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Rapporto tra nullità matrimoniale civile e canonica - Capacità soggetto al matrimonio, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione esplora il tema della nullità matrimoniale, affrontando l'analisi della capacità giuridica dei contrattenti e le ipotesi di invalidità civile e canonica in tema di vizi del consenso. la differenza tra incapacità civile e incapacità canonica, e come una anomalia psichica può influenzare la comprensione del matrimonio e la capacità di assumere i relativi oneri e diritti. Vengono inoltre considerati i vizi normali dell'atto giuridico e come entrano in relazione con le ipotesi di vizi del consenso in ambito civile e canonico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 27.1 – RAPPORTO NULLITA’ MATRIMONIALE CIVILE E CANONICA (1-4)
slide 27.1 (n. 1-4)
Tema del difetto del consenso (= cioè della capacità naturale del soggetto al matrimonio)
ipotesi di invalidità civile e canonica in tema di vizi del consenso
Affrontando il tema della nullità matrimoniale, al fine di verificare della validità o meno
di un matrimonio, è necessario tener conto di alcuni aspetti = 1) il primo tema = è la capacità giuridica
del soggetto (che abbiamo affrontato parlando degli impedimenti comuni al matrimonio previsti nei due
ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico).
2) Il secondo tema = è il difetto del consenso (tema centrale in ambito canonico e
in ambito civile).
Il consenso matrimoniale = 1) deve essere integro, 2) deve essere libero e 3) deve essere
espresso da persona, che sia in grado di poterlo fare = ciò significa, che al di là di
una abilità giuridica alle nozze (che ricade nell’ambito degli impedimenti al matrimonio)
deve esistere anche un’abilità naturale alla celebrazione delle nozze (= ciil soggetto
naturalmente deve essere idoneo a poter esprimere un valido consenso matrimoniale).
Infatti per la valida celebrazione del matrimonio entrambi gli ordinamenti
(= ordinamento civile e ordinamento canonico) non prescindono mai da un’analisi
dello stato mentale dei contraenti, tale che questi siano intellettualmente idonei
a prestare un valido consenso ad assumere gli obblighi e i vincoli dello stato coniugale.
1) Per l’ordinamento civile lo stato mentale dei contraenti può risultare viziato 1) sia per
un’incapacità legale alla quale fa riferimento es. la dichiarazione di interdizione per
infermità mentale di cui agli artt. 85 e 119 c.c., 2) sia per un’incapacità naturale di cui
all’art. 120 c.c.; 2) mentre per l’ordinamento canonico può determinare la dichiarazione
di nullità del matrimonio solo la verifica giudiziale di un’incapacità consensuale
al matrimonio a norma del can. 1095 del codice di diritto canonico, che attiene
al soggetto dell’atto interno del consenso e tipizza gravi anomalie della sua struttura
psichica, che impediscono di poter stimare l’atto della volontà che dà vita al matrimonio
alla stregua di un atto umano libero, pieno, responsabile e proporzionato al matrimonio.
Quindi per l’ordinamento canonico molto significativo è il criterio di proporzionalità tra la capacità
consensuale e il matrimonio = nel senso che la capacità consensuale deve essere sempre commisurata e
messa in relazione con la specifica natura del matrimonio. Una siffatta valutazione ha prodotto
nel tempo un approfondimento importante del concetto di matrimonio = inteso come unione, che
coinvolge in modo totale le persone dei coniugi e sottolinea la differenziazione tra la nozione
di incapacità civile e la nozione di incapacità canonica. Infatti l’incapacità canonica non sempre
sussiste in presenza di un’anomalia psichica nel momento, in cui questa non produca alcuna
conseguenza sulla comprensione, che la parte contraente può avere del matrimonio (= cioè importante
non è tanto il fatto di avere un’incapacità, ma è il rapporto di questa incapacità con la comprensione
del matrimonio = fintanto, che l’incapacità non tocca la possibilità, che il soggetto ha di comprendere
il matrimonio (es. di fronte a una peculiare patologia il soggetto è in grado di comprendere cos’è
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Lezione 27.1 – RAPPORTO NULLITA’ MATRIMONIALE CIVILE E CANONICA (1-4) slide 27.1 (n. 1-4) Tema del difetto del consenso (= cioè della capacità naturale del soggetto al matrimonio) ipotesi di invalidità civile e canonica in tema di vizi del consenso Affrontando il tema della nullità matrimoniale, al fine di verificare della validità o meno di un matrimonio, è necessario tener conto di alcuni aspetti = 1) il primo tema = è la capacità giuridica del soggetto (che abbiamo affrontato parlando degli impedimenti comuni al matrimonio previsti nei due ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico).

