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dispense diritto regionale
Tipologia: Dispense
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Le Regioni sono una "invenzione" dell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, anche se in fondo si trattava di una scelta obbligata. Infatti l'idea delle regioni era già presente al tempo dell'Unificazione del Regno quali circoscrizioni di decentramento burocratico. Il principale precursore delle regioni fu Luigi Sturzo che le pose al centro del programma politico del partito popolare da lui fondato nel 1919. Nel periodo fascista i tempi non furono propizi per lo sviluppo dell'idea regionale, per cui si tornò a parlare di regione con il R.D.L. 18/03/1944 n. 91 (Istituzione dell'Alto Commissario per la Sicilia) e il R.D.L. 28/12/ n. 416 (Istituzione Consulta Regionale) per contrastare il tentativo di autonomia della Sicilia (banditismo). Nello stesso periodo venivano adottai provvedimenti simili in Sardegna. Con il R.D.L. 15/05/1946 n. 455 venne approvato lo statuto autonomo della Sicilia, elaborato dalla consulta regionale, quasi integralmente approvato dal Governo e fatto proprio dall'Assemblea Costituente anche se non in armonia con la Costituzione. Tale armonia è stata recuperata in parte quando con L. Cost. 2/2001 è stato modificato lo statuto siciliano per consentire l'elezione diretta del Presidente della regione (come già era possibile dal 1999 nelle altre regioni). La Costituzione approvò altri statuti speciali (Sardegna, Valle d'Aosta, T.A.A. ed infine F.V.G.) confermando così la specialità di quello Siciliano. Risulta evidente che il fenomeno regioni venne recepito piuttosto che introdotto dalla Costituente, quindi nella "Commissione dei dieci" prese corpo l'idea di dare vita alle Regioni, quali enti intermedi tra Stato e Comuni, con non pochi travagli in seno alla Costituente. Nella lotta tra destra e sinistra su come procedere la destra rinunciò alla piena potestà (ad esclusione delle regioni a statuto speciale), e la sinistra concesse una potestà maggiore di quella integrativo-attuativa dando vita alla "potestà ripartita o concorrente"
2. L'attuazione delle Regioni e le principali vicende del nostro regionalismo. La Cost. prevedeva, dall'entrata in vigore, l'elezione dei Consigli regionali entro un anno e l'adeguamento delle leggi dello Stato (alle esigenze di autonomia e potestà delle Regioni) entro tre anni. Ovviamente le tappe non furono rispettate, però venne approvata la legge "Scelba" n. 62/1953 sugli organi regionali. Con L. Cost. 3/1963 venne istituito il MOLISE separato dagli ABRUZZI e con L. 108/1968 venne promulgata la legge elettorale con la quale vennero eletti nel giugno 1970 i primi Consigli Regionali. Le Regioni entusiaste della loro nascita si dotarono di statuto nel maggio del 1971 (Abruzzo e Calabria due mesi dopo), ma nonostante la legge delega 281/1970 prevedeva il trasferimento di talune competenze alle Regioni, i decreti delegati operarono numerosi ed accurati ritagli di settore con la motivazione di interesse nazionale. Ciò causò l'impugnazione dei D.Lgs. presso la Corte Costituzionale, la quale però non diede loro ragione. Vi fu una seconda ondata di trasferimenti di funzioni alle Regioni (D.Lgs. 616/1977), ove vennero trasferiti per settori organici di materie, pur in presenza di altri provvedimenti coevi o successivi tendenti a riportare indietro le funzioni precedentemente trasferite alle Regioni. Altri tentativi sfortunati sono stati "la Bicamerale" di D'Alema e la legge "Bassanini I". Data la vastità e la complessità della riforma, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere gradualmente (in favore delle regioni). Infatti con la L. Cost. 1/1999 si è intervenuti sugli statuti, sulla potestà regolamentare e sulla modalità di elezione del Presidente della Giunta, mentre con la L. Cost. 2/2001 ha esteso i predetti interventi alle regioni a regime differenziato, infine è stata emanata la L. Cost. 3/2001. 3. I Profili dell'autonomia regionale. Si deve parlare di autonomia o autonomie? Soggettivamente ogni ente autonomo è diverso dagli altri, oggettivamente si ritiene che le singole autonomie costituiscano i diversi profili di un'unica autonomia. Si distingue l'autonomia normativa (potestà di autoregolamentazione), l'autonomia organizzatoria (talune figure godono di un trattamento differenziato rispetto ad altre figure di tipo omogeneo), l'autonomia politica (capacità di darsi un indirizzo politico parzialmente diverso rispetto a quello sovrano) e l'autonomia finanziaria (autosufficienza di mezzi finanziari necessari). Per completezza si distingue dall'autonomia l'autarchia che è la capacità di adottare provvedimenti di pari efficacia dei corrispondenti provvedimenti statali. Di particolare importanza è l'autonomia politica, anche se non potrà ai essere piena.
