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Diritto romano prof. Buzzacchi, Dispense di Diritto Romano

Sezione del libro a scelta: Diritto ed economia

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 24/06/2026

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DIRITTO ROMANO
DIRITTO ED ECONOMIA!
GIURISTI ROMANI E STORIA DELL’ECONOMIA ANTICA. ELEMENTI PER UNA DIALETTICA
1. Punti di partenza!
L’autore parte da una constatazione generale: negli ultimi cinquant’anni gli studi di storia
dell’economia antica hanno fatto grandi progressi e, parallelamente, si è diusa l’analisi
economica del diritto. Questi due sviluppi hanno avuto eetti anche sugli studi di diritto romano,
che oggi si trovano a dialogare sia con la storia dell’antichità, sia con la teoria giuridica moderna.!
A partire dagli anni Ottanta, inoltre, la crescente importanza dell’economia in tutti i livelli
dell’esperienza e del pensiero ha reso più sensibili gli studiosi, aprendo nuove prospettive di
lettura delle fonti giuridiche antiche. Tuttavia, il rapporto tra diritto romano ed economia è
complesso e sfaccettato, e questo spiega perché spesso gli studiosi arrivino a conclusioni
diverse.!
Proprio per chiarire questo quadro, l’autore — approfittando del formato dialogico del
convegno organizzato da Chiara Buzzacchi e Iole Fargnoli e del confronto con lo storico
dell’economia antica Marco Maiuro — sceglie di dedicare il suo intervento a una ricognizione
del campo di ricerca, accompagnata da esempi concreti.!
Diversità dei piani di analisi!
Secondo l’autore, molte divergenze tra gli studiosi dipendono dal fatto che essi si muovono su
piani diversi del rapporto tra diritto ed economia. Per questo propone alcune precisazioni
metodologiche, dal punto di vista dello storico del diritto, concentrandosi su due aspetti
principali:!
1. Il valore delle fonti giuridiche come documenti per la storia economica antica (paragrafi 2–
4).!
2. Il ruolo delle motivazioni “economiche” nel diritto (paragrafi 5–7).!
Questo secondo tema porterà infine a una proposta conclusiva: invertire parzialmente i termini
della questione(paragrafo 8).!
Lo studio è preceduto da alcune distinzioni preliminari, utili a chiarire come configurare il rapporto
tra diritto ed economia.!
Diritto, società ed economia!
Il rapporto tra diritto romano ed economia rientra nel tema più ampio delle relazioni tra diritto e
società. Che questo rapporto esista è fuori discussione: nessun ordinamento giuridico vive
isolato dalla società che regola.!
I legislatori tengono conto dell’assetto sociale su cui intervengono e lo modellano
secondo gli obiettivi politici desiderati.!
I giudici interpretano le norme sulla base del loro bagaglio culturale (linguistico, etico,
sociale).!
Gli oratori e avvocati, nel confronto processuale, fanno emergere nuovi aspetti dei conflitti
e contribuiscono all’interpretazione del diritto.!
In tutti questi passaggi, il diritto modella la società ed è a sua volta modellato da essa.!
Questo vale anche per il diritto romano, in particolare nei suoi rapporti con ciò che oggi
chiamiamo economia.!
Il diritto romano e i fenomeni economici!
Diritto privato!
Il diritto privato romano si occupa soprattutto di fenomeni patrimoniali: produzione, lavoro,
scambio, consumo, risparmio e investimento tra privati.#
Hanno rilievo economico anche:!
il regime giuridico delle persone, compresa la schiavitù;!
i poteri sulle persone libere, che presentano comunque risvolti patrimoniali.!
Diritto pubblico (ius publicum)!
Nel diritto pubblico, i rapporti con l’economia sono evidenti soprattutto in:!
politica monetaria e fiscale;!
regolazione dei mercati.!
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DIRITTO ROMANO

DIRITTO ED ECONOMIA

GIURISTI ROMANI E STORIA DELL’ECONOMIA ANTICA. ELEMENTI PER UNA DIALETTICA

  1. Punti di partenza L’autore parte da una constatazione generale: negli ultimi cinquant’anni gli studi di storia dell’economia antica hanno fatto grandi progressi e, parallelamente, si è diffusa l’analisi economica del diritto. Questi due sviluppi hanno avuto effetti anche sugli studi di diritto romano, che oggi si trovano a dialogare sia con la storia dell’antichità, sia con la teoria giuridica moderna. A partire dagli anni Ottanta , inoltre, la crescente importanza dell’economia in tutti i livelli dell’esperienza e del pensiero ha reso più sensibili gli studiosi, aprendo nuove prospettive di lettura delle fonti giuridiche antiche. Tuttavia, il rapporto tra diritto romano ed economia è complesso e sfaccettato , e questo spiega perché spesso gli studiosi arrivino a conclusioni diverse. Proprio per chiarire questo quadro, l’autore — approfittando del formato dialogico del convegno organizzato da Chiara Buzzacchi e Iole Fargnoli e del confronto con lo storico dell’economia antica Marco Maiuro — sceglie di dedicare il suo intervento a una ricognizione del campo di ricerca , accompagnata da esempi concreti. Diversità dei piani di analisi Secondo l’autore, molte divergenze tra gli studiosi dipendono dal fatto che essi si muovono su piani diversi del rapporto tra diritto ed economia. Per questo propone alcune precisazioni metodologiche , dal punto di vista dello storico del diritto , concentrandosi su due aspetti principali: 1. Il valore delle fonti giuridiche come documenti per la storia economica antica (paragrafi 2– 4). 2. Il ruolo delle motivazioni “economiche” nel diritto (paragrafi 5–7). Questo secondo tema porterà infine a una proposta conclusiva: invertire parzialmente i termini della questione (paragrafo 8). Lo studio è preceduto da alcune distinzioni preliminari, utili a chiarire come configurare il rapporto tra diritto ed economia. Diritto, società ed economia Il rapporto tra diritto romano ed economia rientra nel tema più ampio delle relazioni tra diritto e società. Che questo rapporto esista è fuori discussione: nessun ordinamento giuridico vive isolato dalla società che regola.
    • I legislatori tengono conto dell’assetto sociale su cui intervengono e lo modellano secondo gli obiettivi politici desiderati.
    • I giudici interpretano le norme sulla base del loro bagaglio culturale (linguistico, etico, sociale).
    • Gli oratori e avvocati , nel confronto processuale, fanno emergere nuovi aspetti dei conflitti e contribuiscono all’interpretazione del diritto. In tutti questi passaggi, il diritto modella la società ed è a sua volta modellato da essa. Questo vale anche per il diritto romano , in particolare nei suoi rapporti con ciò che oggi chiamiamo economia. Il diritto romano e i fenomeni economici Diritto privato Il diritto privato romano si occupa soprattutto di fenomeni patrimoniali : produzione, lavoro, scambio, consumo, risparmio e investimento tra privati. Hanno rilievo economico anche:
    • il regime giuridico delle persone, compresa la schiavitù;
    • i poteri sulle persone libere , che presentano comunque risvolti patrimoniali. Diritto pubblico (ius publicum) Nel diritto pubblico , i rapporti con l’economia sono evidenti soprattutto in: - politica monetaria e fiscale; - regolazione dei mercati.

Un ruolo centrale è svolto dalla formalizzazione giuridica del regime tributario, come mostra la lex portorii Asiae(imposte e dazi), e dalle norme sulle spese pubbliche, ad esempio il capitolo de pecunia communi municipum eroganda della lex Irnitana (cap. 79). A ciò si aggiungono:

  • interventi pubblici di redistribuzione delle entrate fiscali (annona, edilizia, esercito);
  • misure di incentivo e controllo dei prezzi , della produzione e del trasporto di beni essenziali. Un esempio significativo è il provvedimento del senato del 177 d.C. , promosso sotto Marco Aurelio , per contenere le spese civiche destinate agli spettacoli gladiatori. Consapevolezze economiche nel mondo romano L’autore richiama un’osservazione fondamentale di Claude Nicolet , secondo cui il diritto romano coinvolgeva in modo evidente rapporti economici tra individui e collettività. Il senatus consultum del 177 mostra anche una certa consapevolezza economica:
  • si afferma il principio che le spese delle civitates debbano essere proporzionate alle loro capacità ( nec supra modum virium onerent – CIL II 6278 = ILS 5163);
  • si propone l’uso di serie storiche dei prezzi , su base decennale, suddivise in tre fasce ( pretia summa, media, postrema ). Un altro esempio è l’ epistola di Adriano a Eleusi , in cui l’imperatore osserva che la presenza di intermediari fa aumentare i prezzi del pesce. Da ciò emerge che, per intervenire su fenomeni economici concreti, i Romani possedevano almeno una conoscenza elementare del loro funzionamento. Sistema economico e pensiero economico A questo punto l’autore introduce una distinzione metodologica fondamentale : bisogna separare
  • il sistema economico (i fatti, le interazioni tra operatori),
  • dal pensiero economico , cioè la riflessione teorica su tali fatti. Se una certa consapevolezza analitica esisteva, è più dubbio che nel mondo romano si fosse sviluppato un pensiero economico sistematico. Già Joseph Schumpeter negava l’esistenza di una vera scienza economica romana, e la stessa posizione è condivisa da molti storici dell’economia antica: non basta che esista una vita economica perché esista anche una scienza economica. Valori, morale e comportamenti economici A colmare questa mancanza teorica intervenivano valori etico-sociali che influenzavano le scelte economiche:
  • il legame tra dignitas e proprietà fondiaria agricola ( terra cunctorum parens , Plinio, Nat. hist. 18.1);
  • le spese di prestigio , come il mantenimento della clientela;
  • nell’ambito pubblico, la beneficial ideology , che orientava l’azione dei governanti. Per questo, nei testi antichi, elementi economici, morali, sociali e politici risultano spesso inscindibili. Cicerone e l’“ars lucrorum” Un passaggio decisivo è tratto dal De officiis di Cicerone (2.86–87). Cicerone riferisce le critiche di Antipatro di Tiro a Panezio , accusato di aver trascurato, nella dottrina dell’utile ( sympheron ), i doveri verso sé stessi, come la cura della salute e del patrimonio ( valetudinis curatio et pecuniae ). Cicerone afferma che:
  • la ricchezza deve essere acquisita onestamente,
  • conservata con diligenza e parsimonia,
  • incrementata correttamente. Questi temi sono trattati, dice Cicerone, da Senofonte nell’ Economico. Ma la parte più interessante è quando Cicerone osserva che l’acquisto e l’investimento della ricchezza sono spiegati meglio dagli argentarii , cioè dai banchieri che operano “nel vivo degli affari”, che dai filosofi nelle scuole ( De off. 2.87 ).