  1. Il secondo tema = è il difetto del consenso (tema centrale in ambito canonico e in ambito civile). Il consenso matrimoniale = 1) deve essere integro, 2) deve essere libero e 3) deve essere espresso da persona, che sia in grado di poterlo fare = ciò significa, che al di là di una abilità giuridica alle nozze (che ricade nell’ambito degli impedimenti al matrimonio) deve esistere anche un’abilità naturale alla celebrazione delle nozze (= cioè il soggetto naturalmente deve essere idoneo a poter esprimere un valido consenso matrimoniale). Infatti per la valida celebrazione del matrimonio entrambi gli ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico) non prescindono mai da un’analisi dello stato mentale dei contraenti, tale che questi siano intellettualmente idonei a prestare un valido consenso ad assumere gli obblighi e i vincoli dello stato coniugale.
  2. Per l’ordinamento civile lo stato mentale dei contraenti può risultare viziato 1) sia per un’incapacità legale alla quale fa riferimento es. la dichiarazione di interdizione per infermità mentale di cui agli artt. 85 e 119 c.c., 2) sia per un’incapacità naturale di cui all’art. 120 c.c.; 2) mentre per l’ordinamento canonico può determinare la dichiarazione di nullità del matrimonio solo la verifica giudiziale di un’incapacità consensuale al matrimonio a norma del can. 1095 del codice di diritto canonico, che attiene al soggetto dell’atto interno del consenso e tipizza gravi anomalie della sua struttura psichica, che impediscono di poter stimare l’atto della volontà che dà vita al matrimonio alla stregua di un atto umano libero, pieno, responsabile e proporzionato al matrimonio. Quindi per l’ordinamento canonico molto significativo è il criterio di proporzionalità tra la capacità consensuale e il matrimonio = nel senso che la capacità consensuale deve essere sempre commisurata e messa in relazione con la specifica natura del matrimonio. Una siffatta valutazione ha prodotto nel tempo un approfondimento importante del concetto di matrimonio = inteso come unione, che coinvolge in modo totale le persone dei coniugi e sottolinea la differenziazione tra la nozione di incapacità civile e la nozione di incapacità canonica. Infatti l’incapacità canonica non sempre sussiste in presenza di un’anomalia psichica nel momento, in cui questa non produca alcuna conseguenza sulla comprensione, che la parte contraente può avere del matrimonio (= cioè importante non è tanto il fatto di avere un’incapacità, ma è il rapporto di questa incapacità con la comprensione del matrimonio = fintanto, che l’incapacità non tocca la possibilità, che il soggetto ha di comprendere il matrimonio (es. di fronte a una peculiare patologia il soggetto è in grado di comprendere cos’è

il matrimonio) e di poter assumere gli oneri e i diritti conseguenti alla celebrazione del matrimonio = per l’ordinamento canonico non vige alcuna incapacità al matrimonio. Quindi un’anomalia psichica può determinare come effetto giuridico il difetto della capacità consensuale, ma questa causalità tra il fatto psichico e l’effetto giuridico non è automatica nell’ordinamento canonico ogni volta, che si presenti una qualche anomalia o incapacità. Infatti è stato chiaramente scritto, che l’anomalia psichica e l’incapacità consensuale sono realtà indipendenti, non sempre coincidono e non devono essere confuse. Tuttavia allo stesso modo l’anomalia psichica e la capacità consensuale sono realtà compatibili (= cioè non è mai causa di nullità del matrimonio un’anomalia psichica o una malattia mentale, ma la circostanza sulla quale misurare, sempre caso per caso, se al momento di contrarre il matrimonio il soggetto fosse privo del possesso del sufficiente uso di ragione, della necessaria discrezione di giudizio, della possibilità di assumere i doveri coniugali essenziali (= che sono i criteri giuridici normativi per misurare e definire l’incapacità consensuale secondo il canone 1095 del codice di diritto canonico). Potrebbe apparire, che la relazione tra le ipotesi di invalidità (= cioè tra interdizione e incapacità naturale dell’ordinamento civile e incapacità consensuale canonica) intercorra solo tra i due istituti civilistici e il numero 1 del canone 1095, che fa riferimento al difetto di uso di ragione (= cioè con chiaro riferimento a una malattia mentale o a un’alterazione psichica, che provochi nella persona una mancanza di padronanza di sé e dell’uso delle proprie facoltà intellettive o volitive per porre in essere un determinato atto umano). Tuttavia anche nei casi di cui ai numeri 2 e 3 del canone 1095 (= che si riferiscono rispettivamente a coloro, che difettano gravemente di uso di ragione (= cioè di volontà e di critica) circa i diritti e i doveri matrimoniali o che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi matrimoniali essenziali (canone 1095, 3), la giurisprudenza civile in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità ha osservato, che la situazione di vizio psichico da parte di uno dei coniugi comportante inettitudine del soggetto a intendere e assumere i diritti e i doveri matrimoniali al momento della manifestazione del consenso non si discosta dall’ipotesi di invalidità civile contemplata dall’art. 120 c.c. Inoltre l’incapacità per entrambi gli ordinamenti (= ordinamento civile e ordinamento canonico) può dipendere da varie cause come l’infermità di mente, le malattie mentali o le psicosi (es. la schizofrenia, la paranoia, la psicosi maniaco-depressiva, malattie organiche, che incidono gravemente sulle condizioni mentali del soggetto) o da cause temporanee come ubriachezza o tossicodipendenza. In questi casi possono essere di ausilio ai tribunali nell’analisi di queste realtà le scienze umane e, in particolare, la psicologia e la psichiatria. Dopo aver visto il tema del difetto del consenso (= cioè della capacità naturale del soggetto al matrimonio), è necessario considerare quelli che sono i vizi normali (= usuali) dell’atto giuridico (= del negozio giuridico) = cioè l’errore, la violenza e il dolo e come tali vizi entrano in relazione oltre che con le ipotesi di vizi del consenso previste in ambito canonico, anche con le ipotesi di vizi del consenso previste in ambito civile (= cioè che possono comportare una nullità civile).

