donne, …) → per cui sono previste delle sezioni detentive (separandoli dagli altri detenuti per “proteggerli” da essi) + dei percorsi trattamentali con la partecipazione di uno psicologo
  3. detenuti affetti da ANOMALIE PSICHIATRICHE→ una volta c’erano gli ospedali psichiatrici giudiziari che assorbivano moltissime persone; sono poi state create le REMS cioè delle piccole unità in cui vanno le persone inferme di mente, ma ci sono limitati numeri disponibili, per cui oggi il disagio psicologico è una componente molto importante nelle carceri
  • in particolare ci sono delle sezioni per la tutela delle discriminazioni legate all’IDENTITA’/ DISFORIA DI GENERE , che possono verificarsi per le persone della comunità LGBT , a cui l’ord deve assicurare condizioni detentive che garantiscano una protezione particolare e la possibilità di partecipare al trattamento a condizioni più omogenee possibili rispetto agli altri ristretti. Il trattamento penitenziario è applicato a TUTTI I DETENUTI, per cui anche agli IMPUTATI , cioè i ristretti in forza di un titolo cautelare. →All’imputato in quanto PRESUNTO INNOCENTE , in base all’ART 15 ORD COMMA 3 viene offerta la possibilità di partecipare ad attività organizzate dal carcere (es. lavoro in sezione, attività sportive, didattiche e formative), ma questo NON è un trattamento rieducativo in senso stretto.

COME SI REALIZZA IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO?

Attraverso l’OSSERVAZIONE della PERSONALITA’ (che deve essere compiuta entro i primi 6 mesi) del ristretto e con la redazione di un PROGRAMMA DI TRATTAMENTO in maniera scientifica (sulla base/ legato alle “caratteristiche” del detenuto)

  • Il contenuto programmatico dell’intervento rieducativo è enunciato nell’ ART 13 → richiede la promozione della responsabilità del soggetto, e l’incentivo dei comportamenti del ristretto, valorizzando le eventuali competenze che possono sostenere il percorso di reinserimento nella società. → questa osservazione è un’OBBLIGAZIONE DI MEZZI in capo all'amministrazione penitenziaria di apprestare un progetto di trattamento il più possibile articolato e individualizzato in riferimento al soggetto , in cui si tiene conto delle capacità/ competenze del detenuto. Al fine di creare il trattamento adeguato per il detenuto per il superamento degli ostacoli che si frappongono al ricollocamento dello stesso nella società, è prevista un’osservazione scientifica della personalità , volta alla rilevazione delle cause che hanno condotto lo stesso a commettere il reato, individuando anche eventuali deficit. Al termine del programma troviamo la RELAZIONE DI SINTESI→ risultato dell’attività di osservazione, in cui sono descritte le fasi del processo di valutazione dell’attività di elaborazione del piano strutturale. La prima stesura del programma (entro 6 mesi dall’inizio della detenzione) va sottoposta all’approvazione del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA* , il quale è GARANTE della conformità dello stesso al rispetto dei diritti fondamentali del detenuto , può infatti impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati
  • il programma va periodicamente aggiornato nel corso della detenzione per accompagnare lo sviluppo del trattamento *il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ha inoltre funzioni di vigilanza generale degli aspetti organizzativi e gestionali degli istituti penitenziari, all’esito di cui attività egli può segnalare alla direzione del carcere le problematiche riscontrate, invitando le autorità a porvi rimedio.

LA VITA DETENTIVA→ LE NORME ALL’INTERNO DELL’ORD PENITENZIARIO

VESTIARIO→ L’uso degli abiti è regolato dagli ART 9- Possibilità per i detenuti di usare abiti personali secondo le modalità previste dal regolamento dell’istituto NB: in caso di accertato rischio di gesti autolesionistici o anticonservativi, al detenuto può essere vietata questa possibilità.

