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Appunti di diritto privato, Appunti di Diritto Privato

 Lezione 1.1 – Nozioni introduttive. Soggettività e attività giuridica  Lezione 1.2 – Nozioni introduttive  Lezione 1.3 – Soggettività e capacità giuridica  Lezione 1.4 – Capacità di agire  Lezione 1.5 – Gli enti  Lezione 1.6 – I diritti della persona  Lezione 1.7 – Situazioni giuridiche soggettive. Fatti e atti giuridici  Lezione 1.8 – Gli atti giuridici nel tempo. Prescrizione e decadenza  Lezione 2.1 – Il contratto in generale – Prima Parte  Lezione 2.2 – Nozione, requisiti ed elementi accidentali  Lezione 2.3 – Conclusione e formazione  Lezione 2.4 – Gli effetti del contratto  Lezione 2.5 – Gli effetti del contratto rispetto ai terzi  Lezione 2.6 – Classificazione e categorie dei contratti  Lezione 2.7 – Rappresentanza e contratto per persona da nominare  Lezione 2.8 – Interpretazione del contratto, cessione del contratto CONTENUTO COMPLETO NELL'INDICE

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 13/06/2025

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Appunti di Diritto Privato
SULLA BASE DEL MATERIALE VIDEOREGISTRATO DEL PROF. DARIO
BUZZELLI
A CURA DI FIORENZA CENICCOLA – UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO
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Appunti di Diritto Privato

SULLA BASE DEL MATERIALE VIDEOREGISTRATO DEL PROF. DARIO

BUZZELLI

A CURA DI FIORENZA CENICCOLA – UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

DIRITTO PRIVATO CHECKLIST

PROF. DARIO BUZZELLI

Modulo Argomenti Videolezioni Lezione interattiva Test 1.Lezione 1.1 – Nozioni introduttive. Soggettività e attività giuridica  Lezione 1.2 – Nozioni introduttive  Lezione 1.3 – Soggettività e capacità giuridica  Lezione 1.4 – Capacità di agire  Lezione 1.5 – Gli enti  Lezione 1.6 – I diritti della persona  Lezione 1.7 – Situazioni giuridiche soggettive. Fatti e atti giuridici  Lezione 1.8 – Gli atti giuridici nel tempo. Prescrizione e decadenza

Lezione 2.1 – Il contratto in generale – Prima Parte  Lezione 2.2 – Nozione, requisiti ed elementi accidentali  Lezione 2.3 – Conclusione e formazione  Lezione 2.4 – Gli effetti del contratto  Lezione 2.5 – Gli effetti del contratto rispetto ai terzi  Lezione 2.6 – Classificazione e categorie dei contratti  Lezione 2.7 – Rappresentanza e contratto per persona da nominare  Lezione 2.8 – Interpretazione del contratto, cessione del contratto

Lezione 3.1 – Il contratto in generale – Seconda Parte  Lezione 3.2 – La simulazione  Lezione 3.3 – La nullità  Lezione 3.4 – Morfologia e regime della nullità  Lezione 3.5 – L’annullabilità  Lezione 3.6 – L’azione di annullamento  Lezione 3.7 – La rescissione del contratto  Lezione 3.8 – La risoluzione del contratto

4.Lezione 4.1 – Le relazioni familiari  Lezione 4.2 – Modelli di relazione familiare. L’atto di matrimonio  Lezione 4.3 – Il contenuto del rapporto matrimoniale e dell’unione civile. Gli effetti

Lezione 8.1 – Fonti non contrattuali delle obbligazioni  Lezione 8. 2 – Le promesse unilaterali: promessa di pagamento, ricognizione di debito e promessa al pubblico  Lezione 8. 3 – La gestione di affari, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa  Lezione 8. 4 – I titoli di credito  Lezione 8. 5 – L’illecito extracontrattuale. Il fatto, l’elemento soggettivo e il nesso  Lezione 8. 6 – L’illecito extracontrattuale. Il danno ingiusto  Lezione 8. 7 – La responsabilità extracontrattuale oggettiva e quella aggravata  Lezione 8.8 – Il danno e il risarcimento

Lezione 9.1 – I contratti tipici  Lezione 9.2 – La compravendita  Lezione 9.3 – Gli altri contratti traslativi  Lezione 9.4 – I contratti di godimento, la locazione finanziaria e il rent to buy  Lezione 9.5 – I contratti per la prestazione di servizio. Prima Parte  Lezione 9.6 – I contratti per la prestazione di servizio. Seconda Parte  Lezione 9.7 – I contratti per la prestazione di servizio. Terza Parte  Lezione 9.8 – Altri principali contratti tipici

Lezione 10.1 – I contratti tipici. La prova dei fatti giuridici  Lezione 10. 2 – I contratti di prestito  Lezione 10. 3 – I contratti bancari in generale  Lezione 10. 4 – I contratti di garanzia  Lezione 10. 5 – I contratti volti alla risoluzione di controversie  Lezione 10. 6 – I contratti aleatori  Lezione 10. 7 – La prova dei fatti giuridici  Lezione 10. 8 – Le singole prove

Programma del corso Fonti, interpretazione – legge nel tempo e nello spazio - soggettività e capacità – persona fisica – diritti delle personalità – enti – fatti e atti giuridici – contratto in generale – relazioni familiari –

matrimonio – filiazione – successioni a causa di morte – donazioni – beni – proprietà - diritti reali di godimento – possesso – obbligazioni in generale – fonti non contrattuali delle obbligazioni - contratti tipici Prof. DARIO BUZZELLI E-mail: [email protected] GLOSSARIO Le voci che compongono il seguente Glossario sono tratte dall’opera Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile , di P. Perlingieri e P. Femia, 2a^ ed. Napoli, 2004 Autonomia privata «“Autonomia” significa, in generale, attività e potestà di darsi un ordinamento, di dare cioè assetto ai propri rapporti e interessi, spiegata dallo stesso ente o soggetto cui spettano» (E. Betti, Autonomia privata, in Noviss. dig. it. , I, Torino, 1957, p. 1559). Consuetudine «La consuetudine è un ordinamento di fatto, sviluppato dai bisogni e dalle condizioni sociali che per generale e duratura osservanza s’impone psicologicamente ai singoli. Ma la consuetudine non è ancora diritto: la consuetudine in sé è un fenomeno pregiuridico, o se si vuole extra-giuridico: è un ordinamento naturale sociale. Lungi dal vedere nella consuetudine la forma infantile del diritto, è da vedere il substrato di fatto d’una possibile norma». Correttezza «Il termine “correttezza” è adoperato nel codice civile all’art. 1175, che detta una disposizione valevole in via generale, per tutte le parti di un rapporto obbligatorio. La mancanza di una definizione legislativa, la generalità del precetto, il suo costante riferimento alla condotta del debitore e del creditore (in qualsivoglia rapporto obbligatorio) fanno sì che l’espressione “correttezza” si presenti come una espressione ellittica volta ad individuare un criterio di valutazione della condotta e nello stesso tempo un “paradigma di azione” rapportato ad una varia ed indeterminata categoria di fattispecie» (L. Rovelli, Correttezza , in Dig. disc. priv. , sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 423). Decodificazione La decodificazione sta ad indicare il procedimento attraverso il quale si compie una operazione antitetica a quella della raccolta delle norme in un impianto unitario e sistematico, affidando la disciplina di alcune materie non più alla staticità del codice, bensì alla dinamicità delle leggi speciali. In altre parole, le «leggi, che si sogliono ancora denominare ‘speciali’, sottraggono a mano a mano intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina del codice civile, costituendo micro-sistemi di norme, con proprie ed autonome logiche». Il codice civile «funge ormai da diritto residuale , da disciplina di casi non regolati da norme particolari» e con l’avanzare del tempo questo «processo di erosione (…) diviene processo di assorbimento , nel senso appunto che il codice perde anche la disciplina dei casi residuali (…) sottoposti alle leggi esterne» (N. Irti, L’età della decodificazione , IV ed., Milano, 1999, pp. 38 e 40). Depatrimonializzazione «Con il termine (…) “depatrimonilizzazione” si individua una tendenza normativo-culturale; si indica, in definitiva, la consapevolezza che nell’ordinamento si è operata una scelta, che lentamente va attuandosi, tra personalismo (superamento dell’individualismo) e patrimonialismo (superamento

prevalenza data ora all’una ora all’altra parte dipende dalla preferenza dei singoli Autori. Essa può essere considerata o esclusivamente come ricerca analitica e descrittiva dei procedimenti effettivamente adoperati dai giuristi oppure anche come proposta di riforma del metodo, cioè come precettistica» (N. Bobbio, Metodo , in Noviss. dig. it. , X, Torino, 1964, p. 602). Norma inderogabile Le norme inderogabili sono «quelle di “caratura assiologica così elevata” da risultare diretta espressione di principi e di valori di rilevanza costituzionale per lo più ispirate alla tutela, garanzia e promozione della persona». Il «carattere inderogabile della norma non è sempre testualmente sancito e (…) l’onere che grava sull’interprete di individuarlo per via analogica non può essere soddisfacentemente assolto mercé il ricorso ad indici formali di categoricità (quali l’incisivo tono imperativo della norma, l’espressa comminatoria della nullità ecc.»). Da ciò «si rileva giustamente che “a risultati più affidanti è possibile pervenire avvalendosi, invece, del criterio fondato sul tipo di interessi tutelati e dei fini perseguiti dalla norma, dal momento che è proprio la peculiare prospettiva teleologica che ne legittima la cogenza”. Il “momento assiologico” assume, quindi, un ruolo decisivo ai fini della individuazione del carattere inderogabile della norma e della conseguente possibilità di tracciare una sicura linea di demarcazione rispetto alla norma dispositiva» (P. Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti , Napoli, 1987, pp. 21 e 24). Precedente giudiziale «Il termine “precedente giudiziale” (…) viene dall’Inghilterra, dopo che, nel corso dei primi decenni del nostro secolo, si sono sviluppati gli studi comparatistici del diritto inglese (…). In Italia si trova usata la parola “giurisprudenza” per indicare il complesso di precedenti su una data questione senza citarli uno per uno, cioè per indicare la “giurisprudenza” (…) del tribunale che parla, in una sua decisione, o al quale ci si rivolge nel Foro» (G. Gorla, Precedente giudiziale , in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 190, p. 2). Ragionevolezza La scelta interpretativa dei giudici non è «né arbitraria né meccanica»; essi «mostrano delle virtù tipicamente giudiziali (…). Queste virtù sono: imparzialità e neutralità nell’esaminare le alternative: considerazione per gli interessi di tutte le persone che ne saranno toccate, e preoccupazione di usare qualche principio generale accettabile come base ragionata per la decisione. Senza dubbio, dato che è sempre possibile una pluralità di tali principi, non si può dimostrare che una decisione sia l’unica corretta: ma essa può essere resa accettabile come il prodotto ragionato di una scelta consapevole e imparziale» (H.L.A. Hart, Il concetto di diritto , trad. it. di M. Cattaneo, Torino, 1965, p. 238). Scienza giuridica La «scienza giuridica, non è soltanto la scienza delle “norme” giuridiche, bensì la scienza del “diritto” inteso nella sintesi di tutti gli elementi che lo compongono, dei loro rapporti e del loro perenne ciclo: i dati pratici, la loro rilevanza, la loro realizzazione storica, la loro disciplina concreta, la dialettica, cioè, fra fatti e valori, la rilevazione delle costanti, la costruzione dei concetti e del sistema, in funzione logica e in correlazione storica. Insomma è il sapere organizzato che ha per oggetto l’esperienza giuridica nel suo complesso e nei suoi vari elementi, caratteri, aspetti, nella sua realizzazione storica e nella sua organizzazione sistematica. E quello che si dice diritto, nella sua integralità, è pensiero (scienza, sistema) e azione (esperienza concreta e puntuale), in continuo processo dialettico. Si può dire che è storia, e ciò per il fatto che la storia è pensiero e azione» (S. Pugliatti, Beni immobili e beni mobili , Milano, 1967, p. 28).

