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La Relazione Tra Stato e Chiesa in Italia: Cesaropapismo, Separatismo e Concordati, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La relazione tra stato e chiesa in italia attraverso il concetto di cesaropapismo, il separatismo e i concordati. Della situazione di autorità suprema congiunta civile e spirituale, dei jus advocatiae e jus reformandi, e delle conseguenze del protestantesimo. Viene inoltre analizzata la tesi di ruggiero williams e la qualificazione dello stato italiano come confessionista.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 29/11/2011

bruzza
bruzza 🇮🇹

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CAPITOLO 1: CONSIDERAZIONI INIZIALI
1.il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica
Oggetto dello studio della scienza giuridica è un aspetto della vita sociale unitario: il diritto
in tutte le sue forme e manifestazioni; le norme che disciplinano in modo coattivo la
convivenza nei vari ambiti in cui è organizzato il genere umano, norme sui rapporti tra i
vari aggregati statali, norme sui rapporti intra-individuali in un ordinamento statale o non;
norme sui rapporti fra ordinamenti statali e ordinamenti non statali.
Il terreno proprio della scienza giuridica è di studiare la produzione, l'interpretazione e
l'applicazione delle norme giuridiche, le quali sono tali e si distinguono da tutte le altre
regole che governano la società, perché l'osservanza di esse è assicurata
dall'ordinamento, anche con la forza. Il diritto ecclesiastico riguarda uno degli aspetti
dell'ordinamento statale.
Oggetto della disciplina del diritto ecclesiastico: è il diritto dello Stato e non quello di un
ordinamento confessionale.
Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore
statale, perché le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano a un ordinamento
confessionale presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento
confessionale. Lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace ed
applicabile nell'ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso.
Nell'ambito degli studi giuridici il diritto ecclesiastico appartiene all'area del diritto pubblico.
2. Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico
Le fonti di cognizione si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia
unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose.
Tali fonti sono di vario livello:
Costituzione repubblicana: vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore
religioso espressamente menzionato: art. 3,7,8, 19 e 20. Gli articoli 7 ed 8, 3° comma
garantiscono i patti lateranensi, accordi fra Stato e Chiesa, stipulati l'11 febbraio 1929
e resi esecutivi dalla l. 810/1929, i quali risolsero la questione romana con la creazione
dello Stato: città del Vaticano e altre garanzie.
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CAPITOLO 1: CONSIDERAZIONI INIZIALI

1.il diritto ecclesiastico e la scienza giuridica

Oggetto dello studio della scienza giuridica è un aspetto della vita sociale unitario: il diritto in tutte le sue forme e manifestazioni; le norme che disciplinano in modo coattivo la convivenza nei vari ambiti in cui è organizzato il genere umano, norme sui rapporti tra i vari aggregati statali, norme sui rapporti intra-individuali in un ordinamento statale o non; norme sui rapporti fra ordinamenti statali e ordinamenti non statali. Il terreno proprio della scienza giuridica è di studiare la produzione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, le quali sono tali e si distinguono da tutte le altre regole che governano la società, perché l'osservanza di esse è assicurata dall'ordinamento, anche con la forza. Il diritto ecclesiastico riguarda uno degli aspetti dell'ordinamento statale. Oggetto della disciplina del diritto ecclesiastico: è il diritto dello Stato e non quello di un ordinamento confessionale. Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, perché le norme statali, per la disciplina di dati rapporti, rinviano a un ordinamento confessionale presuppongono fatti normativi, atti o negozi prodotti da un ordinamento confessionale. Lo studio del diritto ecclesiastico concerne tutto il diritto efficace ed applicabile nell'ordinamento statale per la disciplina del fenomeno religioso. Nell'ambito degli studi giuridici il diritto ecclesiastico appartiene all'area del diritto pubblico.

2. Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico

Le fonti di cognizione si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente, sia in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Tali fonti sono di vario livello:

  • Costituzione repubblicana : vi sono numerose disposizioni nelle quali il fattore religioso espressamente menzionato: art. 3,7,8, 19 e 20. Gli articoli 7 ed 8, 3° comma garantiscono i patti lateranensi, accordi fra Stato e Chiesa, stipulati l'11 febbraio 1929 e resi esecutivi dalla l. 810/1929, i quali risolsero la questione romana con la creazione dello Stato: città del Vaticano e altre garanzie.
  • Leggi dello Stato unilaterali : ovvero leggi che dettano norme formalmente attribuibili alla volontà unilaterale dello Stato, come quelle che hanno previsto le norme di applicazione del concordato del 1929.
  • Le altre norme statali (e regionali) : ovvero le norme contenute nei codici o in leggi speciali, nonché delle disposizioni di legge regionali concernenti l'assistenza, l'istruzione religiosa, i consultori famigliari, ecc. 3. Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico

I rapporti tra la Repubblica le confessioni religiose sono riservate alla potestà legislativa dello Stato (articolo 117 2° c.). Le fonti di produzione, ovvero i procedimenti da quali sono poste legittimamente le norme che trovano collocazione nella nostra disciplina, sono di vario livello:

  • Leggi ordinarie e le leggi costituzionali : la fonte normativa può essere in alcuni casi ho legge ordinaria, qualora questa dia esecuzione a un nuovo accordo; o costituzionale qualora il legislatore intenda modificarle per propria autonoma deliberazione, in questo caso la legge ordinaria è insufficiente e occorrerà ricorrere alla legge costituzionale.
  • Regolamenti: i quali disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e quindi devono essere conformi a queste. L'eventuale contrasto con la norma di legge può essere sindacato dall'autorità giudiziaria ordinaria o dal giudice amministrativo, se la norma violi un diritto soggettivo o un interesse legittimo, o tocchi infine materia riservata alla giurisdizione esclusiva del secondo (giudice amministrativo).
  • Circolari : norme interne della pubblica amministrazione, dettate con circolari, le quali si impongono come norme d'azione degli uffici inferiori in base al principio gerarchico. Il campo in cui le norme interne trovano ampia applicazione è quello nel quale le norme di legge o regolamentari danno spazio al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa. La circolare vale a disciplinare l'esercizio di poteri discrezionali attribuiti agli organi di governo.
  • Leggi regionali : le regioni, sia a statuto originario, sia a statuto speciale, non hanno competenza nella materia oggetto della legislazione previste dagli articoli 7 e 8 cost., Come quanto confermato dall'articolo 117 cost., Nel secondo comma,lett. c., Che annovera fra le materie riservate esclusivamente alla legislazione statale quella dei rapporti tra la Repubblica le confessioni religiose. Non è però escluso che le leggi regionali possano essere comprese fra le fonti di norme di diritto ecclesiastico, quando

Religio nella lingua dei latini aveva significati polivalenti:

  1. il culto del divino
  2. La superstizione. In entrambi i significati ha avuto, ed ha, una grande importanza, rispettivamente, presso le società progredite e presso le società primitive nel governo del gruppo. Nella Roma arcaica non v’era la distinzione tra istituzioni politiche e organizzazioni religiose. Anche con la Repubblica al governo civile venne distinguersi dal sacerdozio, la funzione svolta dal collegio pontificale, per lo stretto legame esistente tra politica e religione, continuò ad essere funzione pubblica, adempiuto ad un organo dello Stato; organo pubblico al pari dei consoli, del Senato, dei comizi e delle varie magistrature. Il jus sacrum era un ramo del jus publicum, ossia del diritto che disciplinava il governo dello Stato. L'impero romano: le funzioni di pontefice massimo furono assunte direttamente dal capo dello Stato, il quale in quanto incarnazione vivente della perennità esser certa dell'ordinamento imperiale, diventò divus divinità oggetto di culto, un culto dovuto da ogni buon suddito, alla stregua del pagamento dei tributi del servizio militare. Da ciò la versione dell'autorità imperiale nei confronti dei cristiani, perseguitati per ragioni d'ordine pubblico e politiche: perché disconoscendo la divinità dell'imperatore e rifiutando di partecipare al culto che gli era dovuto, si rendevano rei di lesa maestà.

2.I rapporti fra Stato e confessioni religiose: a) il cesaro- papismo

L'unione del potere politico con il potere religioso esistente nell'organizzazione dell'impero romano non venne meno con il riconoscimento del cristianesimo come religione lecita. Gli imperatori romani, come erano stati pontefici massimi del paganesimo, una volta fatti si cristiani, diventarono, secondo la tradizione romana, i moderatori della nuova religione. Era l'imperatore che convocava i concili, che ne rendeva esecutivi decreti e i dogmi di fede. Alle sistema dei rapporti fra Stato e religione, è stato definito con il termine di cesaro- papismo, il quale vale a scolpire la situazione di un'autorità suprema insieme temporale e spirituale, la situazione di unione del potere civile con il potere ecclesiastico.

Il cesaro-papismo cessò nell'Europa occidentale con la fine dell'impero Romano d'Occidente, ma persistette nell'impero di Bisanzio fino al suo crollo (1453). Uno degli esempi più illustri e più accessibili della commissione fra potere supremo civile suprema potestà religiosa, esistente nel sistema cesaro-papista è dato dal corpus juris civilis , il quale nel codice disegnavo riporta, in apertura le norme imperiali che sancivano il dogma della trinità, come legge che tutti i cristiani dovevano abbracciare.

3. Il giurisdizionalismo

Il cesaro-papismo era cessato nell'Occidente europeo per il venir meno di un'autorità politica centrale che potesse darsi un potere supremo su tutta la Chiesa. Venne crescendo l'autorità del vescovo di Roma, che non mancò di rivendicare una potestà anche d'ordine temporale. I conflitti tra papato e impero dell'alto medioevo erano d'ordine politico e non ideologico: il concordato di worms stipulato alla conclusione della lotta per le investiture. Le date tra papato e impero cessarono con l'indebolirsi del potere temporale del Papa e il frantumarsi del sogno di rinnovato impero romano-cristiano. Il sorgere di grandi compagini nazionali o di piccoli stati organizzati sotto il potere di un principe, se non attribuiva questo la forza per definire dogmi o convocare concili, gli attribuiva però la suprema potestà del territorio. Era svincolato da ogni potestà esterna anche dall'imperatore o dal Papa. Il principe era portato a dominare su qualsiasi altra potestà o centro esistente sul territorio. In questa prospettiva l'organizzazione della Chiesa non poteva sfuggire al potere regio. Il re si impegnava per l'unificazione di ogni potere sotto la propria giurisdizione. Il movimento di idee e le loro politiche durarono secoli a partire dal 14º secolo. Le guerre di religione furono concluse della pace di Augusta, che riconobbe solo ai principi della libertà di aderire o non alla religione riformata e attribuire loro il jus reformandi (potere di imporre la regione dei sì professata). Con la pace di Westfalia, alla fine della guerra dei trent'anni, si ebbe riguardo per le minoranze religiose, attribuendo uguali diritti a cattolici, luterani e calvinisti. Sistemi nei quali la chiesa era subordinata allo stato:

  1. territorialismo: in Germania con la trasformazione del regno in un nominale Stato federale e la sua frantumazione in principati grandi e piccoli (detti territori), i principi di ciascuno di essi esercitavano tutti i poteri pubblici, compresi i poteri sulla locale chiesa riformata, i beni di essi appartenevano al principe e i funzionari della stessa erano inquadrati nell'organizzazione statale;
  2. gallicanesimo: in Francia dove si sosteneva che i poteri del Papa riguardavano solo le materie spirituali, mentre spettavano alle reti tutti poteri in materia temporale;
  1. jus appellationis: gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano, con l'appello per l'abuso, contro provvedimenti o sentenze dell'autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli interessi dello Stato;
  2. jus dominis eminentis: appartenente al sovrano su tutto il territorio dello Stato, il quale importava nella concezione del patrimonialstaat(???), Che i sudditi fossero considerati solo domini utili dei loro beni; tale nei confronti degli enti ecclesiastici implicava la facoltà di imporre tributi, di amministrare bene in caso di vacanza, facendo propri i frutti, e quando la necessità politica lui esigesse, di incamerare né i beni con le leggi di ammortizza azione
  3. jus inspieciendi: generale potere del principe di intervenire per vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, controllando negli acquisti e l'amministrazione dei beni, istituire nuovi enti, sopprimere quelli inutili o dannosi, sorvegliare la professione di voti religiosi, l'insegnamento nei seminari o nelle altre scuole, ancor di più di sorvegliare sui concili sulle emissioni ed inoltre di limitare le relazioni fra tali istituti la Santa sede.

4.la teocrazia

il sistema teocratico, ossia della soggezione dello Stato alla Chiesa, e, in particolare, la Santa sede, non si può dire che si sia mai realizzato nell'esperienza della civiltà europea, anche se ne è stata una sua rivendicazione. Sant'Agostino (padri della Chiesa) sosteneva che la civitas terrena, quando tenda solo alla felicità mondana dei sudditi, commette peccato al pari dell'individuo che cerchi soltanto la fisicità terrena, mentre la civitas coelestis può guidare gli uomini verso il bene supremo. In alcuni scrittori del 13º secolo il Papa era divinizzato. Nella teoria egidiana la chiesa avrebbe dovuto perseguire il principio di unità(ordinatio ad unum) perché essa era la sola legittima potestà, sono nate da Cristo e i nomi di lui Lorenzo vicario del Papa. Potestas directa in temporalibus : è al Papa che appartengono tutti poteri esercitabili nel mondo sia d'ordine spirituale sia d'ordine temporale perché li ha avuti direttamente da Dio; tutte le potestà temporali sono esercitate sulla terra per delegazione del Papa, da quelle dell'imperatore a quelli dell'ultimo funzionario; è la potestà ecclesiastica fonte di tutte le altre che perciò sono da essa subordinate. Conseguenze di questa protestas:

  • solo la Chiesa aspettava il potere di decidere in modo unilaterale su ciò che fosse di sua competenza e ciò che fosse di competenza dello Stato, -tutta la materia ecclesiastica era sottratta ad ogni ingerenza del potere civile -in caso di contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche dovevano essere queste a prevalere e quindi le leggi civili in contrasto sarebbero state legittime, -nessuna autorità era legittima se non derivava troppo potere da un'investitura ecclesiastica che poteva essere revocata in caso di indegnità, -solo il Papa poteva decidere in ultima istanza della guerra e della pace e di ripartire le terre scoperte è in generale disporre delle persone e delle cose di tutto il mondo. Potestas indirecta in temporali bus: potere della Chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, di sciogliere i fedeli dall'obbligo dell'osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiastici, di premere direttamente sui governanti affinché siffatte leggi non siano emanate. Tale potestas fu inserita nell'indice dei libri proibiti e dovette passare oltre due secoli perché fosse accettata, ma oggi è l'unica potestà in materia temporale qualificata come protesta s'mediata dalla dottrina più recente. Potestas nello stato assoluto: poteva essere esercitata nei confronti del sovrano cattolico e suscettibile, come uomo, di peccare. Potestas nello stato democratico: in cui la sovranità appartiene al popolo, la potestà può essere esercitato influendo sui fedeli lettori, finché orientino le loro scelte nel senso indicato dall'autorità ecclesiastica. In questo nuovo contesto politico, la tesi teocratica è tramontata. Ai nostri gg. Esempi di stato teocratico: ordinamento dell’iran. 5. il separatismo

Tesi sostenuta: lo Stato quando non si conformava la legge divina, era opera malefica; la Chiesa poteva dipendere solo da Cristo, onde ogni dominazione dello Stato sulla chiesa era dominazione dell'anticristo. (Sant'Agostino) Il patrimonio ecclesiastico avrebbe dovuto essere utilizzato per scopi di pubblica utilità e la chiesa avrebbe dovuto svolgere la propria attività con le libere contribuzioni dei fedeli (Milton).

Tali tesi nella realtà non vengono seguite, ad esempio Cromwell, capo degli indipendenti, quando conquistò il potere, si guardò bene dall'attuare il separatismo e concesse ampia libertà ai dissidenti.

per tutte le confessioni, date le differenze esistenti tra di esse, non attuava una vera uguaglianza, la quale, per contro, sarebbe consistito nel dare ciascuno il suo: il sistema separatista non avrebbe avuto effetto favorevole sulla libertà religiosa) è Scaduto (sosteneva che solo in regime separatista, operando tutte le confessioni a norma del diritto comune, era possibile trattare in modo uguale in tutte le confessioni e assicurare una vera libertà religiosa). Secondo Giovanni Giolitti lo Stato della Chiesa erano due rette parallele, destinate a non incontrarsi mai. Prima della fine della guerra, nel 1944,Jemolo sosteneva che lo Stato avrebbe garantito libertà ed uguaglianza religiosa al solo attraverso un sistema separatista. Separatismo della sinistra laica: visione anche ecclesiastica sostenuto anche dai cattolici del c.d. Dissenso, sia da laici. Il concilio Vaticano II aveva fatto sorgere speranze di rinnovamento e fermenti di crescita religiosa, ma con il movimento generalizzato di protesta contro le autorità e le istituzioni partito dalle università americane e giunto in Europa nel 1968 portò a dei contrasti anche contro la chiesa cattolica, quindi nasce l'idea del separatismo come mezzo per purificare la Chiesa (una chiesa non privilegiata, non concordataria, povera, non condizionata da accordi politici). Quindi il separatismo degli scrittori laici di quel tempo a fondamento nell'idea che una legge uguale per tutte le confessioni religiose agevolerebbe la libertà dei singoli. Nasce l'idea liberale di uno Stato che lasci liberi i singoli di orientarsi senza vincoli giuridici in materia di religione, come di filosofia, di scienze o di politica. Ma lo Stato non può ignorare l'esistenza sul proprio territorio di istituzioni, quali le confessioni religiose. Nei confronti di queste lo Stato liberale data la sua incompetenza in materia di fede, deve necessariamente operare una separazione dei propri poteri da quelli propri di esse. Separazione in senso giuridico, attuata per lasciar liberi gli individui di accettare spontaneamente le dottrine morali o religiose. Questo principio deve essere considerato diverso da quello secondo il quale ogni accordo dello Stato con le confessioni religiose avrebbe caratteri privilegiario. Il contenuto privilegiario non è elevabile a caratteristica individuanti, che consente di distinguere il sistema separatista del sistema concordatario, bensì è un fatto accidentale verificabile in entrambi i casi, in relazione alla struttura organizzativa dello Stato e all'indirizzo politico da esso seguito. Quindi sembra indifferente usare concordati o intense, l'importante è che tali accordi non limitino i valori di libertà e di uguaglianza. Bisogna concludere che comunque sia il separatismo è un'ideologia solamente storica e puramente utopistica.

