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Domande d'esame a risposta aperta
Tipologia: Prove d'esame
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Adempimenti preliminari prima della stipulazione del contratto di apertura di credito: Prima della stipulazione del contratto di apertura di credito sono previsti degli adempimenti volti alla riduzione del rischio di concessioni a soggetti presumibilmente inadempienti. Il contratto di apertura di credito viene preceduto da un’attività di analisi in ordine alla meritevolezza del richiedente nonché a dimensionare l’entità dell’affidamento concedibile. In questo contesto, assume un ruolo fondamentale la Centrale Rischi, la quale valuta il merito creditizio dei soggetti richiedenti. L’iscrizione alla Centrale Rischi può rivelarsi atto pregiudizievole per il cliente e la giurisprudenza ha evidenziato che tale iscrizione possa essere disposta, a seguito di un’adeguata e particolareggiata istruttoria, in ordine alle difficoltà di adempimento del cliente e alla constatazione dell’impossibilità oggettiva di adempimento. Gli adempimenti preliminari costituiscono l’istruttoria fidi e hanno inizio con la richiesta del cliente e terminano con la deliberazione dell’organo competente. Applicazione delle disposizioni del mandato al contratto di conto corrente: Nel contratto di conto corrente di corrispondenza è presente l’elemento del mandato (esecuzione di incarichi a nome e per conto del correntista). Ciò giustifica l’opinione secondo la quale, salva deroga legale o pattizia, risultano applicabili alla fattispecie anche le norme ex artt. 1703 ss. c.c.. A tal proposito è importante ricordare che la diligenza richiesta alla banca nell’esecuzione dell’incarico è assimilabile a quella del mandatario. Ovviamente il grado medio di diligenza deve essere rapportato al tipo particolare di attività svolta in modo professionale dalla banca che è quella del bonus argentarius. Il riferimento al contratto di mandato, potrebbe far pensare che al conto corrente si potrebbe applicare l’art. 1717 c.c. in materia di sostituzione del mandatario. Aspetti positivi e negativi della standardizzazione dei contratti d’impresa: La standardizzazione dei contratti d’impresa presenta: un aspetto positivo per il cliente in quanto consente risparmi di costi che si riflettono in termini positivi a livello di prezzo finale del servizio o del prodotto; Azioni della banca scontante per mancato pagamento di cambiali da parte del debitore ceduto: Quando i crediti scontati sono incorporati in cambiali la banca in caso di mancato pagamento può: esercitare l’azione cambiaria verso l’emittente o l’accettante, il suo girante o giranti precedenti o simultaneamente nei confronti di tutti tali soggetti (art. 54 l. camb.); iniziare l’esecuzione forzata in quanto la cambiale è titolo esecutivo (art. 474, comma 2, c.p.c.). esercitare l’azione causale derivante dal rapporto giuridico sostanziale che ha dato origine alla girata della cambiale (cioè al contratto di sconto), se non sia possibile esercitare l’azione cambiaria di regresso come nell’ipotesi di prescrizione. Si precisa, inoltre, che la persona contro la quale sia promossa l’azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti personali con il traente o i portatori precedenti tranne se il portatore acquistando la cambiale abbia agito a danno del debitore (art. 21 l. camb.). Caratteristiche del procedimento di fronte all’ABF: Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nei termini stabiliti può presentare ricorso all’ABF. Il ricorso costa 20 euro che sono rimborsati in caso di esito favorevole. Il procedimento è molto snello, rapido e informale infatti le parti non devono essere assistite dall’avvocato. La decisione dell’ABF non è vincolante per gli intermediari coinvolti nella controversia ma l’inadempienza degli intermediari è resa pubblica. L’inadempimento dell’intermediario si manifesta nei seguenti casi: non esegue la prestazione imposta dall’ABF; non rimborsa al cliente le 20 euro quale contributo spese; non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro. Qualora il cliente o l’intermediario ritengano insoddisfacente la decisione dell’ABF possono adire alla giurisdizione ordinaria.
Certificati di deposito e buoni fruttiferi: Nei casi di certificati di deposito e buoni fruttiferi il cliente deposita presso la banca una somma di denaro che passa nella proprietà del depositario e il depositante ha il diritto di ottenere la restituzione del tantundem con gli interessi maturati alla scadenza stabilita. Il rapporto di deposito è documentato da un certificato con il quale la banca certifica di aver ricevuto un certa somma di denaro e si impegna a restituirla a una data determinata con i relativi interessi definiti nel certificato. Non è possibile movimentare il deposito con ulteriori versamenti, il rapporto resta cristallizzato e si esaurisce quando il certificato viene rimborsato. Come si svolge la procedura per l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti al capitale della banca? La BCE rilascia l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti, ma la valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina bancaria viene svolta in collaborazione tra la BCE e le autorità nazionali. Per l’esame della domanda di acquisizione o dismissione di partecipazioni il regolamento quadro della BCE 486/2014 regolamenta una disciplina comune tra BCE e autorità nazionali. La domanda viene presentata alla Banca d’Italia che valuta la presenza dei requisiti riconosciuti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale e poi appronta una proposta che presenta alla BCE. Quest’ultima può entro quindici giorni opporsi altrimenti emana il provvedimento. L’acquisto di partecipazioni rilevanti è subordinato alla condizione che la BCE rilasci un’autorizzazione preventiva. Se l’acquisto di partecipazioni comporta una concentrazione rilevante ai sensi delle disposizioni antitrust , interviene l’AGCM che è l’autorità competente a valutare tale aspetto. In merito alle concentrazioni che riguardano banche, la BCE emette il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del TUB e l’AGCM emana quello suo ai sensi dell’art. 20 L. 287 del 1990. L’AGCM e la Banca d’Italia alla luce di un protocollo d’intesa che esiste dal 2007, hanno scambi di informazioni relative alle concentrazioni bancarie Comportamento della banca in caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza: Ai sensi dell’art. 1840, comma 2, c.c. in caso di morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari di una cassetta di sicurezza, la banca non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Quando l’intestatario è uno solo, gli aventi diritto sono gli eredi (legittimi o testamentari) e/o eventuali legatari. Nel caso, invece, di cointestazione, gli aventi diritto sono sia i soggetti suindicati sia i cointestatari ancora in vita. In caso di morte di uno dei cointestatari, pertanto, viene a cessare la facoltà di uso disgiunto della cassetta di sicurezza e nessuno può più aprirla senza il consenso di tutti gli altri aventi diritto. Il divieto d’apertura della cassetta nel caso di morte presuppone che la banca sia a conoscenza del decesso. L’apertura, infatti, è inibita nel caso in cui l’istituto di credito sia venuta a conoscenza della morte quale che sia la fonte da cui abbia appreso la notizia. Cosa evidenziano le “Linee Guida” emanate dalla BCE nel 2017 e nel 2018 sui non-performing loans (npl)? La BCE ha emanato “Linee Guida” sia nel 2017 sia 2018 in relazione alla gestione dei crediti deteriorati (npl), detenuti nei bilanci delle banche i quali sono definiti come quelle esposizioni scadute da 90 giorni e non rimborsate vale a dire come quelle con alta improbabilità di un adempimento integrale da parte del debitore senza l’escussione delle garanzie. Le linee guida della BCE del 2017 hanno posto l’attenzione: sui sistemi di gestione e sui controlli interni dei rischi; sulle aspettative di vigilanza; sulla classificazione, misurazione e gestione dei crediti. Le linee guida del 2018 hanno evidenziato che le banche sono tenute ad accantonare o a rettificare i propri bilanci secondo precise scadenze temporali al fine di non avere crediti deteriorati di anzianità elevata in bilancio con accantonamenti non sufficienti. I npl devono essere accantonati al 100% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia. Va da sé che tali crediti in bilancio risultano essere pari a zero.
fanno richiesta, copia dei conti e dei rapporti intrattenuti dal contribuente (se la banca è inottemperante gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza con autorizzazione possono accedere presso la sede della banca (L. 413/1991)); viene meno con l’obbligo delle banche di trasmettere periodicamente tutti i movimenti e qualsiasi informazione all’anagrafe tributaria in merito ai rapporti avuti con i propri clienti necessari per i controlli fiscali e con l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui quei soggetti che sono titolari di situazioni finanziarie sospette con la lotta all’evasione fiscale (L. 148/2011). Differenza tra anticipazione bancaria propria e impropria: Un altro contratto di credito disciplinato dal codice civile è rappresentato dall’anticipazione bancaria utilizzata principalmente in passato per la concessione di credito a breve termine. È un credito che la banca dietro garanzia di un pegno su titoli o merci, concede al cliente. L'anticipazione bancaria può essere propria e impropria. L’anticipazione propria prevede che la banca non può utilizzare le cose date in pegno e deve restituirle alla scadenza del contratto se ha rilasciato un documento nel quale sono individuate le cose stesse (art. 1846 c.c.) L’anticipazione impropria prevede che la banca può disporre delle cose come danaro, titoli o merci date in pegno nel caso in cui non siano state individuate o le è stata concessa la facoltà di disporne (art. 1851 c.c.) Differenza tra apertura di credito e mutuo: Il contratto di apertura di credito si differenzia dagli altri contratti creditizi e in particolare dal contratto di mutuo per il quale opera l’immediato trasferimento delle somme di denaro nella proprietà del mutuatario il quale necessitava di liquidità. Il mutuo quale contratto reale, si perfeziona con la consegna del denaro, l’apertura di credito è un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice consenso manifestato nelle forme di legge. Ne consegue che le somme di denaro restano di proprietà della banca quantunque le stesse restino nella disponibilità dell’accreditato. Quest’ultimo vanta un diritto potestativo di utilizzare tali somme e non è obbligato ad utilizzarle. Il trasferimento del denaro dall’accreditante all’accreditato integra solo un momento eventuale della fase esecutiva del contratto ma non è un elemento genetico dello stesso. Appare chiaro, quindi, che il contratto di apertura di credito assume un ruolo più elastico rispetto al mutuo in quanto l’accreditato attinge alle somme messe a sua diposizione solo in caso di necessità. Differenze tra le operazioni di anticipazione al salvo buon fine di portafoglio commerciale e lo sconto bancario: Le operazioni di anticipazione al salvo buon fine di portafoglio commerciale per quanto affini allo sconto bancario se ne discostano per due ragioni: 1. manca di frequente la prededuzione degli interessi che vengono addebitati al tasso convenuto solo successivamente; 2. la cessione di credito è sostituita da un mandato in rem popriam all’incasso che presenta la particolarità di essere irrevocabile, di resistere alla morte e alla sopravvenuta incapacità del mandante. Differenza tra mutuo e apertura di credito: Il mutuo Il contratto più utilizzato dalle banche per l’erogazione del credito è il mutuo disciplinato all’art. 1813 e ss. del codice civile. Il mutuo è un negozio consensuale mediante il quale il mutuante (banca) concede in godimento una somma di denaro in cambio di un corrispettivo e il mutuatario (debitore) si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro più il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca secondo il piano di ammortamento definito in fase di stipula. L’apertura di credito Il contratto più utilizzato dalla banca per la concessione del credito alle imprese è l’apertura di credito. L'apertura di credito bancario è disciplinata dagli artt. 1842 e seguenti del Codice civile ed è definito come il contratto col quale la banca si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. L’apertura di credito, in assenza di un’apposita pattuizione tra le parti, si intende in conto corrente se l'accreditato può usare in più volte il credito, secondo le forme d'uso, e può con versamenti successivi ripristinare la sua disponibilità (art. 1843 comma 1 c.c.). L’apertura di credito semplice si verifica quando
l’accreditato può con prelievi parziali successivi utilizzare il credito in una volta o più volte. Salvo pattuizione contraria, i versamenti e i prelevamenti si effettuano alla sede della banca dove il cliente ha costituito il rapporto (art. 1843, comma 2) Differenza tra sconto bancario e risconto: Lo sconto bancario La banca per erogare credito utilizza anche un altro contratto disciplinato dal codice civile che è lo sconto. Ai sensi dell’art. 1858 del codice civile, lo sconto è il contratto mediante il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi che non sia ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso, salvo buon fine. Lo sconto consente al cliente di ricevere dalla banca risorse di denaro a fronte di un credito che in assenza di intervento della banca potrebbe essere riscosso solo in un momento futuro. Lo sconto è un contratto che la banca utilizza con le imprese commerciali che hanno crediti verso terzi acquirenti dei propri beni e servizi. Il risconto La banca può a sua volta anche scontare il credito presso altra banca maggiore, effettuando così il risconto che è lo sconto dei titoli scontati. La banca, in tal modo, ottiene prima la liquidazione del capitale. Il tasso di interesse che viene applicato all’operazione è inferiore rispetto all’operazione di sconto in quanto è minore il rischio. Diligenza della banca in virtù della convenzione di assegno: In virtù della convenzione di assegno, la banca è tenuta a eseguire con diligenza l’ordine di pagamento. La banca trattaria non ha alcun obbligo giuridico ad adempiere nei confronti del portatore o beneficiario dell’assegno con il quale non è legato da alcun tipo di rapporto. Il rifiuto di pagamento dell’assegno al beneficiario non può determinare un risarcimento danni. La banca nel momento del pagamento deve: verificare la provenienza del titolo dal correntista confrontando le firme sul titolo con quelle sul modello di sottoscrizione che viene raccolto con la firma del cliente al momento della conclusione del contratto; controllare la genuinità del titolo accertandosi che il titolo non riporti abrasioni, cancellature o altre manipolazioni; accertare la legittimazione cambiaria del presentatore con riferimento alla legge di circolazione del titolo e all’identificazione del beneficiario (la diligenza richiesta in questo caso è più rigorosa poiché si ritiene che l’operatore di fronte a una persona non conosciuta sia tenuto a verificare l’identità anche con più documenti). Dovere risarcitorio della banca e onere della prova dell’utente del servizio delle cassette di sicurezza: La banca è responsabile per la perdita o il danneggiamento delle cose riposte nella cassetta e il dovere risarcitorio è commisurato al valore dei beni depositati in cassetta esclusi, secondo la clausola delle NBU, i valori di mera affezione. La legge, nonostante la responsabilità della banca sia strutturata in termini di severità, non introduce deroghe al principio secondo il quale chi invoca un danno deve dimostrare la sua esistenza ed entità. Secondo la giurisprudenza, il suddetto onere di provare che nella cassetta erano stati deposti i valori che sono stati perduti o danneggiati può essere assolto dall’utente con qualsiasi mezzo probatorio compresa la prova testimoniale. Effetti dello scioglimento del contratto di conto corrente bancario: Lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario determina la chiusura del conto, il venir meno del dovere di svolgere il servizio di cassa, l’estinzione di accordi collegati come il servizio bancomat e di regola anche il rapporto di provvista. Le questioni più delicate riguardano gli incarichi conferiti alla banca prima dello scioglimento del rapporto e non ancora eseguiti come il pagamento di assegni bancari. Le NBU disciplinano tale fattispecie e distinguono tra recesso della banca e recesso del correntista. Nel primo caso, la banca non è tenuta a eseguire gli incarichi conferiti dopo che è divenuto efficace il recesso e neanche a pagare gli assegni tratti in data successiva al recesso. Tale previsione fa però in modo che il correntista non subisca gli effetti negativi per una disdetta a lui ignota ma d’altra parte presenta per la banca l’inconveniente di consentire una preordinata antedatazione dei titoli, che obbliga la banca ad adempiere al pagamento anche nei casi in cui
Garanzie che assistono l'apertura di credito: La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somma di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia mediante una garanzia reale sia mediante una garanzia personale. Ai sensi dell’art. 1844 comma 2 del codice civile quando la garanzia non è più sufficiente, la banca può richiedere una maggiorazione della garanzia o che il garante sia sostituito. Se l'accreditato non adempie a quanto richiesto, la banca può effettuare la riduzione del credito in proporzione al ridotto valore della garanzia o recedere dal contratto. L’apertura di credito può essere allo scoperto quando la restituzione della somma di denaro utilizzata è garantita dal patrimonio dell’accreditato. In tale caso la concessione del credito da parte della banca si basa sulla valutazione della solvibilità dell’accreditato. Gli aiuti pubblici alla luce della direttiva 2014/59/UE: Con la direttiva 2014/59/UE viene stabilito che gli aiuti pubblici sono una risorsa di ultima istanza utilizzabili solo se sussistono alcune condizioni. Gli aiuti statali o qualunque altro sostegno finanziario pubblico sovranazionale integrano un sostegno pubblico straordinario (art. 107 par. 1 TFUE). Sono riconosciute due forme di sostegno pubblico straordinario (strumenti di stabilizzazione finanziaria) di ultima istanza rientranti nell’ambito della procedura di risoluzione di una banca che sono: la partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca; l’acquisizione temporanea della proprietà. Gli annunci pubblicitari: Gli annunci pubblicitari non sono strumenti informativi ma promuovono servizi e prodotti bancari. Al fine di evitare effetti ingannevoli, gli annunci pubblicitari devono specificare: la natura di messaggio pubblicitario; l’esistenza di fogli informativi; il TAEG; l’indicatore sintetico di costo (ISC) per le operazioni di finanziamento. Gli Hedge Funds e i fondi comuni monetari: Si definiscono Hedge Funds i fondi comuni speculativi, i quali hanno avuto una rilevante innovazione a seguito del recepimento della direttiva Aifmd (2011/61/UE). La partecipazione a tali fondi è limitata agli investitori professionali e agli investitori non professionali con un investimento di almeno € 500.000. La normativa italiana prevede che tali fondi possono operare derogando alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio e possono finanziarsi ricorrendo all’indebitamento. Si definiscono fondi comuni monetari quei fondi che investono in strumenti finanziari molto liquidi e di elevata qualità creditizia come i titoli di Stato a breve termine che sono investimenti caratterizzati da un basso grado di rischio. Come del resto, per qualsiasi tipo di fondo comune di investimento, anche i fondi comuni monetari non assumono un obbligo di restituzione delle quote acquisite al valore nominale. I fondi comuni mobiliari, gli hedge funds, i fondi di credito e i fondi comuni monetari non sono giuridicamente assimilati alle banche. Gli IMEL: Gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), disciplinati dall’art. 114 bis TUB, si definiscono quali intermediari specializzati nell’emissione di moneta elettronica che raccolgono il risparmio tra il pubblico esclusivamente al fine di trasformarlo in moneta elettronica e sono tenuti al rimborso delle somme ricevute in moneta legale Gli interventi del TUB su determinate condizioni contrattuali applicate dalle banche: Il TUB interviene su determinate condizioni del contratto bancario come: la modifica unilaterale delle condizioni del contratto (quando è applicata a favore della banca deve essere approvata dal cliente nel contratto in modo specifico e la modifica deve essere comunicata al cliente con preavviso di due mesi); la capitalizzazione periodica degli interessi (nei contratti di conto corrente è legittima purché venga garantita nei confronti della clientela la periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi sia ceditori sia debitori); il diritto di recesso del cliente nei contratti di durata (il cliente ha diritto a recedere dal contratto in ogni momento senza incorrere in penalità e spese); l’estinzione anticipata, la surrogazione e la portabiltà dei
mutui (il cliente ha diritto all’estinzione anticipata, alla surrogazione e alla portabiltà dei mutui senza costi e oneri burocratici); le commissioni nel contratto di apertura di credito (sono legittime sia la commissione onnicomprensiva che è pari allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione sia la commissione di istruttoria veloce che si applica in caso di sconfinamenti ovvero oltre il limite del fido ed è stabilita in misura fissa) Gli interventi legislativi sulla trasparenza bancaria: La legge 154 e la legge 142 del 1992 hanno introdotto le prime disposizioni sulla trasparenza dei prodotti bancari. Il TUB, emanato nel 1993, ha introdotto un gruppo di disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Dal 2006 sono state inserite nel TUB, con diversi provvedimenti, norme particolari relative alle operazioni e ai servizi bancari al fine di liberalizzare il settore. Per accrescere la trasparenza nell’offerta di determinate operazioni bancarie (come i servizi di pagamento) sono state introdotte, in attuazione della disciplina europea (direttiva 2007/64/UE), altre disposizioni. Gli istituti di credito speciale: Gli istituti di credito speciale, anch’essi per lo più enti pubblici, al tempo della legge bancaria del 1936, nel rispetto della legge che li disciplinava, erogavano credito, in genere a medio e lungo termine, a determinati settori economici (credito agrario, credito alle opere pubbliche, ecc.). In taluni casi, era stabilito con legge che solo un ristretto numero di soggetti potesse effettuare particolari operazioni creditizie mediante alcune forme negoziali quali: il credito fondiario ed edilizio che era un credito garantito da ipoteca sugli immobili per l’acquisizione della proprietà immobiliare; il credito agrario che contemplava lo strumento della cambiale agraria quale garanzia a favore dell’istituto accettante. La legge n. 23 del 10 febbraio del 1981 regolamentò gli istituti di credito speciale stabilendo i principi operativi e di vigilanza in quanto gli stessi erano sottratti alla gran parte delle disposizioni di vigilanza contenute nella legge bancaria del 1936. Gli istituti di pagamento: Sono intermediari che svolgono in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e sono disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE. È la stessa normativa europea ad escludere gli istituti di pagamento dallo svolgimento dell’attività bancaria propria, in particolare della raccolta del risparmio. Difatti, l’art. 16 della direttiva sancisce che i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE Gli obiettivi di gestione della crisi: hanno come obiettivi: soddisfare al massimo i creditori; garantire il salvataggio delle grandi imprese produttive che si trovano in stato di insolvenza e, quindi, dei posti di lavoro mediante la continuazione dell’attività assegnata a un commissario straordinario e con il sostegno degli aiuti statali (procedura di amministrazione straordinaria). Gli obblighi di correttezza delle banche: Gli intermediari devono rispettare gli obblighi di correttezza che sono solo oggetto di disposizioni della Banca d’Italia (art. 127 TUB). Le disposizioni della Banca d’Italia risultano essere il più delle volte prescrizioni sugli assetti organizzativi interni. Le disposizioni in materia di requisiti organizzativi delle banche tendono ad accertare che sia prestata attenzione costante nelle singole fasi di intermediazione, alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza delle condizioni contrattuali. Le disposizioni di vigilanza in materia di correttezza hanno individuato un altro aspetto che è quello relativo alle politiche commissionali cioè le politiche adottate dalle banche per la remunerazione del personale preposto all’offerta dei prodotti bancari al fine di non dare origine a incentivi alla vendita di prodotti bancari per interesse personale o della banca non tenendo in considerazione quello del cliente
Alla BCE spetta sempre la valutazione sulla permanenza dei requisiti prudenziali indispensabili per il rilascio del provvedimento. I criteri per la determinazione dell’ammontare della sanzione: I criteri per la determinazione dell’ammontare della sanzione previsti dal TUB sono: la durata della violazione; la capacità finanziaria del responsabile della violazione; la gravità della violazione; le precedenti violazioni; il pregiudizio arrecato a terzi; l’entità del vantaggio ottenuto; il livello di cooperazione del responsabile con l’Autorità di Vigilanza; il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria; le conseguenze della violazione, anche potenziali, sulla stabilità complessiva del sistema finanziario. I buffers di capitale aggiuntivi previsti con l’accordo di Basilea 3: L’accordo di Basilea 3 prevede l’innalzamento del livello di patrimonializzazione anche attraverso l’obbligo di buffers di capitale aggiuntivi (da sommare al requisito patrimoniale complessivo) quali: - la riserva di conservazione del capitale che è una somma aggiuntiva di capitale calcolata per fronteggiare i rischi del proprio attivo e che le imprese bancarie sono tenute a detenere al fine di resistere nelle fasi di tensione del mercato; - la riserva anticiclica che è una riserva di capitale che ha lo scopo di contenere i rischi che possono nascere per un aumento notevole del credito nei periodi di espansione economica; - la richiesta di dotazione patrimoniale specifica che è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario; - la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3; - leverage ratio che è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare l’eccesso di indebitamento; - l’ammontare minimo di passività (introdotto con la direttiva 2014/59/UE) che è un importo minimo di passività che può essere soggetto a riduzione o conversione in azioni nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di una banca. I cinque periodi della disciplina bancaria in Italia dalle crisi di fine Ottocento: È possibile individuare ben cinque periodi della disciplina bancaria in Italia. 1. La prima fase copre l’arco temporale che va dalle crisi di fine 800 agli anni Venti del ‘900. In questo periodo il legislatore ha inteso provvedere all’effettuazione dei primi controlli pubblici sulle banche culminati nell’emanazione della legge bancaria del 1926. 2. La seconda fase copre il periodo dal 1926 al 1936 anno in cui è stata emanata la legge bancaria in Italia. 3. La terza fase va dal 1936 al 1993 ed è contraddistinta da una stabilità finanziaria. Alla fine degli anni Ottanta del 900 è stato costituito il mercato unico europeo e nel 1993 è stato emanato il Testo Unico Bancario che di fatto ha abrogato la legge del 1936. 4. La quarta fase si è conclusa nel 2007 ed è stata caratterizzata dalla riduzione progressiva dei vincoli pubblici all’esercizio dell’attività bancaria e dall’attuazione del mercato unico europeo. 5. La quinta fase è iniziata nel 2007 con l’approssimarsi di una nuova grande crisi finanziaria mondiale che ha posto il problema in ordine a una revisione delle regole di supervisione degli intermediari bancari. Negli anni 2013/2014 è stata creata la Banking Union in Europa che ha comportato il trasferimento di competenze in materia di vigilanza sulle banche dalle autorità nazionali ad autorità europee. I Confidi: Nell’ambito delle attività finanziarie si deve annoverare anche quella esercita dai Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi. Essi svolgono in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi che significa prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzia collettiva onde far accedere al credito imprese piccole e medie associate. Il testo unico bancario ha suddiviso i confidi in ragione della diversa capacità patrimoniale e finanziaria. Vi sono Confidi con volume di attività finanziaria che supera la soglia di 150 milioni di euro (confidi maggiori) e quelli che non superano questa soglia (confidi minori).
I contenuti minimi dei contratti bancari e la conseguenza della violazione dei precetti: In tutte le operazioni bancarie la legge prevede che debbano essere definiti: i tassi di interesse con la periodicità della loro capitalizzazione; ogni prezzo e condizione praticata. Ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB e della delibera del CICR del 9/2/2020 nel caso di contratti di credito vanno specificati anche gli interessi di mora. La violazione di tali precetti non comporta la invalidità del contratto (a differenza dell’inosservanza della forma scritta) in quanto ai sensi dell’art. 117, comma 7, del TUB è prevista l’integrazione ex lege (secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c. in caso di invalidità parziale del contratto) colmando in via autoritativa una lacuna del regolamento privato. L’integrazione è stabilita in termini sanzionatori per le banche che risultano inadempienti in quanto l’art. 117 del TUB prevede che vengano applicati tassi attivi e passivi indicizzati a valori che di norma sono inferiori o superiori a quelli solitamente praticati nelle operazioni di credito o di raccolta, pertanto la struttura del contratto viene corretto con disposizioni più favorevoli per il cliente. I controlli sull’aumento del capitale sociale: Nel caso in cui la modifica statutaria comporti l’aumento di capitale sociale, la decisione di vigilanza è di competenza della BCE per le banche significative. La BCE deve valutare se l’aumento di capitale garantisca una sana e prudente gestione. La Banca d’Italia richiede alla banca una informativa preventiva almeno 60 giorni prima che venga sottoposto l’argomento all’approvazione dell’assemblea dei soci nonché informazioni relative: alle modalità e i tempi di attuazione dell'operazione; agli obiettivi perseguiti; agli effetti che l'operazione determina sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Le informazioni acquisite entrano a far parte del patrimonio informativo complessivo a disposizione della Banca d'Italia ai fini del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari I controlli sullo statuto delle BCC: L’associazione nazionale delle banche di credito cooperativo e casse rurali redige uno statuto tipo che viene sottoposto per prassi all’esame della Banca d’Italia. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del TUB è previsto che gli statuti di questo tipo di banche contengano le regole relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37 bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia. Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli statuti tipo esaminati dalla Banca d'Italia (da intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi dell’art. 56 TUB) sono soggette soltanto a una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare I crediti agevolati: Relativamente a determinate attività bancarie ancora oggi è di dubbia interpretazione la loro qualificazione. Questo è il caso dei crediti agevolati. Fino ad alcuni anni fa sui finanziamenti di scopo e agevolati risultava difficile distinguere l’aspetto pubblicistico cioè il rapporto di agevolazione da quello privatistico cioè il rapporto di credito. I dubbi interpretativi erano dovuti alle leggi di agevolazione che riconoscevano agli istituti di credito compiti che sono riconosciuti alla pubblica amministrazione quali l’attività istruttoria preliminare all’erogazione della sovvenzione e il conseguente controllo sull’utilizzo della sovvenzione in conformità con il programma. L’art. 47 del TUB non dipana i dubbi interpretativi, esso prevede che tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La disposizione che non è dirimente circa la qualificazione di tale attività, individua nelle leggi di agevolazione la disciplina applicabile. D’altro canto, per la scarsa diffusione nella prassi dei finanziamenti agevolati, la rilevanza del problema è venuta meno
I destinatari della disciplina sulla trasparenza bancaria: I destinatari della disciplina sono: le banche; tutti gli operatori finanziari; i soggetti individuati dal ministro dell’Economia e delle Finanze come Bancoposta; gli agenti in attività finanziaria; i mediatori creditizi. I soggetti tutelati non sono solo i consumatori (persone fisiche che operano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale) ma tutti i clienti della banca. I fondi comuni di investimento: Un fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di partecipanti ed è gestito nell’interesse degli stessi da società specializzate in tale attività, denominate società di gestione del risparmio (SGR). Il patrimonio viene investito dalla SGR in strumenti finanziari negoziati nei mercati finanziari regolamentati nel rispetto di quanto specificato da un apposito regolamento del fondo e dalle regole previste dalle autorità di vigilanza in materia di contenimento e frazionamento del rischio. Gli investitori, titolari delle quote, non hanno diritto alla restituzione della quota al valore nominale. I fondi comuni mobiliari aperti consentono al partecipante il diritto al rimborso della quota il cui ammontare dipende dal valore di mercato del fondo al momento in cui è effettuata la richiesta di rimborso. I fondi pensione: I fondi pensione sono degli organismi di investimento collettivo che raccolgono il risparmio dei lavoratori dipendenti o autonomi e investono tali somme in strumenti finanziari al fine di erogare una prestazione previdenziale, nelle forme di rendite o capitali alla cessazione della attività lavorativa. Le prestazioni sono conseguenti ad attività di investimento e disinvestimento nei mercati. I fondi pensione hanno lo scopo di integrare la previdenza obbligatoria. La materia è disciplinata dal d.lgs. 124/1993 e successivamente dal d.lgs. del 5 dicembre 2005 n. 252. L’autorità di vigilanza competente per i fondi pensioni è la Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) che persegue lo scopo di valutare e verificare la corretta e trasparente gestione dei fondi. I libretti al portatore di risparmio: I libretti al portatore venivano suddivisi in libretti al portatore in senso stretto e libretti al portatore con indicazione di un nome o di un contrassegno che svolgevano la funzione di agevolare l’individuazione di un dato libretto. Il regime giuridico per entrambi i libretti era lo stesso. I libretti al portatore consentivano di ottenere la prestazione in base al possesso del documento anche se il soggetto non era il titolare del rapporto di deposito. I libretti nominativi di risparmio: I libretti nominativi e i libretti al portatore sono le due categorie di libretti di risparmio. I libretti nominativi riportano l’indicazione del depositante o dei depositanti e consentono di compiere operazioni solo al soggetto o ai soggetti indicati (o a un loro delegato o rappresentante). Il libretto nominativo non appartiene alla categoria dei titoli di credito ma a quella dei documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.). Difatti, tali documenti identificano l’avente diritto alla prestazione pur se non conferiscono al possessore il diritto assoluto di ottenerla. Colui che esibisce il documento per ottenere la prestazione deve dimostrare la propria identità quale intestatario del libretto e pertanto, la banca deve verificare di volta in volta che il portatore del libretto sia il titolare effettivo del rapporto richiedendo la dimostrazione documentale della propria identità ove non sia dall’impiegato personalmente conosciuto. I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari: I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari sono: la banca commerciale e la banca universale. La banca commerciale o specializzata è un’impresa autorizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito (intermediazione tradizionale). La banca universale esercita oltre alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito anche attività nel settore dei servizi di investimento. Tra le banche universali è possibile riconoscere la banca mista tedesca che è un tipo di banca che costituisce un rapporto di lunga durata con le imprese che finanzia e può anche acquisire in esse partecipazioni rilevanti.
I modelli di banca nell’Ottocento: Verso la metà dell’Ottocento l’attività bancaria veniva più volte esercitata in forma di società di capitali. Tre furono i modelli di banca che si affermarono: i crediti mobiliari; le banche universali; le banche di deposito. Il credito mobiliare era un intermediario che concedeva prestiti o investiva in titoli emessi dalle imprese (azioni e obbligazioni) utilizzando il denaro dei risparmiatori o altre risorse finanziarie (emissione di proprie azioni e obbligazioni societarie). La banca universale raccoglieva risparmi solo nella forma di deposito e poi li offriva per prestazioni di credito, servizi di pagamento e investimenti nel capitale delle imprese. La banca di deposito arricchì la raccolta con l’ampliamento dei depositi e incrementò le operazioni di credito principalmente al piccolo commercio. I modelli di supervisione delle autorità di vigilanza in base alle competenze: Vi sono diversi tipi di modelli di supervisione delle autorità di vigilanza in base alle competenze Tra i modelli di supervisione si annoverano : il modello per finalità, il modello settoriale e quello accentrato. Il modello di supervisione per finalità postula che le autorità incaricate ai controlli di stabilità sulle banche siano differenti da quelle che sono impegnate nel raggiungimento di altri obiettivi come quello della trasparenza dei mercati mobiliari. Il modello di supervisione per finalità quindi prevede che gli intermediari siano sottoposti al controllo di più autorità, ognuna competente con riferimento a ciascun obiettivo della regolamentazione. Nella sostanza ogni autorità dovrebbe perseguire un obiettivo, prescindendo sia dalle funzioni o attività da esse svolte, sia dalla forma giuridica degli intermediari. Tale modello è adottato per le banche in Italia. Il modello di supervisione settoriale prevede di assegnare a una sola autorità il potere di controllo per ogni tipo di intermediario. Tale modello è attuato in Italia per le imprese assicurative. L’Istituto per la vigilanza delle imprese assicurative in Italia è l’IVASS che ha come obiettivi la stabilità e la tutela dei clienti. Il modello di vigilanza accentrata prevede l’istituzione di un’autorità a cui è affidato sia il compito di conseguire la stabilità del sistema bancario e la trasparenza del mercato mobiliare sia di effettuare la supervisione su tutti gli intermediari finanziari (banche, imprese di assicurazione, ecc.). Tale modello quindi postula un’unica autorità di controllo, che ha competenza su tutti i mercati e gli intermediari. I motivi che inducono l’istituto di credito all’abusiva concessione del credito: I motivi che inducono la banca alla concessione abusiva del credito sono : la incapacità di cogliere la situazione di crisi dell’imprenditore; il desiderio che la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore venga procastinata al fine di recuperare i propri crediti in violazione della par condicio creditorum; il voler sottrarre ad azioni revocatorie alcuni atti pregressi; la speranza di consolidare la costituzione di diritti di prelazione facendo trascorrere il periodo sospetto. I Monti Bond: I Monti bond oltre a fruttare interessi periodici incorporavano opzioni complesse: - alla scadenza dell’obbligazione la banca se era in perdita, il prestito veniva convertito in azioni della stessa e lo Stato diventava azionista; - in caso di impossibilità a pagare gli interessi, i Monti bond potevano essere convertiti in azioni. I Monti Bond possono essere qualificati come "finanziamenti mezzanini" perché si trovano a metà strada tra il prestito e le azioni. I piani di risanamento: I piani di risanamento devono essere predisposti: dalle singole istituzioni creditizie e approvati dall’autorità di vigilanza; tenendo conto dell’importanza sistemica della banca o dell’eventuale gruppo; tenendo in considerazione delle fonti di finanziamento della banca compresi i fondi e le passività con garanzia mutualistica. I piani di risoluzione: I piani di risoluzione devono essere predisposti: dalle autorità di risoluzione; tenendo conto delle informazioni fornite dalle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza competenti. Le autorità di risoluzione devono valutare nell’ambito della preparazione e aggiornamento del piano di risoluzione, se una banca e risolvibile cioè verificare in anticipo se la struttura organizzativa della
inadempimento dei debitori); il rischio di controparte (rischio che la controparte di un transazione relativa a strumenti finanziari derivati o di altre operazioni, risulti inadempiente); i rischi operativi (rischi di perdite per inadeguatezza o disfunzione di procedure, sistemi interni, risorse umane o per catastrofi naturali). I sistemi banco-centrici e i sistemi mercato-centrici: Il sistema finanziario in tutti i paesi si compone di: • intermediari che svolgono attività bancaria; • mercati finanziari in primo luogo le Borse valori. Secondo una classificazione tradizionale, i sistemi finanziari si distinguono in sistemi finanziari banco-centrici e sistemi finanziari mercato-centrici. I sistemi banco-centrici si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico. I sistemi mercato-centrici presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività. In Italia, in Germania e in Giappone il sistema finanziario è di tipo banco-centrico mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti è di tipo mercato-centrico. Con l’innovazione finanziaria la distinzione tra i due sistemi si è attenuata in quanto nei sistemi tradizionalmente banco- centrici hanno preso via via sempre più spazio i mercati e nei sistemi mercato-centrici hanno preso piede sempre più gli intermediari bancari che riescono a influenzare l’andamento dei mercati I sistemi di garanzia dei depositi in Italia: Oggi in Italia esistono due sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT); il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Al Fondo interbancario di tutela dei depositi aderiscono: tutte le banche italiane tranne le banche di credito cooperativo e le filiali di banche extra UE (tranne che la Banca d’Italia non riconosca essere equivalente il sistema di garanzia del loro paese). Al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo aderiscono tutte le banche di credito cooperativo. I sistemi di garanzia dei depositi: sono organizzati nella forma di consorzi privati; hanno lo schema di società di capitali con l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale I titoli e le merci date in pegno nell’anticipazione bancaria: I titoli dati in pegno sono essenzialmente quelli di credito. In ogni caso la preferenza ricade sui titoli di massa quotati e negoziati nei mercati finanziari tra i quali: azioni; obbligazioni; titoli di debito; cambiali finanziarie; quote di fondi comuni. Nell’anticipazione bancaria sono considerati inidonei a formare oggetto di pegno: le polizze assicurative; i certificati di origine o di conformità di autoveicoli; i buoni di consegna della merce. Le merci date in pegno Merce sta a indicare un insieme di cose mobili fungibili aventi un prezzo di mercato. Si tratta di beni non deteriorabili che possono essere custoditi presso la banca o terzi depositari. Nell’ambito delle merci rientrano anche i titoli rappresentativi di merci che consentono al possessore il diritto alla consegna delle merci indicate sul documento. Tra i titoli rappresentativi di merci si annoverano: la polizza di carico; la lettera di trasporto; la nota di pegno; la fede di deposito. I tre pilastri della vigilanza nell’accordo di Basilea del 2004: Il primo pilastro Posto preminente della vigilanza risulta il meccanismo di controllo della patrimonializzazione minima in relazione all’attività. La novità introdotta dal 2004 riguarda una più stretta interdipendenza fra gli elementi di rischio relativi all’attività bancaria e l’adeguatezza patrimoniale. Viene concessa la possibilità a ciascuna banca di scegliere il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali tra una pluralità di metodi previsti, consentendo tecniche di misurazione e gestione dei rischi più idonea. Le banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali possono affidarsi a un metodo standard con il quale possono essere utilizzati i giudizi di agenzie di rating oppure affidarsi a un metodo di rating interno che prevede la costruzione da parte delle banche di modelli interni. Il fine è quello di ottenere un calcolo di rischio più preciso in modo che per gli intermediari più efficienti ne derivi un vantaggio in quanto possono detenere un patrimonio inferiore a quello indicato dalle disposizioni nazionali. Proprio il ruolo delle società di rating per il calcolo del coefficiente di vigilanza risulterà essere
uno dei punti più contestati dell’accordo di Basilea 2. Il secondo Pilastro Il secondo pilastro dell’accordo di Basilea del 2004 impone alle banche di dotarsi di un sistema di controllo prudenziale dei rischi efficace. Ciascun intermediario bancario è tenuto ad avere un metodo di valutazione di adeguatezza patrimoniale che prenda in considerazione anche i rischi non previsti nei requisiti minimi e del possibile accadimento di situazioni ostili. All’autorità di vigilanza è affidato il compito di verificare le strategie nonché i metodi valutativi relativi alla adeguatezza patrimoniale di ciascuna banca. Non deve essere valutato solo il procedimento interno che determina l’adeguatezza patrimoniale, bensì anche la capacità dell’intermediario stesso di monitorare e assicurare il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori. In questo contesto assume un ruolo preponderante la capacità dell’intermediario di calcolare in maniera adeguata il rischio creditizio del proprio portafoglio anche sotto il profilo organizzativo. Il secondo pilastro chiarisce che il ruolo dell’autorità di vigilanza è quello di verificare gli aspetti qualitativi della gestione più che alcuni criteri quantitativi. Il terzo Pilastro Il terzo pilastro riguarda i controlli di mercato e si basa sulla trasparenza informativa degli intermediari bancari. È previsto che: 1. i dati relativi alla quantificazione dei rischi e delle procedure gestionali devono essere pubblicati (tali dati devono essere maggiormente dettagliati nel caso in cui si faccia uso di metodi interni per stabilire i requisiti patrimoniali); 2. le banche che non operano nel rispetto degli oneri informativi non possono utilizzare i metodi interni per la valutazione dei rischi. Gli obblighi della trasparenza sulla situazione patrimoniale sono imposti alle banche perché vi è la convinzione che la pubblicazione di informazioni può essere utile per rendere operante la disciplina del mercato. I Tremonti bond: Il Governo italiano per fronteggiare eventuali situazioni di crisi, ha nel 2009 emanato il decreto anti-crisi che conteneva regole che le banche quotate dovevano rispettare nell’attività di emissione di strumenti finanziari innovativi denominati Tremonti bond. I Tremonti bond erano titoli sottoscritti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che avevano come obiettivo il rafforzamento del capitale di vigilanza delle banche ma erano privi del diritto di voto. Le banche però dovevano sottoscrivere un protocollo di intenti in cui si impegnavano a erogare credito a famiglie e imprese e a limitare i guadagni degli amministratori e dei dipendenti. Tali titoli potevano essere emessi per un periodo di tempo circoscritto ma nessuna banca ne ha mai fatto richiesta I veicoli di cartolarizzazione: Con il termine cartolarizzazione si definisce, nella prassi internazionale, la cessione di un blocco di crediti, presenti o futuri da parte di un’impresa a una società veicolo (special purpose vehicle), la quale emette titoli per finanziare l’acquisto dei crediti. Nelle attività di cartolarizzazione il patrimonio del veicolo è distinto rispetto al soggetto che ha ceduto i crediti. Oggetto della cartolarizzazione risulta essere qualsiasi credito che dia luogo a un flusso di cassa futuro al momento dell’incasso. Sono ceduti crediti per i quali è adoperata una tecnica di valutazione e quantificazione del rischio di tipo puramente statistico. Il bail-in: Con il bail-in sono svalutati le azioni e i crediti o/e sono convertiti in azioni i crediti. Quando è applicato il bail-in uno o più commissari speciali stilano un piano di riorganizzazione aziendale Sono esclusi dal bail-in: i crediti fra cui principalmente i depositi fino a centomila euro; le passività garantite; le passività verso i dipendenti per stipendi; le passività verso l’amministrazione finanziaria. I creditori dovrebbero ricevere un ristoro pari a quello che avrebbero ottenuto in una procedura concorsuale. Per realizzare la ricapitalizzazione della banca, la direttiva definisce regole che impongono a ogni intermediario di rispettare, già durante la fase non patologica dell’attività della banca, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da poter essere eventualmente assoggettate a svalutazione o conversione Il cambiamento della classificazione di significatività delle banche: La BCE esegue un riesame regolare di tutte le banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria all’interno dei paesi partecipanti. La
appartenente a uno dei Collegi territoriali un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenente a uno dei Collegi territoriali. I componenti del Collegio di Coordinamento e i relativi supplenti sono estratti a sorte anno per anno secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia. Il Comitato di risoluzione unico: composizione e funzioni: Il Comitato di risoluzione unico Il Meccanismo di risoluzione unico pilastro dell’Unione bancaria europea, è composto dal Comitato di risoluzione unico e da un fondo di risoluzione comune finanziato dal settore bancario. Il Comitato di risoluzione unico è una agenzia europea indipendente di risoluzione delle crisi dell’Unione bancaria europea. Il compito del Comitato di risoluzione unico è quello di garantire la risoluzione delle banche in crisi, con un minimo effetto sull’economia reale e sulle finanze pubbliche dei paesi dell’UE partecipanti. La composizione del Comitato di risoluzione unico Il Comitato è formato da: un presidente; quattro membri esecutivi nominati a seguito di una procedura selettiva aperta in cui sono coinvolti Commissione e Parlamento europeo; un membro nominato da ogni Stato partecipante in rappresentanza delle autorità di risoluzione nazionale. Le funzioni principali del Comitato di risoluzione unico (CRU) Le funzioni principali del Comitato di risoluzione unico sono: definire norme e procedure standard per la risoluzione della crisi; istituire meccanismi attuabili per la risoluzione delle crisi; eliminare gli ostacoli alla risoluzione; ridurre al minimo i costi; fornire importanti benefici a contribuenti, banche e titolari di depositi; promuovere la stabilità economica e finanziaria a livello dell’UE. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS): Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) è un organismo indipendente, ha sede presso gli uffici della BCE e non ha personalità giuridica. Il CERS si compone di: presidente e vicepresidente della BCE; presidenti di banche centrali nazionali; presidente dell'EBA; presidente dell'EIOPA; presidente dell'ESMA; presidente e il vice presidente del Comitato scientifico consultivo; presidente del Comitato tecnico consultivo; membro della Commissione europea. Il CERS ha la funzione di ridurre la possibilità di rischi sistemici, di rendere più forte il sistema finanziario nel fronteggiare una crisi e di agevolare la stabilità finanziaria. Il CERS può emanare avvertimenti e raccomandazioni generali e specifici e non ha poteri sanzionatori. L’attuazione degli avvertimenti e raccomandazioni avviene mediante un sistema di act or explain (agire o spiegare). Il comportamento della banca nell’esecuzione del contratto di apertura di credito: Le numerose deroghe introdotte nella contrattualistica standard relativa al recesso della banca dall’apertura di credito, hanno indotto una parte della dottrina e della giurisprudenza a ricercare rimedi ad una situazione di possibile squilibrio contrattuale a discapito della clientela. Si sostiene, pertanto, che la banca, per quanto legittimata da specifiche pattuizioni, sia rispettosa delle clausole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Su tali basi in giurisprudenza si è sviluppato un orientamento che ritiene illegittima la revoca brutale del fido perché in contrasto con le aspettative di chi, in base alla normalità commerciale dei rapporti in atto, faceva affidamento sulla provvista messa a disposizione dalla banca entro un determinato periodo di tempo. Il contratto di concessione in uso della cassetta di sicurezza: Il contratto di concessione in uso della cassetta di sicurezza assolve alla funzione di conservazione e custodia dei beni mediante la predisposizione di sistemi di sicurezza sofisticati che possono essere garantiti solo da una organizzazione imprenditoriale come la banca. La causa di custodia non può essere assimilata a quella del contratto di deposito, in quanto quest’ultimo è caratterizzato dalla materiale consegna delle cose mobili al depositario. Tale contratto, difatti, rientra nella categoria dei contratti reali. Con il contratto di cassette di sicurezza, invece, i valori non vengono consegnati alla banca, ma il cliente direttamente li ripone nella cassetta a lui assegnata.
Il credito di emergenza assistito da garanzia dello Stato: Il ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare una garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane per far fronte alle gravi crisi di liquidità, (intervento legislativo del 2008). Per la BCE il credito di emergenza assistito da garanzia dello Stato è compatibile con il divieto da parte delle Banche centrali dell’Eurosistema di concedere facilitazioni creditizie al settore pubblico se ricorrono le seguenti condizioni: la decisione deve essere assunta dalla Banca centrale in modo indipendente; l’operazione deve avere una durata breve; la garanzia deve essere adeguata sul piano giuridico ed economico; deve esistere un rischio sistemico. Il Decreto Bersani e la delimitazione dello ius variandi nei contratti bancari: Con il Decreto Bersani (art. 10 D.L.223/2006), che ha recepito le istanze espresse dal Codice del consumo e le segnalazioni dell’AGCM sulle modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali, è stato modificato l’art. 118 TUB. Il Decreto Bersani ha previsto che: la clausola di ius variandi deve essere specificata per iscritto, approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. e deve essere sostenuta da un giustificato motivo; la variazione delle condizioni economiche del contratto deve essere comunicata per iscritto e non ha efficacia sino allo scadere dei 30 giorni (termine di preavviso); il cliente ha diritto di recedere entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso della variazione unilaterale del contratto. Il deposito in conto corrente: Il negozio costitutivo della provvista con riguardo al conto corrente è molto spesso rappresentato da un deposito del correntista. Alle finalità di custodia e di investimento per tale tipo di deposito si aggiunge la causa propria del conto corrente quindi l’obbligo restitutorio della banca non solo secondo la concezione classica e quindi corrispondendo materialmente le somme dovute al cliente, ma anche eseguendo ordini di pagamento verso terzi per conto del cliente. L’importanza di tale servizio bancario spiega la diminuzione della remunerazione a favore della clientela per tale tipo di contratto. Il deposito irregolare: Nel deposito irregolare il soggetto che deposita un bene per farlo custodire, paga un corrispettivo per il deposito. Il dissesto di una banca: Il dissesto di una banca secondo la disciplina europea e le disposizioni di attuazione italiane sulla crisi bancaria può avvenire quando: le attività sono (o attraverso elementi oggettivi si ritiene che saranno) inferiori alle passività; la banca viola (o attraverso elementi oggettivi si ritiene che violerà) i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (la banca ha subìto o rischia di subire perdite tali da privarla dell’intero patrimonio o di una parte significativa del patrimonio); la banca non è (o attraverso elementi oggettivi si ritiene che non sarà) in grado di pagare i propri debiti; la banca necessita di un aiuto finanziario pubblico straordinario. Al fine di evitare il dissesto in tempo ragionevole, le autorità devono valutare se è possibile utilizzare misure alternative quali gli interventi del settore privato o di azione di vigilanza. Il dovere di riservatezza cui sono tenute le banche: I dati e le notizie che la banca viene a conoscenza è opinione comune che non possono essere diffusi in modo indiscriminato a terzi estranei al rapporto. Esiste un dovere di riservatezza cui sono tenute le banche in relazione alle informazioni apprese sia nel corso del rapporto contrattuale sia nei casi di semplici trattative precontrattuali nell’esercizio delle proprie attività. Tale dovere è nello stesso tempo un diritto in quanto consente alla banca il legittimo rifiuto di comunicare a terzi le notizie apprese. Il dovere di riservatezza rappresenta il segreto bancario. In Italia, nel tempo, il dovere di riservatezza ha subito delle limitazioni perdendo di importanza e ciò e dovuto alle divergenze di opinione degli esperti del diritto bancario in merito alla fonte stessa dell’istituto in quanto non esiste nel nostro ordinamento una norma che lo sancisca in modo espresso. In alcuni Paesi europei ed extraeuropei il segreto bancario è invece considerato il principio cardine degli ordinamenti creditizi.