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esame di diritto dello sport secondo anno scienze motorie esame superato con 27
Tipologia: Appunti
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l'esercizio di un determinato sport costituisce il nucleo del fenomeno sportivo. Lo sport si presenta come azione fisica del corpo umano che si manifesta esteriormente, ossia il corpo è il soggetto della performance, mentre il movimento ne è l'atto stesso. Il movimento è anche espressione di una volontà diretta a realizzare il fine cui l'atto rivolto.
FENOMENO SPORTIVO:
Tutti gli aspetti che fanno parte dello sport, il suo significato e il suo assetto dipende dall'attività. Lo sport si presenta empiricamente come un sistema di comportamenti umani collegati fra loro dall'idea fondamentale del gioco ed aventi come fine comune il gioco stesso, cioè il soddisfacimento del bisogno ludico.
PERFORMANCE: è la prestazione dell'atleta, il quale si mette costantemente alla prova al fine di migliorarsi superando gli ostacoli stabiliti dallo sport praticato (differenzia lo sport dal gioco)
LEGGE INTRINSECA DELLO SPORT: continuo perseguimento dei risultati e continuo perfezionamento
L' attività sportiva crea la COMPETIZIONE. definita come la forma specifica del rapporto interumano che consiste nella volontà di superare l'avversario in modo diretto o indiretto, sempre rispettando le regole dettate dello sport praticato (manifestazione giuridica).
COOPERAZIONE: genera un rapporto sociale di collaborazione tra gli atleti e permette l'organizzazione delle manifestazioni sportive
OPPOSIZIONE: è il modo di attuazione del rapporto competitivo di cooperazione.
COOPERAZIONE E OPPOSIZIONE creano il superamento dell'antagonismo guerriero.
Lo sport contiene già in sè tutti i caratteri propri del gioco inteso come atto libero, non utilitaristico, esterno alla vita ordinaria con un fine in sè, circoscritto nello spazio e nel tempo, caratterizzato da un rigoroso tecnicismo, creativo di tensione, idoneo a formare un gruppo sociale stabile.
Lo SPORT (formato da ostacoli, performance e competizione) è un'attività ludica che consiste in esercizi atletici o prove di abilità con attrezzi, mezzi meccanici o animali, costituenti la prestazione dedotta nel rapporto di competizione, il quale è volto al conseguimento dei valori sportivi attraverso la performance.
Le FUNZIONI SPORTIVE dipendono a seconda del tempo e del luogo in cui si svolge lo sport:
avanti nel superare l'altro o sè stesso soddisfando così il bisogno innato di migliorarsi.
origine" in ogni collettività umana, cioè cero di liberare l'atleta istinto della lotta.
determinato dal soddisfacimento di tutte le tendenze che movimentano la pratica dello sport proposto portando così alla libera esplicazione della personalità dell'individuo.
fortificarlo dando inoltre un generale benessere allo sportivo.
singolo , sia come individuo che vive in un mondo di relazioni intersoggettive e definisce la propria personalità all'interno delle formazioni sociali.
consentendo così una libera ed armonica crescita della persona.
dell'uomo.
RUOLI: costituiscono sviluppi delle funzioni:
positivi sulla formazione fisica e psicomotoria, sullo sviluppo dell'intelligenza e delle capacità di adattamento nonchè sulla formazione del carattere.
all'attività di guerra
preparare il soggetto a svolgere metodicamente qualsiasi attività o di direzionarlo verso un preciso mestiere.
dall'attività sportiva,di capire quale sia stata la causa e quale sia la scelta giusta per guarire.
APPLICAZIONI: mostrano i vari tipi di utilizzazione per fini ulteriori a quelli suoi propri di cui esso è suscettibile. Sono estrinseche alla sport, costituiscono attuazione di valori diversi da quelli sportivi.
acquisire prestigio sul piano internazionale da parte di una nazione.
bisogni.
sportivi.
Il PROFESSIONISMO nello sport riguarda principalmente quelle pratiche in cui le dinamiche di gioco esprimono un certo contenuto spettacolare che ne consente lo sfruttamento economico.
La cassazione afferma che l'ordinamento giuridico sportivo italiano è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa.
