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Il profondo rapporto tra diritto ecclesiastico, teocrazia, cesaropapismo e separatismo, analizzando la storia e le differenze tra sistemi di relazione tra stato e chiesa. di temi come il diritto concordatario, il giurisdizionalismo, il cesaropapismo e il separatismo, fornendo esempi di teocrazie in mondo islamico e stati come l'Iran e ISIS. Inoltre, vengono presentati casi di chiesa di Stato in Norvegia e Danimarca, e si discute sulla libertà religiosa e i suoi limiti.
Tipologia: Appunti
Caricato il 16/01/2022
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DIRITTO ECCLESIATICO [email protected] Frequentanti esame sugli appunti ma è consigliabile anche guardare il resto di "Luciano Mosselli” diritto e religione in Italia e Europa 2° ed Giappichelli 2016. Frequentanti sono coloro che accedono ai podcast. Ci saranno seminari. I frequentanti devono avere sotto gli occhi gli schemi dei temi che verranno inseriti su kiro che permetteranno di seguire le lezioni e vengono dati in questi schemi le indicazioni di lettura x approfondimenti personali. Si può scegliere di fare una di queste letture preparando un approfondimento scritto o orale, ma si può scegliere anche una lettura diversa rispetto a quelle indicate cioè su 2 siti indicati su kiro, cioè il sito dell’osservatorio (www.olier.it) e il sito www.statoechiese.it I frequentanti possono sostenere colloquio a maggio (preappello) I) Il diritto ecclesiastico: nozione, breve storia della disciplina, e motivazioni dell’importanza e utilità del suo studio per le scienze giuridiche LEZIONE 01/03/21 (1) Citazione Pavel florensky (filosofo russo) “La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta x la via più breve ma una passeggiata a piedi, una gita sia pure su un punto finale ben preciso. Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare. Chi passeggia arriva tranquillo senza affrettare il passo”. Si riferisce alla lezione universitaria. Il fatto che la lezione non è solo offre lezioni che vanno e vengono, ma è una lezione sul metodo e nei nostri studi è una lezione sul metodo giuridico. Non è solo un percorso da un punto all’altro, ma come una passeggiata non è importante da dove si parte e dove si arriva ma importante è guardarsi intorno e guardare cosa si sta facendo. Altra citazione Plutarco: “l’opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco ma nell’accendere una fiamma”. 1.1 Nozione di diritto ecclesiastico e distinzione rispetto alle altre discipline Citazione-lettera di un grande studioso italiano di diritto ecclesiastico Arturo Carlo Jemolo che scriveva nel 1934: “nel mondo universitario, questa cattedra (del diritto ecclesiastico) è considerata l’ultima. Tra gli studenti questa materia appare la più inutile e la più tediosa. Fuori hai le domande sciocche della gente che si chiede se sei un prete spretato ecc..”. Jemolo dice che si tratta dell’ultima cattedra, non apprezzata dagli studenti. Definizione : il diritto ecclesiastico è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso.
Nella sua denominazione spagnola questo carattere di essere diritto pubblico emerge + chiaramente rispetto alla denominazione italiana. In Spagna “diricio ecclesiastico dello stado” così come in Francia, mentre in UK “diritto e religione cioè law and religion”. Data la definizione, emergono le differenze e i rapporti con le altre discipline giuridiche. Innanzitutto con il diritto canonico che è il diritto interno nella chiesa cattolica. Diritto canonico ed ecclesiastico nel sistema universitario italiano fanno parte di un unico settore. Diritto canonico come diritto interno di una confessione religiosa cioè quella maggioritaria ovvero chiesa cattolica. Diritto ecclesiastico invece è il diritto dello stato che regola il fenomeno religioso. Tra i 2 c’è un indubbio legame. C’è legame anche con gli altri diritti religiosi con il diritto canonico in primis, ma anche con il diritto islamico, ebraico. Questo perché esistono legame tra il diritto statale e i diritti religiosi Collegamenti tra diritto ecclesiastico e discipline non giuridiche sin particolare con le scienze storiche, e in particolare “storia e sistemi dei rapporti tra stato e confessioni religiose” che studia le relazioni tra stato e religione e tracciano la storia di queste relazioni. Jemolo definisce il diritto ecclesiastico una disciplina eminentemente storica che risente in modo peculiare di ogni mutamento che in campo politico si verifica tra stato e chiesa. Il D. ecclesiastico può avere una grande importanza perché è un banco di prova, una palestra, x il giurista. È una scuola di metodo giuridico. Tanto che un importante studioso di diritto ecclesiastico Mario Tedeschi definiva il diritto ecclesiastico come una scienza di mezzo perchè si colloca al croce via nelle varie discipline che devono essere intese come sistema. Per questo è C’è un profondo rapporto anche con altre discipline:
