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Domande e risposte .DIRITTO PENALE, Prove d'esame di Diritto Penale

DOMANDE E RISPOSTE POSSIBILI AGLI ESAMI SCRITTI ED ORALI.

Tipologia: Prove d'esame

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DOMANDE E RISPOSTE diritto penale
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO ;
In generale il reato viene denito come "ogni fatto al quale
l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una
pena criminale".
Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento
soggettivo.
L'elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti:
la condotta, l'evento, ed il rapporto di causalità.
La condotta si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati
dalla norma che disciplina il reato.
Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l'evento è
oggetto di numerose tesi dottrinarie.
Si può dire, comunque, che l'evento è l'eetto naturale della
condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è
necessario poichè la legge prevede anche reati privi di evento
(detti di pura condotta).
Anché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), inne, è
necessario che la condotta abbia determinato l'evento.
Anche in questo caso vi sono numerose tesi dottrinarie tra cui la
teoria della condicio sine qua non, quella della causalità adeguata
e quella che si basa sulle leggi scientiche universali e statistiche.
In linea generale l'elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p)
si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere.
L'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa
o dalla preterintenzione. Il dolo sussiste quando il soggetto pone
in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento;
in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e
consapevolezza degli eetti. La colpa, invece, sussite quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il vericarsi
dell'evento,
e quest'ultimo si verica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia
(colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline (colpa specica).
Per denire la preterintenzione è possibile dire che il delitto
preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione
(dolo), nè contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione.
Il codice penale disciplina solo l'omicidio preterintenzionale
(v. art. 584 c.p.), il quale sussiste quando con atti diretti a
percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell'oeso.
DIFFERENZA TRA DENUNCIA E QUERELA;
Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a
querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio
generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2).
Mentre per i delitti perseguibili d'ufficio deve essere iniziato un
procedimento penale sol che giunga, a qualsiasi autorità
competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela
è necessario anche che la persona offessa dal reato chieda
formalmente che il colpevole venga penalmente punito.
Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa
da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.),
deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la Persona
Offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.),
e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione
della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.
Le sostanziali differenze con la denuncia sono che quest'ultima
può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa)
e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà,
in altrre parole è sufficiente che venga data la notizia che è
avvenuto un fatto di reato.
Un'altra differenza sostanziale è che, mentre la querela può
essere oggetto di rimessione, la denuncia no: in altre parole
quando vi è un procedimento penale per un delitto punibile a
querela la persona offesa può rimettere la stessa e, se il querelato
fà la cosiddetta accettazione della rimessione, il reato si estingue
(artt 152 - 156 c.p.) Praticamente, il legislatore ha posto una
regola secondo cui per la procedibilità di alcuni reati è necessario
che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole, mentre
per altri reati, che normalmente sono i delitti più gravi e tutte le contravvenzioni, è sufficiente che giunga la notizia di reato
all'Autorità;
inoltre, per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette
che la persona offesa rimetta la querela perché detiene
Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la
commissione di quei fatti reato.
Non tutti sanno, infine, che in casi particolari anche il privato
cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso
di omissione ne risponde penalmente (v. art.364 c.p.)
COSA SIGNIFICA AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI ;
Non è detto che ciascuno di noi sia a conoscenza di eventuali
indagini svolte dalla Procura della Repubblica nei nostri confronti.
Anzi, non è raro che alcuni di noi siano stati indagati e che non ne
siano mai venuti a conoscenza. Questo accade perchè le diverse
tipologie di reati previsti dall'Ordinamento richiedono attività di
indagine diverse che, per loro essenza, comportano livelli diversi
di conoscibilità delle stesse. In alcuni casi le persone vengono
a sapere di essere indagate con la cosiddetta elezione di domicilio
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DOMANDE E RISPOSTE diritto penale

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO ;

In generale il reato viene definito come "ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale".

Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo. L'elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti: la condotta, l'evento, ed il rapporto di causalità. La condotta si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato. Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l'evento è oggetto di numerose tesi dottrinarie. Si può dire, comunque, che l'evento è l'effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è

necessario poichè la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta). Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato l'evento. Anche in questo caso vi sono numerose tesi dottrinarie tra cui la teoria della condicio sine qua non, quella della causalità adeguata e quella che si basa sulle leggi scientifiche universali e statistiche. In linea generale l'elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere. L'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa

o dalla preterintenzione. Il dolo sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti. La colpa, invece, sussite quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell'evento, e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Per definire la preterintenzione è possibile dire che il delitto preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione

(dolo), nè contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione. Il codice penale disciplina solo l'omicidio preterintenzionale (v. art. 584 c.p.), il quale sussiste quando con atti diretti a percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell'offeso.

DIFFERENZA TRA DENUNCIA E QUERELA;

Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i delitti perseguibili d'ufficio deve essere iniziato un procedimento penale sol che giunga, a qualsiasi autorità competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela è necessario anche che la persona offessa dal reato chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito. Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.), deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la Persona Offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Le sostanziali differenze con la denuncia sono che quest'ultima può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà, in altrre parole è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un fatto di reato. Un'altra differenza sostanziale è che, mentre la querela può essere oggetto di rimessione, la denuncia no: in altre parole quando vi è un procedimento penale per un delitto punibile a querela la persona offesa può rimettere la stessa e, se il querelato fà la cosiddetta accettazione della rimessione, il reato si estingue (artt 152 - 156 c.p.) Praticamente, il legislatore ha posto una regola secondo cui per la procedibilità di alcuni reati è necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole, mentre per altri reati, che normalmente sono i delitti più gravi e tutte le contravvenzioni, è sufficiente che giunga la notizia di reato all'Autorità; inoltre, per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la querela perché detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti reato. Non tutti sanno, infine, che in casi particolari anche il privato cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso di omissione ne risponde penalmente (v. art.364 c.p.)

COSA SIGNIFICA AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI ;

Non è detto che ciascuno di noi sia a conoscenza di eventuali indagini svolte dalla Procura della Repubblica nei nostri confronti. Anzi, non è raro che alcuni di noi siano stati indagati e che non ne

siano mai venuti a conoscenza. Questo accade perchè le diverse tipologie di reati previsti dall'Ordinamento richiedono attività di indagine diverse che, per loro essenza, comportano livelli diversi di conoscibilità delle stesse. In alcuni casi le persone vengono a sapere di essere indagate con la cosiddetta elezione di domicilio

(v. Art. 161 c.p.p.); altre volte vengono raggiunte da un ordine di custodia cautelare personale (es. gli arresti domiciliari), o reale (es. il sequestro di un oggetto), altre ancora non vengono a sapere nulla perchè viene disposta l'archiviaizione delle indagini ancor prima che vengano poste in essere attività che le

rendano conoscibili. Insomma, pur non esistendo un unico schema di indagini, l'indagato ha diritto di venire a conoscenza del suo stato allorquando il Pubblico Ministero, all'esito delle stesse, decide di esercitare l'azione penale. L'"Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari", (v. Art. 415 bis c.p.p.) non è altro che espressione di una delle garanzie che la legge riserva all'indagato che sta per diventare imputato (v. differenza tra indagato ed imputato) e serve, oltre che a rendergli noto che un Pubblico Ministero

sta per esercitare l'azione penale nei suoi confronti, anche, e soprattutto, a permettergli di prepare la propriadifesa prima dell'inizio del processo, e ad avanzare eventualmente alcune richieste al P.M. stesso per indurlo a ripensarci, ovvero indurlo a modificare l'ipotesi di reato. Leggendo l'Art. 415 bis c.p.p., infatti, si evince chiaramente che l'indagato, ed ovviamente il suo difensore, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo del P.M. nonché, entro il breve termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso, il diritto di presentare memorie, produrre documenti, depositare le investigazioni difensive, chiedere al PM atti di indagine,

presentarsi per rilasciare dichiarazioni o, infine, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (solo per quest'ultima richiesta il PM è obbligato a procedere). Come si vede, dunque, di fatto con l'avviso della conclusione delle indagini preliminari si anticipa il momento in cui le parti necessarie del processo penale (cioè accusa e difesa) entrano in contraddittorio. Questa garanzia dell'indagato è fondamentale: egli, infatti, esercitando i suoi diritti, può eventualmente far cambiare opinione al PM e convincerlo a chiedere l'archiviazione degli atti. A dimostrazione della importanza dell'avviso ex Art. 415 bis c.p.p., basti considerare che la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di citazione a giudizio sono nulli se non sono

preceduti dall'avviso in parola.

DIFFERENZA TRA DOLO, COLPA e PRETERINTEZIONE ;

Come meglio analizzato in altra sede (v. elementi costitutivi del reato), il dolo, la colpa e la preteritenzione costituiscono l'elemento soggettivo del reato. Le differenze tra questi sono profonde: il dolo sussiste quando l'autore del reato agice con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con

volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verfica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; la preterintenzione, infine, non è un concetto che si trova a metà via tra il dolo e la colpa; essa, invece, è dolo misto a colpa. In effetti, l'autore del reato agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro reato rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa delle sua condotta. L'unico caso codificato nel codice penale di delitto preterintenzionale

è l'omicidio preterintenzionale (cfr. art. 584 c.p.). Esistono forme graduate di dolo, si va infatti dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale, e forme graduate di colpa, si va dalla colpa cosciente alla colpa incosciente (caso ordinario di colpa). La linea di confine tra il dolo e la colpa è rappresentata dalla differenza tra il dolo eventuale e la colpa cosciente: il primo si produce quando l'agente ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio di sua verificazione, mentre la seconda sussiste quando l'agente ha previsto la possibiità del verificarsi dell'evento ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si

sarebbe prodotto. Tipico esempio di colpa cosciente, e non di dolo eventuale, è il caso del giocoliere che in un circo fa l'esercizio del lancio dei coltelli in direzione di una persona; egli sicuramente prevede la possibilità di colpire la stessa ma agisce fidandosi della sua abilità ed è persuaso di evitare l'evento. In definitiva, in tutti i casi in cui l'evento è stato previsto come possibile, ma si era sicuri che non si verificasse, siamo di fronte a colpa cosciente, e non dolo eventuale.

PRESCRIZIONE DEL REATO : QUANTO TEMPO ;

L'ordinamento vigente prevede che lo Stato non mantiene

l'interesse alla punizione dei reati per sempre. Il tempo di prescrizione di un reato, dunque, è il lasso di tempo per cui lo Stato mantiene l'interesse a punire quel determinato fatto criminoso. Il tempo di prescrizione aumenta ovviamente con l'aumentare della gravità del reato stesso , quindi aumenta con l'aumentare della pena edittale prevista per quel determinato reato. Quando passa tutto il tempo previsto per la prescrizione, il reato si estingue. L' art. 157 c.p., [ La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente

la loro sussitenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo. In altre parole il giudice condannerà Caio per guida in stato di ebbrezza, che è un reato contravvenzionale (cfr. art. 186 codice della strada), senza dover considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta posta in essere da Caio stesso.

Come si può essere risarciti per il danno prodotto da un reato? Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due possibilità alternative.

A. La prima possibilità è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Con l'atto di costituzione di parte civile si determina l'inserzione di

una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l'imputato). Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno subito, può anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.

Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell'instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.).Con la previsione di questi due canali alternativi, il legislatore ha voluto far valere il principio dell'indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale in ordine alle controversie su questioni attinenti la cittadinanza e lo stato di famiglia, art. 3 c.p.p.). Nel caso di giudizio civile, il risarcimento richiesto dovrà comprendere anche il danno morale (cioè il danno non patrimoniale), normalmente escluso nelle domande che non trovano origine in fatti costituenti reato.

Quando può essere invocata la legittima difesa o una delle altre cause di non punibilità del reato? L'art. 52 c.p. ( legittima difesa ) prevede la non punibilità del fatto se chi lo ha commesso vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che deve esservi proporzionalità tra la difesa e l'offesa. La reazione è perciò giustificata solo ove sussistano i due requisiti della necessità e della proporzionalità tra offesa e difesa.La giurisprudenza ha chiarito che, relativamente alla legittima difesa, la proporzionalità deve

assumersi tra i beni in conflitto. Ad esempio, nel caso di un furto, che presuppone l'offesa all'integrità patrimoniale di un soggetto, non sarà considerata legittima la difesa di chi, per scongiurare tale reato, cagioni la morte del ladro, posto che in questo caso si va a ledere il bene della vita che è certamente sovraordinato al bene patrimoniale.Altre cause di giustificazione sono:

1. il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)

2. l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)

3. l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)

4. lo stato di necessità (art. 54 c.p.).

5. In quanto tempo si prescrive un reato?

6. La prescrizione del reato determina l'estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.

I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili. L'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.

7. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non

inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione , ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

8. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto

della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

9. La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato

possa rinunziare alla prescrizione del reato.

10. La prescrizione può essere oggetto di sospensione (nel caso il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione)

o interruzione (nel caso il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell'interruzione).

11. Anche in caso di sospensione o interruzione, sono comunque previsti termini oltre i quali la prescrizione opera comunque (art. 161 c.p.).

Reati informatici

Su impulso di una disposizione comunitaria (R[9]89), la legge 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati (cosiddetti informatici) caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia come oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telematico.

Tali nuove fattispecie di reato sono:

• Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.)

• Attentato ad impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)

• Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

• Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)

• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

• Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

• Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)

• Trasmissione a distanza di dati (art. 623-bis c.p.)

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

• Ingiuria, diffamazione, calunnia

• Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o

con la multa fino a € 516,46.

• Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è

della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

• Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o

istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.

Furto, appropriazione indebita, ricettazione L'art. 624 c.p. ( Furto ) prevede che chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.Il furto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti. Chiunque compie il reato di furto mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona.La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:

1. se il colpevole, per commettere il furto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4. se il furto è commesso con destrezza;

5. se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un

pubblico servizio;

6. se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove

si somministrano cibi o bevande;

7. se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per

consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8. se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in

mandria.Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.Alcune ipotesi di furto sono perseguibili a querela di parte, e si applica la pena della reclusione fino a un anno oppure la multa fino a 206 euro. Tali ipotesi si verificano:

1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente

restituita;

2. se il furto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3. se il furto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.Si configura invece il reato

di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.Diverso è ancora il caso della ricettazione (art. 648 c.p.) che si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Questo reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Truffa, frode informatica

Si configura il reato di truffa (art. 640 c.p.) quando taluno, con artifizi o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1. se la truffa è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se la truffa è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un

ordine dell'Autorità.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze ora enunciate o un'altra circostanza aggravante.L'art 640-bis c.p. prevede inoltre l'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che si configura se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri

Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.Diversi dalla corruzione sono i reati di:

A. concussione (art. 317 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

B. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in

violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

C. rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del

suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

D. Quali sono gli elementi costitutivi del reato

E. In generale il reato viene definito come "ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale". Tutti i reati

sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo. L'elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti: la condotta, l'evento, ed il rapporto di causalità. La condotta si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato. Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l'evento è oggetto di numerose tesi dottrinarie. Si può dire, comunque, che l'evento è l'effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è necessario poichè la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta). Affinché sussista il rapporto di causalità (art. 40 c.p.), infine, è necessario che la condotta abbia determinato l'evento. Anche in questo caso vi sono numerose tesi dottrinarie tra cui la teoria della condicio sine qua non, quella della causalità adeguata e quella che si basa sulle leggi scientifiche universali e statistiche. In linea generale l'elemento soggettivo del reato (artt. 42 e 43 c.p) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere. L'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione. Il dolo sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti. La colpa, invece, sussite quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell'evento, e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Per definire la preterintenzione è possibile dire che il delitto preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione (dolo), nè contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione. Il codice penale disciplina solo l'omicidio preterintenzionale (v. art. 584 c.p.), il quale sussiste quando con atti diretti a percuotere o a produrre lesioni personali si cagiona la morte dell'offeso.

Cosa è il reato consumato ed il delitto tentato nel codice penale

IL TENTATIVO Il vigente sistema non statuisce sanzioni penali solo per chi commette un reato (reato consumato); è espressamente previsto, infatti, che viene punito anche chi "tenta" di commettere un delitto (delitto tentato). In altre parole il legislatore punisce sia chi commette un reato, sia chi tenta di commettere un delitto. Il reato è consumato quando si compie l'azione o quando l'evento si verifica. In altre parole, alcune volte la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es. omissione di soccorso, Art. 593 c.p.), mentre in altri è necessario che si verifichi un evento (es. l'omicidio si perfeziona nel momento in cui l'evento morte si verifica). Il delitto tentato, che è specificamente disciplinato dall' Art. 56 c.p., è previsto per i soli delitti, non anche per le contravvenzioni ( v. differenze tra delitti e contravvenzioni). Secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Chi pone in essere un tentativo di delitto viene punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi ( cfr. Art. 56 c.p.). Per tornare all'esempio dell'omicidio, se l'evento morte non si verfica il reo dovrà comunque rispondere di tentato omcidio (v. approfondimenti sul tentato omicidio ) poiché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona. Il tentato omicidio, dunque, è disciplinato dal combinato disposto dagli Articoli 575 c.p. e 56 c.p.; la tentata rapina, invece, è disciplinata dal combinato disposto dagli Artt. 628 c.p. e 56 c.p. Per meglio comprendere quando sussiste il tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto"; come è facilmene immaginabile, però, ci sono numerose teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione. La teoria più classica, e forse più accreditata, è quella secondo cui il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (atti idonei) e della univocità degli atti (atti non equivoci) posti in essere dal reo.

Differenze tra la querela e la denuncia nel procedimento penale

Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i delitti perseguibili d'ufficio deve essere iniziato un procedimento penale sol che giunga, a qualsiasi autorità competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela è necessario anche che la persona offessa dal reato chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito. Il diritto di querela, insomma, è garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ( art. 120 c.p.), deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la Persona Offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Le sostanziali differenze con la denuncia sono che quest'ultima può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà, in altrre parole è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un fatto di reato. Un'altra differenza sostanziale è che, mentre la querela può essere oggetto di rimessione, la denuncia no: in altre parole quando vi è un procedimento penale per un delitto punibile a querela la persona offesa può rimettere la stessa e, se il querelato fà la cosiddetta accettazione della rimessione, il reato si estingue (artt 152 - 156 c.p.) Praticamente, il legislatore ha posto una regola secondo cui per la procedibilità di alcuni reati è necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole, mentre per altri reati, che normalmente sono i delitti più gravi e tutte le contravvenzioni, è sufficiente che giunga la notizia di reato all'Autorità; inoltre, per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la querela perché detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti reato. Non tutti sanno, infine, che in casi particolari anche il privato cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso di omissione ne risponde penalmente ( v. art.364 c.p.)

Quale è la differenza tra indagato ed imputato nel diritto penale

Nel vigente ordinamento giuridico una persona acquista la qualità di indagato nel momento stesso in cui il suo nominativo viene iscritto nell'apposito registro disciplinato dall'Art. 335 c.p.p. In altre parole, quando il Pubblico Ministero indaga su una persona lo deve iscrivere nel "Registro delle notizie di reato"; da quel momento quella persona è formalmente indagata. Secondo l'Art. 60 c.p.p., invece, una persona indagata o meno, acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio (Art. 416 c.p.p.), di giudizio immediato ( Art. 453 c.p.p.), di decreto penale di condanna (Art. 459 c.p.p.), di applicazione della pena ex Art. 447 comma 1 , ovvero il decreto di citazione diretta a giudizio (Art. 550 c.p.p.) o di giudizio direttissimo (Art. 449 c.p.p.). In altre parole una persona assume la qualità di imputato quando il P.M. esercita l'azione penale nei suoi confronti. Dunque, mentre l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari, all'esito delle quali eventualmente il P.M. potrà anche chidere l'archiviazione degli atti, l'imputato è una persona che è sottoposta in tutto e per tutto ad un processo penale.

Altra differenza di non poco conto è che nel certificato del casellario dei carichi pendenti ( cfr. Art. 2, D.P.R. 313/2002 ) risulta "nulla" fino a che non si acquista formalmente la qualità di imputato; successivamente risulterà il processo penale in cui si è imputati.

Quando si è Persona Offesa dal reato

PERSONA OFFESA DAL REATO (artt. 90-95 c.p.p.): si tratta del titolare del bene protetto dalla norma penale violata a seguito della commissione di un fatto di reato. La persona offesa non va confusa con il danneggiato da reato, ovvero con quel soggetto che ha riportato a seguito del fatto di reato dei danni patrimoniali o non e al quale, il codice, consente di costituirsi parte civile. Generalmente le due figure coincidono, ma vi sono anche casi in cui non è così. Si pensi all’omicidio in cui la persona offesa dal reato è la vittima; il danneggiato da reato i parenti della vittima stessa. I diritti e le facoltà della persona offesa sono indicati all’art. 90 del c.p.p. ai sensi del quale la stessa può, oltre che esercitare i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge, presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento e, fatta eccezione per il giudizio di cassazione, indicare i mezzi di prova. Per l’esercizio di tali diritti e facoltà la persona offesa può nominare un difensore (art. 101 c.p.p.). Inoltre, in linea generale, la persona offesa:

• può partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);

• può visionare gli atti depositati ai sensi dell’art. 366 c.p.p.;

• può chiedere al PM di attivare l’incidente probatorio e prendere visione degli atti relativi;

• riceve l’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);

• può esprimere la sua opinione in merito alla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.) e presentare

opposizione alla richiesta di archiviazione (410 c.p.p.);

• riceve la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 c.p.p.);

• riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.);

• riceve la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 c.p.p.);

• può presentare richiesta motivata al PM di presentare impugnazione a ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.)

Differenze tra Persona Offesa, danneggiato e Parte Civile

La persona offesa dal reato è la persona titolare del diritto violato dal reo; generalmente viene impropriamente chiamata parte offesa. Anche se il codice penale non fornisce una definizione di persona offesa del reato, l' Art. 120 c.p. statuisce che ella ha diritto di querela, cioè ha diritto di chiedere allo Stato che venga accertata la penale responsabilità del reo. In particolare il codice statuisce che "ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela"; in altre parole secondo la legge, a meno che non si tratti di reati per cui è prevista la procedibilità d'ufficio (o su richiesta o istanza), solo la persona offesa dal reato ha diritto di chiedere allo Stato che si proceda contro l'autore del reato. Tuttavia, questa regola è graduata con una serie di norme "correttive" pensate per rendere effettivamente esercitabile il diritto di querela ai minori ed agli interdetti (cfr. II e III co. art. 120 c.p. ). Il danneggiato dal reato è la persona che ha subito il danno derivante dal reato ma non è il titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato. Per essere chiari è necessario fare un esempio: nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato è chi ha subito il danno cagionato dal falso, mentre la Persona Offesa è solo la Pubblica Amministrazione poichè il Legislatore con siffatti delitti ha voluto garantire l'interesse pubblico della fedeltà degli atti (in tal senso, cfr. Cass. SSUU n. 46982/2007). Anche se nella maggior parte dei casi la persona offesa dal reato è anche il danneggiuto dal reato, la distinzione è importante perche ci sono degli effetti. ad es. il danneggiato non ha diritto di querela, non ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione delle indagini ma, tuttavia, ha diritto di costituirsi Parte Civile. Le ultime osservazioni ci introducono, appunto, nel discorso relativo alla Parte Civile; l' Art. 76 c.p. è estremamente chiaro nel definirla: "l'azione civile nel processo penale è esercitata (...) mediante la costituzione di parte civile". La Parte Civile, dunque, è una parte del processo penale (v. differenza tra procedimento e processo penale) ed esercita tutti i diritti previsti dalle parti di quel procedimento; la persona offesa è il soggetto a cui è stato leso il bene giuridico tutelato dallo stato, mentre il danneggiato è quello che ha subito il danno patrimoniale; quasi sempre P.O. e danneggiato sono la stessa persona e, sia l'uno che l'altro possono partecipare attivamente al processo penale costituendosi Parte Civile.

Cosa è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari

Non è detto che ciascuno di noi sia a conoscenza di eventuali indagini svolte dalla Procura della Repubblica nei nostri confronti. Anzi, non è raro che alcuni di noi siano stati indagati e che non ne siano mai venuti a conoscenza. Questo accade perchè le diverse tipologie di reati previsti dall'Ordinamento richiedono attività di indagine diverse che, per loro essenza, comportano livelli diversi di conoscibilità delle stesse. In alcuni casi le persone vengono a sapere di essere indagate con la cosiddetta elezione di domicilio ( v. Art. 161 c.p.p.); altre volte vengono raggiunte da un ordine di custodia cautelare personale (es. gli arresti domiciliari), o reale (es. il sequestro di un oggetto), altre ancora non vengono a sapere nulla perchè viene disposta l'archiviaizione delle indagini ancor prima che vengano poste in essere attività che le rendano conoscibili. Insomma, pur non esistendo un unico schema di indagini, l'indagato ha diritto di venire a conoscenza del suo stato allorquando il Pubblico Ministero, all'esito delle stesse, decide di esercitare l'azione penale. L'"Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari", (v. Art. 415 bis c.p.p.) non è altro che espressione di una delle garanzie che la legge riserva all'indagato che sta per diventare imputato ( v. differenza tra indagato ed imputato) e serve, oltre che a rendergli noto che un Pubblico Ministero sta per esercitare l'azione penale nei suoi confronti, anche, e soprattutto, a permettergli di prepare la propriadifesa prima dell'inizio del processo, e ad avanzare eventualmente alcune richieste al P.M. stesso per indurlo a ripensarci, ovvero indurlo a modificare l'ipotesi di reato. Leggendo l' Art. 415 bis c.p.p., infatti, si evince chiaramente che l'indagato, ed ovviamente il suo difensore, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo del P.M. nonché, entro il breve termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso, il diritto di presentare memorie, produrre documenti, depositare le investigazioni difensive, chiedere al PM atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o, infine, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (solo per quest'ultima richiesta il PM è obbligato a procedere). Come si vede, dunque, di fatto con l'avviso della conclusione delle indagini preliminari si anticipa il momento in cui le parti necessarie del processo penale (cioè accusa e difesa) entrano in contraddittorio. Questa garanzia dell'indagato è fondamentale: egli, infatti, esercitando i suoi diritti, può eventualmente far cambiare opinione al PM e convincerlo a chiedere l'archiviazione degli atti. A dimostrazione della importanza dell'avviso ex Art. 415 bis c.p.p., basti considerare che la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di citazione a giudizio sono nulli se non sono preceduti dall'avviso in parola (cfr. rispettivamente Art. 416, 1 co., ed Art. 552, 2 co., c.p.p.).

Cosa è l’avviso di garanzia nella procedura penale

La persona sottoposta alle indagini non viene sempre messa a conoscenza della sua qualità di indagato sin dall’inizio delle indagini stesse. Alcune volte, ad esempio, capita che le indagini siano a carico di ignoti, altre volte vi sono particolari esigenze di mantenimento del segreto. Il Pubblico Ministero, infatti, non ha l’obbligo giuridico di informare immediatamente il cittadino che è sottoposto ad indagini: tale obbligo sorge quando è necessario compiere atti per i quali è prevista la presenza del difensore, ed esso viene assolto con la notifica del cosiddetto avviso di garanzia. L’avviso di garanzia è disciplinato dall’art. 369 c.p.p., consiste in una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata dal Pubblico Ministero sia alla persona sottoposta alle indagini, sia alla persona offesa, e mira a garantire il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Attraverso l’avviso di garanzia, infatti, il Pubblico Ministero informa un soggetto che nei suoi confronti si stanno svolgendo indagini in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato. Tale avviso, deve contenere l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo della consumazione del fatto-reato e l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Qualora l’indagato non provveda alla nomina del difensore, il pubblico ministero provvede a nominarne uno d’ufficio. La legge n. 60 del 2001, ha introdotto una nuova garanzia prevista dall’ art. 369 bis c.p.p.: si tratta dell’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. Il Pubblico Ministero, in base al nuovo disposto, nel momento in cui deve compiere il primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve notificare all’indagato la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio e deve fornirgli una serie di informazioni per garantire maggiormente il diritto di difesa. Tale comunicazione è prevista a pena di nullità degli atti successivi e porta a conoscenza dell’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà relativi alla difesa tecnica. Deve contenere: 1. l’informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale; 2. il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapito telefonico; 3. l’indicazione della facoltà d nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello

giudice, nel corso del processo. Né, è bene specificare in via conclusiva, sarebbe possibile un ritorno al sistema inquisitorio, come talune opinioni emerse in seno alla magistratura hanno, con preoccupante ricorrenza, sostenuto. L'impianto accusatorio introdotto dal nuovo codice di rito infatti non può essere posto in discussione perché i principi di cui consta sono stati incorporati dalla Costituzione. In ragione dell'articolo 111 di questa, infatti, sono stati recepiti due principi essenziali. Quello dell'imparzialità del giudice nel procedimento probatorio ed il diritto al controesame nella assunzione della prova dichiarativa a carico. Altri, come si vedrà, sono stati confermati dalla giurisprudenza costituzionale. 3.1.1 La ricerca delle prove: il pubblico ministero nel costrutto tradizionale Una risposta al primo quesito, giunti a questo punto della trattazione, può considerarsi data. Il sistema penale degli ultimi anni ha visto contrapporsi due diverse ideologie di fondo che, talora sovrapponendosi, tal'altra procedendo secondo indirizzi divergenti, hanno segnato due fasi distinte del processo medesimo: quella inquisitoria e quella accusatoria. Si è data, seppur solamente accennandovi, anche una risposta al secondo quesito, quello che riguarda cioè la funzione delle indagini preliminari nel primo e nel secondo dei sistemi analizzati. Non si tornerà dunque su questo argomento ma ci si soffermerà, piuttosto, su un aspetto che non si è approfondito adeguatamente e che costituisce, invece, un punto importante per la prosecuzione di questa indagine: il ruolo del pubblico ministero. A maggior ragione in virtù del fatto che, all'interno delle indagini preliminari, si lega la figura del difensore.. Ebbene, alla figura del pubblico ministero si lega la rinnovazione del ruolo delle indagini preliminari che, nel sistema tradizionale, assumevano un ruolo centrale a discapito della successiva fase del contraddittorio. Come ha sottolineato la dottrina , nel sistema tradizionale le prove venivano raccolte soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ad opera della polizia giudiziaria, sotto il coordinamento del G.I.P. (o del pubblico ministero nel rito abbreviato). Pertanto, esse subentravano nella successiva fase trasformandola profondamente: da contraddittorio sulla formazione della prova a contraddittorio sulla prova già formata. Tale situazione, com'è ovvio immaginare, produceva un evidente contrasto con la circostanza che le prove fossero assunte dall'organo cui si demanda l'esercizio dell'azione accusatoria: appunto, il pubblico ministero. 3.1.2 Segue. Il ruolo marginale del difensore nel sistema tradizionale: l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice La comprensione del ruolo del difensore nel sistema tradizionale passa attraverso l'esplicazione, appena svolta, del ruolo del pubblico ministero. Poiché cioè nel sistema tradizionale la fase indagatoria era completamente sbilanciata a favore del soggetto indagante, secondo le modalità di cui s'è dato conto, ovvio dedurre che la posizione del difensore fosse poco più che marginale. Alcuni hanno sostenuto, non a torto, che fosse talmente poco rilevante da risultare anche comoda. Altri, con altrettanta significanza, hanno legato invece la ridotta funzionalità del difensore all'interno delle indagini preliminari alla valenza probatoria degli atti assunta nel sistema tradizionale. Ovvero, in ragione della posizione critica affidata dal legislatore al difensore nei confronti degli atti istruttori dell'indagante, limitata perché ad essere limitata era la valenza probatoria degli stessi atti. Ebbene, la materia della ricerca della prova ad opera della difesa, nel sistema tradizionale, trovava la sua disciplina all'interno dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice. In essa si stabiliva che il difensore potesse ricercare la prova e raccogliere dichiarazioni testimoniali attraverso due modalità. Direttamente, oppure per il tramite dell'avvalimento di investigatori privati. Ipotesi quest'ultima piuttosto generica e di scarsa applicazione pratica, in ragione (anche) delle perplessità poste da parte dello stesso legislatore. Basti pensare a tale proposito che la legge istitutiva del patrocinio a spese dello Stato non conteneva alcuna previsione in merito alla circostanza che l'operato di questi soggetti potesse aversi anche per il soggetto non abbiente. Per non tacere poi della difficile praticabilità di queste disposizioni, in virtù di due considerazioni. Le difficoltà operative che questi avrebbero incontrato nell'esercizio della propria attività e, non meno importante, l'utilizzabilità del risultato delle loro indagini da parte del difensore all'interno del processo. Qual'era, allora, l'estrema conseguenza di questo sistema? Molto semplicemente, esso era teso a ricondurre, ancora una volta, alla figura del pubblico ministero il ruolo di protagonista nell'acquisizione delle prove. Qualora cioè il difensore avesse voluto acquisire una certa determinazione probante, ritenuta pertinente alla posizione del proprio assistito, difficilmente, per le ragioni appena evidenziate, avrebbe potuto contare sulla figura degli investigatori privati. Al contrario, e paradossalmente, avrebbe dovuto rivolgersi al pubblico ministero, sollecitandolo all'assunzione dell'elemento di prova in virtù della natura di parte pubblica da questo rivestita. Tuttavia, al tempo medesimo, vanificando nella sostanza la contrapposizione dialettica tra accusa e difesa e, con essa, un principio ineluttabile della procedura. 3.2.1 Le successive modifiche giurisprudenziali e legislative sulle indagini difensive: la legge n. 332 del 1995 Quanto si è appena specificato ed affermato, il ruolo rivestito e le funzioni attribuite ai due organi, quello accusatorio e quello difensivo, diviene oggetto di rivisitazione da parte del legislatore della riforma. In linea di premessa va detto che le continue manipolazioni cui è stato sottoposto il rito penale da parte della giurisprudenza e del legislatore ne hanno modificato i tratti ma hanno creato anche notevoli divergenze interpretative. Dunque, non è sempre agevole identificare e tracciare con chiarezza il percorso evolutivo intrapreso. Poche, le certezze: tra queste, il permanere di un ruolo centrale del pubblico ministero. La funzione dell'esercizio di tali indagini da parte di quest'ultimo infatti, mantiene inalterata la prerogativa di consentire il successivo esercizio dell'azione penale. Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s'è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all'accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l'assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova”. Alla luce di queste considerazioni, e sempre in tema di pubblico ministero, rilevano in particolare tre disposizioni normative procedurali: Anzitutto, il disposto dell'articolo 359 c.p.p. In virtù di questa disposizione, qualora egli proceda ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici, o, comunque, a qualunque operazione necessitante specifiche competenze tecniche, può nominare ed avvalersi di consulenti. In secondo luogo, il pubblico ministero può procedere all'individuazione di persone, di cose o quant'altro possa risultare utile all'acquisizione di informazioni utili e pertinenti all'oggetto dell'indagine. Infine, e soprattutto, al pubblico ministero si da facoltà di interrogare la persona assoggettata alle indagini. Può inoltre compiere ispezioni, confronti, perquisizioni e sequestri: tutte le attività che possono cioè risultare utili per l'esercizio dell'azione penale. Proprio in riferimento a questo ultimo aspetto assume una nuova connotazione la figura del difensore, passando da figura prevalentemente passiva a soggetto attivamente incaricato di far valere la posizione e gli interessi del proprio cliente. L'articolo 38 delle norme di attuazione è stato infatti modificato significativamente dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 con l'aggiunta di due nuovi commi: il 2 bis ed il 2 ter. Grazie ad essi, pur non avendosi ancora un autonomo potere difensivo nell'acquisizione della prova, al difensore spettava ora una nuova, e significativa facoltà. Quella cioè di presentare direttamente al giudice gli elementi probatori ritenuti rilevanti ed ottenere, in conseguenza, l'inserimento della documentazione nel fascicolo delle indagini preliminari. 3.2.2 Segue. La legge “Carotti” n. 479 del 1999 e le modifiche all'articolo 415 bis del codice di procedura penale Successivamente, ed in conseguenza del dibattito giurisprudenziale intervenuto nel contempo, nuove e significative modifiche sarebbero state introdotte ad opera della legge n. 479 del 1999. Una legge che, in ossequio a quanto premesso, ha operato un significativo passo in avanti a favore del riconoscimento delle indagini difensive e del mutamento del rapporto tra difensore e pubblico ministero. Va detto che, in realtà, tale provvedimento si inserisce in un iter che ne fonda la premessa ed al quale segue, l'anno successivo, un'ulteriore serie di modifiche. È bene dunque avere a riguardo sia questo presupposto, sia, di rimando, le varie modifiche che sono state apportate al codice di procedura penale. Le principali sono la possibilità concessa alla persona sottoposta alle indagini ed alla parte offesa di rilevare l'incompetenza territoriale del p.m. durante le indagini preliminari. Cioè, l'importante riconoscimento per entrambe, qualora abbiano notizia della pendenza del procedimento, della facoltà di interloquire, personalmente o a mezzo di difensore, con il pubblico ministero che sta conducendo le indagini in ordine all'eventuale carenza di legittimazione di quest'ultimo, determinata dall'incompetenza, per i fatti per cui si procede, del giudice presso cui il predetto ufficio dell'accusa è costituito. L'obbligo, poi, per il pubblico ministero di far notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari prima della scadenza del termine. Ciò allo scopo precipuo di evitare che le indagini possano concludersi il giorno stesso in cui scade il termine o nel periodo tra l'emissione dell'avviso e la sua notifica ai destinatari. Dunque, al fine di consentire la cd. discovery degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale. Ebbene, lette le due modifiche riportate , appare chiaro l'intento legislativo di favorire una serie di significative modifiche ai rapporti tra difesa e pubblica accusa. In altri termini, anche la sede delle indagini preliminari, fino a quel momento scarsamente interessata da modifiche sostanziali, si prepara ad essere conformata ai presupposti del rito accusatorio. Dunque, a perdere i propri connotati originari di luogo nel quale fosse assoluta la premazia del pubblico ministero. In particolare, è la seconda delle modifiche ricordate ad espletare una evidente funzione garantista. Consente cioè alla persona sottoposta alle indagini di conoscere – prima dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti – le fonti di prova a suo carico. Quindi, di poter agire lungo tre principali direttive: suggerire il compimento di atti di indagine a suo favore anzitutto. Inoltre, produrre documentazione necessaria alla propria difesa. Infine, richiedere il proprio interrogatorio. In buona sostanza, la legge del 1999 prepara il terreno all'introduzione delle indagini difensive perché ridimensiona il ruolo del p.m. rispetto al difensore. L'aspetto che colpisce in modo più immediato è infatti l'allargamento degli spazi riservati alla difesa, appunto in virtù dell'ispirazione garantista propensa ad equilibrare la posizione egemonica del pubblico ministero. 3.2.3.1 Segue. La nuova disciplina delle indagini difensive: la legge n. 397 del 2000 – le influenze del nuovo articolo 111 della Costituzione Il provvedimento auspicato non tarda ad arrivare. Finalmente, con la legge n. 397 del 2000, si abroga l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e si disciplina in modo completamente innovativo la figura delle indagini difensive, superando le mancanze della precedente disciplina. In realtà la riforma del 2000 discende solo in parte dalle modifiche introdotte al codice di rito nel 1999. Per altra parte è la diretta conseguenza di urgenti modifiche che si richiedevano al medesimo codice in ragione delle modifiche che la legge costituzionale n. 2 del 1999 aveva apportato all'art. 111 della Costituzione. Quest'ultima disposizione stabiliva anzitutto che ogni processo dovesse svolgersi nel contraddittorio tra le parti ed in condizioni di parità. Poi, che nella formazione della prova, vigesse, all'interno del processo penale, il principio del contraddittorio. Conseguentemente quest'ultimo non avrebbe potuto essere attuato se anche la difesa – al pari dell'accusa – non avesse avuto il potere di ricercare, individuare ed assicurare gli elementi di prova a suo favore. Appare chiaro, in definitiva, che i due nuovi commi dell'articolo della Costituzione rendevano ancora più angusti i limiti posti dal legislatore alla disciplina delle indagini difensive ). 3.2.3.2 Segue. I presupposti operativi della legge n. 397 del 2000

In sostanza, lo scopo della legge – titolante “disposizioni in materia di indagini difensive” – è stato soprattutto quello di introdurre nuovi contenuti al titolo VI bis del libro quinto del codice di procedura penale (dedicato, appunto, alle indagini e all'udienza preliminare). In particolare, rileva l'introduzione dell'art. 327 bis , per il tramite del quale si dispone che il difensore ha piena facoltà di svolgere investigazioni sin dal momento in cui assume l'incarico difensivo. Tali investigazioni sono mirate alla ricerca di eventuali elementi di prova a favore del proprio assistito e pongono pertanto in capo all'organo difensivo un'importante responsabilità. Quella cioè di adoperarsi attivamente al fine di procurare al processo, recte: all'organo giudicante, gli strumenti idonei per una valutazione favorevole all'assistito. Quali, allora, le considerazioni che debbono essere svolte? Principalmente ve ne sono due. In primo luogo, le ragioni della scelta del legislatore. Con un buon grado di sintesi, fatte salve tutte le considerazioni di merito già svolte, può dirsi che queste risiedano principalmente nell'esigenza di un'ulteriore rivalutazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza, favorendo un ampio contraddittorio nella formazione della prova nelle indagini preliminari e realizzando dunque una sorta di “contrappasso del valore probatorio assunto dagli atti del pubblico ministero con concessioni dello stesso tipo per le indagini della difesa”. In secondo luogo, conta la nuova posizione del difensore all'interno delle indagini preliminari. La nuova disciplina sulle indagini difensive ne ha notevolmente ampliato le facoltà, creando, nella dinamica del processo penale, un netto parallelismo tra la sua posizione rispetto a quella riconosciuta al p.m. Ciò, si badi, non vuol dire che il ruolo e le funzioni del difensore abbiano acquisito un ruolo di parità completa rispetto a quelle del pubblico ministero. Diventa semmai più opportuno parlare di “pari dignità”, in quanto il legislatore ha riconosciuto ai risultati delle investigazioni difensive una uguale valenza dimostrativa rispetto a quelli delle indagini compiute dal rappresentante della pubblica accusa e della polizia giudiziaria. Ciò è accaduto in un sistema processuale tendenzialmente riequilibrato, nel quale la centralità della formazione della prova è stata restituita alla fase dibattimentale, riaffermando il valore limitato degli atti formati, durante la fase delle indagini, in maniera unilaterale da ciascuna delle parti (fatte salve la diversa disponibilità dell'imputato a consentirne una più ampia utilizzazione).

  1. Conclusioni Lunghe sarebbero, ancora, le riflessioni da fare sullo sviluppo di un nuovo ruolo del difensore all'interno del sistema processualpenalistico italiano. Riflessioni che ragioni di spazio rendono impossibile approfondire nel corso di questa ricerca. Tuttavia, una conclusione, pur sommaria, è stata raggiunta. Si è mostrato, come ci si era proposti in premessa, la riconfigurazione integrale del sistema processualpenalistico nella sua fase più importante: quella d'indagine. Si è offerta una disamina, sintetica, delle funzioni che la legge attribuisce al difensore e della conseguente rivisitazione del ruolo del pubblico ministero. Non più figura principe della fase delle indagini preliminari, ma, dal 2000, in “condominio” con un difensore forte di prerogative nuove. Esse stesse, frutto di un più ampio progetto di revisione del rito penale, nel passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio. Sebbene gli aspetti controversi restino molti, e di spessore, la certezza è quella di uno strumento a disposizione del processo e, per il tramite di questo, della giustizia. Attraverso il delicato gioco di equilibri, rapporti formali ed informali, poteri e funzioni, il rito penale si affaccia al nuovo millennio. La sfida è quella, affascinante, alla quale un sistema giuridico moderno non può, né deve, sottrarsi: il massimo garantismo, la massima civiltà.

Cosa è la legittima difesa e le altre cause di non punibilità

Le cause di non punibilità sono quelle speciali situazioni nelle quali una condotta, che è vietata e punita dalla legge penale, non costituisce reato per l’esistenza di una norma che la autorizza o, in alcuni casi, la impone; esse sono espressamente previste dalla legge e sono le seguenti: la legittima difesa ( art.52 c.p. ); lo stato di necessità ( art. 54 c.p.); l’esercizio del diritto ( art. 51 c.p.); il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.). La legittima difesa, (art. 52 c.p.) è una reazione ad un’aggressione ammessa dall’ordinamento purchè presenti alcuni requisiti: 1. oggetto dell’aggressione deve essere un diritto; 2. la violazione o minaccia allo stesso deve essere ingiusta, ossia contraria all’ordinamento; 3. nel momento in cui si pone in essere la reazione, è indispensabile che ci si trovi in una situazione di pericolo; 4. la reazione deve essere necessaria, cioè non è possibile fare altrimenti, e deve essere proporzionata all’offesa, cioè il diritto leso con la reazione non deve essere più importante del diritto leso e/o minacciato con l’offesa principale. In ogni caso, la reazione è ammessa non solo per salvare un diritto proprio, ma anche a favore di terzi. In questi casi l’Ordinamento riconosce al soggetto che ha agito una forma di tutela autorizzandolo a reagire nei confronti dell’aggressione con un’azione che normalmente, in assenza di questi presupposti, sarebbe considerata reato dal Codice Penale. Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) esclude la punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato. In altre parole, affinchè operi lo stato di necessità è necessario che un soggetto, senza averne colpa, si trovi nella condizione necessaria di porre in essere un fatto-reato al fine di salvare la propria vita o quella di altri. L’esempio di scuola è quello del naufrago che per salvarsi respinge in mare un individuo che si è aggrappato alla stessa tavola capace di sostenere una sola persona. Questa causa di non punibilità presenta alcune affinità con quella della legittima difesa e le differenze di maggior rilievo sono le seguenti: in primo luogo, non essendoci un aggressore di alcun diritto, poiché la situazione si è creata senza colpa di alcuno, viene offesa una persona che non ha determinato alcuna situazione di pericolo; in secondo luogo, mentre la reazione posta in essere con la legittima difesa può tendere a salvaguardare qualsiasi diritto, nello stato di necessità l’azione può mirare esclusivamente ad evitare il pericolo attuale di un danno grave alla persona. L'Esercizio del diritto (art. 51 c.p. ): chi agisce nell’esercizio di un suo diritto, resta immune da colpa anche se commette reato. L’esistenza e l’esercizio del diritto, tuttavia, non sono sufficienti ad escludere automaticamente la punibilità del fatto commesso; occorre, altresì, che la stessa norma che riconosce il diritto, consenta di esercitarlo mediante quella determinata azione che di regola costituisce reato. Naturalmente, tutto ciò può avvenire solo rispettando alcuni limiti, così, ad esempio, il potere di distruggere la cosa propria incontra come i limiti fissati dall’art. 423, c. 2 c.p., secondo cui è punito chi incendia la cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica. Esempio tipico di esercizio di un diritto è l’attività giornalistica; infatti quando un giornalista obiettivamente riferisce fatti che ledono l’onore di una persona, non commette reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p., in quanto esercita un diritto che trova fondamento nella libertà di stampa riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.): per escludere l’illeceità del fatto il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile, ossia un diritto di cui il titolare può liberamente disporre; il consenso, inoltre, deve essere prestato dal soggetto titolare di tale diritto, ed egli deve essere capace di intendere al momento del consenso stesso. In generale, sono indisponibili i diritti riconducibili ad un interesse dello Stato, i diritti facenti capo alla famiglia ed i diritti così detti personalissimi come, ad esempio, il diritto alla vita. Adempimento del dovere ( art. 51 c.p.): il dovere può essere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità; pertanto chiunque nell’adempiere un dovere, imposto da una norma giuridica o dall’ordine di un superiore, commette un reato non può essere punito. L’ipotesi più importante di attività giustificata da una norma giuridica è quella dell’uso legittimo delle armi, regolato dall’art. 53 c.p. mentre, per quanto riguarda invece i doveri derivanti da un ordine dell’Autorità, questo, per essere vincolante, deve essere emanato nelle forme previste dalla legge e chi lo emana deve avere la competenza per farlo.

Il regime ed il tempo di prescrizione dei reati

La legge prevede che lo Stato non mantiene l'interesse alla punizione dei reati per sempre. Il tempo di prescrizione di un reato, dunque, è il lasso di tempo per cui lo Stato mantiene l'interesse a punire quel determinato fatto criminoso. In via di principio, il tempo di prescrizione aumenta con l'aumentare della gravità del reato preso in considerazione, cioè aumenta con l'aumentare della pena edittale prevista per quel determinato reato. Quando passa tutto il tempo previsto per la prescrizione, il reato si estingue. L'art. 157 c.p., recentemente novellato con legge 5.12.2005 n. 215, stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria (v. differenza tra delitti e contravvenzioni). Per esempio, non considerando le questioni relative all'interruzione della prescrizione, di cui si parlerà fra poco, la ricettazione si estingue in otto anni perchè tale è la pena edittale massima prevista per questo delitto (cfr. Art. 648 c.p.) In alcuni casi, tutti e solo quelli esplicitamente elencati nell' Art. 160 c.p., il corso della prescrizione si interrompe e comincia a decorrere un nuovo tempo di prescrizione dal giorno dell'interruzione. Secondo l'Art. 161 c.p., tuttavia, in nessun caso l'interruzione della prescrione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di recidiva specifica ( Art. 99 c.p. II comma), di due terzi nel caso in cui il recidivo commetta altro delitto non colposo (Art. 99 c.p. IV comma), e del doppio nel caso in cui a commetterlo sia il delinquente abituale ( Artt. 102 e 103 c.p.) oppure il delinquente di professione (Art. 105 c.p.). Per tornare all'esempio del delitto di ricettazione, esso si prescrive in otto anni se non intervengono atti interruttivi; se intervengono atti interruttivi, invece, si prescrive in dieci anni (8 anni + 1/4 di 8 anni) per il reo recidico specifico, ed in venti anni per il delinquente abituale.

Quale è la differenza tra corruzione e concussione

La corruzione e la concussione sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali ( Art. 357 c.p.) o dagli Incaricati di un pubblico servizio ( art. 358 c.p.). In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione). Nello specifico, la concussione è disciplinata dall' Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. Art. 318 c.p.), o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (cfr. Art. 319 c.p.), riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Come si vede, dunque, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella

corruzione il soggetto privato è d'accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'ingiustizia formale è disciplinata dal cooma 2 dell'art. 314 c.p.p. e ricorre quando la custodia cautelare è stata applicata illegittimamente, cioè senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna. In materia rilevanti novità sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta "Legge Carotti" , il cui articolo 15 ha apportato modifiche all’art.315 del codice di procedura penale. In particolare, è aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un’ingiusta permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire ad un miliardo (oggi € 516.456,90), ed è altresì aumentato il termine ultimo per proporre, a pena di inammissibilità, domanda di riparazione: da 18 a 24 mesi.

Riparazione e risarcimento dell'errore giudiziario

L'errore giudiziario consiste nella scoperta, mediante l'impugnazione straordinaria della revisione ( cfr. artt. 629 ss c.p.p. ), dell'ingiustizia sostanziale di una sentenza irrevocabile di condanna. E' impotante ricordare che è la stessa Costituzione a richiedere che il legislatore determini le condizoini e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ( cfr. art. 24, comma 4, Cost.). I presupposti necessari alla riparazione dell'errore giudiziario sono sia positivi, sia negativi ( art. 643 c.p.p.). Il presupposto positivo è il proscioglimento in sede di revisione; i casi di revisione del processo sono essenzialmente il contrasto tra giudicati penali, il contrasto tra giudicato penale e civile o amministrativo, la scoperta di nuove prove ( cfr. art.630 c.p.p.). I presupposti negativi sono i seguenti: innanzitutto chi è stato prosciolto in sede di revisione non deve aver dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario; in secondo luogo, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso. La quantificazione del danno esistenziale da errore giudiziario è legato fondamentalmente ad un duplice ordine di fattori: anzitutto alla genericità dell’espressione utilizzata dal legislatore nella indicazione dei parametri di riferimento per la commisurazione dell’entità della riparazione e, in secondo luogo, alla considerazione che, in realtà, stando anche al dato letterale, non si può parlare tecnicamente di risarcimento del danno da errore giudiziario, ma di indennità o indennizzo. E’ in quest’ottica che si pone la ricorrente massima giurisprudenziale in base alla quale "la riparazione dell’errore giudiziario, come quella per l’ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato". La ricostruzione in questi termini della riparazione per l’errore giudiziario (avente, dunque, natura indennitaria e non risarcitoria) risponde alla precisa finalità di evitare che il danneggiato debba fornire la prova sia dell’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) delle persone fisiche che hanno agito, sia la prova dell’entità dei danni subit

L'abuso di ufficio ed il rifiuto di atti di ufficio

L’abuso d’ufficio ed il rifiuto di atti di ufficio sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli incaricati di un Pubblico servizio. L’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p., si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, approfittando della posizione rivestita, procura, volontariamente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arreca ad altri un danno ingiusto. L’abuso, inoltre, deve consistere nella violazione di norme di legge o di regolamento, o nella violazione dell’obbligo di astensione di chi abbia nella vicenda un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Pertanto, affinchè si configuri tale reato è necessario che siano presenti le seguenti condizioni: 1. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; 2. la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; 3. la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. Il rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p., si verifica invece quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, si rifiuta consapevolmente di adottare un atto che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo; si verifica, inoltre, quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio non compie un atto richiestogli, entro 30 giorni, ovvero non espone le ragioni del ritardo. Dunque, pur trattandosi in entrambi i casi di delitti che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un Pubblico servizio (c.d. delitti propri), le differenze consistono nel fatto che mentre con l’abuso d’ufficio il reo approfitta della sua qualità e compie un atto procurando, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, con il rifiuto di atti d’ufficio il reo si rifiuta di compiere un atto dovuto.

Differenza tra procedimento e processo penale

La differenza tra procedimento e processo penale è soprattutto una questione di esatta momenclatura di fasi diverse del procedimento penale. Si usa la locuzione "procedimento penale" per indicare in modo generale il tema di cui si sta trattando e, inoltre, per indicare la fase iniziale delle indagini preliminari. Il "processo penale" vero è proprio, invece, sorge nel momento in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale, quindi nel momento in cui l'indagato diventa imputato (v. differenza tra indagato ed imputato), dal quale ne consegue anche la iscrizione nel registro dei carichi pendenti.

Le investigazioni difensive

LA DISCIPLINA DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE ED IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (legge 7 dicembre 2000 n.397) Premessa. Per comprendere la ratio delle investigazioni difensive è opportuno fare un breve cenno al valore che assume il diritto di difesa nel sistema processuale vigente. Il diritto di difesa rappresenta in primis un diritto individuale. Risponde, infatti, ai criteri della moderna concezione penalistica che un soggetto accusato abbia diritto di difendersi. Il nostro sistema processuale mira all'accertamento circa la sussistenza di fatti che giustifichino l'applicazione di una pena; di conseguenza, chi tale pena dovrebbe subire (imputato/indagato) dovrebbe avere - almeno in linea di principio - un ruolo paritetico rispetto a chi ha interesse alla punizione (accusa). Inoltre ha una funzione di garanzia del corretto accertamento giudiziale. Ricordiamo brevemente che il processo non è un mezzo di ricerca di verità (materiali) perché 1) è un fatto umano e dunque imperfetto;

  1. la metodologia propria di ogni accertamento processuale è un'indagine ex post, sicché è inidoneo a fornire conoscenze assolute ed incontestabili. Non a caso è stato affermato che la decisione giudiziale non si fonda sui fatti, ma sull'asserzione su fatti. Il giudice, dunque, forma il proprio convincimento su affermazioni probatorie. E tali fatti saranno processualmente veri nella misura in cui risulteranno dimostrati. E i fatti verranno ritenuti processualmente dimostrati solo sulla base delle risultanze emerse nel contraddittorio delle parti: nella dialettica tra chi, avendo formulato un'accusa ha interesse a sostenerla (pubblico ministero) e chi, essendo di tale accusa il destinatario, ha interesse a confutarla (imputato attraverso il suo difensore). In questo senso si può affermare che la prova non dà certezza in ordine all'esistenza di un fatto, ma fornisce al giudice il motivo per considerare credibile l'affermazione di una parte in ordine alla sua esistenza o inesistenza. Ecco che, quindi, in un sistema strutturalmente inidoneo a provare la "Verità", il principio del contraddittorio assume massima importanza quale metodo di conoscenza ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti nel modo più corretto possibile. Di qui, l'osservanza di tale principio quale garanzia di un giusto processo. E' chiaro che in questa concezione del processo e in questa duplice funzione del diritto di difesa, solo chi ha pieno accesso alla prova dei fatti (o meglio alla prova sull'asserzione su determinati fatti) può affermare in sede processuale fatti principali e fatti probatori. Ed in tale senso, solo fornendo alla difesa le possibilità di attingere al materiale probatorio alle stesse condizioni in cui ciò è riconosciuto all'accusa, è possibile realizzare una vera parità ed un vero contraddittorio. Ma la parità sostanziale (e non meramente formale) tra accusa e difesa nella formazione della prova si ha allorquando tali parti abbiano parità di accesso alle fonti di prova, cioè a quegli elementi che, reperiti o conosciuti in sede di indagini preliminari, diventano elementi conoscibili dal giudice in sede di giudizio 2 attraverso i meccanismi dell'acquisizione probatoria. In tal senso le norme sulle investigazioni difensive e la riforma dell'art. 111 cost. hanno rappresentato una grande rivoluzione rispetto al sistema delineato in precedenza, consentendo al difensore, almeno (e, forse, solo) in linea di principio, di attingere al materiale probatorio con le stesse facoltà e gli stessi limiti del p.m. (salvo valutare le disponibilità di mezzi, non ultimo quelli economici). Le fonti normative I) Principi costituzionali Il) Normativa precedente III) Norme sulle investigazioni difensive. Articolazione attività difensore I) Principi costituzionali. Lo strumento concettuale con il quale la nostra Costituzione intende attuare il nuovo processo penale è il cd. Giusto processo. Tale concetto era già presente anche se non dichiarato in termini espressi nella costituzione prima della riforma dell'art. 111 (I. cost. 2/1999). La costituzione del 1948, inserendosi in un impianto processuale proprio del regime totalitario, poneva un modello di processo penale caratterizzato dal cd "garantismo inquisitorio" (= predisposizione di garanzie che controbilanciassero l'impronta inquisitoria del processo penale previsto dal Codice Rocco). Con la riforma dell'art. 111 si è costituzionalizzato il modello accusatorio con l'introduzione del principio del "giusto" processo. Accanto, quindi, ai principi già introdotti dell'inviolabilità della difesa e della presunzione di non colpevolezza viene attuato il principio del giusto processo

caratterizzato da: ragionevole durata e diritto dell'indagato a conoscere al più presto le imputazioni a suo carico; parità delle armi tra accusa e difesa davanti ad un giudice terzo e imparziale diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa diritto di acquisire ogni mezzo di prova a favore dell'accusato nelle stesse condizioni dell'accusa contraddittorio nella formazione della prova. Riforma entrata a pieno regime il 6 aprile 2001 con il vigore della legge di attuazione del 111. II) Disciplina previgente Prima del C.P.P. Vassalli (e fatta eccezione per una felice parentesi del codice di procedura penale per il Regno d'Italia del 1807 in cui c'era una norma che prevedeva che: i testi a discarico "Saranno interrogati dopo i testimoni a carico sulla base delle ricerche fatte dall'accusato o dal suo difensore". E la fugace esperienza del codice del '13 di chiara impronta accusatoria), l'investigazione e la prova erano oggetto di un ferreo ed assoluto monopolio pubblico. 3 Gli investigatori privati potevano essere autorizzati a svolgere investigazioni limitatamente ai reati perseguibili a querela, nel solo caso in cui essa fosse stata proposta. Pena l'incriminazione per usurpazione di pubblica funzione. L'attività del difensore era di natura confutativa: sulla base delle regole logiche doveva - e poteva - solo confutare la ricostruzione dei fatti descritta e dimostrata dal p.m. Con il codice Vassalli venne gettato il seme di quelle che oggi rappresentano le attività del difensore. Venne introdotto il diritto alla prova (art. 190 C.P.P.), inteso dalla dottrina come "il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando". Si trattava, comunque, di una disciplina timida, retaggio della cultura inquisitoria propria del codice precedente. Basti pensare che la regolamentazione dell'attività del difensore era prevista da disposizioni relegate nelle norme di attuazione e di coordinamento:art. 38 Disp. atto (facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova) e art. 222 Disp. coord. (investigatori privati). In particolare, l'art. 38 disp. atto dava al difensore la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che potessero dare informazioni. Tuttavia mancava una tipizzazione delle investigazioni difensive. Nulla si diceva in merito alle modalità di acquisizione dei risultati dell'investigazione, della conservazione, della verbalizzazione e della valenza processuale degli stessi. La giurisprudenza aveva, così, gioco facile nel depotenziarne la "spendibilità" processuale. Riforma del 1995. Tale riforma ebbe una minima portata in concreto. Venne modificato l'art. 95 che si limitava a precisare la facoltà del difensore anche della persona offesa di presentare direttamente al giudice gli elementi che egli reputava rilevanti ai fini della decisione. Ma non vi era alcun cenno ad una regolamentazione delle modalità di acquisizione della prova e della sua utilizzabilità processuale. Tuttavia tale riforma ebbe il pregio di introdurre nella cultura dei giudici e dei difensori un principio non più legato alla necessaria canalizzazione degli elementi di prova attraverso il pubblico ministero E, per la prima volta, si parlò di documentazione dell'attività di indagine difensiva, non come documento in senso stretto (rappresentativo di un fatto), che si forma al di fuori del procedimento, ma come documento che rappresenta l'atto, l'atto che per la prima volta è inteso come atto del procedimento. Rimaneva, comunque, inalterato il "monopolio investigativo" del P.M. ed il "diritto alla prova veniva riconosciuto al difensore in proiezione esclusivamente dibattimentale". Va osservato che la mancata tipizzazione delle investigazioni difensive rispondeva ad una precisa scelta del legislatore: al p.m. si attribuiva la funzione dinamica di organo propulsore dell'attività processuale, mentre al difensore veniva riconosciuta una funzione di controllo dell'operato del p.m., di garante dei diritti riconosciuti dalla legge all'imputato/indagato. 4 La giurisprudenza giustificava tale atteggiamento ricorrendo alla cosiddetta "presunzione di completezza" delle indagini preliminari prevista dall'art. 358 C.P.P. Tale norma, ponendo a carico del p. m. l'onere delle investigazioni anche a favore dell'imputato, sanciva di fatto il monopolio dell'attività investigativa in capo al Procuratore della Repubblica. Il fondamento di tale obbligo veniva rinvenuto nella sua natura di "parte pubblica" ed in particolare di "parte imparziale" nella fase delle indagini preliminari: in tale fase agiva nell'interesse obiettivo dell'applicazione della legge penale.(cfr. C. Cass., sezione feriale, 1992, Buffarato). Non solo, la giurisprudenza (C. Cass.. Sez. Il 1997, Nappa) riconosceva che il dovere di pluridirezionalità investigativa "non si traduce in un obbligo penalmente sanzionato e non toglie il carattere eminentemente discrezionale delle scelte investigative" del p.m. Del resto anche la Corte Costituzionale (Ord. 97/1997) affermava che tale obbligo non era finalizzato alla realizzazione della parità tra accusa e difesa né alla garanzia dei dell'imputato, ma era correlato alla esigenza di un ordinato svolgimento e formazione dell'indagine penale. Lasciando al p.m. e alla p.g. la totale gestione delle indagini preliminari, la previsione del "diritto alla prova", di cui all'art. 190 C.P.P., era riconosciuta in una proiezione (tendenzialmente) solo dibattimentale. L'unica possibilità per il difensore di intervenire nella fase di indagini preliminari era rappresentata dall'art. 367 C.P.P., passando cioè attraverso il p.m. che, potendo omettere di rispondere o negare le richieste del difensore, di fatto rimaneva signore delle indagini preliminari ed era filtro dell'attività del difensore. Era chiaro che la posizione di vantaggio dell'accusa in sede di acquisizione della prova si ripercuoteva nel dibattimento, luogo deputato alla formazione della prova. Come poteva il difensore legittimamente contraddire in condizioni di parità con l'accusa se non aveva possibilità di reperire egli stesso le fonti di prova utili? Se la sua attività si limitava ex art. 367 ad un suggerimento al p.m. che in ogni caso godeva di ampi margini di discrezionalità. III. La legge 397/. Nel tentativo di dare riconoscimento concreto alla cosiddetta "parità delle armi" tra accusa e difesa, la legge 397/2000 introduce una disciplina organica delle investigazioni difensive tipizzando le attività di indagine e le modalità con cui devono essere poste in essere da parte del difensore. Viene valorizzato quell'aspetto del diritto di difesa che, come detto sopra, rappresenta il mezzo per realizzare un corretto accertamento giudiziale attraverso l'attuazione del principio del contraddittorio. In tal senso il ruolo del difensore non è più solo quello del fine oratore che confuta, con argomentazioni di natura meramente logico formale la tesi accusatoria, ma diviene egli stesso soggetto dell'attività di indagine inerente all'esercizio della difesa penale. La norma cardine è rappresentata dall'art. 327 bis C.P.P. che sancisce il diritto, del difensore nominato, di svolgere investigazioni "per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito". Tale norma è opportunamente collocata tra gli art. 326/327 C.P.P. relativi alle indagini preliminari del p.m. e l'art. 328 relativo al g.i.p.: il difensore diviene attore delle indagini preliminari insieme ai magistrati. 5 Non a caso si è parlato di una funzione assertiva del difensore penale. Si impone un ruolo attivo al difensore penale, non più statico e limitato alla demolizione dell'atto di indagine dell'accusa, ma egli stesso ricercatore della fonte di prova. La facoltà/ diritto di investigare in molti casi potrebbe diventare un dovere, anche giuridico, rientrante nel dovere di difesa: in caso di inerzia che sia fonte di danno per il cliente, o in caso di manipolazione o inquinamento delle prove, o di altre infedeltà, potrebbe profilarsi per il difensore la responsabilità disciplinare, civile ed anche penale. Però non si può certo pensare che occorra sempre e comunque procurarsi la prova dell'innocenza: non si deve mai dimenticare che è sempre onere dell'accusa provare la responsabilità dell'accusato. Ragionando in senso inverso, si rischierebbe di insinuare nel sistema una sostanziale inversione dell'onere della prova, con il rischio di far rientrare il sistema inquisitorio sotto mutate vesti. Se l'accusa è congenitamente debole, rimane comunque in idonea a fondare una condanna (al di là di ogni ragionevole dubbio) indipendentemente dalle allegazioni probatorie del difensore. E' evidente, dunque, la volontà del legislatore di creare un parallelismo fra le indagini dei difensori e le indagini del p.m.. Tuttavia l'intera disciplina sconta un vizio di fondo. L'attività posta in essere dal p.m. è pur sempre un'attività concepita al fine di realizzare l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'azione penale (non a caso l'obbligo per il p.m. di ricercare elementi a favore dell'indagato permane, pur con i limiti che sono sempre stati propri). Per converso, la facoltà del difensore di attivarsi fin dalla fase iniziale del procedimento è contenuta nelleforme e con le finalità stabilite dalla legge ed in particolare quella della ricerca di elementi a favore del proprio assistito. Non a caso la rubrica chiama investigazioni difensive quelle condotte dal difensore per distinguerle dalle indagini preliminari che sono dirette dal pubblico ministero. In tal senso discussioni si sono aperte circa la natura privatistica ovvero pubblicistica delle attività investigative del difensore. In linea di principio si dovrebbe dire che l'attività investigativa del difensore rimane attività privata di pubblica necessità. Le indagini del PM assolvono ad una funzione pubblicistica di accertamento di responsabilità penali nell'interesse della collettività lesa dal reato. Le investigazioni del difensore assolvono ad una funzione privata, che trae origine da un rapporto contrattuale tra cliente e avvocato, il cui ruolo è quello di curarne gli interessi. La ricerca e l'individuazione degli elementi di prova a favore del proprio assistito (art.327 bis) mal si concilia con la necessaria imparzialità di chi ricopre il ruolo di pubblico ufficiale. Tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 32009/2006 hanno riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al difensore nella fase di verbalizzazione di cui all'art. 391 bis. A giudizio della Corte, anche se il difensore non ha l'obbligo di cooperare per la ricerca della verità, egli 6 comunque ha interesse che la sua attività difensiva sia affidabile quanto quella svolta dal p.m.; ne consegue che il suo diritto a difendersi non può arrivare alla manipolazione della prova, tanto più se si pensa che il difensore può liberamente decidere di non utilizzare processualmente il verbale di dichiarazioni che siano a

con onere comunque di rispondere alla richiesta entro determinati termini (a pena di sanzione anche penale) e di motivare l'eventuale diniego. A tale proposito il TAR Lombardia 17.10.2006 con sentenza n. 2013 ha ribadito le diversità dei due istituti. L'istituto dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo ha finalità di verifica dell'imparzialità e trasparenza dell'attività della p.a. e l'accesso agli atti del procedimento e riconosce tale diritto solo a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente alla posizione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. Le investigazioni difensive hanno la finalità di individuare elementi di prova per un instaurato o instaurando processo penale. Di conseguenza il procedimento penale, ancorché non sia ancora instaurato, non può essere equiparato al procedimento amministrativo. Quando dunque, il difensore agisca per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, dovrà procedere secondo gli strumenti previsti dall'art. 391 quater C.P.P. A meno che, in presenza di un procedimento amministrativo, lo stesso non assuma altresì la posizione di soggetto contro interessato; in tal caso l'acquisizione di documenti potrà essere consentita sulla base del principio generale dell'accesso agli atti amministrativi. Per la richiesta di documentazione ai privati, invece, non è prevista una disciplina specifica. Si dovrà dunque procedere, come sopra, per l'assunzione di informazioni. Non è mancato qualche difensore che abbia utilizzato la norma dell'art. 391 septies (relativa all'accesso ai 10 luoghi privati) per sostenere che tale facoltà di accesso comprende anche l'acquisizione dei documenti che in quel luogo si trovano assumendo che sia connaturato al potere ispettivo quello di prendere visione ed estrarre copia. La Corte di Cassazione sez. Il con sentenza N. 42588/2005 (sul punto non ci sono precedenti) ha fermamente negato tale possibilità affermando che l'ipotesi di accesso agli atti da altri posseduti è tassativamente limitata agli atti della P.A.. D'altra parte sostenere che l'art. 391 septies nel dar facoltà di accesso al difensore include anche quella di prendere visione ed estrarre copia dei documenti finirebbe (secondo la corte) per sovvertire i principi che presiedono il sequestro penale. La Corte si colloca nella medesima posizione della dottrina concludendo che, se il difensore voglia accedere agli atti posseduti dai privati, potrà utilizzare gli strumenti previsti dagli art. 367 e 368 C.P.P. con le conseguenze che ho poc'anzi evidenziate.

  1. Accesso ai luoghi (art.391 sexies e septies). Entrambe le norme presuppongono che le cose oggetto di accertamento non siano sottoposte a sequestro, trovando in tal caso applicazione gli artt. 233 bis e 366 C.P.P. L'attività consentita al difensore è quella di natura ispettivo-descrittiva (visione, descrizione di cose o luoghi compimento di rilievi tecnici) di cui può essere redatto verbale: è consigliabile farlo, come è consigliabile anche la videoregistrazione delle operazioni. Si potrà decidere eventualmente di non depositare il verbale, salvo che non documenti accertamenti tecnici non ripetibili o altri atti non ripetibili rispetto ai quali il PM abbia esercitato la facoltà di assistervi Per gli accertamenti tecnici non ripetibili è obbligatorio avvisare il PM. In quanto entrano nel fascicolo del dibattimento. Per altri atti non ripetibili non v'è analogo dovere. Infatti i relativi verbali entrano nel fascicolo del dibattimento se il PM ha esercitato la facoltà di assistere all'atto. Anche in questa sede il passaggio attraverso l'autorità giudiziaria è d'obbligo: se si vogliono acquisire cose o documenti, si dovrà presentare richiesta al p.m. ex art. 367 e 368 C.P.P. nell'ipotesi di accesso a luoghi privati, qualora non vi sia il consenso di chi vi ha la disponibilità, si deve ottenere l'autorizzazione del giudice. Anche qui si può notare la differenza tra i poteri del p.m. e quelli del difensore. L'unica eccezione a tale metodologia è costituita dall'accesso del difensore nei locali aperti al pubblico, circostanza, questa, del tutto ovvia. Non è invece consentito al difensore ed agli altri soggetti di cui all'art. 391 bis Co. 1, l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, "salvo che sia necessario per l'accertamento di tracce e gli altri effetti materiali del reato" (Co. 3 art. 391 decies). La norma è poco chiara. Innanzitutto non fa riferimento alla richiesta di autorizzazione del giudice. Il problema che ci si deve porre è 11 se, quando si tratti di luoghi di privata dimora, sia sempre e comunque necessaria l'autorizzazione del giudice anche in presenza del consenso all'accesso prestato dall'avente diritto. AI riguardo ci si chiede in base a quale principio sarebbe necessario l'intervento del giudice quando l'avente diritto abbia volontariamente concesso al difensore di accedere nella propria abitazione. La norma andrebbe dunque intesa nel senso che, quando si tratta di privata dimora, neppure l'autorizzazione del giudice può superare il difetto di consenso di chi ne ha la disponibilità, a meno che non si tratti di necessario accertamento di cose e tracce del reato. Sarà, naturalmente, il giudice a valutare non solo il tipo di atto che andrà compiuto ma anche se questo sia necessario o meno. Anche in questa sede l'intervento del giudice è filtro dell'attività del difensore. Tuttavia si deve ammettere che questa norma è più coerente agli intendimenti del legislatore di quanto non lo siano le altre: infatti in questo caso diretto interlocutore del difensore è il giudice terzo e non il p.m. Infine un altro commento all'art. 391 decies al comma 3 è previsto che, quando il difensore deve compiere accertamenti tecnici non ripetibili, deve dame avviso, senza ritardo, al p.m. per l'esercizio delle facoltà previste dall'ari. 360 CPP. Sino qui la norma è ragionevole, in quanto attribuisce al p.m. le stesse facoltà che attribuisce art. 360 CPP al difensore e, pertanto, il parallelismo è evidente. Non altrettanto può dirsi, invece, per la seconda parte della norma citata, in virtù della quale, per gli atti non ripetibili, diversi dagli accertamenti tecnici, compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, il difensore deve comunque dame avviso al p.m. affinché eserciti la facoltà di assistere al compimento di tali atti. La disposizione non è coerente, in quanto non esiste una analoga disposizione che obbliga il p.m., nel compimento della stessa attività di indagine, di dare avviso al difensore. Forse nella idea del legislatore l'intervento dell'Autorità pubblica investigativa ha lo scopo di attribuire valenza probatoria all'atto irripetibile raccolto dal difensore. Ma anche qui è evidente l'irragionevole delegittimazione della difesa.
  2. investigazione preventiva (art. 391 nonies) La legge conferisce al difensore il potere di compiere l'investigazione difensiva non solo in un momento successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 C.P.P. ma può essere anche preventiva e cioè prima che le indagini preliminari abbiano inizio. E' indubitabile che, almeno in linea teorica, sia possibile svolgere - su incarico del cliente - attività diretta all'acquisizione di notizie, dati, prove a carico di ignare persone, senza limiti di tempo e senza che vi sia alcun controllo da parte di un giudice su tale attività. Ed è altresì chiaro il limite di tale attività: non può comprendere atti che richiedono l'intervento o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Atteso il diverso atteggiarsi delle due forme di attività investigative sarebbe quanto mai utile che l'indagato o il suo difensore fossero in grado di valutare se l'attività svolta appartiene all'investigazione "preventiva" o all'investigazione "successiva". Come fa il cittadino a conferire mandato al proprio difensore se non viene a conoscenza che nei suoi 12 confronti si svolgono indagini? Ma quando il cittadino viene a conoscenza del suo status di indagato secondo l'attuale sistema? Solo nei seguenti casi:
  3. con la richiesta indirizzata al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 335 comma 3 CPP. Ma tale richiesta non è ammissibile qualora si procede per uno dei delitti di cui all'art.407 co.2 lett. a) CPP. Inoltre, il Pubblico Ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (ari. 335 comma 3 bis CPP). 2) in caso di provvedimenti de liberiate o di misure cautelari reali ed in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri.
  4. in caso di incidente probatorio richiesto dal p.m..
  5. in caso di richiesta del p.m. al GIP di proroga delle indagini.
  6. con l'informazione di garanzia.
  7. quando il p.m. invia l'avviso all' indagato della conclusione delle indagini preliminari. Si comprende, dunque, che per la fase di indagine preliminare, il difensore è nell'impossibilità, quando non sia posto in grado di conoscere la pendenza del procedimento, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone nonché l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa. Ed è evidente anche in tal caso la posizione di svantaggio del difensore rispetto al p.m. Egli infatti non potrà svolgere appieno la propria attività difensiva, presentando, ad esempio -anche anticipatamente - al GIP gli elementi acquisiti a seguito dell'indagine difensiva per porlo nella condizione di meglio valutare e decidere in ordine all'eventuale richiesta del p.m. di un provvedimento cautelare. Il reato associativo è quel reato che viene commesso in associazione ad altri soggetti. Tipico esempio di reato associativo è il reato di associazione mafiosa, o quello per finalità di terrorismo, o ancora l'associazione a delinquere.In generale, i requisiti sono: 1) la stabilità dell’accordo, ossia l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo.
  8. l'esistenza di un programma criminale volto alla commissione di una pluralità di delitti.Ciò detto, il reato di concorso esterno (416bis c.p.), è quel reato in cui il soggetto offre il suo contributo all'associazione criminale ma senza entrarne a far parte o senza la volontà di farne parte. La Cass. S.U. sent. 22327/2003, parla di un contributo pur privo dell'affectio societatis, continuavito oppure occasionale

B.