
















Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Elenco di tutte le domande e risposte di diritto fallimentare unipegaso aggiornate a Gennaio 2024 (30/30 appello di Gennaio)
Tipologia: Prove d'esame
1 / 24
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

















-Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza rinnova la composizione del conflitto di interessi tra ceto creditorio e debitore in crisi o insolvente attraverso una preliminare innovativa impostazione: la nozione ampia di debitore sulla quale costruire l’intera disciplina della soluzione della crisi e dell’insolvenza e un forte stimolo all’assunzione di comportamenti imprenditoriali responsabili, finalizzati sia alla sopravvivenza dell’impresa e alla tutela di coloro che concedono credito -La composizione del conflitto di interessi tra creditori "in concorso" e debitore è funzionale : alla continuazione dell'attività di impresa
-Quanto ai creditori si richiedeva, per l’approvazione del concordato, un quorum molto elevato : si rendeva necessaria la doppia maggioranza, sia per numero di creditori votanti che per somma o valore. -Gli obiettivi che devono considerarsi immanenti nel concordato sono : la salvaguardia dei valori produttivi dell’azienda e la soddisfazione dei creditori
-Il comma secondo dell'art. 207 CCeI stabilisce che : le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato -I creditori : con la chiusura della liquidazione giudiziale, riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi -Gli organi preposti alla procedura, con la chiusura della stessa, decadono : vero
-Le imprese agricole e quelle commerciali “sotto soglia ”: possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi quando sembri ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, attraverso un procedimento “speciale”
-Il professionista indipendente : ha il compito e la responsabilità di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano
-Una volta che sia stata aperta la procedura di liquidazione ed il curatore abbia accettato, lo stesso deve procedere : “all’immediata” ricognizione dei beni del debitore (art. 193 1° comma CCeI) -Se il debitore ha la forma di una spa o srl, la proposta concorrente può : prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione
-Il divieto, per i creditori per titolo o causa anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, è una misura : tipica
-Il “sistema” di protezione accordato ai creditori e ai terzi che si vedono lesi nei loro diritti: è articolato: essi possono impugnare i provvedimenti di formazione dello stato passivo e possono, successivamente, contestare tutti i vari passaggi della ripartizione dell’attivo
-Il Ccel si compone di : 388 articoli e diverse disposizioni di attuazione e transitorie e modifiche al codice civile
-La decisione dell'assemblea necessaria ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione, è presa : con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, così derogando a quanto stabilito in tema di liquidazione volontaria dal c.c.