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Matrimonio Religioso: Effetti Civili e Libertà Religiosa - Prof. Guarino, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

L'interazione tra norme religiose e statali in Italia, con particolare attenzione al riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso. Analisi del processo di trascrizione, delle condizioni necessarie e delle implicazioni della libertà religiosa nel contesto matrimoniale. Vengono esaminati anche il riconoscimento degli enti religiosi e le questioni relative alla giurisdizione e al divorzio. Una panoramica delle interazioni tra norme religiose e statali nel contesto del diritto matrimoniale italiano, fornendo una base per la comprensione delle dinamiche giuridiche e sociali coinvolte. Approfondimento delle procedure amministrative e delle garanzie necessarie per bilanciare l'autonomia religiosa con i principi di certezza del diritto e tutela dei terzi.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 19/08/2025

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Diritto Ecclesiastico - Domande Frequenti: Approfondimento per Esame
Universitario
Obiezione di coscienza
L'obiezione di coscienza rappresenta un principio cardine nell'ordinamento giuridico
contemporaneo, qualificandosi come il rifiuto esplicito di ottemperare a specifiche disposizioni di
legge. Tale rifiuto è motivato da un profondo e intimo convincimento personale, che si scontra con
il precetto normativo. Affinché l'obiezione di coscienza sia giuridicamente riconosciuta e tutelata, è
indispensabile che l'esigenza di rispettare la propria sfera di coscienza trovi un bilanciamento con
un valore parimenti riconosciuto e meritevole di protezione nell'ordinamento giuridico.
Nel contesto del diritto ecclesiastico italiano, l'obiezione di coscienza assume particolare rilevanza
in diversi ambiti. Un esempio emblematico è quello dei trattamenti sanitari. Il paziente,
nell'esercizio della propria autodeterminazione, può esprimere un rifiuto esplicito a sottoporsi a
determinate cure o terapie, anche se tale condotta lo esponga a rischi per la propria vita. L'Art. 32,
comma 2, della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge e nel rispetto della persona umana.
Conseguentemente, il medico è tenuto a desistere da qualsiasi intervento diagnostico o terapeutico
qualora sussista un dissenso validamente espresso dal paziente.
Tuttavia, il principio di autodeterminazione non è assoluto e deve contemperarsi con altre esigenze.
In situazioni di imminente pericolo di decesso, e laddove non esistano alternative terapeutiche, si
aprono scenari interpretativi complessi. La giurisprudenza ha talvolta ammesso la legittimità
dell'intervento medico, anche contro un precedente rifiuto, qualora vi sia la probabilità che il
paziente, se cosciente e pienamente informato sulla gravità del proprio quadro clinico e del pericolo
imminente, avrebbe acconsentito al trattamento (come nel caso delle trasfusioni per i Testimoni di
Geova). È fondamentale che tale pericolo non sia causato dal medico stesso.
L'alto contenuto morale di atti come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) giustifica
l'obiezione di coscienza da parte di professionisti, quali notai o medici, che ritengano la ricezione o
l'applicazione di tali disposizioni contraria al proprio credo religioso. Questo evidenzia come la
libertà religiosa, tutelata a livello costituzionale, possa porsi come fondamento per l'esercizio
dell'obiezione di coscienza, richiedendo un'attenta opera di bilanciamento degli interessi coinvolti
da parte dell'interprete e dell'operatore del diritto.
Enti religiosi civilmente riconosciuti ed ETS
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rappresentano una peculiare tipologia di soggetti
giuridici nell'ordinamento italiano, caratterizzati da un legame genetico e teleologico con
un'organizzazione religiosa e da un riconoscimento formale da parte dello Stato. Essi si configurano
come un "tipo strutturale speciale", la cui disciplina specifica può condizionare le loro attività
negoziali e patrimoniali. La loro essenza risiede in una "doppia qualificazione", statale e
confessionale. Sebbene tradizionalmente considerati sotto una prospettiva confessionale, le più
recenti elaborazioni dottrinali pongono l'accento sull'effettiva attività da essi espletata, consentendo
una maggiore assimilazione al diritto civile e un superamento di forme di privilegio tradizionali. La
personalità giuridica riconosciuta dallo Stato si aggiunge, e non sostituisce, a quella che
eventualmente possiedono per l'ordinamento religioso cui appartengono.
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Diritto Ecclesiastico - Domande Frequenti: Approfondimento per Esame

Universitario

Obiezione di coscienza L'obiezione di coscienza rappresenta un principio cardine nell'ordinamento giuridico contemporaneo, qualificandosi come il rifiuto esplicito di ottemperare a specifiche disposizioni di legge. Tale rifiuto è motivato da un profondo e intimo convincimento personale, che si scontra con il precetto normativo. Affinché l'obiezione di coscienza sia giuridicamente riconosciuta e tutelata, è indispensabile che l'esigenza di rispettare la propria sfera di coscienza trovi un bilanciamento con un valore parimenti riconosciuto e meritevole di protezione nell'ordinamento giuridico. Nel contesto del diritto ecclesiastico italiano, l'obiezione di coscienza assume particolare rilevanza in diversi ambiti. Un esempio emblematico è quello dei trattamenti sanitari. Il paziente, nell'esercizio della propria autodeterminazione, può esprimere un rifiuto esplicito a sottoporsi a determinate cure o terapie, anche se tale condotta lo esponga a rischi per la propria vita. L'Art. 32, comma 2, della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e nel rispetto della persona umana. Conseguentemente, il medico è tenuto a desistere da qualsiasi intervento diagnostico o terapeutico qualora sussista un dissenso validamente espresso dal paziente. Tuttavia, il principio di autodeterminazione non è assoluto e deve contemperarsi con altre esigenze. In situazioni di imminente pericolo di decesso, e laddove non esistano alternative terapeutiche, si aprono scenari interpretativi complessi. La giurisprudenza ha talvolta ammesso la legittimità dell'intervento medico, anche contro un precedente rifiuto, qualora vi sia la probabilità che il paziente, se cosciente e pienamente informato sulla gravità del proprio quadro clinico e del pericolo imminente, avrebbe acconsentito al trattamento (come nel caso delle trasfusioni per i Testimoni di Geova). È fondamentale che tale pericolo non sia causato dal medico stesso. L'alto contenuto morale di atti come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) giustifica l'obiezione di coscienza da parte di professionisti, quali notai o medici, che ritengano la ricezione o l'applicazione di tali disposizioni contraria al proprio credo religioso. Questo evidenzia come la libertà religiosa, tutelata a livello costituzionale, possa porsi come fondamento per l'esercizio dell'obiezione di coscienza, richiedendo un'attenta opera di bilanciamento degli interessi coinvolti da parte dell'interprete e dell'operatore del diritto. Enti religiosi civilmente riconosciuti ed ETS Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rappresentano una peculiare tipologia di soggetti giuridici nell'ordinamento italiano, caratterizzati da un legame genetico e teleologico con un'organizzazione religiosa e da un riconoscimento formale da parte dello Stato. Essi si configurano come un "tipo strutturale speciale", la cui disciplina specifica può condizionare le loro attività negoziali e patrimoniali. La loro essenza risiede in una "doppia qualificazione", statale e confessionale. Sebbene tradizionalmente considerati sotto una prospettiva confessionale, le più recenti elaborazioni dottrinali pongono l'accento sull'effettiva attività da essi espletata, consentendo una maggiore assimilazione al diritto civile e un superamento di forme di privilegio tradizionali. La personalità giuridica riconosciuta dallo Stato si aggiunge, e non sostituisce, a quella che eventualmente possiedono per l'ordinamento religioso cui appartengono.

A partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), che ha abrogato la previgente disciplina delle ONLUS e armonizzato le normative per gli enti no-profit, la regolamentazione degli enti religiosi ha subito un'importante evoluzione. Tale Codice si applica anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma con una limitazione specifica: essa concerne unicamente le attività di interesse generale da essi svolte, e purché sussistano determinate condizioni. Queste includono:

  • L'adozione di un regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le disposizioni previste dalla normativa del Terzo Settore.
  • Il deposito di tale regolamento nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
  • La costituzione di un patrimonio specificamente destinato a tali attività.
  • La separazione delle scritture contabili relative alle attività di interesse generale. Questa integrazione nel regime degli ETS riflette il grande rilievo sociale acquisito dagli enti religiosi, non solo attraverso le loro attività cultuali ma anche mediante iniziative di carattere solidale e di welfare, specialmente a fronte dell'arretramento dello Stato dagli obiettivi di welfare. La ratio della riforma del Terzo Settore è di promuovere un regime fiscale uniforme per tutti gli enti no-profit di utilità sociale, riconoscendo la loro operatività con criteri di economicità e la ricerca dell'autofinanziamento. La "neutralità fiscale" è concepita come un "premio sociale" per le organizzazioni che svolgono importanti funzioni a beneficio della collettività. Gli enti ecclesiastici possono anche divenire titolari di imprese, operando nel mercato di beni e servizi (cd. ente ecclesiastico imprenditore), sebbene con il divieto di distribuzione degli utili di esercizio. La giurisprudenza ha riconosciuto il carattere di imprenditorialità anche in presenza di un fine spirituale, se i servizi sono organizzati in modo che i compensi siano adeguati ai costi. Sebbene vi sia dibattito sull'assoggettabilità di tali enti alle procedure concorsuali (es. fallimento), l'orientamento prevalente ammette la possibilità, limitatamente alle parti del patrimonio destinate all'attività di impresa. La duttilità degli schemi societari, come le società commerciali o le recenti società benefit (L. 208/2015), può essere utilizzata dagli enti religiosi in via strumentale per il perseguimento delle proprie finalità, inclusi gli obiettivi di beneficio comune. Patrimonio destinato Il concetto di "patrimonio destinato" assume una connotazione specifica e cruciale nell'ambito degli enti religiosi, in particolare con l'avvento della riforma del Terzo Settore. Per gli enti ecclesiastici che intendono avvalersi delle agevolazioni e del regime giuridico previsto per gli Enti del Terzo Settore (ETS) per le loro attività di interesse generale, è condizione necessaria la costituzione di un patrimonio specificamente destinato a tali finalità. Questo implica una separazione contabile e, in alcuni casi, giuridica, tra i beni utilizzati per le finalità religiose o di culto proprie dell'ente e quelli impiegati per le attività di utilità sociale. Un esempio esplicito di patrimonio destinato preesistente alla riforma del Terzo Settore è rintracciabile negli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e nell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Questi enti gestiscono una sorta di "patrimonio separato" finalizzato al sostentamento del clero cattolico. Tale patrimonio, in parte finanziato anche attraverso il sistema

riconosciuto, si inserirebbe in una complessa dinamica di bilanciamento dei diritti e dei valori in gioco, richiedendo un'attenta valutazione da parte del legislatore e della giurisprudenza. Art. 7 con articolazioni particolari L'Art. 7 della Costituzione italiana rappresenta una pietra angolare nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. La sua formulazione si articola in due commi distinti, ciascuno con implicazioni giuridiche profonde. Il primo comma dichiara solennemente: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Questa disposizione ha un significato rivoluzionario, poiché riconosce la Chiesa cattolica non come un'associazione privata subordinata allo Stato (come nel periodo della Legge delle Guarentigie ), ma come un ordinamento giuridico originario, dotato di un proprio apparato normativo-organizzativo. Ciò implica che sia lo Stato che la Chiesa godono di sovranità esclusiva nelle rispettive sfere di competenza, garantendo l'indipendenza reciproca e impedendo interferenze nelle materie di esclusiva competenza dell'altro. Questo principio di "distinzione degli ordini" è un pilastro della laicità italiana, intesa non come indifferenza, ma come garanzia per la libertà religiosa in un regime di pluralismo. Il secondo comma prosegue specificando che "i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Questa previsione eleva i Patti Lateranensi, accordi di diritto internazionale, a un rango quasi costituzionale. Essi rappresentano lo strumento privilegiato di regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, superando il carattere unilaterale della precedente "legge delle guarentigie" e riconoscendo la Santa Sede come soggetto di diritto internazionale. Le materie di regolamentazione concordataria prendono il nome di "res mixtae", evidenziando una competenza concorrente tra i due ordinamenti. Le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Villa Madama (del 1984, che ha revisionato il Concordato del '29 ) sono considerate "fonti atipiche" o "fonti rinforzate". Esse, infatti, posseggono una "forza passiva rinforzata", tale per cui non possono essere modificate o abrogate da una semplice legge ordinaria, ma richiedono l'accordo delle due parti o, in mancanza, un procedimento di revisione costituzionale ex Art. 138 Cost.. La Corte Costituzionale ha interpretato l'Art. 7, in combinato disposto con altri articoli (2, 3, 8, 19, 20 Cost.), per dedurre e affermare la laicità come "principio supremo dell'ordinamento costituzionale". Questo principio implica la "non indifferenza" dello Stato dinanzi alle religioni e la garanzia della salvaguardia della libertà religiosa in un regime di pluralismo culturale e confessionale. La costituzionalizzazione del "principio di bilateralità pattizia", che si evince dall'Art. 7 per la Chiesa cattolica e dall'Art. 8, co. 3, Cost. per le altre confessioni religiose, costituisce un ostacolo all'ingresso nell'ordinamento italiano di norme bilaterali in contrasto con i principi supremi dello Stato. Delibazione Il termine "delibazione" si riferisce al procedimento attraverso il quale una sentenza pronunciata da un'autorità giurisdizionale straniera (o, nel contesto del diritto ecclesiastico, da un tribunale ecclesiastico) viene riconosciuta ed acquista efficacia nell'ordinamento di un altro Stato. Sebbene il termine non sia esplicitamente definito nei testi forniti in riferimento specifico alle sentenze ecclesiastiche, il concetto è chiaramente implicito nella discussione sul riconoscimento degli effetti civili delle sentenze di nullità matrimoniale canonica.

I Patti Lateranensi del 1929 e l'Accordo di Villa Madama del 1984 hanno riconosciuto la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Ciò significa che le cause di nullità dei matrimoni celebrati secondo il diritto canonico, e che hanno prodotto effetti civili nell'ordinamento italiano tramite trascrizione, sono di competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la permanenza di questa "riserva di giurisdizione" dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio sia coerente con il principio di laicità dello Stato. Questa coerenza è giustificata dal fatto che "il matrimonio religioso è un presupposto dell'atto giuridico, veicolato all'interno dell'ordinamento dello Stato da una libera e qualificata scelta dei cittadini". Il processo attraverso il quale le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale acquisiscono effetti civili è descritto come un meccanismo in cui "la sovranità, tuttavia, torna ad espandersi con il procedimento di deliberazione, attraverso il quale le norme del diritto religioso oggetto di elezione da parte del cittadino nell'esercizio del diritto soggettivo alla libertà si religione si conformano alle esigenze dell'ordinamento statale". Questo indica che la sentenza ecclesiastica, per essere efficace nell'ordinamento civile, deve superare un controllo di conformità con i principi fondamentali e l'ordine pubblico dello Stato italiano, assicurando che non contrasti con le "esigenze dell'ordinamento statale". In sostanza, il meccanismo della delibazione (o comunque del riconoscimento) permette all'ordinamento civile di accogliere gli effetti di decisioni giurisdizionali esterne, mantenendo però la propria integrità e il rispetto dei propri principi supremi. Si tratta di un esempio chiave di come le "res mixtae" (materie di competenza concorrente) vengano gestite per consentire la coesistenza e la reciproca rilevanza tra l'ordinamento statale e quello confessionale. Art. 7 in ambito costituzionale L'Art. 7 della Costituzione italiana non è solo una norma che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma è anche un fondamento essenziale per la comprensione del principio di laicità dello Stato nell'ordinamento costituzionale italiano. Questo principio, sebbene non espressamente menzionato nella Carta, è stato desunto dalla Corte Costituzionale attraverso una lettura sistematica e combinata degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. La Corte Costituzionale, in particolare con la storica sentenza 203/1989, ha elevato la laicità a "principio supremo dell'ordinamento costituzionale". La laicità italiana è caratterizzata dall'essere "fattiva, operativa, collaborativa" , e non una laïcité de combat volta a espungere il fattore religioso dalla sfera pubblica, come nel modello francese. Essa implica una "non indifferenza" dello Stato dinanzi alle religioni, ma piuttosto una garanzia per la salvaguardia della libertà religiosa in un regime di pluralismo culturale e confessionale. La laicità si pone "a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini". L'Art. 7, affermando l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica "ciascuno nel proprio ordine" , impedisce che l'uno sia subordinato all'altro. Questo stabilisce un regime di reciproca autonomia e distinzione delle sfere di competenza, fondamentale per la realizzazione di una laicità positiva. La "copertura costituzionale" conferita ai Patti Lateranensi dall'Art. 7, pur vincolando lo Stato agli accordi bilaterali, è comunque temperata dal limite dei principi supremi

  • Per legge : Alcuni enti acquisiscono la personalità giuridica direttamente per disposizione legislativa (es. Comunità israelitiche esistenti nel 1930, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Unione cristiana delle Chiese avventiste del 7° giorno). Per le confessioni religiose prive di intesa con lo Stato, la disciplina di riferimento è la legge 1159/1929. Ai sensi dell'Art. 2 di tale legge, gli istituti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. La procedura richiede una domanda al Ministro dell'Interno corredata dallo statuto dell'ente, che deve indicare scopo, organi amministrativi, norme di funzionamento e mezzi finanziari. L'orientamento attuale della dottrina tende a un'interpretazione ampia della locuzione "enti ecclesiastici", includendo ogni organismo espressione di qualsiasi confessione religiosa. Si delinea una "ecclesiasticità funzionale" basata sul principio di effettività e finalizzata a una tutela generale delle forme organizzative influenzate dal fattore religioso, in linea con gli artt. 19 e 20 Cost.. Questo non si contrappone all'ecclesiasticità strutturale, che si riferisce al diritto speciale per gli enti che osservano limiti statutari di carattere strettamente religioso. Tali enti hanno altresì in condivisione la necessaria doppia qualificazione, statale e confessionale. Velo islamico Il velo islamico (hijab) si inserisce nel più ampio dibattito sui simboli religiosi individuali e la loro manifestazione nello spazio pubblico. L'utilizzo di indumenti specifici, come l'hijab che copre la testa e lascia scoperto il volto della donna musulmana, è un precetto comportamentale derivante dal Corano, volto a esprimere il pudore e la dignità. Questo rappresenta una forma diretta di esercizio della libertà religiosa, tutelata dall'Art. 19 della Costituzione italiana. La problematica sorge nel confronto con altre normative statali, in particolare l'Art. 5 della legge 152/1975, che vieta l'uso di "caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". Il Consiglio di Stato, nel 2008, ha chiarito che la ratio di tale norma è prevenire l'utilizzo di tali mezzi con la finalità di evitare il riconoscimento, a tutela dell'ordine pubblico. Un divieto assoluto è limitato a manifestazioni pubbliche, salvo quelle sportive. Le corti europee hanno giocato un ruolo cruciale nell'interpretazione di questi conflitti. Nel caso Lachiri c. Belgio (2018), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha dichiarato illegittimo il divieto di indossare il velo islamico in un Tribunale, considerandolo un atto di discriminazione lesivo del diritto al rispetto della vita privata e alla libertà di pensiero, coscienza e religione. La Corte ha ritenuto che indossare il velo in un'aula di giustizia non costituisse una minaccia per il regolare svolgimento dell'udienza, e quindi la limitazione non era giustificata dalla tutela dell'ordine pubblico. L'ordinamento italiano, recependo tali istanze, ha mostrato una progressiva e sostanziale apertura nei confronti dei simboli religiosi individuali, con l'unico limite generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha precisato che, nell'esercizio

dei poteri di direzione dell'udienza, il giudice deve garantire il pieno rispetto delle condotte che costituiscono legittimo esercizio della libertà religiosa, incluse quelle relative all'abbigliamento e ad altri segni esteriori. Analoghe questioni si sono presentate nell'ambito lavorativo. Nel caso Eweida e altri c. Regno Unito , la Corte di Strasburgo ha riconosciuto una violazione dell'Art. 9 della Convenzione (libertà di pensiero, coscienza e religione) in relazione al divieto di indossare simboli religiosi discreti (come una croce) sul posto di lavoro, qualora il simbolo sia discreto e non leda l'immagine professionale dell'azienda. Il caso Bougnaoui ha ribadito che il datore di lavoro può richiedere il rispetto di un dress code , ma il porto del velo non poteva pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa se non vi era una giustificazione oggettiva. Questo quadro dimostra la costante necessità di bilanciare la libertà religiosa individuale con altri diritti e interessi legittimi, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e le esigenze organizzative. Altri esempi di simboli religiosi individuali includono il kirpan sikh e l'obbligo degli ebrei osservanti di stare a capo coperto. Art. 8 L'Art. 8 della Costituzione è il fulcro della disciplina delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La sua struttura si articola in tre commi, ciascuno con una funzione specifica. Il primo comma stabilisce che "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". Questa disposizione è cruciale in quanto, superando il principio confessionista dello Statuto Albertino (che riconosceva la religione cattolica come sola religione di Stato e le altre come "tollerate") , sancisce il principio del pluralismo confessionale. L'equale libertà non implica necessariamente un'eguale disciplina per tutte le confessioni, ma l'obbligo di garantire a ciascuna il massimo spazio di libertà possibile dinanzi all'ordinamento statale. Per identificare giuridicamente cosa si intenda per "confessione religiosa" ai fini dell'applicazione dell'Art. 8, la Corte Costituzionale (sent. 467/1992) ha individuato specifici "indici di confessionalità": l'esistenza di una precedente intesa ex Art. 8, co. 3, Cost. ; precedenti riconoscimenti pubblici (es. personalità giuridica a un ente rappresentativo) ; la presenza di uno statuto che ne esprima chiaramente i caratteri confessionali ; e la comune considerazione sociale. La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il concetto di religione non si limita a dottrine incentrate su un essere supremo o sulla salvezza dell'anima, né è necessario che una confessione esprima una propria e originale concezione della vita e del mondo. Il secondo comma afferma che "le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Questo comma riconosce l'autonomia statutaria come espressione dell'identità e della tradizione di ciascun gruppo religioso. La norma richiede che lo statuto sia riconoscibile, attraverso un'attività di documentazione. L'unico limite imposto è il non contrasto dello statuto con i "principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano". Questa previsione favorisce un processo di istituzionalizzazione dei gruppi religiosi, dotandoli di caratteri qualificativi certi. Un esempio attuale è l'avvio di trattative con associazioni islamiche per favorire l'elaborazione di statuti coerenti con l'ordinamento italiano, al fine di ottenere riconoscibilità sociale. Il terzo comma dispone che "i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Le intese costituiscono uno "strumento attraverso cui è possibile definire, in via concordata, una tutela

pari dignità e le relazioni che si sviluppano al di fuori di qualsiasi specifico ordinamento confessionale. Ciò premia la "potenziale attitudine delle confessioni religiose a relazionarsi con gli stati su un piano paritario", pur distinguendo il concetto di sovranità (capacità di far valere le proprie statuizioni) da quello di statualità (legato al territorio). Le confessioni religiose possono trovarsi in tre posizioni: ordinamenti giuridici secondari, ordinamenti giuridici primari (con possibilità di trattare su piano paritario con gli Stati), o soggetti giuridici internazionali qualora esercitino una sovranità sufficientemente riconosciuta a livello internazionale, anche se non su uno specifico territorio, ma in relazione a una comunità. Sede ONU La presenza della Santa Sede presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un esempio paradigmatico del riconoscimento di un ruolo internazionale a un'entità non statuale, ma di natura confessionale. Dal 1964, la Santa Sede detiene lo status di osservatore permanente presso l'ONU. Questo status, sebbene non implichi il diritto di voto, conferisce alla Santa Sede un insieme di prerogative e diritti che le consentono di partecipare attivamente ai lavori dell'organizzazione. Il contributo della Santa Sede all'interno dell'ONU è considerato di notevole rilevanza, in particolare per il suo impegno nella promozione della pace, dei diritti umani e della collaborazione tra i popoli. La sua partecipazione a conferenze e dibattiti su questioni globali, come dimostrato dall'invito alla conferenza di Annapolis sui problemi di pace in Medio Oriente , evidenzia come la sua influenza vada oltre la mera dimensione religiosa, assumendo un peso politico e morale riconosciuto a livello internazionale. La vicenda della ridefinizione del ruolo della Santa Sede all'interno dell'ONU, in occasione del passaggio della Svizzera da stato-osservatore a stato-membro nel 2004, ha ulteriormente sollecitato la riflessione sulla peculiare natura giuridica della Santa Sede nel contesto internazionale. Sebbene non sia uno Stato membro a pieno titolo, la dottrina ha sottolineato che la Santa Sede si trova in una posizione di "assoluta parità" con gli altri membri in determinati contesti. Ciò ha anche sollevato interrogativi sulla portata dell'Art. 24 del Trattato Lateranense, che prevede l'impegno della Santa Sede a rimanere estranea alle competizioni temporali tra gli Stati , poiché la sua partecipazione a organismi politicamente dinamici potrebbe apparire in contrasto con tale clausola. Tuttavia, la dottrina tende a interpretare tale articolo nel senso che è la stessa Santa Sede che si astiene dalle competizioni temporali, non che sia limitata nella sua capacità giuridica internazionale. In sintesi, la presenza della Santa Sede all'ONU come osservatore permanente è un chiaro segnale della sua riconosciuta soggettività internazionale e del suo ruolo attivo nel promuovere i valori universali della pace e della dignità umana, pur mantenendo una sua specificità e unicità nel panorama delle relazioni internazionali. Art. 20 L'Art. 20 della Costituzione italiana è una disposizione fondamentale per la tutela degli enti con finalità religiosa, nata dalla necessità di salvaguardare le formazioni sociali di carattere ecclesiastico in un contesto storico segnato da legislazioni eversive. Il suo testo recita: "Il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività".

Da questa norma discendono due corollari fondamentali che delineano la sua funzione protettiva e promozionale:

  1. Protezione (Divieto di discriminazione in peius ) : L'Art. 20 impedisce che la natura ecclesiastica o il fine di religione o di culto di un ente possano essere motivo per l'applicazione di normative ordinarie più restrittive o di oneri fiscali più gravosi rispetto a quelli previsti per gli enti di diritto comune. Ciò crea una "barriera protettiva" contro legislazioni peggiorative.
  2. Promozione (Possibilità di regimi di favore) : La norma non esclude l'introduzione di regimi di specialità, anche di favore, per gli enti religiosi. Al contrario, essa suggerisce e promuove gli ambiti in cui le organizzazioni religiose possono manifestare le proprie potenzialità, incentivando le loro finalità sociali e culturali. L' ambito di applicazione oggettivo dell'articolo si estende a "speciali limitazioni legislative" e "speciali gravami fiscali" che incidano sulla "costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività" degli enti. Questo copre i momenti principali della rilevanza giuridica dell'associazionismo religioso. L' ambito di applicazione soggettivo riguarda "le associazioni o istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto". La distinzione tra "carattere ecclesiastico" e "fine di religione o di culto" è significativa: il primo si riferisce al formale collegamento dell'ente con l'ordinamento confessionale di appartenenza, mentre il secondo individua gli enti in base a un criterio teleologico, ossia lo scopo che perseguono. La tutela costituzionale è estesa sia alle formazioni sociali dotate di un'organizzazione e normazione stabili e autonome (istituzioni) sia a quelle che, pur perseguendo interessi religiosi, non siano istituzionalizzate mantenendo una fluidità organizzativa (associazioni). Questa formulazione, con la sua "forte carica promozionale", garantisce tutela anche a formazioni religiose non tradizionali o non istituzionalizzate, permettendo al sentimento religioso di esprimersi pienamente e contribuire allo sviluppo della personalità individuale. L'Art. 20, in combinato disposto con l'Art. 19 Cost., fornisce un fondamento costituzionale alla "ecclesiasticità funzionale" degli enti, basata sul principio di effettività e finalizzata a una generale tutela delle forme organizzative influenzate dal fattore religioso. Esso è uno strumento chiave per l'attuazione del principio di laicità positiva dello Stato italiano, garantendo il pluralismo e la libertà religiosa. Simboli religiosi (Velo e barba) Il tema dei simboli religiosi, sia individuali che collettivi, costituisce un'area di intersezione cruciale tra la libertà religiosa e l'ordinamento statale, richiedendo un delicato bilanciamento di valori. Questi simboli, come il velo islamico (hijab), il kirpan sikh, il copricapo ebraico, o la barba per alcune confessioni, sono espressioni dirette della libertà di professare la propria fede, tutelata dall'Art. 19 della Costituzione. La loro manifestazione nello spazio pubblico, tuttavia, può generare frizioni con normative statali volte a garantire l'ordine pubblico o l'identificabilità delle persone. In Italia, la L. 152/1975 vieta

complessità del bilanciamento tra la tutela del sentimento religioso collettivo e i principi di laicità e libertà religiosa individuale. ONLUS Il termine "ONLUS" (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) faceva riferimento a una specifica categoria di enti del Terzo Settore disciplinata in Italia prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS). La riforma attuata con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , ha rappresentato una svolta significativa in materia. In particolare, il Codice del Terzo Settore ha operato una integrale abrogazione della previgente disciplina delle ONLUS. Questo significa che la categoria delle ONLUS, così come era definita e regolamentata, non esiste più nell'ordinamento italiano. L'obiettivo della riforma è stato quello di uniformare e armonizzare la disciplina giuridica di tutti i soggetti che operano nel settore "no profit", creando un quadro normativo più omogeneo e semplificato. La ratio di tale riforma è duplice: da un lato, creare un regime fiscale uniforme per tutti gli enti non profit di utilità sociale , e dall'altro, riconoscere e valorizzare il fatto che questi enti operano ormai con criteri di economicità nella ricerca del proprio autofinanziamento. La "neutralità fiscale" è concepita come un "premio sociale" per le organizzazioni che svolgono importanti funzioni a beneficio della collettività. Con l'introduzione del Codice del Terzo Settore, sono state definite nuove categorie di enti, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. È importante sottolineare che, come approfondito nel punto relativo agli "Enti religiosi civilmente riconosciuti ed ETS", la disciplina del Codice del Terzo Settore si applica anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma unicamente in relazione alle attività di interesse generale da essi svolte e a determinate condizioni. Queste includono l'adozione di un regolamento apposito, il suo deposito nel RUNTS, la costituzione di un patrimonio destinato e la separazione delle scritture contabili per tali attività. Questo processo di riorganizzazione normativa ha quindi assorbito e superato la precedente categoria delle ONLUS, integrando diverse tipologie di enti nel nuovo quadro del Terzo Settore. Gli enti religiosi che svolgono attività rilevanti ai fini della disciplina del terzo settore e che intrattengono apporti con le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare ogni anno le informazioni relative a tali rapporti, in ossequio alle esigenze di trasparenza. Autorizzazione degli acquisti (legge Siccardi)

Il contesto delle "autorizzazioni agli acquisti" e delle leggi Siccardi si colloca in un periodo storico cruciale per i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, antecedente alla Legge delle Guarentigie e ai Patti Lateranensi. Le Leggi Siccardi , emanate nel 1850 su proposta del guardasigilli Siccardi, rappresentarono un primo tentativo del Regno di Sardegna (e poi d'Italia) di limitare alcuni privilegi ecclesiastici. Il loro oggetto principale fu l' abolizione del privilegio del foro ecclesiastico , che sottraeva i chierici alla giurisdizione civile dello Stato. Sebbene il testo non menzioni esplicitamente una "legge sulle autorizzazioni agli acquisti" come parte delle Leggi Siccardi, è fondamentale considerare che in quel periodo, e per gran parte del XIX secolo, vigeva in molti Stati europei, inclusa l'Italia preunitaria, il principio dell' "amministrazione dei beni ecclesiastici" (storicamente noto anche come manomorta ecclesiastica ). Questo sistema prevedeva che gli enti ecclesiastici non potessero liberamente acquistare beni immobili o accettare lasciti e donazioni senza una specifica autorizzazione statale. L'obiettivo era duplice: da un lato, impedire l'eccessivo accumulo di beni immobili nelle "mani morte" della Chiesa, che li sottraeva alla circolazione economica e alla tassazione; dall'altro, esercitare un controllo sulla ricchezza e l'influenza economica delle istituzioni religiose. Il documento, immediatamente dopo aver menzionato le Leggi Siccardi, prosegue con le leggi eversive del 1855, 1866 e 1867. Queste leggi ebbero un impatto ancora più diretto sul patrimonio ecclesiastico, poiché portarono alla soppressione di alcuni enti ecclesiastici ritenuti "inutili" e alla conversione dei loro beni in rendita pubblica (nella misura del 5%). Tali leggi, di chiara matrice giurisdizionalista, riflettevano la volontà dello Stato di affermare la propria sovranità anche sulla proprietà ecclesiastica e di reperire risorse per le casse pubbliche. Pertanto, sebbene il termine "autorizzazione degli acquisti" non sia direttamente collegato alle Leggi Siccardi nel testo, è nel più ampio contesto delle politiche giurisdizionaliste e poi eversive, avviate in quel periodo e di cui le leggi Siccardi furono un precursore in termini di limitazione dei privilegi ecclesiastici, che si inserisce la logica di controllo statale sulla gestione e l'acquisizione patrimoniale degli enti religiosi. Tali misure miravano a ridimensionare il potere economico e l'autonomia della Chiesa in un'ottica di affermazione della sovranità statale. Opinione personale sull'obiezione del farmacista In un esame universitario, non è richiesto di esprimere un'opinione personale, ma piuttosto di analizzare la questione da un punto di vista giuridico, evidenziando i principi e le argomentazioni a supporto delle diverse posizioni. Il caso dell'obiezione di coscienza del farmacista rientra nella più ampia discussione sull'obiezione di coscienza dei professionisti, un tema che coinvolge il bilanciamento tra la libertà di coscienza individuale e il dovere di servizio pubblico o professionale. L'obiezione di coscienza è definita come il rifiuto di conformarsi a una norma giuridica in ossequio a un intimo convincimento. Affinché sia riconosciuta giuridicamente, tale obiezione deve scontrarsi con un valore che l'ordinamento considera meritevole di protezione.

L'Art. 19 della Costituzione italiana garantisce a tutti il diritto di "farne propaganda" della propria fede religiosa. Questa espressione include esplicitamente il diritto al proselitismo religioso , inteso come la possibilità di convincere altri soggetti ad unirsi alla propria confessione. Questo diritto è garantito anche per coloro che intendono cambiare fede religiosa, attraverso l'apostasia. Il proselitismo si configura come una delle manifestazioni più elevate della dignità dell'uomo nell'esercizio della sua libertà religiosa. Il proselitismo, in quanto esercizio della libertà religiosa, deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, in particolare della libertà e dignità della persona. Il testo non esplicita quali siano i limiti specifici per distinguere un proselitismo legittimo da una condotta che potrebbe assomigliare, in un'accezione lata, a una forma di "plagio" o manipolazione. Tuttavia, si può inferire che, come per ogni diritto fondamentale, anche il proselitismo trova il suo limite nel rispetto del "buon costume" (esplicitamente menzionato per i riti ) e, più in generale, nei diritti inviolabili dell'uomo e nei principi supremi dello Stato (Art. 2 Cost.). Ciò implica che il proselitismo non possa tradursi in coercizione, violenza, induzione forzata o manipolazione che leda l'autonomia decisionale e la libertà di coscienza dell'individuo. La tutela della libertà religiosa si estende alla libertà di coscienza, che include la possibilità di credere o non credere e di cambiare credo, sottolineando che qualsiasi forma di pressione indebita sarebbe contraria a questi principi. In sintesi, mentre il reato di plagio non esiste più nell'ordinamento italiano, il proselitismo religioso è un diritto costituzionalmente garantito. Tuttavia, esso deve essere esercitato in modo lecito, senza violare la libertà, l'autonomia e la dignità delle persone, principi che costituiscono i limiti impliciti all'esercizio di qualsiasi libertà fondamentale. Dettagli del processo breve introdotto dal Papa Il testo fornito non menziona in alcun punto il "processo breve introdotto dal Papa" né fornisce dettagli su riforme specifiche del diritto canonico processuale matrimoniale (come il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015, che ha riformato i processi di nullità matrimoniale canonica). I documenti fanno riferimento alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e alla "riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio". Questa riserva di giurisdizione, in base alla quale le cause di nullità dei matrimoni canonici con effetti civili sono di competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici, è stata mantenuta e ritenuta coerente con il principio di laicità dello Stato. Il Concordato Lateranense del 1929 e successivamente l'Accordo di Villa Madama del 1984 hanno riconosciuto gli effetti civili al sacramento del matrimonio celebrato secondo il diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. Il diritto canonico disciplina il matrimonio attraverso il codex juris canonici , definendolo come il "patto matrimoniale con il quale l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e procreazione della prole". I canoni 1055 e seguenti stabiliscono gli elementi essenziali per la validità del matrimonio canonico, tra cui il consenso, la capacità delle parti e la forma canonica.

Qualsiasi riforma del processo di nullità matrimoniale canonica, sebbene non specificata nei testi, ricadrebbe sotto la disciplina del diritto canonico. Per avere effetti nell'ordinamento civile italiano, le sentenze di nullità ecclesiastiche devono essere sottoposte a un processo di riconoscimento (o "delibazione") da parte delle autorità civili, che ne verificano la conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Questo processo è ciò che rende le decisioni canoniche rilevanti per lo status civile delle persone. Pertanto, le informazioni disponibili si concentrano sulla validità e sugli effetti civili del matrimonio canonico e sulla giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità, ma non dettagliano riforme processuali interne alla Chiesa. Motivi reali della trascrizione tardiva La trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile è il meccanismo attraverso il quale il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico acquista effetti civili nell'ordinamento italiano. Questo processo può avvenire in due modalità: tempestiva o tardiva. La trascrizione tempestiva deve essere richiesta dal parroco del luogo di celebrazione entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. In questo caso, gli effetti civili operano retroattivamente dal momento della celebrazione, senza limiti per i diritti acquisiti da terzi. La trascrizione tardiva , invece, è prevista dall'Art. 8 dell'Accordo di Villa Madama e si verifica quando la richiesta di trascrizione non viene effettuata entro il termine di cinque giorni dalla celebrazione. In tale ipotesi, la legge richiede un' autonoma manifestazione di volontà delle parti. L'istanza di trascrizione tardiva deve essere presentata all'ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, o da uno di essi con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. I "motivi reali" che possono condurre alla trascrizione tardiva non sono esplicitamente dettagliati nei documenti, ma possono essere inferiti dal fatto che, decorso il termine di cinque giorni, viene meno la "praesumptio voluntatis trascriptionis" (la presunzione della volontà di trascrivere). Ciò significa che, superato il termine, la volontà di conferire effetti civili al matrimonio religioso non può più essere automaticamente dedotta dal rispetto degli adempimenti concordatari iniziali. La richiesta congiunta (o con conoscenza e assenza di opposizione) diviene pertanto una nuova espressione della volontà di rendere civile un vincolo già esistente a livello religioso. Dal punto di vista degli effetti, anche la trascrizione tardiva produce effetti civili in modo retroattivo, a partire dal giorno della celebrazione del matrimonio. Tuttavia, un'importante differenza rispetto alla trascrizione tempestiva è che, nel caso di trascrizione tardiva, sono fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Questa clausola è posta a tutela per coloro che, prima della trascrizione degli effetti civili, hanno instaurato rapporti giuridici confidando nello stato di fatto (es. assenza di vincolo matrimoniale civile). I "terzi non pregiudicati" includono chiunque sia estraneo al rapporto matrimoniale, come gli eredi (legittimari o testamentari), se l'apertura della successione è avvenuta prima dell'integrazione degli effetti civili del matrimonio.

aderiscono ad altre religioni. Il Garante per la protezione dei dati personali e la giurisprudenza hanno affrontato tali problematiche. Ad esempio, il Tribunale di Padova ha ritenuto che la registrazione e conservazione dell'atto di battesimo nei registri parrocchiali siano operazioni strettamente connesse all'attività religiosa della Chiesa e non ledano la libertà religiosa di chi intende abiurare, né pongono ostacoli alla professione pubblica di ateismo. Questo conferma che il diritto civile tutela la libertà di non aderire a una confessione, ma non può imporre alla Chiesa di modificare i propri registri sacramentali in modi che contraddirebbero la sua stessa natura e teologia. Il diritto di appartenenza cultuale è una questione complessa, e la CEDU e la Carta di Nizza prevedono la libertà di professare e di mutare fede religiosa, implicito anche nell'Art. 19 Cost.. Libertà religiosa La libertà religiosa è riconosciuta come uno dei diritti fondamentali e inviolabili della persona nell'ordinamento italiano, trovando il suo fondamento in diverse disposizioni costituzionali, in particolare negli articoli 2, 3, 8, 19 e 20 della Costituzione. L'Art. 19 della Costituzione disciplina i contenuti e le modalità di esercizio di tale libertà, affermando che "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Questa formulazione ampia e inclusiva sottolinea l'importanza primaria che questo diritto riveste nelle dinamiche costituzionali. Gli aspetti caratterizzanti il diritto di libertà religiosa sono molteplici:

  • Diritto di professare la propria fede : Implica il diritto di scegliere e aderire a un proprio credo o a nessun credo (libertà di coscienza), senza alcun condizionamento confessionale e senza essere legati ad alcuna appartenenza a gruppi religiosi. Include la libertà di cambiare fede (apostasia).
  • In qualsiasi forma, individuale o associata : La libertà religiosa può essere esercitata sia a livello personale (es. preghiera privata) sia in forma collettiva, attraverso la partecipazione a riti comunitari o l'adesione a formazioni sociali religiose. Questa libertà è strettamente collegata alla libertà di coscienza, che include il riconoscimento delle obiezioni di coscienza.
  • Diritto di farne propaganda : È espressamente garantito il diritto al proselitismo religioso, ossia la possibilità di convincere altri soggetti ad unirsi alla propria confessione.
  • Diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto : Il compimento degli atti di culto è tutelato sia nella sfera privata che in quella pubblica. L'unico limite esplicitamente previsto dall'Art. 19 è quello dei "riti contrari al buon costume". Questo limite è inteso in senso restrittivo, per evitare che norme di polizia o amministrative possano impedire l'esercizio dei riti , e si riferisce a riti che "ledano la sensibilità della popolazione nel momento storico in cui si verificano" (es. atti contrari al pudore sessuale, manifestazioni ingiuriose, pratiche aberranti come il sacrificio di animali). Una lettura combinata dell'Art. 8, co. 1, e dell'Art. 19 Cost. evidenzia il progresso istituzionale nel riconoscimento del pluralismo religioso nel territorio della Repubblica, garantendo a tutte le confessioni eguali spazi di libertà e ai loro fedeli la medesima dignità nell'esercizio del culto. La Corte Costituzionale ha elevato la laicità a principio supremo dell'ordinamento costituzionale,

ritenendo che la sua attuazione implichi la garanzia della libertà religiosa in un regime di pluralismo culturale e confessionale. La violazione della libertà religiosa tutelata dall'Art. 19 può dar luogo a tutela risarcitoria. La giurisprudenza, interpretando gli artt. 2043 (danno patrimoniale) e 2059 (danno non patrimoniale) c.c., ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, tra cui la libertà religiosa, anche in assenza di reato. Questo principio è stato applicato anche in casi di condotte discriminatorie da parte della Pubblica Amministrazione, come il diniego di insegnamenti alternativi all'ora di religione. In conclusione, l'Art. 19 Cost. non si limita a considerare le manifestazioni di religiosità come mere azioni lecite, ma le riconosce e garantisce come espressioni elevate della dignità umana, traducendo i valori religiosi in un diritto di libertà che contribuisce allo sviluppo della personalità individuale. Edifici di culto Gli edifici di culto rappresentano una delle res mixtae centrali nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, data la loro natura strumentale al pieno esercizio del diritto di libertà religiosa. L'ordinamento italiano riconosce e protegge la particolare destinazione di tali beni, che includono chiese, oratori, cappelle, moschee e sinagoghe, attraverso specifici vincoli e benefici. L'Art. 831 c.c. sancisce che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile, in quanto non diversamente disposto da leggi speciali. Per quanto riguarda gli edifici di culto cattolici , l'Accordo di Villa Madama sancisce disposizioni particolari:

  • Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti , se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
  • La forza pubblica non può entrare negli edifici aperti al culto , per l'esercizio delle sue funzioni, senza previo avviso all'autorità ecclesiastica, salvo casi di urgente necessità.
  • L'autorità civile deve tenere conto delle esigenze religiose delle popolazioni (fatte presenti dall'autorità ecclesiastica) per la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'espropriazione di tali beni da parte di privati, ma sempre nel rispetto della loro destinazione al culto pubblico, distinguendo dall'espropriazione per pubblica utilità. La questione non riguarda l'espropriabilità in sé, ma l'incommerciabilità degli stessi. Per le confessioni acattoliche , le tutele per gli edifici di culto sono rinvenibili nelle singole intese e, in via generale, nel D.Lgs. 325/2001, che ha esteso tali disposizioni a tutte le confessioni religiose, anche prive di intesa, in conformità con l'Art. 8, co. 1, Cost.. Il R.D. 289/1930 già prevedeva che i fedeli di ciascun culto potessero avere un proprio tempio o oratorio per l'esercizio pubblico dei culti