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Risposte alle domande più importanti di Diritto Commerciale. Le domande sono state selezionate dal tutor per la preparazione all'esame.
Tipologia: Panieri
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Differenza tra società di persone e società di capitali. Le società per azioni: che cosa sono i conferimenti, cosa si può conferire Come si costituisce una s.p.a. Che cos’è l’azienda, in che cosa si distingue dall’impresa Società nozione Società unipersonale Segni distintivi dell’imprenditore: insegna, marchio e ditta. Il trasferimento d’azienda. Trasferimento crediti/debiti Pubblicità: dichiarativa, notizia, costitutiva. Piccolo imprenditore. Statuto dell’imprenditore commerciale. Rappresentanza dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commesso. I conferimenti: in denaro, natura, crediti, prestazioni d’opera Capitale e patrimonio nelle società Imprenditore agricolo Caratteristiche dell’imprenditore commerciale concorrenza sleale consorzio Brevetto Responsabilità degli amministratori Le scritture contabili Legge antitrust Azioni/quote Sistema monistico/dualistico spa Snc: regime di responsabilità Patti parasociali Collegio sindacale Differenza tra società di persone e società di capitali. A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno “ personalità giuridica ”:
Hanno tre funzioni essenziali :
la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. La legge prevede che nel caso di costituzione di una ditta questa all'origine dovrà contenere nel nome commerciale il cognome o le sigle dell'imprenditore (ad esempio Panetteria di Giacomo Puccini, o Panetteria G.P.), mentre qualora tale ditta sia trasferita ad altri, ad esempio per una vendita o per successione ereditaria, l'imprenditore successivo o derivato non dovrà cambiare il nome della ditta potendo mantenere l'originaria denominazione trasformandosi il principio di verità in verità storica. Più consistente è invece il concetto di novità ex art. 2564 c.c.. Secondo tale norma, infatti, la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla. Trascrizione Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel registro delle imprese. Circolazione La ditta è trasferibile, ma, secondo la previsione dell'art. 2565 c.c., solo insieme all'azienda Il trasferimento d’azienda. Un’altra disposizione specifica per il trasferimento d’azienda è contenuta nell’articolo 2557 c.c., il quale disciplina un divieto di concorrenza. Ai sensi di tale disposizione, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. In ogni caso, il patto non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento e, se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale comunque il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni in materia di concorrenza si applicano anche alle aziende agricole per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Trasferimento crediti/debiti La cessione di azienda è il contratto con cui vengono ceduti tutti o parte dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Per quanto concerne il trasferimento dei crediti , l’art. 2559 c.c prevede che il cessionario d’azienda subentra automaticamente nella titolarità dei crediti relativi all’azienda ceduta. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitori (oltre che con la notifica o con l’accettazione da parte di questi) con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Salvo patto contrario, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza dei crediti ceduti al momento della cessione (art. 1260 c.c.), mentre non è tenuto a garantire il buon fine dei crediti ceduti, che si intendono ceduti pro-soluto (art. 1267 c.c.). Con riferimento al trasferimento dei debiti contratti per l’esercizio dell’impresa che viene trasferita, l’art. 2560 c.c. dispone che l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta se essi risultano
Al piccolo imprenditore si applica la disciplina generale sull'impresa ma non lo statuto dell'imprenditore commerciale; egli è dunque esonerato:
La società, infatti, ha conseguito utili se dal bilancio risulta che i ricavi hanno superato le perdite, alle quali va sommato il capitale sociale. Nel bilancio, infatti, il capitale sociale è iscritto tra le perdite, così che per accertare l’eventuale presenza di utili (ossia, di ricavi che possono essere distribuiti) è necessario sommare il capitale sociale alle perdite, e sottrarre tale importo ai ricavi. Requisiti minimi di capitale 50.000,00 per il capitale delle società per azioni 10.000,00 per la società a responsabilità limitata
Sono soggetti (attivi e passivi) di concorrenza sleale (e solo ad essi si applica la disciplina di cui agli art. 2598 cc e ss.) coloro che contemporaneamente : Rivestano la qualifica di imprenditore; Si trovino in rapporto concorrenziale tra loro (i.e. comunanza effettiva o virtuale di clientela) N.B. al di fuori di questo ambito rimane eventualmente applicabile la disciplina generale dell’illecito civile I singoli atti di concorrenza sleale La concorrenza deve attuarsi nel rispetto delle norme di costume (e non solo) che costituiscono la correttezza professionale (FERRI). Pertanto, deve ritenersi sleale la concorrenza di un imprenditore che, violando le norme di correttezza professionale, tenta di sviare a proprio vantaggio la clientela di altre imprese. La nozione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. impone alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni; infatti, quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione. L’atto di concorrenza viene obiettivamente considerato dall’ordinamento e viet ato indipendentemente dal pregiudizio concreto che abbia causato all’imprenditore colpito ed indipendentemente dalla colpevolezza! Quando poi si accerti un pregiudizio economico causato da comportamenti scorretti alla disciplina (commerciale) della concorrenza sleale si aggiunge la disciplina generale (privatistica) del risarcimento Art. 2598 c.c. Gli atti di concorrenza sleale si dividono in atti di concorrenza sleale :
Snc: regime di responsabilità Il codice civile contiene una disciplina specifica della s.n.c. (artt. 2291 – 2312 c.c.), ma è previsto un rinvio, in caso di lacune, alle norme dettate per la s.s. La s.n.c. è il modello di organizzazione societaria che si presume adottato per l’esercizio di un’attività commerciale Peculiarità: