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Questi appunti offrono una panoramica del diritto privato italiano, focalizzandosi sul codice civile e le sue fonti. Esaminano i principi fondamentali, la struttura giudiziaria e le risoluzioni alternative come arbitrato e mediazione. Affrontano il diritto privato comparato e le sue implicazioni internazionali, fornendo una base per il diritto sostanziale e processuale. Includono un'analisi delle fonti del diritto, dalla costituzione alle consuetudini, e l'importanza dell'interpretazione giuridica. Infine, trattano la completezza dell'ordinamento e l'uso dell'analogia per colmare lacune normative, rendendoli una risorsa preziosa per studenti di giurisprudenza e interessati al diritto privato italiano.
Tipologia: Dispense
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L’Italia è un Paese a diritto codificato. Il diritto vigente è suddiviso in 5 codici, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinate per istituti giuridici. CODICE CIVILE CODICE PENALE CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DI PROCEDURA PENALE CODICE DELLA NAVIGAZIONE Fonte prima del diritto privato è il codice civile. IL DIRITTO PRIVATO REGOLA I RAPPORTI TRA PRIVATI.
Gli scambi commerciali creano la necessità di conoscere realtà giuridiche diverse. Di qui la necessità, per gli operatori economici, e per i giuristi, di conoscere i sistemi stranieri. Secondo la classificazione più diffusa, gli ordinamenti giuridici sono distinti in 4 gruppi o famiglie: PAESI DI CIVIL LAW PAESI DI COMMON LAW ORDINAMENTI A FONDAMENTO RELIGIOSO ORDINAMENTI SOCIALISTI PAESI DI CIVIL LAW PAESI DI COMMON LAW Sono a diritto codificato Non hanno un codice La sentenza fa stato tra le parti e non assume portata e valore universale Il precedente giudiziario ha valore di norma giuridica ed è vincolanti per le corti inferiori (principio dello stare decisis) Il giudice è un funzionario il cui compito è applicare la legge Il giudice crea la norma giuridica attraverso la sentenza Il sistema delle fonti del diritto rispecchia il diverso valore del precedente giudiziario. La prima fonte del diritto è la legge. Il precedente giudiziario è fonte del diritto.
Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e fonti di produzione. Il codice civile è la fonte di cognizione delle norme di diritto privato. Mentre la fonte di produzione delle norme è il Parlamento che approva le leggi. Le fonti di cognizioni sono gli strumenti che concorrono alla conoscenza della norma giuridica, mentre le fonti di produzione sono quelle che concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme. GERARCHIA DELLE FONTI L’articolo 1 stabilisce che sono fonti del diritto:
I regolamenti sono le norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Art. 2 : la formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale Art. 3 : il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limite delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari Art. 4: i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo LA CONSUETUDINE È la principale fonte di diritto non scritto. Gli usi, o le consuetudini, consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento, nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. Sono quindi norme non scritte che si formano spontaneamente. Art. 8 : nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati Art. 9 : gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria La consuetudine è composta da un elemento materiale o oggettivo e da un elemento psicologico o soggettivo. L’elemento materiale oggettivo è costituito dal generale, costante ed uniforme comportamento dei consociati. L’elemento psicologico o soggettivo è costituito dal convincimento che il comportamento costituisce il conformarsi ad un obbligo giuridico. Tre tipi di consuetudine: CONSUETUDO SECUNDUM LEGEM - > consuetudine richiamata dalla legge CONSUETUDO PRAETER LEGEM - > consuetudine oltre la legge stessa CONSUETUDO CONTRA LEGEM - > consuetudine in contrasto con norme di legge (è vietata) La prova della consuetudine è data attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di Commercio. GIURISPRUDENZA, DOTTRINA ED EQUITA COME FONTI DEL DIRITTO EQUITA = è il principio creato dal giudice nel caso concreto per risolvere una controversia. Ad essa si fa ricorso in casi eccezionali, espressamente previsti dalla legge. L’equità non è dunque norma giuridica, né tantomeno fonte del diritto, ma metodo o criterio di soluzione del caso concreto. GIURISPRUDENZA = non è fonte formale del diritto, non è cioè indicata come fonte della legge stessa. DOTTRINA = attualmente la dottrina ha funzione limitata; essa concorre con la legge scritta e la giurisprudenza alla formazione del sistema e alla ricostruzione dell’ordinamento giuridico.
FATTO GIURIDICO = Un evento, avvenimento, azione, fenomeno che, in presenza di determinate circostanze, produce conseguenze giuridiche, tra cui l'acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo. FATTISPECIE = Complesso di fatti cui la norma giuridica ricollega la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico. Il complesso di fatti determina l'applicazione della norma. La fattispecie può essere semplice o complessa. Semplice quando può essere ricondotta all’idea che un singolo fatto determina la stretta applicazione della norma e, quindi, l'effetto giuridico. Complessa invece quando ci richiama l'idea che per la stretta applicazione della norma occorre il concatenarsi di più fatti o atti. FATTO GIURIDICO Sono quei fatti o situazioni rispetto ai quali l'ordinamento collega effetti giuridici prescindendo dalla volontà dell'uomo. ATTO GIURIDICO L'atto giuridico è un fatto al quale l'ordinamento ricollega effetti giuridici in quanto espressione della volontà o del comportamento consapevole dell’uomo. L'atto giuridico può essere: NEGOZIALE NON NEGOZIALE DOVUTO NEGOZIALE E NON NEGOZIALE sono collegate alla volontà o il comportamento dell'uomo. Però mentre l'atto negoziale è espressione della volontà dell'uomo, l'atto non negoziale, pur essendo collegato all'uomo, prescinde dalla volontà dello stesso. Sono altri atti non negoziali le comunicazioni (Atti diretti semplicemente a comunicare il proprio pensiero, a informare, o intimare) e le dichiarazioni di scienza (comunicazione di puro contenuto informativo). DOVUTO L'atto dovuto o satisfattivo consiste nell’adempimento di un obbligo giuridico.
11. CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI FATTI COSTITUTIVI: Quelli da cui dipende la nascita o il formarsi di una situazione giuridica. Sono dunque fatti costitutivi quelli al cui verificarsi si collega la costituzione dell’effetto giuridico FATTI ESTINTIVI: quelli il cui effetto consiste nel venir meno di una situazione giuridica determinata. Quelli, cioè, al cui verificarsi ne consegue l'estinzione del rapporto giuridico FATTI IMPEDITIVI: Quelli che al loro verificarsi determinano impedimento del sorgere di un rapporto o di una situazione giuridica FATTI MODIFICATIVI: quelli da cui dipende una modificazione, soggettiva/oggettiva, del rapporto giuridico
Gli atti giuridici possono essere classificati in leciti o illeciti. Un evento naturale, un fatto, non è, di per sé, nel lecito né illecito. L'atto è lecito se il comportamento dell'uomo è conforme al diritto. L'atto è illecito se il comportamento dell'uomo non è conforme al diritto.
12. LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI Per essere preso in considerazione dal diritto, il fatto deve essere provato. È onere di chi invoca la protezione del diritto provare il fatto posti a fondamento della sua pretesa. L’art. 2697 Esprime il principio dell'onere della prova cioè chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti o eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. I mezzi di prova sono: PROVA DOCUMENTALE: è la prova principe. SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE: i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuole trarne vantaggio non può scindere il contenuto. Particolare efficacia probatoria hanno le scritture contabili nei rapporti tra imprenditori. I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa PROVA TESTIMONIALE: la prova orale consiste nella narrazione al giudice di fatti di cui il teste abbia diretta conoscenza. È diffusa per ricostruire una situazione o dei fatti PRESUNZIONI: Accertato un fatto il giudice può risalire dal fatto noto ad un altro fatto. E possono essere: LEGALI: dispensano da qualunque prova a coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro di esse non è ammessa prova contraria. SEMPLICI: Sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti CONFESSIONE: la parte nel processo o fuori del processo può fare dichiarazioni sulla verità di un fatto. Naturalmente è principio di comune esperienza che una parte tenda a rappresentare la realtà in modo assai favorevole. Tali dichiarazioni non sono credibili. Se invece una parte ammette di un fatto a sé sfavorevole, è ragionevole pensare che dica la verità. Essa può essere: GIUDIZIALE: se è resa in giudizio STRAGIUDIZIALE: se fatta fuori dal processo, alla parte o a chi la rappresenta GIURAMENTO: Se non si raggiunge la prova di un fatto il giudice può ricorrere al giuramento che è la dichiarazione solenne della veridicità di un fatto
Le sanzioni possono essere civili o penali. Le pene principali stabiliti per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa; per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. Le sanzioni civili sono più sofisticate. Se violo un comando privatistico, non incorro in sanzioni penali. Le sanzioni civili possono essere: RISARCITORIA - > il soggetto deve corrispondere una somma di denaro INVALIDATORIA - > l’atto compiuto è invalido ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DELLE NORME NORMA DEROGABILE: sono norme cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma derogabile con altra disposizione legale o negoziale NORMA INDEROGABILE: contiene un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire la norma nella sua applicazione con altra norma legale NORMA SUPPLETTIVA: sono norme che integrano la volontà negoziale se essa è mancante o incompleta
16. EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO L’EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO La Costituzione all’art. 73 comma 3 dispone che: le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15esimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA La legge non dispone che per l’avvenire. Essa non può avere effetto retroattivo. Questo principio è forte nel diritto penale perché nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Ma è importante anche nel diritto privato perché quando una nuova legge entra in vigore, essa si applica alle nuove controversie. L’EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO Caratteristica fondamentale di ciascun ordinamento giuridico è la territorialità. Le leggi italiane sono efficaci solo nel territorio della Repubblica. 17. PRESCRIZIONE Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti giuridici, assicurando stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo.
ESTINTIVA= si fonda sull’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio PRESUNTIVA= si fonda sulla presunzione di adempimento dell’obbligo INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE INTERRUZIONE La prescrizione può essere interrotta in 2 modi: DA PARTE DEL TITOLARE: è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. PER EFFETTO DI RICONOSCIMENTO: la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere Dopo l’interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. SOSPENSIONE La prescrizione può essere sospesa per: RAPPORTO: essa rimane sospesa tra le parti: Tra i coniugi Tra chi esercita i poteri a essa inerenti Tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela Tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato Tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario Tra le persone i cui beni sono sottoposti dal giudice all’amministrazione altrui Tra le persone giuridiche e i loro amministratori Tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore CONDIZIONE DEL TITOLARE: la prescrizione rimane sospesa: Contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per 6 mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità In tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse DURATA DELLA PRESCRIZIONE I diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.
18. DECADENZA È perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge. Per inerzia si perde la possibilità di acquistare un diritto. Di regola il termine è breve.
Questa idea di base si manifesta nel: NEGOZIO GIURIDICO: è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici CONTRATTO: è l’accordo di due o più parti per costituire regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE: è il principio generale secondo il quale le parti possono determinare il contenuto del contratto
2: La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale 3: Il potere regolamentare del governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari 4: I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 8, 1° comma: Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati 9: Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. 12, 2° comma: Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 14: Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati 15: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. 2697: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Il libro primo del codice civile tratta la disciplina delle persone e della famiglia. Disciplina in sostanza i soggetti del diritto, persone fisiche e persone giuridiche.
23. I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO PERSONA FISICA: è l’uomo PERSONA GIURIDICA: è il complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto
Sebbene la capacità giuridica si acquisti con l’evento della nascita, la legge prende in considerazione anche la figura del concepito, che può essere già soggetto di diritti. Ma tali diritti sono condizionati dall’evento della nascita. Se il concepito non nasce, il diritto non sorge. CAPACITA DI AGIRE La capacità di agire e cioè l’idoneità ad esercitare i diritti, presuppone che il soggetto sia maturo e in grado di curare i propri interessi. La legge presume che tale maturità si raggiunga con la maggiore età. CAPACITA DI CONTRARRE MATRIMONIO La capacità di contrarre matrimonio coincide con la maggiore età. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Tuttavia, il tribunale può, sentito il pubblico ministero e i genitori, ammettere al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. ESERCIZIO DI UN’IMPRESA Il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa. DIRITTO D’AUTORE La legge sul diritto d’autore dispone che l’autore che abbia compiuto i 16 anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano. ADOZIONE Non tutte le volte che la legge richiede una età diversa si riferisce al minore. Per l’adozione è richiesto il compimento di 35 anni. LAVORO Per quanto riguarda la capacità di prestare lavoro, l’eccezione è espressamente richiamata dal secondo comma dell’art. 2. Esso dispone che sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore alla maggiore età in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. Il limite minimo è fissato a 15 anni.
La cittadinanza italiana si acquista per: NASCITA: ai sensi dell’art.1 della legge sulla cittadinanza è cittadino per nascita il figlio, anche adottivo, di padre o madre cittadino (ius sanguinis) e chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (ius soli) MATRIMONIO: ai sensi dell’art. 5, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale CONCESSIONE: la cittadinanza italiana può essere concessa con il decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno, nelle particolari ipotesi di cui all’art. 9 della nuova legge
28. LA CESSAZIONE DELLA PERSONA FISICA. MORTE E COMMORIENZA Attengono alla cessazione della persona fisica la commorienza, la scomparsa, l’assenza e la morte presunta. La morte pone termine alla capacità giuridica. Con la morte si estinguono i diritti strettamente inerenti alla persona; gli altri diritti della persona si trasmettono agli eredi. L’accertamento della morte e la sua registrazione sono funzione amministrativa dello Stato. La commorienza è la morte simultanea di 2 o più persone. In tale ipotesi, l’art. 4 fissa una presunzione legale. Quando non è possibile accertare la sopravvivenza di una persona ad un’altra, la legge presume che esse siano decedute nello stesso momento. 29. SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA SCOMPARSA La persona fisica viene considerata scomparsa quando essa non appare più nella sua ultima residenza, o nel suo domicilio, e non se ne hanno più notizie. Si nomina curatore dello scomparso che provvede a compiere atti di gestione e di conservazione dei beni dello scomparso. Legittimato è chiunque vi abbia interesse. La procedura si promuove con istanza al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza. Il Tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. ASSENZA Quando trascorsi 2 anni dalla scomparsa o dall’ultima notizia di una persona, a richiesta degli interessati, il Tribunale, ai sensi dell’art. 49 dichiara, con sentenza, l’assenza. L’istituto dell’assenza ha una prevalente funzione conservativa: è diretto a tutelare gli interessi dell’assente, in attesa di un suo auspicato ritorno. Costituisce anche il presupposto di una successiva dichiarazione di morte presunta, ove l’assenza si prolunghi nel tempo oltre un limite ragionevole. EFFETTI PATRIMONIALI DELL’ASSENZA Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, gli eredi sono immessi nel possesso temporaneo dei beni. L’immissione nel possesso temporaneo deve essere preceduta dall’inventario dei beni. Coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni dell’assente non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno.
L’assenza non è idonea ad influire sul vincolo matrimoniale dell’assente. Il coniuge dell’assente non può dirsi libero di stato e non può contrarre nuovo matrimonio. MORTE PRESUNTA Quando sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale può dichiarare con sentenza la morte presunta nel giorno in cui risale l’ultima notizia. EFFETTI DELLA MORTE PRESUNTA Se in precedenza era stata dichiarata l’assenza, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. MATRIMONIO DEL CONIUGE DEL MORTO PRESUNTO Il coniuge del morto presunto può, una volta che sia divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, contrarre un nuovo matrimonio.
Il Titolo XII del Libro I del Codice Civile tratta dell’amministrazione, della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale. Si tratta di misure protettive, che l’ordinamento ha costruito a favore delle persone che non sono in grado di curare i propri interessi o delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. NOZIONE DI INCAPACITA Per il nostro ordinamento ciascun cittadino acquista la capacità di agire con la maggiore età, e la conserva fino alla morte. Tuttavia può succedere che, per evenienze della vita una persona si trovi in uno stato permanente o temporaneo di incapacità di curare i propri interessi e di agire nel traffico. In relazione al grado di intensità, si distingue tra incapacità assoluta (minore età e interdizione) e incapacità relativa ( emancipazione, inabilitazione e amministrazione di sostegno). Si distingue, altresì, tra incapacità legale (minore età, interdizione e amministrazione di sostegno) e incapacità naturale. È incapace naturale chi, pur essendo legalmente capace, si trovi in una situazione di incapacità di intendere o di volere. Chi si trova nell’impossibilità di provvedete ai propri interessi è assistito dall’amministratore di sostegno. MINORE DI ETA EMANCIPAZIONE INTERDIZIONE INABILITAZIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO INCAPACITA NATURALE
L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dai familiari. In particolare, esse possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, oltre che da una persona stabilmente convivente. Possono anche essere promosse d’ufficio dal pubblico ministero. PRONUNCIA DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE L'interdizione e l'inabilitazione sono pronunciate dal tribunale, al termine di una attenta e complessa procedura. Poiché la sentenza che pronuncia l'interdizione e l'inabilitazione priva o limita la capacità di agire dell’interdetto o dell'inabilitato, la legge procede con la necessaria prudenza, in relazione alla gravità degli effetti. Per questo la legge prevede che non si può pronunciare l'interdizione e l'inabilitazione senza che il giudice abbia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. In questo esame, il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico. Il giudice può disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi ed assumere le necessarie informazioni. Interdizione e inabilitazione sono pronunciate con sentenza. L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza. E solo una sentenza del giudice può revocarli. ASSISTENZA ALL’INTERDETTO E ALL’INABILITATO L'interdetto e l'inabilitato necessitano di assistenza nel compimento di atti giuridici. All'interdetto è affiancato un tutore. All'inabilitato è affiancato un curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione sono annullabili, ad istanza del tutore. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza le formalità prescritte e l'assistenza del curatore sono annullabili. Alle vicende dell’interdetto e dell'inabilitato sovrintende al giudice tutelare. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Questo istituto è diretto a proteggere la persona che si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Essa può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. L'incapacità e relativa. Il beneficiario conserva piena capacità di agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Non può invece compiere atti di straordinaria amministrazione. Nel compimento di tali atti è assistito dall'amministratore di sostegno, che riferisce al giudice tutelare. L'amministrazione di sostegno è disposta con decreto dal giudice tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. L'amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i giorni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno. Si prevede la possibilità di istituire trust, vincoli di destinazione ai fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione a favore delle persone con disabilità gravi. INCAPACITA NATURALE L’incapacità naturale è valutata ex post. L'incapacità naturale incide sulla facoltà di autodeterminazione impedendo la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto. C'è stato lo stato transitorio di incapacità naturale il soggetto riacquista lucidità e piena capacità. Tuttavia, durante lo stato di incapacità il soggetto può aver posto in essere atti che raramente pregiudizievoli. Tali atti sono annullabili.
L’ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono 4: REGISTRO DELLE NASCITE REGISTRO DELLA CITTADINANZA REGISTRO DEI MATRIMONI REGISTRO DELLE MORTI Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo stato civile di ciascun individuo.
I diritti della personalità proteggono l’uomo come individuo e come membro della società civile. I diritti dell’uomo sono diritti soggettivi assoluti. Si intendono diritti della personalità: DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITA DIRITTO AL NOME DIRITTO ALL’IMMAGINE E AL RITRATTO DIRITTO ALL’ONORE, ALLA REPUTAZIONE E AL DECORO DIRITTO ALL’IDENTITA PERSONALE DIRITTO MORALE DELL’AUTORE DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DIRITTO DI LIBERTA NELL’USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA RILIEVO COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA I diritti della personalità trovano riscontro costituzionale. In termini di principi generali, l’art. 2 della Costituzione proclama che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ovi si svolge la sua personalità. La Costituzione individua e riconosce come diritti inviolabili la libertà personale, la libertà religiosa, la libertà di espressione e di divulgazione del pensiero, la libertà di associazione.