I 2 fondatori danno vita a due scuole: Momento cruciale per il diritto ecclesiastico: Ruffini segue un indirizzo storico\giuridico e esponenti sono Jemolo e Mario Falco (allievi di Ruffini) Scaduto emerge un’altra scuola nel diritto ecclesiastico che ha come esponente Schiappoli e Vincenzo del Giudice. 2 .Avvento della costituzione repubblicana del 1948 con la sua ampia e articolata tutela della libertà religiosa. Negli anni 60 dalla scuola iniziata da Jemolo, Luigi De Luca (prof di roma) inizia a studiare il d. Ecclesiastico come “legislatio libertatis” come legislazione di libertà, individuando, come nucleo fondante e fondativo della nostra disciplina, LA LIBERTA’ RELIGIOSA. Il principio fondamentale del diritto ecclesiastico è rappresentato dal diritto di libertà religiosa. 1 .Momento cruciale nella storia della disciplina, si ha con i patti lateranensi cioè con accordi tra Stato e Chiesa cattolica dell’ 11.2.1929 che introducono un altro aspetto fondamentale nell’ambito del diritto ecclesiastico cioè il diritto concordatario, cioè il diritto dei rapporti tra stato e chiesa come istituzioni dal punto di vista giuridico.
Principali manuali di diritto ecclesiastico: Le riviste del nostro settore: C’è il diritto ecclesiastico che risale alla fine 1800 “il diritto ecclesiastico”; quaderni “il diritto e politica ecclesiastica” e poi la rivista telematica “stato chiese pluralismo confessionale” (sito scritto prima www.statochiesa.it). Tra i siti importanti ww.olier.it fondato da Chizzoniti. A. Per il periodo precedente ai patti lateranensi del 1929: c’era il manuale di Scaduto “diritto ecclesiastico vigente in Italia” ultima ed 1924; Ruffini: non fa un suo manuale, ma fa la traduzione e la curatela di un manuale di uno studioso tedesco Emil Fridberg “trattato del diritto ecclesiastico cattolico evangelico” del 1893 Domenico Schiappoli: “manuale di diritto ecclesiastico” che segue l’impostazione del suo maestro Scaduto. Jemolo: “gli elementi, diritto ecclesiastico” del 1927. Dopo i patti del 1929 altromanuale di Jemolo: “lezioni di diritto ecclesiastico” 1933 Mario Falco: il “corso di diritto ecclesiastico” Prima del manuale di Vincenzo del giudice “corso di diritto ecclesiastico” C. Diritto vigente abbiamo il manuale di Francesco Finocchiaro aggiornato da Andrea Mettettini del 2020, il manuale di Cardia “principi di diritto ecclesiastico”, il manuale breve di Luciano Musselli (il nostro). B. Dopo la costituzione del 1948 il manuale di diritto ecclesiastico di Vincenzo del giudice (che arriverà fio alla 10 ed 1970) “le lezioni di diritto ecclesiastico di Jemolo” ultima ed nel 1979 e la prima del 33 e “il trattato di diritto ecclesiastico italiano” di Davac”.
Per delineare l’essenza di questa materia possiamo richiamare il pensiero di Musselli che in un suo scritto enuncia 3 tesi sull’insegnamento del diritto ecclesiastico: Ha un’impostazione storico problematica del diritto ecclesiastico definisce questa disciplina “diritto ecclesiastico come eminentemente storica” che risente di ogni mutamento che in campo politico si verifica nel rapporto tra stato e chiesa. La storia è importantissima nello studio del diritto ecclesiastico italiano. Lo studio della storia è una peculiarità italiana perchè Foscolo fu docente a pv nel 1809 “dell’origine e ufficio della letteratura” (a lui è dedicata l’aula dove ci si laurea). Problemi pratici della libertà di Jemolo. 1.5 Le motivazioni dell’importanza e utilità dello studio del diritto ecclesiastico: 2° tesi : l’insegnamento e lo studio del diritto ecclesiastico italiano deve prestare particolare attenzione al contesto giuridico e culturale europeo (la prospettiva europea deve sempre. Caratterizzare l’approccio attuale lo studio al diritto ecclesiastico) 1°tesi : l’insegnamento e lo studio del d. ecclesiastico deve cmq comprendere la trattazione del diritto statale in materia religiosa (cioè def di diritto ecclesiastico) 3° tesi: l’insegnamento e lo studio del diritto ecclesiastico può occuparsi di tutte le tematiche che abbiano connessione pregnante con il fenomeno religioso. (tutte le materie che hanno connessione con il fenomeno religioso devono essere prese in considerazione). Jemolo nato e morto a Roma 1891 -1981 giurista e storico di fama internazionale. Allievo di Ruffini, insegna a Sassari, Bologna, Cattolica, Roma. Cattolico liberale anche Presidente della rai 1955-46. Cosa sono i problemi pratici della libertà? Non sono una conseguenza del principio teorico ma sono connaturati ad esso, lo precedono. Prima vengono i problemi, poi le soluzioni. Sono problemi della vita e non si tratta, per Jemolo, la difesa della libertà. Queste questioni vanno studiate nella loro realtà giuridica perchè il diritto, dice Jemolo, non esaurisce la serie delle norme che operano in seno alla società. Il diritto è uno spicchio della vita.
