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Crisi d'Impresa, Insolvenza e Rapporti di Lavoro: Novità del Codice, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

Questo capitolo del documento discute delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di stato di crisi d'impresa, insolvenza, diritto fallimentare e diritto del lavoro. Viene esplorata l'interazione tra questi settori e la sospensione, estinzione e licenziamento di rapporti di lavoro durante la liquidazione giudiziale. Inoltre, vengono presentate le nuove regole per il trasferimento di aziende in crisi.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 01/02/2022

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Capitolo 39 - Crisi d’impresa, insolvenza e rapporti di lavoro
1. Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
√"Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto importanti novità.!
La disciplina del codice è basata sulla distinzione tra lo stato di crisi e lo stato di insolvenza che
determina un provvedimento di liquidazione giudiziale.
√"Crisi d’impresa: nell’ordinamento giuridico italiano per lungo tempo non è esistita una
nozione giuridica del concetto di crisi d’impresa.!
Il nuovo Codice l’ha definita come “lo stato di dicoltà economico-finanziaria che rende probabile
l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di causa
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.!
"—> Lo stato di crisi si identifica in una situazione di probabile insolvenza, individuata
mediante specifici indicatori, che implica l’attivazione di una serie di meccanismi finalizzati proprio
ad evitare l’intervento giudiziale.
2. Diritto fallimentare e diritto del lavoro
√"L’insolvenza, tanto nella legge fallimentare quanto nel Codice, è definita come “stato del
debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.!
"—> L’eetto perseguito è il medesimo: lo spossessamento per la soddisfazione di uno o
più crediti, comune alle esecuzioni individuali, viene esteso all’intero patrimonio del debitore nel
rispetto della par condicio creditorum.!
"—> Il passaggio a uno stato di insolvenza provoca un’interazione rilevante anche tra il
diritto fallimentare e il diritto del lavoro: la declaratoria giudiziale infatti, ha l’obiettivo di conservare
il patrimonio da ripartire tra tutti i creditori, la c.d. massa fallimentare.!
È dunque naturale che essa limiti ad ipotesi eccezionali la sospensione dei rapporti pendenti e
favorisca lo scioglimento di tali rapporti sospesi rispetto al subentro di essi.!
Diviene allora evidente, il possibile contrasto con i principi e le regole del diritto del lavoro
finalizzate alla conservazione del rapporto e della retribuzione.
2.2. Disciplina applicabile del nuovo Codice
√"In coerenza con l’obbiettivo di massima conservazione delle imprese e massima prevenzione
dell’insolvenza, il Codice favorisce lo strumento del concordato rispetto alla liquidazione
giudiziale.
√"In secondo luogo, viene introdotta una regolamentazione specifica per i rapporti di lavoro
subordinato, riconosciuta come speciale nel nuovo art.2119 comma 2 c.c.
√"Liquidazione giudiziale sospende il rapporto: la liquidazione giudiziale determina la
sospensione del rapporto e al contempo disciplina l’estinzione dello stesso, con soluzioni
piuttosto innovative.!
L’estinzione dei rapporti sospesi ha eetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
3. La sospensione del rapporto in caso di liquidazione giudiziale
√"Gli eetti della sospensione: dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale e fino alla
decisione del curatore, il rapporto è in c.d. quiescenza, ossia è sospeso.!
"—> In sostanza il lavoratore quale contraente in bonis è liberato dalla legge
dall’obbligazione di eseguire la propria prestazione lavorativa, ma proprio per questo, in assenza
della svolgimento di prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione.
√"Le eccezioni: la sospensione del rapporto è impedita solamente in quelle ipotesi nelle quali
siano assicurate la continuazione o la ripresa dell’attività nell’organizzazione aziendale.
4. Le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro
In tema di estinzione del rapporto, è stata prevista una procedura ad hoc di licenziamento
collettivo.!
"> Vige innanzitutto l’obbligo di giustificazione del licenziamento, della cui prova è onerato il
curatore fallimentare. La mera apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un giustificato
motivo di licenziamento.!
"> Il comam 3 dell’art.189 prevede che il curatore, in assenza di una procedura di
licenziamento collettivo, debba intimare il “recesso senza indugio” e per iscritto, “qualora non sia
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Capitolo 39 - Crisi d’impresa, insolvenza e rapporti di lavoro

1. Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto importanti novità. La disciplina del codice è basata sulla distinzione tra lo stato di crisi e lo stato di insolvenza che determina un provvedimento di liquidazione giudiziale. Crisi d’impresa: nell’ordinamento giuridico italiano per lungo tempo non è esistita una nozione giuridica del concetto di crisi d’impresa. Il nuovo Codice l’ha definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di causa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ”. —> Lo stato di crisi si identifica in una situazione di probabile insolvenza, individuata mediante specifici indicatori, che implica l’attivazione di una serie di meccanismi finalizzati proprio ad evitare l’intervento giudiziale. 2. Diritto fallimentare e diritto del lavoro L’insolvenza , tanto nella legge fallimentare quanto nel Codice, è definita come “stato del debitore che si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. —> L’effetto perseguito è il medesimo: lo spossessamento per la soddisfazione di uno o più crediti, comune alle esecuzioni individuali, viene esteso all’intero patrimonio del debitore nel rispetto della par condicio creditorum. —> Il passaggio a uno stato di insolvenza provoca un’interazione rilevante anche tra il diritto fallimentare e il diritto del lavoro: la declaratoria giudiziale infatti, ha l’obiettivo di conservare il patrimonio da ripartire tra tutti i creditori, la c.d. massa fallimentare. È dunque naturale che essa limiti ad ipotesi eccezionali la sospensione dei rapporti pendenti e favorisca lo scioglimento di tali rapporti sospesi rispetto al subentro di essi. Diviene allora evidente, il possibile contrasto con i principi e le regole del diritto del lavoro finalizzate alla conservazione del rapporto e della retribuzione. 2.2. Disciplina applicabile del nuovo Codice In coerenza con l’obbiettivo di massima conservazione delle imprese e massima prevenzione dell’insolvenza, il Codice favorisce lo strumento del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale. In secondo luogo, viene introdotta una regolamentazione specifica per i rapporti di lavoro subordinato , riconosciuta come speciale nel nuovo art.2119 comma 2 c.c. Liquidazione giudiziale sospende il rapporto: la liquidazione giudiziale determina la sospensione del rapporto e al contempo disciplina l’estinzione dello stesso, con soluzioni piuttosto innovative. L’estinzione dei rapporti sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 3. La sospensione del rapporto in caso di liquidazione giudiziale Gli effetti della sospensione: dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale e fino alla decisione del curatore, il rapporto è in c.d. quiescenza, ossia è sospeso. —> In sostanza il lavoratore quale contraente in bonis è liberato dalla legge dall’obbligazione di eseguire la propria prestazione lavorativa , ma proprio per questo, in assenza della svolgimento di prestazione lavorativa, non matura il diritto alla retribuzione. Le eccezioni: la sospensione del rapporto è impedita solamente in quelle ipotesi nelle quali siano assicurate la continuazione o la ripresa dell’attività nell’organizzazione aziendale. 4. Le ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro In tema di estinzione del rapporto, è stata prevista una procedura ad hoc di licenziamento collettivo. > Vige innanzitutto l’obbligo di giustificazione del licenziamento, della cui prova è onerato il curatore fallimentare. La mera apertura della liquidazione giudiziale non costituisce un giustificato motivo di licenziamento. > Il comam 3 dell’art.189 prevede che il curatore, in assenza di una procedura di licenziamento collettivo, debba intimare il “recesso senza indugio” e per iscritto, “qualora non sia

possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro”. —> L’espressione sembra contemplare tre situazioni: a) l’impossibilità della continuazione dell’azienda o ramo; b) l’impossibilità del trasferimento dell’azienda o del ramo; c) la ricorrenza di manifeste ragioni economiche inerenti all’assetto dell’organizzazione del lavoro. —> Tutte e tre le situazioni sono accumunate da una conclamata impossibilità di determinare la ripresa lavorativa e dalla chiara posizione di un obbligo di sollecita attivazione del curatore. 4.1. In particolare: l’ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la proroga del periodo di sospensione √ La risoluzione di diritto decorsi 4 mesi…: il Codice pone una durata massima del periodo di quiescenza, stabilendo che decorso il termine di 4 mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto. …o il maggior termine concesso dal giudice delegato (proroga): il termine di 4 mesi può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, su richiesta

  • del curatore o del direttore dell’Ispettorato territoriale
  • nonché dei singoli lavoratori, qualora sussistano possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo, ma anche in questo caso, qualora la proroga non conduca al subentro o al recesso entro il termine assegnato, si verifica la risoluzione di diritto. In ambo i casi, si introduce un’autonoma causale di estinzione del rapporto, che si verifica in forma automatica e ope legis. 4.2. Le dimissioni √ Dimissioni nella procedura di liquidazione giudiziale: il decorso del termine di 4 mesi dalla data di apertura di liquidazione giudiziale comporta un ulteriore effetto. —> Le dimissioni rassegnate dal lavoratore dopo tale termine si intendono contrassegnate per presunzione legale da una giusta causa e, quindi, da uno stato di disoccupazione involontaria. Questo consente al lavoratore di avere subito accesso alla NASpI, sia per ottenere un sostegno al reddito, sia per immettersi nei percorsi di ricollocazione dei servizi per l’impiego. 5. Gli strumenti previdenziali di tutela del reddito in casi di liquidazione giudiziale √ Nel nuovo sistema la tutela del reddito del lavoratore sospeso passa per la cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, dopo la dichiarazione di fallimento o l’apertura della liquidazione giudiziale senza continuazione dell’attività, il lavoratore accede alla tutela del reddito (NASpI) e alle misure di reinserimento nel mercato del lavoro soltanto all’esito del passaggio a uno stato di disoccupazione involontaria, e cioè alla fine del periodo di sospensione. 6. Il trasferimento dell’azienda in crisi √ Il Codice ha modificato profondamente anche la disciplina del trasferimento d’azienda in crisi. Il Codice interviene in materia di trasferimento d’azienda in crisi e lo fa anzitutto inserendo un rinvio esplicito all’art.47 legge 428 del 1990; prevedendo espressamente il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro: > tanto in caso di procedure non liquidatorie (finalizzate ad assicurare la prosecuzione dell’impresa); > quanto in ipotesi di procedure liquidatorie (destinate alla mera liquidazione dei beni ovvero alla salvaguardia dell’impresa al solo fine di massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori) Procedure non liquidatorie: in particolare, in presenza di procedure non liquidatorie, l’art.2112 è derogabile solo per quanto attiene alle condizioni di lavoro nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo collettivo. —> A differenza del passato, non compare più tra le ipotesi non liquidatorie lo “stato di crisi aziendale”, ragion per cui le tutele in esso contenute troveranno integrale applicazione all’azienda in crisi.