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domande e risposte aperte diritto commerciale
Tipologia: Prove d'esame
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1. Differenza tra società di persone e società di capitali. Nelle società di persone, i creditori sociali possono agire sia nei confronti della società che nei confronti del singolo socio, che è ritenuto personalmente e illimitatamente responsabile di eventuali debiti o azioni a favore di terzi. Questa caratteristica fa riferimento all’autonomia patrimoniale imperfetta che caratterizza per l’appunto le s.n.c., le s.a.s. e le s.s. In queste società, tutti i soci sono anche amministratori della stessa. Nelle società di capitali, la responsabilità delle obbligazioni a debito, ricade solo sul patrimonio sociale, godendo quindi di una autonomia patrimoniale perfetta, rischiando solamente il capitale conferito in società. I soci, in questo contesto, non sono amministratori, ma possono eleggerli e le quote societarie sono liberamente trasferibili senza il consenso degli altri soci. Le società di capitali possono essere s.p.a., s.r.l., o s.a.p.a. In questa ultima forma giuridica, il nostro ordinamento prevede delle eccezioni circa l’autonomia patrimoniale che vede i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e dà di diritto la responsabilità amministrativa della società. 2. Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire. L’articolo 2253 del codice civile recita che a seguito di costituzione di una società il socio è tenuto ad effettuare i conferimenti previsti dal contratto sociale, in parti uguali, salvo specifiche differenti. Questi conferimenti sono esclusivamente destinati all’uso previsto dall’esercizio e, se non specificato diversamente in sede di costituzione, devono essere conferiti in denaro o in natura. Il capitale minimo da conferire per la costituzione di una s.p.a. è di 50.000 euro. Non possono essere conferite prestazioni d’opera o servizi che sono ammesse invece nel caso di s.r.l. 3. Come si costituisce una s.p.a. La costituzione di una s.p.a. può avvenire per pubblica sottoscrizione in modalità simultanea e il capitale sociale minimo ammonta a 50.000 euro. La prima modalità è formata da 4 fasi: 1. Deposito presso un notaio dell’oggetto e del capitale sociale previsto. 2. Raccolta di sottoscrizioni pubbliche di un certo numero di azioni e versamento di almeno un quarto del conferimento. 3. Convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori per la programmazione della costituzione societaria. 4. Stipula e deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso di costituzione simultanea, questi passaggi sono molto più brevi in quanto si passa da una fase di stipula dell’atto costitutivo, alla sottoscrizione del capitale da parte dei soci. Generalmente le s.p.a. vengono costituite attraverso l’atto costitutivo che descrive la composizione societaria e lo statuto che è composto dalle regole funzionali della stessa e che ha priorità in caso di contrasto con il primo documento. 4. Che cos’è l’azienda, in che cosa si distingue dall’impresa L’azienda è il complesso di beni organizzati per l’esercizio di una impresa secondo l’articolo 2555 del codice civile. A chiarimento di ciò, l’impresa è l’attività professionale svolta dall’imprenditore volta a produrre o scambiare beni o servizi. Questo avviene utilizzando lo strumento appunto chiamato azienda. La legge stabilisce che l’azienda può essere trasferita a terzi tramite, vendita o accordi di affitto e usufrutto. Il codice civile regola l’istituto del trasferimento affinché venga preservata l’integrità economica dell’azienda e tutelato l’avviamento, di fatti prevede norme molto rigide circa il divieto di concorrenza a difesa del nuovo titolare. 5. Società nozione La società può essere composta da un unico soggetto come nel caso di società unipersonali, o da più soggetti chiamati soci, che compongono un’impresa collettiva. La società è uno strumento col quale i soggetti possono accumulare più conferimenti e ripartire tra loro il rischio di impresa. Nelle società di persone (s.n.c., le s.a.s. e le s.s.) i soci sono responsabili in solido e illimitatamente anche oltre il capitale sociale conferito, mentre nelle società di capitali è presente una autonomia patrimoniale perfetta che responsabilizza i soci limitatamente al capitale sociale, fatta eccezione per la s.a.p.a. che non gode di questa autonomia patrimoniale, ma rende i soci responsabili illimitatamente nei confronti dei creditori. 6. Società unipersonale Si parla di società unipersonale nei casi in cui il componente societario è unico e delinea un campo di competenza entro le società di capitali. La caratteristica distintiva e vantaggiosa di questa categoria societaria trova applicazione in ambito di responsabilità verso i creditori che in questo scenario sarebbe limitata al capitale sociale conferito in fase di costituzione. L’atto costitutivo e lo statuto societario rimangono i medesimi anche in caso di unipersonalità, ma in fase di costituzione il conferimento deve essere effettuato integralmente anziché nella misura minima del 25%.
7. Segni distintivi dell’imprenditore: insegna, marchio e ditta. Le imprese utilizzano dei segni distintivi che consentono una rapida individuazione dell’imprenditore o per lo meno ne assicurano una più semplice distinzione all’interno del mercato. Questi caratteri, sono per l’appunto: 1. L’insegna, che deve essere principalmente lecita e nuova sul mercato, per poter rendere identificabile in maniera chiara i locali adibiti all’esercizio dell’impresa. 2. La ditta, che rappresenta il nome attraverso il quale l’imprenditore si affaccia sul mercato e deve contenere almeno il nome e la sigla del titolare dell’esercizio. 3. Il marchio, elemento di forte attrattiva per il cliente finale, composto da lettere, numeri, disegni o suoni, usato per distinguere prodotti e servizi all’interno del mercato. 8. Il trasferimento d’azienda. Il nostro ordinamento giuridico prevedere che in caso di trasferimento d’azienda, vengano trasferiti anche i negozi giuridici, crediti e debiti contratti durante l’esercizio della precedente attività. Ad esclusione dei contratti di natura personale, che per sua origine prevedono un nesso strettamente legato al singolo soggetto per via di rapporti fiduciari che intercorrono tra essi, tutti gli altri contratti patrimoniali subiscono un trasferimento automatico verso il nuovo soggetto di diritto. 9. Trasferimento crediti/debiti Il nostro ordinamento giuridico prevede che in caso di trasferimento d’azienda vengano trasferiti anche relativi crediti e debiti in capo alla stessa, anche se la vera e propria convalida della responsabilità si materializza solo dopo la fase di notifica o accettazione da parte del nuovo debitore o creditore; nel caso in cui il debito contratto sia a carico dell’imprenditore è prevista l’accettazione anche da parte del creditore che dovrà appunto accettare di vantare del credito nei confronti di un nuovo soggetto. Venendo meno questa ultima accettazione, il debito rimarrà in carico al precedente imprenditore. 10. Pubblicità: dichiarativa, notizia, costitutiva. La pubblicità ha l’obiettivo di rendere noti a terzi il contenuto dei negozi giuridici, alcuni fatti rilevanti degni di nota, lo stato di fatto delle persone fisiche che compongono la società, oppure ancora alcuni episodi riguardanti le personalità giuridiche. Di seguito le specifiche degli effetti delle tre categorie: 1. Pubblicità dichiarativa, di un atto ad esempio e in caso di omissione, rimane la validità tra le parti, ma viene meno l’opponibilità verso terzi. 2. Pubblicità notizia, ove la sua emissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria o penale, pur attribuendo validità al negozio giuridico, il quale rimane opponibile a terzi. 3. Pubblicità costitutiva, che rappresenta l’aspetto costitutivo principale della negoziazione giuridica, in assenza del quale il negozio non ha validità e non è opponibile a terzi. 11. Piccolo imprenditore. Il nostro ordinamento individua il piccolo imprenditore come un soggetto che svolge la propria attività professionale per lo più personalmente o con l’ausilio dei soggetti appartenenti alla propria famiglia. Nello specifico, l’articolo 2083 del codice civile rende noto che i piccoli commercianti, gli artigiani e i coltivatori diretti rientrano nella categoria suddetta ove l’imprenditore non potrebbe venir meno dalla sua mansione operativa, altrimenti l’impresa non sopravvivrebbe. In termini giuridici, è doveroso escludere da questa categoria coloro che lavorano e vendono, seppur personalmente, diamanti di alto valore o i titolari di considerevoli sistemi produttivi industriali. 12. Statuto dell’imprenditore commerciale. Lo statuto dell’imprenditore commerciale è l’insieme di norme strutturare per regolare il funzionamento di un’impresa commerciale. Gli elementi fondamentali che lo compongono, si dividono in: 1. Obblighi pubblicitari, istituiti per rendere conoscibili gli atti e i fatti relativi ad un’impresa, utili in caso di controversie. 2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili (ad esclusione del piccolo imprenditore), contenenti la descrizione patrimoniale, gli atti e i risultati economici. 3. Soggezione a fallimento e altre procedure concorsuali, esercitabili dai creditori quando il titolare non è in grado di onorare i debiti contratti.
19. Consorzio Il consorzio è una forma di integrazione tra imprese, attraverso la quale diversi imprenditori organizzano a fattor comune l’esercizio di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta e deve contenere necessariamente: - L’oggetto e la durata, in assenza della quale sarà impostata a 10 anni. - I poteri degli organi consortili e gli obblighi a carico dei componenti del consorzio e le eventuali sanzioni previste. - Le condizioni di ammissione, recesso o esclusione dei membri. Esso può essere costituito con l’obiettivo di ridurre i costi gestionali attraverso l’esecuzione comune di alcune fasi d’esercizio delle rispettive imprese, oppure allo scopo di regolare la rispettiva concorrenza tra i consorziati. 20. Brevetto Il brevetto rappresenta un titolo giuridico che assegna al suo titolare il diritto di sfruttamento dell’invenzione brevettata in maniera esclusiva e di conseguenza ne vieta la riproduzione o l’utilizzo salvo espressa autorizzazione del titolare. L’invenzione brevettata deve presentare alcune caratteristiche affinché sia applicabile la tutela del brevetto e sono: 1. Novità, in quanto l’invenzione non deve essere già stata pubblicata e la stessa deve rappresentare anche una novità in termini pratici. 2. Industrialità, inteso come elemento applicabile a processi produttivi industriali. 3. Liceità, ossia conforme alle leggi del nostro ordinamento giuridico. Il brevetto prevede una tutela patrimoniale della durata di 20 anni che decade qualora venga meno il versamento della tassa di mantenimento annuale, entro massimo 6 mesi dalla scadenza. Il brevetto è altresì trasferibile a terzi nella sua interezza o nell’utilizzo esclusivo di esso stesso, che in questo caso prende il nome di licenza di brevetto, la quale fa maturare il compenso proporzionale agli articoli venduti. 21. Responsabilità degli amministratori La carica di amministratore implica un grande ventaglio di responsabilità verso diversi soggetti facenti parte sia dell’organizzazione di cui sono amministratori sia verso terzi. Per proporre un’azione di responsabilità verso gli amministratori è necessario che avvenga una esplicita espressione tramite delibera dell’assemblea ordinaria o del collegio sindacale. L’amministratore può replicare dimostrando di aver dato dissenso circa le decisioni prese dagli altri amministratori, informando tempestivamente il collegio sindacale del suo distacco procedurale. I temi per cui possono essere sollevati i casi di responsabilità verso i creditori sociali sono descritti dall’articolo 2394 del codice civile e possono essere: 1. L’inosservanza degli obblighi relativi alla tutela del patrimonio sociale. 2. Insufficienza creditizia del patrimonio sociale nei confronti dei creditori sociali. 22. Le scritture contabili Ad esclusione del piccolo imprenditore, le scritture contabili sono istituite dalla legge e devono contenere i singoli eventi patrimoniali, nonché la situazione patrimoniale e il risvolto economico dell’esercizio svolto. Esse comprendono: 1. Le fatture e i telegrammi ricevuti 2. Il libro giornale, contenente tutte le operazioni d’esercizio in ordine cronologico. 3. Il libro mastro, contenente le operazioni d’esercizio non in ordine cronologico, ma secondo altri specifici criteri. 4. Il libro degli inventari, contenente tutte le attività e le passività dell’impresa, redatto annualmente dopo la prima volta in sede costitutiva. 23. Legge antitrust Per legge antitrust si intende un insieme di norme volte a tutelare la concorrenza sul mercato, attraverso delle regole che vietano le intese restrittive di concorrenza o eventuali abusi di posizione dominante nei confronti dei soggetti aventi regimi ridotti. Nello specifico non è consentito: 1. Applicare condizioni dissimili, in caso di medesime prestazioni. 2. Condizionare la conclusione di negozi giuridici costringendo il contraente ad accettare condizioni, non previste dagli accordi contrattuali. 3. Dividere tra alcuni soggetti le fonti di approvvigionamento relative a taluni mercati. 4. Fissare prezzi e condizioni commerciali 5. Manovrare gli sviluppi tecnologici o gli investimenti di un determinato settore industriale.
24. Azioni/quote Le azioni sono dei titoli di credito che rappresentano una divisione concettuale del capitale sociale di una s.p.a. Salvo rilevanti modifiche statutarie, le azioni conservano nel tempo il loro valore nominale, anche se per calcolarne il valore effettivo bisogna dividere matematicamente il patrimonio netto per il numero delle azioni emesse. Esse portano vantaggio all’emittente in quanto recano disponibilità finanziarie veicolabili verso strutture di investimento che producono profitti dei quali godrà sia la società che l’azionista in rapporto alla quantità di azioni di cui è titolare. Le azioni sono elementi indivisibili e di uguale valore. Salvo divieti specifici, queste sono anche trasferibili a terzi. Le quote esprimono una percentuale del capitale sociale delle s.r.l. e rappresentano una diretta proporzione della partecipazione alla società. In questo scenario, le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito e salvo specifiche restrizioni, possono essere trasferite ad altri soggetti. 25. Sistema monistico/dualistico spa Il sistema di gestione di una spa può essere configurato attraverso due ambiti strutturali: 1. Il sistema monistico, ove l’assemblea dei soci elegge il consiglio di amministrazione, deputato a sua volta alla scelta del comitato del controllo di gestione dell’esercizio. 2. Il sistema dualistico, invece è composto da un consiglio di gestione e uno di sorveglianza; questa struttura gestionale consente una più ampia autonomia imprenditoriale interna in quanto la valutazione dell’organizzazione e dell’assetto aziendale rimangono in capo alle strutture societarie. 26. Snc: regime di responsabilità Una delle caratteristiche distintive tra le società di capitali e quelle di persone è appunto la responsabilità che nel caso delle s.n.c. rimane solidale e illimitata anche sul piano del capitale proprio, che non fa parte del contesto dell’esercizio d’impresa. L’articolo 2291 del codice civile impone che tutti i soci rispondano solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali contratte a favore di terzi. 27. Patti parasociali I patti parasociali sono quegli accordi tra soggetti societari volti a stabilire una linea guida comune per la gestione della società e sono distinti in 3 tipi: 1. Sindacati di voto, ove i soci raggiungono preventivamente una posizione di maggioranza circa la votazione. 2. Sindacati di blocco, istituiti al fine di limitare il trasferimento di azioni verso terzi. 3. Sindacati di acquisto, tramite i quali i soci concordano l’acquisizione di azioni. Detti patti possono avere carattere temporale determinato o indeterminato. Nel primo caso, possono avere una scadenza massima di 5 anni, comunque rinnovabile, mentre nello scenario temporale indeterminato, i componenti possono recedere con un preavviso di 180 giorni. 28. Collegio sindacale Il collegio sindacale è l’organo di vigilanza e controllo della gestione societaria ed è composto da 3 o 5 membri che possono essere soci o meno della società in gestione. Non possono essere eletti gli amministratori societari, il coniuge e i parenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che abbiano un legale professionale con società controllate o in regimi collaborativi con contratti continuativi di consulenza.