Sillogismo Il sillogismo «non è altro che la deduzione di una conclusione da una premessa maggiore in congiunzione con una premessa minore» (M. La Torre, Teorie dell’argomentazione giuridica e concetti di diritto. Un’approssimazione, in R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica , Milano, 1998, p. 369). Sistema giuridico «Un sistema giuridico è un insieme di direttive del comportamento umano, un insieme costituente una totalità organizzata e complessa le cui parti più elementari possono continuare a chiamarsi col nome tradizionale di norme. Il rapporto tra norma e sistema è dunque un rapporto di parte a tutto; il sistema è la totalità delle norme, la norma è la parte più elementare del sistema (…). L’idea logica di sistema corrisponde a una realtà empirica effettiva: per l’esperienza reale, non meno che per la riflessione logica, in quanto non è una unità indivisibile, è una totalità divisibile in parti» (A. Falzea, Efficacia giuridica, in Enc. dir. , XIV, Milano, 1965, p. 457). Sussidiarietà «Essa costituisce un criterio di organizzazione sociale in base al quale i compiti di governo debbono essere svolti da quello, tra tutti i livelli di potere astrattamente idonei, più vicino al cittadino. In questo senso il ruolo di ogni singolo livello deve essere sussidiario rispetto a quello del livello immediatamente “inferiore”: il primo cioè, deve intervenire solo in caso di incapacità del secondo nell’affrontare una determinata questione, nonché nei limiti di tale incapacità» (G. D’Agnolo, La sussidiarietà nell’Unione europea , Padova, 1998, p.2).

Persone fisiche (umani)  Persone giuridiche (enti con personalità giuridica) o Enti riconosciuti e enti non riconosciuti (detti "enti di fatto"). o Enti associativi (fondati su un vincolo personale) e istituzionali (fondati su uno scopo). o Enti lucrativi (scopo di profitto) e non lucrativi (scopo solidaristico o ideale).

5. Capacità Giuridica e Capacità di Agire 5.1. Capacità giuridica  È la possibilità di essere titolari di diritti e obblighi. Vedremo casi di incapacità speciale  La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde con la morte.  Anche il concepito ha una tutela giuridica (diritti condizionati alla nascita). 5.2. Capacità di agire  È la capacità di compiere autonomamente atti giuridici.  La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni.  Esistono diversi casi di incapacità di agire , che si distinguono in: o Incapacità legale : riguarda i minori e i maggiorenni condannati per reati gravi. o Incapacità giudiziale : dichiarata dal giudice nei confronti di chi ha una menomazione fisica o psichica tale da impedire la gestione autonoma dei propri interessi. o Incapacità naturale : si verifica quando una persona non è in grado di intendere e volere al momento del compimento di un atto giuridico. 5.3. Istituti di tutela degli incapaciInterdizione : il soggetto perde completamente la capacità di agire.  Inabilitazione : il soggetto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.  Amministrazione di sostegno : istituto flessibile volto a proteggere persone con incapacità parziale o temporanea. 6. Diritti della Persona I diritti della persona trovano riconoscimento nella Costituzione e in altri testi di rango equiparato, come la Carta di Nizza. Tra i principali diritti della persona nel diritto privato troviamo:  Diritto alla vita e alla saluteDiritto al nome (rilevante per l'identità personale)  Diritto all'immagine (controllo sull'uso della propria immagine)  Diritto alla riservatezza (tutela della privacy)

Diritto all'onore e alla reputazioneDiritto all'identità personale (diritto a non vedere alterata la propria identità sociale)

7. Situazioni Giuridiche Soggettive Le situazioni giuridiche soggettive indicano le posizioni in cui si trovano i soggetti nei rapporti giuridici. Si distinguono in:  Situazioni attive (diritti soggettivi)  Situazioni passive (obblighi o doveri) Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, uno titolare di un potere giuridico (diritto soggettivo) e l'altro gravato da un obbligo corrispondente. 8. Fatti e Atti Giuridici 8.1. Fatti giuridici  Sono eventi che producono effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti (es. nascita, morte, scadenza di un termine). 8.2. Atti giuridici  Sono azioni umane che producono effetti giuridici in base alla volontà del soggetto che le compie (es. dichiarazione di volontà, testamento).  Si distinguono in: o Atti giuridici in senso stretto : l'effetto giuridico è stabilito dalla legge e non dalla volontà (es. denuncia di reato). o Negozi giuridici : l'effetto giuridico dipende dalla volontà delle parti (es. contratti, testamenti). o Il negozio giuridico è la categoria fondamentale alla base del contratto , che costituisce l’accordo tra le parti per la produzione di effetti giuridici patrimoniali. 9. Atti Giuridici e Tempo Il tempo ha un ruolo fondamentale nell'efficacia e nella validità degli atti giuridici. 9.1. Prescrizione  La prescrizione è l'estinzione di un diritto per effetto del decorso del tempo e dell’ inerzia del titolare.  Esempio: il diritto di credito si estingue se il creditore non agisce entro un determinato periodo (es. 10 anni per la prescrizione ordinaria).

