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ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTATRIO, Dispense di Diritto Tributario

Elementi di diritto tributario utile alla preparazione di concorsi dove affrontano le fonti, i principi, le principali caratteristiche dei tributi, l'accertamento e la riscossione dei tributi e il contenzioso tributario.

Tipologia: Dispense

2024/2025

In vendita dal 06/03/2025

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1. IL SISTEMA TRIBUTARIO: FONTI, INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME
TRIBUTARIE ............................................................................................................................................................................................ 3
1.1. Funzioni del sistema tributario .............................................................................................................................................. 3
1.2. Principi fondamentali .......................................................................................................................................................... 3
1.2.1 principio di Legalità – riserva di legge relativa (art. 23 cost.) ............................................................... 3
1.2.2. Principio della capacità contributiva (art. 53 cost.) .............................................................................. 4
Definizione di reddito .................................................................................................................................... 4
1.2.3. Principio di territorialità (art. 53 cost.) ................................................................................................... 4
1.2.4. Principio Equità e della progressività (art. 53 cost.) ............................................................................. 5
1.3. Lo Statuto dei diritti del contribuente .............................................................................................................................. 5
1.3.1. Diritti del contribuente ............................................................................................................................. 5
1.3.2. Garante del contribuente.......................................................................................................................... 5
1.4. l’elusione fiscale ................................................................................................................................................................... 6
2. I TRIBUTI ........................................................................................................................................................................................ 6
3. I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO ........................................................................................................................ 8
3.1. Soggetti attivi ............................................................................................................................................................................ 8
3.1.1. Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)........................................................................................................... 8
2.1.2. Le agenzie fiscali (AFIS).................................................................................................................................................. 8
2.1.3. Soggetti ausiliari ............................................................................................................................................................... 10
3.2. Soggetti passivi ....................................................................................................................................................................... 10
3.2.1. Il sostituto d’imposta ..................................................................................................................................................... 11
3.2.2. il responsabile d’imposta ............................................................................................................................................... 11
3.2.3. La traslazione d’imposta e il contribuente di fatto .................................................................................................... 12
4. I REGIMI CONTABILI ............................................................................................................................................................. 12
4.1. I regimi di contabilità ordinaria ............................................................................................................................................ 12
4.2. Il regime di contabilità semplificata ..................................................................................................................................... 13
4.3. Il regime forfettario dei contribuenti minimi .................................................................................................................... 14
4.4. Il regime forfettario sugli incrementi di diritto applicabile solo per il 2023 ................................................................. 14
4.5. Il regime forfettario per gli enti non commerciali ............................................................................................................ 15
4.6. Il regime fiscale per gli enti del terzo settore non commerciali ...................................................................................... 15
5. LE DICHIARAZIONE TRIBUTARE .................................................................................................................................... 16
5.1. La dichiarazione delle persone fisiche ................................................................................................................................ 17
5.1.1. Il modello 730 e la dichiarazione precompilato ........................................................................................................ 17
5.2. La dichiarazione delle società di persone ........................................................................................................................... 18
5.3. La dichiarazione delle persone giuridiche .......................................................................................................................... 18
5.4. La dichiarazione dei sostituti di imposta ............................................................................................................................ 18
5.4.1. La certificazione unica (cu) ........................................................................................................................................... 19
6. L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ..................................................................................................................................... 19
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1. IL SISTEMA TRIBUTARIO: FONTI, INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME

  • TRIBUTARIE - 1.1. Funzioni del sistema tributario - 1.2. Principi fondamentali.......................................................................................................................................................... - 1.2.1 principio di Legalità – riserva di legge relativa (art. 23 cost.) - 1.2.2. Principio della capacità contributiva (art. 53 cost.) - Definizione di reddito - 1.2.3. Principio di territorialità (art. 53 cost.) - 1.2.4. Principio Equità e della progressività (art. 53 cost.) - 1.3. Lo Statuto dei diritti del contribuente - 1.3.1. Diritti del contribuente - 1.3.2. Garante del contribuente.......................................................................................................................... - 1.4. l’elusione fiscale
      1. I TRIBUTI
      1. I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO........................................................................................................................
      • 3.1. Soggetti attivi
        • 3.1.1. Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)...........................................................................................................
        • 2.1.2. Le agenzie fiscali (AFIS)..................................................................................................................................................
        • 2.1.3. Soggetti ausiliari
      • 3.2. Soggetti passivi
        • 3.2.1. Il sostituto d’imposta
        • 3.2.2. il responsabile d’imposta
        • 3.2.3. La traslazione d’imposta e il contribuente di fatto
      1. I REGIMI CONTABILI
      • 4.1. I regimi di contabilità ordinaria............................................................................................................................................
      • 4.2. Il regime di contabilità semplificata
      • 4.3. Il regime forfettario dei contribuenti minimi
      • 4.4. Il regime forfettario sugli incrementi di diritto applicabile solo per il
      • 4.5. Il regime forfettario per gli enti non commerciali
      • 4.6. Il regime fiscale per gli enti del terzo settore non commerciali
      1. LE DICHIARAZIONE TRIBUTARE
      • 5.1. La dichiarazione delle persone fisiche
        • 5.1.1. Il modello 730 e la dichiarazione precompilato
      • 5.2. La dichiarazione delle società di persone
      • 5.3. La dichiarazione delle persone giuridiche
      • 5.4. La dichiarazione dei sostituti di imposta
        • 5.4.1. La certificazione unica (cu)
      1. L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
    • 6.1. Tipologie di accertamento
      • 6.1.1. Accertamento (generale) analitico
      • 6.1.2. Accertamento (generale) sintetico
        • Spesometro (o accertamento sintetico puro)
        • Redditometro
      • 6.1.3. Accertamento (generale) d’ufficio
      • 6.1.4. Accertamento con adesione del contribuente
    • 6.2. il procedimento di accertamento
      • 6.2.1. La fase istruttoria o di controllo...................................................................................................................................
        • a) Metodi di controllo e accertamento............................................................................................................
          • a1) controlli formali: la liquidazione e il controllo a carattere documentale.........................................
            • a1.1) Rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali
          • a2) controllo sostanziale
      • 6.2.2. L’avviso di accertamento
      • 6.2.3. Il concordato preventivo (biennale) o schema di atto..............................................................................................
    1. LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
    • 7.1. Riscossione per versamento diretto
    • 7.2. Riscossione mediante iscrizione nei ruoli...........................................................................................................................
    1. LE SANZIONI
    • 8.1. Princìpi generali del sistema sanzionatorio tributario.......................................................................................................
    • 8.2. Criteri di determinazione della sanzione
    • 8.3. Procedimento di irrogazione delle sanzioni
    • 8.4. L’Istituto del Ravvedimento Operoso
    1. IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
    • 9.1. Gli organi della giurisdizione tributaria
    • 9.2. Oggetto della giurisdizione tributaria..................................................................................................................................
    • 9.3. Il processo tributario telematico (ptt)
    • 9.4. Le fasi del contenzioso tributario
      • 9.4.1. Proposizione del ricorso e costituzione in giudizio delle parti
      • 9.4.2. Esame preliminare e trattazione del riscorso..............................................................................................................
      • 9.4.3. Deliberazione della controversia..................................................................................................................................
        • La decisione della controversia: la sentenza
      • 9.4.4. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario............................................................................
      • 9.4.5. La conciliazione giudiziale
      • 9.4.6. Le impugnazioni
        • a) appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.......................................................................
        • b) Ricorso per Cassazione
        • c) Revocazione
      • 9.4.7. Esecuzione delle sentenze.............................................................................................................................................
    • 9.5. Il giudizio di ottemperanza

1.2.2. Principio della capacità contributiva (art. 53 cost.)

Con la riforma del 1971 si è dato impulso ad una riforma del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività, finalizzata alla realizzazione di:

  • perequazione dell’onere tributario;
  • semplificazione del sistema tributario in modo da consentire, da un lato, al contribuente di rendersi pienamente conto dell’entità e dell’incidenza del prelievo fiscale; dall’altro, al governo di poter utilizzare un ben congegnato ed elastico sistema impositivo a fini di politica economica
  • una maggiore efficienza dell’amministrazione finanziaria;
  • eliminazione progressiva degli ostacoli di ordine fiscale che si frappongono alla piena attuazione degli obiettivi della Comunità europea, con la corrispondente armonizzazione delle varie forme d’imposizione interna alle direttive di base comunitarie. La capacità contributiva si può definire come l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche, che si esprime attraverso indici economicamente valutabili (patrimonio, reddito, spesa per consumi o investimenti, fenomeni suscettibili di valutazione economica). Deve trattarsi di indici concretamente rivelatori di ricchezza e dai quali sia razionalmente deducibile l’idoneità soggettiva all’obbligazione d’imposta. Gli indicatori di capacità contributiva possono essere:
  • diretti, cioè, derivanti da un reddito (utile che viene dall’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’industria, da un qualsiasi impiego di capitale) o dal patrimonio (comprende valori economici di cui è titolare il contribuente);
  • indiretti, cioè, derivanti da consumo e affari, indici di capacità contributiva perché implicano disponibilità economica. Il principio della capacità contributiva è strettamente collegato al principio di eguaglianza, in quanto le imposte debbono essere distribuite equamente, nel senso che a parità di condizioni economiche i soggetti debbono sopportare parità di gravami tributari.

Definizione di reddito

Affinché si possa avere un reddito, espressione di forza economica, esso deve costituire:

  • un incremento patrimoniale tangibile, ovvero effettivamente prodotto (non rappresentando reddito i risparmi di spesa o le aspettative di guadagni futuri);
  • un incremento patrimoniale effettivo (cioè, valutato al netto delle spese sostenute per il suo ottenimento), nonché quando le basi imponibili non includano componenti nominali, che non tengano conto della svalutazione della moneta;
  • un’entrata idonea ad essere posseduta da parte del soggetto passivo;
  • infine, deve essere normale, ovvero essere una media dei redditi realizzati in tempi diversi da uno stesso soggetto o da soggetti diversi che svolgono attività analoghe.

1.2.3. Principio di territorialità (art. 53 cost.)

L’art. 53 Cost. oltre a sancire l’obbligo per la collettività di partecipare alla spesa pubblica attraverso il pagamento dei tributi in base alla rispettiva capacità contributiva, introduce anche il principio di territorialità, ossia il criterio scelto dal legislatore per individuare i soggetti o le operazioni soggette ad imposta che varia da tributo a tributo, nonché l’obbligo. I soggetti tenuti al pagamento di tributi sono tutti i soggetti residenti in Italia, sia cittadini che stranieri, ovunque si verifichi il fatto economico dal quale sorge il dovere tributario. Per i soggetti non residenti si considerano i fatti economici che si sono verificati in Italia.

1.2.4. Principio Equità e della progressività (art. 53 cost.)

Il concetto di progressività indica che il sistema tributario non ha soltanto lo scopo di fornire mezzi finanziari allo Stato (entrate), ma anche funzioni redistributive per il raggiungimento dei fini di giustizia sociale fissati dalla Costituzione. In base al principio della progressività e quindi in base ad un principio di equità il carico tributario individuale deve crescere con il crescere della ricchezza del contribuente:

  • quando il carico tributario cresce in rapporto diretto con il crescere della ricchezza considerata imponibile la tassazione è proporzionale;
  • quando il carico tributario cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile la tassazione è progressiva. La tassazione progressiva e una tassazione ad aliquote crescenti ed è realizzabile attraverso diverse modalità: - progressività per detrazione; - progressività per classi; - progressività continua; - progressività per scaglioni. 1.3. Lo Statuto dei diritti del contribuente Lo Stato dei diritti del contribuente (l.n. 212/2000) si fonda su alcuni princìpi fondamentali a tutela del contribuente, tra i quali i principali:
  • principio di irretroattività ai sensi del quale ogni norma tributaria non dispone che per l’avvenire;
  • principio della perentorietà dei termini, il quale impone che i termini per la notifica, la prescrizione e la produzione di documenti debbano essere perentori;
  • principio no taxation without representation ai sensi del quale i tributi esistenti non possono essere estesi per decreto;
  • principio di limitazione dell’onere della prova in base al quale non può essere richiesto al cittadino di produrre documenti o informazioni già in possesso della P.A.;
  • principio di correttezza e buona fede secondo il quale non possono essere irrogate sanzioni ai contribuenti che abbiano fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni o sulle decisioni del Fisco.

1.3.1. Diritti del contribuente

Oltre ai citati princìpi, vi sono altri diritti che lo statuto riconosce in capo al contribuente, tra cui:

  • l’interpello, il quale dà ai contribuenti la possibilità di interpellare il Fisco al fine di ottenere risposta circa l’applicazione di disposizioni tributarie incerte;
  • le garanzie sottoforma di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività che si devono svolgere: - se vi sono esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo - durante l’orario ordinario di esercizio delle attività - in maniera tale da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività - con una permanenza degli operatori del fisco di massimo trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni se l’indagine è particolarmente complessa Al termine della verifica fiscale, il contribuente ha diritto di ricevere una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

1.3.2. Garante del contribuente

Tra le previsioni dello Statuto vi è l’istituzione del Garante del contribuente, al quale è affidato il compito di vigilare sull’attuazione delle regole e dei princìpi dello statuto e di garantirne l’applicazione.

 possono essere:  dirette, quando tengono conto della capacità contributiva del contribuente (es. IRPEF, IRES, IRAP e IMU);  indirette, quando colpiscono il trasferimento di beni e servizi e prescindono, quindi, dalla capacità contributiva del contribuente (‘IVA e imposta di registro); tasse  sono controprestazioni obbligatorie rese all’ente pubblico da coloro che hanno domandato e ottenuto un bene o un servizio pubblico speciale, la cui caratteristica è quella di essere divisibile e individualizzabile. In altri termini, si tratta di tributi pagati dai cittadini all’ente pubblico a fronte di una specifica prestazione o servizio individuale richiesto;  di solito sono inferiori al costo dei servizi richiesti dal cittadino, pertanto, lo Stato, anche se il servizio è divisibile e individualizzabile, per sanare la differenza fa ricorso alle imposte;  vengono distinte in:  tasse amministrative, dovute agli enti pubblici per ottenere certificazioni, autorizzazioni e concessioni;  tasse industriali, dovute per l’attività che lo Stato svolge in alcuni settori industriali e commerciali per verificare determinati strumenti e prodotti (verifica di pesi e misure, marchi sull’oro). Lo Stato effettua un servizio alla collettività e arreca un vantaggio al produttore;  tasse giudiziarie, dovute per i servizi effettuati dagli organi giurisdizionali;  tasse scolastiche;  contributi fiscali, ossia prelievi coattivi di ricchezza attuati dall’ente pubblico nei confronti di determinati soggetti, che si avvantaggiano di opere pubbliche o di servizi generali resi per l’intera collettività. Si pagano anche senza un’esplicita richiesta da parte di un cittadino. Somigliano alle tasse perché il contributo è pagato da chi usa il servizio;  contributi sociali, ossia una particolare forma di prelievo coattivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, effettuata da enti pubblici non territoriali per finanziare l’attività assicurativa e previdenziale esercitata da questi enti a favore dei lavoratori. I contributi sociali hanno assunto una fisionomia sempre più vicina a quella delle imposte per le seguenti ragioni:

  • il pagamento del contributo sociale è commisurato alla retribuzione del lavoratore e non è proporzionato alla prestazione cui si ha diritto con il pagamento;
  • il pagamento dei contributi sociali finanzia prestazioni a soggetti che hanno corrisposto contributi in misura minima o che non hanno mai pagato contributi (pensioni minime); contributi  sono versamento obbligatorio effettuato soltanto da alcuni cittadini in relazione alla loro situazione specifica, per garantirsi una possibile prestazione futura (es. i lavoratori dipendenti versano obbligatoriamente i contributi agli Enti previdenziali per ottenere, in caso di assenza dal lavoro per malattia, l’indennità sostitutiva del reddito) monopoli fiscali  si possono verificare per effetto di norme di legge che di fatto vietano ai privati di svolgere un’attività economica la quale, allo stesso tempo, viene riservata in via esclusiva allo Stato o ad altro ente pubblico;  sono funzionali a procacciare una entrata tributaria: lo Stato stabilisce il prezzo del bene o del servizio erogato in misura notevolmente superiore a quello che sarebbe applicato in un regime concorrenziale e detta eccedenza è giustificabile proprio alla luce del generale principio della capacità contributiva, rappresentata dal consumo del bene o del servizio;  la legittimità dei monopoli fiscali deve essere verificata in base all’art. 43 Cost. ai sensi del quale sono ammessi i monopoli preordinati a regolamentare attività rilevanti dal punto di vista dell’interesse pubblico;

 i monopoli fiscali oggi rimasti in vigore in Italia sono quello sugli alcolici, tabacchi e gioco del lotto.

3. I SOGGETTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

La soggettività tributaria è la posizione giuridica in cui si trovano tutti soggetti che nel rapporto giuridico di imposta sono titolati di situazioni giuridiche soggettive, quindi:  soggetti attivi: soggetti a cui la legge riserva la potestà di imposizione (dalla quale deriva l’onere nell’accertamento, nel controllo e nella riscossione dei tribuiti) e il potere di irrogare le sanzioni ai trasgressori delle norme impositive;  soggetti passivi: persone fisiche o giuridiche tenute all’adempimento dell’obbligazione tributaria secondo le disposizioni di legge.

3.1. SOGGETTI ATTIVI

Il soggetto attivo o ente impositore o creditore dell’imposta è titolare del diritto alla prestazione impositiva, esercitabile anche in via coattiva nei confronti di coloro i quali sono tenuti ex lege al suo adempimento. Nel nostro sistema tributario vige il principio della normale coincidenza del soggetto attivo con lo Stato e, di fatti, viene individuato in tutti gli enti impositori (Stato, Regioni, Province, Comuni, …) che impongono tributi in ragione del loro potere di imperio. È attraverso l’Amministrazione finanziaria che lo Stato in qualità di soggetto attivo esercita i suoi poteri di accertamento, riscossione e controllo. L’Amministrazione finanziaria è organizzata in:  Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF);  le Agenzie Fiscali (Afis);  l’Agenzia dell’entrate-Riscossione (AdeR);  la Guardia di Finanza.

3.1.1. Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)

Il MEF rappresenta il livello centrale dell’Amministrazione finanziaria ed ha competenza politica avendo il compito di decidere l’indirizzo politico ed economico del Governo in materia tributaria. Si tratta del soggetto titolare del credito fiscale e per tale ragione svolge funzioni generali di governo della fiscalità dello Stato. All’interno del MEF è istituito:

  • il Dipartimento della Finanza, il quale svolge un ruolo di regia complessiva del sistema fiscale in quanto coordina e controlla le Agenzie fiscali e gli altri soggetti dell’Amministrazione finanziaria;
  • il Dipartimento del Tesoro;
  • il Dipartimento dell’Economia;
  • il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  • il Dipartimento della Giustizia Tributaria;
  • il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2.1.2. Le agenzie fiscali (AFIS)

Le Agenzie fiscali (Afis) costituiscono il livello periferico dell’Amministrazione fiscale, nonché i bracci operativi del MEF (il loro rapporto con il Ministero è stabilito in apposite convenzioni che ne regolano le modalità d’intervento, i servizi, gli obiettivi e le risorse).

2.1.3. Soggetti ausiliari Si dicono “soggetti ausiliari” dei soggetti attivi quelle persone (fisiche o giuridiche) cui gli enti impositori, in base a disposizioni di legge, affidano alcune limitate funzioni pubbliche per la gestione e la riscossione dei tributi. Tra i soggetti ausiliari si annoverano anche gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e, nell’attività di accertamento ai fini IRPEF, i Comuni, che possono fornire elementi integrativi delle dichiarazioni e proporre aumenti degli imponibili. Costituiscono esempi di soggetti ausiliari i Centi autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone e di capitale, cooperative e consorzi e allo stesso tempo, rendono più agevole l’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Gli utenti dei CAF, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori dipendenti e pensionati, sono i possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati che intendono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi attraverso la presentazione al centro di assistenza prescelto di una apposita dichiarazione (modello 730). Destinatari dell’attività di assistenza svolta dai CAF-imprese sono le imprese stesse, nonché i soci della società di persone, i partecipanti all’impresa familiare e il coniuge partecipante all’azienda coniugale. 3.2. SOGGETTI PASSIVI Il soggetto passivo dell’imposta è il debitore, o come viene generalmente definito il contribuente. Nello specifico sono soggetti passivi tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche tenute al pagamento dei tributi in quanto pongono in essere il presupposto di imposta. Per essere soggetti passivi dell’imposta non è necessario essere titolare della capacità di agire e, dunque, anche il minorenne può essere soggetto passivo del tributo. Ulteriori importanti concetti in tema di soggettività passiva sono quello della residenza fiscale e del domicilio fiscale (d.lgs. n. 209/2023). residenza fiscale  le persone fisiche si considerano fiscalmente residenti in Italia se per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili) soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno la propria dimora abituale in Italia;
  • ha il domicilio (luogo in cui si sviluppano, in via principale, le proprie relazioni personali e familiari) in Italia;
  • sono fisicamente presenti in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
  • sono iscritte nell’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), salvo che non siano in grado di dimostrare che tale iscrizione non corrisponde a una residenza effettiva nel territorio dello Stato;  le persone giuridiche si considerano fiscalmente residenti in Italia quando per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria della loro attività in via principale. domicilio fiscale  è un concetto di natura tributaria con il quale si individua il luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari e al quale devono essere indirizzate le notifiche previste dalla legge a fini tributari;  le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte;  le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;

 i cittadini italiani , che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la P.A., nonché quelli considerati residenti ai sensi del TUIR Anna il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato;  i Soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa. In mancanza anche della sede amministrativa hanno il domicilio fiscale nel Comune presso il quale è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione o nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. domicilio digitale per facilitare le comunicazioni tra la P.A. e i cittadini è facoltà di questi ultimi indicare alla P.A. un proprio indirizzo PEC domicilio digitale. 3.2.1. Il sostituto d’imposta I soggetti passivi possono essere più di uno e possono essere titolari di diverse posizioni soggettive nei confronti della P.A. Infatti, la legge tributaria individua alcuni soggetti tenuti ad adempiere in via sostitutiva o sussidiaria all’obbligazione tributaria: si tratta di soggetti che hanno la funzione di facilitare o garantire il prelievo fiscale, spesso aggiungendo la propria responsabilità a quella dell’obbligato principale. In linea di principio il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è colui in capo al quale si realizza il presupposto impositivo; tuttavia, l’ordinamento tributaria prevede una deroga con la c.d. sostituzione dell’imposta dove gli obblighi tributari sono posti in capo ad un soggetto diverso da colui cui va riferito il presupposto impositivo, cioè colui che è portatore della capacità contributiva. I soggetti protagonisti di questo meccanismo fiscale sono:

  • il sostituto d’imposta, ossia colui che è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto e che ha l’obbligo di rivalsa;
  • il sostituito d’imposta, ossia il soggetto in capo al quale si realizza il meccanismo impositivo. La caratterista peculiare del sostituto d’imposta è quella di essere debitore di una somma che costituisce la tassazione della ricchezza di un altro contribuente, il sostituito. Tale caratteristica gli consente di esercitare il diritto di rivalsa tramite la ritenuta alla fonte, ossia decurtando direttamente la somma corrisposta al sostituito. È bene precisare che la rivalsa è obbligatoria, per cui il compenso spettante al sostituito dovrà essere decurtato e non gli potrà essere corrisposto per intero e questo al fine di far ricadere l’onere fiscale sul soggetto che ha effettivamente realizzato il presupposto di imposta, quindi sul vero soggetto passivo. La sostituzione di imposta si esplica concretamente con l’applicazione di un prelievo monetario da parte del sostituto sul sostituito, la c.d. ritenuta. Le ipotesi tipiche di sostituzione o ritenuta d’imposta sono due: ritenuta a titolo d’imposta il versamento operato dal sostituto estingue l’obbligazione tributaria del sostituito relativa al reddito da questi percepito che, essendo già stato tassato a titolo definitivo, non dovrà essere richiamato dal percipiente; ritenuta a titolo d’acconto costituisce solo un’anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale in quanto soggetto passivo dell’imposta, resta soggetto all’obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti e a quello dell’individuazione dell’imposta complessiva dovuta mediante autotassazione. 3.2.2. il responsabile d’imposta Ai sensi dell’art. 64, co. 3, d.P.R. n. 600/73 il responsabile d’imposta è il soggetto che risponde del pagamento di un tributo o dell’adempimento di altri obblighi fiscali unitamente al soggetto nei confronti del quale si è verificato il presupposto d’imposta. Il responsabile d’imposta è un soggetto passivo particolare in quanto la legge gli attribuisce la responsabilità solidale con colui che ha realizzato il presupposto d’imposta e gode del diritto di rivalsa.
  • scritture ausiliarie, dove vanno registrati gli elementi patrimoniali reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
  • scritture ausiliarie di magazzino, dove devono essere registrate le quantità in entrata e in uscita delle merci destinate alla vendita dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli imballaggi e delle materie prime. Si tratta di scritture obbligatorie a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e quello delle rimanenze siano superiori rispettivamente a €5.164.568,99 e a €1.032.923,80;
  • non sussiste obbligo di tenuta del registro IVA e del registro dei beni ammortizzabili, ma laddove il contribuente decidesse di non avvalersene deve: - effettuare le registrazioni nel libero giornale nei termini previsti dalla disciplina IVA per quanto riguarda le annotazioni previste ai fini di quest’ultima imposta e nel termine stabilito per la dichiarazione dei redditi per quanto riguarda le annotazioni relative ai beni ammortizzabili; - fornire all’Amministrazione finanziaria in forma sistematica, su sua richiesta, tutti i dati che andrebbero annotati nel registro che non si intende tenere  le scritte le scritture contabili obbligatorie vanno conservate finché non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta corrispondente, anche al di là del termine di 10 anni dall’ultima registrazione fissato dall’art. 2220 c.c.; REGIMI DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI  il regime ordinario è facoltativo, infatti, l’opzione ha effetto fino a quando non si è revocata e , in ogni caso, per almeno un triennio (il regime obbligatorio è quello semplificato);  trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario l’operazione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando le mani la concreta applicazione della scelta operata;  se si opta per il regime ordinario il contribuente è obbligato alla sola tenuta del registro cronologico delle operazioni attive e passive delle movimentazioni finanziarie (giornalmastro in partita semplice) in quanto anche tali contribuenti possono decidere di non tenere registri iva e registro dei beni ammortizzabili purché riportino relative annotazioni nel suddetto registro cronologico;  per gli esercenti arti o professioni che optano per la contabilità ordinaria il reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. 4.2. IL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale per:
  • gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal volume di affari da essi conseguito;
  • le imprese di servizi con ricavi non superiori a €500.000;
  • le imprese che svolgono altre attività con ricavi non superiori a €800.000.

Non rientrano in regime di contabilità semplificata le società di capitali e gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale in quanto per esse permane il vincolo di assoggettamento al regime di contabilità ordinaria. Il regime di contabilità semplificata si caratterizza per le modalità di determinazione del reddito secondo il cd. regime per cassa e non più secondo il principio di competenza: ex art. 66 TUIR per le imprese che adottano detto regime di contabilità il reddito di impresa è dato dalla differenza fra i ricavi percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nello stesso periodo. Qualora i contribuenti desiderino rinunciare alla contabilità semplificata e quindi al regime per cassa nella determinazione del reddito potranno produrre l’opzione della contabilità ordinaria: tale opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale è esercitata ed è efficace per il periodo stesso e per i due esercizi successivi. I soggetti in contabilità semplificata devono tenere:

  • i registri obbligatori ai fini IVA;
  • i registri dei ricavi;
  • i registri delle spese. 4.3. IL REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI MINIMI Il regime forfettario per i contribuenti minimi è il regime contabile applicabile alle persone fisiche con partita IVA autonoma. Si tratta di un regime naturalmente applicabile ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi ovvero hanno percepito compensi fino ad un massimo di €85.000 sempre che siano state rispettate alcune condizioni:
  • il limite di spese sostenute per il personale e il lavoro accessorio non siano superiori a €20.000;
  • non sia superato il limite di €30.000 in caso di reddito di lavoro dipendente o da pensione. In detto regime contabile la determinazione del reddito avviene applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività (che varia dal 40% all’86% a seconda dell’attività svolta) sull’ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi incassati. Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del

15%, la cd. flat-tax.

Alla flat-tax non possono accedere tutte le persone fisiche la cui attività sia esercitata nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei precedenti periodi di imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indiretta riconducibili ai suddetti datori di lavoro. All’interno del regime forfettario per i contribuenti minimi sono previste numerose semplificazioni contabili:

  • sono eliminati gli obblighi di tenuta dei libri contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA e di registrazione dei documenti fiscali;
  • i contribuenti non subiscono ritenute;
  • non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • ai fini IVA non si detrae non si addebita per rivalsa l’imposta e si è esonerati dall’obbligo della dichiarazione e comunicazione annuale; tuttavia, vanno conservati i documenti ricevuti dai messi e di certificazione dei corrispettivi. 4.4. IL REGIME FORFETTARIO SUGLI INCREMENTI DI DIRITTO APPLICABILE SOLO PER IL 2023 Per il solo anno imposta 2023 è stata introdotta una disciplina particolare riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che non hanno applicato il regime forfettario. Questo regime contabile consentiva di assoggettare una parte dell’incremento di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo registrato nel 2023 a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali comunale e

La revoca deve essere effettuata nella dichiarazione ed ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso della quale quest’ultima viene presentata.

5. LE DICHIARAZIONE TRIBUTARE

In materia di imposte sui redditi non possono non tenersi in riferimento oltre al d.P.R. n. 600/73 anche il d.P.R. n. 322/98 il quale regolamenta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’IVA. Il nostro sistema tributario è bastato prevalentemente sull’adempimento volontario del contribuente, realizzato attraverso la presentazione delle dichiarazioni fiscali che hanno la funzione di consentire il calcolo e il pagamento delle imposte. Tuttavia, vi sono dei casi in cui le dichiarazioni sono utilizzate come strumento riepilogativo dove vengono sintetizzate tutte le ritenute effettuate nel corso dell’anno (es. MOD 770 inerente ai sostituti d’imposta). La dichiarazione dei soggetti passivi in materia di imposte sui redditi è sancita dall’art. 1 d.P.R. n. 600/73, il quale prevede la cd. denuncia verificata. Nello specifico è previsto che ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti, anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. Per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili è prevista la presentazione della dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione altro non è che lo strumento mediante il quale il contribuente rende edotta l’Amministrazione finanziaria circa la determinazione della base imponibile, il suo ammontare e quindi l’imposta da versare. La dichiarazione deve presentare alcune caratteristiche:

  • deve essere legata ad un determinato periodo d’imposta;
  • è unica, in quanto deve contenere tutti i redditi del soggetto;
  • è obbligatoria per tutti i contribuenti;
  • deve essere perentoriamente presentata nei termini stabiliti ex lege;
  • è analitica, in quanto comprende tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili. Il nostro ordinamento sancisce il principio secondo il quale la dichiarazione deve essere presentata in via telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati. Per la presentazione diretta i contribuenti si avvalgono del servizio gratuito Entratel; diversamente, se si presentano le dichiarazioni dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero superiore a 20 devono utilizzare il servizio telematico internet o di un soggetto legalmente abilitato. Quando la dichiarazione viene consegnata ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, quest’ultimo deve rilasciare un’idonea documentazione di impegno a trasmettere dati in via telematica e , entro 30 giorni dal termine per la presentazione, copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di avvenuta ricezione. Deroga al principio della presentazione telematica è previsto per le persone fisiche che non hanno la possibilità di utilizzare il “modello 730” poiché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. Salvo i casi di ravvedimento operoso, i contribuenti possono presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l’accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/73 al fine di correggere errori o omissioni che abbiano determinato:
  • un maggiore o un minore imponibile;
  • un maggiore o un minore debito di imposta;
  • un maggiore o minore credito d’imposta.

L’eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione. Tuttavia, se la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito risultante può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. 5.1. LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è annuale e va compilata su stampati e conformi al modello di dichiarazione, approvato con provvedimento dell’agenzia delle entrate entro il mese di febbraio di ciascun anno e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. La presentazione della dichiarazione non determina un obbligo di versamento. Le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione, purché ricorrano particolari condizioni, possono avvalersi dell’assistenza fiscale fornita loro:

  • dai sostituti d’imposta (datore di lavoro, committente o ente pensionistico);
  • dai C.A.F. (Centri di assistenza fiscale)
  • da professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri e periti commerciali). La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere presentata in via telematica mediante il modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Se i contribuenti sono ammessi alla presentazione della dichiarazione in forma cartacea il termine per la relativa presentazione è fissato tra il 1° aprile e il 30 giugno. 5.1.1. Il modello 730 e la dichiarazione precompilato Il “modello 730” per la dichiarazione dei redditi presenta diversi vantaggi in quanto il contribuente:
  • non deve eseguire calcoli;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione;
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione. Ai fini della presentazione del modello 730 il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve consegnare al dipendente o al pensionato la certificazione dei redditi di loro erogati (CU) entro il 16 marzo. Successivamente, entro il 30 settembre, il contribuente può consegnare al CAF o al professionista abilitato il modello 730 contenente tutti i dati necessari alla determinazione dei redditi e delle imposte dovute. Il modello in questione va sottoscritto dallo stesso dipendente o da chi ne ha legale rappresentanza. Nel 2015 è stata introdotta la possibilità per il contribuente di avvalersi della dichiarazione precompilata, messa a disposizione dei contribuenti entro il 30 aprile. All’interno della dichiarazione precompilata, attraverso le informazioni disponibili in anagrafe tributaria nonché attraverso i dati trasmessi tramite CU, l’Agenzia delle entrate predispone la dichiarazione per il contribuente relativi ai redditi prodotti nell’anno precedente. Sono ricompresi all’interno di detta dichiarazione anche:
  • i dati delle spese sanitarie sostenute attraverso il sistema “tessera sanitaria”;
  • gli interessi passivi sui mutui;
  • i premi assicurativi;
  • le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • altri oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate. La presentazione della dichiarazione nella modalità semplificata garantisce una limitazione dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nello specifico, la presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche fa sì che l’Agenzia non proceda ad effettuare alcun controllo formare sugli oneri indicati nella dichiarazione e forniti da soggetti terzi.