-FENOMENO SPORTIVO = ORGANIZZAZIONE
ISTITUZIONE = COMPLESSO DI NORME
-FENOMENO SPORTIVO = ISTITUZIONE
Il fenomeno sportivo è composto da un complesso di norme giuridiche che devono essere assolutamente rispettate.
NORMA GIURIDICA: elemento necessario nel rapporto giuridico, concepito come "regola per la volontà".
Le federazioni internazionali sottostanno alle direttive del CIO ma hanno una certa autonomia, infatti possono formulare proposte nell'organizzazione dei giochi e inoltre hanno il compito di decidere i calendari delle competizioni.
Le confederazioni sottostanno alle direttive del CIO e non hanno potere di dettare leggi e proposte.
In questo periodo vengono creati degli enti nazionali che aiutassero il CIO, tra cui il CONI nel 1907.
Inizialmente il CONI era funzionale allo svolgimento olimpico, poi veniva sciolto e riunito quando si avvicinavano le Olimpiadi.
Con l'avvento del fascismo lo sport viene usato come mezzo di propaganda politica e di conseguenza il CONI diventa un organismo "stabile" rappresentando così un' espressione del partito fascista, perchè i suoi membri venivano nominati dal partito stesso.
Nel 1942 viene riconosciuto come ente nazionale dello sport italiano grazie alla legge 426, diventa così un ente esponenziale dello Stato italiano e non a scopo di lucro.
La legge del 1999 (decreto Melandri) attribuisce al CONI autonomia statuaria e stabilisce che esso è un ente pubblico.
Le regole vengono emanate dalle federazioni competenti e dal CONI: le ultime dettano principi generali che devono trovare applicazione in tutti gli sport, le regole federali invece, dettano regole specifiche. La specificità delle regole costituisce lo strumento della legittimità delle clausole contenute nei regolamenti sportivi posto a presidio delle predette libertà e delle caratteristiche dello sport ritenuto meritevole di tutela.
Il modello europeo dello sport contiene norme giuridiche che fanno parte del diritto comunitario.
Art. 165 TFUE --> L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport tenendo conto delle sue specificità, delle strutture fondate sul volontariato e delle sue funzioni sociali ed educative, con la sua azione mira a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura alle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi in particolare dei più giovani tra essi.
PRINCIPIO D'AUTONOMIA: regola i rapporti tra ordinamento generale e regolamenti sportivi
Il sistema delle autonomie negoziali in materia sportiva ha il compito di:
Il fenomeno sportivo coinvolge inevitabilmente interessi di natura pubblica e privata.
Lo stato sovrano decide la legittimità delle regole e quindi ciò porta a disuguaglianze tra ordinamento statale e sportivo.
Manca un'organizzazione.
A seguito dell'evoluzione della legislazione in materia sportiva è possibile delineare il fondamento normativo comune delle attività sportive, il quale si articola a seconda della forma che assume la pratica. Ciò è reso possibile grazie a:
Sportivo è colui che pratica abitualmente attività sportiva nell'ambito di una persona giuridica riconosciuta dal CONI (nel caso italiano)
DEFINIZIONE DI ATLETA:
Colui che esercita abitualmente dell'attività sportiva e che è tesserato presso una persona giuridica riconosciuta dal CONI.
L'attività professionistica è quella esercitata a titolo oneroso, cioè dietro un compenso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI
PRINCIPI DELL'ATTIVITA' PRO:
SPORTIVO PROFESSIONISTA può essere l'atleta, l'allenatore, il preparatore atletico ma anche il direttore sportivo.
OGGETTO del contratto di lavoro tra società professionistica e atleta è la prestazione sportiva a carattere subordinata, in quanto vincolata da un contratto. La prestazione sportiva può avere carattere autonomo se non è vincolata da un contratto, permette quindi di avere potere decisionale.
OBBLIGHI DELLE ATTIVITA' PRO:
l'idoneità allo sport
rovinare la salute dell'atleta stesso
CIO, CONI e delle rispettive federazioni internazionali.
L'attività sportiva professionistica è tutelata quale attività lavorativa e costituisce la prestazione dedotta in un contratto di lavoro, in base al quale l'atleta si obbliga, a fronte di una retribuzione, allo svolgimento di esercizi atletici o prove di abilità con attrezzi, mezzi meccanici o animali costituenti l'oggetto del rapporto di competizione, il quale è volto al conseguimento dei valori sportivi attraverso la performance al fine di consentire lo sfruttamento economico da parte della società.
In Italia esiste il CIP (comitato italiano paraolimpico): è l'ente responsabile per il benessere e lo svolgimento della pratica sportiva della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipo di disabilità, inoltre è deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e dal CIO operanti sul territorio nazionale.
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
Con il passaggio dall'organismo occasionale (in cui le competizioni sono sporadiche e non legate tra loro) a quello programmatico (c'è un collegamento fra le varie manifestazioni sportive) si ha l'origine dello sport moderno e quindi delle organizzazioni sportive moderne che sono stabili e durature conosciute a livello nazionale come FEDERAZONI.
L'organizzazione sportiva è determinata da due ordini di collegamenti tra i soggetti:
la diffusione di una specifica disciplina sportiva in un ambito territorialmente determinato, così da garantire la più ampia penetrazione nella compagine sociale ed attuare il decentramento;
nazionali nell'ambito di un'autorità sovranazionale che possa garantire il controllo e la registrazione del miglioramento dei risultati ottenuti nei vari paesi.
La struttura del sistema sportivo è una struttura piramidale, in cui c'è un organo di vertice e tanti subordinati.
Gli enti di vertice sono persone giuridiche riconosciute all'interno del paese in cui hanno sede e sottoposte in pieno al diritto del paese in cui hanno sede.
La struttura piramidale si divide a livello internazionale in CIO, federazioni sportive internazionali, associazioni sportive nazionali, TAS (tribunale arbitrale dello sport).
A livello nazionale invece si struttura in CONI, federazioni sportive nazionali, leghe, giustizia sportiva, arbitrato sportivo, alta corte di giustizia sportiva, tribunale di arbitrato per lo sport, attività economica federale, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, istituto per il credito sportivo, regioni, comuni e attività sportive.
Tutti questi elencati sono soggetti giuridici istituiti dal diritto e si differenziano dai tesserati in quanto soggetti fisici.
Nato il 16 giugno del 1894, con l'originario nome di Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici, risiede in Svizzera a Losanna, ed è sottoposto alle leggi del paese.
Il CIO è un'organizzazione internazionale NON governativa di tipo semplice, in quanto composto da individui e non associazioni.
Non ha scopo di lucro, non percepisce alcun contributo economico di natura pubblica poichè è finanziato da fondi privati (vendita diritti televisivi, sponsor).
Il CIO rappresenta l'autorità suprema del movimento olimpico: ha elaborato la Carta Olimpica che racchiude tutte le sue regole.
In questa ritroviamo la definizione di CIO nell'art. 19 "organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro, di durata illimitata, avente la forma di associazione con lo status di persona giuridica, riconosciuta dal consiglio federale svizzero.
E' dunque considerato un soggetto di natura legale: un'associazione organizzata su base personale, dotata di un proprio patrimonio, che persegue uno scopo di natura ideale.
Il CIO non è originato da un accordo collettivo, ma da un programma predisposto dal suo fondatore cui hanno aderito con la propria accettazione i membri di volta in volta scelti.
Quindi il CIO è un ente associativo avente fini di natura sociale, morale e culturale. Non può essere considerato un soggetto di diritto internazionale in quanto non ha alcun potere di regolamentazione tecnica, e nessun potere sovrano rispetto alle federazioni sportive.
Il CIO presenta una struttura semplice e lineare formata da 3 organi:
COMPITI DEL CIO:
Le federazioni sportive internazionali sono organizzazioni non governative di tipo composto: i suoi membri sono associazioni di individui.
Le federazioni costituiscono la parte organizzativa proponderante dell'ordinamento sportivo mondiale.
Sono enti esponenziali di ciascuno sport a livello internazionale, ciascuna federazione ha una propria autonomia, specificità e indipendenza, poicè detta la disciplina e la regolamentazione dei singoli sport.
La federazione di struttura in:
Tutte le attività e le procedure delle federazioni devono essere conformi alla carta olimpica.
La natura giuridica della federazione varia a seconda dell'ordinamento giuridico del paese in cui è posta la sede.
L'attività della federazione è sottoposta a 5 principi fondamentali:
I regolamenti emanati da ogni federazione dono atti di natura negoziale fondati sull'autonomia privata e diretti a regolare attività e rapporti giuridici.
I compiti delle federazioni sono:
L'art 1 del decreto Melandri sancisce il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI, che detiene ampie potestà statuarie.
Al CONI è riconosciuta ampia autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli organi di indirizzo politico.
COMPOSIZIONE DEL CONI: (decreto Melandri e riforma Pescante)
è il legale rappresentante dell'ente e svolge compiti previsti dall'ordinamento sportivo, dal decreto e dallo statuto (non può rimanere in carica per più di 2 mandati)
spettano funzioni di gestione amministrativa e di cura dell'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente
svolge funzioni di controllo gestionale e contabile nonchè di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile
normodotati sia per disabili
e ad apprestare tutti i mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, nonchè ad adottare le misure di prevenzione e di repressione dell'uso di sostanze dopanti
culturale
La CONI servizi s.p.a. nasce per dare fondi finanziari al CONI nel 2002, è un soggetto giuridico che affianca il CONI, è una società con scopo di lucro in quanto è una società per azioni; il capitale è dunque suddiviso in azioni.
Il CONI la usa per regolare i propri obbiettivi e per risolvere problemi economici e finanziari.
Malgrado abbia una natura privatistica persegue obbiettivi pubblici, dunque è anche un soggetto pubblico ma privatizzato formalmente: la società è privata ma le azioni vengono tenute sotto il controllo del CONI e del ministero dell'economia e dalla corte dei conti, che ne gestisce il bilancio.
La società è stata costituita per legge nell'ambito di un provvedimento di riassetto del CONI.
Può emanare atti non amministrativi.
Con la legge 178 del 2002 tutti i dipendenti del CONI sono diventati dipendenti della CONI servizi spa, e questi non sono soggetti alla normativa del pubblico impiego ma sono considerati soggetti privati.
Il presidente della società è nominato dal CONI ed è distinto dal presidente CONI.
Le funzioni della società sono puramente strumentali e gestorie, volte al conseguimento degli obbiettivi ed al soddisfacimento delle finalità istituzionali del CONI (in quanto riconosciuta come mera unità istituzionale del CONI).
La CONI servizi spa è un ente pubblico in forma societaria nato per risanare il debito del CONI.
mezzi per lo svolgimento delle manifestazioni delle attività sportive oppure per la gestione dell'organizzazione degli impianti sportivi
Le federazioni nazionali sono un ente rappresentativo di una singola disciplina sportiva, sono enti privati senza scopo di lucro.
Sono soggetti di diritto sia entro l'ordinamento interno sia entro la rispettiva organizzazione sportiva internazionale.
Per l'ordinamento nazionale, le federazioni, sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, soggette alla disciplina del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.
Le federazioni sono composte da società e associazioni sportive, in rari casi anche da singoli tesserati.
Ogni federazione ha un'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, nonchè un'autonomia statutaria che gli permette di darsi uno statuto, l'unico limite a questa autonomia è il CONI con i suoi principi.
Le norme statutarie e i regolamenti delle federazioni sono in accordo all'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
I principi che ispirano le federazioni sono :
Queste nascono nel febbraio del 1986 per rappresentare le discipline sportive non riconosciute a livello olimpico.
Sono riconosciute dal CONI e possono essere assimilate alle federazioni sportive nazionali, per questo sono soggette alle norme dello statuto del CONI.
Una sola disciplina sportiva può rappresentare un solo sport, che non sia già oggetto di una federazione sportiva nazionale.
La loro personalità giuridica è di tipo privatistico.
Per essere riconosciute dal CONI devono possedere certi requisiti, quali :
organizzativa
all'attività sportiva da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità
Entrano a far parte ufficialmente dell'organizzazione sportiva nazionale italiana il 21 giugno 1986, hanno al funzione di promuovere ed organizzare attività fisico-sportive non agonistiche, con finalità ricreative, formative e sociali.
Sono associazioni di diritto privato, costituite da società, associazioni ed eventualmente da singoli tesserati.
I loro statuti sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta nazionale.
Gli enti di promozione sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio nazionale, che è competente anche per il loro riconoscimento ai fini sportivi.
Gli enti di promozione sportiva possono disporre nel loro statuto entrate proprie e un contributo erogato annualmente dal CONI.
