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Ordinamento Penitenziario: Trattamento e Rieducazione dei Detenuti - Prof. Zacche', Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti completi delle lezioni di Diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 27/07/2022

Clara.Vimercati
Clara.Vimercati 🇮🇹

4.3

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DIRITTO PENITENZIARIO
Lezione 1
8 ottobre 2019
Il detenuto è un soggetto protagonista dell’esecuzione penale e titolare di diritti.
Fino alla riforma del 75, il diritto penitenziario è disciplinato da un regolamento
ministeriale, questo regolamento è del 1931 ed è un insieme di regole del
comportamento che il detenuto deve osservare.
Legge 364/75: Ordinamento Penitenziario.
Il diritto penitenziario ha come punto d’osservazione il detenuto, ma con la storia
cambia.
Nel 1931 il detenuto è visto come un oggetto, una cosa che deve seguire dei
comandi e degli ordini. Scandiscono la giornata in una logica di reclusione ovvero
che il detenuto quando è in carcere non ha nessuna speranza di uscirsi: logica di
chiusura totale del carcere rispetto all’esterno.
I rischi di questo tipo di scelta sono:
Nessun miglioramento del comportamento da parte del detenuto
Rischio di recidiva perché non si reinserisce nella società
Logica tipica degli istituti totalizzanti, logica perversa, chi è dentro da maggior
tempo prevale su chi è dentro da minor tempo. Il detenuto diventa un oggetto e
subisce il posto e il luogo dove è rinchiuso. Per questo il carcere molto spesso
diventa un luogo di depersonalizzazione del detenuto. Si ha un linguaggio
diverso, si ha un effetto di infantilizzazione del comportamento del detenuto.
Art. 27 comma 3, Cost.
"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato".
La pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Ma
questo articolo contiene anche una punta positiva: le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato. Questo vuol dire che bisogna favorire il recupero
del condannato evitando gli effetti desocializzanti che provengono dalla realtà
penitenziaria superando le prassi di mortificazione della personalità individuale di
ogni detenuto.
La rieducazione la si persegue attraverso il trattamento penitenziario. Il fine del
trattamento alla rieducazione lo si persegue attraverso un complesso di attività
di misure ed interventi rivolte al condannato nel corso dell’esecuzione penale.
Art. 1 Ordinamento Penitenziario: trattamento e rieducazione
Il livello legislativo dal punto di vista terminologico: bisogna distinguere tra il
trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo.
Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole che governano l’universo
carcerario che riguardano anche gli imputati e non solo i condannati, all’interno si
ha il trattamento rieducativo che si ricollega all’art. 27 comma 3 Cost.
Il trattamento rieducativo riguarda solo i condannati e non chi è in custodia
cautelare perché sono presunti innocenti.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Lezione 1 8 ottobre 2019 Il detenuto è un soggetto protagonista dell’esecuzione penale e titolare di diritti. Fino alla riforma del 75, il diritto penitenziario è disciplinato da un regolamento ministeriale, questo regolamento è del 1931 ed è un insieme di regole del comportamento che il detenuto deve osservare. Legge 364/75: Ordinamento Penitenziario. Il diritto penitenziario ha come punto d’osservazione il detenuto , ma con la storia cambia. Nel 1931 il detenuto è visto come un oggetto, una cosa che deve seguire dei comandi e degli ordini. Scandiscono la giornata in una logica di reclusione ovvero che il detenuto quando è in carcere non ha nessuna speranza di uscirsi: logica di chiusura totale del carcere rispetto all’esterno. I rischi di questo tipo di scelta sono:  (^) Nessun miglioramento del comportamento da parte del detenuto  (^) Rischio di recidiva perché non si reinserisce nella società Logica tipica degli istituti totalizzanti, logica perversa, chi è dentro da maggior tempo prevale su chi è dentro da minor tempo. Il detenuto diventa un oggetto e subisce il posto e il luogo dove è rinchiuso. Per questo il carcere molto spesso diventa un luogo di depersonalizzazione del detenuto. Si ha un linguaggio diverso, si ha un effetto di infantilizzazione del comportamento del detenuto. Art. 27 comma 3, Cost. "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". La pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Ma questo articolo contiene anche una punta positiva: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo vuol dire che bisogna favorire il recupero del condannato evitando gli effetti desocializzanti che provengono dalla realtà penitenziaria superando le prassi di mortificazione della personalità individuale di ogni detenuto. La rieducazione la si persegue attraverso il trattamento penitenziario. Il fine del trattamento alla rieducazione lo si persegue attraverso un complesso di attività di misure ed interventi rivolte al condannato nel corso dell’esecuzione penale. Art. 1 Ordinamento Penitenziario: trattamento e rieducazione Il livello legislativo dal punto di vista terminologico: bisogna distinguere tra il trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo. Il trattamento penitenziario è l’insieme delle regole che governano l’universo carcerario che riguardano anche gli imputati e non solo i condannati, all’interno si ha il trattamento rieducativo che si ricollega all’art. 27 comma 3 Cost. Il trattamento rieducativo riguarda solo i condannati e non chi è in custodia cautelare perché sono presunti innocenti.