5.4.1. La certificazione unica (cu)

I soggetti tenuti ad operare le ritenute alla fonte devono rilasciare la cd. certificazione unica (modello CU) attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti con l’indicazione dell’ammontare delle reti mute operate e delle detrazioni di imposte effettuate. La certificazione unica indica, inoltre, i contributi previdenziali assistenziali, pertanto, sarà valida anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e ad altri enti e casse. I modelli CU devono essere consegnati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti o entro 12 giorni dalla richiesta nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. I dati in esso contenuti devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate e agli enti previdenziali e assistenziali entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Il modello in questione può essere trasmesso al contribuente da parte del datore di lavoro in formato elettronico a patto che il destinatario sia in possesso degli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo in tale formato. In ogni caso, è previsto l’obbligo per gli enti previdenziali di rendere disponibile la certificazione unica in modalità telematica fermo restando la facoltà per il contribuente di chiedere la trasmissione in forma cartacea.

6. L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

L’accertamento tributario rappresenta il complesso degli atti amministrativi volti ad assicurare l’attuazione delle norme impositive, ossia garantire che tutti contribuiscano alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva Essendo prevista l’autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso mediante l’istituto della dichiarazione, l’attività di accertamento ha carattere eventuale e ciò significa che gli uffici preposti intervengono soltanto:

  • per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari;
  • nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

6.1. TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO GENERALE si tratta di un controllo globale e definitivo che a sua volta può essere svolto in diverse modalità:

  • analitico;
  • sintetico;
  • d’ufficio; ACCERTAMENTO PARZIALE  si tratta di un accertamento compiuto senza pregiudizio di un’ulteriore azione accertatrice;  consiste nella possibilità di accertare:
  • l’esistenza di un reddito non dichiarato;
  • il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato; ACCERTAMENTO INGIUNTIVO si basa sul principio che l’Agenzia delle Entrate se a conoscenza di nuovi elementi, successivi all’emissione del precedente avviso, può, nel rispetto dei termini di decadenza, emettere un ulteriore avviso di accertamento.

6.1.1. Accertamento (generale) analitico Si ha accertamento analitico quando l’Agenzia delle entrate, sebbene la dichiarazione sia incompleta o infedele, è in grado di determinare analiticamente (voce per voce) il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni deduzioni effettuate dal contribuente. L’incompletezza o l’inesattezza dei dati possono essere desunte da parte degli agenti:

  • dalla dichiarazione stessa;
  • dal confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti;
  • attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti. 6.1.2. Accertamento (generale) sintetico L’accertamento sintetico è uno strumento cui l’Agenzia delle Entrate fa ricorso ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un valore di reddito non adeguato a quello attribuire al contribuente sulla base di elementi certi. Si tratta di una modalità di accertamento generale esperibile solo nei confronti di persone fisiche non titolari d’impresa o di lavoro autonomo. Nello specifico si tratta di un accertamento che gli agenti compiono nel caso in cui, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, nel corso di un periodo di imposta, il contribuente ha sostenuto una serie di spese correnti che, aggiunte a quelle stimate come necessarie per il normale mantenimento del soggetto e della sua famiglia, si dimostrano sensibilmente superiori (eccedenza di almeno 𝟏^ ൗ𝟓 ) all’ammontare del reddito complessivo netto analiticamente accertato.

Spesometro (o accertamento sintetico puro)

Lo spesometro, anche detto accertamento sintetico puro, opera sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta da parte del contribuente, annoverando anche gli incrementi patrimoniali (es. acquisto di un immobile) che prima erano sottratti all’accertamento sintetico in quanto ritenuti frutto di una ricchezza Accumulata in più esercizi e quindi non alimentata dal reddito dell’anno di sostenimento della spesa.

Redditometro

Il redditometro rappresenta una forma di controllo attraverso il quale l’amministrazione finanziaria stabilisce sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in relazione alle sue disponibilità economiche basate su elementi indicativi della capacità contributiva in relazione anche al reddito del nucleo familiare e al territorio di residenza. Si tratta di un controllo sul contenuto induttivo di elementi indicativi la capacità contributiva del contribuente. 6.1.3. Accertamento (generale) d’ufficio In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazioni di dichiarazioni radicalmente nulle, l’agenzia delle entrate procede all’accertamento d’ufficio, determinando il reddito complessivo del contribuente sulla base di:

  • dati e notizie raccolte o di cui è venuta a conoscenza;
  • presunzioni non qualificate, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ai fini dell’accertamento d’ufficio gli agenti possono prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle dichiarazioni o delle scritture contabili del contribuente. L’agenzia delle entrate può procedere all’accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. 6.1.4. Accertamento con adesione del contribuente L’accertamento con adesione rappresenta una forma di accertamento svolta in contradditorio tra le parti e che si conclude con un atto definitivo cui non può far seguito nessun contenzioso. In sostanza, si tratta di un