L’esempio di Paolo ricorda quello di Plinio il Vecchio o di Apollonio , ospite di Cicerone, nella cui documentazione si osserva una combinazione di patrimonio agricolo e mobiliare, pur senza dati quantitativi precisi. Riflessione giuridico-documentale Dal punto di vista giuridico, il passo di Paolo mette in luce alcune questioni importanti:

  • Il testatore specifica dettagliatamente ciò che rientra nel legato, usando anche una formula rara nella latinità : ita uti clauduntur , che indica tutto ciò che è compreso nei confini dei fondi.
  • Paolo chiarisce che i documenti conservati nell’archivio non appartengono alla coerede che riceve i fondi. Questa decisione si fonda sul principio interpretativo secondo cui ciò che non è espresso nel legato è escluso (D. 33.7.18.13, [Paul. 2 ad Vitell.]; Cervidio Scevola). Dal punto di vista storico, il testo ha limiti evidenti:
  • Non sappiamo se i nomi siano reali o fittizi; Paolo spesso sostituiva nomi autentici con pseudonimi ( Maevia e Negidia ).
  • Non è possibile collocare geograficamente i fondi.
  • Mancano informazioni quantitative precise su superfici, numero di schiavi o bestiame. Nonostante ciò, il passo è credibile come descrizione di una villa romana e delle dinamiche socio-economiche, rispecchiando il modello della villa noto dalla letteratura di re rustica e dai dati archeologici. La villa descritta sembra seguire il modello classico di villa rustica , con attività agricole, allevamento, e gestione finanziaria, e indica la presenza di donne come eredi , suggerendo probabilmente l’assenza di eredi maschi o la volontà di mantenere l’unità produttiva. Informazioni socio-economiche dalla villa Dal passo di Paolo e dai Digesta emergono alcune informazioni chiave: 1. Edifici e attrezzature : dimora padronale ( aedificia , D. 8.4.1 [Ulp. 2 inst.]), strumenti vinicoli (D. 19.1.17 pr. [Ulp. 32 ad ed.]), ornamenti architettonici. 2. Funzione della villa : conservazione dei frutti ( cogendis et conservandis fructibus , D. 7.1.50), raccolta stagionale (praetorium per tempora fructuum colligendorum , D. 7.8.12 pr.), separazione tra uso autarchico e commerciale dei prodotti. 3. Personale e gerarchie : schiavi destinati alla dimora padronale e ai lavori agricoli, filatrici, cuoche, fattrici, faber per manutenzione (D. 33.7.12,5; D. 33.7.19.1). 4. Contesto sociale : rischio di assalti, rapine e incendi (D. 48.19.28.12; D. 48.6.11). Va sottolineato che i dettagli sono funzionali alla decisione giuridica , non a una ricostruzione economica completa: i giuristi riportavano solo ciò che era rilevante per la questione legale in esame (44).
  1. Excursus. La stilizzazione dei fatti: il ruolo di giuristi e clienti Questo excursus affronta un problema centrale per comprendere come funzionava concretamente il sapere giuridico romano e, soprattutto, come i casi reali arrivavano a diventare casi giuridici “astratti” , così come li leggiamo oggi nel Digesto e negli scritti dei giuristi. La questione è la seguente: chi operava la “stilizzazione” dei fatti , cioè la riduzione della vicenda concreta ai soli elementi giuridicamente rilevanti? Era il cliente, quando esponeva il caso, oppure il giurista, quando formulava il responso? Il problema è importante perché incide direttamente sulla rappresentatività delle fonti giuridiche : se i fatti erano già filtrati all’origine, oppure se venivano rielaborati solo in un secondo momento, cambia il modo in cui si leggono i testi giurisprudenziali come documenti della realtà sociale ed economica. La posizione di Mario Talamanca Su questo tema si è espresso in modo analitico Mario Talamanca , uno dei maggiori romanisti del Novecento. Talamanca sostiene che la stilizzazione fosse opera prevalentemente del giurista , non del cliente. Questa conclusione, nelle sue linee generali, è considerata corretta, ma viene qui parzialmente riequilibrata , riconoscendo un ruolo più attivo anche ai clienti. Secondo la ricostruzione di Talamanca, a partire dal II secolo d.C. , il rapporto tra cliente e giurista avveniva prevalentemente in forma scritta. Il cliente consegnava o faceva pervenire al giurista un documento scritto, chiamato libellus , in cui esponeva i fatti della controversia sui quali

