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Una panoramica chiara e concisa dei concetti fondamentali del diritto privato, concentrandosi sulle fonti del diritto e sui principi di uguaglianza. Vengono esaminati i diritti relativi, i diritti di credito e di famiglia, nonch e i doveri ad essi collegati, come obbligazioni e obblighi. Inoltre, il documento distingue tra fatto giuridico e atto giuridico, spiegando le diverse tipologie di atti e le loro implicazioni. Infine, viene analizzato il sistema delle fonti del diritto, inclusi i trattati comunitari, la costituzione, le leggi ordinarie, le leggi regionali, i regolamenti e gli usi, evidenziando la gerarchia tra le fonti e il principio di uguaglianza.
Tipologia: Dispense
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Nel nostro paese, le fonti di diritto nazionale, basate sulla sovranità dello Stato italiano, sono affiancate dalle fonti di diritto sovranazionale, basate invece sui poteri della Comunità europea. L’ art. 1 delle preleggi indica le fonti del diritto, limitandosi però a richiamare leggi , regolamenti ed usi ; in realtà, il sistema completo delle fonti è il seguente:
III: L’applicazione del diritto privato -Efficacia della legge nel tempo- Le leggi e i regolamenti entrano in vigore, e divengono perciò obbligatori, solo 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: tale adempimento è diretto a renderli astrattamente conoscibili da parte di chi deve osservarli; ciò significa che vi è una virtuale possibilità di conoscerli e quindi, una volta divenuti obbligatori, vige il principio secondo cui l’ignoranza non scusa. Le leggi, cessano di avere efficacia con:
- abrogazione espressa : si ha per espressa disposizione di una legge successiva, per referendum popolare ovvero per illegittimità costituzionale - abrogazione tacita : si ha per incompatibilità con una nuova disposizione di legge Altro importante principio è quello secondo cui la legge non ha effetto retroattivo , poiché dispone soltanto per l’avvenire; per ciò che concerne le leggi penali, è proprio la Costituzione ad affermare, all’ art. 25.2 , che “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”. Rispetto al diritto privato, invece, l’irretroattività della legge risulta sancita solo da una legge ordinaria, derogabile quindi da altre leggi ordinarie (in ogni caso deve essere sempre esplicitata la retroattività); tuttavia, questa possibilità di deroga è legittima solo in presenza di un ragionevole motivo che la giustifichi. -Il diritto internazionale privato- La statualità e la nazionalità del diritto, non comportano necessariamente che su uno Stato si debba applicare sempre e solo quel diritto; ciascuno Stato, infatti, può stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati, in forza di una norma di diritto statuale che rinvia alla legge straniera. Vi sono una serie di norme, dette norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995), che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando, invece, il diritto di altri Stati; ciò accade in tutti i paesi, ma poiché nessuno tiene conto delle norme formulate altrove, vi è la possibilità di conflitti ( es. entrambi gli Stati rinviano al diritto straniero un determinato rapporto ). Per superare tali possibili problematiche, vengono stipulate delle convenzioni internazionali , con le quali gli Stati si impegnano ad adottare norme omogenee di diritto internazionale privato (solo in alcune materie, nelle altre il rischio di conflitti permane); ciascuno Stato, quindi, risolve il conflitto facendo valere sia la propria sia la altrui norma di diritto internazionale privato. Le nostre norme adottano due criteri alternativi : - legge nazionale : - (^) rapporti fra stranieri: si applica il diritto straniero - (^) rapporti fra cittadini: si applica il diritto italiano - (^) rapporti misti: generalmente si applica ad ogni parte la propria legge nazionale, tuttavia nei rapporti personali fra coniugi, compresi separazione e divorzio, si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, mentre per le successioni a causa di morte, si applica la legge dello Stato del defunto - legge del luogo : - (^) possesso, proprietà e altri diritti reali sulle cose: vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano - (^) obbligazioni da contratto: si applica la legge del paese nel quale risiede la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica, fatta salva la diversa volontà delle parti; queste, infatti, possono scegliere se sottoporre il contratto alla legge di una parte, dell’altra ovvero alla legge di un terzo paese, e possono anche sottoporlo in parte ad una legge e in parte ad un’altra ( shopping del diritto ) - (^) obbligazioni da fatto illecito: vale la legge del luogo dove si è verificato l’evento, salvo che il danneggiato non chieda l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno A fianco alle norme che adottano tali criteri, vi sono altre due norme contenenti affermazioni di principio : - trattamento dello straniero : viene posto un limite all’applicazione del diritto italiano allo straniero, in quanto egli è sempre sottoposto agli obblighi mentre può fruire dei diritti solo a condizione di reciprocità ( art. 16, preleggi ), ossia se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili riconosciuti ai cittadini ( es. lo straniero può avere una proprietà protetta in Italia se lo Stato a cui appartiene permette all’italiano di avere proprietà sul suo territorio ); tale limitazione non vale per ciò che concerne i diritti inviolabili dell’uomo , poiché la nostra Costituzione li protegge indipendentemente dalla ricorrenza della condizione di reciprocità ( art. 2 ). La L. 40/1998 , inoltre, ha di molto limitato l’ambito di applicazione dell’art. 16 delle preleggi, stabilendo che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode dei diritti in materia civile che spettano al cittadino; così facendo, la condizione di reciprocità rimane valida soltanto per gli stranieri non soggiornanti o per quelli che lo fanno in modo non regolare
