































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Schemi dei periodi: età arcaica, preclassica e classica e post classica. Manuale di Rif. Marrone - Istituzioni di diritto romano
Tipologia: Dispense
1 / 71
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!
































































Nel diritto romano si è soliti distinguere diversi periodi: età arcaica, preclassica, classica e postclassica. ETÀ ARCAICA Per età arcaica si intende quel periodo che va dalle origini di Roma (754 aC) a metà del III secolo aC (242 aC con l'istituzione del pretore peregrino). Il regime costituzionale era dapprima quello monarchico - fondato su Rex, Senato e comitia curiata - e successivamente repubblicano (509 aC) - fondato su consoli, Senato e assemblee popolari. Caratteristiche del periodo: formalità, oralità, solennità, scarsità delle strutture, esclusivamente riservato ai cittadini romani. Fonti di produzione:
Uno dei cardini in tutte le civiltà per mantenere l'ordine cosmologico era il “continuare a fare ciò che si è sempre fatto”, la tradizione era fondamentale: garanzia di giustizia e di continuità. I sacerdoti avevano il compito di far venire bene ciò che si era sempre fatto, quei comportamenti costanti, ripetuti nel tempo. La prima e la più importante fonte di produzione del diritto romano è la fonte non autoritativa che consiste nella ripetizione costante di un certo comportamento accompagnata dalla convinzione che questo comportamento fosse necessario per ottenere un certo risultato giuridico. Ma queste tradizioni si adeguavano ai cambiamenti sociali. Questa fonte di produzione non autoritativa del diritto romano sono i mores maiorum. Non vi era ancora una separazione tra l'elemento magico e l'elemento del diritto: dal punto di vista logico non c'è alcuna commistione tra magia e diritto, ma storicamente sono la stessa cosa. Il diritto nasce dalla magia, dall'interpretazione dei pontefici. Ciò che piaceva agli dei acquistava un nome e l'indistinto mondo di magia e diritto veniva definito fas (da "femi", verbo e ha a che fare con il parlare). La parola pronunciata in un certo modo con un certo iter di gesti e di fatti, chiamato rito, crea il diritto, il rito crea il diritto , ovvero una serie concatenata di atti con la convinzione che siano necessari per avere un certo risultato crea il diritto. I sacerdoti tenevano nascosti i calendari, erano gli unici a conoscere i giorni fasti e i giorni nefasti, avevano dunque un grandissimo potere. Solo nei giorni fasti si poteva stipulare contratto, sposarsi etc. I romani sono stati il primo popolo che ha diviso il diritto dalla religione, questo è stato il grande passo: il diritto non ha a che fare con la religione o con altre sfere, il diritto cominciò ad essere visto come arte e come scienza autonoma rispetto ad altre sfere. Da questo momento in poi i giuristi non saranno più sacerdoti o pontefici ma cittadini, nasceranno giuristi laici (i cives diventano giuristi). La mentalità antica non era una mentalità individuale (la nostra società è individualista) quindi l'azione di una persona aveva ripercussioni su tutta la società, il castigo degli dei colpiva tutti. I pontefici dunque inventano dei riti di purificazione, espiazione per ripristinare l'equilibrio cosmico. Es. ipotesi del parricida (come Giove): si aveva un parricidio quando un figlio uccideva un pater familias (capo di una famiglia, l'unico soggetto di diritto). Questo gettava la civitas nello scompiglio, venne inventato un rituale di espiazione che serviva a ripristinare l'ordine cosmico: l'otre del parricida, si trattava di una pena molto cruda e violenta (penae cullei = pena del sacco). Il parricida veniva chiuso in un sacco pieno di pece con un gallo, una serpe, una scimmia e un cane, il sacco veniva chiuso e buttato nel Tevere (il parricida moriva di solito, nessuna fonte attesta che qualcuno sia sopravvissuto). Si tratta di un linguaggio simbolico: il parricida ha distrutto l'ordine cosmico, così quel cosmo viene riprodotto nel sacco. Il sacco simbolizzava il cosmo prima dell'uccisione, ma all'interno del sacco ci mettono animali che tra loro non vanno d'accordo e si sbranano, e ciò simboleggia il disordine. Si tratta di un rito.
Il processo è volto alla realizzazione di diritti soggettivi, ad ognuno dei quali corrisponde un'azione, ovvero il potere di promuovere un giudizio al fine di far valere le proprie ragioni. Nelle fonti romane si parla di "actiones" al plurale, queste erano tipiche (es. contratti) ciò significa che vi era un elenco di azioni ognuna a difesa di una situazione giuridica, e con una determinata struttura.
Queste costituivano l'unico modello di processo fruibile dai romani durante l'età arcaica. Esse erano in realtà cinque riti processuali distinti in:
da parte della sentenza emessa dal giudice privato, e quando il debitore inadempiente persisteva a non adempiere all'obbligazione, bisognava rivolgersi ad un altro magistrato. Di qui la necessità di promuovere un'azione esecutiva: la più antica fu per l'appunto la manus iniectio , a cui seguì quella per pignoris capionem. Gaio diceva che a queste si ricorreva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive a cui una legge avesse fatto rinvio:
Anche in questo caso si tratta di una legis molto antica. Poteva svolgersi nei giorni nefasti, e non richiedeva la presenza ne di entrambe le parti, ne di un magistrato: bastava che il creditore pronunciasse certa verba e contestualmente prendesse possesso di cose che appartenevano al debitore, tenendole in pegno. LA LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM Non si trattava di un'azione generale, ma di un rimedio esperibile solo in taluni casi previsti dalla legge. Da un passaggio delle Istituzioni di Gaio risulta che si esercitava quando:
LA FORMULA La formula constava di più parti: alcune necessarie, ed altre che potevano essere aggiunte a discrezione delle parti, dette 'clausole accidentali'.
Si parlava di effetti ipso iure quando non era necessario che il convenuto opponesse alcuna eccezione, in quanto il giudice doveva tenere conto della situazione anche se la formula non l'avesse menzionata. Esempio : l'adempimento della prestazione estingueva l'obbligazione ipso iure, anche se alcuna exceptio il giudice avrebbe constato che la pretesa creditoria non sussisteva. Per effetti ope exceptionis si intendevano quei casi in cui era necessario apporla. Esempio nel caso del pactum de non petendo, in cui il convenuto per essere assolto doveva opporre l'exceptio pacti conventi. Poteva però accadere che a fronte dell' exceptio , l'attore opponesse circostanze che se verificate avrebbero fatto apparire inique. Veniva quindi inserita nella formula una replicatio che paralizzava l' exceptio , che se fondata, il giudice non avrebbe tenuto conto dell' exceptio. Alla replicatio poteva quindi seguire una triplicatio. LA COGNITIO EXTRA ORDINEM Per tutto il corso dell'età classica il processo più utilizzato fu quelle per formula, ma venne piano piano soppiantato dalle cognitiones extra ordinem. Fu definitivamente abolito dai figli di Costantino - Costanzo e Costante - nel 342 dC. La ricca elaborazione concettuale del processo formulare non venne mai del tutto cancellata, ma venne modificata e riutilizzata in merito al nuovo processo. Il processo non era diviso in due fasi, e la decisione della lite era affidata ad un organo pubblico investito del potere di emanare la sentenza. Era qui assente ogni formalismo: l'attore e il convenuto illustravano le proprie ragioni. La condanna poteva non essere espressa in forma pecuniaria, e il giudice poteva quindi imporre l'esecuzione forzata. Ma se la condanna era pecuniaria, avrebbe potuto evitare l'esecuzione personale e la bonorum venditio , disponendo il pignoramento e poi la vendita dei singoli beni.
