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DOMANDE E RISPOSTE DIRITTO PRIVATO 1
Tipologia: Prove d'esame
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D1. Adempimento? R1. L'adempimento consiste nell'eseguire la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. Con l'adempimento l'obbligazione si estingue, perché l'interesse del creditore è stato realizzato e dunque il debitore è liberato. Il debitore può richiedere al creditore la cosiddetta quietanza , cioè la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di aver ricevuto da lui una determinata prestazione riferita a un determinato credito. Se l'adempimento è stato svolto da un debitore incapace di agire , l'adempimento è regolare ed efficace , mentre il problema si pone se il creditore è incapace di agire. Infatti la ricezione dell'adempimento è un atto di autonomia perché implica valutazione decisioni del soggetto e soprattutto perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione ricevuta o addirittura di disperderla. Per tutelare il creditore la legge perciò parte dal presupposto che il pagamento fatto al creditore incapace non libera il debitore, il debitore si può liberare solo se prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Di regola l'adempimento è eseguito dal debitore ma qualche volta può essere anche sostenuto dal terzo estraneo al rapporto obbligatorio. 1) Il primo caso è quello in cui la prestazione anziché essere eseguita dal debitore è eseguita da un collaboratore del debitore per conto di lui. 2) La prestazione può essere anche eseguita dal terzo che non opera come collaboratore del debitore. Le ragioni che spingono il terzo all'adempimento del debito altrui possono essere varie come ad esempio il desiderio del terzo di aiutare il debitore per affetto o per un suo proprio interesse. Ovviamente l'adempimento è efficace e estingue l'obbligazione anche se il creditore vi si oppone. Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo in due casi: 1) se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore. 2) Se anche il debitore si oppone all'adempimento del terzo. D.2 Risoluzione? R.2 Risoluzione del contratto significa scioglimento: con la risoluzione, il contratto si scioglie e si scioglie generalmente per qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del contratto. La risoluzione si differenzia dalle impugnazioni, perché le impugnazioni reagiscono a difetti originari del contratto che viziano il contratto fin dall'inizio, ovvero rendono difettoso il contratto inteso come atto. La risoluzione invece riguarda contratti che nascono senza vizi, essa reagisce a difetti sopravvenuti che toccano non il contratto come atto ma il contratto come rapporto contrattuale generato dall'atto. Vi sono tre cause generali di risoluzione del contratto:
La risoluzione per inadempimento , come regola, è una risoluzione giudiziale poiché viene pronunciata dal giudice con la sua sentenza in base alla domanda dell'interessato e dopo aver accertato che ne esistono tutti i presupposti
una annullabilità assoluta il rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse. 2: Prescrizione del diritto di attivarlo o Nullità → il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile , per agevolare al massimo la scoperta dei contratti nulli non si vogliono mettere i limiti di tempo alla possibilità di eliminare tali contratti perché la loro eliminazione nell'interesse generale.
D.6 Interesse legittimo? R.6 L'interesse legittimo è la situazione attiva del privato esposto all'esercizio di un potere della pubblica amministrazione suscettibile di toccare il suo interesse. Il soggetto può pretendere che la pubblica amministrazione, nel compiere gli atti con cui persegue l'interesse pubblico, rispetti le norme giuridiche che regolano la sua azione (interesse del privato). D.7 Facoltà (diritto soggettivo)? R. 7 La facoltà è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo esaurisce. Consiste in un' azione facoltativa e NON obbligatoria. D.8 Confusione? R.8 L'obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. D.9 Novazione? R.9 La novazione è l'accordo fra creditore e debitore per sostituire un'obbligazione diversa a quella originaria, che si estingue. La nuova obbligazione deve differenziarsi da quella estinta per oggetto e per titolo. La novità dell'oggetto o del titolo è il requisito oggettivo della novazione. La nuova obbligazione è il vantaggio che il creditore riceve in cambio di quella estinta e la nuova obbligazione è un'obbligazione diversa da quella estinta. Novazione oggettiva → l'effetto è quello di estinguere l'obbligazione Novazione soggettiva → un nuovo debitore è sostituito a quello originario, che viene liberato.
R.10 L'obbligazione indica il rapporto giuridico che lega due o più soggetti in forza al quale uno è tenuto a compiere una prestazione. Chi deve ricevere la prestazione è chiamato CREDITORE , chi deve compiere la prestazione è chiamato DEBITORE. L' oggetto dell'obbligazione è chiamata PRESTAZIONE , vale a dire il comportamento dovuto dal debitore nell'interesse del creditore. Obbligazioni di dare → sono quelle in cui la prestazione consiste nella consegna di una cosa Obbligazioni di fare → sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento attivo del debitore Obbligazioni di non fare → sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento di astensione del debitore. D. 11 Diritti della personalità? R. 11 Sono diritti soggettivi assoluti aventi aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Non hanno carattere patrimoniale, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili.
D.12 Prescrizione? R.12 Meccanismo che determina l'estinzione del diritto, in conseguenza di una prolungata inerzia del suo titolare. Inizio della prescrizione → momento in cui comincia a contarsi il tempo che potrà portare all'estinzione del diritto Termine della prescrizione → è il periodo di tempo, trascorso il quale il diritto si estingue. Questo meccanismo a due giustificazioni:
Termine finale → cessazione produzione effetti Termine indeterminato → effetti si producono fino a che non vi sia una causa di cessazione. D.20 Requisiti del contratto? R.20 Gli elementi essenziali o requisiti che compongono il contratto sono indicati nell' articolo 1325 e sono: Oggetto del contratto → le prestazioni contrattuali cioè gli impegni che il contratto mette a carico delle parti. L'oggetto del contratto può essere indicato anche come contenuto del contratto. Causa del contratto→ il contratto trasferisce diritti e fa nascere debiti e crediti, in questo modo determina spostamenti di ricchezza e quindi ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato. Quindi la causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati con il contratto. Forma del contratto → requisito puramente formale, ossia il modo in cui il contratto viene esternato e portato a conoscenza. I contratti possono essere conclusi tacitamente o in forma espressa, in tale ultimo caso possono essere contratti verbali o scritti. La forma scritta può essere riconducibile all’atto pubblico (redatto da un pubblico ufficiale o da un notaio) o alla scrittura privata. Accordo del contratto → si ha quando queste concordano su tutti gli elementi del contratto D.21 Contratto da persona da nominare? R.21 Il contratto per persona da nominare e quello in cui un contraente si riserva di comunicare successivamente a controparte il nome della diversa persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi del contratto. Per fare tutto ciò la parte deve fare la dichiarazione di nomina in modo tale che gli effetti contrattuali si producono nei confronti del nominato. D.22 Contratto in favore di terzi? R.22 Il contratto a favore di terzi è il contratto con cui una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di 1/3 indicato dall'altra parte. La parte che si obbliga si chiama PROMITTENTE, la parte che riceve la promessa si chiama STIPULANTE e chi avrà la prestazione si chiama BENEFICIARIO. Dal contratto nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, che diventa suo debitore e può opporgli le eccezioni fondate sul contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti fra lui e lo stipulante. L'interesse del promittente obbligarsi verso il terzo sta normalmente nel fatto che per questo egli riceve un corrispettivo dallo stipulante. D.23 Contratto preliminare? R.23 Il contratto preliminare è quello in cui le parti si obbligano in futuro a concludere un contratto del quale sono già state concordate le clausole. Di fatti l'accordo è raggiunto, ma può esserci qualche ragione per non fare subito la compravendita. le parti di questo contratto si chiamano PROMITTENTE VENDITORE e PROMISSARIO COMPRATORE. Se una delle due parti rifiuta di concludere il contratto nel termine stabilito cade in inadempimento e l'altra parte può chiedere la sentenza costitutiva con la quale gli verrà accordato il risarcimento del danno.
D.24 Simulazione del contratto? R.24 La simulazione è lo strumento a cui le parti ricorrono quando hanno interesse a creare l'apparenza di una situazione giuridica diversa da quella che è la situazione reale, cioè a far figurare degli effetti contrattuali che in realtà non esistono. Quindi possiamo parlare di contratto simulato basato sull'accordo delle parti chiamato accordo simulatorio e sulla controdichiarazione che le parti si scambiano a margine del contratto simulato. Simulazione assoluta→ quando le parti controdichiarano che, in luogo del contratto simulato, non vogliono nessun contratto Simulazione relativa → quando le parti controdichiarano che, in luogo del contratto simulato, vogliono un contratto diverso cioè un contratto dissimulato che consiste in una situazione reale che produce effetti contrattuali diversi da quelli apparenti. D.25 Rescissione contrattuale****? R.25 E’ un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale, tali da costringere uno dei due contraenti ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggioso. Esso scatta in presenza di due requisiti, il primo requisito interno al contratto che consiste in un suo grave squilibrio economico che penalizza un contraente e avvantaggia l'altro; il secondo requisito è esterno al contratto e consiste nel circostanze anomale entro cui il contratto viene fatto.