- ordine pubblico internazionale : viene posto un limite all’applicazione del diritto straniero nel territorio italiano; esso, infatti, risulta non applicabile se presenta effetti contrari all’ordine pubblico internazionale, che consiste in quei principi fondamentali di civiltà giuridica che sono posti a salvaguardia di essenziali valori umani o sociali (≠ ordine pubblico interno). Il giudice, può essere tenuto, secondo le norme di diritto privato internazionale, ad applicare il diritto straniero; egli perciò deve conoscerlo, in quanto il principio secondo cui “ il giudice conosce il diritto ” non vale solo per il suo diritto nazionale. -L’interpretazione della legge- Applicare la legge significa tradurre una norma generale e astratta in un comando particolare e concreto: per farlo occorre individuare, tra le tante, la norma da tradurre, e attribuirgli il giusto significato; tale operazione è detta interpretazione , e viene condotta secondo i criteri fissati dalla legge ( art. 12 preleggi ): - interpretazione letterale : è il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione - interpretazione teleologica : è il senso fatto palese dall’intenzione del legislatore; essa, da luogo a: - (^) interpretazione estensiva: con essa, si attribuisce alle parole della legge un significato più ampio rispetto a quello letterale ( es. anche se l’art. 3, Cost. parla di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si deve leggere “uguaglianza degli uomini” ) - (^) interpretazione restrittiva: con essa, si attribuisce alle parole della legge un significato più ristretto di quello comune, ossia più aderente all’intenzione del legislatore L’ordinamento giuridico, rivendicando la completezza del diritto, non può presentare lacune, e deve perciò colmare quelle che si creano; per farlo, si ricorre all’ applicazione analogica del diritto: per risolvere le controversie, qualora non sia possibile utilizzare una precisa disposizione, si ricorre alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Il giudice, perciò, può fare di ogni norma una duplice applicazione: - applicazione diretta , quando applica una norma ad un caso da essa previsto - applicazione analogica , quando applica una norma ad un caso analogo a quello da essa previsto L’analogia, tuttavia, non è applicabile alle norme penali e alle norme eccezionali rispetto alle regole generali (è invece possibile l’interpretazione estensiva). Può accadere che il giudice non solo non trovi una norma che preveda il caso simile, ma non trovi neppure norme relative a casi simili; in tali casi, egli si rifarà ai principi generali dell’ordinamento , ossia a principi non scritti che si ricavano da una pluralità di norme e che costituiscono le direttive fondamentali cui appare essersi ispirato il legislatore. Le decisioni del giudice, circa il significato delle norme, gli estremi dell’analogia etc., sono dotate della stessa autorità delle sentenze, e valgono quindi solo per il caso concreto per cui vengono espletate: può perciò succedere che più giudici pervengano a conclusioni differenti riguardo al medesimo caso; tuttavia, una certa autorevolezza viene data ai c.d. precedenti di giurisprudenza , ossia alle soluzioni date da più giudici (o dalla Corte di Cassazione) ad una stessa questione interpretativa. Diversa dall’interpretazione del giudice è l’ interpretazione dei giuristi , detta interpretazione dottrinale: si tratta di un’attività basata sullo studio sistematico del diritto che porta alla formazione di progetti o modelli di interpretazione della legge; questo tipo di interpretazione, non è vincolante e si impone solo per la forza di convinzione esercitata dal giurista. -La protezione giurisdizionale del diritto soggettivo- L’applicazione del diritto in senso oggettivo concerne il sistema di norme che il giudice interpreta per decidere controversie; l’applicazione del diritto in senso soggettivo, invece, consiste nella protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi , poiché chi lamenta la lesione di un proprio diritto deve necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria. il giudice interviene perché sollecitato, ossia su domanda dell’interessato; in casi particolari previsti dalla legge può intervenire su domanda del pubblico ufficiale, mentre in casi del tutto eccezionali interviene di propria iniziativa, ossia d’ufficio Il processo , detto anche procedimento o giudizio, consta di due parti: attore e convenuto ; il primo è colui che si rivolge al giudice lamentando la lesione di un diritto, il secondo è colui contro il quale si agisce. La controversia fra le parti è detta causa (o lite) e forma l’oggetto del processo; esso, a sua volta, può essere definito come l’insieme degli atti che si compiono nello svolgimento della funzione giurisdizionale, ossia dal momento in cui l’attore si rivolge al giudice fino all’emissione della sentenza. Durante la lite: - l’ attore vanta una pretesa, detta azione
- soggiorno : luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente ( es. hotel per la vacanza ) Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio/residenza e non se ne hanno più notizie, sorge il problema della conservazione del suo patrimonio: - assenza della persona : può essere dichiarata dal tribunale dopo 2 anni dal giorno cui risale l’ultima notizia della persona; i beni dell’assente vengono temporaneamente immessi nel possesso degli eredi, i quali ne hanno l’amministrazione e fanno proprie le rendite prodotte se l’assente ricompare, gli dovranno essere restituiti i beni ma non le rendite percepite - morte presunta : può essere dichiarata dal tribunale con sentenza dopo 10 anni dall’ultima notizia dell’assente; da questo momento, come per la morte naturale, si apre la successione ereditaria: il possesso temporaneo degli eredi diviene piena disponibilità e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio se il presunto morto ricompare, gli dovranno essere restituiti i beni nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio contratto dal coniuge diviene inefficace -La capacità di agire- Diversa dalla capacità giuridica, la capacità di agire è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali si acquistano diritti o si assumono doveri; tale capacità, poiché presuppone la capacità dell’essere umano di provvedere ai propri interessi, si consegue alla maggiore età, fissata nei 18 anni. al minore 16enne, possono però essere autorizzati il matrimonio e il riconoscimento del figlio naturale Il minore, acquista diritti e assume doveri per mezzo dei suoi legali rappresentanti: - potestà dei genitori : i genitori amministrano i beni del minore e compiono in suo nome gli atti giuridici necessari per acquistare diritti o assumere doveri; possono inoltre compiere atti di straordinaria amministrazione ( es. dare in pegno beni del minore, rinunciare ad eredità etc. ), ma soltanto per necessità/utilità evidente del minore e previa autorizzazione del giudice tutelare - cura del tutore : si ha in caso di mancanza di genitori viventi per nomina del giudice tutelare; sul tutore ricadono maggiori limiti rispetto ai genitori, in quanto questi non può comperare beni in nome del minore senza autorizzazione del giudice tutelare e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale La sostituzione del legale rappresentante al minore, vale solo per