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FAQ Domande e risposte DIRITTO COMMERCIALE, Panieri di Diritto Commerciale

Risposte alle domande più importanti di Diritto Commerciale. Le domande sono state selezionate dal tutor per la preparazione all'esame.

Tipologia: Panieri

2023/2024

In vendita dal 20/06/2022

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F.A.Q. DIRITTO COMMERCIALE
Differenza tra società di persone e società di capitali.
Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire
Come si costituisce una s.p.a.
Che cos’è l’azienda, in che cosa si distingue dall’impresa
Società nozione
Società unipersonale
Segni distintivi dell’imprenditore: insegna, marchio e ditta.
Il trasferimento d’azienda.
Trasferimento crediti/debiti
Pubblicità: dichiarativa, notizia, costitutiva.
Piccolo imprenditore.
Statuto dell’imprenditore commerciale.
Rappresentanza dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commesso.
I conferimenti: in denaro, natura, crediti, prestazioni d’opera
Capitale e patrimonio nelle società
Imprenditore agricolo
Caratteristiche dell’imprenditore commerciale
concorrenza sleale
consorzio
Brevetto
Responsabilità degli amministratori
Le scritture contabili
Legge antitrust
Azioni/quote
Sistema monistico/dualistico spa
Snc: regime di responsabilità
Patti parasociali
Collegio sindacale
Differenza tra società di persone e società di capitali.
A differenza delle società di capitali, le società di persone non hannopersonalità giuridica”:
- non sono, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci . Malgrado,
quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali
inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in
modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).
Le società di capitali hanno “personalità giuridica”:
- sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non
il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento
dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.
Pertanto, la differenza sostanziale tra le due categorie societarie sta nel fatto che:
la società di persona è organizzata prevalentemente con la forza lavoro derivante da soci e
dipendenti;
la società di capitale si basa prevalentemente sul proprio capitale.
Il principale rischio della società di persona è il fallimento. Infatti, nella fattispecie, si estende ad
ogni socio ed al proprio patrimonio, comportano all’esproprio dei beni principali fuorché i beni destinati
alla sopravvivenza. In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con
responsabilità illimitata e solidale.
Nelle società di capitali, in caso di fallimento, i creditori potranno avvalersi solo ed
esclusivamente del patrimonio societario; il patrimonio del socio rimane, in ogni caso, a riparo da ogni
qualsiasi evento. Pertanto, per tale motivo, si può parlare, nelle società di capitali, di autonomia
patrimoniale perfetta.
Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire
Sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.
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F.A.Q. DIRITTO COMMERCIALE

 Differenza tra società di persone e società di capitali.  Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire  Come si costituisce una s.p.a.  Che cos’è l’azienda, in che cosa si distingue dall’impresa  Società nozione  Società unipersonale  Segni distintivi dell’imprenditore: insegna, marchio e ditta.  Il trasferimento d’azienda.  Trasferimento crediti/debiti  Pubblicità: dichiarativa, notizia, costitutiva.  Piccolo imprenditore.  Statuto dell’imprenditore commerciale.  Rappresentanza dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commesso.  I conferimenti: in denaro, natura, crediti, prestazioni d’opera  Capitale e patrimonio nelle società  Imprenditore agricolo  Caratteristiche dell’imprenditore commerciale  concorrenza sleale  consorzio  Brevetto  Responsabilità degli amministratori  Le scritture contabili  Legge antitrust  Azioni/quote  Sistema monistico/dualistico spa  Snc: regime di responsabilità  Patti parasociali  Collegio sindacale  Differenza tra società di persone e società di capitali. A differenza delle società di capitali, le società di persone non hannopersonalità giuridica ”:

  • non sono, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). Le società di capitali hanno “personalità giuridica” :
  • sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi. Pertanto, la differenza sostanziale tra le due categorie societarie sta nel fatto che:
    • la società di persona è organizzata prevalentemente con la forza lavoro derivante da soci e dipendenti;
    • la società di capitale si basa prevalentemente sul proprio capitale. Il principale rischio della società di persona è il fallimento. Infatti, nella fattispecie, si estende ad ogni socio ed al proprio patrimonio, comportano all’esproprio dei beni principali fuorché i beni destinati alla sopravvivenza. In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale. Nelle società di capitali, in caso di fallimento , i creditori potranno avvalersi solo ed esclusivamente del patrimonio societario; il patrimonio del socio rimane, in ogni caso, a riparo da ogni qualsiasi evento. Pertanto, per tale motivo, si può parlare, nelle società di capitali, di autonomia patrimoniale perfetta.  Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire Sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società.

Hanno tre funzioni essenziali :

  • Funzione produttiva : dotare la società del capitale di rischio **- Funzione vincolistica
  • Funzione organizzativa** La disciplina dei conferimenti è ispirata dalla finalità di:
  • garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società
  • garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero Nella società per azioni, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti devono essere effettuati in danaro. È obbligatorio il versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale Nelle società per azioni «non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi» È tuttavia possibile effettuare: **- conferimenti in natura
  • conferimento di crediti**  Come si costituisce una S.p.A. Le attività necessarie per la costituzione sono
  • Stipulazione dell’atto costitutivo
  • Iscrizione nel registro imprese
  • Non più prevista la necessità di una pluralità di soci (2328) Condizioni per la costituzione:
  • che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • Il versamento di almeno il 25% dei conferimenti dei soci o, nel caso di spa unipersonale, del loro intero ammontare;
  • che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Stipulazione dell’atto costitutivo
  • L’atto costitutivo consta di due documenti:
  • Atto costitutivo in senso stretto, in cui si manifesta la volontà di dare vita ad un rapporto sociale
  • Statuto, nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società e che, pur se contenuto in un atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo Forme della stipulazione
  • Stipulazione simultanea o istantanea o Mediante comparizione avanti al notaio e redazione dell’atto pubblico.
  • Stipulazione per pubblica sottoscrizione o Al termine di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni (2333-2336):  Compilazione programma e suo deposito  Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti  Convocazione assemblea dei sottoscrittori e deliberazioni  Stipulazione dell’atto costitutivo e successivo deposito La legge pone a carico del notaio (e, in via sussidiaria, a carico degli amministratori) l’obbligo amministrativamente sanzionato di depositare l’atto costitutivo entro 20 giorni, presso il Registro Imprese. In allegato:
  • i documenti comprovanti l’avvenuto versamento della percentuale dei conferimenti in denaro;
  • relazione giurata di stima dei beni conferiti in natura e dei crediti;
  • autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.
  • al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). Insegna  regolata dall’art. 2568 c.c. Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l’impresa. All’insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta. Marchio  segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio è chiamato marchio: esso può consistere in parole o in un disegno. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 - D.Lgs. 10-2-2005 n. 30) Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente e identifica l’impresa da cui proviene il prodotto o servizio. Il marchio deve essere nuovo (art. 12), suscettibile di una rappresentazione grafica (art. 7), deve possedere capacità distintiva (art. 13), deve essere lecito (art. 14). Tipi:
  • di fabbrica: si applica al prodotto dell’imprenditore responsabile della produzione;
  • di commercio: viene applicato dall’imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;
  • collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi (ex. “parmigiano reggiano”);
  • servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità. Perché il marchio possa dirsi valido, devono ricorrerei seguenti requisiti:
  • Verità: nel marchio non possono essere inseriti segno o altro che possano ingannare il pubblico in merito alla natura, qualità, e provenienza del prodotto;
  • Originalità: il marchio deve essere composto in modo da consentire di distinguere il prodotto dagli altri presenti sul mercato e aventi le medesime caratteristiche.
  • Novità: sono nuovi i marchi che non sono in grado di creare confusione nel mercato; e
  • Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. In mancanza anche di uno soltanto dei menzionati requisiti, il marchio deve ritenersi nullo. Ditta  (regolata dagli artt. 2563-2567 c.c.) è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa. È formato da un elemento necessario ( cognome o sigla dell’imprenditore ) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell’azienda. L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. L’obbligo di differenziazione grava:
  • sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;
  • sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione). Trasferibilità e trascrizione della Ditta La disciplina della Ditta varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata: la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il cognome o la sigla di quest'ultimo;

la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. La legge prevede che nel caso di costituzione di una ditta questa all'origine dovrà contenere nel nome commerciale il cognome o le sigle dell'imprenditore (ad esempio Panetteria di Giacomo Puccini, o Panetteria G.P.), mentre qualora tale ditta sia trasferita ad altri, ad esempio per una vendita o per successione ereditaria, l'imprenditore successivo o derivato non dovrà cambiare il nome della ditta potendo mantenere l'originaria denominazione trasformandosi il principio di verità in verità storica. Più consistente è invece il concetto di novità ex art. 2564 c.c.. Secondo tale norma, infatti, la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla. Trascrizione  Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel registro delle imprese. Circolazione  La ditta è trasferibile, ma, secondo la previsione dell'art. 2565 c.c., solo insieme all'azienda  Il trasferimento d’azienda. Un’altra disposizione specifica per il trasferimento d’azienda è contenuta nell’articolo 2557 c.c., il quale disciplina un divieto di concorrenza. Ai sensi di tale disposizione, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. In ogni caso, il patto non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento e, se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale comunque il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni in materia di concorrenza si applicano anche alle aziende agricole per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.  Trasferimento crediti/debiti La cessione di azienda è il contratto con cui vengono ceduti tutti o parte dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Per quanto concerne il trasferimento dei crediti , l’art. 2559 c.c prevede che il cessionario d’azienda subentra automaticamente nella titolarità dei crediti relativi all’azienda ceduta. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori (oltre che con la notifica o con l’accettazione da parte di questi) con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Salvo patto contrario, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti ceduti al momento della cessione (art. 1260 c.c.), mentre non è tenuto a garantire il buon fine dei crediti ceduti, che si intendono ceduti pro-soluto (art. 1267 c.c.). Con riferimento al trasferimento dei debiti contratti per l’esercizio dell’impresa che viene trasferita, l’art. 2560 c.c. dispone che l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta se essi risultano

Al piccolo imprenditore si applica la disciplina generale sull'impresa ma non lo statuto dell'imprenditore commerciale; egli è dunque esonerato:

  • dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214,3° comma)
  • dall'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.). Dopo l'istituzione del Registro delle imprese ad opera della legge n. 580/93, il piccolo imprenditore deve iscriversi nella sezione speciale di detto registro con efficacia di pubblicità notizia e certificazione anagrafica.  Statuto dell’imprenditore commerciale. Un imprenditore non piccolo che esercita un'attività commerciale è sottoposto, oltre alla disciplina generale prevista per qualsiasi imprenditore, a una disciplina speciale prevista a tutela dei terzi e indicata spesso, in modo riassuntivo, con il termine di " statuto" dell'imprenditore commerciale. o Obbligo di tenuta delle scritture contabili. o Soggezione alle procedure concorsuali. o Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale, con particolare riguardo alle figure dell'institore, del procuratore e del commesso. o Obbligo di registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio. o Capacità per l'esercizio dell'impresa (inabilitazione, incapacità). I motivi dello "statuto" dell’imprenditore commerciale  Un'impresa commerciale, soprattutto quando è di dimensioni medio grandi, richiede notevoli investimenti di capitale (per l'acquisto delle materie prime, degli impianti produttivi, delle attrezzature ecc.) e si basa, in larga misura, sul ricorso al credito concesso delle banche, dalle società finanziarie, dai fornitori, dai dipendenti ecc. Si rende quindi necessaria una disciplina particolare per garantire una tutela più efficace ai terzi, e soprattutto ai creditori, che entrano in rapporto con l'impresa che esercita un'attività commerciale. Questa disciplina è più onerosa per il singolo imprenditore commerciale (in quanto lo obbliga a pubblicizzare le vicende più importanti dell'impresa, a tenere regolarmente la contabilità, a subire le procedure concorsuali ecc.) ma, allo stesso tempo, è più vantaggiosa per l'intera categoria degli imprenditori commerciali perché, proteggendo i terzi, favorisce la concessione dei credito e la conclusione degli affari.  Rappresentanza dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commesso. Institore  È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. Nel linguaggio comune, si tratta del direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo. L’institore è al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore. Vertice che può dirsi assoluto ove l’institore sia preposto all’intera impresa (dipendendo, in tal caso, solo dall’imprenditore, il quale conserva il potere di dare direttive all’institore). Poteri e obblighi dell'institore: o può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura o può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto o è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione institoria". Egli non può:
  • Secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire come all’institore siano concessi tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda che non rientrano in generale nella procura institoria. In sintesi:
  • Prestatore di lavoro con funzioni direttive
  • Potere di gestione generale cui corrisponde generale rappresentanza
  • Unico limite (se non diversamente disposto nella procura) non può alienare o ipotecare i beni dell’impresa Art. 2206, c.c. Pubblicità della procura.
  1. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (c. 2196, 2197).
  2. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (c. 2193, 2209). Art. 2207, c.c. Modificazione e revoca della procura.
  3. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese (c. 2188), anche se la procura non fu pubblicata.
  4. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (c. 2193, 2209). Procuratori  Art. 2209, c.c. I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso (art. 2209). I procuratori sono investi di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale (ad esempio il dirigente del settore acquisti di una determinata impresa potrà compiere, in nome dell’imprenditore, solo gli atti tipicamente rientrano in tale funzione). Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. Commessi  Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali. Ad essi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; potere tuttavia più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori.
  • Sono coloro che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea a funzioni direttive.
  • I loro poteri rappresentativi sono strettamente connessi alle mansioni svolte: o I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (c. 18352). o Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna (c. 2213), né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati (c. 17321, 1744). o non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall’imprenditore; o non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi né dentro l’impresa. o A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. o L’imprenditore può limitare o ampliare i poteri, tuttavia non è previsto un sistema di pubblicità legale, con la conseguenza che le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se portate a conosce nza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova che il terzo ne aveva effettiva conoscenza.

La società, infatti, ha conseguito utili se dal bilancio risulta che i ricavi hanno superato le perdite, alle quali va sommato il capitale sociale. Nel bilancio, infatti, il capitale sociale è iscritto tra le perdite, così che per accertare l’eventuale presenza di utili (ossia, di ricavi che possono essere distribuiti) è necessario sommare il capitale sociale alle perdite, e sottrarre tale importo ai ricavi. Requisiti minimi di capitale  50.000,00 per il capitale delle società per azioni  10.000,00 per la società a responsabilità limitata

  • non sono previsti minimi per le società di persone
  • normative speciali fissano limiti di capitale minimi per determinate attività (ad esempio, per le sim:, è stabilito, a seconda dei servizi prestati in euro 50.000,00 o 385.000,00 o in 1.000.000,00) Patrimonio sociale
  • L’insieme delle attività e passività delle società e, più in generale, il complesso di tutte le situazione giuridiche attive e passive che alla società fanno capo;
  • del patrimonio sociale, quindi, fanno parte certamente i crediti, ma anche i debiti della società.
  • Inizialmente patrimonio sociale e capitale sociale coincidono, perché all’inizio l’insieme dei conferimenti – ossia il capitale sociale – è l’unico patrimonio di cui dispone la società;
  • Successivamente mentre il capitale rimane fisso, il patrimonio sociale muta, in aumento – se vi sono ricavi – o in diminuzione (se vi sono perdite).
  • Si definisce “patrimonio netto”, invece, la differenza tra attività e passività.  Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione , conservazione , trasformazione , commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali , nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (c. 25575) (1) (2).  Caratteristiche dell’imprenditore commerciale Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (c. 2188 ss.) gli imprenditori che esercitano:
  • un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (c. 21352);
  • un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (c. 1678 ss.);
  • un'attività bancaria (c. 1834 ss.) o assicurativa (c. 1882 ss.);
  • altre attività ausiliarie delle precedenti (c. 1754 ss.).  concorrenza sleale

Sono soggetti (attivi e passivi) di concorrenza sleale (e solo ad essi si applica la disciplina di cui agli art. 2598 cc e ss.) coloro che contemporaneamente :  Rivestano la qualifica di imprenditore;  Si trovino in rapporto concorrenziale tra loro (i.e. comunanza effettiva o virtuale di clientela) N.B. al di fuori di questo ambito rimane eventualmente applicabile la disciplina generale dell’illecito civile I singoli atti di concorrenza sleale La concorrenza deve attuarsi nel rispetto delle norme di costume (e non solo) che costituiscono la correttezza professionale (FERRI). Pertanto, deve ritenersi sleale la concorrenza di un imprenditore che, violando le norme di correttezza professionale, tenta di sviare a proprio vantaggio la clientela di altre imprese. La nozione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. impone alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni; infatti, quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione. L’atto di concorrenza viene obiettivamente considerato dall’ordinamento e viet ato indipendentemente dal pregiudizio concreto che abbia causato all’imprenditore colpito ed indipendentemente dalla colpevolezza!  Quando poi si accerti un pregiudizio economico causato da comportamenti scorretti alla disciplina (commerciale) della concorrenza sleale si aggiunge la disciplina generale (privatistica) del risarcimento Art. 2598 c.c. Gli atti di concorrenza sleale si dividono in atti di concorrenza sleale :

  1. per confondibilità:
  2. per denigrazione o vanteria:
  3. per difformità dai principi della correttezza professionale
  4. per confondibilità  Compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  5. per denigrazione o vanteria  Compie atti di concorrenza sleale chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  6. per difformità dai principi della correttezza professionale  Compie atti di concorrenza sleale chiunque: si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda  consorzio
  • Diritto della personalità
  • Perpetuo
  • Inalienabile
  • Imprescrittibile
  • Attribuisce all’inventore una pretesa erga omnes: o L’autore può agire contro chiunque se ne appropri, sia che decida di sfruttare l’invenzione in segreto sia che l’abbia brevettata Diritti patrimoniali dell’inventore Mentre il dritto morale si acquisita per il solo fatto d’aver inventato l’invenzione.
  • il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali sorge solo in seguito alla brevettazione o La quale serve a rendere di pubblico dominio l’invenzione o E conferisce all’autore la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto  Responsabilità degli amministratori La responsabilità degli amministratori di s.s.  L’art. 2260, comma 2, c.c. dispone che sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale Presupposti dell’azione di responsabilità:
  • inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale
  • danno subito dalla società deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento Responsabilità degli amministratori S.r.l. (S.r.l.s.)  disciplina simile a quella delle spa, ma con la peculiarità di cui all’art. 2476, co. 7, c.c.  estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi. Responsabilità degli amministratori delle S.r.l.  Disciplina simile a quella delle spa, ma con la peculiarità di cui all’art. 2476, co. 7, c.c.  estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi. Presupposti per l’applicazione della suddetta normativa sono l’alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori (se tutti i soci fossero amministratori, si applicherebbe direttamente il primo e terzo comma) e che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell’atto dannoso sia un socio. La disposizione va interpretata non in senso restrittivo e formalistico, ricomprendendovi solo gli atti che vengano autorizzati o decisi dal socio nell’ambito dei poteri attribuitigli dalla legge o dall’atto costitutivo, ma estensivamente, ricomprendo anche l’impulso all’attività gestoria che il socio abbia comunque dato a livello decisionale sia pure al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o di autorizzazione.  Le scritture contabili Le scritture contabili sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. Esse costituiscono uno strumento amministrativo indispensabile per l'attività di qualsiasi imprenditore e per questo l'articolo 2214 del codice civile italiano ne sancisce l'obbligatorietà. Tutte le società sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, tranne la società semplice (che non può svolgere attività commerciale). Le società per azioni (oltre alle scritture previste dall'art. 2214) devono tenere:
  • libro dei soci (nome e cognome, azioni possedute, trasferimenti e versamenti eseguiti)
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee (Art. 2421 c.c.)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ei del Consiglio di Gestione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Obbligazionisti
  • libro degli strumenti finanziari di partecipazione all'affare cui è stato destinato un patrimonio (Art 2447-bis lett a. , 2447-sexies)
  • libro che documenta l'attività del soggetto incaricato alla revisione contabile (Art. 2409-ter, comma 3 c.c.)  Legge antitrust La disciplina avente ad oggetto la concorrenza e gli atti di concorrenza sleale del c.c. è finalizzata a:  regolare i rapporti tra imprenditori  e a garantire un bilanciamento di interessi tra parti contrattuali tuttavia, non la funzione di tutelare il mercato. A partire dal 1958, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Roma che ha istituito la Comunità europea , l’Unione europea si è dotata di una normativa comune a tutela della concorrenza. In particolare, gli articoli 101 e 102 del Trattato vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante posti in essere da imprese e suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, l’articolo 106 del Trattato prevede che gli Stati membri non adottino, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie. Talvolta le imprese , invece di competere tra loro, come vorrebbe un regime economico ispirato al libero gioco concorrenziale, si mettono d’accordo, espressamente o implicitamente , al fine di coordinare i loro comportamenti sul mercato. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.  Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati. Intese di questo tipo, alterando il gioco della concorrenza, riducono gli incentivi a operare in modo efficiente e a offrire prodotti con prezzi e caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b. limitare o controllare la produzione , gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento ; d. applicare , nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti , così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e. subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari , che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.  Azioni/quote

Snc: regime di responsabilità Il codice civile contiene una disciplina specifica della s.n.c. (artt. 2291 – 2312 c.c.), ma è previsto un rinvio, in caso di lacune, alle norme dettate per la s.s. La s.n.c. è il modello di organizzazione societaria che si presume adottato per l’esercizio di un’attività commerciale Peculiarità:

  • la responsabilità solidale ed illimitata dei patrimoni personali dei soci – oltre al patrimonio sociale – che vincola tutti i soci verso i terzi, per le obbligazioni sociali (aspetto che non ricorre in nessun’altra società)  Patti parasociali I patti parasociali sono dei contratti che i soci di una società possono stipulare fra loro, o con terzi, separatamente dall'atto costitutivo, per definire delle regole di comportamento che devono tenere nei rapporti interni alla società (cioè fra loro) o nei confronti della società.  Collegio sindacale Il Collegio Sindacale rappresenta l’organo di controllo delle società e ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Composizione Collegio Sindacale Il collegio sindacale è composto di un numero variabile fra tre e cinque membri effettivi e due sindaci supplenti. Non è richiesto come requisito per diventare membro effettivo la condizione di socio. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Tuttavia, non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che subiscono la cancellazione e la sospensione dal registro dei revisori, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato e continuato. Il ruolo del collegio sindacale
  • Il Codice Civile prevede che i sindaci vengano nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea e che restino in carica per tre anni. L’assemblea provvede alla nomina del presidente del collegio sindacale. Durante tale periodo i sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano, in ordine di età i supplenti, i quali, rimangono in carica finché l’assemblea non provvede alla nomina dei nuovi sindaci in sostituzione di quelli usciti. I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilito dall'assemblea.
  • I compiti del collegio sindacale sono quelli previsti dall’art. 2403 del Codice civile, ovvero: o controllare l'amministrazione della società; o vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; o accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale; o deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
  • Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e può deliberare , con maggioranza assoluta , se sono presenti la maggioranza dei componenti. I sindaci dissenzienti possono far mettere a verbale i motivi del loro dissenso.
  • I sindaci possono in qualsiasi momento procedere , anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.