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Questo capitolo del documento discute delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di stato di crisi d'impresa, insolvenza, diritto fallimentare e diritto del lavoro. Viene esplorata l'interazione tra questi settori e la sospensione, estinzione e licenziamento di rapporti di lavoro durante la liquidazione giudiziale. Inoltre, vengono presentate le nuove regole per il trasferimento di aziende in crisi.
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo 39 - Crisi d’impresa, insolvenza e rapporti di lavoro
1. Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza √ Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto importanti novità. La disciplina del codice è basata sulla distinzione tra lo stato di crisi e lo stato di insolvenza che determina un provvedimento di liquidazione giudiziale. √ Crisi d’impresa: nell’ordinamento giuridico italiano per lungo tempo non è esistita una nozione giuridica del concetto di crisi d’impresa. Il nuovo Codice l’ha definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di causa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ”. —> Lo stato di crisi si identifica in una situazione di probabile insolvenza, individuata mediante specifici indicatori, che implica l’attivazione di una serie di meccanismi finalizzati proprio ad evitare l’intervento giudiziale. 2. Diritto fallimentare e diritto del lavoro √ L’insolvenza , tanto nella legge fallimentare quanto nel Codice, è definita come “stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. —> L’effetto perseguito è il medesimo: lo spossessamento per la soddisfazione di uno o più crediti, comune alle esecuzioni individuali, viene esteso all’intero patrimonio del debitore nel rispetto della par condicio creditorum. —> Il passaggio a uno stato di insolvenza provoca un’interazione rilevante anche tra il diritto fallimentare e il diritto del lavoro: la declaratoria giudiziale infatti, ha l’obiettivo di conservare il patrimonio da ripartire tra tutti i creditori, la c.d. massa fallimentare. È dunque naturale che essa limiti ad ipotesi eccezionali la sospensione dei rapporti pendenti e favorisca lo scioglimento di tali rapporti sospesi rispetto al subentro di essi. Diviene allora evidente, il possibile contrasto con i principi e le regole del diritto del lavoro finalizzate alla conservazione del rapporto e della retribuzione. 2.2. Disciplina applicabile del nuovo Codice √ In coerenza con l’obbiettivo di massima conservazione delle imprese e massima prevenzione dell’insolvenza, il Codice favorisce lo strumento del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale. √ In secondo luogo, viene introdotta una regolamentazione specifica per i rapporti di lavoro subordinato , riconosciuta come speciale nel nuovo art.2119 comma 2 c.c. √ Liquidazione giudiziale sospende il rapporto: la liquidazione giudiziale determina la sospensione del rapporto e al contempo disciplina l’estinzione dello stesso, con soluzioni piuttosto innovative. L’estinzione dei rapporti sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 3. La sospensione del rapporto in caso di liquidazione giudiziale √ Gli effetti della sospensione: dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale e fino alla decisione del curatore, il rapporto è in c.d. quiescenza, ossia è sospeso. —> In sostanza il lavoratore quale contraente in bonis è liberato dalla legge dall’obbligazione di eseguire la propria prestazione lavorativa , ma proprio per questo, in assenza della svolgimento di prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione. √ Le eccezioni: la sospensione del rapporto è impedita solamente in quelle ipotesi nelle quali siano assicurate la continuazione o la ripresa dell’attività nell’organizzazione aziendale. 4. Le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro √ In tema di estinzione del rapporto, è stata prevista una procedura ad hoc di licenziamento collettivo. > Vige innanzitutto l’obbligo di giustificazione del licenziamento, della cui prova è onerato il curatore fallimentare. La mera apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un giustificato motivo di licenziamento. > Il comam 3 dell’art.189 prevede che il curatore, in assenza di una procedura di licenziamento collettivo, debba intimare il “recesso senza indugio” e per iscritto, “qualora non sia
possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro”. —> L’espressione sembra contemplare tre situazioni: a) l’impossibilità della continuazione dell’azienda o ramo; b) l’impossibilità del trasferimento dell’azienda o del ramo; c) la ricorrenza di manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro. —> Tutte e tre le situazioni sono accumunate da una conclamata impossibilità di determinare la ripresa lavorativa e dalla chiara posizione di un obbligo di sollecita attivazione del curatore. 4.1. In particolare: l’ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la proroga del periodo di sospensione √ La risoluzione di diritto decorsi 4 mesi…: il Codice pone una durata massima del periodo di quiescenza, stabilendo che decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto. √ …o il maggior termine concesso dal giudice delegato (proroga): il termine di 4 mesi può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, su richiesta