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Sintesi completa del programma d'esame di Diritto Regionale, Facoltà di Giurisprudenza.
Tipologia: Dispense
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Capitolo 1- Federalismo e regionalismo-
Premessa Le diverse tecniche di organizzazione possono farsi risalire alla nascita dello “stato moderno” qualificato come costituzionale, il quale ha fatto la sua prima apparizione nel 18esimo secolo con la rivoluzione americana e francese. Tale tipologia di stato era contrassegnato dalla presenza di un atto Costituzione volto a fissare limiti all’esercizio del potere sovrano. Tale modello era profondamente differente da quello pre-esistente, ovvero dallo “stato assoluto” caratterizzato invero dalla presenza di un monarca che non incontra limiti nell’esercizio dei suoi poteri in quanto non era sottoposto alla legge, era la legge. Tali fenomeni sono quelli ai quali si deve la nascita del cd. Costituzionalismo moderno accomunati dalla medesima idea-base e cioè l’autorità limitata e la libertà garantita.
Il modello francese è unitario e centralizzato che trova espressione nel principio di unità ed indivisibilità dello stato che ha fatto la sua prima apparizione in costituzione del 1971, oggi si trova anche in costituzione italiana all’art 5, il quale da un lato afferma il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, dall’altro enuncia il contrapposto principio del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali. Nella versione originaria tale principio trovava la propria traduzione storica in ordinamenti fortemente centralizzati retti da norme che non conoscevano forme di autonomia territoriale. Le articolazioni organizzative periferiche si presentavano come diramazioni di un sistema unitario legate al centro da vincoli di subordinazione gerarchica. L’elettività non valeva a conferire loro carattere rappresentativo delle comunità sottostanti, né li sottraeva al dovere di attenersi ad ordini impartiti dal potere centrale, al quale erano riconosciute possibilità di ingerenza che trovavano soprattutto espressione nell’annullamento degli atti e nel controllo sugli organi. In conseguenza di ciò il circuito dei poteri locali non si differenziava dal circuito degli organi periferici dello stato. Tale impostazione aveva dietro di se:
a. Politica dello smantellamento di tutti i residui pluralistici di ascendenza medioevale, il cui corollario stava nel divieto di corporazioni ed associazioni economiche (1971)
b. Teoria il popolo inteso come entità unitaria, concezione che nella Francia del ‘900 faceva riferimento ad es. al parlamentare che pretendeva di parlare anche a nome di colleghi, ciò gli comportava l’ammonimento da parte del presidente
dell’assemblea, il quale lo invitava di rendersi interprete di un punto di vista elaborato in modo autonomo.
Il modello statunitense è totalmente differente in quanto non presenta caratteri di un’entità monolitica, una ed indivisibile, ma quelli di un’entità complessa, pluralisticamente articolata. Si parla in questo caso di stato composto, costituito a propria volta da stati.
In Francia il processo di unificazione nazionale si era realizzato più di due secoli prima della rivoluzione, il legislatore ed il costituente si sono trovati a far fronte ad una compagine statale già unificata. Può aggiungersi che le vicende successive alla rivoluzione hanno portato ad un ulteriore sviluppo il processo di unificazione. Ad esempio ai poteri locali: a quei parlamenti provinciali che tenevano in scacco il Re di Francia anche nel momento del suo massimo fulgore. Con lo stato nato dalla rivoluzione francese che l’istanza unitaria si è imposta nei termini più drastici, facendo piazza pulitita delle pre-esistenti articolazioni territoriali e sociali, ha dato vita ad un sistema bipolare stato e cittadini.
Negli Stati Uniti l’unificazione nazionale non aveva preceduto l’avvento dello stato moderno in quanto ne è stato coincidente, prima esistevano 13 ex colonie che avevano proclamato la propria indipendenza. Il processo di unificazione ha avuto come punto di partenza la “CONFEDERAZIONE” (1777-1781), intesa come unione internazionale rivolta a dar vita ad una salda lega di amicizia per la difesa ed il benessere comune. In base ad un atto comune a questa spettava l’esercizio di alcune competenze nell’interesse di tutti gli stati membri (es. potere di pace e di guerra; stipulare trattati ed alleanze), mentre gli stati membri mantenevano un rapporto esclusivo con i rispettivi cittadini. La confederazione si presentava dunque come associazione di stati i cui cittadini erano gli stati stessi, tale è il tratto distintivo tra questa (confederazione) e lo stato federale (o federazione) che era invero concepito come autentico stato, che disponeva di un proprio governo, propria organizzazione giurisdizionale. Tale stato federale intratteneva un rapporto diretto con tutti i cittadini.