Sentenza: Cirino e Renne, Torreggiani e Saba: sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Aggiungere: Lezione 1 La Convenzione d’Europa dei Diritti dell’Uomo (CEDU) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo. Redatta dal Consiglio d’Europa  è la grande Europa da non confondere con l’Unione Europea. Diritti fondamentali da riconoscere all’uomo. La Convenzione nasce nel Dopo Guerra. La Convenzione garantisce tantissimi diritti. Alcuni di essi non sono derogabili, sono uno “zoccolo duro”: ma declinabili, nemmeno in stato di guerra, di emergenza terrorismo o di mafia. Tra questi ricordiamo:  (^) Art.2  (^) diritto alla vita  (^) Art. 3  (^) divieto di tortura e trattamenti disumani  (^) Art. 8  (^) diritto al rispetto della vita privata e familiare L’art. 3 nel nostro ordinamento giuridico entra attraverso due vie:  (^) Farlo valere attraverso il processo come fonte interposta  (^) La persona vittima non ha ricevuto una tutela all’interno del suo ordinamento, allora potrà rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  (^) percorso individuale dell’uomo Prima prendono le vie di ricorso ordinario nel proprio Stato All’inizio dell’adozione della Convenzione, la Corte di Strasburgo (giudice che controlla i diritti nella convenzione) effettuava un controllo di tipo negativo. Questo significava che doveva verificare se lo Stato aveva violato il precetto convenzionale dell’altro Stato convenuto. Ad esempio, un convenuto si lamenta di essere stato denudato da un altro  lo Stato ha ecceduto? È stata una tortura? No, ma ha violato un altro tipo di norma che riguarda la privacy del soggetto.  (^) Controllo/obbligo negativo = la Corte Europea verifica se lo Stato si è astenuto o meno di commettere una violazione internazionale. Verificare se qualcuno ha violato la norma. Nel tempo La Corte dice che questo non poteva bastare, ma bisognava introdurre un altro tipo di controllo di tipo positivo. Il controllo negativo non era sufficiente perché ci arrivavano pochi casi e non tutelavano in maniera effettiva i diritti.  (^) Controllo/obbligo positivo = la Corte effettua un controllo positivo, ossia quando un soggetto lamenta la violazione di un diritto fondamentale, è un compito della Corte accertare la violazione del trattato internazionale ma anche verificare che cosa ha fatto lo Stato per prevenire la violazione del trattato convenzionale. Lo Stato deve prevenire la violazione, e nel caso in cui si verifica una possibile violazione. Ad esempio, perquisizioni da parte degli agenti ma che degrada in una rissa con armi. La Corte rimprovera lo Stato: che cosa ha fatto lo Stato, ho seguito le linee guida? Ha un obbligo preventivo per evitare effetti negativi. Astenere nel

che lo picchiarono a turno; successivamente all’incontro fu spogliato degli indumenti e condotto in una cella di isolamento. L’unico mobile presente nella cella era un letto privo di materasso, biancheria da letto e coperte. Per quanto riguarda i servizi igienici, nella cella era presente un gabinetto alla turca privo di acqua corrente e la stessa non era dotata di lavabo. La finestra era priva di vetri e l’unica fonte di riscaldamento era costituita da un piccolo radiatore che funzionava male e forniva poca protezione dal freddo (era il mese di dicembre). Inoltre, per diversi giorni è stato lasciato nudo. Fu picchiato tutti i giorni per diverse volte al giorno. Fu ripetutamente preso a pugni e a calci e fu picchiato al capo da parte di agenti di custodia che lo aggredirono in gruppo. Fu inoltre sottoposto alla privazione del sonno, i pestaggi infatti venivano durante la notte e gli agenti abusavano di lui verbalmente per tenerlo sveglio. Durante la detenzione in regime di isolamento il ricorrente non ricevette visite né da parte del suo difensore né da parte dei suoi familiari.

  1. Secondo ricorrente: successivamente alla stessa discussione animata con l’agente di custodia, fu spogliato degli indumenti e condotto in una di isolamento. Il letto presente era privo di materasso, lenzuola e coperte, e la cella non era dotata di lavabo. Le finestre erano prive di vetri, successivamente furono chiuse con del cellophane dopo un imprecisato numero di giorni. Per diversi giorni fu lasciato nudo, successivamente gli fu fornito un vestiario leggero. Il vitto era razionato e talvolta gli veniva dato solo acqua e pane, mentre per altri giorni di fila non gli venne dato alcun tipo di vitto. Fu picchiato dagli agenti di custodia più di una volta al giorno. Fu sottoposto a varie forme di violenza fisica, preso ripetutamente a pugni, a calci e schiaffi. Un agente gli immobilizzò la testa a terra con gli stivali. I pestaggi avvenivano sia durante il giorno che durante la notte. Il ricorrente fu picchiato da quattro o cinque agenti per volta, un agente inoltre gli strappò parecchi capelli. Il ricorrente fu ricoverato in ospedale. Durante il periodo trascorso in isolamento gli fu permesso di uscire dalla cella soltanto due volte: una volta per farsi la doccia e un’altra per trascorrere del tempo all’aperto. Procedimento dinanzi al Tribunale di Asti Paragrafo 30: gli agenti di custodia operassero in un clima di impunità. Questo era dovuto all’acquiescenza della Direzione del carcere ed alla complicità esistente tra gli agenti di custodia. Paragrafo 31: diverse celle della sezione isolamento non erano idonee a ospitare detenuti, prive di biancheria da letto, di materassi, servizi igienici o riscaldamento. Nonostante le finestre delle celle non fossero idonee esse vennero utilizzate ugualmente anche nel corso dei periodi invernali.  Conclusione:

 (^) Due guardie furono prosciolte dall’accusa di partecipazione alle sevizie e furono inoltre prosciolti dall’accusa di partecipazione ai maltrattamenti, inoltre il giudice dispone comunque he i loro casi vengano archiviati per scadenza del termine di prescrizione.  (^) Altre due guardie furono ritenute responsabili di tutti gli atti di abuso fisico, psicologico e materiale in questione. Il tribunale ritenne he tali atti potessero essere qualificati come tortura, ma l’Italia non aveva previsto nella propria legislazione nazionale la definizione di tortura e fu quindi costretta a concludere che non esisteva alcuna disposizione di legge che permettesse di qualificare come tortura la condotta contestata. Il Tribunale ritenne fosse più appropriato concludere dei due agenti di custodia con il reato di contro l’abuso di autorità contro arrestati e detenuti. Inoltre era trascorso il tempo necessario a prescrivere il reato in quanto esso non aveva riscontrato alcun atto processuale che avesse l’effetto di interrompere il corso della prescrizione. Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione Ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della qualificazione giuridica del reato effettuata dal Tribunale. Il reato più appropriato è il reato di maltrattamenti aggravati. La Corte dichiarò il ricorso del pubblico ministero inammissibile, essa convenne con il pubblico ministero per questione di principio, ma dato che la prescrizione era applicabile anche al reato di maltrattamenti aggravati, una decisione favorevole all’accusa non avrebbe avuto alcun effetto pratico. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti di custodia  (^) Due destituiti dal servizio  (^) Uno sospeso dal servizio per un periodo di quattro mesi  (^) Un altro sospeso dal servizio per un periodo di sei mesi I quattro agenti di custodia non furono sospesi dal servizio, sospensione precauzionale del servizio, nel corso delle indagini o del processo. Paragrafo 59: il 18 luglio 2017 entra in vigore la legge che introduce nell’ordinamento italiano il delitto di tortura. Sul Merito  (^) Accertamento dei fatti: la Corte ritiene accertato che i ricorrenti siano stati sottoposti al trattamento lamentato Vi è stata quindi una violazione dell’art. 3 della CEDU. Conclusioni: La Corte ritiene che lo Stato debba versare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva:  (^) 80.000 per il danno non patrimoniale  (^) 8.000 per le spese Parte in fatto: si spiega essenzialmente come sono andate le cose, come sono avvenuti i fatti Parte in diritto: si qualifica giuridicamente il fatto

Le regole europee: allegato alla rappresentazione  la privazione delle libertà (carcere) è prevista come sanzione, o deve essere posto solo quando è l’ultima soluzione attuabile. L’ampliamento delle prigioni è una misura eccezionale. Opera di depenalizzazione: illecito penale convertito in illecito civile. Ridurre il ricorso alla custodia cautelare applicando misure sostitutive. Elementi di rilievo della sentenza  (^) Coordinate degli interventi che gli Stati devono fare in materia penitenziaria alla luce degli accordi raggiunti tra i vari Stati, alla luce del CPT (Centro per la Prevenzione e Tortura)  (^) Utilizzare metodi alternativi e non utilizzare solo il carcere come unico mezzo  (^) Depenalizzazione / riqualificazione di alcuni delitti  (^) Applicazione eccessiva delle misure cautelari  (^) Trattamento rieducativo  (^) Promuovere lo sviluppo di misure volte a ridurre la durata effettiva della pena eseguita L’art. 35 dell’Ordinamento Penitenziario (convenzione) non è risolutivo perché è un ricorso di tipo teorico che non tutela il diritto violato dal detenuto. Lo Stato si deve impegnare che il ricorso avesse una sua efficacia. Nel merito Esaurimento vie di ricorso interne. Paragrafo 57: argomento delle parti  la Corte fa un resoconto di quello posto in precedenza Paragrafo 65: principio di stabilità nella giurisprudenza della Corte, principi stabiliti dalla giurisprudenza  la Corte dice che il detenuto, privato della sua libertà personale, non perde le sue garanzie , ha sempre i suoi diritti anche per crimini terribili. La. Persona detenuta può avere bisogno anche di maggiori tutele perché è un soggetto vulnerabile: il soggetto è nelle mani dello Stato, potere statale, è sotto la sua responsabilità. Sull’autorità pubblica grava un obbligo positivo: essa si deve dare da fare per il rispetto della dignità umana. (Art. 1 Ordinamento Penitenziario) Paragrafo 67-69: quando la metratura delle celle è sotto i 4 metri quadrati non c’è un’automatica violazione ma vanno considerati altri aspetti (igiene, luce) mentre quando è sotto i 3 metri quadrati vi è un’automatica violazione. Paragrafo 75: le persone si trovavano in uno spazio individuale di 3 metri quadrati  situazione di violazione dell’art. 3 della CEDU, non è stato dimostrato che stavano in uno spazio più grande. Paragrafo 87: Decisione  la Corte Europea dopo aver condannato adotta una sentenza pilota  direzione di quello che si deve fare per risolvere il problema per tornare nella legalità e nel rispetto delle regole: ordina allo Stato italiano di porre rimedio al sovraffollamento, condizione strutturale, in due sensi  adozione

di rimedi volti a diminuire i carcerati: rimedio di tipo preventivo e rimedio di tipo compensativo. Il convenuto può chiedere, in caso di sovraffollamento, un indennizzo monetario se ha finito di scontare la pena, o può chiedere riduzioni di giorni di pena nel caso in cui sta scontando la sua detenzione. (Art. 35 Ordinamento Penitenziario) Tortura condizione più grave rispetto al trattamento disumano e degradante: sovraffollamento delle carceri. Sentenza Saba I fatti  il ricorrente era detenuto nel carcere di Sassari. Insieme ad altri detenuti, presentò una denuncia nei confronti di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza avvenuti. Presenta una denuncia di tipo penale nei confronti degli agenti e si inizia un procedimento penale. Alcuni di essi finiscono in carcere. Le imputazioni contestate  violenza privata, lesioni personali ed abuso di ufficio. Per queste fattispecie di reato il codice le prescrive come lievi e tempi di prescrizione del reato (fatto punibile) basse. Lacuna dell’ordinamento italiano  il rimprovero all’Italia è che in quei tempi mancava il delitto di tortura, introdotto solo due anni fa, che oggi ha tempi di prescrizione lunghissimi. Inizialmente in Italia si era sempre detto che il nostro sistema penale copriva le condotte del sistema della tortura ma questo non bastava e quindi venne introdotto. È un reato comune. Udienza preliminare  rinvio a giudizio di alcuni vertici al carcere. I processi si dividono in due: alcuni in giudizio abbreviato ed altri condannati. Oggetto del processo: il capo d’imputazione  è stato obbligato a spogliarsi, a rimanere davanti alla sua cella con la testa contro il muro e a passare a testa basse tra due file di agenti, e inoltre a subire perquisizioni ingiustificate, accompagnate da insulti e minacce (trattamento degradante, il soggetto è spaventato). Inoltre, le celle erano state devastate e gli oggetti personali dei detenuti distrutti. Vengono sentite 103 persone, numero significativo. Il tribunale non assolve ma condanna in quanto si erano verificati degli episodi di “violenza inumana” nell’arciere di Sassari. Si tratta di un “tunnel degli orrori”. Tale reato è prescritto dall’art. 608 c.p., che puniva l’abuso d’ufficio nei confronti dei detenuti. Tale reato è punito con una pena massima di 30 mesi. Sanzioni disciplinari a tali soggetti imputati  sospensione funzioni per il supervisore regionale del carcere, la direttrice è stata sospesa dalle sue funzioni per un mese, il comandante del dipartimento della polizia penitenziaria di Sassari è stato sospeso dalle sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per sei mesi, tre agenti penitenziari hanno subito decurtazione in un trentesimo di stipendio.

resistenza fisica o psichica della persona che lo subisce, o a portare quest’ultima ad agire contro la propria volontà o la propria coscienza.

  1. Inumano: trattamento applicato con premeditazione per ore e aveva causato lesioni corporali o forti sofferenze fisiche o psichiche. Nel caso di specie, il ricorrente non è stato sottoposto ad atti di violenza e non ha subito alcuna lesione personale. Egli stesso ha affermato di non essere stato percosso. Violazione in senso negativo  lo Stato italiano ha violato l’obbligo che ti impone di non torturare ed imporre trattamenti degradanti e inumani. Ha violato l’obbligo negativo: lo Stato doveva astenersi nel fare queste cose. Rimedio a valle. I passaggi chiave  la Corte valuta di condurre un’inchiesta volta alla identificazione e anche la punizione. Punire: pena effettiva. La Corte rammenta anche che, quando degli agenti dello Stato vengono imputati di maltrattamenti, è importante che i procedimenti non cadano in prescrizione, che gli interessati siano sospesi dalle loro funzioni durante le istruzioni o il processo e he, in caso di condanna, ne siano rimossi. La Corte in conclusione dice che è stato un processo troppo lungo di prescrizione. La Corte ritiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non abbiano soddisfatto pienamente alla condizione di un’inchiesta approfondita ed effettiva, stabilita nella sua giurisprudenza. La Corte non è convinta che i giudici abbiano correttamente valutato gli elementi. Troppo lievi rispetto agli illeciti: violazione dell’art. 3 in senso sia sostanziale he procedurale. Lezione 5 17 ottobre 2019 Evoluzione del trattamento Trattamento: si tratta di quel complesso di interventi che vengono svolti ai fini della rieducazione. L'idea del trattamento si è sviluppata nel tempo in stretta correlazione all'affermazione e all'evoluzione delle teorie della pena correzionale.  (^) Fine 800 : si affermano le teorie lombrosiane. Si inizia a pensare che il delitto sia una conseguenza di anomalie dell'individuo, questa idea dà origine ad un indirizzo degli studi giuridici e criminologici di stampo positivista che si inseriscono in un contesto della scuola classica. Il punto di attenzione della scuola classica è la condotta, il comportamento. Le teorie positive interrogandosi sull'autore del reato spostano l'attenzione dalla condotta all'individuo ed esso va indagato sulla base degli strumenti conoscitivi che sono offerti dalle scienze naturali e sociali. A livello legislativo, in questo contesto, nonostante la fioritura verso la fine dell'800 di queste teorie, la legislazione penale è di stampo liberale, aderiscono alla scuola classica, e lo stesso regolamento penitenziario è improntato a una serie di regole che prescindono dagli approdi teorici del positivismo giuridico. Ne consegue l'idea della pena come emenda e quindi la pena è uno strumento morale del condannato il quale deve prendere coscienza dell'errore commesso.

In questa cornice il carcere non è solo per punire ma anche per emendarsi, quindi per rigenerarsi, per correggersi nello sbaglio. In Italia vi è la consapevolezza a fine 800 che vi sono due modelli teorici per punire:  (^) Sistema Philadelphiano: (o regime cellulare puro) consiste in un regime dove la persona si deve pentire e quindi sta in carcere da sola in una cella in isolamento per tutta la durata della pena  (^) Sistema Auburniano: consiste in un regime più mite, dove vi è una segregazione notturna mentre durante il giorno è previsto il lavoro in comune con l'obbligo del silenzio. Tra i due sistemi quello italiano prevedeva un passaggio progressivo dal primo sistema al successivo ( sistema progressivo o irlandese ). In questa cornice culturale si afferma sempre di più il positivismo giuridico specie nei primi decenni del 1900, esiste un famosissimo congresso a Colonia nel 1911 dove si auspica lo studio del detenuto dal punto di vista psicologico da effettuare presso le università, nei manicomi, nelle carceri e nelle scuole. In questo contesto, viene emanato il codice penale che ancora oggi è in vigore (Codice Rocco 1930) si risentono le teorie di matrice positivistica. Nel nostro codice penale non è prevista solo la pena detentiva, ma anche le misure di sicurezza (misure prese nei confronti dei soggetti che non sono imputabili). Nel 1931 viene emanato un regolamento ministeriale dove si definisce il trattamento nei confronti dei detenuti. Si dice che gli strumenti funzionali alla rieducazione sono costituiti dall'osservazione iniziale della personalità del condannato. Questa osservazione viene compiuta in isolamento non superiore al mese da parte del Cappellano, per rigenerare lo spirito, da un medico, perché bisogna curare il male organico che sta alla base del delitto, e il direttore del carcere il quale ha il compito di graduare la pena sulla base dei risultati dell'osservazione. Abbiamo un passaggio fondamentale perché vi è un'osservazione della personalità e un trattamento del detenuto che sono strettamente collegati a un'idea di rieducazione intesa come rigenerazione spirituale del reo che dev'essere emarginato dalla società. Nonostante i buoni propositi la realtà del carcere rimane una realtà profondamente retributiva. Il Dopo Guerra (dopo la Seconda Guerra Mondiale) si ha un cambio di passo rispetto agli anni precedenti perché si cominciano ad imporre dei movimenti culturali in cui la pena viene concepita come risocializzazione. In questo contesto, nella risocializzazione si afferma una vera e propria ideologia del trattamento intesa non solo come difesa della società dal crimine, ma anche come diritto del condannato ad essere risocializzato per non divenire un soggetto recidivo (per non commettere nuovi reati). Queste teorie si fondano su un presupposto implicito, il presupposto è che il delitto è il prodotto di alcuni fattori su cui si può incidere con il metodo delle scienze naturali ossia attraverso l'osservazione della personalità finalizzata al rilevamento dei fattori individuali e microsociali della condotta criminosa e mediante la classificazione dell'autore del reato. Questo risultato si raggiunge attraverso la predisposizione di un trattamento volto ad eliminare i fattori di devianza.

essere imposto. Questo aspetto è importante perché nelle carceri italiane questo non esiste, manca l’offerta, l’attività: quindi il diritto è ineffettivo. Bollate è il carcere dove si cerca di osservare quello che c’è scritto nella legge del

La realtà è una realtà di disagio, di malessere sociale, al contrario di quello che dice la Costituzione. Aderire al trattamento, partecipare all’offerta formativa, porta un benessere al detenuto. Egli nel tempo può maturare dei premi: dei permessi, un lavoro all’esterno. Ma poi spetta al detenuto, se non la vuole fare la sua pena rimane fissa e determinata sulla base di quanto è stato deciso dal giudice. Il legislatore ha cercato di utilizzare un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del detenuto , quindi si ottiene una rieducazione in base a cosa manca al detenuto. In questo senso il trattamento serve a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del detenuto, del condannato alla vita sociale. Quindi si passa attraverso un trattamento individualizzato, trattamento che passa attraverso le risorse del detenuto perché venga rieducato. Dal punto di vista giuridico: Art. 1 Ordinamento Penitenziario: Trattamento e rieducazione Art. 13 Ordinamento Penitenziario: Individualizzazione del trattamento Art. 15 Ordinamento Penitenziario : Elementi del trattamento Alla legge 364 del 1975 dell’Ordinamento Penitenziario si accompagna un Regolamento Penitenziario, ovvero delle norme più dettagliate fatte dal Governo. Il Regolamento Penitenziario è il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Nel 75 quando nasce l’Ordinamento Penitenziario l’idea è che il delinquente è povero, è una persona nata in un contesto di degrado sociale. La risposta del legislatore è quella di dare gli strumenti in cui il detenuto è stato carente. Ma in quegli anni emerge la criminalità delle brigate rosse, nere, il terrorismo e molto spesso le persone implicate in questi crimini sono persone istruite. Un’altra forma di criminalità è la criminalità dei colletti bianchi ovvero una persona potenzialmente istruita come il commercialista che fa evadere le tasse. Il problema è: come la rieduco? Non c’è una risposta perché il legislatore non conosceva questo problema, nasce dall’idea che la persona delinquente è colei che non ha avuto una educazione e una chance. Il carcere si deve aprire all’esterno, non deve essere una realtà chiusa. Art.1 Ordinamento Penitenziario Speranza sulla base di alcune proposte di introdurre in questo articolo 1: la cosiddetta sorveglianza dinamica. La sorveglianza dinamica consiste nel fatto che un detenuto è libero di circolare liberamente nella propria sezione invece di stare chiuso nella cella , chiamato locale di pernottamento. È un ampliamento dello spazio vitale che si riconosce al detenuto dove non vi è una sorveglianza fisica del detenuto da parte dell’agente di polizia penitenziaria. È un rapporto di fiducia sulla conoscenza dell’agente con il detenuto. Questa proposta di legge non è stata inserita nell’art.1 dell'Ordinamento Penitenziario. Fino al 2013, sentenza Torreggiani, non vi era in Italia nessun tipo di sorveglianza dinamica, tutti stavano chiusi nelle loro celle, escluso per l’ora d’aria. Con il 2013

e i problemi del sovraffollamento il ministero attraverso una circolare del DAG (dipartimento dell'amministrazione generale), ha sancito che le persone dovessero stare in sorveglianza dinamica. Questo non toglie che in alcuni carceri, come ad esempio Bollate, questa cosa già ci fosse. Con i progetti di riforma si proponeva di inserire come legge che i detenuti dovessero stare con il controllo dinamico, ma la proposta non è passata ed è stata respinta. Lezione 7 23 ottobre 2019 Trattamento individualizzato. Art. 13 Ordinamento Penitenziario: Individualizzazione del trattamento Art. 27 Regolamento Penitenziario: Osservazione della personalità Il trattamento individualizzato riguarda solo i condannati, non i detenuti perché sono presunti innocenti. Di fianco alla parola condannati ci sono anche gli internati , i destinatari delle misure di sicurezza, ovvero una volta coloro che erano in un ospedale psichiatrico, quindi quelle persone che sono incapaci di intendere e di volere, su di loro le accuse legali cadono ma è considerato lo stesso un pericolo per la società. Il trattamento si articola in tre momenti:

_1. Osservazione della personalità

  1. Rilevamento delle carenze del detenuto
  2. Formulazione di un programma di intervento_ In questa sequenza si colgono alcuni aspetti: qual è l’oggetto del trattamento individualizzato, quali sono i soggetti attivi nel trattamento individualizzato quelli che lo elaborano, quali sono le procedure da seguire, quanto dura, come viene documentato. Art. 13 dell’Ordinamento Penitenziario Individualizzazione della personalità Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni di ogni soggetto. Rispondere ai particolari bisogni implica una rinuncia da parte del legislatore ad un approccio di tipo deterministico sia medico che sociologico. Quello che interessa sulla base di quanto dice la legge è il vissuto esperienziale del detenuto, del condannato. Ciò che interessa è come ha vissuto in passato le proprie esperienze e come vive in carcere il detenuto, come affronta le sue esperienze. Dal punto di vista temporale questa osservazione deve essere compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa, la prima formulazione è redatta entro 6 mesi dall’inizio dell’esecuzione. Questo grazie a una modifica del 2018 perché prima non era prevista un lasso temporale. Art. 27 del Regolamento Penitenziario Osservazione della personalità

detenuto, ma soprattutto al termine dell’osservazione deve redigere il programma di trattamento. L’équipe è composta dal direttore del carcere, l’educatore che ha un ruolo decisivo, l’assistente sociale. Però può essere anche integrata da altre figure quali il medico o lo psichiatra, può essere allargata all’insegnante e al preposto alle lavorazioni all’interno del carcere. Poi si ha il rappresentante della polizia penitenziaria, gli esperti di cui all’art.80 del regolamento ovvero gli esperti di criminologia. È importante che nell’équipe si lavori in termini di collaborazione perché ogni soggetto ha delle competenze e delle conoscenze diverse. Lezione 8 29 ottobre 2019 Chi partecipa all’équipe? È un problema interpretativo. L’educatore e il direttore sono obbligati, mentre gli altri soggetti non sono obbligati da una legge ma possono partecipare portando il loro contributo. Il documento redatto dall’équipe è chiamato sintesi. Nella sintesi si forniscono al direttore tutti gli elementi necessari per la relazione del programma rieducativo. L’équipe si riunisce con cadenza periodica per aggiornare la relazione di osservazione. Dovrebbe essere sfilata per ogni detenuto una cartella che deve accompagnare il detenuto nel suo percorso carcerario. Essa è prevista dalla legge ma non è mai stata istituita. Il trattamento deve essere approvato dal vaglio della magistratura di sorveglianza e il giudice non entra nel merito, l’unica azione che compie il giudice è quella di controllo per far si che non vengano violati i diritti fondamentali dell’uomo. Art. 13 bis Ordinamento Penitenziario Trattamento psicologico per i condannati per i reati sessuali in danno di minori Reati nella sfera dell’infanzia, i condannati possono sottoporsi ad un trattamento psicologico con una finalità di recupero. Questo articolo si collega al 4 bis Ordinamento Penitenziario : divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Tutti i detenuti per essere rieducati hanno diritto a dei benefici, come ad esempio gli arresti domiciliari, ma a certe condizioni. Per i reati violenti la persona è ammessa sol se si sottopone ad un trattamento di tipo psicologico per almeno un anno , passato l’anno deve essere ritenuto idoneo dallo psicologo che lo ha preso in carico. Questo trattamento e limite di tempo è imposto dalla legge. Art. 13 si collega all’art. 15 Ordinamento Penitenziario Che viene rubricato: Elementi del trattamento Il trattamento si basa su degli elementi, su dei pilastri. Questa norma fissa gli elementi del trattamento nell’opera di rieducazione del detenuto. Quindi anche l’ordinamento attuale eredita i tratti del passato ordinamento, ma è diverso per un tratto specifico: niente è più obbligatorio, nemmeno il lavoro, questo si ha con la riforma del 2018.

La seconda parte riguarda i rapporti con l’esterno, il carcere precedente al 1975 è un carcere chiuso, quello dopo il 1975 è un carcere aperto, che comunica e si relaziona con l’esterno. È inoltre anche molto importante il rapporto con la famiglia , esso è il primo nucleo sociale anche se molto spesso dipende anche dalle situazioni e dalle condizioni. Collegato a questo c’è la territorialità del luogo , la pena va svolta nel luogo in cui risiede il detenuto in modo che sia più facile la relazione con l’esterno e la famiglia. A volte tutto questo però dipende anche dal sovraffollamento delle carceri. Elementi del trattamento  (^) L’istruzione (art. 19 Ordinamento Penitenziario) Una volta era obbligatoria nel 1931, oggi non lo è più, oggi ha perso il vincolo dell’obbligatorietà. Ci sono vari livelli d’istruzione: l’istruzione classica quindi quella scolastica è differente dall’istruzione professionale. La scuola all’interno del carcere deve seguire gli stessi contenuti della scuola esterna, ma deve anche tenere conto del livello culturale e delle competenze del detenuto. o (^) Formazione culturale e professionale per giovani adulti, persone al di sotto dei 25 anni o (^) Integrazione dei detenuti stranieri, insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali o (^) Scuole d’istruzione secondaria all’interno degli istituti di pena, gli istituti possono provvedere ma non è obbligatorio o (^) Agevolazione degli studi universitari stabilendo delle convenzioni o (^) Libero accesso alla biblioteca  (^) Religione (art. 26 Ordinamento Penitenziario) Anche la religione è stata svincolata dal carattere dell’obbligatorietà ma non è un carattere importante. È un principio costituzionale da tutelare. I detenuti hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa, di praticare il culto. Questo vale per ogni religione ma in particolare modo quella cattolica. In ciascun istituto è addetto almeno un cappellano ed è quindi assicurato un luogo di culto. Il cappellano fa da supporto psicologico esterno dato da una credenza religiosa. o (^) Le altre religioni hanno il diritto di chiedere una figura all’interno del carcere (minore tutela). Il maggior problema di oggi è la religione islamica soprattutto per:  (^) Rispetto vitto: alcuni alimenti sono interdetti  (^) Rispetto culto: luoghi che non hanno molto spazio Il regolamento è del 2000, e non tiene conto delle nuove esigenze. Art. 11 e 58 Regolamento Penitenziario che prevedono un adeguamento del vitto per chi segue determinati precetti religiosi, quindi nell’organizzazione di che cosa il detenuto deve mangiare, bisogna tenere conto della fede religiosa. Mentre l’art. 58 è dedicato alle manifestazioni della libertà religiosa dove si ribadisce nel comma 1 il diritto di partecipare ai riti della propria confessione religiosa, ovviamente devono essere compatibili con le esigenze, se un rito provocasse dei disordini il direttore del carcere può bloccare il rito. Comma 2 consentito di mettere nella propria camera individuale simboli religiosi. Nel c omma 3 è consentito durante il tempo libero praticare il culto a meno che non si esprime in comportamenti molesti per la comunità.

Ancora oggi la realtà è che il lavoro dato ai detenuti è in prevalenza a quello proveniente dalla stessa amministrazione penitenziaria, è raro che ci siano agenzie esterne che diano lavoro ai detenuti. Il problema è che è un lavoro sotto qualificato, è un lavoro che si risolve nello svolgere piccole mansioni che non portano ad una qualifica professionale, come ad esempio dipingere i muri, fare la spesa. Ma non è un’esperienza che può spendere al di fuori del carcere una volta uscito perché appunto non porta ad una qualifica professionale. Il lavoro interno non è identico a quello esterno, si cerca di renderlo uguale, ma non è uguale. Art. 20 Ordinamento Giudiziario Lavoro Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflette quello del lavoro nella società libera, non si possono imporre turni massacranti. La finalità è quella di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale alle adeguate mansioni lavorative al fine di rintegrarlo nella società. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta da vari soggetti che è deputata alla formazione di graduatorie per l’avvio al lavoro. Si cerca quindi di stabilire che tutti hanno diritto al lavoro, e quindi attraverso la commissione si cerca di capire a chi spetta e quali sono i compiti. Vanno individuate le attività lavorative e il luogo dove il lavoro deve essere svolto. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi prodotti sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati allo scopo di produrre nuovo lavoro. I detenuti in considerazione delle loro attitudini possono essere presi per svolgere delle attività artigianali, intellettuali, per svolgere delle attività loro personali. L’autoconsumo: esercitare attività di produzione di bene da destinare all’autoconsumo anche in alternativa alla normale attività lavorativa. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalla legge vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il risposo festivo, il riposo annuale retributivo e la tutela assicurativa e previdenziale. A questo si aggiunge l’art. 23 che è stato in gran parte abrogato, ma è rimasta la parte riguardante gli assegni familiari. Art. 23 Ordinamento Penitenziario Remunerazione e assegni familiari Art. 20 bis Ordinamento Penitenziario Modalità di organizzazione del lavoro Disciplina le modalità di lavoro, disciplina fenomeni già esistenti ma a livello della legge. Art. 20-ter Ordinamento Penitenziario Lavoro di pubblica utilità Oltre a questo articolo è stato modificato anche l’art. 5 riguardante le strutture interne del carcere. Art. 5 Ordinamento Penitenziario Caratteristiche degli edifici penitenziari Art. 21 Ordinamento Penitenziario Lavoro all'esterno

L’altra tipologia di lavoro molto importante è il lavoro all’esterno , ed una cosa molto ambita all’esterno del carcere sia perché ti permette di uscire sia per che è possibile continuarlo una volta usciti. Il lavoro all’esterno può essere concesso fin da subito. La finalità è quella di garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’art. 15 (elementi del trattamento). Viene concesso se ha una finalità trattamentale. Ci sono dei limiti :  (^) Se sono persone condannate alla pena di reclusione per il 4 bis, quindi per determinati reati, vengono ammessi solo dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e comunque di non oltre 5 anni.  (^) Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’espiazione può essere effettuata dopo 10. Il lavoro all’esterno funziona senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di imprese private il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo del direttore dell’istituto con il supporto di altri soggetti. Per ciascun internato il lavoro esterno diventa esecutivo dopo l’approvazione del magistrato che verifica che ci siano le condizioni adeguate. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria volontà a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati a loro commessi. A questo sono esclusi determinati soggetti come ad esempio i mafiosi. In questo stesso articolo era stata inserita un’ulteriore previsione che nel 2018 è stata accolta in una previsione separata. Esso è l’art. 20 ter dell'Ordinamento Penitenziario: lavoro di pubblica utilità. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. Queste attività possono essere svolte presso i soggetti a favore dello Stato, Province, Regioni, Comuni, Aziende Sanitarie. La legge prevede che le attività di pubblica utilità si possano svolgere all’interno dello stesso carcere anche se non possono avere ad oggetto la gestione e l’esecuzione dei servizi dell’istituto. Le attività possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria, la partecipazione deve svolgersi con modalità che non pregiudichino l’esigenza di lavoro, di studio e di famiglia dei condannati. Le persone che hanno commesso reati di mafia non possono essere ammesse a questo tipo di beneficio. Lezione 10 6 novembre 2019 Istituti giuridici Quali sono i rapporti che mettono in contatto il condannato con l’esterno, il carcere è una realtà che deve parlare con la società. Il rapporto con la società deve essere aperto, questo incontro può avvenire in termini di colloqui di famiglia che avvengono all’interno del carcere. È la società che deve poter entrare nel carcere ma deve essere anche esso ad avere la possibilità di rivolgersi alla società. Questo serve a diminuire il grado di afflittività della pena.