gli atti che non abbiano carattere personale; questi infatti ( es. matrimonio, riconoscimento del figlio naturale, iscrizione ad un partito etc. ) non possono essere compiuti dal minore ma nemmeno da chi ne esercita la legale rappresentanza, in quanto richiedono scelte assolutamente personali. Tuttavia, il 16enne può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio: in questo caso si assiste all’ emancipazione del minore, che comporta l’acquisto della piena capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ; per quelli di straordinaria amministrazione è invece necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare e l’assistenza da parte di un curatore (coniuge maggiorenne ovvero una persona scelta dal giudice tutelare, preferibilmente fra i genitori). Al maggiorenne può essere tolta la capacità di agire, così come al minore può essere conferita; è il caso di: - interdizione giudiziale : si ha nel caso di abituale infermità mentale che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi; il tribunale dichiara con sentenza l’interdizione e il giudice tutelare nomina un tutore dell’interdetto, il quale detiene gli stessi poteri di rappresentanza del tutore del minore impossibilità totale data da abituale infermità - inabilitazione : può essere richiesta (o conferita direttamente dal tribunale) qualora lo stato di infermità non sia grave al punto da privare totalmente la persona della capacità di agire; in questo caso viene nominato un curatore dell’inabilitato, e questo assume la stessa posizione del minore emancipato impossibilità parziale data da infermità non grave - amministrazione di sostegno : è stata introdotta con la L. 6/2004 per i casi di infermità o menomazione fisica che comportano un’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il giudice tutelare nomina con decreto un amministratore di sostegno: nel decreto sono indicati gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli in cui lo assiste; per il resto, il beneficiario conserva la capacità di agire impossibilità, anche parziale o temporanea, data da una qualsiasi infermità - interdizione legale : si ha nel caso di condanna penale (ergastolo/reclusione non inferiore ai 5 anni) ed è proprio il codice penale a prevederla all’art. 32 impossibilità totale stabilita come pena accessoria ad una condanna penale -La persona fisica e la persona giuridica-
Con l’attributo persona non si indica, in diritto, soltanto l’uomo; il codice civile, infatti, racchiude dentro il genere “persona”, due diverse specie: la persona fisica , ossia l’uomo, e la persona giuridica. È persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica: ogni centro di imputazione di rapporti giuridici che il diritto fa corrispondere ad una organizzazione collettiva di uomini ( es. enti pubblici, associazioni, fondazioni, consorzi etc. ); tale entità è dotata di una propria capacità giuridica , che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri, di avere la proprietà di propri beni ed essere responsabile di propri debiti. L’organizzazione agisce per mezzo di uomini, perciò possiamo dire che la persona giuridica ha anche una propria capacità gi agire : infatti compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. ai diritti e ai doveri del singolo individuo si contrappongono i diritti e doveri che il singolo ha come membro dell’organizzazione collettiva ( i beni, e debiti etc. sono di un’altra persona, perciò: il singolo non può utilizzare per uso personale un bene dell’organizzazione, i debiti della società non sono debiti dei soci e ne risponde soltanto la società con il suo patrimonio ) -I diritti della personalità- Alcuni diritti soggettivi sono creati dal diritto oggettivo, altri invece, sono trovati dal diritto oggettivo: si tratta dei diritti dell’uomo o della personalità , esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo e da ogni sistema polito o sociale presente sul territorio; essi, spettano all’uomo in quanto tale e lo Stato ha il dovere di riconoscerli e garantirli. Tali diritti sono identificati nelle carte costituzionali, e sono essenzialmente: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, all’onore, alla libertà personale, all’espressione del pensiero, alla riservatezza etc.; il nostro ordinamento li richiama all’ art. 2, Cost. , affermando che: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ”. Carattere fondamentale dei diritti della personalità è l’ inviolabilità , sia da parte della pubblica autorità, sia da parte degli altri uomini; la protezione avviene su due fronti:
- protezione penale : si manifesta nel codice penale nelle norme che puniscono i delitti contro la persona ( es. omicidio, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, sequestro ) - protezione civile : si manifesta sia nel codice civile che in altre leggi; abbiamo norme che riguardano il diritto all’integrità fisica (art. 5), il diritto al nome (art. 7 – 9), il diritto sulla propria immagine (art. 10), il diritto morale d’autore e di inventore (art. 2577 – 2578) etc. Più in generale questo tipo di protezione deriva dalle norme che riconoscono il diritto al risarcimento per danno ingiusto e alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058) Il collegamento fra la protezione penale e quella civile risiede nel fatto che alla commissione di un reato corrisponde, per la vittima, il diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale; si può inoltre ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali quando ciò permette di riparare il danno non patrimoniale. I diritti della personalità possono classificarsi come: - assoluti , ossia diritti protetti nei confronti di tutti - indisponibili , ossia senza possibilità per il titolare di rinunciarvi o alienarli; in particolare, rispetto al diritto alla vita e all’integrità, tale carattere emerge dall’ art. 5 c.c. , il quale afferma che: “ gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione dell’integrità fisica ”. Essendo l’esercizio dei diritti della personalità strettamente personale, nessuno può essere forzato (per il minore/incapace non può decidere nemmeno il genitore/legale rappresentante); a ciò si collega la richiesta di consenso ai trattamenti sanitari, anche se necessari per salvare la vita - imprescrittibili , ossia diritti che non si estinguono/prescrivono per un non uso prolungato Passiamo in rassegna qualcuno fra i diritti della personalità: - diritto all’onore (dignità e decoro): tale diritto, che fa riferimento sia alla persona fisica che quella giuridica, emerge dalle norme del codice penale che puniscono l’ingiuria e la diffamazione; non è prevista una specifica protezione civile, tuttavia i principi comuni prevedono il risarcimento del danno patrimoniale e non, e la pubblicazione della sentenza penale sui giornali - diritto al nome : tale diritto è protetto dall’ art. 7 c.c. in quanto mezzo di identificazione della persona; si parla di: - (^) uso del proprio nome (identificare se stessi ed essere identificati dagli altri con il proprio nome): è protetto dall’ azione di reclamo , che spetta contro chi contesti/impedisca alla persona l’uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso - (^) uso esclusivo del proprio nome: è protetto dall’ azione di usurpazione , che spetta contro chi usi il nome altrui per identificare se stessi/una cosa o contro chi ne faccia un uso indebito