I mportanza culturale: per Jemolo non si da altro problema di qualche rilievo all’infuori di quello delle relazioni tra queste 2 società nazionale e religiose. Posizione che riecheggia quanto diceva Foscolo che ricorda che gli elementi sono e saranno solo il principato e la religione. Inoltre è palestra per il giurista x il suo grande spessore tecnico giuridico. È anche materia professionalizzante per l’esame di avvocato 1.6 Alcuni cenni e rapporti tra diritto ecclesiastico e letteratur a Giovanni Guareschi “epopea di don Camillo” da cui sono stati tratti film. Molti di questi racconti emerge il rapporto tra dimensione politica e religiosa proprio nel rapporto tra il sacerdote don Camillo e il sindaco comunista Peppone. V’è un racconto “suor Filomena”, se vuoi leggere. Ian McEwan “La ballata di Adam Henry” a 17 anni e 9 mesi non può decidere liberamente della propria vita e morte. È malato di leucemia. I genitori sono testimoni di Geova e si oppongono alla trasfusione, deve decidere quindi la corte, il giudice Mei deroga all’ortodossia giudica e stabilisce un contratto diretto con il ragazzo. Decide di incontrarlo. Nel rapporto tra diritto ecclesiastico e letteratura va segnalata un’altra dimensione. vi sono stati alcuni ecclesiasticisti che hanno scritti racconti e poesie. vi sono stati grandi giuristi anche grandi letterati: Salvatore Satta studioso di diritto processuale civile ma anche ecclesiastico. È stato grande scrittore anche Arturo Jemolo autore di racconti e novelle ma è stato autore anche di un giallo, difficile da trovare. Questo giallo si chiama “scherzo di ferragosto” 1983. Partiamo da Dante : canto 16esimo (del purgatorio) versi 109 e 114 distinzione tra dimensione politica dello stato e dimensione religiosa della chiesa. Il dualismo che caratterizza la materia. Torneremo che palle. Shakespeare: opera “il mercante di Venezia”. Il tema che riguarda il diritto ecclesiastico e il nesso è evidente, emerge contrasto tra culture e religioni. Emerge nella tragedia dal mercante in cui uno dei protagonisti esprime quella che è la sua condizione di una minoranza religiosa core quella ebraica. Foscolo , docente in unipv. “i sepolcri del 1807”. I versi dei sepolcri sono le parole che Musselli amava citare all’inizio dei suoi corsi di diritto ecclesiastico. Anche per lui il diritto religione e matrimonio sono alcuni tra i + importanti fattori che concorrono a perfezionare il carattere naturale inter sociale dell’uomo. Gianbattista Vico molto ammirato da Foscolo “la scienza nuova”.
