
118 - Autonomia amministrativa
La disciplina delle funzioni amministrative dettata dalla riforma del Titolo V Cost. è contenuta nei primi due
commi dell’art. 118, i quali dispongono che:
- comma 1: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città me- tropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
- comma 2: I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Prima della riforma del Titolo V il sistema di allocazione delle funzioni amministrative era essenzialmente basato
sul principio del "parallelismo" tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Il vecchio art. 118 Cost.
stabiliva, infatti, che alle Regioni spettano le funzioni amministrative nella materie oggetto di competenza
legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117 (c.d. funzioni proprie). Tale parallelismo trovava comunque in
Costituzione tre attenuazioni:
• lo Stato poteva sottrarre alle Regioni quelle funzioni amministrative «di interesse esclusivamente locale» e
attribuire con legge direttamente «alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali» (art. 118, comma 1);
• lo Stato poteva, sempre con legge, «delegare alle Regioni l'esercizio di altre funzioni amministrative» nelle
materie di propria competenza legislativa (art. 118, comma 2);
• le Regioni avrebbero dovuto esercitare normalmente le proprie funzioni amministrative «delegando alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici» (art. 118, comma 3).
Inoltre l’art. 128, oggi abrogato, stabiliva: «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
Le Regioni avevano, quindi, funzioni amministrative “proprie”, delle materie di propria competenza legislativa,
e “delegate”, nelle materie di competenzastatale (qualora lo Stato avesse deciso, conlegge, di delegarne l’esercizio
delle funzioni amministrative).
Per gli enti locali, a dierenza delle Regioni, le funzioni “proprie” non erano rinvenibili in Costituzione, ma
risultavano essere quelle attribuite dal legislatore statale sulla base degli artt. 118, comma 1 e 128 Cost., mentre le
funzioni “delegate” erano quelle adategli dalle Regioni ai sensi dell’art. 118, comma 3.
Nel nuovo testo costituzionale il sistema di allocazione delle funzioni amministrative è stato profondamente
modicato. Come risulta da queste disposizioni, tale disciplina presenta caratteri di novità non inferiori a quelli
che si sono rilevati con riferimento alle competenze legislative.
La prima novità riguarda il rapporto di tali funzioni con le competenze legislative; il nuovo testo, infatti, decreta
il superamento del principio in forza del quale le funzioni amministrative spettano allo stesso ente che, nelle