- diritto di proprietà : è il principale nonché quello che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una cosa - diritti reali minori : sono 6 e sono detti minori in quanto caratterizzati da un contenuto più limitato; essi, a differenza del diritto di proprietà, sono diritti su cosa altrui (il contenuto della proprietà altrui si riduce per permettere ad altri diritti reali di coesistere sulla cosa). I diritti reali minori sono: - (^) diritto di superficie - (^) diritto di enfiteusi - (^) diritto di usufrutto - (^) diritto di uso - (^) diritto di abitazione - (^) diritto si servitù Per ciò che concerne il diritto di proprietà , esso è definito dall’ art. 832 c.c. come il “ diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico ”; analizziamo i vari punti: - facoltà di godere delle cose : è la disposizione materiale delle cose (facoltà di utilizzo/non utilizzo/ trasformazione/distruzione); qualora si tratti di cose fruttifere , tale facoltà include anche il diritto di fare propri i frutti, siano essi civili o naturali. Sono naturali i frutti che provengono direttamente dalla cosa ( es. prodotti agricoli ): essi, sono parte della cosa madre finché non avviene la separazione ( es. se vendo il fondo, vendo anche i frutti pendenti ); una volta avvenuta, i frutti divengono cose a sé e vanno ad appartenere al proprietario della cosa madre. Sono civili i frutti dati dal denaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento ( es. canone per la locazione ); essi, si acquistano giorno per giorno finché esiste il diritto a percepirli - facoltà di disporre delle cose : è la disposizione giuridica delle cose (facoltà di venderla/non venderla/ donarla/farne oggetto di diritti minori a favore di altri); essa include anche la facoltà del proprietario di costituire sulle cose le garanzie reali ( es. pegno, ipoteca ) per garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui - pienezza della proprietà : in mancanza di una norma che gli imponga di fare/non fare qualcosa, il proprietario gode di facoltà illimitate, potendo fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato. Quando però sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori che limitano fortemente la sua facoltà di godimento, non si parla più di proprietà piena ma di nuda proprietà ; tuttavia, poiché la proprietà è caratterizzata da elasticità, nel momento in cui il diritto reale minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista la sua pienezza - esclusività della proprietà : il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione del bene; tale pretesa, qualora violata, viene protetta dall’autorità giudiziaria tramite le norme del codice penale (contro furto, appropriazione indebita etc.) e dalla possibilità per il proprietario di esperire azioni civili (petitorie, possessorie, di nunciazione) - limiti alla facoltà di godere e disporre : nascono, insieme agli obblighi, dalla necessità di trovare un punto di equilibrio fra l’interesse del proprietario a godere e disporre delle cose a proprio piacimento e l’interesse della collettività ad un impiego della ricchezza che vada a vantaggio generale. Un tradizionale limite è stabilito dall’ art. 833 c.c. nel divieto di atti di emulazione: il proprietario, infatti, non può giovarsi della cosa al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri ( es. innalzare un muro privo di utilità per privare il vicino della vista del panorama ). Per ciò che invece concerne la proprietà dei suoli, il principale limite risiede nella destinazione del terreno: il proprietario, infatti, non può scegliere a proprio piacimento se destinare un terreno all’agricoltura, all’industria o all’edilizia abitativa; spetta ai comuni determinare l’assetto del territorio mediante appostiti piani regolatori. A ciò si ricollegano altri due limiti: il primo attiene alla facoltà di edificare, poiché il proprietario di un suolo destinato a “verde agricolo” non può edificare così come il proprietario di un suolo destinato ad insediamenti industriali può costruire solo stabilimenti industriali; il secondo, attiene invece ai permessi a costruire, in quanto per ogni costruzione è necessario un permesso dal comune, senza il quale si può incappare nella confisca del terreno e della costruzione abusiva e addirittura nell’obbligo a demolirla - obblighi del proprietario : un tradizionale obbligo del proprietario del suolo è quello di consentire l’accesso al fondo al vicino che debba entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo, ovvero a chi voglia riprendere la cosa propria accidentalmente trovatasi sul fondo etc.; il proprietario di terreni destinati all’agricoltura ha l’obbligo di provvedere alla coltivazione degli stessi: la L. 440/1978 stabilisce infatti che le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta (sorta di affitto forzato in quanto lo sfruttamento della terra corrisponde all’interesse generale). Ancora, al proprietario che ottiene una licenza di costruzione sono imposti oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, consistenti in somme di denaro mediante le quali egli contribuisce alle spese che il comune sostiene per allacciare la nuova costruzione alle strade, agli acquedotti etc. e a quelle che si rendono necessarie per dotare le aree di nuova edificazione di adeguati servizi sociali -Le cose oggetto di diritti: la classificazione dei beni- È bene fare due precisazioni: innanzitutto, il codice civile, pur impiegando indifferentemente i concetti di cosa e bene, regola soltanto i beni in senso giuridico; inoltre, poiché sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, vengono richiamate non solo le cose appartenenti a qualcuno, ossia i beni in patrimonio, ma anche quelle non appartenenti a nessuno, ossia i beni di nessuno. Fondamentale distinzione dei beni è quella intercorrente fra:
- beni immobili : sono dati dal suolo e da tutto ciò che vi appartiene, naturalmente o artificialmente ( es. corsi d’acqua, alberi, costruzioni ); al suolo viene dato il nome di fondo: esso può essere rustico, se destinato all’agricoltura, o urbano, se destinato all’edificazione industriale, commerciale o abitativa. La circolazione di tali beni avviene in maniera lenta e attraverso forme complesse, poiché trova maggiore protezione l’interesse individuale del proprietario a conservare la proprietà piuttosto che l’interesse generale alla circolazione della ricchezza - beni mobili : sono tutti gli altri beni, comprese le energie naturali e il denaro, che è il bene mobile per eccellenza ( es. prodotti del suolo/sottosuolo, strumenti da lavoro, prodotti ); tale categoria si ricava perciò per esclusione: sono mobili tutti i beni non considerati dalla legge come immobili. La circolazione di tali beni avviene rapidamente e attraverso forme semplici, in modo da favorire al massimo la circolazione della ricchezza; per farlo, spesso viene sacrificato l’interesse individuale del singolo a favore dell’interesse generale In una condizione intermedia si trovano i beni mobili registrati , ossia i beni iscritti nei pubblici registri ( es. autoveicoli, navi, aeromobili ); essi presentano analogie con i beni immobili per ciò che concerne la circolazione, mentre per il resto sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili. Costituisce una universalità di cose quell’insieme di cose mobili appartenenti al medesimo proprietario e indirizzate verso una destinazione unitaria ( es. collezione di quadri, gregge, biblioteca ); l’universalità tende ad essere assimilata ai beni immobili. Si dicono pertinenze le cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile ( es. garage di una casa, scialuppe della nave ); se non escluse, esse circolano insieme alla cosa principale cui sono collegate. il rapporto pertinenziale collega più cose che però rimangono una pluralità di cose; esso, può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, che tuttavia può non essere proprietario delle pertinenze Sono invece cose composte le cose che vengono unite in modo da formare una cosa unica ( es. automobile: composta da ruote, motore, carrozzeria etc. ); le singole cose non possono essere separate senza che la cosa risultante perda la propria identità. il rapporto di connessione collega più cose che vanno a formare un’unica cosa Altra importante distinzione si ha fra: - cose fungibili : sono dette anche beni di genere, in quanto le cose appartengono ad un genere all’interno del quale sono indifferentemente sostituibili ( es. denaro ); esse vengono prese in considerazione in rapporto a peso, numero e misura - cose infungibili : sono dette anche beni di specie, in quanto si tratta di cose esistenti in un unico esemplare ovvero dotate di caratteri distintivi ( es. opera d’arte, determinato lotto di terra ); esse vengono prese in considerazione in rapporto alla loro identità Ancora, i beni possono essere distinti in: - cose consumabili : sono quelle cose che si estinguono per l’uso ( es. alimenti, carburante ) - cose inconsumabili : sono quelle cose che consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se tale uso può deteriorarle ( es. autovetture, indumenti ) -Proprietà pubblica e proprietà privata- Il nostro sistema costituzionale è un sistema ad economia mista, in quanto, come affermato dall’ art. 42, Cost. : “ la proprietà è pubblica o privata ed i beni economici (beni produttivi) appartengono allo Stato, ad enti o a privati ”; si parla perciò di proprietà privata quando i beni appartengono a privati, persone fisiche o enti privati, e di proprietà pubblica quando i beni appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici. Non tutti i beni possono però essere oggetto dell’una o dell’altra proprietà; infatti, secondo il codice civile, vi sono due serie di beni che debbono necessariamente essere pubblici (di Stato, regioni, province e comuni), in quanto servono a tutti, vanno salvaguardati ovvero servono allo Stato per assolvere le sue funzioni:
impongano una distanza dal confine e non fra costruzioni, anche il primo potrebbe incappare nella riduzione in pristino. Possono essere stabiliti anche limiti massimi di altezza/volume, al fine di apportare un equilibrato e razionale utilizzo del territorio; in caso di violazione di tali prescrizioni, il vicino avrà diritto all’azione per il risarcimento del danno che provi di aver subito
opera l’ usucapione (infatti, secondo il c.c., “ l’azione di rivendicazione non si prescrive salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione ”). VI: Il possesso -Concetto di possesso- Situazione giuridica diversa dalla proprietà è il possesso : se la prima infatti è una situazione di diritto ed un diritto su una cosa ( art. 832 c.c. : “ diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ”), la seconda è una situazione di fatto ed un potere su una cosa ( art. 1140 c.c. : “ potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà ”), e presenta una protezione giuridica autonoma. differenza fra titolarità ed esercizio del diritto, ossia fra essere proprietario e comportarsi come proprietario di una cosa Di regola il proprietario è anche possessore della cosa, tuttavia vi sono casi in cui il possessore è persona diversa dal proprietario ( es. furto, vendita nulla di cosa già consegnata ); il possesso si dice pieno quando è corrispondente al diritto di proprietà, e si dice minore quando è corrispondente a diritti reali minori ( es. possedere l’usufrutto o comportarsi da usufruttuario ). Altra situazione diversa dal possesso è la semplice detenzione , che consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità ( es. abitare in un appartamento, usare un veicolo ); infatti ciò che caratterizza il possesso, e che trasforma la mera detenzione in possesso, è l’ animo o intenzione di possedere , ossia l’intenzione di comportarsi come proprietari della cosa ( es. abito in un appartamento e non riconosco l’altrui proprietà, o perché sono io il proprietario, o perché il vero proprietario non esercita il suo diritto ). Ancora si può avere la mera detenzione , ossia la detenzione della cosa per un titolo che implica il riconoscimento dell’altruità della stessa ( es. locazione, noleggio, affitto ); si può detenere la cosa nel proprio interesse, ovvero nell’interesse altrui, ma in ogni caso il proprietario continua ad essere possessore della cosa (esercita il suo diritto riscuotendo canoni, impartendo direttive etc.). Riassumendo, si può possedere in due modi:
- possesso diretto : si detiene la cosa con l’animo di considerarla propria - possesso indiretto : si possiede la cosa per mezzo altri che ne hanno la detenzione Riguardo alla prova del possesso , vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, ossia ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che la detenzione è basata su di un titolo che implica il riconoscimento dell’altrui possesso. All’ art. 1141.2 c.c. , sono previsti due casi di interversione del possesso , ossia di mutamento della detenzione in possesso: - quando il titolo, per il quale si ha la materiale disponibilità, muta per cause provenienti da terzi ( es. detengo una cosa a titolo di locazione ma un terzo, sia esso proprietario o meno, me la vende o me la lascia in eredità ) - quando il detentore fa opposizione contro il possessore (si vanta proprietario) e dichiara di voler tenere la cosa come propria ( es. smetto di pagare il canone di affitto al proprietario del fondo e dichiaro espressamente, o faccio capire tacitamente, che il fondo è mio e intendo tenerlo ) fuori da questi casi, il possesso è escluso: il detentore che si appropria della cosa detenuta, non è giuridicamente possessore, così come non lo è colui che compie atti di godimento sulla cosa con la tolleranza del proprietario (ad esempio per amicizia) Il possesso si può acquistare : - in modo originario , come nell’interversione del possesso - in modo derivativo , per trasmissione del possesso dal precedente al nuovo possessore; ciò avviene con: - (^) traditio : consegna materiale del bene; tale modo è valido solo per i beni mobili - (^) traditio ficta : consegna simbolica; tale modo è valido per i beni immobili - (^) traditio brevi manu : senza consegna poiché la cosa è già nella detenzione del nuovo possessore - (^) costituto possessorio : il proprietario vende la cosa ad un soggetto che contestualmente gliela dà in locazione (il precedente possessore diviene ora detentore) Il possessore si dice di buona fede quando possiede la cosa ignorando di ledere l’altrui diritto, mentre si dice di mala fede quando sa di possedere la cosa altrui; in entrambi i casi vi è protezione giuridica, tuttavia essa è maggiore nel caso di buona fede: infatti il possessore si presume di buona fede salvo prova contraria (è inoltre sufficiente la sola buona fede originaria). lo stato di buona fede è escluso nel caso di colpa grave, perciò si considera in mala fede chi, pur ignorando l’altruità della cosa, poteva pervenirvi utilizzando un minimo di diligenza
Le azioni di nunciazione , sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario e che mirano a prevenire un danno che minaccia la cosa; esse sono:
- denuncia di nuova opera : si esperisce allorché si tema che una nuova opera, da altri intrapresa, possa recare danno alla cosa di cui si è possessori/proprietari/titolari di altro diritto reale ( es. il vicino ha iniziato a costruire ad una distanza inferiore a quella richiesta dalla legge ); essa può essere esercitata fino a quando l’opera non è terminata, salvo che non sia trascorso un anno dal suo inizio - denuncia di danno temuto : si esperisce allorché si teme che dall’edificio o da altra cosa altrui, possa derivare un danno grave e imminente alla cosa di cui si è possessori/proprietari/titolari di altro diritto reale ( es. l’edificio del vicino minaccia di crollare, travolgendo il proprio ) Da tali azioni scaturisce un giudizio suddiviso in due fasi: nella prima viene emesso un provvedimento provvisorio e urgente con cui si vieta la continuazione dell’opera o se ne subordina la continuazione a particolari cautele, mentre nella seconda, che consta nel giudizio di merito, si arriva alla decisione circa l’effettiva esistenza del pericolo di danno e l’illiceità del comportamento del denunciato. VII: I modi di acquisto della proprietà -Acquisto a titolo originario e derivativo- Il codice civile, all’ art. 922 , prevede 9 modi di acquisto della proprietà (oltre agli “ altri modi previsti dalla legge ”); essi possono essere: - a titolo derivativo : quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo, in forza di un contratto idoneo a trasferire la proprietà ( es. vendita ) ovvero a seguito di una successione ( es. l’erede acquista la proprietà dei beni del defunto ). L’avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario ; vale il principio secondo cui nessuno può trasferire diritti maggiori di quelli che possiede - a titolo originario : quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Ricorre quando non c’è un precedente proprietario della cosa o quando il precedente proprietario l’ha abbandonata (si parla in questo caso di res nullius ), o ancora quando il diritto del precedente proprietario soccombe di fronte al diritto di chi acquista a titolo originario; in particolare, abbiamo: occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, commistione, usucapione. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario ; vi è piena proprietà, vengono meno tutti i diritti sulla cosa così come tutte le garanzie reali -Occupazione e invenzione- Gli art. 923-933 definiscono l’occupazione e l’invenzione. L’ occupazione è il modo di acquisto delle cose mobili non appartenenti a nessuno, ossia delle res nullius ; tale metodo richiede l’impossessamento della cosa e l’intenzione di farla propria e concerne le sole cose mobili in quanto quelle immobili, se non hanno un proprietario, appartengono allo Stato o alle regioni a statuto speciale. Per l’ art. 923 , sono cose suscettibili di occupazione le cose abbandonate, ossia quelle di cui il precedente proprietario si è liberato con l’intenzione di rinunciare alla loro proprietà, e gli animali che formano oggetto di pesca (prima rientravano anche quelli oggetto di caccia ma l’esigenza di protezione li ha resi parte del patrimonio indisponibile dello Stato); al di fuori del codice troviamo una terza ipotesi, concernente le cose mobili altrui occupate con il consenso del proprietario, sia esso espresso o tacito ( es. raccolta di fiori o funghi o caccia nei limiti della legge ). le cose smarrite sono quelle di cui il vecchio proprietario ha perduto il possesso senza però rinunciare alla proprietà; per questo motivo non possono formare oggetto di occupazione L’ invenzione è invece il modo di acquisto delle cose ritrovate, ossia delle cose smarrite e ritrovate da altri; il ritrovatore acquista la proprietà dopo 1 anno dalla pubblicazione del ritrovamento (in quanto le cose devono essere consegnate al sindaco della città), qualora lo smarritore non si sia presentato per far valere il suo diritto di proprietà ( art. 929 ). Ancora, per invenzione si può acquistare la proprietà di un tesoro, definito dall’ art. 932 come ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario (sono escluse le cose di interesse storico/archeologico che per legge appartengono allo Stato); se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo, mentre se è fatto da altri, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.
-Accessione, unione e commistione, specificazione- Gli art. 934-947 definiscono l’accessione, l’unione, la commistione e la specificazione. Secondo un antico principio la proprietà della cosa principale fa acquistare la proprietà anche delle cose ad essa accessorie; ed è proprio su questo principio che si basa il modo di acquisto della proprietà per accessione , del quale conosciamo 3 forme:
- accessione di cosa mobile a cosa immobile : secondo l’ art. 934 , qualunque bene unito ad un bene immobile, accede a questo divenendo di proprietà del proprietario del bene immobile ( es. costruisco una casa sul mio fondo ). Può però capitare che qualcuno costruisca su suolo altrui, con propri materiali, all’insaputa del proprietario del fondo (il quale avrà diritto a ritenere la costruzione); nel caso in cui vi sia buona fede, al costruttore sarà dovuta una somma pari al costo dell’opera o al maggior valore conseguito dal suolo, mentre nel caso di mala fede, il costruttore può essere costretto a demolire la costruzione ( art. 936 ). Ancora può capitare che, costruendo sul proprio fondo, il proprietario sconfini in buona fede sul fondo contiguo; in tal caso il giudice può attribuirgli la proprietà della parte di fondo occupata, obbligandolo però a pagare il doppio del suo valore ( art. 938 )
egli stesso titolare di un diritto reale minore sulla sua cosa ( es. dopo la successione, un soggetto diviene al tempo stesso superficiario e usufruttuario ). -Il diritto di superficie- Gli art. 952-956 disciplinano il diritto di superficie , ossia il diritto di edificare e di mantenere sul suolo altrui una propria costruzione (non vale per le piantagioni); la sua costituzione, comporta la sospensione dell’operatività dell’accessione, secondo cui ogni opera sul suolo appartiene al proprietario del suolo. non di rado, infatti, accade che proprietario del suolo e proprietario della costruzione siano due soggetti diversi: il secondo, si dice avere la proprietà superficiaria , oltre che il diritto di superficie Il diritto può essere perpetuo, ovvero a tempo determinato (in genere per opere destinate a durare per breve tempo): in questo ultimo caso, una volta scaduto il termine, tornerà in vigore il principio di accessione e il proprietario del suolo acquisterà anche la proprietà della costruzione ( art. 953 ). Il diritto di superficie si prescrive per non uso ventennale, tuttavia una volta realizzata la costruzione non si parla più di prescrizione; se la costruzione perisce il superficiario ha diritto di ricostruire ma, dal perimento, ricomincerà a decorrere il termine di prescrizione. -I diritti di: usufrutto, uso, abitazione- Gli art. 978-1026 disciplinano i diritti di usufrutto, uso e abitazione:
- usufrutto : è un diritto dal contenuto ampio, avente ad oggetto beni mobili, immobili ovvero universalità di beni mobili; esso concerne le facoltà di: - (^) godere della cosa: è la facoltà di utilizzare la cosa per il proprio vantaggio, comprese le eventuali accessioni, ma nel rispetto della destinazione economica impressagli dal proprietario ( art. 981 ); l’impossibilità di modificare la destinazione del bene, distingue la facoltà di godimento dell’usufruttuario da quella del proprietario - (^) fare propri i frutti della cosa: si intendono sia i frutti naturali ( es. prodotti del suolo o parti degli animali ), sia i frutti civili ( es. canoni di locazioni della cosa da parte dell’usufruttuario ) Nudo proprietario e usufruttuario si ripartiscono le spese e le imposte relative alla cosa: al primo competono le spese per le straordinarie riparazioni e le imposte sulla proprietà, mentre al secondo spettano le spese per l’ordinaria manutenzione e le imposte sul reddito. La costituzione dell’usufrutto può essere: - (^) volontaria: qualora segua ad un contratto o ad un testamento - (^) legale: qualora sia costituito direttamente dalla legge, indipendentemente dalla volontà delle parti ( es. usufrutto dei genitori sui beni dei figli ) Altresì, l’usufrutto può essere acquistato a titolo originario per usucapione. Il favore legislativo per la piena proprietà si manifesta nella temporaneità dell’usufrutto: il diritto, infatti, si estingue alla morte dell’usufruttuario qualora questo sia una persona fisica, mentre si estingue dopo 30 anni qualora usufruttuario sia una persona giuridica ( art. 979 ); è possibile che l’usufruttuario ceda il proprio diritto tramite un atto fra vivi (vendita, donazione etc.), ma anche in questo caso, il diritto si estingue alla morte del suo primo titolare. Al termine dell’usufrutto, l’usufruttuario dovrà restituire la cosa nello stato in cui si trovava quando l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso ( art. 1001 ); per giudicare il modo in cui egli ha custodito, si usa il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, ossia quella dell’uomo medio. si ha quasi usufrutto quando, oggetto del diritto, sono cose consumabili o fungibili: in questi casi, al termine del rapporto, l’usufruttuario dovrà restituire un equivalente in quantità e qualità ( art. 995 ) - uso : tale diritto, differisce dal precedente per la più limitata facoltà di godimento concessa all’usuario: infatti questi può servirsi della cosa e fare propri i frutti, ma solo limitatamente ai propri bisogni e quelli della famiglia; al proprietario, perciò, spettano i frutti che eccedono questa misura ( art. 1021 ) - abitazione : è un diritto molto circoscritto consiste nel diritto di abitare una casa, limitatamente ai propri bisogni e quelli della famiglia ( art. 1022 ) in base all’ art. 1024 , sia l’uso che l’abitazione non consentono la cessione del diritto ovvero la locazione della cosa -Il diritto di enfiteusi- Gli art. 957-977 disciplinano il diritto di enfiteusi : è il diritto reale minore dal contenuto più vasto, al punto di essere considerato come una forma di proprietà (è detto dominio utile, in antitesi con il dominio diretto del proprietario); esso ha ad oggetto fondi rustici o fondi urbani, su cui l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento spettante al proprietario, tuttavia con due obblighi :
- migliorare il fondo - corrispondere un canone periodico al proprietario , che prende il nome di concedente L’enfiteusi è un diritto perpetuo, ovvero se previsto un termine, non inferiore a 20 anni ( art. 958 ); può inoltre essere ceduto e trasmesso agli eredi. L’incentivo dell’enfiteuta è il diritto di affrancazione , ossia la facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al concedente una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo ( art. 971 ); viceversa il concedente ha il diritto di chiedere la devoluzione del fondo , ossia l’estinzione del diritto di enfiteusi, qualora l’enfiteuta non adempia all’obbligo di migliorare il fondo, ovvero non paghi il canone annuo per due anni ( art. 972 ). -Le servitù prediali- Gli art. 1027-1099 disciplinano le servitù prediali ; il codice civile afferma essere servitù il “ peso imposto su di un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario ”. Ciò significa che vi è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente , alla quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante ; l’utilità, tuttavia, deve essere del fondo, e non del proprietario di questo. Le servitù possono essere così classificate: - servitù positive/negative : le prime permettono al proprietario del fondo dominante una utilizzazione diretta del fondo servente, mentre l’obbligo del proprietario del fondo servente consiste in un sopportare l’altrui attività ( es. servitù di passaggio ); le seconde consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente ( es. servitù di non edificare ) - servitù continue/discontinue : per le prime non è necessaria l’azione umana ( es. servitù di non edificare ); per le seconde è invece necessario un comportamento attivo ( es. servitù di attingere acqua ) - servitù apparenti/servitù non apparenti : le prime sono quelle in cui sono visibili e permanenti opere destinate al servizio del fondo dominante ( es. servitù di acquedotto ); le seconde invece sono quelle in cui non vi sono opere visibili ( es. servitù di non edificare ) le servitù consistono sempre in un non fare o in un sopportare e mai in un fare o dare; l’ art. 1030 c.c. afferma infatti che: “ il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare ”. Lo stesso articolo stabilisce tuttavia che è possibile che la legge o il titolo dispongano delle prestazioni accessorie , di dare o fare, con funzione strumentale rispetto alla servitù La costituzione di tale diritto può essere: - volontaria - coattiva : si ha qualora la legge riconosca ad un soggetto il diritto di ottenere una servitù da parte di un altro soggetto che si rifiuta di costituirla volontariamente. La legge prevede una serie di casi di costituzione coattiva : - (^) acquedotto: passaggio di acque attraverso fondi altrui per soddisfare i bisogni del fondo dominante; si intendono sia i bisogni della vita del proprietario del fondo, sia quelli inerenti alla destinazione del fondo stesso ( art. 1033 e seg. ) - (^) passaggio: passaggio su fondi altrui da parte del proprietario del fondo intercluso, ossia il fondo che non ha accesso diretto alla strada pubblica o che lo avrebbe solo con un eccessivo dispendio ( art. 1051 e seg. ) - (^) elettrodotto e simili: passaggio sui fondi situati lungo il percorso della linea elettrica, telefonica etc. da parte delle società che gestiscono il servizio; in questi casi il fondo dominante è quello nel quale sono situati gli impianti di erogazione ( art. 1056 ) le servitù coattive, vengono generalmente costituite con sentenza dall’autorità giudiziaria, che stabilisce anche l’indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente; nei casi espressamente stabiliti dalla legge, le servitù possono invece essere costituite con provvedimento dell’autorità amministrativa: in questi casi esse assumeranno carattere analogo alle espropriazioni per pubblica utilità, salvo la permanenza della proprietà privata dei beni Altresì, le servitù possono essere acquistate a titolo originario: - per usucapione : ciò salvo quelle non apparenti, poiché non essendo visibili le opere sul fondo altrui, non rendono certo il possesso della servitù ( art. 1061 ) - per destinazione del padre di famiglia : tale modo di acquisto è proprio solo delle servitù, salvo quelle non apparenti; si ha fra due fondi che in un primo momento appartenevano al medesimo proprietario, il quale aveva stabilito fra i due un rapporto di servizio ( es. acquedotto ), ma poi sono divenuti di due proprietari differenti; il rapporto si trasforma automaticamente in una servitù ( art. 1062 )