  • NO uso di abiti firmati o accessori che affermino il prestigio criminale
  • Gli oggetti personali sono ammessi se hanno un valore morale o affettivo (fede, collana religiosa, …) ● BAGNI e SERVIZI IGIENICI→ le norme di riferimento sono ART 7 e 8 L’amministrazione penitenziaria deve mettere a disposizione dei detenuti bagni, lavabi e docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona, e il loro uso deve essere adeguato e sufficiente.
  • I servizi igienici (wc) e docce devono essere collocati in locali adibiti e separati dalla camera di detenzione,
  • servizi igienici e docce devono essere dotati di acqua calda e fredda
  • A ogni detenuto devono essere forniti gli oggetti e strumenti per la pulizia della persona e della propria camera
  • sono previsti i servizi di cura della persona (barbiere e parrucchiere) ● VITTO : ○ ALIMENTAZIONE→ sana e regolare→ è un diritto Adeguata in relazione all’età, sesso, salute, attività lavorativa svolta, stagione e clima Le quantità e qualità del vitto determinate in apposite tabelle vittuarie (approvate con decreto ministeriale), su cui è predisposto un controllo effettuato da una rappresentanza di 3 detenuti estratti mensilmente e da un delegato del direttore
  • Vi è il SOPRAVVITTO→ I detenuti possono acquistare a proprie spese cibo o altri prodotti in spacci interni gestiti dall'amministrazione penitenziaria; il cui acquisto non può andare al di là del fabbisogno settimanale.
  • In ogni istituto è attiva una CUCINA in cui sono preparati i pasti, consumati nelle proprie camere→ dal 2018 in appositi locali comuni ○ cd. ORA D’ARIA→ ART 10 ORD→ Per i detenuti che NON svolgono attività di lavoro all’aperto è riconosciuto il diritto alla permanenza in spazi aperti per minimo 4 ore al giorno, che possono essere limitate solo per motivi eccezionali. → è un diritto perché l'uso di spazi interni contribuisce positivamente al benessere fisico e mentale dei detenuti, e costituisce un momento di socialità e un momento di osservazione dei detenuti da parte del personale dell’area educativa. Gli spazi esterni devono offrire la possibilità di protezione da agenti atmosferici

DIRITTO ALLA SALUTE→ diritto fond disciplinato da ART 32 COST→ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti → in quanto diritto inviolabile si applica anche all’interno del carcere, anche se spesso è poco considerato

  • Anche ART 3 CEDU si occupa di questo diritto, sia come diritto alla salute di chi è nel carcere, sia delle cure che i ristretti devono avere a disposizione. → il contenuto dell’articolo non implica che sia garantito a ogni detenuto lo stesso livello di cure mediche.
  • l’ipotesi che una persona venga liberata o ammessa a strutture esterne, in caso di condizioni di salute gravi incompatibili con la lunga permanenza in carcere. NB il passaggio dalla medicina penitenziaria gestita dai responsabili delle strutture carcerarie, all’assistenza sanitaria curata dal servizio sanitario nazionale, non ha consentito di superare le gravi carenze nell’offerta dei trattamenti sanitari → es. per quanto riguarda le prestazioni di prevenzioni ,diagnosi, cura e riabilitazione, e l'inefficiente programmazione delle spese sanitarie, … Soprattutto in luce del rischio per la salute che nel carcere è proporzionalmente più elevato rispetto alla restante popolazione → es. malattie infettive come EPATITE c E sindrome hiv → Queste criticità hanno portato a una riforma in materia di sanità penitenziaria → ART 11 → cui obiettivo è quello di migliorare il livello di assistenza sanitaria relativa alla popolazione detenuta. → fissa i principi-guida sull’assistenza sanitaria in ambito penitenziario
  • COMMA 8 stabilisce i doveri del medico del servizio sanitario (visita quotidiana dei detenuti malati o di chi ne fa richiesta, segnala la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure; effettua un controllo sanitario della struttura penitenziaria e controlla periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti).
  • COMMA 9principio della continuità terapeutica per i detenuti con eventuali trattamenti in corso all’esterno o interno dell’istituto da cui sono stati trasferiti NB→ In caso di trasferimento presso strutture mediche esterne se i trattamenti sanitari non possono essere garantiti dal carcere, ci deve essere l’autorizzazione del giudice che procede in caso di imputati, del magistrato di sorveglianza in caso di condannati
  • COMMA 12→ sanità privata→ i detenuti possono farsi visitare a proprie spese da professionisti di fiducia esterni.
  • COMMA 13 e 14→ Sono previsti specifici CONTROLLI AMMINISTRATIVI sul livello di servizio sanitario erogato in ambito penitenziario; inoltre il direttore deve riferire al ministero della salute e della giustizia, le visite compiute e i provvedimenti presi. → il che comprende anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici.
  • ART 33→ in caso di malattia contagiosa→ sono effettuati degli interventi di isolamento e controllo per evitare la diffusione della stessa
  • ART 20→ i detenuti con DOPPIA DIAGNOSI (dipendenti da sostanze stupefacenti o alcool e con delle infermità mentali) sono seguiti in collaborazione con il servizio delle tossicodipendenza e dal servizio psichiatrico dell’azienda sanitaria locale
  • ART 14→ negli istituti carcerari è prevista un'assistenza sanitaria delle detenute gestanti, e la possibilità di tenere con sé la prole fino ai 3 anni di età.
  • All’ingresso nell’istituto, il detenuto è sottoposto a visita medica generale ( VISITA DI PRIMO INGRESSO ),info poi riportate sulla cartella clinica del soggetto.