Anche qui possiamo fare riferimento ad una citazione tratta dal vangelo di Matteo, capitolo 22esimo versetti 15-22 : farisei ed erodiani, partiti contrapposti tra di loro nel mondo ebraico, vogliono cogliere in fallo Gesù con una domanda maliziosa, cattiva potremmo dire: "sei contro Roma o contro il popolo di Israele? è giusto o no pagare il tributo a Cesare?" Gesù risponde con due cambi di prospettiva: A. primo cambio di prospettiva: non dice "dare" ma "rendere, restituire" a Cesare ciò che a lui appartiene, lo stato rende servizi e ad essi il cittadino deve restituire, tema del restituire; B. secondo cambio di prospettiva: per noi il più importante perchè la moneta portava descrizione "al divino Cesare", sottinteso che la moneta appartenesse a Cesare. Gesù vuole lanciare il messaggio per cui Cesare non è Dio, c'è una distinzione tra le due sfere, c'è dunque uno spazio legittimo per Cesare e uno spazio legittimo per Dio e questo segna l'origine di quello che è stato chiamato il dualismo cristiano , il dualismo nel governo del genere umano, mentre nel mondo classico c'è monismo, un'unione tra potere politico e sfera religiosa Bisogna dare a Dio la persona con tutta la sua dignità, grandezza, coscienza, cuore e in questo medesimo senso va un brano degli atti degli apostoli in cui san Pietro dice che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. San Paolo , da parte sua, nella l ettera ai romani capitolo 13esimo afferma il dovere di obbedire alle autorità politiche perchè ogni autorità viene da Dio. Quindi emerge fin dalle origini del cristianesimo questa concezione dualistica. Il dualismo cristiano è ribadito chiaramente nel contesto drammatico della passione di Cristo davanti a Pilato, rappresentante dell'autorità politica per eccellenza del mondo antico, vangelo di Giovanni capitolo 18esimo : Gesù afferma di essere re ma non lo è, come si sarebbe portati a credere, di un regno dell'aldilà. Quando dice che non è un regno di questo mondo si intende che è un regno che lo interessa anche ma è profondamente diverso dai regni della terra, basati sulla forza e violenza, è un regno che ha il compito di rendere testimonianza alla verità, non disinteressarsi della storia ma ne vuole creare una completamente differente. Questo concetto di dualismo cristiano trova un importante riconoscimento giuridico nell'alto medioevo, nella lettera di Papa Gelasio I all'imperatore Atanasio del 494 d.c.: si parla di dualismo gelasiano che si riconduce più in generale a quello cristiano, che anticipa la distinzione tra gli ordini, spirituale e temporale, religioso e politico, anche se si afferma con Gelasio I una maggiore importanza della chiesa per la sua maggiore responsabilità. Facendo un balzo di secoli sarà ribadita questa concezione da Papa Leone XIII nel 1885 con l'enciclica Immortale Dei che ribadisce la concezione della chiesa come società e il principio il sottinteso di questo messaggio cristiano è che in determinati casi a Dio bisogna dare tutto l'uomo perché se sulla moneta c'è l'immagine di Cesare, l'immagine di Dio è l'uomo e, quindi, a Dio va dato tutto l'uomo e a Cesare le cose. ( Concetto di dualismo )
dualistico nel governo. Questo testo, che ribadisce chiaramente questo secolare principio, ha una singolare assonanza con un testo giuridico, art. 7 della Costituzione italiana del 1948 , norma fondamentale del nostro ordinamento che regola i rapporti tra stato e chiesa. Su questa norma, come vedremo, esercita una grande influenza un canonista ed ecclesiasticista, Giuseppe Dossetti, ma anche un importante uomo di chiesa, sostituto alla segreteria di stato della Santa Sede, Giovanni Battista Montini, papa col nome di Paolo VI: egli ebbe un incontro con alcuni costituenti cattolici tra i quali Dossetti e Giorgio La Pira e in questa discussione fu proprio Montini a nominare un passo dell'Immortale Dei e i costituenti cattolici ne trassero ispirazione per arrivare a delineare il testo di quello che sarebbe stato l'art 7 della costituzione. Lo stato e la chiesa cattolica son ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, principio che sarà poi fatto proprio nuovamente dalla chiesa cattolica nell'ambito di un grande evento , il Concilio Vaticano II (1962-1965), in particolare in uno dei più importanti documenti, la costituzione di Gaudium et spes e afferma che la comunità politica e chiesa sono indipendenti e autonome ma tutte e due sono a servizio nella vocazione personale e sociale degli stessi uomini e se svolgeranno questo servizio a vantaggio di tutti in maniera efficace coltiveranno una sana collaborazione tra di loro secondo modalità adatte a circostanze di luogo e di tempo: principio della sana cooperazione. 2.3 il sistema teocratico Il sistema teocratico: abbiamo detto che il cristianesimo ha introdotto nella storia dell'uomo il principio dualista,ma la chiesa cattolica nella sua storia, spesso nel conflitto col potere politico, con l'impero, assume talora delle posizioni teocratiche. Sono posizioni che emergono soprattutto nel medioevo e con dei papi teocratici, Gregorio VII col suo Dictatus Papae dell'11esimo secolo, Innocenzo III nel 13esimo secolo e Bonifacio VIII fine 200 inizio 300. Questo conflitto tra il papato e impero si incentra sulla c.d. "lotta per le investiture", cioè sulla facoltà di nominare i vescovi. Era chiaramente rivendicata dal papa contro le ingerenze dell'impero perchè i vescovi erano incardinati nel sistema feudale ( c.d. vescovi conti ) e quindi l'imperatore rivendicava la sua potestà nella scelta dei vescovi. Ricordiamo il conflitto durissimo tra papa Gregorio VII e l'imperatore tedesco Enrico IV, scomunicato dal papa, che per salvare il trono chiede perdono al papa stesso da penitente a Canossa nel gennaio del 1077, salvo poi fare nuovamente guerra al papa e il conflitto si chiuderà con un accordo, il Concordato di Worms nel
potestà anche sulla regolamentazione civile del matrimonio, per esempio sull'indissolubilità e si oppone alla legislazione di stampo divorzistico che ammette lo scioglimento del matrimonio. Oggi anche questa dottrina appare superata nell'insegnamento della chiesa cattolica soprattutto in base alle posizioni del Concilio Vaticano II e della costituzione Gaudiom et spes. Il n 76 della costituzione Gaudimu offre il quadro di quello che oggi è l'insegnamento della chiesa su questi temi. La chiesa non rivendica più una potestas, un potere, ma afferma una libertas, una liberà di predicare la fede ed insegnare la propria dottrina sociale e dare un giudizio morale, non si rivendica più da parte della chiesa una potestà ne diretta ne indiretta ma si rivendica una libertà di giudizio anche sull'ambito politico, da un lato si restringe la sfera di azione della chiesa ma da un lato si allarga l'ambito di intervento perchè si dice che questo intervento è possibile quando richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime, non piùsolo la ratio peccati quindi, ma anche un richiamo ai diritti fondamentali della persona. La chiesa si pone come grande tutrice della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali: ecco il principio d'indipendenza e collaborazione, sempre richiamato dalla costituzione gauduiom, ci si ricollega al tradizionale insegnamento del dualismo cristiano contro ogni deriva di tipo teocratico. Vi è attualità del concetto di teocrazia, vi sono esperienza teocratiche vicine a noi cronologicamente, anche attuali. è stato definito regime teocratico la Ginevra di Calvino nell'ambito della riforma protestante: era una repubblica dominata dall'elemento religioso; vi è un ampio dibattito che riprenderemo sul se possa essere considerato uno stato teocratico o meno lo stato del Vaticano, in cui il papa è ancora sovrano. Altri studiosi non condividono questa ipotesi. Alcuni esempi di teocrazie sono ravvisabili nel mondo islamico dove manca la distinzione dualistica tra sfera religiosa e politica e dove vi è un ritorno al monismo tra l'elemento religioso e l'elemento politico che risale alla dottrina islamica del profeta Mohamed, quindi se pensiamo all'Iran sicuramente abbiamo elementi di teocrazia, abbiamo chiaramente uno stato con riforme politiche che lo accomunano a stati moderni e contemporanei, parlamento governo e presidente della repubblica, ma il potere maggiore è nelle mani dell'autorità religiosa e lo stato islamico, l'isis, è sicuramente una forma di stato teocratico e forse viene meno l'elemento dello stato perchè non è un vero stato riconosciuto dalla comunità internazionale per il suo carattere terroristico ma nella sua impostazione ha un'assoluta prevalenza dell'elemento religioso su quello politico e quindi è sicuramente un'esperienza teocratica nel mondo attuale. 2.4 il cesaropapismo Su tali temi abbiamo un'osservazione di un grande studioso dei rapporti tra stato e chiesa, Francesco Ruffini: egli osserva che, mentre il sistema teocratico, a parte qualche esempio, rimane per lo più nella storia a livello teorico, rimane nella dottrina della chiesa cattolica e si realizza solo episodicamente, viceversa il cesaropapismo è largamente presente nella storia; soprattutto nella storia antica un sistema tendenzialmente cesaropapista è quello costantiniano: l'imperatore Costantino con l'editto di Milano del 313 d.c. afferma la libertà religiosa e considera il cristianesimo, fino ad allora perseguitato, come una religione lecita e da riconoscimento alla Definizione di cesaropapismo: sistema opposto alla teocrazia, in cui l'elemento religioso è sottoposto al potere politico.
libertà religiosa. Costantino, dal punto di vista dei rapporti con la chiesa esercita un grande controllo e vaste ingerenze sulla chiesa, sulla vita della chiesa, pensiamo ad es alla presenza dell'imperatore al Concilio di Nicea del 325 d.c. che condanna le eresie ariane. Costantino si definisce vescovo esterno della chiesa, affermando chiaramente un suo potere al pari dei vescovi della chiesa pure essendo egli imperatore, viene meno una distinzione. la sua politica di stampo cesaropapista proseguì nei successori imperatori romani cristiani. Teodosio proclama il cristianesimo religione ufficiale dell'impero con l'editto di Tessalonica nel 380 d.c. Dopo la caduta dell'impero romano d'occidente nel 476 d.c. il cesaropapismo continua la sua esperienza nell'impero romano d'oriente con interventi penetranti da parte degli imperatori negli affari ecclesiastici, non solo nell'organizzazione interna della chiesa ma anche in questioni dogmatiche, si pensi al ruolo dell'imperatore contro le eresie cristologiche, arianesimo, monofisismo. Un documento emblematico, il Corpus Iuris Civilis di Giustinaino, VI sec. d.c: il codex giustinianeo apre il titolo del libro primo con significative parole: nessuno deve osare di contestare pubblicamente i dogmi della chiesa cattolica come quello della santissima trinità, padre figlio e spirito santo, o i dogmi fondamentali della fede cattolica. L'esperienza cesaropapista prosegue dopo il c.d. Scisma d'Oriente, 1054: la chiesa d'oriente si separa da quella cattolica perchè non riconosce più l'autorità del papa. Il cesaropapismo si sposta ancora poi ad est, la russa zarista è il tipico sistema cesaropapista fino alla rivoluzione del 1117, poi si ha il sistema sovietico, dopo la caduta del sistema comunista c'è un sistema che alcuni osservatori hanno definito nuovo cesaropapismo, l'atteggiamento di Putin nei confronti della chiesa ortodossa, si parla di Putin come nuovo zar. In generale anche nei rapporti con la chiesa ortodossa c'è un forte legame tra potere politico e chiesa ortodossa, torneremo su questo. Tornando all'occidente, dopo la caduta dell'impero romano, 476 d.c., vi è tensione tra la chiesa e i regni romano-barbarici perchè molti di essi sostengono l'eresia ariana; pensiamo all'esperienza dei longobardi, sono ariani, poi si convertono al cattolicesimo e ci sono anche in quest'epoca delle guerre di religione come le annota Gianbattista Vico nelle pagine di La Scienza nuova del 1740. Un punto di incontro tra potere politico e chiesa cattolica viene trovato con la monarchia franca. Grande momento di sintesi storico politica: nasce il Sacro Romano Impero d'Occidente nella notte di natale dell'800 d.c. con l'incoronazione di Carlo Magno a Roma da parte del papa Leone III ma dal punto di vista dei rapporti con la religione, la politica di Carlo Magno è un nuovo cesaropapismo: le leggi di Carlo Magno si dividono tra capitularia mundana e capitularia ecclesiastica. Anche il sacro romano impero germanico persegue una politica cesaropapista: Ottone I diviene imperatore nel 962 ed emana il "Privilegium Othonis", detto anche "privilegio ottoniano", che sancisce che l'elezione del papa dovesse avvenire col consenso dell'imperatore del sacro romano impero e dei suoi rappresentanti. Abbiamo poco fa accennato alla lotta per le investiture che caratterizzava il conflitto tra papato e impero e abbiamo detto che tale conflitto si chiude con un accordo, il Concordato di Worms nel 1122 tra Enrico V e Callisto II: qui cesaropapismo e dottrina teocratica si contrappongono e si scontrano. Il sistema cesaropapista che aveva caratterizzato a lungo sembra soccombere di fronte la dottrina teocratica. Come abbiamo accennato anche la teocrazia papale cede il passo alle nascenti monarchie nazionali. E’ la fine del cesaropapismo? Probabilmente no perchè ci sarà forse qualche ultimo bagliore del
Nei paesi protestanti si ha il modello diverso rispetto ai paesi cattolici ovvero delle chiese di stato (monarchie nord eurpa + UK).