Le fonti del diritto privato sono gli atti e i fatti che producono norme giuridiche. La loro classificazione può essere fatta in base al codice civile e alle leggi successive. 2.1. Fonti principali (art. 1 disposizioni preliminari al Codice Civile)

  1. Leggi : atti normativi approvati dal Parlamento.
  2. Regolamenti : atti normativi di rango secondario emanati dal Governo o da altre autorità amministrative.
  3. Norme corporative : abrogate con la fine del regime fascista.
  4. Usi : unica fonte non scritta. 2.2. Fonti successive al Codice Civile del 1942
  5. Costituzione e leggi costituzionali : la Costituzione del 1948 e le leggi costituzionali hanno rango superiore rispetto alle altre fonti.
  6. Fonti internazionali e vincoli derivanti dai trattati internazionali : tra cui i trattati europei e le norme dell’Unione Europea.
  7. Leggi regionali : adottate dalle Regioni in virtù dell’art. 117 della Costituzione, a partire dal 1960, nelle materie di loro competenza. 3. Ordine Gerarchico delle Fonti Le fonti del diritto privato seguono un ordine gerarchico, che stabilisce la prevalenza di una fonte rispetto a un'altra.
  8. Costituzione e leggi costituzionali : la Costituzione e le leggi di rango costituzionale sono al vertice della gerarchia e prevalgono su tutte le altre fonti. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), anche i trattati europei hanno acquisito rango costituzionale.
  9. Leggi ordinarie : sono le leggi emanate dal Parlamento secondo precise procedure. Tra le leggi ordinarie, la più importante per il diritto privato è il Codice Civile , che contiene 2969 articoli suddivisi in sei libri:
  10. Persone e famiglia
  11. Successioni e donazioni
  12. Proprietà
  13. Obbligazioni
  14. Lavoro
  15. Tutela dei diritti Anche i regolamenti europei rientrano in questa categoria.
  16. Leggi regionali : fonti create dalle Regioni nelle materie di loro competenza, in base all’art. 117 della Costituzione.
  17. Regolamenti : norme secondarie adottate dal Governo o da altre autorità amministrative. Rientrano in questa categoria anche i codici deontologici, o di autodisciplina adottati dagli ordini professionali (es. Consiglio dell’Ordine dei Medici, degli Avvocati, ecc.).
  1. Usi : unica fonte non scritta. Si applicano solo se manca una norma scritta o se una norma scritta vi rinvia (art. 8 disp. prel. c.c.). Gli usi sono costituiti da: 1. Elemento oggettivo : comportamento reiterato e generalizzato da parte di un numero indefinito di soggetti. 2. Elemento soggettivo : convinzione che il comportamento sia obbligatorio in quanto conforme a una norma vincolante. Gli usi si distinguono dalla prassi : mentre gli usi generano regole giuridiche vincolanti, la prassi è un comportamento abituale privo di forza normativa (es. lasciare la mancia al cameriere). 4. Interpretazione della Legge Poiché le norme sono generali e astratte – cioè sono previsioni necessariamente generali ed astratte che fanno riferimento ad un caso ipotetico e non ad un caso particolare – chi le applica, in particolare il giudice, deve interpretarle per adattarle ai casi concreti. L’ art. 12 disp. prel. c.c. stabilisce i criteri di interpretazione. 4.1. Caratteri della norma giuridica Le norme giuridiche hanno due caratteri principali:  Generalità : le norme si rivolgono a una pluralità indeterminata di soggetti.  Astrattezza : la norma disciplina situazioni ipotetiche e non specifici casi concreti. 4.2. Criteri di interpretazione
  2. Interpretazione letterale : o Si attribuisce alla norma il significato che emerge dal senso proprio delle parole, considerate nel contesto complessivo della disposizione. o Si tiene conto anche della ratio legis (intenzione del legislatore), cioè la finalità complessiva della norma.
  3. Interpretazione sistematica (criterio integrativo) : o Consiste nell'interpretare la norma in modo coerente con le altre norme di grado superiore (come la Costituzione) o con l'intero sistema giuridico. o La "interpretazione costituzionalmente orientata" impone di attribuire alla norma il significato che rispetta i principi della Costituzione.
  4. Interpretazione analogica : Quando il caso concreto non può essere risolto mediante una norma specifica, si ricorre all’analogia. L’analogia può essere: o Analogia legis : applicazione al caso concreto di norme che disciplinano un caso simile o una materia analoga. o Analogia iuris : applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, se non esistono norme che regolano direttamente o indirettamente il caso.