CONTENUTO→ disciplina una molteplicità di materie:

  • orario delle attività
  • possesso, impiego, acquisto o ricezione di oggetti di corredo, di alimenti e oggetti di conforto
  • l’uso di fornelli personali per la preparazione dei pasti
  • metodo di sorteggio delle rappresentanze dei detenuti per la loro partecipazione alle commissioni. La disciplina dell'ordinamento penitenziario si applica senza distinzioni a tutti i detenuti, ma per alcuni vige un regime penitenziario più severo

→ DOPPIO BINARIO PENITENZIARIO→ concetto che si riferisce a un sistema che

distingue i detenuti e i rispettivi trattamenti e benefici, in base a criteri come la gravità del reato o la condotta durante la detenzione. Questo sistema può portare all’adozione di AUTOMATISMI OSTATIVI che rendono più difficoltosa la concessione di benefici penitenziari. → le modalità di trattamento possono diventare più severe limitando l’accesso a misure come permessi, semilibertà o lavori esterni per det categorie di detenuti Questa disciplina ha l'obiettivo di salvaguardare esigenze di ordine pubblico , sicurezza e prevenzione della commissione di reati incidendo sulla rieducazione del ristretto. E’ applicata nei confronti di indagati o imputati detenuti a titolo cautelare, di internati per esecuzione di una misura detentiva, dei condannati in esecuzione di una pena definitiva NB→ NO nei confronti dei condannati minorenni Riguarda la preclusione all’ammissione a lavori all’esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale, l’esecuzione domiciliare della pena, la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva.

Il doppio binario si basa sull’ ART 4 BIS della L 203 del 1991

→ nasce con stretto riguardo alla criminalità mafiosa degli anni 90 E’ un art che crea dei REGIMI OSTATIVI , da cui si può uscire, se si soddisfano det conD → è una norma costruita in POSITIVO

  1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata (ogni 6 mesi di detenzione svolti dal condannato in modo diligente, vengono scontati 45 gg di pena) , possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge. MA con il passare del tempo questo art è divenuto un contenitore, in quanto ogni volta che c’è un’emergenza di criminalità, il legislatore inserisce in questa previsione i delitti più disparati (precludendo l’uso dei benefici agli autori di quei det reati a meno che di collaborazione con la giustizia).

A seconda delle tipologie di reati, esso distingue 3 FASCE DI DELITTI / regimi ostativi che obbediscono a regole diverse per far uscire dal regime ostativo il detenuto.

  1. REATI DI MAFIA, TERRORISMO e simili
  2. REATI DI CRIMINALITA’ COMUNE che fanno entrare la persona nel regime ostativo nella misura in cui ci siano dei collegamenti con la criminalità organizzata → COMMA 1-TER
  3. REATI CONTRO LA SFERA SESSUALE → per uscire dal regime ostativo richiedono, oltre che all’assenza di rapporti con la criminalità organizzata, …, un’osservazione scientifica della personalità sotto il profilo psicologico per almeno 1 anno, condotta da esperti → COMMA 1-QUATER
  4. comprende i DELITTI PIU’ GRAVI, per cui→ i benefici (-liberazione anticipata) possono essere concessi ai detenuti per i seguenti delitti SOLO nei casi in cui essi collaborino con la giustizia : delitti commessi per finalità di terrorsimo o di eversione dell’ordine democrativo con compimento di atti di violenza, delitti legati all’associazione di tipo mafioso o straniere, per riduzione in schiavitù o servitù, sfruttamento di minori, tratta di persone, sequestro di peronsa, … → La concessione dei benefici alle condizioni previste per i condannati per reati comuni è subordinata alla positiva collaborazione con la giustizia
  • con la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, nelle forme risarcitorie o della giustizia riparativa CASO VIOLA VS ITALIA riguarda una violazione dei diritti fond di un detenuto italiano, con riferimento alle condizioni di detenzione e al rispetto dei diritti umani garantiti dalla CEDU. → questo caso riguarda un detenuto italiano, Marcello Viola , condannato all’ergastolo per reati di associazione mafiosa, omicidio, sequestro di persona e possesso illegale di armi. A questo erano state respinte le istanze volte ad ottenere i benefici penitenziari (permessi e liberazione condizionale), poiché, nonostante i rapporti dell'osservazione all'interno del carcere evidenziassero la buona condotta e un cambio positivo della sua personalità, non era stata accertata la collaborazione con la giustizia. → come richiede la disciplina dell’ART 4-BIS OP Egli decide allora di denunciare il fatto alla CEDU in violazione dell ART 3 (divieto di trattamenti umani e degradanti ) e dell'ART 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. → secondo la CEDU siamo di fronte a un caso di COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE (egli amagri non collabora per paura di mettere in pericolo la vita propria o dei familiari) → il diniego dell’accesso ai benefici in caso di collaborazione impossibile, è in contrasto con il DIRITTO ALLA SPERANZA. Ragion per cui secondo la CEDU è necessario slegare il profilo della collaborazione dal quello rieducativo. → Questo caso ha un riflesso anche sulla normativa nazionale → venne sollevata una questione di incostituzionalità dell’ COMMA 1 ART 4-BIS nella parte in cui NON escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la collaborazione impox. → legislatore stabilisce un regime in cui la non collab con la giustizia, perchè impox, permette comunque l’accesso a det benefici penitenziari. → viene eliminata l’idea che a prescindere è pericoloso il condannato che non collabora

All'avvicinarsi del secondo termine, il Governo con un decreto legge del 2022 ha introdotto una disciplina che conferma l’impianto del doppio binario penitenziario, il cui ambito di operatività viene ampliato, ma sostituisce alla presunzione assoluta di incompatibilità dei condannati per i delitti dell’ART 4 BIS, un sistema per accedere ai benefici anche in assenza di collaborazione con la giustizia. il decreto interviene sulla disciplina dello scioglimento del cumulo effettuato dal giudice, per verificare se il condannato abbia già espiato la parte di pena riferibile alla condanna per ognuno dei delitti ostativi indicati nell’ART 4 BIS, e possa accedere ai benefici penitenziari secondo le regole ordinarie

  • integra all’ART 4 BIS la previsione che il regime di ostatività si applica in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’ART 4 BIS È stato poi sostituito il COMMA 1 ART 4 BIS, introducendo una nuova disciplina per la concessione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale in assenza di collaborazione positiva con la giustizia i sensi dell’ART 58 TER → questo nuovo assetto articola le condizioni di accesso ai benefici penitenziari sulla base del titolo di reato per cui è stata applicata la condanna in espiazione
  1. gruppo di reati comprende gravi delitti con finalità di terrorismo, riguardanti attività associative o mafiose, con una pericolosoità sociale elevata → i condannati per questi delitti possono accedere ai benefici anche in assenza di collaborazione con la giustizia purchè assolvano a oneri dimostrati severi : - avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e obblighi di riparazione pecuniaria dopo la condanna o impossibilità di adempimento - allegare elementi specifici ulteriori alla condotta carceraria e partecipazione al percorso rieducativo e dissociazione da org criminali , …
  2. gruppo di delitti ostativi connotati da un elevato coefficiente di gravità e allarme sociale, ma no matrice mafiosa o terroristica; benefici concessi purché: - interessati dimostrino adempimento delle obbligazioni civili e obblighi di riparazione pecuniaria dopo la condanna, - alleghino elementi specifici diversi da regolare condotta carceraria , … che consentano di escludere l’attualità, ma NON il pericolo di ripristino, di collegamenti con il contesto in cui è stato commesso il reato
  3. disposizione che estende l’applicabilità delle disposizioni del comma 1 art 4 bis ai detenuti condannati oltre per i delitti al comma 1 art 4 bis, anche per delitti indicati all'ART 416 CP (associazione per delinquere ). Vengono inoltre introdotte delle modifiche alla disciplina del procedimento di sorveglianza , in caso in cui questo riguardi istanze di concessione dei benefici nei casi di cui al comma 1 bis →in questo caso il giudice prima di decidere sull’istanza deve chiedere il parere del PM
  • devono essere acquisite informazioni dalla direzione dell’istituto
  • info sulle condizioni patrimoniali e di reddito, tenore di vita, attività economiche, … del detenuto Nel caso in cui sorgano collegamenti con la criminalità organizzata, c’è l’onere di fornire degli elementi di prova contrariail giudice può applicare prescrizioni per impedire il pericolo di ripristino dei collegamenti con essa. → a tal fine il giudice può disporre che egli non soggiorni in un det comune

RATIO alla base dell’adozione dell’ART 4-BIS OP

→ prevenire il rischio di recidiva e di interferenza da parte dei detenuti coinvolti in attività criminali organizzate (in part mafia e terrorismo) una volta che siano reinseriti nella società. La norma riflette l’intento di evitare che questi detenuti, in virtù della loro influenza e dei legami con il crimine organizzato, possano continuare a gestire o perpetuare attività illecite anche all’interno del sist penitenziario o una volta rilasciati.

  • PREVENZIONE DELLA RECIDIVA
  • MANCANZA DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA
  • RISCHIO DI MANTENERE CONTATTI CON L’ORG CRIMINOSA
  • RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALLA MAFIA E AL TERRORISMO