Per actio s'intende il potere attribuito ad un soggetto giuridico di far valere una situazione giuridica soggettiva, tale definizione non vale però per le azioni in rem. Le azioni di cui si parla in riferimento al processo per legis actiones possono essere suddivise in due categorie: dichiarative ed esecutive, come già visto. Le actiones erano erano tipiche, ad ogni azione corrispondeva una formula, ed erano classificabili in diverse categorie. AZIONI CIVILI E PRETORIE Una prima classificazione è quella tra azioni civili e onorarie, le prime fondate sul ius civile, le seconde sul ius honorario. L'appartenenza a una o all'altra categoria emergeva dall'intentio della formula, a seconda che la pretesa attrice apparisse o meno, fondata sul ius civile. Erano fondate su ius civile le pretese che si risolvevano in affermazioni:
il pretore poteva o dare corso all'esecuzione della persona (l'attore poteva tenere in assoggettamento il convenuto) oppure immetterlo nel possesso di tutti i beni dell' indefensus. Al contrario nel caso di azioni reali il convenuto era libero di defendere o non defendere rem, ma avrebbe dovuto in tal caso concedere all'attore l'esercizio del diritto che questi reclamava. AZIONI ARBITRARIE Sono dette arbitrarie quelle azioni la cui formula conteneva un clausola restitutoria o arbitraria, per cui il giudice prima di procedere alla condanna pecuniaria doveva invitare il convenuto a restituire la cosa, e condannarlo solo in caso di mancata esecuzione. Tale clausola giovava sia al convenuto, che avrebbe potuto evitare la sanzione pecuniaria, sia all'attore che avrebbe ottenuto la restituzione della cosa. Se il convenuto non avesse adempiuto, a stabilire l'importo sarebbe stato l'attore sotto giuramento, che normalmente avrebbe giurato un valore molto più alto a quello di mercato, attribuendo alla res un valore affettivo. Quando la clausola restitutoria mancava, nel caso in cui il convenuto avesse adempiuto a seguito della litis contestatio, il giudice lo avrebbe condannato in quanto per la decisione bisognava fare riferimento al momento della litis contestatio. I Sabiniani sostennero che il convenuto avrebbe dovuto essere assolto lo stesso. Riguardo ai iudicia bonae fidei se dopo la litis contestatio il convenuto avesse adempiuto ai propri obblighi il giudice avrebbe dovuto assolverlo. AZIONI PENALI E REIPERSECUTORIE Altra fondamentale classificazione era quella tra azioni penali e reipersecutorie. Con le azioni penali - che erano azioni in personam - la vittima di un illecito perseguiva dall'autore una pena, che aveva funzione punitiva. Tale pena se personale veniva inflitta direttamente dalla vittima, se pecuniaria era percepita sempre dalla vittima. Nel processo formulare era sempre pecuniaria. Le azioni penali potevano essere esperite in via nossale actiones noxales erano le stesse che veniva esperite contro soggetti a potestà, tali azioni veniva esperite contro l'avente potestà, il quale poteva scegliere se pagare la pena, o dare a nossa il colpevole. Le azioni penali sono intrasmissibili dal lato passivo, cioè non possono essere esperite contro gli eredi del responsabile. Sono trasmissibili dal lato attivo, cioè può essere esperita dall'erede della parte lesa. Con le azioni reipersecutorie si perseguiva una res, o un interesse patrimoniale che si assumeva leso e nel quale chi agiva chiedeva di essere reintegrato. La funzione era risarcitoria. Nelle azioni penali la condanna era in multiplo del valore di una cosa o di un pregiudizio subito dall'attore, ma poteva altresì essere in simplum; e nascevano tutte da atto illecito, ma
anche le azioni reipersecutorie potevano nascere da un delictum. Le azioni penali potevano essere esercitate soltanto nei confronti dell'autore dell'illecito, la pena era personale, non era quindi possibile agire contro i suoi eredi. Queste erano altresì cumulabili: se erano più gli autori dell'illecito, l'azione poteva essere esercitata per l'intero, tutti avrebbero dovuto pagare l'intera pena. Al contrario nelle azioni reipersecutorie il cumulo era escluso. Potevano però essere cumulate azioni penali e reipersecutorie, tali azioni verranno poi dette miste. Più si risale nel tempo, più il sistema delle azioni penali era rigido, e tante azioni che in età classica erano reipersecutorie, in età arcaica venivano classificate come penali. Agli inizi del principato si ebbe un lungo processo di depenalizzazione, in particolare:
Si parlò invece di distractio bonorum in relazione a taluni incapaci per cui il pretore nominava un curator che provvedeva a vendere singolarmente beni, così da soddisfare con il ricavato i creditori. IN INTEGRUM RESTITUTIO La in integrum restitutio può essere classificata tra i rimedi pretori volti a correggere il ius civile, e comportava sostanzialmente il ripristino della situazione giuridica qual era prima dell'evento o dell'atto i cui effetti giuridici il pretore voleva cancellare. Il pretore non poteva cancellare o annullare tali effetti, ma poteva concedere alla persona mezzi giuridici in grado di neutralizzarli. I casi in cui il pretore avrebbe concesso in integrum restitutio erano elencati nell'editto. Esempio : un minore di 25 anni compie mancipatio con cui trasferisce il dominium ex iure Quiritium. Il pretore non aveva il potere di fargli riottenere la proprietà, ma se avesse verificato che questa era stata pregiudizievole, concedeva la in integrum restitutio. Lo strumento sarebbe stato una reivindicatio utilis ficticia per cui il giudice era invitato a giudicare 'come se' non avesse avuto luogo la mancipatio.
Il diritto è un prodotto mentale artificiale, non esiste in natura, esiste come prodotto scientifico, un'arte, che risente della cultura, della società, dell'ambiente, della storia. Nel diritto delle persone si sente l'influenza del momento storico a cui ci riferiamo. La qualifica di persona è data dal diritto. I romani non avevano interesse a definire il concetto di persona, di capacità giuridica o di agire, queste sono costruzioni moderne. Il caput significa "capo", un elemento all'interno della famiglia romana. La parola "persona" viene usata in ambito teatrale, compare nelle fonti romane per indicare la maschera che l'attore utilizza nel teatro. In questo senso la persona è il ruolo che uno svolge in teatro, e che esercita nella sua vita, la parte che si ricopre (del pater familias, dello schiavo, della moglie, del figlio) ma è una parte che cambia nel corso della vita. Una teoria generale della persona però non viene elaborata, in quanto non è "utile". Si trova però una prima grande classificazione che riguarda le persone (di Gaio): in relazione al diritto delle persone tutte le persone sono o libere o schiave. Mentre gli schiavi sono tutti schiavi allo stesso modo, i liberi sono liberi in modo diverso: perché sono nati liberi ( ingenui ) oppure perché sono stati liberati ( liberti ). Liber in latino significa figlio, quindi la condizione di libertà è la condizione di chi è figlio. Nell'antichità il singolo individuo non ha alcuna rilevanza, non conta nulla, ciò che conta è l'appartenenza ad un certo ceppo, un individuo si riconosce nell'antichità in quanto appartenente a un gruppo, al di fuori del quale non vale nulla. Il gruppo è la famiglia, il fatto quindi di discendere da un certo pater, partecipare della condizione di figlio. Il gruppo più antico è dato dal pater familias che forma una certa famiglia data dai suoi discendenti, l'unione tra vari patres antichi e le rispettive famiglie diede origine alla prima civitas. Ogni pater all'interno della propria famiglia ha un grande potere, la famiglia romana è una specie di piccolo stato in cui egli è il capo responsabile di tutto. L'organismo è in un certo senso politico, l'appartenenza a questa libertas configura lo stato di libero che da questo punto di vista non ha nulla a che fare con il nostro pensiero di libertà, ma come una serie di doveri. Dal punto di vista pubblico, tutti i liberi sono tra loro uguali perché tutti partecipano dell'obbligo di tutelare la loro Civitas in guerra; un figlio può votare in relazione all'appartenenza all'esercito, può diventare console, in quanto libero. Dal punto di vista del diritto privato, all'interno della famiglia solo il pater è soggetto di diritto, quindi se il figlio si trova in casa è sottoposto al potere del padre, il figlio non può