La chiesa Danimarca denominata anche chiesa evangelico luterana della Danimarca o chiesa nazionale danese, nel nome stesso si afferma il modello della chiesa di Stato ed è ancora a tutti gli effetti religione di Stato della Danimarca, pur essendo ampiamente garantita la libertà religiosa. E’ un sistema per certi versi è analogo a quello delle chiese di Stato protestanti si ha nei paesi a maggioranza ortodossa, dove è la chiesa ortodossa quella dominante. Un esempio emblematico di ciò si ha Grecia, altro paese dell'unione europea dove la religione ortodossa è la religione di Stato, nonostante un tentativo recente da parte del primo ministro di sinistra Alexis Tsipras di superare questo sistema, di modo allentare il legame tra la Repubblica greca e la chiesa ortodossa. Un tentativo che però, quello di instaurare un modello separatista, non è stato coronato da successo anche per reazioni molto negative, non solo da parte della chiesa ortodossa greca, ma anche dell'opinione pubblica e che definitivamente tramontato con la sconfitta di Tsipras alle elezioni e la vittoria dello schieramento conservatore. Che appunto ha fatto tramontare definitivamente questo progetto separatista e quindi a tutti gli effetti oggi in Grecia c’è ancora la religione ortodossa che è la religione ufficiale di Stato della Repubblica ellenica. L'altra faccia della medaglia potremmo dire che si ha nei paesi che rimangono sotto l'orbita del cattolicesimo, in cui anche per gli effetti della controriforma riforma cattolica che accennavamo nella precedente lezione, la religione cattolica rimane quella maggioritaria. Ed è proprio qui che si afferma il sistema giurisdizionalista. Il giurisdizionalismo che in un primo momento si afferma come giurisdizionalismo confessionista, cioè come un sistema che ha una propria confessione di riferimento come le chiese di Stato protestanti. Perché il cattolicesimo in tutti questi stati è religione di Stato, religione ufficiale, ma è un sistema confessionista giurisdizionalista o giurisdizionalista confessionista perché pur essendo il cattolicesimo la religione ufficiale dello Stato, lo stato stesso sottopone a penetranti controlli questa confessione e anche le altre confessioni religiose, i gruppi minoritari. Lo stato rivendica su tutte le religioni un potere di Qui emerge la stretta parentela, ma anche la differenza con il sistema Cesaropapista , perché nel cesaropapismo lo stato ha dei veri e propri diritti in sacris, esercita direttamente funzioni religiose, mentre nel sistema giurisdizionalista , come forma attenuata di cesaropapismo, attua un controllo sulla sfera religiosa e sulle confessioni religiose. Quindi potremmo tracciare un parallelo tra cesaropapismo e teocrazia da un lato, che sono gli estremi in assoluta prevalenza cioè l’elemento politico su quello religioso nel Cesaropapismo. Nell'altro la teocrazia assoluta la prevalenza dell'elemento religioso su quello politico, mentre abbiamo come forme mediane il giurisdizionalismo , come forma attenuata di cesaropapismo, che teoria postula il controllo dello Stato, del potere politico sulla dimensione religiosa e dall'altro lato come forma mediana i teocratia potestas indirecta in temporalibus cioè il potere della chiesa che diretto sulle materie spirituali, ma può esercitarsi in modo indiretto anche sulle questioni temporali.
ovvero i diritti sulle cose sacre appartenenti allo stato in cui si delineano i poteri di controllo da parte dello Stato sulla chiesa cattolica e anche sulle altre confessioni religiose. 1- I primi quelli di protezione consistono nello ius advocatiae che fa del re il sovrano il custode il difensore della chiesa, che comprende anche lo ius riformare cioè la facoltà di intervenire nella vita della chiesa e delle chiese per migliorare il loro funzionamento. 2- i diritti istituti del secondo tipo sono diversi, quelli che servono a difendere lo stato della dalla chiesa, preservare la sovranità statuale rispetto a possibili ingerenze religiose. Qui si fa riferimento allo ius inspectionis o diritto di vigilanza sulle attività o manifestazioni ecclesiastiche, allo ius cavendi cioè il diritto di controllo preventivo sulle leggi decreti ecclesiastici attraverso l'istituto del placet e dell'exequatur che servono appunto a dare esecutività da parte dei roe o re (non si capisce) agli atti della chiesa. Senza il placet dell'exequatur questi atti non hanno rilevanza. L'altro istituto di grande importanza che il cosiddetto appello per abuso cioè la facoltà dei fedeli della chiesa, che sono anche sudditi dello Stato del Regno di ricorrere agli organi dello Stato per far valere i loro diritti contro eventuali abusi, che si ritenga siano stati commessi dall’autorità ecclesiastica. Questo è l'appello per abuso. Vi è poi lo ius esclusive cioè la riserva di conferire gli uffici ecclesiastici ad esempio le cariche della chiesa: quella di parroco, quella di vescovo solo ai sudditi e alle persone gradite all'autorità politica. Possono essere conferiti ufficio ecclesiastico a persone che non siano gradite al potere politico. Lo ius domini eminentis che il diritto degli stati di controllare e determinate condizioni anche di fare proprio il patrimonio ecclesiastico. Il giurisdizionalismo nasce come strettamente legato alla monarchia assoluta e si presenta in una prima fase come giurisdizionalismo di tipo confessionista, in cui la religione cattolica è la religione di Stato e la chiesa cattolica rimane che la chiesa ufficiale dello Stato. Nel corso del diciannovesimo secolo dell'Ottocento si affermerà anche un’altra tipologia di giurisdizionalismo, quello non confessionale che ad esempio sarà attuato nell’Italia post unitaria. Questo tipo di giurisdizionalismo non confessionale, non confessionista siamo in presenza di politiche e scelte legislative che hanno carattere giurisdizionalista quindi sono presenti ampi poteri di controllo dello Stato sulle chiese. Ma lo stato stesso rimane neutrale sulle scelte religiose dei cittadini, questi modelli di relazione tra stato e confessioni religiose non sono solo esperienze della Iura circa sacra sono un complesso di diritti che sono diretti a due finalità fondamentali:
storia, hanno anche tutti una loro attualità che si lega all' esperienza, al diritto vigente e alla a politica ecclesiastica attuale. Quindi vi è anche un'attualità del giurisdizionalismo, vi sono stati studiosi anche illustri in particolare Luciano Musselli, il quale ha teorizzato una sorta di neo-giurisdizionalismo di nuovo giurisdizionalismo. Ha auspicato un ritorno nell'attuale contesto europeo a forme di giurisdizionalismo di controllo. Queste forme sono indotte dalla necessità per gli ordinamenti liberal democratici di supplire alla non sempre adeguata volontà di integrazione di alcuni gruppi religiosi. Musselli in particolare fa riferimento alle comunità islamiche, queste comunità per Luciano appaiono percorse da istanze identitarie molto forti e quindi nei confronti di alcune derive presenti in alcuni gruppi islamici è necessario per Musselli; in via quasi emergenziale; il ritorno a politiche giurisdizionaliste o neo-giurisdizionaliste di controllo nei confronti di questi gruppi. Lo stato non può abdicare a ha compiti di controllo e osserva Musselli rischia di addormentarsi dal dolce canto delle sirene del multiculturalismo del multiculturalismo ad ogni costo e per questo potrebbe andare incontro a un drammatico risveglio di fonte a problemi lasciati crescere a tal punto da diventare insolubili. Muselli pur auspicando in qualche modo un ritorno al giurisdizionalista alcune forme di giurisdizionalismo constatava con amarezza che si tratterebbe in qualche modo di una soluzione al ribasso dei problemi, di una tendenza che segna in certo qual modo un regresso rispetto ai principi di libertà religiosa la cui realizzazione dovrebbero tendere e ambire i nostri ordinamenti. Il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis che rimane il cuore della nostra disciplina. Vi è un'immagine che rende l'essenza del giurisdizionalismo ovvero quella delle catene d'oro il giurisdizionalismo avvolge le chiese, le confessioni religiose di catene d'oro e quindi è una tentazione non solo per lo stato ma anche per la chiesa per le chiese. Questa immagine è stata
Il Prof non è d'accordo, pur capendone il senso perché i problemi del multiculturalismo del carattere multi religioso della società attuale sono certamente grandi e rilevanti non vanno sottovalutati e sono comunque difficili da risolvere, ma a suo parere non solo la libertà religiosa, la libertà in generale pur con tutti i suoi rischi pur con tutte le sue incognite è sempre delle da preferire a un modello di controllo. Questo sia dal punto di vista dello Stato che vuole essere fino in fondo laico cioè rispettoso di quel principio dualistico che ha la sua lontana origine agli albori del cristianismo, che è rappresentato dal motto date a Cesare quel che di Cesare e a Dio quel che è di dio. Lo stato laico quindi che dovrebbe a suo parere sempre guardarsi dalle scorciatoie giurisdizionaliste, ma anche dal punto di vista della chiesa cattolica e delle religioni in generale vi è sempre in agguato il pericolo del giurisdizionalismo che da un lato è una forma di limitazione della libertà e dall'altro però è anche una grande tentazione delle chiese e delle religioni, perché vi è anche nel giurisdizionalismo quella dimensione di protezione della chiesa.