chiedeva un parere giuridico. Questa ricostruzione si oppone alla visione tradizionale di una comunicazione ancora prevalentemente orale tra cliente e giurista. Nel libellus , secondo Talamanca, i fatti erano esposti in modo molto dettagliato , con un accumulo di circostanze e particolari. Questo eccesso di dettagli sarebbe stato dovuto all’ansia del cliente di rappresentare i fatti nel modo più completo possibile, anche per prevenire future contestazioni in sede processuale. Ricevuto il libellus, il giurista avrebbe elaborato il problema giuridico e scritto la propria risposta al di sotto del testo del cliente. L’insieme di consultazione e risposta veniva poi archiviato. Successivamente, consultazione e risposta venivano riprodotte in un documento ufficiale sigillato, predisposto dal giurista e inviato al cliente: il responsum signatum. Il termine responsum signatum indica appunto un responso scritto e sigillato, attestato nel Digesto (D. 1.2.2.49, Pomponio, liber singularis enchiridii ), e rappresenta una forma tipica della prassi giuridica del Principato. Le difficoltà della ricostruzione di Talamanca Questa ricostruzione è innovativa e ben argomentata, ma presenta anche alcuni punti problematici. Il problema principale, riconosciuto dallo stesso Talamanca, è il seguente: nei responsi giuridici che ci sono pervenuti , soprattutto attraverso il Digesto di Giustiniano, non si trovano descrizioni dei fatti così ampie e dettagliate come quelle che, secondo la sua ipotesi, sarebbero state contenute nei libelli dei clienti. Per risolvere questa difficoltà, Talamanca ipotizza che i giuristi, al momento di raccogliere e pubblicare i loro responsi nelle opere destinate alla circolazione, abbiano rielaborato i testi , riducendo una narratio originariamente estesa a una forma molto più sintetica e stilizzata. Tuttavia, questa ulteriore ipotesi risulta poco verosimile. Implicherebbe infatti che il giurista svolgesse un doppio lavoro di redazione : una prima volta per il cliente (nel responsum signatum), e una seconda volta per la pubblicazione dell’opera. Inoltre, esistono indizi contrari: alcune opere giuridiche pubblicate postume , come i Digesta e i Responsa di Quinto Cervidio Scevola , presentano anch’esse casi fortemente stilizzati, nonostante si possa ritenere che non siano state rielaborate direttamente dall’autore. Questo suggerisce che la stilizzazione fosse già presente nei responsi originari , e non il risultato di una successiva operazione editoriale. La forma originaria del responsum Risulta quindi più plausibile che i responsi dei giuristi contenessero fin dall’inizio una descrizione essenziale dei fatti , limitata agli elementi giuridicamente rilevanti. Anche se nel responsum signatum poteva essere materialmente riprodotta la consultazione del cliente, il giurista non si limitava a formulare un dispositivo astratto, ma riassumeva egli stesso i fatti rilevanti , indicando il contesto entro cui la decisione valeva. In questo modo, la descrizione dei fatti diventava parte integrante del responso , non un semplice rinvio al testo del cliente. Il parallelo con i rescritti imperiali Un importante riscontro a questa ricostruzione viene dalla prassi dei rescritti imperiali. Anche qui la risposta dell’imperatore era scritta sotto il libello di petizione del privato, e prendeva il nome di subscriptio. Una raccolta di questi libelli con le relative risposte formava il liber libellorum rescriptorum , che veniva esposto pubblicamente. Talamanca utilizza questo parallelo per sostenere che anche i responsi dei giuristi fossero materialmente apposti sotto i libelli dei clienti. Tuttavia, a partire dalla seconda metà del II secolo d.C. , la subscriptio imperiale assume la forma di un testo autonomo , come si legge nei codici giustinianei e negli scritti giuridici. Queste costituzioni imperiali, oltre al dispositivo, incorporano quasi sempre un riferimento, anche se breve, ai fatti del caso. Se il parallelo regge, allora anche i responsi dei giuristi dovevano essere redatti nella stessa forma sintetica in cui poi venivano pubblicati nelle opere dottrinali, cioè con una descrizione concisa della fattispecie.

« Se questa conclusione (52) può apparire poco favorevole all'impiego delle opere dei giuristi come documenti per la storia economica (per le constitutiones imperiali, come accennato, il discorso è diverso, ma la stilizzazione dei fatti era anche in quel caso la regola) (64), non significa che esse siano tout court fonti sterili ». Qui il testo distingue fra opere dei giuristi e constitutiones imperiali. Anche se la stilizzazione riduce la corrispondenza diretta con la realtà economica, le fonti restano preziose se lette correttamente, cioè comprendendo la loro natura giuridica e retorica , e non trattandole come meri documenti quantitativi. Per superare questi limiti, Jean Andreau propone di leggere i testi per serie , cioè mettendo a confronto un insieme di casi analoghi per osservare tendenze generali , piuttosto che fidarsi della rappresentatività di singoli esempi. Questo approccio è confermato da un contributo più recente di Giorgia Maragno , che ha studiato nello specifico le somme di denaro indicate nei passi dei giuristi. Maragno osserva che i numeri riportati sono spesso fittizi , scelti “exempli causa” per facilità di calcolo, con una netta prevalenza di numeri multipli di dieci o cinque. L’osservazione più interessante è che questa “standardizzazione” dei numeri indica che per i giuristi era indifferente quale fosse la moneta sottintesa: sesterzi, denari o aurei, il valore reale non era il punto, ma la facilità di ragionamento giuridico. Diverso è il caso delle costituzioni tardo-antiche che prevedevano sanzioni in oro per i membri della militia , le quali rappresentano misure effettive e non simboliche: l’analisi di queste sanzioni può dare informazioni sulle politiche imperiali e sul valore reale dell’oro nel periodo. Si evidenzia così come l’approccio per serie — che confronta più fonti fra loro — permetta di cogliere tendenze economico-sociali altrimenti invisibili. L’autore ricorda, a titolo di esempio, il testo di Giulio Paolo (D. 32.92 pr.) , già citato nei capitoli precedenti, e nota come non esista ancora una raccolta completa delle numerose disposizioni testamentarie contenute nei frammenti dei giuristi. Confrontando questo materiale con i papirotestamenti e tavolette cerate (ad esempio in Britannia fino all’età dei Severi), emerge che i frammenti dei giuristi offrono informazioni più dettagliate sui singoli beni, mentre i papirotestamenti spesso si limitano a clausole generali come l’istituzione dell’erede. Tra questi ultimi, spicca il testamento di Aurelius Hermogenes , prytanis di Ossirinco, che elenca in maniera più precisa i cespiti del proprio patrimonio. Questo rafforza l’idea che, pur essendo stilizzati, i frammenti dei giuristi contengono dati qualitativi e quantitativi più ricchi , e il loro esame comparativo può far emergere tendenze, punti comuni e variazioni , attenuando i limiti della stilizzazione. L’autore propone anche un esempio concreto di applicazione del metodo delle serie, prendendo come riferimento l’istituto della transactio , definito come: « contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro ». Il focus non è tanto il regime giuridico della transactio, ma quali contesti sociali o materie economiche portassero i Romani del II-III secolo a preferire la transazione piuttosto che il giudizio. L’autore distingue due serie di casi:

  1. I frammenti delle opere di Cervidio Scevola , giurista attivo alla fine del II secolo d.C.
  2. Le costituzioni imperiali pre-dioclezianee , fino a Caracalla, Valeriano e Gallieno. Analizzando Scevola, su dieci casi di transactio:
  • sei riguardano successioni ereditarie,
  • due la tutela di minori o pupilli,
  • due questioni contrattuali (un credito pignoratizio e una compravendita). Si nota che in nove casi su dieci compare un erede , perché anche nelle liti che apparentemente non riguardano successioni, uno dei soggetti è erede di qualcuno coinvolto (ad esempio erede del tutore o del creditore). Solo un caso (D. 18.5.10.1) riguarda una compravendita senza coinvolgimento di eredi diretti. Le costituzioni imperiali mostrano un andamento simile:
  • sei su tredici casi trattano successioni,
  • cinque riguardano tutela o curatela,
  • uno alimenti,
  • uno questione contrattuale, con una parte appartenente a una civitas. Queste serie, pur elaborate “oggettivamente” sulla base di tutti i casi disponibili, mostrano una chiara tendenza : la transactio era più frequentemente utilizzata in contesti familiari e patrimoniali complessi (successioni, tutela e curatela), mentre le controversie contrattuali erano più spesso portate in giudizio. I dati quantitativi confermano questa osservazione: nelle opere di Scevola, le successioni rappresentano circa il 60% dei casi di transactio, tutela e curatela il 20% ciascuno; nelle costituzioni imperiali fino a Diocleziano, successioni circa il 50%, tutela/curatela il 40%, contratti meno del 10%. La spiegazione qualitativa sostiene il dato: le transazioni riguardano quasi sempre rapporti personali o familiari , come eredi legittimi o testamentari, coeredi, tutori e pupilli, e spesso coinvolgono l’intero patrimonio. Questo rende plausibile il ricorso a una soluzione stragiudiziale, perché consente di evitare l’inefficiente contenzioso giudiziario. Al contrario, controversie su materie contrattuali più semplici erano risolte tramite giudizio, dimostrando l’effettività del diritto romano : i cittadini avevano la scelta tra transazione e giudizio, e la esercitavano in base alla natura della controversia. In sintesi, il capitolo mostra:
  1. La necessità di leggere i testi giuridici per serie , superando la loro stilizzazione.
  2. Come l’analisi comparativa permetta di individuare tendenze sociali e comportamenti reali , pur restando prudente nel passaggio dai testi alla realtà storica.
  3. Che alcune materie (successioni e tutela) erano più frequentemente oggetto di transazioni , mentre altre (contratti) seguivano la via giudiziaria, evidenziando la logica economica e sociale del diritto romano. Questo approccio metodologico offre dunque un ponte tra astrattezza giuridica e realtà storica , mostrando come anche fonti formalmente “stilizzate” possano rivelare dati significativi sulla vita economica e sociale nell’Impero romano.
  4. Diritto romano e motivazioni economiche. A) rationes legis (o iuris) In questa sezione ci occupiamo di una questione ricorrente: il diritto romano, soprattutto nella produzione dei giuristi, considerava criteri di tipo economico nella formazione delle regole? In particolare, ci chiediamo se i giuristi romani valutassero l’efficienza economica generale, la concorrenza, la distribuzione della ricchezza o la protezione di specifiche categorie di contraenti. Per affrontare la questione in modo preciso, conviene circoscrivere il campo. Il nostro discorso riguarda gli scritti dei giuristi , non gli atti normativi come senatoconsulti o costituzioni imperiali, sebbene talvolta faremo riferimenti a questi ultimi per evidenziare punti di contatto o differenze rispetto alla giurisprudenza. Un concetto chiave qui è quello di Isolierung , introdotto da Fritz Schulz nel suo fondamentale libro Principien. La nozione di Isolierung è stata spesso interpretata in modo errato: Schulz non negava affatto l’esistenza di un rapporto tra diritto e mondo esterno (“extragiuridico”), cioè tra le regole giuridiche e la realtà sociale, economica o politica. Egli sosteneva piuttosto che questo rapporto non è mai esplicitato nelle opere dei giuristi , cioè essi lo percepiscono ma non lo scrivono. Schulz quindi parla di un atteggiamento mentale dei giuristi: essi separano la dimensione giuridica dagli altri ambiti dell’esperienza, come il sacro dal profano o il pubblico dal privato, ma non sono “isolati” nel senso di disinteressati o distaccati dalla realtà. Questa distinzione terminologica ha generato confusione: in tedesco Isolierung indica l’azione di separare , mentre in italiano “isolamento” suggerisce la condizione di essere isolati. Di qui l’interpretazione erronea secondo cui i giuristi romani sarebbero stati distanti dal contesto sociale.
  1. I termini aequitas e utilitas possono essere considerati standard normativi , cioè principi generali traducibili in regole concrete, ma più flessibili rispetto alle rules (regole precise).
  2. Le motivazioni economiche e sociali sono scarse nei testi giurisprudenziali, ma quando presenti sono strettamente legate alla protezione dei rapporti tra individui o tra cittadini e collettività, senza implicare una teoria economica sistematica. In sintesi, i giuristi romani non elaboravano una teoria economica coerente come la intendiamo oggi, ma associavano costantemente ai loro provvedimenti termini valoriali che riflettevano equità, rispetto della natura umana e utilità sociale, mostrando attenzione agli effetti concreti delle norme sul tessuto sociale.
  3. Diritto romano e motivazioni economiche. B) Rationes Decidendi Nel diritto romano, oltre a considerare le norme giuridiche e i rimedi previsti dalle leggi, i giuristi prestavano grande attenzione a ciò che oggi chiameremmo la giustificazione delle decisioni , ovvero le rationes decidendi. Se le rationes legis spiegano lo scopo perseguito dalla norma o il bene giuridico che essa tutela, le rationes decidendi riguardano il ragionamento che porta il giurista a interpretare la norma o a risolvere un caso concreto. Esse rappresentano quindi il cuore dell’argomentazione giuridica romana: non si tratta solo di sapere “cosa dice la legge”, ma di capire “perché e come si applica” in una situazione specifica. I giuristi romani distinguevano due principali tipi di ragionamento: deduttivo e induttivo. Ragionamento deduttivo Il ragionamento deduttivo, o ratiocinatio , parte da premesse che possono essere “certe” o “verosimili”. Le premesse certe sono quelle considerate valide e autorevoli nel diritto romano, come: 1. Le norme giuridiche , ossia le leggi o fonti equiparate che hanno piena forza di legge. 2. Le regole giuridiche generali , chiamate regulae iuris , che sintetizzano principi ricorrenti. 3. Opinioni giurisprudenziali generalmente accettate, cioè il consenso tra esperti. 4. Concetti giuridici consolidati , come la proprietà o l’obbligazione. 5. Regole logiche o grammaticali , che guidano l’interpretazione dei testi. 6. Figure giuridiche , ossia metafore o strutture simboliche che permettono di trattare istituti complessi come se fossero figure logiche. Al contrario, le premesse verosimili non sono certe, ma plausibili: includono opinioni giurisprudenziali non unanimi, consuetudini linguistiche, dottrine filosofiche, costumi e persino fenomeni naturali. Queste premesse non garantiscono una conclusione certa, ma permettono comunque di costruire argomenti convincenti. Ragionamento induttivo L’induzione ( inductio ) funziona in modo opposto: parte da principi o casi noti e li estende a situazioni nuove e simili. La forma più comune di induzione è l’analogia , ma possono rientrare anche altri schemi, come la reductio ad absurdum. Ad esempio, un giurista può prendere una norma già stabilita e applicarla a un caso non previsto dalla legge perché simile a quello regolato, oppure estendere a un nuovo caso un’opinione giurisprudenziale consolidata su una situazione diversa. Così, ciò che è certo in un contesto diventa guida per decisioni in contesti più incerti. In questo modo, l’induzione permette di adattare il diritto alle esigenze concrete della società senza violare i principi generali. Termini valutativi e principi guida Oltre ai ragionamenti logici, i giuristi romani facevano largo uso di termini valutativi , chiamati in tedesco unbestimmte Wertungen. Si tratta di concetti con un contenuto normativo, capaci di tradursi in regole pratiche, pur essendo intrinsecamente vaghi. Tra i più importanti troviamo: - Aequitas : indica giustizia, correttezza e proporzione. È associata al principio di non trarre vantaggio dalla perdita altrui ( ne ex aliena iactura quis sibi lucrum adquirat ) e si manifesta soprattutto nella tutela dell’indebito. In altre parole, impone di restituire ciò che è stato acquisito ingiustamente, favorendo decisioni equilibrate. - Humanitas : è un concetto più ampio e sfuggente, che riguarda l’individuo nella sua dimensione personale e sociale. Nel diritto, questo valore si traduce in due linee principali: attenuare le conseguenze negative di eventi fortuiti (come morte, follia o altre situazioni straordinarie) e promuovere comportamenti socialmente corretti, come evitare conflitti, rispettare la libertà altrui e garantire la validità di atti come i testamenti.

- Benignitas : invita a evitare interpretazioni troppo rigide delle norme e degli atti giuridici, soprattutto quando rischiano di ledere diritti. È orientata a salvaguardare la volontà delle parti e a proteggere gli interessi concreti dei cittadini. - Utilitas : si riferisce all’utilità pratica delle decisioni, sia dal punto di vista pubblico ( utilitas publica ) che privato ( utilitas singulorum ). Rappresenta il criterio secondo cui la soluzione adottata deve essere la più vantaggiosa, sicura e realizzabile. L’utilitas guida, ad esempio, nel permettere atti legittimi tramite procuratori, nel tutelare diritti reali o nel garantire che un filius familias lontano dal padre possa agire in giudizio. In generale, indica “cosa è utile e vantaggiosa” in termini pratici. Sintesi e importanza delle Rationes Decidendi Le rationes decidendi sono quindi il punto d’incontro tra logica e valori: non si limitano a applicare norme astratte, ma traducono concetti generali in decisioni concrete. Esse permettono al diritto romano di essere flessibile, coerente e applicabile a casi diversi, bilanciando giustizia, equità, utilità e comportamenti sociali. I giuristi, grazie all’uso combinato di deduzione, induzione e termini valutativi, riuscivano a motivare le proprie decisioni, garantendo così stabilità, prevedibilità e adattabilità del diritto. In conclusione, i principi come aequitas, humanitas, benignitas e utilitas non sono semplici parole, ma strumenti concreti che guidano la decisione giuridica. La loro funzione è duplice: assicurare che la legge non sia applicata in modo meccanico e proteggere i cittadini, sia nei rapporti tra individui sia nei rapporti con lo Stato. Così, il diritto romano, pur fondandosi su regole codificate, dimostra una capacità sorprendente di adattarsi alle esigenze della vita quotidiana, grazie a ragionamenti articolati e valori ben definiti.