Sono associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva senza scopo di lucro. I loro statuti devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI. Devono prevedere l'autonomia di bilancio e devono essere basati su principi di democrazia interna e di pari opportunità.
Questo istituto è stato costituito con la legge 1295 del 24 dicembre 1957, è un banco pubblico.
E' riconosciuto come ente di diritto pubblico con gestione autonoma, il cui scopo principale consiste nel credito: concede mutui e prestiti a lungo termine a favore di soggetti che. sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare gli impianti sportivi.
La sua operatività si estende a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale, ma con la legge del 2004 può estenderla anche alle attività e ai beni culturali.
Alle regioni sono state trasferite, in materia di turismo, le funzioni relative alla promozione di attività sportive e ricreative attinenti alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione italiana medico sportiva agonistica riferite ai campionati organizzati secondo i criteri del'ufficialità.
Ai comuni sono state assegnate le funzioni amministrative in materia, ovvero la promozione di attività sportive e ricreative, e la realizzazione di impianti a attrezzature di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici.
I soggetti giuridici sono : CONI, federazioni, enti di promozione, associazioni sportive, discipline sportive associate.
I soggetti fisici sono i tesserati, quali: atleti, tecnici, arbitro di gara, dirigenti sportivi.
La specificità dello sport, l'attività praticata e la società con cui si è tesserati dà lo STATUS DELL'ATLETA che può essere:
La categoria dello status rappresenta il peculiare valore costituzionalmente rilevante, di cui è portatore il singolo individuo nei contesti socialmente organizzati dove esplica la propria personalità, deve essere finalizzata alla protezione delle condizioni individuali della persona sia nei settori esplicativi della libertà privata che in quelli conformati della regolamentazione statale, si usa espressamente per riferirsi alla peculiare situazione soggettiva del professionista nell'ambito del sistema sportivo.
Uno sportivo professionista è considerato un lavoratore subordinato in quanto la prestazione che svolge ha carattere oneroso e continuativo.
L'attività svolta deve essere regolamentata dal CONI e devono sussistere ulteriori requisiti per la qualificazione di professionista, in quanto richiesti dalla normativa federale della disciplina di appartenenza (tesseramento).
**TESSERAMENTO: prevede lo svincolo che può avvenire automaticamente alla fine del periodo di contratto se non prolungato, oppure tramite l'accordo tra l'atleta e la società.
Lo sportivo deve essere sottoposto alla disciplina organizzativa ed alla normativa federale: rispetto dei valori di etica e di correttezza sportiva.
Riguardo all'organizzazione giuridica il rapporto che si instaura tra atleta professionista e federazione di appartenenza è un rapporto giuridico di diritto privato costruito secondo gli schemi del contratto associativo.
Lo sportivo professionista si deve sottoporre periodicamente a una specifica tutela sanitaria.
Ogni professionista si impegna al rispetto delle regole di gioco, del concorrente o dell'avversario.
Anche il professionista di fatto si caratterizza per l'onerosità e la continuità della prestazione.
L' attività è svolta in discipline sportive non regolamentate dal CONI, è quindi una sorta di dilettante.
In mancanza del visto di esecutorietà del tesseramento all'atleta gli è preclusa l'attribuzione di qualità di professionista.
Il rapporto che si instaura a livello giuridico tra il professionista di fatto e la federazione di appartenenza è un rapporto che può essere ricondotto nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato oppure nell'ambito del rapporto di fatto.
Gli ufficiali di gara hanno al funzione di assicurare il regolare e corretto svolgimento della competizione sportiva.
Devono essere imparziali e la loro funzione dipende dal tipo di specialità sportiva a cui partecipano.
Devono rispettare il principio di imparzialità ed indipendenza di giudizio, devono seguire anche il principio di lealtà sportiva e devono assicurare la tutela dei partecipanti adottando le giuste misure e facendo rispettare le regole dell'attività sportiva.
Sono esclusi dal vincolo di subordinazione e in natura giuridica non sono considerati pubblici ufficiali poichè non esercitano nessuna funzione pubblica, seppur devono far rispettare le regole di gioco.
Gli ufficiali di gara possono essere chiamati a rispondere anche in sede penale e civile della proprie determinazioni o omissioni, lì dove con una condotta dolosa o gravemente colposa abbiano compromesso la regolarità della competizione ledendo un interesse pubblico penalmente tutelato a una situazione soggettiva propria dei partecipanti alla competizione.
Gli agenti sportivi sono nati per via della rilevanza economica assunta dal fenomeno sportivo, sono professionisti specializzati per negoziazione e stipulare i contratti (giocatore-società- o trasferimento di atleti).
Prima del 2001 vi erano i procuratori sportivi che stipulavano gli accordi tra calciatore e società, dopo il 2001 sono nati gli agenti sportivi i quali si occupano degli interessi del calciatore a cui appartengono.
Gli agenti sportivi non sono tesserati presso la Federazione, non hanno quindi un vincolo associativo, sono però tenuti a rispettare una serie di obblighi all'interno di un sistema sportivo (e le regole federali).
Per svolgere il ruolo di agente sportivo devono richiedere una precisa licenza attraverso il superamento di appositi esami.
Possono essere agenti o di calciatori o si società, e ciò deve essere redatto in forma scritta su appositi modelli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA.
Il rapporto tra agente e atleta va inquadrato nell'ambito dell'assistenza, cioè attuare la volontà dell'assistito, agisce quindi nell'interesse di una parte e ha diritto di un compenso da esso.
E' tenuto a rispettare degli obblighi per evitare conflitti d'interesse che sono:
collettivamente gli introiti derivanti dagli eventi sportivi: non c'è un soggetto organizzatore, non ci sono molte norme a riguardo e non c'è nessuna indicazione in merito alla situazione giuridica o alla definizione di evento sportivo.
secondo cui ciascun club è libero di negoziare autonomamente con le emittenti radiotelevisive entro i limiti stabiliti. Con questa legge non si riesce in ogni caso, ad individuare il soggetto organizzatore, si viola il principio di uguaglianza sostanziale e si creano scarne e disorganiche disposizioni.
ripartizione delle risorse in base a un sistema mutualistico. Questa legge, più compiuta e organica, fornisce una gamma di definizioni; una violazione della normativa anti trust dipende caso per caso.
La legge 9 del 2008ha dato una definizione normativa ai seguenti concetti:
L'evento sportivo è costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilita dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate, con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinato alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo da gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definito dai regolamenti sportivi.
La competizione sportiva è organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico in cui partecipano numerose squadre secondo modalità duratura prevista dai regolamenti sportivi, nonchè gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni.
DIFFERENZE:
La distinzione legislativa fra evento e competizione risiede nell'esigenza pratico-giuridica di individuare due punti di riferimento oggettivi differenti: nell'evento si individua l'organizzatore dell'evento, mentre nella competizione si individua l'organizzatore della competizione.
Ognuno presenta dei diritti e degli obblighi precisi, relativi alla commercializzazione mediatica dell'attività sportiva.
Il legislatore ha omesso di individuare la natura giuridica dell'evento sportivo in senso lato, ciò è riscontrabile con riferimento ai diritti mediatici.
ART. 2
Questo articolo dà la definizione di "organizzatore dell'evento", inteso come la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento sportivo disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità.
Viene individuato come organizzatore dell'evento una singola società, generalmente individuata dal legislatore nella società che gioca in casa.
Problematiche applicative:
dell'evento chi bisogna giudicare?
svolge l'evento?
assume gli oneri e chi ha la disponibilità dell'impianto siano società sportive differenti o siano soggetti estranei allo sport ufficiale?
Soluzione: là dove il soggetto ha la disponibilità di un impianto sportivo probabilmente sarà anche l'organizzatore dell'evento, in senso lato, che si svolge all'interno di quell'impianto.
licenza i diritti mediatici direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive.
violazione degli obblighi negoziali (ovvero l'attività illecita dei terzi). L'obbligo di garantire la protezione delle immagini grava sugli operatori delle comunicazione. All'organizzatore della competizione spetta la legittimazione ad agire mentre all'organizzatore dell'evento spetta la legittimazione ad agire in relazione ai diritti secondari oggetti di autonoma iniziativa commerciale e in tutela ai diritti di archivio. In sostanza gli organizzatori possono agire in giudizio per tutelare qualsiasi forma di violazione dei propri diritti.