pre-unitari. L’unificazione si è dunque verificata attraverso una serie di annessioni territoriali al Regno di Sardegna ed ha trovato espressione in un modello di ordinamento amministrativo direttamente derivato dalla tradizione francese, è il cd. Modello napoleonico dello stato unitario centralizzato, il quale ha favorito il fenomeno di piemontesizzazione dell’Italia.
All’inizio del 20esimo secolo la carta geopolitica evidenziava una dicotomia, vi erano due tipi di stato: 1) stato federale che si stava espandendo; 2) stato unitario e centralizzato.
Nel 1931 hanno fatto la loro prima apparizione in costituzione spagnola le Regioni, nata per venire incontro ad esigenze autonomistiche di alcune etnie con tradizioni culturali differenziate e con lingua propria. Tutto ciò potrebbe in realtà farsi risalire alla costituzione peruviana del 1920 la quale ha previsto il concetto di ente, privi di una propria competenza legislativa.
Tra il 1946 ed il 1947 l’assemblea costituente italiana ha riesumato il tipo istituzionale dello stato regionale rompendo con la tradizione centralistica pregressa. Le ragioni poste alla base erano molteplici, anzitutto vi erano ragioni politiche, si diede infatti una risposta istituzionale alle tensioni autonomistiche che si erano sviluppate in taluni settori es Sicilia, Sardegna, hanno fatto apparizione prima della costituzione. Le ragioni però furono anche altre in primo luogo relative alla eterogeneità del paese, dovuta sia alla sua conformazione geografica, sia alle diversità di ordine socio-economico. Vi erano poi diverse tradizioni amministrative e sociali degli stati pre-unitari che avevano lasciato tracce nel tessuto socio-economico del paese aggiungendo alle diversità morfologiche dovute alla geografia anche delle diversità culturali prodotte dalla storia. Tutto ciò ha fatto ritenere che fosse irragionevole che vi fosse una disciplina giuridica uniforme dalle alpi alla Sicilia.
Relativamente il consolidamento della riconquistata democrazia occorre evidenziare 2 aspetti:
a. Diffusa la convinzione che l’articolazione regionale del potere costituisse un efficace antidoto nei confronti delle involuzioni autoritarie.
b. Nello sviluppo di ambiti istituzionali di dimensione infrastrutturale si ravvisava un decisivo fattore di promozione della partecipazione delle popolazioni interessate alle decisioni che ne toccavano più da vicino la vita, es decisioni nel
settore dei servizi sociali; sanità; trasporti. Quindi sia la natura degli interessi quanto la dimensione delle istituzioni competenti avrebbero dovuto stimolare la vigilanza politica della popolazione sulle proprie rappresentanze.
c. Ultima ragione fu ravvisata nella riforma dello stato si riteneva che la creazione di una solida rete di poteri regionali e locali potesse contribuire al superamento di mali che si erano insediati nella organizzazione pubblica. Le Regioni avrebbero dovuto innescare un processo di riforma della PA che sarebbe dovuto culminare nella sostituzione del sistema precedente centrato sui ministeri romani, con un sistema misto nel quale a questi si sarebbero dovute affiancare le amministrazioni regionali e quelle degli enti locali.si riteneva inoltre possibile una promozione della riqualificazione dell’attività legislativa del parlamento che privato della competenza a disciplinare nel dettaglio alcune materie, sarebbe stato in condizione di concentrare il proprio impegno sulle grandi scelte politiche.
Con la costituzione italiana si era riaffermato il tripolarismo. In anni ’70 ci fu un profondo cambiamento, in primo luogo per la concreta costituzione delle Regioni ad autonomia ordinaria, ciò si è registrato anzitutto in Spagna per effetto della costituzione del 1978 e si è avviato un processo di decentramento che ha trovato espressione nella creazione di 17 comunidades autonomas la cui estensione copre l’intero territorio nazionale, mentre in portogallo solo in territori insulari delle Azzorre e di Madera si costituissero in regioni autonome. Per quel che attiene invece il Belgio, nel corso degli anni ’70 si registrarono riforme in senso regionale mediante la quale si è stata una prima risposta ai problemi posti sul tappeto di compresenza di diversi gruppi linguistici e culturali. Anche il Regno Unito, dopo il referendum del ’97 è entrato nel novero degli stati regionali grazie all’istituzione di 3 regioni devolute: Scozia, Galles, Irlanda del Nord.