  1. Diritto romano e motivazioni economiche. C) Un bilancio Chiudendo la rassegna delle principali rationes decidendi , arriviamo al concetto di utilitas , termine centrale per comprendere l’orientamento dei giuristi romani. L’ utilitas , che in latino significa “utilità”, è particolarmente interessante perché richiama l’idea di ciò che è utile o vantaggioso, non solo in senso generale, ma anche in senso economico e pratico. Come abbiamo già accennato nel capitolo introduttivo, per i filosofi dell’epoca il concetto di utile ( ou pépov ) comprendeva anche la cura del patrimonio e degli interessi materiali. Ci si potrebbe quindi aspettare che l’ utilitas abbia spinto i giuristi a includere nei loro ragionamenti motivazioni di ordine economico, sebbene, come vedremo, i casi concreti siano molto rari. Per analizzare questa questione, conviene distinguere due ambiti: le rationes legis o iuris , che sono le motivazioni descrittive di una norma o di un istituto, e le rationes decidendi , che sono invece le motivazioni argomentative usate dai giuristi per giustificare le loro decisioni. Partendo dalle rationes legis , possiamo osservare alcuni esempi in cui l’economia o l’interesse collettivo emerge in maniera indiretta: 1. Actio exercitoria : questa azione legale nasce dalla necessità della navigazione, che spesso costringeva a stipulare contratti senza avere informazioni complete sul comandante della nave. Non si tratta tanto dell’importanza economica della navigazione in sé, quanto della protezione del terzo contraente, garantendo che chi approfittasse di una situazione di necessità fosse responsabilizzato ( D. 14.1.1 pr. [Ulp. 28 ad ed.] ). In latino, il testo ricorda che “nessuno ignora l’utilità dell’editto”, e che talvolta si stipulavano contratti senza conoscere le condizioni del comandante, ma chi aveva posto alla guida la nave ne era responsabile. 2. Responsabilità dell’avente potestà : chi esercita il potere su un comandante ( avente potestà ) è responsabile solo se la navigazione avviene con la sua volontà, e non solo con la sua consapevolezza. Questo riflette l’importanza pubblica della navigazione e, indirettamente, del commercio terrestre, garantendo un sistema coerente e sicuro ( D. 14.1.1.20 [Ulp. 28 ad ed.] ). 3. Privilegio dei depositanti : nel caso di insolvenza degli argentari, i depositanti potevano aggredire l’intero patrimonio del banco, non solo la somma depositata. Questo privilegio nasce dalla necessità di tutelare la fiducia dei clienti e la pubblica utilitas, cioè il beneficio collettivo derivante dall’attività degli argentari ( D. 16.3.8 [Pap. 9 quaest.] ).

sistema giuridico , basata cioè su criteri propri del diritto e non su considerazioni di mercato o di utilità economica nel senso moderno. Questo rovesciamento di prospettiva ci porta a un punto fondamentale: non ha senso interrogarsi su quanto l’economia influenzasse il diritto romano. Al contrario, è il diritto a svolgere nel mondo romano un ruolo simile a quello che oggi assegniamo all’economia: guida i comportamenti e stabilisce regole per la gestione delle risorse e dei rapporti sociali. I Romani ragionavano sui fatti economici non per massimizzare il profitto , ma guidati da valori propri del diritto: aequitas (equità), utilitas (utile), benignitas (benevolenza), humanitas (umanità). Il diritto, dunque, agiva come un vero e proprio deposito attivo di valori “embedded” , valori cioè radicati nella mentalità romana. Non si trattava di pura filosofia o tradizione: questi valori erano concretamente applicati nella vita quotidiana e trasmessi attraverso gli scritti dei giuristi, offrendo direttive d’azione e criteri di scelta per tutti i membri della società. Esempi pratici Due esempi aiutano a chiarire questa osservazione. Primo esempio: il ruolo del curator rei publicae Ulpiano, in D. 22.1.33 pr. (L. s. de off. curat. rei p.), fornisce direttive ai curatori, funzionari incaricati sotto Domiziano della sorveglianza delle finanze cittadine, sul trattamento dei debitori di somme pubbliche. Il testo raccomanda: “Se il denaro pubblico è ben collocato, i debitori devono essere lasciati tranquilli quanto al capitale, a maggior ragione se genera interessi; se non ne genera, il governatore deve preoccuparsi dell’integrità patrimoniale della respublica, badando tuttavia a non comportarsi da esattore aspro né offensivo, ma moderato e benigno con efficacia e con costanza umano; infatti, c’è una notevole differenza fra un’insolenza indiscriminata e una diligenza priva di eccessi”. Qui si nota chiaramente la doppia dimensione: da un lato, un obiettivo economico-pratico (la tutela della respublica e la sicurezza dei prestiti), dall’altro, l’applicazione concreta di valori giuridici tradizionali: la benignitas , che invita a esercitare i diritti senza durezza, e l’ humanitas , che impone rispetto per la persona e moderazione. In altre parole, ciò che in filosofia morale sarebbe una direttiva da interiorizzare, nel diritto si traduce in azione concreta e regolata. Secondo esempio: la costituzione di Adriano del 136 Un altro esempio è l’editto di Adriano per gli abitanti dell’Egitto, in risposta a una cattiva esondazione del Nilo che aveva compromesso i raccolti. L’imperatore dispone la rateizzazione del canone in denaro dovuto per l’affitto delle terre statali, calibrando le rate in base al danno subito: cinque rate annuali per la Tebaide, quattro per l’Eptanomide, tre per il Delta. L’editto mostra una logica chiara: il diritto guida le decisioni economiche , ma non con l’obiettivo della massimizzazione del profitto. L’attenzione è all’ equilibrio tra vantaggi e svantaggi , incarnato dall’ aequitas , e la distribuzione delle rate tiene conto delle reali difficoltà dei coltivatori. Inoltre, il provvedimento viene qualificato come espressione di humanitas , poiché si tratta di un intervento volontario, filantropico, che non attende il ricorso dei privati. Il confronto con le regole dei giuristi è evidente. La remissio mercedis , prevista da Ulpiano per il caso di locazioni tra privati, mostra la stessa logica: il pagamento può essere sospeso o ridotto in caso di avversità, ma deve rimanere in equilibrio complessivo, conservando i diritti del locatore per le annate future. Anche Adriano applica questo principio, bilanciando il diritto e l’equità, e offrendo certezza e stabilità ai sudditi. Conclusioni Questi esempi confermano l’idea centrale: il diritto romano non si limita a regolare comportamenti economici, ma funziona come un vero e proprio repertorio di valori incorporati nella società. I giuristi e l’imperatore guidano le azioni con strumenti che oggi chiameremmo “economici”, ma che sono profondamente giuridici: aequitas , utilitas , benignitas , humanitas. Anche quando il diritto tocca la sfera economica, come nel caso dei prestiti pubblici o della gestione delle terre statali, lo fa secondo criteri giuridici e morali , non in funzione di una teoria economica. In altre parole, la teoria economica prende la forma del pensiero giuridico , e non viceversa. I valori che oggi considereremmo “embedded” nella mentalità romana trovano nel diritto una formulazione operativa, sanzionata, argomentata e trasmessa , assicurando che la

gestione delle risorse e dei rapporti sociali sia coerente con i principi giuridici fondamentali della società romana MARCO MAIURO: DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO PRIVATO E STORIA ECONOMICA: NOTE SU QUALCHE DOCUMENTO DI ETÀ ADRIANEA Le questioni fondamentali poste da Dario Mantovani possono essere sintetizzate lungo due assi principali. Il primo concerne le fonti giurisprudenziali , ossia la loro capacità di restituire la realtà economica: in che misura i frammenti giuridici giunti fino a noi rappresentano fenomeni economici concreti? Essi costituiscono documenti che descrivono la realtà economica oppure la filtrano secondo logiche giuridiche e culturali specifiche? Il secondo asse riguarda il rapporto tra argomentazione giuridica e pensiero economico : quali motivazioni, oggi definite “economiche”, hanno effettivamente influito sulla stesura delle costituzioni, dei responsa e delle opinioni giurisprudenziali? In che modo queste si intrecciano a principi di diritto privato, morale o pubblico? In altri termini, la definizione moderna di economia trova riscontro nelle fonti antiche, o queste devono essere lette secondo la loro logica interna, giuridica e culturale, anche quando l’oggetto dell’atto presenta chiari risvolti economici? I giurisperiti antichi, pur cogliendo tratti significativi della realtà economica, ne restituiscono un’ immagine parziale e socialmente selezionata , modellata dai casi che consideravano degni di attenzione. La loro attività consiste nella tipicizzazione dei singoli casi , ovvero nell’estrarre regole generali da situazioni concrete, o nel chiarire la regola mediante esempi concreti. Come osservato da Mantovani, i frammenti giuridici forniscono spie di fatti economici , ma la loro ricchezza informativa riguarda prevalentemente la storia sociale , più che quella economica. Questo determina una possibile biforcazione metodologica nella storia economica antica: da un lato la storia quantitativa, deduttiva e top-down; dall’altro, una storia qualitativa, basata sulla lettura critica e contestualizzata dei documenti. La storia economica antica, nelle analisi più recenti degli storici di professione, ha cercato di combinare documentazione e teoria. Lauretta Maganzani ha sottolineato come la rivoluzione marginalista della fine del XIX secolo abbia aperto la strada a un dialogo tra economia e storia, introducendo categorie e strumenti analitici nuovi. Tuttavia, gli economisti neoclassici partono spesso da assunti astratti, come la razionalità individuale e la teoria dell’ ottima allocazione delle risorse , che finiscono per orientare la lettura dei dati antichi secondo schemi predeterminati. Il risultato è una rappresentazione del mondo antico spesso statica e riduttiva , incapace di cogliere la complessità dei processi sociali ed economici. Sia le analisi finleyane sia quelle scheideliane condividono il limite comune di un approccio top- down che predefinisce le conclusioni, riducendo la capacità di cogliere le specificità della realtà romana. Gli economisti che studiano l’antichità tendono a sorvolare sulla complessità delle fonti, trattando come dati oggettivi informazioni che richiedono invece contestualizzazione filologica e storica. Il ritorno dell’interesse degli economisti per il mondo antico è un fatto positivo, ma le innovazioni metodologiche e i risultati complessivi restano modesti se confrontati con la ricchezza documentaria disponibile. Una lettura rigorosa deve partire dalle fonti stesse , valorizzandone la logica interna e la struttura, evitando di interpretarle attraverso categorie economiche moderne. Mantovani propone di concentrarsi su due questioni principali: il carattere dei documenti come testimoni di fatti economici e il modo in cui il pensiero giuridico plasma l’intervento pubblico e imperiale. A titolo di esempio, l’ éditto adrianeo sulla rateizzazione dei pagamenti dell’argyrikos phoros nelle regioni egiziane illustra la logica sottesa ai provvedimenti imperiali. La cancelleria imperiale, pur incorporando concetti derivati dai giuristi, agisce secondo uno schema giuridico e morale , piuttosto che economico. L’ordine imperiale nasce dalla traduzione di principi giuridici e etici in azioni concrete sul territorio: concetti come aequitas, humanitas, remissio mercedis diventano strumenti operativi di governo, regolando tasse, esenzioni e obblighi con finalità prevalentemente sociali e morali. L’ epistula de re piscatoria (IG IVIII 1103) costituisce un esempio illuminante. Il provvedimento concede esenzioni fiscali ai pescatori di Eleusi e limita le intermediazioni all’ingrosso per evitare fenomeni speculativi. La logica del testo mira a tutelare abbondanza ed equità del mercato, ma