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Informatica Giuridica: Diritto d'Autore, Reti e Protezione dei Dati - Prof. Palmirani, Appunti di Informatica Giuridica

sintesi di informatica giuridica relativi al 1) ruolo dell'informatica, 2) p2p 3)tcp/ip 4) diritto d'autore e banche dati 5) privacy 6) semantic web e cookies 7) firme digitali 8) nomi a dominio

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 28/03/2019

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DOMANDA 1 : IL RUOLO DELL’INFORMATICA GIURIDICA
L’informatica giuridica è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologia, informatica
ed economica prodotta dall’informatica, tale rivoluzione ha un impatto sul diritto: determina nuove
opportunità ma pone rischi che chiedono un intervento giuridico e modifica il ruolo del giurista. Nel diritto
dell’informatica il legislatore non può utilizzare l’iter seguito negli altri casi, il metodo da utilizzare è quello
che permette di prevenire e prospettare le situazioni future. Sono tre gli obiettivi che il giurista informatico
deve perseguire : valutare i rischi, comprendere le opportunità e prospettare gli impatti che le nuove
creazioni informatiche o le nuove tecnologie informatiche hanno sulla società. In questa prospettiva
occupano un ruolo importante le tecnologie, in quanto gli ingegneri anche se in misura minore del giurista
devono valutare le conseguenze che le loro creazioni hanno sulla società. Il diritto ha un ruolo determinante
deve adattare la realtà all’informatica giuridica, deve essere quindi EX-ANTE e non EX-POST, la legge è
uno strumento innovativo che crea un progresso senza attendere il momento giusto è la società che deve
successivamente adeguarsi alla legge. Il metodo EX POST è stato utilizzato nella vicenda che coinvolse
Giorgio e Luca Armani riguardante i nomi a dominio, il giudice applicò una disciplina usata per altre vicende
giuridiche e non un metodo EX ANTE che permetteva di adattarsi alla nuova realtà. Di fronte a queste
vicende possiamo ritenere che l’informatica giuridica si divide in informatica del diritto e diritto
dell’informatica, la prima si occupa di accrescere l’efficienza del lavoro giuridico ,di razionalizzare le attività
giuridiche ,formare l’autocoscienza del giurista e le tecnologie informatiche possono contribuire a valori
giuridici fondamentali; il secondo si occupa di prevenire l uso delle tecnologie informatiche contro i valori
giuridici, risolvere i conflitti legati all’uso di tali tecnologie informatiche e promuovere l’uso dell informatica
per realizzare esigenze sociali.
DOMANDA 2 : PEER TO PEER E CLIENT SERVER
Con la nascita di internet è emersa una relazione tra computer, nasce il CLIENT-SERVER dove un computer
CLIENT si connette ad un SERVER per fruire dei servizi appartenenti alla rete principale ( per la legge di
Metcalfe una rete è numero di nodi al quadrato ). Nel 2000 Flamming e Parker evolvono il modello del
CLIENT-SERVER e creano il PEER TO PEER dove i nodi scelgono liberamente se essere client o server
( manca la struttura gerarchica tipica del client- server ) evitando il monitoraggio centrale. Il peer to peer ha
avuto diverse applicazioni le più importanti si trovano nell’ambito della condivisione di file (file sharing ). Il
file sharing pone spostamenti di grandi quantità di dati e può porre problemi di sovraccarico delle reti
informatiche, inoltre può prestarsi alla violazione del diritto d’autore in quanto molti dati circolano violando
i diritti di proprietà intellettuale ( per gli acquisti online il diritto d’autore permette di effettuare due copie ,
una personale ed una di backup il diritto d’autore viene violato se la copia viene immessa in rete, il file
sharing può consentire la diffusone della copia violando il diritto d’autore ) . Il peer to peer presenta dei
vantaggi e degli svantaggi , per i vantaggi consente la diffusione della conoscenza, aumenta le capacità di
calcolo e permette una maggiore sicurezza tuttavia gli svantaggi consistono nel fatto che il modello del p2p
presenta maggiore vulnerabilità, si presta a violare il diritto d’autore e rallenta il traffico dei dati proprio per
il sovraccarico delle reti . Oggi continuano ad esistere modelli di peer to peer e client server.
DOMANDA 3 : DIRITTO D’AUTORE E BANCHE DATI
Il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/1941 e tutela le opere d’ingegno. Per l’art 1 della legge è protetta
l’opera creativa, qualunque sia la sua forma di espressione ed è tutelata anche se non è registrata. Viene
protetta l’opera derivata cioè l’elaborazione di un’opera esistente. Autore dell’opera è una persona fisica o
giuridica o più soggetti dando vita all’opera in comunione o collettiva. Il diritto d’autore consiste in diritti
morali e patrimoniali , i primi tutelano il diritto ad essere riconosciuti autori dell’opera, diritto all’integrità, di
inedito e di ripensamento sono irrinunciabili e non si estinguono alla morte dell’autore, i secondi consistono
nello sfruttamento economico dell’opera e si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell’autore. Il diritto
d’autore tutela il software ( linguaggi informatici che una volta immersi nel pc acquistano rilievo pratico ) e
l’art 2 comma 8 l 633/1941 stabilisce che del software viene tutelato il codice oggetto ed il codice sorgente e
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DOMANDA 1 : IL RUOLO DELL’INFORMATICA GIURIDICA

L’informatica giuridica è la disciplina che studia gli aspetti giuridici della rivoluzione tecnologia, informatica ed economica prodotta dall’informatica, tale rivoluzione ha un impatto sul diritto: determina nuove opportunità ma pone rischi che chiedono un intervento giuridico e modifica il ruolo del giurista. Nel diritto dell’informatica il legislatore non può utilizzare l’iter seguito negli altri casi, il metodo da utilizzare è quello che permette di prevenire e prospettare le situazioni future. Sono tre gli obiettivi che il giurista informatico deve perseguire : valutare i rischi, comprendere le opportunità e prospettare gli impatti che le nuove creazioni informatiche o le nuove tecnologie informatiche hanno sulla società. In questa prospettiva occupano un ruolo importante le tecnologie, in quanto gli ingegneri anche se in misura minore del giurista devono valutare le conseguenze che le loro creazioni hanno sulla società. Il diritto ha un ruolo determinante deve adattare la realtà all’informatica giuridica, deve essere quindi EX-ANTE e non EX-POST, la legge è uno strumento innovativo che crea un progresso senza attendere il momento giusto è la società che deve successivamente adeguarsi alla legge. Il metodo EX POST è stato utilizzato nella vicenda che coinvolse Giorgio e Luca Armani riguardante i nomi a dominio, il giudice applicò una disciplina usata per altre vicende giuridiche e non un metodo EX ANTE che permetteva di adattarsi alla nuova realtà. Di fronte a queste vicende possiamo ritenere che l’informatica giuridica si divide in informatica del diritto e diritto dell’informatica, la prima si occupa di accrescere l’efficienza del lavoro giuridico ,di razionalizzare le attività giuridiche ,formare l’autocoscienza del giurista e le tecnologie informatiche possono contribuire a valori giuridici fondamentali; il secondo si occupa di prevenire l uso delle tecnologie informatiche contro i valori giuridici, risolvere i conflitti legati all’uso di tali tecnologie informatiche e promuovere l’uso dell informatica per realizzare esigenze sociali.

DOMANDA 2 : PEER TO PEER E CLIENT SERVER

Con la nascita di internet è emersa una relazione tra computer, nasce il CLIENT-SERVER dove un computer CLIENT si connette ad un SERVER per fruire dei servizi appartenenti alla rete principale ( per la legge di Metcalfe una rete è numero di nodi al quadrato ). Nel 2000 Flamming e Parker evolvono il modello del CLIENT-SERVER e creano il PEER TO PEER dove i nodi scelgono liberamente se essere client o server ( manca la struttura gerarchica tipica del client- server ) evitando il monitoraggio centrale. Il peer to peer ha avuto diverse applicazioni le più importanti si trovano nell’ambito della condivisione di file (file sharing ). Il file sharing pone spostamenti di grandi quantità di dati e può porre problemi di sovraccarico delle reti informatiche, inoltre può prestarsi alla violazione del diritto d’autore in quanto molti dati circolano violando i diritti di proprietà intellettuale ( per gli acquisti online il diritto d’autore permette di effettuare due copie , una personale ed una di backup il diritto d’autore viene violato se la copia viene immessa in rete, il file sharing può consentire la diffusone della copia violando il diritto d’autore ). Il peer to peer presenta dei vantaggi e degli svantaggi , per i vantaggi consente la diffusione della conoscenza, aumenta le capacità di calcolo e permette una maggiore sicurezza tuttavia gli svantaggi consistono nel fatto che il modello del p2p presenta maggiore vulnerabilità, si presta a violare il diritto d’autore e rallenta il traffico dei dati proprio per il sovraccarico delle reti. Oggi continuano ad esistere modelli di peer to peer e client server.

DOMANDA 3 : DIRITTO D’AUTORE E BANCHE DATI

Il diritto d’autore è regolato dalla legge 633/1941 e tutela le opere d’ingegno. Per l’art 1 della legge è protetta l’opera creativa, qualunque sia la sua forma di espressione ed è tutelata anche se non è registrata. Viene protetta l’opera derivata cioè l’elaborazione di un’opera esistente. Autore dell’opera è una persona fisica o giuridica o più soggetti dando vita all’opera in comunione o collettiva. Il diritto d’autore consiste in diritti morali e patrimoniali , i primi tutelano il diritto ad essere riconosciuti autori dell’opera, diritto all’integrità, di inedito e di ripensamento sono irrinunciabili e non si estinguono alla morte dell’autore, i secondi consistono nello sfruttamento economico dell’opera e si estinguono dopo 70 anni dalla morte dell’autore. Il diritto d’autore tutela il software ( linguaggi informatici che una volta immersi nel pc acquistano rilievo pratico ) e l’art 2 comma 8 l 633/1941 stabilisce che del software viene tutelato il codice oggetto ed il codice sorgente e

la documentazione accessoria ( il codice sorgente è un linguaggio comprensibile solo all’uomo che deve essere tradotto per essere compreso dalla macchina e viene cos’ elaborato il codice oggetto). Qualunque attività sul software deve essere effettuata mediante rilascio di licenze d’uso ovvero contratti che permettono la distribuzione del software, l’accettazione delle licenze avviene nella fase di download , di installazione o all’apertura del software ( licenza a strappo ). Vi sono due tipi di licenze , quella usata per il software proprietario rilasciato solo dopo il pagamento di un prezzo e con il solo codice oggetto ed il software libero ( nato con stolmann ) formato da 4 libertà fondamentali: libertà di eseguire il programma di studiarlo distribuirlo e migliorarlo , la licenza è accompagnata dal copyleft cioè chi riceve un software libero deve trasferire il software in modo libero. Sull’onda delle idee di stolmann sono nate le creative commons, licenze che consentono di riconoscere all’autore la paternità dell’opera e permettono la diffusione contemporaneamente dell’opera. Sono sei licenze che oltre a consentire i diritti classici consentono l’introduzione di quattro vincoli , attribuzione della paternità , non opere derivate , non commerciale , condivi allo stesso modo copyleft. Permettono all’autore di pubblicare l’opera stabilendo cosa l’utente può o non può fare e l’utente è in grado di sapere come comportarsi. Di ogni licenza si hanno 3 versioni: commons dead scheda riassuntiva del comportamento da tenere, legal code versione integrale del contratto e digital code riassunto in linguaggio macchina. Sono licenze irrevocabili, non esclusive e gratuite. Le banche dati sono un insieme di dati memorizzati in un calcolatore ed accessibili solo tramite chiavi di accesso, si differenziano dagli archivi che sono un contenitore confuso di dati. Le banche dati sono protette dal diritto d’autore quando sono creative e sia che siano selettive o meno, ad essere creativa è la scelta del materiale immesso o l’organizzazione. L’art 2 dà una nozione di banca dati : raccolta di opere, dati ed altri elementi indipendenti tra loro. E’ stato introdotto un articolo sui diritti patrimoniali delle banche dati e questi possono essere ceduti, titolare è chi crea la banca dati, la durata è uguale a quella prevista dal d. d’autore. Si ha il diritto sui generis o del costitutore rivolto a chi ha effettuato un grosso investimento per la creazione della banca dati.

DOMANDA 4 : TCP/IP E I 5 LIVELLI

Internet è una rete di reti formata da cinque livelli che hanno una struttura gerarchica ed ogni livello è come incapsulato ovvero è cieco rispetto al precedente garantendo la neutralità della rete ( principio cardine creato dai fondatori di internet ), i livelli sono : livello applicazione servizi della rete, livello trasporto TCP , livello Network IP , livello Link correttezza msg che gestisce le infrastrutture e livello fisico aspetti hardware. In passato i livelli erano otto ed il settimo era i protocolli applicativi che oggi coincide con il nostro primo livello. I livelli TCP/IP sono i protocolli più importanti di internet, il livello TCP è la parte intelligente di internet, in questo i messaggi vengono spezzettati e viaggiano in parti, ogni parte viene numerata, classificata e viene indicato il mittente ed il destinatario. I messaggi vengono spediti contemporaneamente, la distribuzione dei pacchetti è parallela e non consequenziale permettendo maggiore velocità nel muoversi dentro la rete. Il livello IP è la parte stupida di internet ma efficace , ignora la provenienza e la natura dei pacchetti ma deve trasportarla in maniera rapida ed attraverso la strada più efficace. Con il termine commutazione di pacchetto viene indicata la divisione del messaggio in parti ( nato intorno agli anni 80 ) ha permesso la diffusione di internet, infatti grazie alla frammentazione del messaggio se nel trasporto uno dei pacchetti viene meno bisognerà recuperare solo il pacchetto mancante. La commutazione di pacchetto si differenzia da quella di circuito , dove i dati venivano trasmessi su una linea prenotata a velocità costante. Il principio base degli scambi in rete è che ogni pacchetto è uguale all’altro.

DOMANDA 5 : PRIVACY E CONTENUTI DELLA RETE

La tutela della privacy è curata dal Regolamento UE 679/2016 recepito dagli stati membri, in Italia recepito con il d.lgs 101/2018 questo ha modificato il Codice Privacy. Vi è una distinzione tra diritto alla riservatezza e diritto al trattamento dei dati personali, il primo è il diritto di ognuno di escludere gli altri nell’ingerenza della propria sfera personale, il secondo è il diritto di un individuo di controllare la circolazione dei dati che lo riguardano. Il diritto alla protezione dei dati personali va contemperato con gli altri diritti fondamentali si tratta del bilanciamento dei diritti principio adottato dalla GDPR. Il regolamento si applica al trattamento dei

binari, che trasforma il documento in una stringa di caratteri di lunghezza fissa, chiunque può decifrare l’autenticità di un documento. Dal documento in chiaro calcolo con la funzione di Hash l’impronta, effettuo con la chiave privata la cifratura del messaggio ed ottengo un file con estensione diversa p7m che contiene l’impronta cifrata,il documento in chiaro e il certificato, con la chiave pubblica effettuo la decifratura ottenendo così l’impronta in chiaro, ricalcolo l’impronta e confronto le due impronte, se coincidono il documento non è stato alterato. La firma digitale riguarda un soggetto persona fisica e la garanzia di questo è dato da un certificato rilasciato dal prestatore del servizio fiduciario che garantisce la correlazione tra chiave pubblica e titolare della chiave privata. Il certificatore può sospendere o revocare il certificato in qualsiasi momento o quando il titolare effettua la denuncia di furto o smarrimento della chiave. All’art 36 CAD si indica che il doc. informatico può essere portato in tribunale come prova con questo infatti si ha la presunzione che la firma coincide a chi possiede la paternità della stessa ,si può solo provare che sia stata effettuata una denuncia di perdita o furto. Gli effetti giuridici della firma digitale sono indicati agli art 46 e 25 EIDAS e 20 CAD. La firma garantisce : autenticità ovvero la paternità del documento, integrità ovvero che il documento non abbia subito alterazioni e non ripudio cioè piena validità del documento.

DOMANDA 8 : NOMI A DOMINIO

Il nome a dominio veniva considerato un elemento tecnologico, nel 2005 fu considerato un marchio atipico tutelato dalle norme del cod.civ. e tutelato dal diritto d’autore. Tutte le macchine hanno un numero univoco ovvero l’ IP NUMBER che serve a renderle rintracciabili su internet, ogni sito può avere un ip permanente o ricevere un IP temporaneo che torna dopo nuovamente disponibile, gli IP NUMBER sono limitati. Fino agli anni 90 gli IP NUMBER erano rappresentati da sequenze di numeri, successivamente tradotti in nomi così da favorirne la memorizzazione da parte dell’uomo. La traduzione degli IP NUMBER in nomi funziona in modo preciso, dentro ogni server c’è una mappa che contiene la tabella degli IP più navigati, quando si cerca di navigare una pagina inconsueta la cui informazione non è contenuta nel server questo cercherà l informazione in uno dei 13 server principali ( si occupano del funzionamento di internet nel mondo ) , se cadono i 13 server bisognerebbe tornare ad usare gli IP NUMBER per la navigazione. La registrazione dei nomi a dominio si divide in due livelli TDL E SDL i primi di tipo geografico o tematico. Ogni paese ha un’agenzia che ha il compito di tenere sotto controllo tutti i nomi di dominio che terminano con la sigla del paese in questione, ad esempio in italia con .it Non tutti i nomi a dominio terminano con il punto e l iniziale del paese, quelli ufficiali sono 7 di cui i primi 3 liberamente registrabili : .com di natura commerciale, .org di natura organizzativa, .net di natura legata ai servizi di rete, .gov di natura governativa , .edu accademica e .int di organi istituzionali e .mil di organi militari. Sul nome a dominio possono essere tenuti comportamenti illeciti sia di natura penale che civile, un esempio è il cybersquatting un soggetto fa incetta di nomi per rivenderli agli interessati o il reserve hijacking cioè nell’intimidazione di alcune multinazionali a piccoli imprenditori che per caso hanno registrato un nome a dominio simile al loro marchio. I metodi di risoluzione delle controversie sul nome a dominio possono essere giudiziali ovvero civili cautelari e di merito, stragiudiziale ovvero arbitro unico, collegio arbitrale che emette una sentenza inappellabile, o tramite enti conduttori.