6.e) la coordinazione e i concordati

Sistema della coordinazione fra lo stato e le chiese: è quello indicato dalla vigente costituzione italiana per disciplinare i rapporti fra lo Stato le confessioni religiose. Il sistema prende corpo nei concordati stipulati(Un accordo a carattere transattivo, con il quale le parti si obbligano rispetto a tali materie, di tenere un dato comportamento nell'ambito della sovranità territoriale dello Stato stimolante) dalla Santa sede con gli Stati. Il concordato ecclesiastico è un istituto, il cui primo precedente è indicato nell'accordo di Worms del 1122 che ha introdotto e legittimato istituti giurisdizionali mistici nei confronti della Santa sede introdotti unilateralmente dallo Stato. Il sistema della coordinazione un sistema neutro: è il contenuto dell'accordo, di volta in volta stipulato, a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e della Chiesa in un determinato paese. Natura giuridica dei concordati: secondo l'ordinamento canonico i concordati, essendo gravoris momenti negotia sono di competenza della Santa sede e l'ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l'ordinamento internazionale. Per ciò che riguarda l'ordinamento italiano, la norma dell'articolo 7,1° com. cost. Non obbliga lo Stato concordare con la chiesa la disciplina delle materie di comune interesse. Però quando lo Stato si pone sulla via degli accordi bilaterali tali atti non sono atti di diritto interno, ma chi di diritto esterno. Discussione:

  • Prima tesi: concordati ecclesiastici come atto di diritto pubblico interno dello Stato (lo Stato non riconosce sul terreno giuridico la superiorità della Chiesa, ma neppure le riconosce una potestà giuridica nei pali né analoga alla propria e non considera la Chiesa come un ente esterno allo Stato, adesso coordinato ma ferma la propria sovranità sulla Chiesa e considera l'organizzazione cattolica esistenti in Italia soggetta alle proprie leggi.)
  • Seconda tesi detta curialista: vedeva nel concordato un privilegio concesso dalla chiesa allo stato.
  • Terza tesi: concordato ecclesiastico come negozio di diritto esterno, analogo ai trattati internazionali.
  • Quarta tesi: internazionalistica dell'articolo 7 Cost. Italiana: dichiarando che la Chiesa nel proprio ambito sovrana indipendente dallo Stato, indica che vi è un settore di materie nel quale lo Stato della Chiesa trattano da pari a pari e si pongono un ordinamento esterno. Tale norma lascia impregiudicata la soluzione del problema dell'appartenenza dei concordati all'ordinamento internazionale generale o ad uno speciale settore di questo ma si ritiene preferibile la prima, dato che

confessionismo è stata un espediente politico, al fine di potersi avvalere della religione come mezzo di governo. Stato laico: il contrapposto del confessionismo è la qualificazione dello Stato come laico (qualificazione poco adatta alla Repubblica italiana). Qualifica che compete agli Stati in cui vige un sistema separatista, ispirato a principi di libertà, ossia nel quale tutte le confessioni godono dello stesso trattamento, in base al loro diritto comune sono parimenti di effettivamente liberi nell'esercizio delle attività di religione di culto. La Chiesa cattolica distingue una recita buona dello Stato (Stato liberale) da un laicismo cattivo (politica anche ecclesiastica). Di regola la qualificazione confessionale è contenuta nella costituzione formale, come nel caso francese o nello statuto Albertino. Invece nella costituzione italiana non vi è alcuna norma che in modo espresso qualifica lo Stato dal punto di vista confessionale. Questo silenzio ha fatto sì che da una parte si pensasse in vista del collegamento fra la disposizione del secondo comma dell'articolo 7 Cost. E quella dell'articolo 1 del trattato della terranno, di definire la Repubblica come uno Stato democratico sostanzialmente formalmente cattolico, mentre, dall'altra si ritenesse, sulla base dei principi di libertà di democrazia affermati dalla costituzione del e della protezione, ad opera di questa, di tale norma Patrizia, che l'Italia fosse qualificabile come Stato laico nel senso della classica laicità liberale. La qualifica dello Stato attraverso l'attività dei suoi organi: cioè occorre un esame della sua legislazione, dell'attività amministrativa vincolata, dei comportamenti politici e tale analisi avrebbe messo capo solo una qualificazione politica, suscettibili di conseguenze sul piano giuridico. Alla fine degli anni 60 un autore a qualificato lo Stato italiano come confessionista in senso cattolico, senza che ciò importi compressione per altre confessioni religiose. Tale confessionismo è dovuto alla rispetto cui lo Stato ritiene di essere tenuto verso il sentimento religioso della maggioranza dei suoi cittadini. Ma questa qualificazione ha carattere meramente politico, ed è dovuta al confessionismo in senso cattolico seguito di fatto dalle forze dominanti sino alla metà degli anni 60; successivamente, la qualifica questione è stata contraddetta proprio dalla politica legislativa dello Stato orientata, nella soluzione di vari problemi, in senso del tutto contrario alle concezioni cattoliche: si pensi alle leggi sullo scioglimento del matrimonio, sulla porta, sul cambiamento del sesso. L'assemblea costituente aveva rigettato l'emendamento sostitutivo dell'attuale articolo 7, diretto, nel primo comma, a riconoscere che la religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica italiana, mentre un altro emendamento diretto constatare che la religione cattolica la religione professata dalla enorme maggioranza del popolo italiano venne

ritirato. Ciò significa che alla maggioranza dell'assemblea bastavano le formule che poi definitivamente vennero approvate. Inoltre la qualifica dello Stato italiano come confessionista sarebbe contraddetta dagli artt. 3, 8 e19 della carta costituzionale, i quali assicurano un'incondizionata libertà di uguaglianza ai singoli e dai gruppi sociali in materia religiosa, mentre se si accettasse rinvierebbe allo statuto Albertino che riconosceva come sola religione, liberamente e stabile, quella cattolica, laddove le altre confessioni religiose erano veramente tollerate. Poiché una simile contraddizione non era possibile e in vista del fatto che le disposizioni degli artt. 3,8,19 della carta regolano, sul piano costituzionale, la materia, in passato disciplinata dalle norme originate dall'articolo uno del trattato, in modo radicalmente incompatibile con essa e per intero, era logico pensare che la costituzione, nonostante generali, ma generico riferimento ai patti lateranensi, avesse abrogato l'anzidetta norma di origine pattizia. La tesi che il principio confessionista è stato abrogato dalla costituzione trova conferma nel n.1 del protocollo addizionale dell'accordo del 18 febbraio 1984, nel quale le parti hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio, originariamente richiamato da patti lateranensi, della religione cattolica come sulla religione dello Stato italiano. Quest'accertamento pone fine a un quarantennio di dispute dottrinali e giurisprudenziali esclude senz'altro che possa ancora essere supposta resistenza, livello costituzionale, di una dichiarazione di confessionismo dello Stato in senso cattolico. La corte costituzionale, con la sentenza 203/1989 ha ritenuto che dalle norme degli articoli 2,3 e 19, nonché 7,8 e 20 Cost., le quali secondo noi qualificano la Repubblica come liberale pluralista, sarebbe desumibile il principio supremo della laicità dello Stato italiano. Tale principio della non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale culturale. Il principio espresso dalla nostra costituzione quello di libertà e pluralismo e non di laicità.

8. La politica legislativa italiana in materia ecclesiastica: a) dal 1848 al 1922

Politica ecclesiastica del regno di Sardegna: parlare di politica ecclesiastica italiana a decorrere dal 1848, quando l'unità del paese ancora lontana, non è contraddittorio, perché è in quell'anno che prese l'avvio in Piemonte la politica ecclesiastica della destra, i cui riflessi sul piano normativo furono estesi progressivamente alle altre regioni italiane dal 1859 in poi.

La questione fu temporaneamente congelata nel 1864 quando Minghetti firmò con la Francia di Napoleone III, il grande protettore del potere temporale del Papa, la Convenzione di settembre. Si prevedeva infatti l’impegno italiano a non attaccare il territorio pontificio e quello francese a ritirare le proprie truppe da Roma. Una clausola segreta prevedeva, a legittimare la rinuncia a Roma da parte del governo italiano, il trasferimento della capitale del Regno da Torino a Firenze. Nel 1870 il Papa perse l’alleato più prezioso, la Francia di Napoleone III, duramente impegnata nel conflitto con la Prussia. La Francia uscì sconfitta e permise, oltre all’unificazione della Germania, la presa dello Stato pontificio da parte del Regno d’Italia. Il 20 settembre 1870 truppe italiane superarono i confini del Lazio e misero Roma sotto scacco, riuscendo a penetrare oltre le mura della città attraverso una breccia aperta nei pressi di Porta Pia. Proprio questo episodio rimarrà, nell’immaginario collettivo, il simbolo della vittoria dello stato laico su quello confessionale. I rapporti con il Papa vennero regolati nel 1871 con la Legge delle guarentigie , che garantiva al pontefice l’inviolabilità dei luoghi dove risiedeva, l’uso dei palazzi Laterano e Vaticano, il diritto ad accreditare ambasciatori e una dotazione annua. La Legge venne respinta da Pio IX con l’enciclica Ubi nos, e mai accettata dalla Santa Sede. Il conflitto che si aprì lacerò le coscienze dei milioni di cittadini credenti. Nel 1874 presso la Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici, alla domanda se i cattolici italiani avessero dovuto prendere parte alle elezioni politiche, la risposta fu chiarissima: non expedit (dal latino, non è conveniente, non è opportuno). Era una dichiarazione che sanciva in modo emblematico la crisi profonda causata dello strappo tra la classe politica italiana, che faceva della formula cavouriana libera chiesa in libero stato uno dei propri caratteri distintivi, e la Chiesa. La crisi autoritaria di fine secolo, il pericolo socialista e la svolta liberale di Giolitti portarono al graduale superamento della logica cattolica dell’astensione politica. Duramente osteggiata dalla chiesa e dai laici più intransigenti, la legge rimase in vigore fino ai Patti lateranensi del 1929.

  1. b)dal 1922 al 1947

il movimento fascista, iniziato con la fondazione dei fasci di combattimento nel 1919 non aveva una propria ideologia politica. I fasci esposero un programma che mutuo a varie idee della sinistra italiana che voleva devolvere allo Stato i beni ecclesiastici. Un programma anticlericale che nelle elezioni del 1919 non fu portato neanche in Parlamento perché non fu eletto nessun deputato fascista. Con le elezioni anticipate del 1929 Mussolini ottenne il mandato parlamentare e nel suo primo discorso alla camera mostrò che il programma della politica ecclesiastica del fascismo era cambiato. Negli trattando della politica estera, sottolinea l'importanza del papato l'opportunità di buoni rapporti con esso al fine di accrescere l'influenza dell'Italia nel mondo. Il partito fascista fondendosi con il partito nazionalista ne aveva acquisito l'ideologia e con questa, l'idea che la religione cattolica in quanto religione dei padri, in quanto tradizione culturale del popolo italiano, forse un mezzo utile per cementare l'unità

spirituale della nazione. Quindi ancora una volta una concezione di asservimento delle religiose del civile, di prevalenza dello Stato sulla Chiesa, dell'utilizzazione della religione come strumento da parte delle forze politiche dominanti nel paese. La legge sulla stampa reintroduceva il delitto di vilipendio della religione dello Stato; disciplinando i programmi didattici dell'istruzione elementare, e consolidandosi il regime, il governo insediava una commissione mista per la revisione della legislazione ecclesiastica, alla quale partecipavano titolo personale alcuni ecclesiastici. Iniziarono nel 1926 le trattative per la stipulazione di quegli accordi che avrebbero preso il nome di patti lateranensi. Trattative segrete, che importavano la redazione di vari testi; la conciliazione fu resa nota con la solenne stipulazione dei patti nei palazzi della terranno nel febbraio del

  1. Gli accordi non riguardavano solo la soluzione della questione romana, alla quale è dedicato il trattato ma, anche, secondo le proposte fatte dalla Santa sede all'inizio delle trattative, le condizioni della religione della Chiesa in Italia. Inserendosi il concordato nel filone della tradizione politica ecclesiastica italiana, riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica rinunziava a taluni vecchi strumenti dell'apparato giurisdizionalista ma manteneva l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Il concordato non portò una pace assoluta perché vi era il timore che i circoli di azione cattolica svolgessero attività politica o sindacale, ciò indusse fascisti ad azioni violente contro sedi e persone, che cessarono solo con il nuovo specifico accordo del 1931. Le minoranze religiose erano passate a culti ammessi, ma comunque avevano visto deteriorare la loro posizione, poiché da liberi, in quell'anno si videro fare oggetto di una legge apposita. Il codice penale del 1930, prevedendo i reati contro il sentimento religioso conteneva anche una norma specifica riguardo il vilipendio della religione dello Stato. Quando il governo cominciò a voler attuare quei principi razzisti che si erano diffusi in Germania con il nazismo, la chiesa cominciò ad opporsi (1938). Spazzato via il fascismo, negli incerti anni che precedettero la formazione della Repubblica, i rapporti tra lo Stato le confessioni religiose andarono avanti sulla base del concordato. 10. c)Dal 1947 nostri giorni

La stipulazione dei patti lateranensi incontrò molte critiche da parte dei gruppi antifascisti, i quali erano costretti alla clandestinità o all'esilio. Durante la guerra, la Chiesa fece il proprio dovere: tutti quelli che temevano le persecuzioni o erano già perseguitati dai nazifascisti trovavano rifugio negli istituti ecclesiastici. I cattolici, e in particolare la democrazia cristiana, presero parte al comitato di liberazione nazionale (CLN).

La revisione del concordato è stata molto lenta (nove anni dall'ordine del giorno della camera), e questa lentezza ha fatto nascere nuovi meccanismi per il rinnovamento della disciplina tra Stato e Chiesa cattolica. L'ordine del giorno del 1967 aveva ufficialmente constatato che vi erano norme del concordato da rivedere, ad armonizzare con la nuova costituzione. I tribunali italiani, che, sino ad allora, avevano escluso che potesse essere profilato un contrasto tra norme del concordato e norme della costituzione, a decorrere dal 1968, presero a sollevare questioni di legittimità delle norme d'origine concordataria, riferendole alla corte costituzionale. Tra il 1974 1975 la revisione del vecchio concordato sembrava così improbabile che un'industria maestro, Arturo Carlo Jemolo, poteva teorizzare l'opportunità che le norme non più attuali di quel testo fossero lasciate cadere, una ad una, come le foglie secche. Le trattative per la revisione hanno dato vita alla presentazione di varie bozze di accordo: la prima fu presentata dal governo Andreotti nel 1976. Questa fu molto criticata perché aveva molte lacune ed era deludente. Dopo furono presentate altre bozze: tutte avevano in comune la decisione di lasciare ad un'altra intesa la disciplina della materia degli enti e del patrimonio della Chiesa (di cui l'articolo sette ha previsto soltanto alcuni dei principi fondamentali). Comunque il sospirato accordo fu stipulato in forma solenne il 18 febbraio 1984 a villa madama dal segretario di Stato cardinale Agostino Casaroli e dal presidente del consiglio Bettino Craxi. Anche se questo accordo presentava collegamenti con il vecchio concordato, lo stesso il successivo protocollo del 15 novembre del 1984 formano un nuovo concordato perché nulla è rimasto del vecchio. La differenza sostanziale tra il vecchio e il nuovo concordato è quantitativa: il vecchio presentava 46 articoli, mentre il nuovo ne presentava ben 96 (anche se presenti in testi diversi). Ciò che invece accomuna tutti gli accordi, a partire dal 1929 fino al 1984, è il voler cercare la soluzione delle questioni pendenti fra Stato e Chiesa mediante concordati. Perciò c'è un certo rispetto dello Stato nei confronti della Chiesa, in quanto non impone soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno che le sue leggi debbano dare esecuzione ad accordi. Quindi la soluzione delle questioni tra Stato e Chiesa deve essere fatta tramite concordati. Lo Stato non si professa indifferente rispetto a tali questioni, ne impone proprie soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno che le sue leggi diano esecuzione ad accordi con l'altra parte. Le ragioni profonde delle due simulazioni potranno essere diverse, perché nel 1929 lo Stato intendeva utilizzare la religione cattolica come mezzo di governo, mentre tale fine sembra estraneo alle forze politiche che hanno dato il proprio appoggio gli accordi

del 1984, le quali si sono mosse nell'ottica della struttura corporativa della società italiana, struttura riconosciuta dagli articoli 7e 8 3° com. Cost. Oltre all'accordo stipulato con la Chiesa cattolica, il 21 febbraio 1984 anche le confessioni valdese e metodista stipularono in maniera solenne un'intesa con lo Stato. Sulla scia di questi fatti, il 26 dicembre del 1986 lo Stato stipulò altre due intese con le "assemblee di Dio in Italia" e con "l'unione italiana delle chiese avventiste del settimo giorno". Molto più laboriosa è stata la conclusione dell'intesa con l'ebraismo italiano: infatti le comunità ebraiche dovettero prima formare un nuovo statuto interno. Così, anche se l'intesa fu raggiunta il 27 febbraio 1987, la legge per l'esecuzione di tale intesa si ebbe solo nel 1989. Inoltre lo Stato ha stipulato un'intesa con "l'unione cristiana evangelica d'Italia"(UCEBI) il 29 marzo 1993; mentre il 20 aprile del 1993 è stata raggiunta un'intesa con "la Chiesa evangelica luterana". Tutti gli accordi e le intese stipulate tra lo Stato e le varie confessioni religiose prevedono la possibilità di essere successivamente riviste, nei casi in cui ce ne fosse bisogno: cioè le leggi prevedono un riesame delle imprese ogni 10 anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione. CAPITOLO TRE: L'ORDINAMENTO STATUALE E IL FENOMENO RELIGIOSO. I SOGGETTI RELIGIOSI E POTERI PUBBLICI.

2. Le persone fisiche

Nella regolare il fenomeno religioso, lo Stato attribuisce rilevanza giuridica alle norme delle confessioni religiose e riconosce vari soggetti:

  • Le persone fisiche: in quanto credenti o non
  • Gli enti personificati: con un fine di religione o di culto
  • Le confessioni religiose. Art.19 Costituzione: con questo articolo in Italia è assicurata la libertà dell'individuo di poter professare qualsiasi religione riconosciuta; la posizione giuridica del singolo non cambia in relazione alla scelta religiosa da lui effettuata. Ma ciò non impedisce lo stato di attribuire rilevanza l'appartenenza ad una certa confessione religiosa o al fatto di rivestire posizioni particolari all'interno delle stesse. La qualificazione confessionale può essere diretta (ad esempio: gli ebrei che devono pagare contributi alla propria Chiesa perché previsto nello statuto di questa) o in maniera indiretta (esempio: la legge prevede di destinare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica, o a quelle rappresentate nella tavola valdese, e così via).