lo più formalmente comuni alla disciplina civile appena considerata (es. la gravità sotto il profilo del male minacciato e delle persone, che incutono e subiscono la violenza; l’estrinsecità = cioè anche nell’ordinamento canonico il comportamento estorsivo per essere rilevante ai fini invalidanti deve provenire da un soggetto diverso da colui che lo subisce; la non determinante intenzionalità dell’agente a estorcere il consenso; l’indeclinabilità = per cui il matrimonio deve essere percepito dal nubente come l’unica alternativa per evitare un male incombente o come male minore per evitare il male minacciato maggiore). Tuttavia l’ordinamento canonico non fa più alcun riferimento al tema dell’ingiustizia e ciò con la consapevolezza, che il consenso estorto è sempre, per sua natura, ingiusto (come ritiene anche buona parte della dottrina civilistica, che considera l’ingiustizia in re ipsa insita nella stessa lesione della libertà matrimoniale (= cioè qualunque minaccia diretta sarebbe sempre per se stessa una minaccia ingiusta). Tuttavia, sempre su questo tema, di estrema importanza è soprattutto la differenza, che si crea nei criteri utilizzati al fine della valutazione della violenza = secondo i quali es. in sede civile il giudice deve compiere un’indagine, che prescinda dal mero riferimento alla particolare situazione del soggetto, al quale è stata rivolta la violenza, ma deve assumere come parametro una figura astratta di persona normale con tali caratteristiche e che si trovi nella medesima situazione (= cioè in ambito civile non basta, che la minaccia risulti nel caso concreto casualmente determinante il processo psichico del consenso, ma è necessario, che essa abbia oggettivamente le caratteristiche indicate). Quindi in ambito civile manca ciò, che invece oggi è assodato in ambito canonico = cioè lo sforzo di delineare un tipo di violenza, ai fini della determinazione della nullità dell’atto matrimoniale e delle condizioni specifiche del soggetto, che celebra quel determinato matrimonio. Le situazioni concrete, in cui la persona si trova a vivere sono certamente tenute in considerazione, ma senza che si giunga a un approfondimento psicologico relativo alla singola persona. A ciò si aggiunga il tema della qualità della minaccia (= della pressione), che in abito civile non è determinata, mentre deve essere sempre vagliata in ambito canonico. Soprattutto, una distinzione fondamentale è in nuce a ogni discorso comparatistico sul tema della invalidità per violenza e per timore nei due ordinamenti, in quanto nell’ordinamento canonico la violenza morale = è sempre stata prevista come vizio sotto la tradizionale denominazione di vis vel metus , che forma un’endiadi inscindibile, che ha due componenti costitutive = 1) da un lato, la violenza condizionale (= cioè l’azione, che viene esercitata sul nubente) e 2) dall’altro il timore, la situazione di paura e di trepidazione che tale azione provoca nell’animo del nubente e che lo porta, anche contro il suo effettivo volere, al matrimonio. Quindi la vis come causa ed il metus come effetto. Quindi, se proprio si vuole tentare di giungere a una maggiore attinenza tra il timore civile di eccezionale gravità e la vis vel metus canonica, si potrebbe mettere in correlazione il timore civile con la figura canonica del timore reverenziale senza dimenticare, che tale figura ex se è irrilevante in sede civile e rileva in sede canonica solo se il timore reverenziale è qualificatus. Tale attinenza

(= tale relazione) potrebbe determinarsi non tanto in ragione del particolare rapporto, che intercorre tra nubente e il soggetto che incute il timore, quanto piuttosto per l’assenza comune al timore civile di esplicite minacce o timori di mali fisici o materiali. Tuttavia l’irrilevanza del timore reverenziale in ambito civile potrebbe ricevere un contributo interpretativo dalla dottrina canonistica in ragione della previsione canonica, che per la configurazione della fattispecie prevede, che debbano verificarsi insistenze, preghiere, lamentele, recriminazioni, manifestazioni di dolore, disappunto, delusione per le insistenze manifestate nei confronti delle nozze poste in essere da colui che incute il timore su colui che patisce il timore ovvero che comunque vi debba essere un’estrensicità dell’azione, che provoca la trepidatio mentis nel soggetto passivo.