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diritto dello sport
Tipologia: Dispense
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Il termine “doping” deriva dall’inglese “to dope”, drogare, e indica l’assunzione di sostanze che, per dose e composizione, permettono il miglioramento delle prestazioni, annullando la sensazione di dolore o fatica, e accrescendo la massa muscolare, ma danneggiano l’integrità psicofisica dello sportivo. L’assunzione di sostanze per aumentare il rendimento fisico non è attitudine recente, tant’è vero che, già nell’antica Grecia, si faceva uso di erbe ritenute capaci di aumentare le capacità atletiche. I primi tentativi di regolamentazione del doping hanno inizio nel 1960 attraverso l’introduzione dei primi divieti, e nel 1968 il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) stilò le prime liste di sostanze vietate. Il doping viene regolato sia da fonte interna che da una regolamentazione di carattere sovranazionale, risalente al 1989, quale la Convenzione di Strasburgo. La Convenzione di Strasburgo nasce con la finalità di creare un territorio comune sul quale, i singoli stati membri o firmatari della convenzione,avrebbero operato in coerenza con i criteri posti dalla stessa Convenzione. Il doping viene, dunque, contrastato attraverso l’armonizzazione delle discipline delle varie Federazioni sportive nazionali, ed in particolare attraverso l’armonizzazione dei regolamenti antidoping, degli elenchi delle classi farmaceutiche considerate dopanti e delle procedure disciplinari. All’interno della Convenzione emergono ulteriori esigenze quali quella di una distinzione tra organo istruttorio e organo disciplinare, ovvero tra chi procede alla verifica antidoping e chi avvia il procedimento disciplinare. Inoltre vi è l’esigenza del riconoscimento del diritto ad un processo disciplinare equo e della presenza di disposizioni normative chiare in tema di antidoping. In Italia si arriva a regolare l’antidoping nel 2000, attraverso la legge del 14 dicembre del 2000 n° 376. All’art. 1 ,di tale legge, si afferma che l’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e che dev’essere esercitata nel rispetto dei principi etici e dei valori
educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping. Ma cos’è realmente il doping? Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanza farmacologicamente attive e la sottoposizione pratiche mediche, non giustificate da condizioni patologiche, volte a modificare le condizioni fisiche al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Le sostanze che costituiscono doping si distinguono in cinque gruppi:
Un caso particolare è costituito dall’Emodoping o auto emotrasfusione che consiste in una trasfusione di sangue nell’atleta prima di una gara ; ciò comporta un aumento di emoglobina nel sangue e serve a migliorare la resistenza aerobica dell’atleta. L’emodoping è di due tipi: auto emotrasfusione, all’atleta viene prelevato del sangue e successivamente iniettato allo stesso prima di un gara; o etero trasfusione,il sangue viene donato da un altro individuo e iniettato all’atleta prima della gara. Per combattere l’uso di sostanze dopanti, dal 1966, sono eseguiti
al 2° co., il medesimo art. 1 estende l'abito dell'illecito alla «somministrazione o assunzione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive», e all'«adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'agonismo, al fine di alterare le prestazioni degli atleti». La l. 376/2000 rappresenta un momento fondamentale nella lotta ad un fenomeno che costituisce «una delle piaghe sociali più largamente diffuse oggi nel mondo». Il provvedimento legislativo funge per così dire da spartiacque tra la disciplina precedente e una nuova visione nella strategia di lotta all'uso di sostanze dopanti. Gli organismi sportivi, nella loro autonomia ordinamentale, hanno affrontato per tempo il problema che rilevava, in ambito internazionale, alle soglie degli anni '90, con i casi dell'olimpionico Ben Johnson (1988), dei calciatori Peruzzi e Carnevale (1990), di Maradona (1991), del pugile Gianfranco Rosi, della campionessa di salto in alto Antonella Bevilacqua (1996). Il C.O.N.I. con il provvedimento 487 del 22 Luglio 1988 si era adeguato alle istruzioni del C.I.O., che forniva gli elenchi delle sostanze e dei trattamenti vietati, dettando una disciplina uniforme per tutte le federazioni sportive nazionali. Ne derivarono i primi provvedimenti avverso campioni e sodalizi deferiti in prima istanza, alla Commissione di disciplina federale, e, in appello, alla C.A.F. Suscitarono scalpore le prime decisioni della Commissione federale che, generando un insieme di precedenti ed integrando così i codici di giustizia sportiva diedero origine ad una sorta di diritto giurisprudenziale.
Rileva la decisione della Commissione d'Appello Federale del 30 Novembre 1990, che, ai sensi degli artt. 32 e 34 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., allontanò per una anno dalle competizioni i già citati calciatori Peruzzi e Carnevale, condannando la società di appartenenza (A.S. Roma) ad una consistente ammenda (£ 150 milioni), perché «avevano assunto 'fentermina', sostanza vietata dal regolamento dei controlli antidoping dell'U.E.F.A. e compresa negli elenchi compilati a cura della Federazione medico-sportiva italiana». I due calciatori avevano affermato, peraltro con alcune incongruenze circa il tempo di assunzione, di aver ingerito alcune capsule di un farmaco dimagrante, il lipopill, presente in casa Peruzzi, al termine di un abbondante pranzo ivi consumato. La C.A.F. respinge anche il ricorso dell'A.S. Roma relativo alla eccessività della sanzione pecuniaria, osservando anche nella ricerca delle caratteristiche delle sostanze vietate non vi è alcuna distinzione tra sostanze più stimolanti o meno stimolanti. Pertanto, sul piano del trattamento sanzionatorio, non ha alcuna influenza l'accertamento della maggiore o minore efficacia della 'fentermina' sulle capacità agonistiche dell'atleta. La Commissione conclude: «il divieto di sostanze dopanti è stato disposto, oltre che a tutela della salute dell'atleta, soprattutto dalla determinazione di una concreta difesa contro la slealtà e la rettitudine sportiva. I tesserati, i tifosi, gli spettatori, tutti attendono che gli atleti gareggino con quella lealtà attinente non solo alla dimensione materiale, ma soprattutto a quella morale».
legislatore sportivo, ma alla necessità di ampliare il campo di azione della normativa antidoping». Non è esatto ciò che si afferma nell'appello proposto che, essendo l'ingestione avvenuta non nell'immediatezza della gara, essa non sia punibile. Il riferimento alla gara non è elemento essenziale per la sussistenza dell'infrazione disciplinare in esame. La sostanza rinvenuta in seguito alle analisi produce effetti euforizzanti e un forte senso di potenza fisica. Poiché l'art. 1 del codice di giustizia sportiva fa obbligo alle persone soggette all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, l'art. 32 è norma speciale rispetto a suddetto articolo perché punisce la slealtà consistita nell'uso di sostanze che mirano alla modifica della condizione dell'atleta. Casi eclatanti di doping si sono registrati anche in altre discipline sportive. I casi del pugile Gianfranco Rosi e della saltatrice Antonella Bevilacqua furono al centro di accesi e laceranti dibattiti. Il giudice federale aveva afflitto due anni di sospensione, con revoca del titolo mondiale, al pugile italiano che, nel 1995, al termine di un incontro vittorioso, era risultato positivo al controllo antidoping. Subito dopo il provvedimento, in seguito ad accertamenti effettuati dalla Commissione d'indagine, emerse che accanto alla responsabilità personale dell'atleta, sussisteva anche quella dei terzi che lo avevano indotto a doparsi. La stessa Commissione del C.O.N.I., in considerazione della collaborazione fornita dal
pugile, proponeva la riduzione della sanzione alla metà. Intanto Rosi adiva il T.A.R. del Lazio per ottenere l'annullamento della squalifica, ma il Tribunale amministrativo rigettava il ricorso non ravvisando la propria competenza a decidere. Il Consiglio di Stato però in seconda istanza accoglieva parzialmente il ricorso del Rosi e sospendeva l'efficacia del provvedimento, osservando che «la posizione di interesse legittimo lesa deve trovare tutela necessariamente anche davanti all'autorità giudiziaria». Invece nel caso Bevilacqua la Procura Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, avendo accertato che l'atleta, risultata «positiva», nel 1996, a due controlli antidoping, il primo, effettuato al termine di una manifestazione preolimpica, l'altro operato durante i Campionato Italiani Assoluti di Bologna, aveva assunto in perfetta buona fede dei prodotti terapeutici (efedrina e pseudoefedrina), non ritenne poter incolpare né sanzionare l'atleta. Diversamente, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera (I.A.A.F.), avvalendosi dell'autonomia riconosciuta alle federazioni internazionali, giudicò invece l'atleta colpevole, in base a proprio regolamento. La Bevilacqua partecipò sub iudice ai Giochi Olimpici di Atlanta del 1996, conquistando un brillante quarto posto: ma a fine settembre la Commissione arbitrale della I.A.A.F le inflisse la sanzione definitiva della squalifica di tre mesi, a decorrere dal secondo episodio di doping, cancellando di fatto tale risultato. Le vicende di cui sopra rilevano la contraddittorietà dei criteri e delle procedure
Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della scelta operata in tal senso dal legislatore sportivo. Va osservato che le iniziative poste in essere dal C.O.N.I. in ambito regolamentare e disciplinare non hanno inciso sulla gravità del problema, né hanno contributo ad arginare la pratica del doping nell'attività sportiva. Può dirsi che oggi il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti. L'ordinamento giuridico italiano, già nel 1950 con la l. n. 1055, aveva affidato la tutela sanitaria delle attività sportive alla Federazione medico - sportiva italiana, affiliata al C.O.N.I. Il medesimo provvedimento normativo, all'art. 3 e successivi stabiliva per gli aspiranti atleti un controllo sanitario obbligatorio e limiti relativi all'età e al sesso, fissando ammende pecuniarie in caso di inosservanza. Il Legislatore italiano riservava ad un organismo statale la facoltà di disporre altrimenti affidando ad altro ente statale la tutela sanitaria in ambito sportivo. Negli anni '70, nel tentativo di contrastare il fenomeno del doping emergente in ambito sportivo, veniva promulgata la l. 1099/1971, che si rivelava del tutto inadeguata, in quanto affidava la lotta al fenomeno in discorso a semplici sanzioni pecuniarie. Peraltro la l. 1099/1971 aveva previsto sanzioni per gli atleti partecipanti a competizioni sportive, per coloro che somministravano agli atleti sostanze proibite e per le società o associazioni sportive di appartenenza. Per queste ultime la sanzione amministrativa risultava triplicata, così come se si commetteva reato nei confronti dei minori di 18 anni.
I reati previsti da questa legge vennero depenalizzati con la successiva l. 689/1981. In effetti agli inizi degli anni '80 il problema del doping era diventato di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo. Peraltro, sul finire di quegli anni, ci fu un intervento più alto della storia del doping, la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa, firmato il 16 novembre 1989, ratificato in Italia solo nel 1995, con la l. 522/1995. Questa Convenzione, oltre alla definizione del doping nello sport (art. 2: somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping), e soprattutto impegnava i Paesi sottoscrittori ad incoraggiare le organizzazioni internazionali e nazionali ad una lotta senza quartiere, elencando gli obiettivi della lotta stessa (art. 7). La dottrina sottolinea il valido contributo offerto dalla l. 376/2000, approvata dopo un lungo iter dal Parlamento Italiano, che coinvolge ed armonizza sia organismi statali che organismi sportivi, nella lotta al doping, superando l'autonomia ordinamentale di questi ultimi. Questa legge, sin dal 1° co. dell'art. 1, include tutte le «tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti». Il doping, in questa legge, viene a costituire non solo l'assunzione di farmaci o sostanze, ma anche integratori alimentari e pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche. La l. 376/2000 indica con chiarezza che sono consentiti specifici trattamenti dettati dalla presnza di condizioni patologiche «documentate e certificate dal medico». Impone la duplice
corrispondenti alla condotta di chi procura ad altri, somministra o comunque favorisce l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive. La seconda ipotesi di reato riguarda l'atleta che assume i suddetti farmaci o utilizza le suddette tecniche. La norma non precisa se detta condotta si riferisce in via esclusiva a prestazioni agonistiche o ricomprenda anche gli episodi relativi ai momenti di allenamento o a pratiche non agonistiche. L'orientamento della C.A.F. sembra integrare la disposizione. La norma non accenna alla eventuale assunzione in buona fede, ma è automatica una integrazione interpretativa in tal senso, in quanto la buona fede è una clausola generale presente nel nostro ordinamento. L'art. 9 della l. 376/2000 al 2° co. prevede dunque il reato di chi si sottopone a pratiche mediche, non giustificate dalle proprie condizioni psicofisiche, al fine di modificare le proprie prestazioni agonistiche. Le circostanze aggravanti, di cui al 3° co. dell'art. 9, portano ad una maggiorazione della pena se dal fatto deriva un danno alla salute (a), se la persona coinvolta nel doping è un minore (b), se l'illecito è commesso da un dipendente o componente del C.O.N.I., di una Federazione, di una società o di un'associazione riconosciuta (c). Se poi l'autore del reato esercita una professione sanitaria (medico, infermiere professionale) o da uno dei soggetti elencati al 3° co. lett. c) andrà incontro a pene accessorie quali l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione e l'interdizione permanente dagli uffici direttiva, oltre alla confisca dei farmaci e di quant'altro utilizzato o predisposto per commettere il reato. Il 7° co. dell'art. 9 punisce chi commercia illegalmente farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive.
In conclusione la l. 376/2000 ha segnato un momento notevole nell'abito della lotta all'illecito e della tutela di principi cardine del nostro ordinamento, con riferimento soprattutto all'art. 32 Cost. e alla tutela della persona.