1. I SOGGETTI DEL DIRITTO

Chi sono i soggetti del diritto? I soggetti del diritto sono i destinatari delle norme giuridiche, ossia coloro che possono essere titolari di diritti e obblighi. Si distinguono in: A. Persone fisicheDefinizione : La persona fisica è l'essere umano considerato come soggetto di diritto.  Principio : Il diritto è in funzione dell'essere umano. B. Persone giuridiche o entiDefinizione : Soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, creati dall'ordinamento per garantire la migliore convivenza sociale.  Esempi : Associazioni, fondazioni, società.  Capacità giuridica : La persona giuridica acquista la capacità giuridica non alla nascita, ma al momento della costituzione, secondo una procedura specifica. Gli animaliStatus giuridico : Gli animali non sono soggetti di diritto ma "cose" (art. 812 c.c.).  Tutela giuridica : Esistono norme specifiche a tutela degli animali (divieto di maltrattamento), ma tali tutele sono indirette, cioè funzionali alla tutela della persona e non dell'animale in sé.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA La capacità giuridica è la capacità che ha un soggetto nato di essere titolari di diritti e di rapporti giuridici. A. Definizione e contenuto – quando parliamo di capacità legale e naturale nel diritto privato, ci riferiamo a due concetti: capacità giuridica, e la capacità di agire – che sono due concetti diversi tra loro.  Capacità giuridica : È l’attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi (capacità che l’ordinamento attribuisce a tutte le persone fisiche, nate, e tutte le persone giuridiche, quindi anche gli enti costituiti che possiedono una soggettività).  Capacità di agire : È la capacità di compiere atti giuridici che incidono sulla propria sfera personale e patrimoniale. o Differenza : La capacità giuridica è "statica" (esiste a prescindere dall'agire del soggetto – è una condizione che si acquisisce automaticamente alla nascita), mentre la capacità di agire è "dinamica" (riguarda la possibilità di esercitare concretamente i diritti).

3. CAPACITÀ DI AGIRE

A. Definizione – La capacità di agire è la capacità di porre in essere validamente atti giuridici e di incidere consapevolmente sulla propria sfera giuridica, personale o patrimoniale. B. Presupposti – La capacità di agire presuppone che il soggetto sia capace di agire, vuol dire avere la maturità che consente ad un soggetto di porre in essere e di esercitare i diritti in modo consapevole. Ecco perché presuppone la piena maturità cioè presuppone che il soggetto abbia:  Capacità di intendere e di volere : La capacità di comprendere il significato degli atti e di determinarsi in modo consapevole. La capacità di intendere significa comprendere il significato e il valore degli atti che si vuole porre in essere. Capacità di volere, invece, si riferisce alla capacità che ha un soggetto di determinarsi rispetto a quel determinato atto.  Età : La capacità di agire si acquista al compimento del 18° anno, ma vi sono eccezioni (es. capacità di sposarsi a 16 anni, o di stipulare contratti di lavoro a 14 anni). Non tutti i maggiorenni sono capaci di intendere e di volere, per questa ragione il nostro ordinamento individua delle categorie di soggetti incapaci. C. Incapacità di agireSi distinguono tre categorie di soggetti incapaci di agire:

  1. Incapaci legali : o Definizione : L’incapacità deriva direttamente dalla legge e riguarda soggetti maggiorenni autori di reati gravi (es. condanna all'ergastolo o a pene superiori a 5 anni). o Natura : L’incapacità ha carattere sanzionatorio , cioè non deriva dalla condizione naturale fisica in cui si trova il soggetto, ma deriva da una condizione sanzionatoria che l’ordinamento attribuisce agli autori di reati gravi. A riprova di ciò, vi è il fatto che il soggetto legalmente incapace non può porre in essere atti di carattere patrimoniale, ma non si estende agli atti personalissimi (es. matrimonio)
  2. Incapaci giudiziali : o Definizione : L’incapacità è accertata dal giudice a seguito di un procedimento specifico. A seconda del grado di incapacità che affligge il soggetto distinguiamo tre tipologie. o Tipologie :  Interdizione : Il soggetto per le sue condizioni psichiche non è in grado di intendere e di volere (necessario il tutore).  Inabilitazione : Parziale incapacità (necessario il curatore).

C. Incapacità giuridica speciale

  • Definizione: Situazioni in cui un soggetto è privato della capacità di compiere determinati atti perché gli è inibita l’imputazione del rapporto che ne consegue (es. l’incapacità derivante da lutto vedovile - divieto di risposarsi entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio).  Differisce dallo Status  la nozione di capacità giuridica differisce dalla nozione di status, perché lo status è la condizione che un soggetto assume in un determinato contesto o ordinamento, e con status noi facciamo riferimento per esempio allo status di coniuge o di figlio, status che attribuiscono prerogative vantaggi alla condizione, ma è diversa dalla capacità giuridica 5. MOMENTO DI ACQUISTO DELLA CAPACITÀ GIURIDICAPersone fisiche : Dalla nascita (quando l’essere umano respira autonomamente fuori dal grembo materno).  Persone giuridiche : Dal momento dell'attribuzione della personalità giuridica da parte dell'ordinamento (es. registrazione). 6. TUTELA DEL CONCEPITO Il concepito non ha capacità giuridica generale, ma gode di una capacità giuridica speciale. A. Capacità giuridica speciale del concepitoSuccedere a causa di morte.  Ricevere per donazione.  La nascita è condizione necessaria per l'acquisto dei diritti. Se la nascita non si verifica, non si determina nessuna condizione di acquisto. B. Tutela del concepitoAborto (L. 194/1978): Possibilità di interrompere la gravidanza solo in casi specifici (entro 90 giorni in caso di pericolo per la salute fisica o psichica della madre) ai fini di tutelare quella vita concepita.  Lesione del feto : In caso di manovre terapeutiche colpose, è previsto il risarcimento del danno se il danno al feto è frutto della manovra colposa del sanitario.  Tutela dell'embrione (L. 40/2004): L’embrione è la fase primaria del feto. Questo è tutelato dalla legge che vieta la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni umani.  Diritto a nascere non sano : Non esiste, venne escluso da una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (2015). Il diritto alla non vita non è tutelato nel nostro ordinamento. Nonostante gli innumerevoli progetti di legge in discussione.

7. CESSAZIONE DELLA CAPACITÀ GIURIDICA

A. Persone fisicheMorte naturale : Arresto cardiaco e respiratorio permanente.  Situazioni correlate : o Scomparsa (art. 48 c.c.): Assenza di notizie su una persona, questa non è più comparsa nel suo ultimo domicilio o residenza, in questo caso può essere nominato un curatore. o Assenza (artt. 49 e segg. c.c.): Quando sono decorsi 2 anni dal giorno dell’ultima notizia, il giudice può dichiarare l'assenza. o Morte presunta (artt. 58 e segg. c.c.): Siano decorsi 10 anni dalla scomparsa e almeno 9 dalla maggiore età, o in caso di scomparsa per eventi tragici. Simili effetti della morte naturale, tranne il ritorno della persona. B. Commorienza (art. 4 c.c.)  Quando non è possibile stabilire chi sia morto prima, ed un evento giuridico dipenda dalla sopravvivenza di un’altra, le persone si presumono decedute nello stesso momento. C. Persone giuridiche  La cessazione avviene attraverso le norme relative alla estinzione delle persone giuridiche. ARGOMENTI TRATTATI

  1. Soggettività giuridica (persone fisiche, persone giuridiche)
  2. Capacità giuridica (generale e speciale)
  3. Capacità di agire (capacità e incapacità)
  4. Tutela del concepito
  5. Cessazione della capacità giuridica

CAPACITÀ DI AGIRE

1. Nozione di capacità di agire La capacità di agire è la facoltà di compiere atti giuridici idonei a incidere sulla propria sfera personale e patrimoniale, ovvero la capacità del soggetto di disporre autonomamente dei propri interessi. Essa presuppone la piena maturità, intesa come: