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Diritto Penitenziario: Trattamento, Osservazione e Rieducazione, Appunti di Diritto Penitenziario

Lezioni diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 13/12/2017

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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Diritto Penitenziario
TRATTAMENTO
2 tipi: !
-Penitenziario, rivolto a tutti i detenuti!
-Rieducativo, rivolto solo ai detenuti condannati in via definitiva!
Trattamento penitenziario: insieme delle regole e dei modi al cui interno si svolge, secondo
legalità, la vita dei detenuti.!
Trattamento rieducativo: spetta solo ai condannati (art. 6). Consiste in un trattamento volto al
reinserimento sociale sulla base di un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
esigenze dei singoli soggetti.!
Trattamento = diritto, ne consegue che il detenuto può liberamente decidere di non avvalersene.
Lo Stato ha l’OBBLIGO di fornire il trattamento. Il condannato ha il DIRITTO di rifiutarlo.!
TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO
3 momenti:!
1. Osservazione della personalità !
2. Rilevamento delle carenze della persona!
3. Formulazione di un programma di intervento !
Oggetto: art. 27 - regolamento penitenziario “Osservazione scientifica della personalità”!
Accertamento dei bisogni del soggetto, es: carenze fisico-psichiche/sociali/ecc...!
Cogliere i GAP dell’individuo, capirne il vissuto.!
Art. 27 comma 2,3: fase di aggiornamento !
Durata: 9 mesi!
Al termine viene elaborato un programma di trattamento (da aggiornare nel tempo).!
Vi dovrebbe essere continuità anche in caso di trasferimento.!
Perché SCIENTIFICA? Non significa uso di speciali metodiche, il trattamento può svilupparsi con
libertà di forme e deve essere volto a valorizzare le risorse della persona.!
Bisogna formarsi un’idea dell’individuo, es: acquisizione di atti giudiziari, penitenziari, clinici,
psicologici...!
Luogo: art. 28 - regolamento penitenziario “dove si esplica l’osservazione e il trattamento”!
Nel luogo in cui il soggetto è detenuto.!
Soggetti adibiti: EQUIPE - art. 29 “gruppo di osservazione”!
Responsabilità e direzione: direttore del carcere (+ esperti).!
-Fondamentale la presenza di un assistente sociale. Raccoglie informazioni sulla vita esterna
del detenuto (famiglia, ambiente).!
-Rappresentante della polizia penitenziaria
-Esperti (art. 80): psicologo, pedagogo, criminologo...!
L’equipe lavora in termini di sintesi ed elabora un documento con le informazioni per il programma
rieducativo. !
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Diritto Penitenziario

TRATTAMENTO 2 tipi:

- Penitenziario , rivolto a tutti i detenuti

- Rieducativo , rivolto solo ai detenuti condannati in via definitiva

Trattamento penitenziario : insieme delle regole e dei modi al cui interno si svolge, secondo legalità, la vita dei detenuti. Trattamento rieducativo : spetta solo ai condannati (art. 6). Consiste in un trattamento volto al reinserimento sociale sulla base di un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli soggetti. Trattamento = diritto, ne consegue che il detenuto può liberamente decidere di non avvalersene. Lo Stato ha l’OBBLIGO di fornire il trattamento. Il condannato ha il DIRITTO di rifiutarlo. TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO 3 momenti:

  1. Osservazione della personalità
  2. Rilevamento delle carenze della persona
  3. Formulazione di un programma di intervento Oggetto : art. 27 - regolamento penitenziario “Osservazione scientifica della personalità” Accertamento dei bisogni del soggetto, es: carenze fisico-psichiche/sociali/ecc... Cogliere i GAP dell’individuo, capirne il vissuto. Art. 27 comma 2,3: fase di aggiornamento Durata: 9 mesi Al termine viene elaborato un programma di trattamento (da aggiornare nel tempo). Vi dovrebbe essere continuità anche in caso di trasferimento. Perché SCIENTIFICA? Non significa uso di speciali metodiche, il trattamento può svilupparsi con libertà di forme e deve essere volto a valorizzare le risorse della persona. Bisogna formarsi un’idea dell’individuo, es: acquisizione di atti giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici... Luogo : art. 28 - regolamento penitenziario “dove si esplica l’osservazione e il trattamento” Nel luogo in cui il soggetto è detenuto. Soggetti adibiti : EQUIPE - art. 29 “gruppo di osservazione” Responsabilità e direzione: direttore del carcere (+ esperti).

- Fondamentale la presenza di un assistente sociale. Raccoglie informazioni sulla vita esterna

del detenuto (famiglia, ambiente).

- Rappresentante della polizia penitenziaria

- Esperti (art. 80): psicologo, pedagogo, criminologo...

L’equipe lavora in termini di sintesi ed elabora un documento con le informazioni per il programma rieducativo.

Va compreso il vissuto del condannato:

  • Ha consapevolezza della situazione?
  • Quali intenzioni ha e quali sono le sue risorse?
  • Illustrare le opportunità offerte dall’ordinamento Per legge dovrebbe essere redatta una cartella personale del detenuto che dovrebbe seguirlo nel percorso. Purtroppo non viene mai realizzata nella pratica. Importante: il magistrato non può sindacare le scelte dell’equipe, ma controlla solo che non vengano lesi i diritti del detenuto. ELEMENTI DEL TRATTAMENTO Idea di base: insieme di attività Ruolo fondamentale: rapporto umano = rapporto di fiducia
  1. Religione
  2. Istruzione
  3. Lavoro
    • nuovi elementi: attività culturali, ricreative, sportive e rapporti col mondo esterno e famiglia.
  • Istruzione^ - art. 19 Ordinamento Penitenziario È una scelta individuale e non è obbligatoria. Molta cura ai minori di 25 anni (c.d giovani adulti). 2 tipologie: scolastica e professionale I programmi devono essere analoghi a quelli ufficiali ma con un adeguamento in base ad esempio al livello culturale. È garantita la presenza della scuola dell’obbligo (primaria). L’istruzione superiore è presente solo in alcune strutture carcerarie e pertanto non è disponibile a tutti i detenuti. I progetti universitari possono usufruire di alcuni “privilegi”, come ad es. stanze sperate per studiare.
  • Religione^ - art. 26 Ordinamento Penitenziario Vige la libertà religiosa. È assicurata la celebrazione dei riti CATTOLICI (religione maggiormente presente). È sempre presente un cappellano. i detenuti di religioni diverse da quella cattolica hanno diritto di convocare ministri del proprio culto. - Lavoro^ - art. 20, comma 2 e 5 Ordinamento Obbligatorio. Fondamentale ai fini della rieducazione (risocializzazione):
  • Non deve essere “afflittivo” (una pena aggiunta).
  • Preparazione professionale adeguata alle attuali condizioni lavorative Art. 20, comma 5: organizzazione e metodi del lavoro in carcere
  • Riconosciuti i giorni festivi
  • Tutela assicurativa e previdenziale Art. 23: diritto ad assegni famigliari

CORRISPONDENZA Segretezza delle comunicazioni Vedi nuovo art. 18 ter - Ordinamento Definiti i casi di controllo della corrispondenza e tempi e modi dell’intervento Motivi :

  1. Esigenze investigative
  2. Ragioni di sicurezza e ordine dell’istituto carcerario Tempi : 6 mesi, rinnovabile ogni 3 mesi Modi :
  3. Inibizione a inviare/ricevere lettere (divieto di corrispondenza)
  4. Censura (visto di controllo): lettera aperta e letta
  5. Controllo della busta senza lettura del contenuto (diritto di assistervi) Corrispondenza inviolabile con:
  • Avvocato
  • Corti internazionali
  • Parlamentari
  • Garante CORRISPONDENZA TELEFONICA Il carcere ha telefoni a disposizione per chiamate verso famigliari (per soggetti diversi ci vuole l’autorizzazione). Si hanno a disposizione 4 colloqui telefonici da 10 minuti ogni mese. Chi si torva in regimi particolari subisce restrizioni (2 colloqui al mese). Non sono consentite le chiamate verso il carcere, ma sui può lasciare un messaggio. DOPPIO BINARIO Anni ‘80/‘90: mafia L’ordinamento non era idoneo ai criminali altamente pericolosi. Per determinate tipologie di reato vengono applicate norme meno garantiste. Esecuzione della pena:
  1. Drastica riduzione dell’accesso alle misure alternative al carcere
  2. Regime carcerario fondato sulla segregazione/neutralizzazione del detenuto (per cercare collaborazione)
  3. Riammissione ai benefici solo se intenzione a collaborare (fornire info) Istituti: Art. 4 bis - Ordinamento (doppio binario - esclusione dai benefici) Art. 41 bis, comma 2 - Ordinamento Struttura art. 4 bis: In base ad una serie di reati i condannati non possono godere di determinate misure riabilitative (es: lavoro) e tutte le possibilità di uscire dal carcere sono precluse (pericolosità elevata del detenuto, es: boss mafioso). - Regime di 41 bis Situazione di emergenza crimini organizzata. ISOLARE il detenuto pericoloso.

Destinatari: mafia o collegamenti mafiosi Allargamento nel tempo delle fattispecie di reati sottoposte a questo regime (cd. Carcere duro). È il ministro che dispone il 41bis in base alle informazioni raccolte dalla magistratura, la DIA, polizia ecc... Vi era estrema discrezionalità nel decidere cosa andava sospeso nell’attività trattamentale, nel 2002 si fissano le restrizioni applicabili. Dal 2009:

  • (^) Colloqui : 1 al mese con divisorio e controllo audiovideo
  • (^) Telefono : 1 al mese di un massimo di 10 minuti con registrazione
  • (^) Diritto di difesa : regime più largo per garantire i diritti Dove si svolge il 41bis:
  • Isole
  • Carceri speciali attrezzate MISURE ALTERNATIVE Introduzione: 1975 Mettere in discussione la centralità del carcere. Per alcuni soggetti la pena può essere scontata all’esterno della struttura.
  • Possibilità di uscire: compensare agli effetti desocializzanti del carcere
  • Ridurre i costi: taglio della spesa pubblica (mantenere i detenuti grava sui contribuenti) 2 metodi di cambiamento:
  1. Quantitativo: liberazione anticipata (maturazione di sconti in base al comportamento)
  2. Qualitativo: affidamento in prova, semilibertà Legislazione Legge Gozzini (1986) : introduzione nuove misure Legge Simeone (1998) : alternative/ridefinizione di quelle esistenti
  • **Misure fondamentali
  1. Affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 - Ordinamento)** Affidato ad un assistente sociale che lo segue durante il periodo di messa alla prova. Pena inflitta: non superiore a 3 anni. Il giudice valuta il rischio di recidiva (discrezionale). In cosa consiste: compiti socialmente utili Terminato il periodo di prova l’assistente sociale fa una relazione e se l’esito è favorevole la pena di estingue. 2) Domiciliari (art. 47ter) Ipotesi eterogenee:
  • Donna incinta
  • Madre di prole con età inferiore ai 10 anni
  • Padre vedono
  • Condizioni di salute gravi
  • Età superiore ai 60anni se inabile
  • Minore di 21 anni o per esistenze di salute / famigliari / di studio