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le fonti del diritto, Appunti di Diritto Privato

introduzione del diritto privato: le fonti del diritto. riassunto del secondo capitolo del libro di Iorio

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/10/2022

silvia-rossi-54
silvia-rossi-54 🇮🇹

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Le fonti del diritto
Definizioni di fonti del diritto. Fonti di cognizione e fonti di produzione.
Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti giuridici che, in un determinato ordinamento, sono in grado di
creare nome giuridiche. In questa accezione le fonti si definiscono di produzione.
Gli atti giuridici sono anche detti atti normativi e sono atti emanati da autorità competenti attraverso
determinate procedure. La presenza di una grande varietà di autorità competenti comporta ad avere un
ordinamento costituito da una pluralità di fonti di produzione. Gli atti normativi sono fonti scritte.
Vi sono poi i fatti giuridici, ossia i fatti normativi. Essi corrispondono a veri e propri fatti, altrimenti detti
consuetudini, che se sono in possesso di determinati requisiti, producono norme nel nostro ordinamento. I
fatti normativi sono fonti non scritte.
Per quanto riguarda le fonti di cognizione, si fa riferimento al documento scritto che contiene il contenuto
delle nuove norme e viene pubblicato secondo le procedure previste. Da essi è possibile apprendere il
contenuto stesso di nuove norme; la fonte di cognizione principale è la Gazzetta Ufficiale.
L’elenco attuale delle fonti del diritto.
Data questa pluralità di fonti, è necessario studiare i meccanismi che permettono il coordinamento tra di
esse. Esiste una norma che si occupa di elencare ed ordinare le fonti del diritto italiano: l’art. 1 delle
“Disposizioni sulla legge in generale” la quale prende il Codice Civile, la quale per non è più attuale.
Attualmente le fonti del diritto italiane sono così ordinate:
1. Costituzione
2. Fonti comunitarie
3. Leggi ordinarie e gli atti ad esse equiparate
4. Gli statuti e le leggi regionali
5. I regolamenti
6. Gli usi normativi (consuetudini)
Il principio gerarchico.
Uno degli strumento di coordinamento delle fonti più significativo è il c.d. principio gerarchico. Questo
principio presuppone il fatto che non tutte le fonti siano poste allo stesso livello , vi sono fonti superiori ed
inferiori.
Le fonti inferiori non possono in alcun modo contrastare quelle supero, che quindi prevalgono sempre. Una
norma che disattenda il suddetto principio è dichiarata illegittima e viene immediatamente cancellata
dall’ordinamento giuridico. Le fonti superiori possono abrogare o modificare quelle inferiori.
Il principio gerarchico segue l’ordine delle fonti sopra riportate. Le fonti europee si definiscono anche fonti
primarie esterne, mentre le leggi ordinarie dello Stato si chiamano anche fonti primarie interne. Tutte le
altre fonti sono invece secondarie interne.
Il principio di competenza.
Principio che si occupa di delimitare il raggio d’azione delle varie fonti di produzione, in base alle materie
da disciplinare. Esso delimita anche il rapporto potestativo tra legge statale e regionale.
Anche in questo caso, la norma che violi il principio di competenza, viene immediatamente cancellata
secondo le modalità previste.
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