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Lezione 1.1 – Nozioni introduttive. Soggettività e attività giuridica Lezione 1.2 – Nozioni introduttive Lezione 1.3 – Soggettività e capacità giuridica Lezione 1.4 – Capacità di agire Lezione 1.5 – Gli enti Lezione 1.6 – I diritti della persona Lezione 1.7 – Situazioni giuridiche soggettive. Fatti e atti giuridici Lezione 1.8 – Gli atti giuridici nel tempo. Prescrizione e decadenza Lezione 2.1 – Il contratto in generale – Prima Parte Lezione 2.2 – Nozione, requisiti ed elementi accidentali Lezione 2.3 – Conclusione e formazione Lezione 2.4 – Gli effetti del contratto Lezione 2.5 – Gli effetti del contratto rispetto ai terzi Lezione 2.6 – Classificazione e categorie dei contratti Lezione 2.7 – Rappresentanza e contratto per persona da nominare Lezione 2.8 – Interpretazione del contratto, cessione del contratto CONTENUTO COMPLETO NELL'INDICE
Tipologia: Appunti
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Modulo Argomenti Videolezioni Lezione interattiva Test 1. Lezione 1.1 – Nozioni introduttive. Soggettività e attività giuridica Lezione 1.2 – Nozioni introduttive Lezione 1.3 – Soggettività e capacità giuridica Lezione 1.4 – Capacità di agire Lezione 1.5 – Gli enti Lezione 1.6 – I diritti della persona Lezione 1.7 – Situazioni giuridiche soggettive. Fatti e atti giuridici Lezione 1.8 – Gli atti giuridici nel tempo. Prescrizione e decadenza
Lezione 2.1 – Il contratto in generale – Prima Parte Lezione 2.2 – Nozione, requisiti ed elementi accidentali Lezione 2.3 – Conclusione e formazione Lezione 2.4 – Gli effetti del contratto Lezione 2.5 – Gli effetti del contratto rispetto ai terzi Lezione 2.6 – Classificazione e categorie dei contratti Lezione 2.7 – Rappresentanza e contratto per persona da nominare Lezione 2.8 – Interpretazione del contratto, cessione del contratto
Lezione 3.1 – Il contratto in generale – Seconda Parte Lezione 3.2 – La simulazione Lezione 3.3 – La nullità Lezione 3.4 – Morfologia e regime della nullità Lezione 3.5 – L’annullabilità Lezione 3.6 – L’azione di annullamento Lezione 3.7 – La rescissione del contratto Lezione 3.8 – La risoluzione del contratto
4. Lezione 4.1 – Le relazioni familiari Lezione 4.2 – Modelli di relazione familiare. L’atto di matrimonio Lezione 4.3 – Il contenuto del rapporto matrimoniale e dell’unione civile. Gli effetti
Lezione 8.1 – Fonti non contrattuali delle obbligazioni Lezione 8. 2 – Le promesse unilaterali: promessa di pagamento, ricognizione di debito e promessa al pubblico Lezione 8. 3 – La gestione di affari, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa Lezione 8. 4 – I titoli di credito Lezione 8. 5 – L’illecito extracontrattuale. Il fatto, l’elemento soggettivo e il nesso Lezione 8. 6 – L’illecito extracontrattuale. Il danno ingiusto Lezione 8. 7 – La responsabilità extracontrattuale oggettiva e quella aggravata Lezione 8.8 – Il danno e il risarcimento
Lezione 9.1 – I contratti tipici Lezione 9.2 – La compravendita Lezione 9.3 – Gli altri contratti traslativi Lezione 9.4 – I contratti di godimento, la locazione finanziaria e il rent to buy Lezione 9.5 – I contratti per la prestazione di servizio. Prima Parte Lezione 9.6 – I contratti per la prestazione di servizio. Seconda Parte Lezione 9.7 – I contratti per la prestazione di servizio. Terza Parte Lezione 9.8 – Altri principali contratti tipici
Lezione 10.1 – I contratti tipici. La prova dei fatti giuridici Lezione 10. 2 – I contratti di prestito Lezione 10. 3 – I contratti bancari in generale Lezione 10. 4 – I contratti di garanzia Lezione 10. 5 – I contratti volti alla risoluzione di controversie Lezione 10. 6 – I contratti aleatori Lezione 10. 7 – La prova dei fatti giuridici Lezione 10. 8 – Le singole prove
Programma del corso Fonti, interpretazione – legge nel tempo e nello spazio - soggettività e capacità – persona fisica – diritti delle personalità – enti – fatti e atti giuridici – contratto in generale – relazioni familiari –
