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IL DIRITTO DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (CAP 1)
PREMESSA
Il diritto della crisi d’impresa è una materia “a due facce”: da un lato appartiene al diritto commerciale, dall’altro è fortemente connessa con l’economia aziendale. Studia cosa accade quando l’imprenditore non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti, e quali strumenti giuridici sono previsti per gestire tale situazione. Il Diritto della crisi e dell'insolvenza comprende l'insieme delle regole che trovano applicazione quando si verifica una situazione di crisi o insolvenza del debitore, consistente in uno squilibrio di tipo economico, patrimoniale o finanziario. ART. 1 CCII Alcune definizioni a) « crisi »: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) « insolvenza »: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) « sovraindebitamento »: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start- up innovative di cui al decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza Quando la crisi non è ancora attuale, ma probabile , il primo rischio da evitare è il ritardo da parte del debitore nel rilevarla e nell'adottare iniziative idonee ad affrontarla. Questo ritardo, in genere, dipende da una non adeguata struttura organizzativa del debitore, ma può anche accadere che il debitore non sia pienamente consapevole degli strumenti che la legge mette a sua disposizione. Il ritardo nella emersione dello stato di crisi o di insolvenza è sempre un fattore di aggravamento della condizione di difficoltà, rendendo più complessa e meno efficiente l'attività di risanamento dell’impresa Quando , invece, la crisi è ormai in atto è probabile che i singoli creditori , in presenza di un patrimonio insufficiente al loro soddisfacimento integrale e immediato, possano ricercare la soddisfazione del loro credito attraverso l' avvio di azioni esecutive individuali , con una triplice conseguenza negativa.
- In primo luogo, azioni molteplici e non coordinate conducono alla disgregazione dei complessi aziendali con impossibilità di una loro utile ricollocazione sul mercato.
- In secondo luogo, si creano disparità di trattamento tra i creditori più attivi , che agiscono per primi ed ottengono un maggiore e più rapido soddisfacimento, e creditori meno reattivi, che devono soddisfarsi su un patrimonio quantitativamente e qualitativamente residuale.
- infine, la soggezione del debitore alle azioni esecutive dei creditori disincentiva lo stesso dall' avviare in futuro una nuova iniziativa economica. La situazione di crisi e insolvenza del debitore coinvolge, allo stesso tempo ed allo stesso modo, tutti i creditori e non solo loro, ma anche gli altri soggetti ugualmente portatori di interessi rispetto al patrimonio del debitore, come ad esempio i lavoratori. Occorrono , quindi, regole in grado di assicurare un approccio collettivo , che consenta a tutte le parti di operare in modo certo. Il diritto della crisi e dell'insolvenza è la risposta dell'ordinamento a queste problematiche, rispetto alle quali opera in due direzioni principali.
- In un primo momento, quando la situazione di crisi o di insolvenza può essere affrontata ancora con mezzi meno invasivi , il debitore ed i creditori vengono
incentivati a porre in essere una reazione attiva e ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per regolare la crisi o l'insolvenza in un contesto ordinato, trasparente e verificabile.
- Poi, quando la situazione richiede interventi più decisi , si dispone l' intervento di un'autorità pubblica e l'imposizione di vincoli sul patrimonio del debitore, assicurando una composizione ordinata della crisi o dell' insolvenza e consentendo a determinate condizioni, al debitore di potersi liberare dai propri debiti pregressi anche non soddisfatti, in modo da offrirgli una seconda opportunità dopo un ragionevole periodo di tempo.
alla vita pubblica...così come la carcerazione – anche dei familiari – e la tortura o la pena di morte.
- Le caratteristiche del fallimento sono fissate nella universalità (la procedura colpisce l’intero patrimonio del debitore) e concorsualità (tutti i creditori sono chiamati a soddisfarsi sul medesimo patrimonio).
- Nasce la soluzione alternativa al fallimento: il concordato (accordo fra debitore e creditori).
- Ne l XVI sec. si introduce la distinzione tra gli insolventi che sono tali fortunae vitio, quelli che sono tali suo vitio e quelli, infine, che sono tali partim suo partim fortunae vitio: i primi sono trattati con mitezza e il fallimento coinvolge solo il loro patrimonio
- Nella codificazione di fine ottocento si consolida la disciplina del fallimento come fenomeno limitato agli imprenditori; le conseguenze sanzionatorie rimangono limitate al piano civile e politico; le sanzioni penali sono riservate a comportamenti limitati (irregolarità contabili, distrazione di beni, pagamenti preferenziali) I PERCORSI, GLI STRUMENTI E LE FONTI NORMATIVE I percorsi e gli strumenti per far fronte al rischio di crisi e al verificarsi della crisi o dell'insolvenza sono molteplici e si distinguono per presupposti, effetti, contenuto e finalità.
- FASE PREVENTIVA / DI EMERSIONE DELLA CRISI In primo luogo, ci sono le regole che presidiano il dovere del debitore di individuare e affrontare in modo tempestivo il proprio stato di crisi. Queste regole si concretizzano anzitutto nel dovere del debitore di adottare misure e assetti idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte. L'attuazione di questo dovere è agevolata dalla possibilità di intraprendere anche la strada della composizione negoziata della crisi , rappresenta un percorso di mediazione, affidato ad un esperto indipendente che ha il compito di facilitare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e tutti gli altri soggetti interessati, al fine di trovare una possibile soluzione per il risanamento dell’impresa.
- Vi sono, poi, gli STRUMENTI NEGOZIALI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA :
- i Piani attestati di risanamento ,
- gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (accordo di
ristrutturazione omologato; Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa),
- la Convenzione di moratoria ,
- il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) ,
- il Concordato preventivo ed il concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio. Si tratta di strumenti riservati esclusivamente ai debitori che svolgono attività d'impresa e che, se pur diversi per disciplina applicabile e procedimento, sono tuttavia accomunati dalla loro natura negoziale , nel senso che si basano su una proposta del debitore rivolta ai propri creditori; tale proposta ha per oggetto e scopo il soddisfacimento dei creditori in esecuzione di un piano economico-finanziario.
- PROCEDURE LIQUIDATORIE O CONCORSUALI VERE E PROPRIE Altre procedure , previste soprattutto per i casi in cui lo squilibrio economico o finanziario si presenti nella forma più grave dell'insolvenza, prevedono, invece, che il patrimonio del debitore venga affidato ad un organo nominato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa, che provvede ad amministrarlo, a liquidarlo ed a ripartire il ricavato tra i creditori , oppure procede al tentativo di ristrutturazione economico-finanziario dell'impresa, oppure ancora opera la modifica coattiva della struttura finanziaria del debitore, Queste sono:
- le Procedure di l iquidazione giudiziale ,
- liquidazione coatta amministrativa e
- L' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza.
- la liquidazione controllata del sovraindebitato.
Queste procedure, definite procedure di sovraindebitamento , sono procedure diverse e semplificate rispetto a quelle previste per gli imprenditori commerciali medio-grandi, in quanto adattate alle dimensioni più ridotte dell'attivo e del passivo da gestire. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza + altre fonti Anche le fonti normative del diritto della crisi e dell'insolvenza sono varie: Il testo normativo centrale è il " Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza " (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che contiene la disciplina di tutti i doveri, percorsi, strumenti e procedure sopra descritti, ad eccezione della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria. Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“ correttivo ”) ha apportato integrazioni e modifiche al codice. Il Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza è definitivamente in vigore dal 15 luglio 2022 e
sostituisce la vecchia legge fallimentare.
Il panorama delle fonti nazionali è completato dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato si insolvenza (cd. legge Prodi bis ), nonché dal d.l. 23 dicembre 2004, n. 347, conv. nella l. 18 febbraio 2004, n. 39, disciplina della ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (cd. legge Marzano ). Per la Liquidazione coatta amministrativa ( L.c.a. ), la disciplina si rinviene in parte nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ed in parte nelle discipline di settore (codice civile, testo unico bancario, codice delle assicurazioni). Quando l’insolvenza interessa imprese aventi sede in più paesi dell’Unione Europea, i profili transfrontalieri sono disciplinati dal Reg. UE 2015/. Il codice frutto di una lunga evoluzione normativa (avviata già dai governi Berlusconi) e riflette tendenze europee. Linee di tendenza principali : La disciplina attuale segue alcune linee di tendenza:
1. Conservazione dell’attività : favorire la continuità aziendale, trasferendo eventualmente l’impresa a un imprenditore più capace. Salvare l’azienda significa anche salvaguardare i posti di lavoro. 2. Favore per gli accordi con i creditori : si promuovono soluzioni negoziali che evitano la liquidazione giudiziale. 3. Esdebitazione e “fresh start” : l’imprenditore onesto ma sfortunato può liberarsi dai debiti residui e ripartire da zero. Inizialmente legata al concordato, oggi è prevista in modo più ampio come misura generale. 4. Estensione delle procedure ai non imprenditori : anche i consumatori e i soggetti non fallibili possono accedere a procedure di composizione della
crisi ( sovraindebitamento).
Il sovraindebitamento Fenomeno in crescita, riguarda tanto gli imprenditori quanto i privati cittadini. Per evitare decine di esecuzioni individuali su uno stesso debitore, il legislatore ha introdotto procedure concorsuali anche per i non fallibili (es. privati, professionisti, piccoli imprenditori). Società e responsabilità In una S.r.l., se l’impresa fallisce, i soci non rispondono personalmente: i creditori si soddisfano solo sul patrimonio sociale. Una volta liquidata la società, i soci possono anche costituirne un’altra — ciò riflette il principio di autonomia patrimoniale perfetta. Grandi imprese e interesse pubblico Quando fallisce una grande impresa (es. Alitalia, ILVA), le conseguenze travalicano l’interesse privato. In questi casi non interviene solo il giudice, ma anche il Ministero delle Imprese e del
Made in Italy, tramite procedure speciali di amministrazione straordinaria.
→ Strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e poi stabilizzato nel CCII: l’imprenditore, con l’aiuto di un esperto, cerca soluzioni concordate con i creditori prima che la crisi diventi irreversibile.
- Concordato stragiudiziale → Accordo puramente privato , senza omologazione giudiziale.
Gli accordi possono inoltre essere distinti attraverso la seguente classificazione: Accordi giudiziali o para-giudiziali :
- Accordo di ristrutturazione omologato
- Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa
- Convenzione di moratoria
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Accordi stragiudiziali o pre-procedurali :
- Composizione negoziata della crisi
- Non è una vera e propria procedura concorsuale.
- Si attiva tramite la Camera di Commercio, che nomina un esperto indipendente per aiutare debitore e creditori a trovare una soluzione sostenibile.
- Piano attestato di risanamento
- Piano unilaterale del debitore, attestato da un professionista indipendente, i cui atti sono esenti da revocatoria.
- Concordato stragiudiziale
- Accordo privatistico tra debitore e creditori, senza omologazione giudiziale. PROCEDURE CONCORSUALI AMMINISTRATIVE :
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione strordinaria (d.lgs 270/1999 – L. Prodi bis); Ristrutturazione industriale (d.l. 347/2003 – L. Marzano) La maggior parte degli strumenti e delle procedure previsti nel diritto della crisi e dell'insolvenza può ricondursi alla categoria unitaria delle" procedure concorsuali ". Anche se manca nell'ordinamento una definizione generale delle procedure concorsuali ed una loro elencazione, questa categoria è centrale nel sistema per due ragioni.
- Anzitutto, la locuzione "procedure concorsuali" è richiamata, sia nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sia in altre leggi.
- Inoltre, l'esame della nozione di procedure concorsuali permette di individuare e descrivere in modo unitario alcune caratteristiche che sono comuni a tutti gli strumenti in esse compresi. In termini generali, le procedure concorsuali sono le procedure nelle quali, attraverso intervento di un'autorità pubblica e l'imposizione di un vincolo di varia natura e intensità sul patrimonio del debitore, viene attuata la composizione coattiva dei rapporti tra il debitore e i suoi creditori. I profili presenti in tutte le procedure concorsuali sono 3:
- la presenza di un'autorità pubblica ,
- il vincolo sul patrimonio , e
- la regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori nei confronti del
debitore.
- La presenza dell'autorità pubblica, a volte un'autorità giudiziaria e a volte è un'attività amministrativa, ha la funzione di garantire che la procedura si svolga nel rispetto delle regole prescritte e sia orientata al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge.
- Il vincolo patrimoniale limita, con diverso grado di intensità a seconda della procedura, il potere di disposizione del debitore sul suo patrimonio e la possibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sullo stesso. Per effetto di questo vincolo, il patrimonio del debitore è affidato alla gestione o al controllo degli organi della procedura in vista del suo utilizzo per la realizzazione delle finalità della procedura.
- La regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori determina che gli effetti dell'apertura della procedura si impongano a tutti i creditori di quel determinato debitore. Le procedure concorsuali determinano la sostituzione della tutela individuale da
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
- la liquidazione giudiziale,
- la liquidazione coatta amministrativa,
- l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
- le procedure di sovraindebitamento.
Non vi rientrano:
- i doveri del debitore in tema di tempestiva emersione della crisi,
- la composizione negoziata della crisi, ed
- i piani attestati di risanamento.
Le procedure concorsuali possono, a loro volta, essere ordinate in distinte sotto- categorie :
- Procedure giudiziarie e procedure amministrative : Quando si ha riguardo alla natura giudiziaria o amministrativa degli organi che le dispongono e gestiscono, si distinguono le procedure giudiziarie e le procedure amministrative. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il concordato preventivo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la liquidazione giudiziale e le procedure di sovraindebitamento sono procedure giudiziarie, mentre la liquidazione coatta amministrativa è una procedura amministrativa e l'amministrazione straordinaria è una procedura “mista".
- Procedure volontarie e procedure coattive : Se si fa riferimento all'iniziativa per l'accesso alle procedure, si distinguono quelle volontarie, nelle quali il debitore e l'unico soggetto legittimato a promuoverle, da quelle coattive, che possono essere disposte anche su richiesta di terzi e contro la volontà del debitore.
- Altre classificazioni talora proposte per le procedure concorsuali non sono, invece, condivisibili. Le procedure concorsuali non hanno tutte la medesima finalità, ma ciascuna di esse ne ha una sua propria che è meglio potrà essere compiuta quando di seguito le singole procedure saranno descritte in modo analitico. Indipendentemente dalla loro classificazione e finalità, l e procedure concorsuali condividono alcune caratteristiche omogenee , che li accomuna tra loro e le differenziano dagli altri strumenti non concorsuali.
- Una caratteristica comune a tutte le procedure concorsuali è la "universalità", in
virtù della quale la procedura tendenzialmente coinvolge l'intero patrimonio del debitore esistente al momento dell'apertura (salvo alcune eccezioni). In ciò si coglie una radicale differenza tra le procedure concorsuali e le procedure esecutive individuali: mentre le prime riguardano tutto il patrimonio del debitore, le seconde incidono soltanto su singoli beni.
- Altra caratteristica comune è la "generalità", in quanto la procedura riguarda tutti i
creditori esistenti al momento del suo avvio. Anche in questo le procedure concorsuali si differenziano dalle procedure esecutive individuali, nelle quali sono i singoli creditori a decidere se avviare o intervenire nel relativo procedimento, senza che siano necessariamente coinvolti tutti gli altri creditori.
- Ulteriore caratteristica comune è "l'officiosità", da cui deriva che le procedure si
aprono o quantomeno vengono scandite nel loro svolgimento da un provvedimento dell'autorità pubblica giudiziaria o amministrativa), la cui adozione determina il prodursi di determinati effetti nei confronti del debitore, dei creditori e dei terzi connessi alla procedura. Prima di concludere l'esame delle procedure concorsuali va svolta una precisazione. La concorsualità è una categoria "liquida", nella quale i confini tra concorsuale e non concorsuale sono permeabili. Di seguito, quando tratteremo della composizione negoziata e del piano attestato di risanamento (che non sono, come detto, procedure
concorsuali) si apprezzerà l'utilità di questa precisazione. ART. 1 CCII – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CCII
- Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
- Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
altri sono soltanto procedure concorsuali (le procedure di sovraindebitamento, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), mentre altri ancora sono soltanto strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (il piano attestato di risanamento). Si è vista sopra quale sia la funzione della categoria delle procedure concorsuali. La categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ha, invece, la diversa funzione di individuare un insieme di regole comuni, che trovano tendenzialmente applicazione, pur con alcune limitazioni, per tutti gli strumenti inclusi nella categoria stessa.
Piano
attestato di
risanamento
Strumento negoziale non
concorsuale e
stragiudiziale , attestato da
professionista; esente da
revocatoria (art. 56 CCII).
Accordi di
ristrutturazi
one dei
debiti (ARD)
Procedura giudiziale su
base negoziale (artt. 57 ss.
CCII); può avere efficacia
estesa.
Convenzio
ne di
moratoria
Accordo temporaneo
omologato; serve a
sospendere azioni esecutive
e ridefinire termini (art. 61
CCII).
Piano di
ristrutturazione
soggetto a
omologazione
(PRO)
Istituto flessibile di nuova
introduzione; alternativa al
concordato (art. 64-bis ss.
CCII).
Concordato
preventivo
Classico istituto concorsuale
per la continuità o la
liquidazione (artt. 84 ss.
CCII).
Concordato
semplificato per
la liquidazione
del patrimonio
Introdotto dal d.l. 118/2021 e
recepito nel CCII (art. 25-
sexies); successivo alla
composizione negoziata.
Liquidazione
giudiziale
Sostituisce il fallimento;
esclusa dalla definizione di
strumento di regolazione (art.
2 m-bis).
Liquidazione
controllata
(sovraindebitam
ento)
Procedura per soggetti non
fallibili (art. 268 ss. CCII);
anch’essa esclusa dall’art. 2.
Procedure di
composizione
delle crisi da
sovraindebitame
nto (accordo,
piano del
consumatore)
Per soggetti non fallibili; in
parte strumenti di
regolazione , in parte
concorsuali (art. 65 ss.
CCII).
Liquidazione
coatta
amministrativa
(LCA)
Procedura concorsuale
speciale di natura
amministrativa.
Amministra
zione
straordinari
Procedura concorsuale
speciale “mista” (giudiziale e
dell'insolvenza (artt. 3 -11), mentre altri ricostruibili in via interpretativa sulla base del contenuto delle norme di dettaglio. Il campo di applicazione dei principi generali è tendenzialmente generale. I principi generali del Diritto della Crisi e dell'insolvenza assolvono una triplice funzione:
- integrativa, in quanto finalizzati a colmare lacune dell’ordinamento;
- normativa, perché diretti a fissare norme di disciplina della condotta;
- interpretativa, ossia orientata a guidare l'interpretazione di norme particolari. Consentono di interpretare in modo coerente le singole norme di dettaglio. ART. 4 CCII – Doveri delle parti I principi generali formulati in modo espresso dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fissano alcune regole di condotta soggetti che che tutti i soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono rispettare. Si tratta di norme direttamente applicabili alle singole fattispecie e la cui violazione determina conseguenze, anche sanzionatorie, apprezzabili sul piano giuridico.
- Un primo principio generale individua i doveri dell'imprenditor e in tema di tempestiva emersione della crisi. Di esso si tratterà nel cap. II.
- Un secondo principio generale riguarda sia la condotta del debitore , sia quella dei creditori (e ogni altro soggetto interessato) , i quali "nella composizione negoziata, nel corso delle e correttezza trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione, ... devono comportarsi secondo Buona fede e Correttezza " (art. 4, comma 1). Malgrado l'imprecisione formulazione della norma, il dovere di buona fede e correttezza deve operare non solo nella fase di accesso, ma anche durante lo svolgimento e l'esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dove l'esistenza di una "comunità" di creditori impone atteggiamenti collaborativi a tutte le parti. → Il dovere di buona fede e correttezza impone di tenere un comportamento che tenga conto anche degli interessi delle altre parti. A titolo di esempio, nelle procedure di tipo negoziale la buona fede non si traduce in un obbligo per i creditori di accettare acriticamente ogni proposta di soluzione che sia stata eventualmente prospettata dal debitore, ma impone un dovere di serena valutazione delle proposte, nonché di motivazione e di tempestiva comunicazione delle scelte assunte. Per quanto riguarda le forme di tutela nei confronti delle condotte lesive della buona fede, le conseguenze possono, così, essere individuate nel risarcimento del danno causato dalla condotta illegittima, ma possono anche tradursi nell'inefficacia dell'atto con il quale si realizza la violazione. Il contenuto del dovere di buona fede è poi specificato dal legislatore attraverso un elencazione di condotte che esemplificano una possibile concretizzazione dello stesso. In particolare, il debitore ha il dovere di: A) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente , fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate; B) assumere tempestivamente le iniziative idonee , anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; C) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori; In relazione ai creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza , invece, è posto il dovere di collaborare lealmente con il debitore , con l' esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore (art. 4, comma). Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza formula anche alcuni principi generali di carattere processuale. Tra questi assumono rilievo centrale, principi della trattazione unitaria di tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 7).
Dell'applicazione concreta di questi principi si tratterà diffusamente in seguito (vedi cap. IV, par. 6; cap. V, par. 5; cap. VI, sez. 2, par. 5), ma qui è utile fornire una prima sintetica spiegazione della loro ratio. Si tratta, infatti, di principi differenti, ma che si coordinano per raggiungere il medesimo obiettivo, che è quello di assicurare, ove possibile la prevalenza degli strumenti negoziali su base volontaria rispetto alle procedure liquidatorie a carattere coattivo, favorendo le definizioni negoziali della crisi e dell'insolvenza basate su accordi tra il debitore ed i suoi creditori. Altri principi generali disciplinati, in modo espresso dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 5 - 11) si traducono, invece, in una serie di previsioni di dettaglio.