4. Gli elementi costitutivi della Regione: a) la comunità regionale. La comunità regionale si caratterizza dal vincolo esistente tra il territorio della Regione e le persone che vi risiedono, a prescindere dallo status di cittadino (della regione o dello stato). Con la riforma del Titolo V della Costituzione, alle regioni è stata attribuita potestà legislativa di tipo negativo- residuale rispetto a quelle espressamente riservate esclusivamente allo Stato e a quelle ripartite tra Stato e Regione. 5. (Segue): b) il territorio. La Regione, come Stato, Comune, Province e Città Metropolitane è un ente territoriale, inteso però come centro di riferimento degli interessi generali del territorio, anziché come ambito spaziale ove esercita le proprie competenze. Spesso accade che territori omogenei risultino divisi tra più regioni come una Regione include territori disomogenei tra loro, motivi storici sono alla base di ciò. 6. (Segue): c) l'apparato autoritario. La Regione, come altri enti territoriali, dispone di un proprio apparato di organi (Art. 114: I Comuni, Le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione). La Regione dispone di un apparato autoritario composto da organi previsti dalla Costituzione, i quali sono il Consiglio (potere legislativo), la Giunta (potere esecutivo) e il suo Presidente (che è anche Presidente della Regione). La Regione può creare altri organi a questi subordinati. La Regione non dispone del potere giudiziario se non per l'organizzazione del giudice di pace. _7. La problematica distinzione tra Regione e Stato-membro di Stato federale.
Parte Seconda L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
Gli organi delle Regioni sono: il Consiglio regionale, la Giunta e il Suo Presidente (oltre al Consiglio delle autonomie locali.) Hanno rilevanza esterna e sono indefettibili, mentre il Consiglio delle AA LL non possiede questi requisiti. Le Regioni non possono modificare numero ed attribuzioni degli organi costituzionali (aventi cioè rilevanza esterna), mentre è consentito per quegli organi aventi rilevanza solo interna. Al governo dell'ente Regione partecipa il Corpo elettorale composto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte della Regione. Il Corpo elettorale può votare il Consiglio regionale, proporre leggi e provvedimenti amministrativi al Consiglio regionale, esprimersi con referendum sullo statuto, sulle leggi e i provvedimenti amministrativi.
Le altre Regioni in genere rinviano alla normativa nazionale.
4. La verifica dei titoli di ammissione Al Consiglio regionale spetta la convalida dell'elezione dei propri membri. In caso di contestazioni si instaura un contraddittorio tra Consigliere contestato e il Consiglio. In caso di incompatibilità il Consigliere deve optare per uno dei due uffici in caso non vi provveda sarà dichiarato decaduto dalla carica elettiva. In caso di ineleggibilità il Consiglio annulla l'elezione con decisione impugnabile avanti al tribunale civile competente per territorio. Il Consiglio, per mancanza di competenza giurisdizionale, non ha facoltà di verifica della regolarità delle operazioni elettorali, ma possono rivolgersi al TAR. In Sicilia e in Sardegna il Consiglio decide in via definitiva su tutti i reclami le contestazioni. 5. La composizione numerica e la durata in carica del Consiglio. Alcune regioni hanno un numero fisso (Sicilia 90, Sardegna 80, V.d'A. 35, Trentino 70), altre in proporzione ai cittadini residenti (FVG 1 consigliere ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000), altre ancora hanno un numero fisso ma ragguagliato ai cittadini residenti: 80 membri per Regioni con popolazione superiore ai 6 mln (Lombardia), 60 membri per Regioni con popolazione superiore a 4 mln (Campania, Lazio, Piemonte, Veneto), 50 membri per Regioni con popolazione superiore a 3 mln (Emilia-Romagna, Puglia, Toscana), 40 membri per Regioni con popolazione superiore a 1 (Abruzzo, Calabria, Marche), 30 membri nelle rimanenti Regioni (Basilicata, Molise, Umbria). Il numero dei seggi può aumentare solo per garantire alla lista vincente il conseguimento della maggioranza assoluta. I Consigli durano in carica 5 anni dal giorno delle elezioni, ed esercitano i loro poteri fino a 46 giorni prima delle elezioni durante i quali i poteri sono attenuati (esercizio di atti non avente indirizzo politico). 6. Lo status di consigliere regionale. I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (irresponsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa che perdura anche dopo la scadenza del mandato). Ci si chiede se l’insindacabilità sia solamente relativo all’indirizzo politico o anche relativo all’indirizzo amministrativo. La Corte costituzionale ha stabilito che quest’ultimo caso deve essere espressamente previsto da una norma nazionale. L’insindacabilità non si estende ai consiglieri nell’esercizio delle funzioni svolte in qualità di componenti la Giunta regionale. Detta garanzia opera anche per le opinioni espresse fuori dalla sede consiliare purché ad essa connesse e nell’esercizio delle funzioni consiliari. Non è estensibile ai consiglieri regionali l’immunità penale dei Parlamentari. Al Consiglio in quanto organo è estesa la stessa tutela penale delle Camere. Prima ai consiglieri era vietato assumere prerogative e titoli propri dei membri del Parlamento o del Governo. Adesso con l’approvazione degli statuti ordinari ciò è possibile. I consiglieri hanno diritto ad una indennità stabilita con legge regionale, il cui ammontare varia in relazione alle funzione svolta è sottoposto ad uno speciale regime fiscale. I Consiglieri (o Parlamentari) anche dipendenti pubblici devono mettersi in aspettativa senza assegni. I Consiglieri soggiacciono al divieto di mandato operativo nell’esercizio delle funzioni loro spettanti.
7. Organizzazione ed autoorganizzazione del Consiglio: il regolamento interno. L’organizzazione interna del Consiglio è disciplinata da norme e principi costituzionali e dal regolamento da questa approvato a maggioranza assoluta (ad esclusione di Sicilia e Campania). Tale quorum serve a garantire le minoranze contro eventuali tentativi della maggioranza di comprimere situazioni giuridiche soggettive attive riconosciute alla minoranza.
Il regolamento disciplina l’organizzazione interna del Consiglio, le procedure di attribuzione dell’organo, la regolamentazione dei rapporti tra Consiglio, Giunta e Presidente, nonché tra Consiglio e organi, organismi o enti esterni alla Regione. Non esiste una norma che espressamente attribuisca al Consiglio l’autoregolamentazione interna come per la Camera, per cui i primi non goderebbero dello stesso trattamento di quelli camerali. Però taluni ritengono che l’autoregolamentazione sia ammissibile a seguito del principio costituzionale implicito secondo cui il Consiglio ha diritto all’autonomia organizzativa e funzionale. Si ritiene che il regolamento consiliare adottato con legge regionale sia costituzionalmente illegittimo. Come per il regolamento parlamentare, il regolamento consiliare ha rilevanza esterna: fonte attuativa/esecutiva di disposizioni costituzionali/statutarie. Poiché il regolamento consiliare non ha valore di legge, esso non è sottoponibile a controllo della Corte Costituzionale
8. Le articolazioni interne dell’organo: a) il Presidente e l’ufficio di Presidenza. La Costituzione (Art. 122 III c.) prevede il Presidente e l’ufficio di presidenza (due Vicepresidenti e due o tre Segretari), le modalità di elezione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti consiliari. Di norma l’elezione del Presidente avviene per maggioranza assoluta e successivamente relativa (in caso non si riesca a raggiungere il quorum in una o più votazioni), alcune volte si procede al ballottaggio. Nelle Regioni ordinarie inizialmente è richiesta la maggioranza del due terzi, quindi assoluta e poi semplice. La durata della carica può essere di un anno o fino alla durata della legislatura. Gli altri componenti dell’Ufficio di presidenza vengono eletti con voto limitato per favorire la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente nel Consiglio è come nelle Camere nel Parlamento ( Primus inter pares – potere di direzione e coordinamento nei confronti degli altri membri del Consiglio). Il Presidente rappresenta il Consiglio all’esterno (nei confronti della Giunta, enti ed organismi regionali), ha il potere di convocare il collegio, di dirigerne i lavori e di proclamarne la volontà, ha poteri disciplinari di polizia interna e di nomina di membri di organi interni al Consiglio. Il Presidente non è revocabile ad eccezione nel TAA e Abruzzo. 9. (Segue): b) i gruppi consiliari e le commissioni permanenti. Il Consiglio rispecchia l’articolazione del Parlamento (gruppi consiliari, commissioni permanenti ecc.) I gruppi consiliari sono organi interni al Consiglio (con particolare autonomia) e si formano sulla base di comune appartenenza politica. Non vi è numero minimo dei membri di appartenenza (anche uno o due membri). Esiste il gruppo misto per chi non è in grado di costituire un gruppo o non lo voglia. In TAA esistono i gruppi linguistici che però hanno rilevanza esterna essendo capaci di impugnare leggi lesive del principio di parità dei gruppi linguistici avanti la Corte Costituzionale. Tra gruppi consiliari e partiti di norma vi è corrispondenza biunivoca e ciò limita l’autonomia politica regionale rispetto all’indirizzo dato dai partiti nazionali. In base ai gruppi (rispettandone le proporzioni) vengono costituite le commissioni e le giunte. Le commissioni, oltre alle normali attribuzioni, hanno la facoltà di disporre consultazioni (rapporti diretti con soggetti pubblici o privati) allo scopo di arricchire il proprio patrimonio di conoscenze per meglio svolgere la propria funzione consiliare. In Sicilia i progetti sono elaborati dalle commissioni con la partecipazione (senza voto) della rappresentanza degli interessi professionali e gli organi tecnici regionali. Commissioni e i singoli consiglieri possono chiedere dati, informazioni e documenti alla Giunta, enti, organi ed organismi operanti nel territorio della Regione. Vi possono essere commissioni di vigilanza. 10. (Segue): c) organi minori, ordinari e straordinari. Altri organi sono le giunte (es. giunta per il regolamento e la giunta delle elezioni). La giunta delle nomine (FVG, Liguria e Piemonte) consultata per le nomine in enti ed organismi a cui la Regione partecipa; La commissione di vigilanza sulla biblioteca (Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia), il collegio dei revisori dei conti (controllo della gestione finanziaria della Regione). Le deputazioni (organi speciali e straordinari) svolgono un ruolo di rappresentanza ogni volta che sia necessario “sentire” le Regioni in Parlamento.
Per le Regioni speciali è previsto che il Consiglio regionale eserciti le potestà legislative attribuite alla Regione e le funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle altre leggi dello Stato. Il Consiglio in generale: a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione; b) approva il programma economico regionale ed i relativi piani di attuazione, oltre che gli altri strumenti di programmazione; c) delibera in ordine ai tributi regionali; d) determina l’ordinamento degli uffici e dei servizi regionali ed istituisce gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; ma in particolare nelle regioni ordinarie: e) definisce l’indirizzo politico ed amministrativo della Regione (organo esecutivo della Giunta) e vigila sulla sua osservanza ed attuazione da parte dell’esecutivo regionale mediante strumenti tipici parlamentari e nuovi.
La riforma del 1999 ha previsto il potere del Consiglio di disfare le Giunte con conseguente proprio scioglimento. Il ruolo politico dell’organo legislativo si esprimerà con attività di indirizzo mediante mozioni, risoluzioni e ordini del giorno similmente a quanto avviene nel parlamento, e con attività ispettive mediante la vigilanza delle commissioni, inchieste, interpellanze ed interrogazioni. In molte Regioni è previsto il question-time (interrogazione a risposta immediata) ove spesso alla minoranza viene riservata una quota fissa sul totale di quelle formulabili.
1. Composizione e formazione della Giunta. La Giunta è l’organo esecutivo della Regione ed è composto dal Presidente (della Regione) e dagli assessori (in numero fisso o variabile a secondo della Regione). Il Presidente, salvo diversa previsione statutaria, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca il componenti della Giunta.
In caso di elezione diretta del Presidente, la mozione di sfiducia (o fatti relativi alla sua persona come morte, impedimento permanente, rimozione o dimissioni) determinano la caduta della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. La legge regionale può stabilire anche una modalità diversa per l’elezione del Presidente della Giunta, ma non può derogare ai seguenti principi che prevedono che la Giunta è l’organo esecutivo della Regione, il Presidente rappresenta la Regione e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga leggi, emana regolamenti, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo. Sempre ed in ogni caso il Consiglio può sfiduciare il Presidente. …
2. La collegialità della Giunta tra diritto e prassi. Come detto il Presidente ha facoltà di nomina e revoca degli assessori (rafforzamento della leadership), dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Anche se l’operato della Giunta è regolamentato da norme tipiche degli organi collegiali, esso è strutturato similmente ai ministeri; infatti a ciascun assessore è stato assegnato un determinato settore dell’amministrazione regionale (servizi regionali attivi in settori omogenei organizzati in dipartimento o comparto), per il quale questi propone (ma è come se decidesse) l’operato di volta in volta più opportuno. Infatti, nelle Regioni speciali l’assessore è sia membro della Giunta che titolare di un ufficio monocratico (pertanto abilitato a prendere provvedimenti aventi efficacia esterna), mentre nelle Regioni ordinarie gli assessori sono solo membri del Giunta che preparano od eseguono le deliberazioni del collegio. Assumono rilevanza esterna solo quando delegati dal Presidente. Però l’eccessivo uso delle deleghe ha snaturato la natura collegiale della Giunta.
Stante questa situazione, risulta di grande importanza il fatto che il Presidente mantenga l’unità di indirizzo politico ed amministrativo in seno alla Giunta. [… vedi ultima parte sottolineata nel libro a pag. 65]
3. (Segue): organizzazione e funzionamento della Giunta. Le regole di funzionamento della Giunta si rinvengono nello statuto (per le regioni ordinarie). A volte la Giunta può autoregolamentarsi. Il Presidente convoca seduta e ne fissa l’ordine del giorno. Normalmente la seduta è valida se intervengono la maggioranza degli aventi diritto, e si delibera a maggioranza dei presenti. La seduta si svolge di norma in segreto, talvolta è ammessa la partecipazione di estranei con compiti di consulenza. Vige il principio della solidarietà nella responsabilità politica di fronte al Consiglio (a volte però è possibile separare la responsabilità del singolo membro da quella dell’intera Giunta). Vi è ampia varietà di disciplina nei vari statuti in quanto alcuni si ispirano ad un modello “politico- governativo” (solidarietà) altri ad un modello “amministrativo” (indipendenza). In ogni caso gli assessori non possono dissociarsi dall’operato della Giunta se non rassegnando le proprie dimissioni. Gli assessori sono più disponibili che nel passato ad attuare la politica della Giunta poiché sono sottoposti al rischio di revoca, anche se questo strumento non può essere utilizzato eccessivamente di frequente.
La Giunta ha acquisito la potestà regolamentare che prima spettava al Consiglio. Quale che sia la forma di governo scelta dalla Regione, essa non può derogare alle previsioni di cessazione degli organi regionali:
Per le Regioni speciali la riforma del 2001 prevede norme simili tranne che per T.A.A. e Sicilia. Sicilia – Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea. L'investitura popolare e la conclusione anticipata della legislatura (caso di dimissioni della metà più uno dei deputati) sono disciplinate da leggi approvate a maggioranza assoluta (o dei due terzi). Entrambe le leggi possono essere sottoposte a referendum se ne fanno richiesta un cinquantesimo degli elettori (o un trentesimo degli elettori) o un quinto dei deputati. Dopo la prima approvazione la forma di governo può essere modificata da altra legge approvata a maggioranza assoluta. T.A.A. – Consiglio regionale composto dai membri dei Consigli provinciali (Trento e Bolzano). Legge provinciale, approvata come per la Sicilia, sceglie la forma di governo e le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente delle Provincia. Altre Regioni speciali – Possibilità di scelta tra l'elezione diretta del Presidente (scioglimento anticipato in caso di crisi) e la sua elezione consiliare (scioglimento anticipato in caso di mancata ricomposizione della crisi entro 60 gg). Forma di governo e sistema elettorale disciplinato con leggi regionali approvate a maggioranza assoluta sottoponibili a referendum, con quorum differenti a seconda del quorum di approvazione, e impugnabili dal Governo entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Parte Terza I RACCORDI TRA LO STATO E LE REGIONI
Un tentativo coordinamento e armonizzazione è venuto dalla Corte Costituzionale che ha ribadito il concetto di leale cooperazione anche se nell’ottica del perseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi statali. Il concetto di leale cooperazione alle interpretazioni più flessibili … … pareri vincolanti … Altra forma di cooperazione sono gli accordi di programma ove gli enti locali cooperano con il Governo nazionale per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento. I deludenti risultati del regionalismo cooperativo è da imputarsi principalmente al sistema politico, che non ha dato spazio a sufficienza sia all’effettiva diversificazione regionale che alla concreta partecipazione degli enti locali alle politiche quadro nazionali, ma è anche da imputarsi alla debolezza espressiva della Costituzione.
Le leggi regionali devono comunque osservare anche le leggi statali, sebbene non siano di indirizzo, ma adottate nel rispetto degli impegni internazionali o idonee ad esprimere “principi generali dell’ordinamento giuridico”. Le leggi-quadro in ambito della potestà ripartita non sono solo ricognitive dei principi della legislazione statale, ma possono essere propositive o innovative fissando le direttive alle quali le leggi regionali si devono attenere (es. legge di bilancio: gli obiettivi di bilancio regionali sono determinati in armonia con quelli statali). Altre leggi di indirizzo sono le leggi di coordinamento” Stato-Regione nelle materie di immigrazione, ordine pubblico, sicurezza e tutela dei beni colturali. Anche il Governo dispone di poteri di indirizzo (atti di indirizzo) mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri di atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni. La produzione di questi atti presuppone l’intesa delle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni salvo l’urgenza o l’impossibilità di raggiungere un accordo entro un predeterminato lasso di tempo.
decostituzionalizzato e quindi rimesso alla determinazione del legislatore o se sia stato definitivamente cancellato. I controlli statali posso riguardare sia gli atti che gli organi regionali (es. scioglimento anticipato del Consiglio regionale).
Parte Quarta LE FUNZIONI DELLA REGIONE
Capitolo Primo LA POTESTÀ STATUTARIA
Leggi statali di potestà esclusiva possono normare campi di competenza regionale (es. quelli a potestà piena delle Regioni) al fine di assicurare una uguale condizione (livelli essenziali) nelle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. I limiti generali a loro volta erano distinti in limiti di legittimità (obbligo di rispetto della Costituzione in caso contrario impugnazione avanti la Corte Costituzionale) e limiti di merito (obbligo di rispetto dell’interesse nazionale o dell’interesse delle altre Regioni in caso contrario impugnazione avanti le Camere). Sebbene i limiti di legittimità sono di facile determinazione, i limiti di merito sono di difficile configurazione (che cosa è interesse nazionale?); non solo, l’impugnazione avanti il Parlamento non garantisce un giudizio imparziale. Si dibatte su quale forma debba avere la pronunzia Camerale e se le Regioni possano tutelarsi contro la pronunzia camerale davanti … In ogni caso la procedura di ricorso del Governo alle Camere non hanno mai avuto applicazione pratica, anzi il limite dell'interesse nazionale è stato assorbito dal limite di legittimità. Infatti le norme di trasferimento delle funzioni alle Regioni sono state ritagliate su misura in nome dell'interesse nazionale, pertanto si è avuta la conversione del limite di merito (interesse nazionale) in limite di legittimità con conseguente ricorso alla Corte Costituzionale in caso di mancato rispetto. Adesso, con la riforma del titolo V, nonostante la cancellazione dei limiti di merito, continuano ad esservi ricorsi avanti la Corte Costituzionale in nome degli interessi nazionali.
riconosciuta la competenza della Regione, è comunque salva la disciplina statale nei casi di insuscettibilità di trattamento differenziato nel territorio nazionale. Infatti le Regioni non hanno competenza in materia penale e processuale con la sola eccezione della giustizia di pace. Limite della irretroattività della legge – Di regola le leggi regionali non devono essere retroattive come per le leggi dello Stato. Limite dei principi – [vedi libro pag. 156] Limite territoriale – Come ultimo limite generale di legittimità, gli atti regionali in genere rimangono efficaci all’interno del territorio regionale, anche se più volte la giurisprudenza ha ammesso deroghe perché giustificate dalla sussistenza dell’interesse regionale.