La legge prevede che le risorse finanziarie ed economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti spettano esclusivamente agli organizzatori degli eventi mentre le altre risorse sono invece ripartite fra tutti i soggetti partecipanti alla competizione: 40% della quota, divisa in parti uguali, prevalente va agli organizzatori; le restanti quote vengono distribuite fra i partecipanti.
Gli eventi possono essere sfruttati in 2 modalità: marketing e sfruttamento dell'immagine. Il marketing prevede investimenti effettuati da club calcistici per assicurarsi le prestazioni sportive di atleti famosi al fine di fungere da collettori di potenziali destinatari dei prodotti connessi al marketing.
Lo sfruttamento d'immagine prevede il diritto da parte di una squadra di sfruttare l'immagine dei propri atleti tesserati al fine di aumentare la vendita dei propri prodotti.
Praticando sport ci si espone a un rischio: per questo gli atleti devono sottoporsi a un contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione degli sportivi prevede coperture per i rischi connessi all'esercizio di attività sportiva quali la probabilità di incorrere in sanzioni risarcitorie per fatti o atti connessi nell'esercizio di attività sportiva; la probabilità di infortuni nell'esercizio di sport, la probabilità di malattia, la probabilità di perdere la stessa vita nella pratica di sport.
Le polizze assicurative stipulate possono essere di vario tipo:
del verificarsi di un evento fatale (morte).
L'attività che l'organizzatore è tenuto a svolgere e che potrà essere fonte di responsabilità può essere individuata nel:
dagli atleti
Contratto di assicurazione degli sportivi
Il soggetto assicurato è colui sul quale incombe il rischio sportivo.
Il contraente è la controparte dell'assicuratore (di solito è la federazione o l'associazione a cui è iscritto l'atleta assicurato).
Il beneficiario è colui che riceve il premio.
Il premio è il risarcimento che deve essere erogato all'assicurato in caso di rischio sportivo.
La durata della copertura è l'intervallo di tempo in cui è valido il contratto di assicurazione degli sportivi.
L'estensione di copertura è la possibilità di aumentare l'intervallo di tempo già stabilito, dietro al pagamento di un premio supplementare giornaliero in relazione all'operatività dell'estensione medesima (ovvero alla durata dell'evento sportivo.
Il questonario .....................
SPORTASS
La sportass era la cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, un ente pubblico preposto a offrire agli atleti dilettanti prestazioni assicurative, nonchè prestazioni assistenziali e previdenziali.
Fu fondato nel 1934 all'interno del CONI, riconosciuto prima come ente morale, dichiarato poi come ente pubblico necessario e infine ufficializzato come assicurazione obbligatoria.
ART. 5
Secondo tale articolo sono indennizzabili solo gli eventi improvvisi durante l'esercizio di attività sportive.
Sono esclusi dalla copertura gli eventi determinati dal dolo dell'assicurato (nonchè gli eventi derivati da abuso di alcolici e psicofarmaci, sostanze stupefacenti o psicotrope, da assunzione di sostanze dopanti) da eventi determinati da un'azione dell'assicurato costituente reato.
Con il termine "doping" suole indicarsi la somministrazione o l'assunzione illegale di sostanze farmacologiche in grado di alterare le condizioni biologiche e psicofisiche dell'organismo, aumentando il rendimento fisico della prestazione dell'atleta (o dell'animale)ma comportando, sulla base del dosaggio e/o applicazione non giustificata da condizioni patologiche, un pericolo per la salute della stessa.
Per ovviare a ciò, il CIO ha adottato la Carta Olimpica internazionale contro il doping.
Con la conferenza di Copenaghen del 2003 viene istituito il codice mondiale anti doping (WADA), che rappresenta il documento fondamentale e universale sule quale è basato il programma mondiale anti doping dello sport con gli scopi di:
lealtà e l'uguaglianza di tutti gli atleti del mondo
che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping
Il WADA è entrato in vigore nel gennaio 2004, poi è stato revisionato ed è entrato in vigore nel gennaio 2009.
Le norme del codice si applicano anche alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING NELLO SPORT (Parigi 2005)
In questo incontro è stato richiamato il settore degli integratori alimentari, disponendo che i produttori e i distributori degli stessi devono fornire informazioni sulla composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.
AGENZIA MONDIALE ANTI- DOPING -> è la massima autorità di riferimento per la lotta contro il doping.