In secondo luogo per la diffusione del modello anche all’estero, tale secondo aspetto deve anzitutto sottolinearsi che la forza attrattiva del regionalismo esercitata sugli stati della penisola iberica, per i quali l’avvento della democrazia è coinciso con processi di marcata regionalizzazione.
Altri aspetti che permettono di differenziare stato regionale e stato federale fanno riferimento a:
Nelle esperienze federali, tali tecniche non si presentano come variabili indipendenti. Gli ordinamenti che prevedono l’elezione diretta dei senatori bilanciano tale elemento con la rappresentanza paritaria delle entità sub-statali, mentre i sistemi che tengono conto della consistenza demografica delle entità sub-statale, tendono a stabilire un collegamento istituzionale tra rappresentanza nella seconda camera politica e gli enti sottostanti ricorrendo a procedimenti di secondo grado. Diversa è la situazione negli ordinamenti regionali, nei quali la
seconda camera o non esiste o non si differenzia dalla prima, così come si verifica ad es. in Italia.
a. Previsione che il senato sia eletto a base regionale (art 57) la previsione non vale però a collegare i senatori alle regioni, considerate come istituzioni. Essa incide solamente sulla legislazione elettorale, escludendo la possibilità che nell’elezione del senato possa essere utilizzato il collegio unico nazionale, tale è la ragione per la quale l’attribuzione del premio di maggioranza deve avvenire in sede regionale.
b. Garanzia di rappresentanza minima alle regioni, indipendentemente dalla consistenza demografica di ciascuna la previsione assicura un numero minimo di senatori per circoscrizione regionale pur garantendo il numero minimo di seggi alle regioni che in base alla popolazione non raggiungerebbero il quoziente necessario, es in Lombardia: 49 senatori; in Valle D’Aosta: 1 senatore. Il senato italiano è sentito come una camera politica la quale non si differenzia qualitativamente dalla prima camera ( quella dei deputati). La differenza tra i due rami del parlamento non incide sulla qualità della rappresentanza, la differenza attiene a 2 elementi:
Ulteriore tratto distintivo attiene alla diversa durata della legislatura, 5 anni per la camera, 6 anni per il senato. Il parlamento italiano si basa su un sistema definito: “bicameralismo perfetto”, le due camere sono dotate cioè si medesime funzioni, entrambe partecipano con eguali poteri all’esercizio della funzione legislativa, oltre che accordano ovvero revocano la fiducia al governo che secondo quanto previsto dall’art 94 cost, intrattiene un rapporto fiduciario.
libertà, tale disciplina fu aggiunta solo con il cd. “bill of rights”. Sulla scia di ciò oggi le costituzioni federali contemporanee contengono disciplina di tali diritti. La maggiore conseguenza di tale compresenza, data cioè dall’aggiunta alle costituzioni federali di regole costituzionali, va ravvisata nella circostanza che nel caso di conflitto, la disciplina costituzionale non prevale sempre e comunque su quella locale, essendo destinata a soccombere nei casi in cui quest’ultima sia più favorevole, è dunque considerata disciplina minima e non parametro intangibile, suscettibile di deroga qualora questa sia in melius. Qualora però venga data prevalenza alla costituzione federale, non si dichiara l’invalidità della norma costituzionale locale, ma solo la sua inefficacia, il che implica che si possano riespandere ove venga meno la norma federale con cui confliggono.
La circostanza che i relativi ordinamenti trovano un elemento comune nella tensione tra le ragioni dell’unità e quelle dell’autonomia, permette di cogliere il proprium degli stati a base decentrata. La tensione costituisce la chiave di volta delle discipline costituzionali dei stati federali ovvero regionali. È infatti vero che lo stato si disintegrerebbe senza elementi unitari, mentre il difetto di aperture autonomistiche corrisponderebbe ad un modello monolitico.
L’art IV sez 4 Cost USA che prescrive agli tati membri la forma repubblicana di governo; art 51 Cost Svizzera del ’99 in forza del quale, le costituzioni dei cantoni, non solo devono essere democratiche ma sono altresì tenute a prevedere la propria approvazione in via referendaria e l’iniziativa popolare per la propria revisione. Vi sono tuttavia delle ipotesi in cui il testo costituzionale non fissa direttamente i limiti, bensì li rimette ad atti del legislatore centrale o riservando ad essi un ruolo direttivo o demandando loro il governo dl riparto di competenza. Al primo tipo sono riconducibili i cd. “riparti verticali” in virtù dei quali al legislatore centrale è riservata la posizione di prescrizioni di principio che si impongono al rispetto dei legislatori periferici. Al secondo tipo possono ricondursi i casi in cui la costituzione assicura la preminenza delle determinazioni del legislatore nazionale, non facendo leva sulla gerarchia dei contenuti ma sulla gerarchia delle fonti, quindi collocando atti che le producono in posizione di sovra-ordinazione formale rispetto alle leggi locali. L’ipotesi ricorre per le competenze legislative delegate dal centro alla periferia, come la competenza integrativa contemplata dal vecchio art 117 cost it e le competenze legislative previste dagli artt 71 GG e 150 Cost. il principio unitario trova tuttavia espressione in asimmetrie tra la posizione dell’ente centrale e quella delle entità sub-statali. Significativa era l’asimmetria procedimentale prevista originariamente alla costituzione italiana in materia di ricorso diretto alla Corte Costituzionale, su tale aspetto quindi, occorre sottolineare che mentre lo stato centrale poteva attivare un sindacato cd. Preventivo sulle leggi regionali, le regioni potevano impugnare le leggi statali solo successivamente. Va infine sottolineato che ai poteri di supremazia spettanti allo stato centrale, vanno ricondotti anche istituti volti a porre il livello centrale di governo in condizioni di ovviare all’inattività o alla condotta illegittima dei livelli periferici, ovvero di sanzionarle. Essi si configurano come poteri di inerenza del centro nei confronti della periferia, i quali comprendono poteri sostitutivi ed i controlli sugli organi.
a. Coercizione federale contemplata dalla legge fondamentale tedesca trapiantata in costituzione spagnola del 1978. È istituto con contorni indeterminati il quale mette lo stato centrale in condizione di costringere le entità sub-statali ad adempiere a doveri su esse incombenti. Le norme che lo contemplano, consentono agli organi centrali sia di impartire direttive delle autorità periferiche, sia di porre in essere interventi sostitutivi. Tale istituto ha dunque carattere di strumento straordinario non utilizzabile se non in situazioni di
In particolare la L. 131/2003 art 6 ha dettato 3 ordini di determinazioni:
a. Ha circoscritto tale potere delle regioni a 3 categorie di accordi (esecutivi, applicativi dei trattati internazionali, ed a quelli di natura tecnico- amministrativa ed agli accordi di natura programmatica).
b. Ha assoggettato il potere al rispetto di linee guida e degli indirizzi di politica estera italiana, nonché nelle materie di cui il 3 comma art 117 cost, a quello dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello stato.
c. Ha subordinato la sottoscrizione dell’accordo da parte della regione all’attribuzione ad essa del potere di firma da parte del Ministro degli esteri chiamato ad accertare l’opportunità politica e la legittimità dell’accordo.
In questo modo il legislatore ordinario ha eliso il rischio che le regioni possano sviluppare delle linee di politica estera autonomamente. Non rientrano dunque nel potere di politica estera delle regioni le attività che dovrebbero essere considerate ancora regolate dall’atto di indirizzo adottato sulla sua base, es. attività promozionali o di mero rilievo internazionale. Le attività promozionali all’estero si concretizzano in iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione e richiedono una previa intesa con il governo. Le attività di mero rilievo internazionali es attività di studio, visite di cortesia, non richiedono formalità, devono essere comunicate al governo in vista dell’assenso da parte del ministro per gli affari regionali, assenso che dopo 20 giorni è considerato accordato.
Vi sono poi i cd. Coinvolgimenti di ordine procedimentale per gli enti che trovano alternativamente espressione:
rispettive popolazioni e i consigli delle regioni interessate dalla variazione territoriale,
I sostenitori della prima soluzione fanno leva sulla circostanza che la disciplina posta dalla costituzione (art 132) non sia espressamente riferita alle variazioni territoriali che interessino le regioni ordinarie, a loro avviso dunque presenterebbero i caratteri i una disciplina applicabile anche alle regioni speciali.
I fautori della seconda soluzione invece invocano le norme statutarie speciali che individuano il territorio della rispettiva regione , le quali dovrebbero irrigidire i loro confini regionali, sottraendoli alla possibilità di modifica mediante il procedimento di cui l’art 132 2 comma cost. che culmina con un atto legislativo ordinario.
Di tale questione è stata altresì investita la Corte Costituzionale Sent. 66/ ha aderito alla prima opinione negando che l’art 132 2 comma cost possa essere derogato da norme statutarie. Il fatto che l’art 132 2 comma ponga una disciplina generale sembra essere confermato dall’elenco costituzionale delle regioni di cui l’art 131 cost il quale può ritenersi dotato di una comprensibile funzione in quanto si assuma che i nomina da esso usati non siano scatole vuote in quanto evocano estensioni territoriali degli enti mediante essi designati. Il fatto che l’art 132 demandi le variazioni ad atti legislativi ordinari costituisce una conferma che nella prospettiva accolta dal costituente, la individuazione costituzionale dei territori regionali sia parzialmente cedevole in quanto derogabile a mezzo di atti di tipo legislativo, e se questo vale per le regioni ad autonomia ordinaria, non si vede perché non debba valere per le regioni ad autonomia speciale. Si parla in questo senso di cedevolezza parziale , in quanto tale possibilità resta esclusa quando la variazione territoriale modifica il numero di regioni. In questo senso il 1 comma art 132 cost richiede l’uso non di legge ordinaria bensì di legge costituzionale.
una disciplina costituzionale che dica in cosa consiste l’autonomia ed eventualmente come vada esercitata. Essa è rivolt a tutelare l’autonomia stessa nei confronti del legislatore ordinario dello stato centrale. Da un punto di vista formale possono distinguersi due tecniche di costituzionalizzazione:
Più nettamente influenzata dal modello spagnolo è l’ipotesi introdotta con la riforma del 2001, si tratta di autonomia speciale che può essere acquisita dalle regioni di diritto comune ai sensi dell’ art 116 u.c. il procedimento è quello della legge statale previa intesa con la regione interessata, quanto all’oggetto, la tecnica usata è quella del “vassoio dei formaggi”, l’art 116 cit si limita ad indicare le materie suscettibili di essere acquisite dalle regioni. Con riferimento all’Italia elemento che la differenzia dalla modellista federale e regionale è stato introdotto con la legge del 2001, con riferimento alla parziale decostituzionalizzazione della disciplina delle funzioni amministrative, infatti il nuovo art 118 cost a differenza di quello precedente non alloca direttamente le competenze amministrative ma si
processo federativo rivelando la capacità di persistere anche dopo la sua conclusione, gli stati membri dunque non solo mantengono la loro struttura organizzativa originaria ma conservano un complesso di attribuzioni, di regola coincidente con le funzioni pubbliche. Dunque se si prescinde dall’ammissione di nuovi membri, l’individualità attraversa l’intera evoluzione dell’ordinamento rimanendo o intatta ovvero subendo delle modificazioni es come avvenne in Germania, in cui la variazione territoriale non si è verificata a prezzo di una mutazione della qualità istituzionale degli enti che ne costituiscono il prodotto. L’ipotesi di ingresso nella federazione di entità originariamente prive della statualità non ha natura eccezionale, si tratta della ipotesi della federazione nord-americana la quale ha visto l’ingresso di soggetti originariamente statali ed ha trovato riscontro nell’ingresso di entità che ne erano prive (non-statali) e che hanno acquistato la statualità solo con l’ammissione nello stato federale.
Da tutto ciò deriva che mentre in Italia il modello dominante è quello ordinario, il Spagna il modello esclusivo è quello dell’autonomia speciale, per il quale ciascuna comunità autonoma, godendo di competenze individuate dallo statuto fruisce di una autonomia speciale rispetto a quella delle altre. Infine in Italia le competenze legislative delle regioni corrispondono alle incompetenze dello stato il quale nelle materie di