matrimonio – filiazione – successioni a causa di morte – donazioni – beni – proprietà - diritti reali di godimento – possesso – obbligazioni in generale – fonti non contrattuali delle obbligazioni - contratti tipici Prof. DARIO BUZZELLI E-mail: [email protected] GLOSSARIO Le voci che compongono il seguente Glossario sono tratte dall’opera Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile , di P. Perlingieri e P. Femia, 2a^ ed. Napoli, 2004 Autonomia privata «“Autonomia” significa, in generale, attività e potestà di darsi un ordinamento, di dare cioè assetto ai propri rapporti e interessi, spiegata dallo stesso ente o soggetto cui spettano» (E. Betti, Autonomia privata, in Noviss. dig. it. , I, Torino, 1957, p. 1559). Consuetudine «La consuetudine è un ordinamento di fatto, sviluppato dai bisogni e dalle condizioni sociali che per generale e duratura osservanza s’impone psicologicamente ai singoli. Ma la consuetudine non è ancora diritto: la consuetudine in sé è un fenomeno pregiuridico, o se si vuole extra-giuridico: è un ordinamento naturale sociale. Lungi dal vedere nella consuetudine la forma infantile del diritto, è da vedere il substrato di fatto d’una possibile norma». Correttezza «Il termine “correttezza” è adoperato nel codice civile all’art. 1175, che detta una disposizione valevole in via generale, per tutte le parti di un rapporto obbligatorio. La mancanza di una definizione legislativa, la generalità del precetto, il suo costante riferimento alla condotta del debitore e del creditore (in qualsivoglia rapporto obbligatorio) fanno sì che l’espressione “correttezza” si presenti come una espressione ellittica volta ad individuare un criterio di valutazione della condotta e nello stesso tempo un “paradigma di azione” rapportato ad una varia ed indeterminata categoria di fattispecie» (L. Rovelli, Correttezza , in Dig. disc. priv. , sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 423). Decodificazione La decodificazione sta ad indicare il procedimento attraverso il quale si compie una operazione antitetica a quella della raccolta delle norme in un impianto unitario e sistematico, affidando la disciplina di alcune materie non più alla staticità del codice, bensì alla dinamicità delle leggi speciali. In altre parole, le «leggi, che si sogliono ancora denominare ‘speciali’, sottraggono a mano a mano intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina del codice civile, costituendo micro-sistemi di norme, con proprie ed autonome logiche». Il codice civile «funge ormai da diritto residuale , da disciplina di casi non regolati da norme particolari» e con l’avanzare del tempo questo «processo di erosione (…) diviene processo di assorbimento , nel senso appunto che il codice perde anche la disciplina dei casi residuali (…) sottoposti alle leggi esterne» (N. Irti, L’età della decodificazione , IV ed., Milano, 1999, pp. 38 e 40). Depatrimonializzazione «Con il termine (…) “depatrimonilizzazione” si individua una tendenza normativo-culturale; si indica, in definitiva, la consapevolezza che nell’ordinamento si è operata una scelta, che lentamente va attuandosi, tra personalismo (superamento dell’individualismo) e patrimonialismo (superamento
prevalenza data ora all’una ora all’altra parte dipende dalla preferenza dei singoli Autori. Essa può essere considerata o esclusivamente come ricerca analitica e descrittiva dei procedimenti effettivamente adoperati dai giuristi oppure anche come proposta di riforma del metodo, cioè come precettistica» (N. Bobbio, Metodo , in Noviss. dig. it. , X, Torino, 1964, p. 602). Norma inderogabile Le norme inderogabili sono «quelle di “caratura assiologica così elevata” da risultare diretta espressione di principi e di valori di rilevanza costituzionale per lo più ispirate alla tutela, garanzia e promozione della persona». Il «carattere inderogabile della norma non è sempre testualmente sancito e (…) l’onere che grava sull’interprete di individuarlo per via analogica non può essere soddisfacentemente assolto mercé il ricorso ad indici formali di categoricità (quali l’incisivo tono imperativo della norma, l’espressa comminatoria della nullità ecc.»). Da ciò «si rileva giustamente che “a risultati più affidanti è possibile pervenire avvalendosi, invece, del criterio fondato sul tipo di interessi tutelati e dei fini perseguiti dalla norma, dal momento che è proprio la peculiare prospettiva teleologica che ne legittima la cogenza”. Il “momento assiologico” assume, quindi, un ruolo decisivo ai fini della individuazione del carattere inderogabile della norma e della conseguente possibilità di tracciare una sicura linea di demarcazione rispetto alla norma dispositiva» (P. Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti , Napoli, 1987, pp. 21 e 24). Precedente giudiziale «Il termine “precedente giudiziale” (…) viene dall’Inghilterra, dopo che, nel corso dei primi decenni del nostro secolo, si sono sviluppati gli studi comparatistici del diritto inglese (…). In Italia si trova usata la parola “giurisprudenza” per indicare il complesso di precedenti su una data questione senza citarli uno per uno, cioè per indicare la “giurisprudenza” (…) del tribunale che parla, in una sua decisione, o al quale ci si rivolge nel Foro» (G. Gorla, Precedente giudiziale , in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 190, p. 2). Ragionevolezza La scelta interpretativa dei giudici non è «né arbitraria né meccanica»; essi «mostrano delle virtù tipicamente giudiziali (…). Queste virtù sono: imparzialità e neutralità nell’esaminare le alternative: considerazione per gli interessi di tutte le persone che ne saranno toccate, e preoccupazione di usare qualche principio generale accettabile come base ragionata per la decisione. Senza dubbio, dato che è sempre possibile una pluralità di tali principi, non si può dimostrare che una decisione sia l’unica corretta: ma essa può essere resa accettabile come il prodotto ragionato di una scelta consapevole e imparziale» (H.L.A. Hart, Il concetto di diritto , trad. it. di M. Cattaneo, Torino, 1965, p. 238). Scienza giuridica La «scienza giuridica, non è soltanto la scienza delle “norme” giuridiche, bensì la scienza del “diritto” inteso nella sintesi di tutti gli elementi che lo compongono, dei loro rapporti e del loro perenne ciclo: i dati pratici, la loro rilevanza, la loro realizzazione storica, la loro disciplina concreta, la dialettica, cioè, fra fatti e valori, la rilevazione delle costanti, la costruzione dei concetti e del sistema, in funzione logica e in correlazione storica. Insomma è il sapere organizzato che ha per oggetto l’esperienza giuridica nel suo complesso e nei suoi vari elementi, caratteri, aspetti, nella sua realizzazione storica e nella sua organizzazione sistematica. E quello che si dice diritto, nella sua integralità, è pensiero (scienza, sistema) e azione (esperienza concreta e puntuale), in continuo processo dialettico. Si può dire che è storia, e ciò per il fatto che la storia è pensiero e azione» (S. Pugliatti, Beni immobili e beni mobili , Milano, 1967, p. 28).
Sillogismo Il sillogismo «non è altro che la deduzione di una conclusione da una premessa maggiore in congiunzione con una premessa minore» (M. La Torre, Teorie dell’argomentazione giuridica e concetti di diritto. Un’approssimazione, in R. Alexy, Teoria dell’argomentazione giuridica , Milano, 1998, p. 369). Sistema giuridico «Un sistema giuridico è un insieme di direttive del comportamento umano, un insieme costituente una totalità organizzata e complessa le cui parti più elementari possono continuare a chiamarsi col nome tradizionale di norme. Il rapporto tra norma e sistema è dunque un rapporto di parte a tutto; il sistema è la totalità delle norme, la norma è la parte più elementare del sistema (…). L’idea logica di sistema corrisponde a una realtà empirica effettiva: per l’esperienza reale, non meno che per la riflessione logica, in quanto non è una unità indivisibile, è una totalità divisibile in parti» (A. Falzea, Efficacia giuridica, in Enc. dir. , XIV, Milano, 1965, p. 457). Sussidiarietà «Essa costituisce un criterio di organizzazione sociale in base al quale i compiti di governo debbono essere svolti da quello, tra tutti i livelli di potere astrattamente idonei, più vicino al cittadino. In questo senso il ruolo di ogni singolo livello deve essere sussidiario rispetto a quello del livello immediatamente “inferiore”: il primo cioè, deve intervenire solo in caso di incapacità del secondo nell’affrontare una determinata questione, nonché nei limiti di tale incapacità» (G. D’Agnolo, La sussidiarietà nell’Unione europea , Padova, 1998, p.2).
Persone fisiche (umani) Persone giuridiche (enti con personalità giuridica) o Enti riconosciuti e enti non riconosciuti (detti "enti di fatto"). o Enti associativi (fondati su un vincolo personale) e istituzionali (fondati su uno scopo). o Enti lucrativi (scopo di profitto) e non lucrativi (scopo solidaristico o ideale).
5. Capacità Giuridica e Capacità di Agire 5.1. Capacità giuridica È la possibilità di essere titolari di diritti e obblighi. Vedremo casi di incapacità speciale La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e si perde con la morte. Anche il concepito ha una tutela giuridica (diritti condizionati alla nascita). 5.2. Capacità di agire È la capacità di compiere autonomamente atti giuridici. La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni. Esistono diversi casi di incapacità di agire , che si distinguono in: o Incapacità legale : riguarda i minori e i maggiorenni condannati per reati gravi. o Incapacità giudiziale : dichiarata dal giudice nei confronti di chi ha una menomazione fisica o psichica tale da impedire la gestione autonoma dei propri interessi. o Incapacità naturale : si verifica quando una persona non è in grado di intendere e volere al momento del compimento di un atto giuridico. 5.3. Istituti di tutela degli incapaci Interdizione : il soggetto perde completamente la capacità di agire. Inabilitazione : il soggetto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Amministrazione di sostegno : istituto flessibile volto a proteggere persone con incapacità parziale o temporanea. 6. Diritti della Persona I diritti della persona trovano riconoscimento nella Costituzione e in altri testi di rango equiparato, come la Carta di Nizza. Tra i principali diritti della persona nel diritto privato troviamo: Diritto alla vita e alla salute Diritto al nome (rilevante per l'identità personale) Diritto all'immagine (controllo sull'uso della propria immagine) Diritto alla riservatezza (tutela della privacy)
Diritto all'onore e alla reputazione Diritto all'identità personale (diritto a non vedere alterata la propria identità sociale)
7. Situazioni Giuridiche Soggettive Le situazioni giuridiche soggettive indicano le posizioni in cui si trovano i soggetti nei rapporti giuridici. Si distinguono in: Situazioni attive (diritti soggettivi) Situazioni passive (obblighi o doveri) Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, uno titolare di un potere giuridico (diritto soggettivo) e l'altro gravato da un obbligo corrispondente. 8. Fatti e Atti Giuridici 8.1. Fatti giuridici Sono eventi che producono effetti giuridici, indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti (es. nascita, morte, scadenza di un termine). 8.2. Atti giuridici Sono azioni umane che producono effetti giuridici in base alla volontà del soggetto che le compie (es. dichiarazione di volontà, testamento). Si distinguono in: o Atti giuridici in senso stretto : l'effetto giuridico è stabilito dalla legge e non dalla volontà (es. denuncia di reato). o Negozi giuridici : l'effetto giuridico dipende dalla volontà delle parti (es. contratti, testamenti). o Il negozio giuridico è la categoria fondamentale alla base del contratto , che costituisce l’accordo tra le parti per la produzione di effetti giuridici patrimoniali. 9. Atti Giuridici e Tempo Il tempo ha un ruolo fondamentale nell'efficacia e nella validità degli atti giuridici. 9.1. Prescrizione La prescrizione è l'estinzione di un diritto per effetto del decorso del tempo e dell’ inerzia del titolare. Esempio: il diritto di credito si estingue se il creditore non agisce entro un determinato periodo (es. 10 anni per la prescrizione ordinaria).
Le fonti del diritto privato sono gli atti e i fatti che producono norme giuridiche. La loro classificazione può essere fatta in base al codice civile e alle leggi successive. 2.1. Fonti principali (art. 1 disposizioni preliminari al Codice Civile)
Chi sono i soggetti del diritto? I soggetti del diritto sono i destinatari delle norme giuridiche, ossia coloro che possono essere titolari di diritti e obblighi. Si distinguono in: A. Persone fisiche Definizione : La persona fisica è l'essere umano considerato come soggetto di diritto. Principio : Il diritto è in funzione dell'essere umano. B. Persone giuridiche o enti Definizione : Soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, creati dall'ordinamento per garantire la migliore convivenza sociale. Esempi : Associazioni, fondazioni, società. Capacità giuridica : La persona giuridica acquista la capacità giuridica non alla nascita, ma al momento della costituzione, secondo una procedura specifica. Gli animali Status giuridico : Gli animali non sono soggetti di diritto ma "cose" (art. 812 c.c.). Tutela giuridica : Esistono norme specifiche a tutela degli animali (divieto di maltrattamento), ma tali tutele sono indirette, cioè funzionali alla tutela della persona e non dell'animale in sé.
2. LA CAPACITÀ GIURIDICA La capacità giuridica è la capacità che ha un soggetto nato di essere titolari di diritti e di rapporti giuridici. A. Definizione e contenuto – quando parliamo di capacità legale e naturale nel diritto privato, ci riferiamo a due concetti: capacità giuridica, e la capacità di agire – che sono due concetti diversi tra loro. Capacità giuridica : È l’attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi (capacità che l’ordinamento attribuisce a tutte le persone fisiche, nate, e tutte le persone giuridiche, quindi anche gli enti costituiti che possiedono una soggettività). Capacità di agire : È la capacità di compiere atti giuridici che incidono sulla propria sfera personale e patrimoniale. o Differenza : La capacità giuridica è "statica" (esiste a prescindere dall'agire del soggetto – è una condizione che si acquisisce automaticamente alla nascita), mentre la capacità di agire è "dinamica" (riguarda la possibilità di esercitare concretamente i diritti).
A. Definizione – La capacità di agire è la capacità di porre in essere validamente atti giuridici e di incidere consapevolmente sulla propria sfera giuridica, personale o patrimoniale. B. Presupposti – La capacità di agire presuppone che il soggetto sia capace di agire, vuol dire avere la maturità che consente ad un soggetto di porre in essere e di esercitare i diritti in modo consapevole. Ecco perché presuppone la piena maturità cioè presuppone che il soggetto abbia: Capacità di intendere e di volere : La capacità di comprendere il significato degli atti e di determinarsi in modo consapevole. La capacità di intendere significa comprendere il significato e il valore degli atti che si vuole porre in essere. Capacità di volere, invece, si riferisce alla capacità che ha un soggetto di determinarsi rispetto a quel determinato atto. Età : La capacità di agire si acquista al compimento del 18° anno, ma vi sono eccezioni (es. capacità di sposarsi a 16 anni, o di stipulare contratti di lavoro a 14 anni). Non tutti i maggiorenni sono capaci di intendere e di volere, per questa ragione il nostro ordinamento individua delle categorie di soggetti incapaci. C. Incapacità di agire – Si distinguono tre categorie di soggetti incapaci di agire:
C. Incapacità giuridica speciale
A. Persone fisiche Morte naturale : Arresto cardiaco e respiratorio permanente. Situazioni correlate : o Scomparsa (art. 48 c.c.): Assenza di notizie su una persona, questa non è più comparsa nel suo ultimo domicilio o residenza, in questo caso può essere nominato un curatore. o Assenza (artt. 49 e segg. c.c.): Quando sono decorsi 2 anni dal giorno dell’ultima notizia, il giudice può dichiarare l'assenza. o Morte presunta (artt. 58 e segg. c.c.): Siano decorsi 10 anni dalla scomparsa e almeno 9 dalla maggiore età, o in caso di scomparsa per eventi tragici. Simili effetti della morte naturale, tranne il ritorno della persona. B. Commorienza (art. 4 c.c.) Quando non è possibile stabilire chi sia morto prima, ed un evento giuridico dipenda dalla sopravvivenza di un’altra, le persone si presumono decedute nello stesso momento. C. Persone giuridiche La cessazione avviene attraverso le norme relative alla estinzione delle persone giuridiche. ARGOMENTI TRATTATI
1. Nozione di capacità di agire La capacità di agire è la facoltà di compiere atti giuridici idonei a incidere sulla propria sfera personale e patrimoniale, ovvero la capacità del soggetto di disporre autonomamente dei propri interessi. Essa presuppone la piena maturità, intesa come: