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Riassunto approfondito, chiaro, lineare del manuale di Diritto penitenziario, aggiornato al "Pacchetto Sicurezza" (maggio-giugno2025), con analisi approfondita di ogni singolo istituto della materia, considerando anche l'aspetto processualistico (come Procedimento di Sorveglianza, incidente di esecuzione, procedimento de plano e procedimento di sicurezza). Disciplina anche delle riforme, riferimenti a sentenze note come Viola, o della Corte Costituzionale in maniera ed evoluzione logico, storica e teleologica degli istituti per meglio comprenderne la puntuale disciplina. Spiegazione anche della giustizia riparativa e disciplina penitenziaria minorile.
Tipologia: Dispense
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MaryStella Zito A.a. 2025
Manuale di Diritto penitenziario, Della Casa, Giostra, 2023, Giappichelli
documento venduto da MaryStella Zito (instagram: marystellazito)
Iniziamo il nostro percorso nel mondo del diritto penitenziario, un campo che regola la vita di chi si trova in carcere o affronta pene alternative alla detenzione. È importante capire che questo settore non è rimasto immutato nel tempo, ma ha subito una profonda evoluzione, specialmente in Italia.
Per molto tempo, la gestione delle carceri e l'applicazione delle pene nel nostro paese erano regolate da un testo piuttosto datato: il Regolamento Carcerario del 1931. Immaginate un sistema in cui la pena era vista principalmente come una punizione o una vendetta nei confronti di chi aveva commesso un reato. L'obiettivo primario era far pagare il debito alla società, con poca attenzione a ciò che sarebbe successo dopo la detenzione.
La vera rivoluzione è avvenuta con la Legge 354 del 1975 , conosciuta anche come Legge Penitenziaria. Questa legge ha rappresentato un punto di svolta perché ha tradotto in pratica un principio fondamentale della nostra Costituzione , in particolare l' articolo 27, comma 3. Questo articolo stabilisce che:
" Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. "
Questo significa due cose importantissime:
C'è una stretta connessione tra questi due aspetti: se i trattamenti in carcere sono disumani, l'obiettivo della rieducazione diventa impossibile da raggiungere. Non si può rieducare qualcuno che viene maltrattato o privato della sua dignità.
Il Significato dei Termini "Tendere" e "Rieducazione"
Approfondiamo il significato di due parole chiave nell'articolo 27 della Costituzione:
"Tendere" : Questo verbo indica che la rieducazione non è un obbligo assoluto o un risultato garantito, ma un obiettivo a cui l'intero sistema penitenziario deve aspirare. Implica: o Il rifiuto di qualsiasi intervento coercitivo : La rieducazione non può essere imposta con la forza. È un percorso che richiede la partecipazione e la volontà del condannato. o L'eliminazione di qualsiasi preclusione al reinserimento sociale : A nessuno deve essere negata a priori la possibilità di tornare a far parte della società in modo costruttivo. "Rieducazione" : Non si tratta di un concetto religioso o morale legato al "pentimento interiore". Nel contesto del nostro Stato laico, la rieducazione coincide con il reinserimento sociale del condannato. Questo reinserimento: o Non è imposto : Non si può obbligare qualcuno a "cambiare" se non lo vuole. o Non è né certo né impossibile : Non è garantito che tutti si rieducheranno, ma non è neanche impossibile per nessuno. È un percorso individuale e dinamico.
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Nell'ambito penitenziario, due Convenzioni hanno avuto un impatto decisivo sul processo di umanizzazione delle condizioni detentive :
Entrambe le Convenzioni hanno previsto la creazione di organismi di controllo per garantirne l'applicazione:
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) : È un organo giurisdizionale che si pronuncia sulla fondatezza delle violazioni dei diritti umani denunciate dai cittadini (inclusi i detenuti) contro gli Stati membri. Ha una funzione riparativa , ossia può condannare gli Stati a risarcire i danni subiti. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT) : La sua attività principale è quella di svolgere visite ispettive, anche non preannunciate , nelle strutture dei paesi firmatari dove si trovano persone private della libertà personale (non solo carceri, ma anche stazioni di polizia, ospedali psichiatrici, ecc.). Ha una funzione preventiva , cercando di individuare e correggere situazioni a rischio prima che si verifichino abusi.
La CEDU e le sentenze della sua Corte (la Corte di Strasburgo ) hanno avuto un'influenza enorme sulla tutela dei diritti dei detenuti in Europa, inclusa l'Italia. Numerose norme della CEDU sono fondamentali per proteggere i detenuti da interventi arbitrari o ingiusti da parte dello Stato:
Art. 8, comma 1° : Tutela il " diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza ". Anche in carcere, il detenuto mantiene questi diritti, seppur con le limitazioni necessarie per la sicurezza e l'ordine. Art. 9 : Garantisce la " libertà di pensiero, di coscienza e di religione ". Art. 10 : Assicura la " libertà di espressione ". Art. 12 : Prevede che " l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano tale diritto ". Art. 13 : Stabilisce il " diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale " per chi abbia subito la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione.
Tuttavia, tra tutti gli articoli della CEDU, l' Articolo 3 merita una menzione speciale:
" Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti. "
Le pronunce della Corte di Strasburgo basate su questo articolo hanno dato un contributo fondamentale per mettere al bando pratiche carcerarie crudeli e spesso nascoste, che non rispettavano i diritti umani. Tra i termini citati nell'Articolo 3 esiste un rapporto di gradualità , che li distingue in base all'intensità della sofferenza provocata:
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Abbiamo visto come l' articolo 3 della CEDU vieti la tortura e i trattamenti inumani. Il gradino più "basso" in questa scala di gravità è occupato dai trattamenti degradanti. Questa è un'area molto ampia che include tutte quelle situazioni in cui il detenuto viene svilito o la sua dignità è ferita.
Pensiamo, ad esempio, al sovraffollamento carcerario , dove le persone sono costrette a vivere in spazi angusti e disumani, o alle perquisizioni personali invasive , che possono essere percepite come umilianti. Anche le condizioni dell'edilizia carceraria o il comportamento di alcuni operatori penitenziari possono rientrare in questa categoria, se mirano a ledere la dignità del detenuto.
La giurisprudenza della Corte EDU , basata proprio sull'articolo 3, ha avuto un ruolo propulsivo , cioè di forte spinta al cambiamento, specialmente riguardo a due questioni cruciali:
I Benefici Penitenziari e la Collaborazione con la Giustizia
Attualmente, l'accesso a diversi benefici penitenziari "comuni" è precluso o limitato per chi ha commesso determinati reati, a meno che non ci sia una collaborazione con la giustizia. Questi benefici includono l'assegnazione al lavoro esterno , i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (come l'affidamento in prova). L'unica eccezione è la liberazione anticipata, che segue regole diverse.
I reati per cui è previsto questo divieto di concessione dei benefici (salvo collaborazione) sono quelli considerati particolarmente gravi o che denotano una particolare pericolosità sociale:
Delitti commessi per finalità di terrorismo (nazionale o internazionale) o di eversione dell'ordine democratico (es. Brigate Rosse). Reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione – quando un pubblico ufficiale abusa delle sue funzioni per costringere qualcuno a dare denaro). Reati di associazione di stampo mafioso (Art. 416 bis c.p.) o commessi avvalendosi delle condizioni di omertà tipiche di queste associazioni. Reati commessi per agevolare i crimini precedenti (es. favoreggiamento di mafiosi). Reati afferenti alla violenza sessuale. Reati di estorsione. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Art. 74 DPR 309/90).
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L'idea era che per restituire effettività alla funzione rieducativa della pena, ci fosse bisogno di una società consapevole dei benefici che poteva trarre dalla difficile opera di recupero e riaccoglienza di un cittadino che si era allontanato dalle regole. Purtroppo, a causa di una rapida involuzione del clima politico, molte delle novità legislative pensate non hanno trovato piena applicazione nella realtà. Negli stessi anni, comunque, la Corte Costituzionale ha continuato a dichiarare l'illegittimità di molte disposizioni in contrasto con i principi costituzionali in materia di trattamento punitivo.
Capitolo II
Il primo articolo della Legge 354/1975 (Legge Penitenziaria) è dedicato ai principi che regolano l'esecuzione penitenziaria e il trattamento dei detenuti in carcere. In primo luogo, va sottolineato che alle persone detenute o internate sono garantiti i diritti fondamentali , in piena coerenza con la Costituzione e la CEDU.
Tra i principi fondamentali codificati, uno particolarmente rilevante nell'esecuzione penitenziaria è quello di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni applicate ai detenuti. Questo significa che deve essere imposto il minimo sacrificio necessario dei diritti , solo in virtù dell'esigenza di garantire l'ordine e la disciplina all'interno degli istituti carcerari. Ordine e disciplina, quindi, devono essere perseguiti nel rispetto dei diritti e senza ricorrere a restrizioni ingiustificabili. Questo principio è strettamente legato al divieto di ogni violenza fisica o morale.
L'articolo 1 sancisce anche il divieto di discriminazione , che tutela il detenuto da ogni possibile forma di irragionevole disparità motivata da sesso, identità di genere, orientamento sessuale, o altre caratteristiche personali.
Le esigenze di ordine e sicurezza, tuttavia, rendono necessario l'utilizzo di strumenti disciplinari o di rigore, come l'uso della forza fisica o di mezzi di coercizione (sempre nei limiti previsti dalla legge e con le dovute garanzie) e l'applicazione delle sanzioni disciplinari preordinate a garantire l'ordine e la sicurezza. Oppure, nel caso di "pericolosità penitenziaria", che può comportare una sorveglianza particolare con l'imposizione di uno speciale regime detentivo (come il 41-bis, che non è menzionato qui ma è il più noto).
Sul piano della sicurezza, l'ordinamento penitenziario contempla anche strumenti specifici di natura preventiva che incidono sui diritti fondamentali della persona detenuta: il controllo e la limitazione della corrispondenza e le perquisizioni (personali, delle celle, ecc.). Sui diritti fondamentali incidono anche limitazioni alla libertà personale come l' isolamento dei detenuti per ragioni sanitarie o giudiziarie (es. isolamento per motivi sanitari in caso di malattie contagiose o isolamento per ragioni di indagine).
Il Concetto di "Trattamento" e "Rieducazione"
L'articolo 1 della Legge Penitenziaria è cruciale perché definisce i concetti di trattamento e rieducazione , o per meglio dire, di " rieducazione attraverso il trattamento ".
Il trattamento penitenziario riguarda tutte le disposizioni e le attività inerenti l'esecuzione delle pene. È strettamente connesso con il regime penitenziario , il quale definisce più specificamente le norme che disciplinano la vita quotidiana all'interno degli istituti, nonché la disciplina delle posizioni giuridiche (diritti e doveri) del detenuto e i principi di gestione degli istituti. Quello del trattamento penitenziario è un concetto generalizzato , che si applica indipendentemente dallo status del detenuto e dal consenso dello stesso. È quindi applicato a tutti i detenuti e agli imputati ristretti a titolo cautelare.
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Per trattamento rieducativo , invece, si intende il complesso della disciplina normativa che ha come obiettivo quello di " promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale " mediante l'adozione di metodologie e prassi operative. È un sistema che si applica solo ai condannati e si caratterizza per la volontarietà , cioè il soggetto deve poter acconsentire a ricevere il trattamento. È riservato ai condannati in via definitiva e agli internati (coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive).
Il trattamento rieducativo è retto da tre principi fondamentali:
Il contenuto sostanziale degli interventi attivati prevede un complesso di offerte trattamentali dirette a:
Promuovere l'adozione, da parte dei detenuti, di comportamenti socialmente validi. Far rivedere loro le motivazioni che li avevano indotti a scelte criminali e, ovviamente, al progressivo abbandono dei disvalori su cui tali scelte si fondavano.
L'obiettivo finale è quello di restituire alla società una persona disposta ad adeguarsi alle norme della civile convivenza, modificando atteggiamenti negativi. Questo obiettivo si persegue principalmente attraverso: l' istruzione , la formazione professionale , la partecipazione a progetti di pubblica utilità , avvalendosi della religione , delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
I Destinatari del Trattamento
Partendo dal presupposto che ogni tipo di reato rende necessario un tentativo di recupero alle regole della civile convivenza, la necessità del trattamento rieducativo riguarda tutti i condannati e gli internati. Tuttavia, una specifica attenzione è dedicata a particolari categorie di detenuti, per le quali è necessario uno specifico profilo organizzativo e trattamentale:
I tossicodipendenti : Per loro sono previste apposite strutture detentive (es. I.C.A.T. – Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei tossicodipendenti ) finalizzate alla migliore gestione della dipendenza. Gli autori di delitti di natura sessuale : Per i quali è prevista l'allocazione in speciali sezioni e particolari percorsi trattamentali, mirati alle specificità di questi reati. I detenuti affetti da "anomalie di carattere psichiatrico" : Per i quali il trattamento prevede obiettivi direttamente terapeutici, in quanto la loro condizione richiede un approccio medico- psichiatrico.
Nell'ambito delle garanzie personali del detenuto, rientra anche la tutela da discriminazioni dovute all'identità di genere , che possono verificarsi a danno delle persone appartenenti al mondo LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, transgender). Per loro sono previste condizioni detentive particolari che consentano loro di partecipare al trattamento a condizioni quanto più possibile omogenee a quelle degli altri ristretti, garantendo il rispetto della loro identità.
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Il Mediatore Culturale : La sua figura è particolarmente importante per il trattamento dei detenuti stranieri, facilitando la comunicazione e la comprensione tra il detenuto e il personale, e favorendo l'integrazione culturale.
Il cuore dell'intervento rieducativo è il programma di trattamento. Il suo "contenuto programmatico" è orientato a promuovere e stimolare la responsabilizzazione del detenuto , incentivare le sue attitudini e valorizzare le sue eventuali competenze, tutto ciò per sostenere il percorso di reinserimento nella società libera.
In questa prospettiva, l'Amministrazione Penitenziaria ha una vera e propria obbligazione di mezzi : deve cioè mettere a punto un progetto trattamentale ricco, articolato e individualizzato. Questo significa prestare la giusta attenzione alle abilità soggettive del detenuto, riconoscendo e valorizzando le competenze che ha già acquisito (come titoli di studio, percorsi formativi precedenti, competenze professionali specifiche). Tutto questo patrimonio è fondamentale per facilitare il suo reinserimento sociale.
Per raggiungere questo obiettivo di individualizzazione, viene effettuata l' osservazione della personalità del detenuto. Questa osservazione serve a rilevare le cause che hanno portato la persona a commettere il reato, comprese eventuali "carenze psico-fisiche". L'obiettivo è identificare tutti gli elementi rilevanti per la predisposizione di un programma di trattamento specifico per quel singolo individuo.
Questo programma viene redatto insieme alla relazione di sintesi , un documento che riassume tutti i dati emersi dall'osservazione della personalità. La relazione di sintesi è il risultato dell'intero intervento osservativo e trattamentale intrapreso a favore del detenuto o internato.
La prima stesura del programma di trattamento deve avvenire non oltre sei mesi dall'inizio della detenzione. Il programma necessita dell' approvazione del Magistrato di Sorveglianza e viene periodicamente aggiornato in base ai progressi o alle nuove esigenze del detenuto. Il documento di sintesi, insieme al programma di trattamento e ai suoi aggiornamenti, è conservato nella cartella personale del detenuto.
Solo dopo la riforma penitenziaria del 1975, i principi di umanizzazione della condizione carceraria e del rispetto della dignità della persona sono diventati coordinate fondamentali nella gestione della vita detentiva. Vediamo alcune delle principali disposizioni che regolano la quotidianità in carcere:
Il Vestiario : I detenuti hanno il diritto di usare abiti personali. Questa possibilità può essere limitata solo se c'è un rischio accertato di gesti autolesionistici (es. il detenuto potrebbe farsi del male con lacci o cinture, che quindi vengono sostituiti) o per prevenire l'affermazione di un prestigio tra i detenuti (per questo i capi "firmati" possono essere limitati). Gli oggetti personali (come fedi nuziali, catenine con simboli religiosi) sono ammessi a condizione che abbiano un particolare valore affettivo o morale e, naturalmente, che non possano essere usati in modi incompatibili con la sicurezza del carcere (es. per far male a qualcuno). I Bagni e i Servizi Igienici : L'amministrazione penitenziaria deve garantire "l'uso adeguato e sufficiente dei lavabi e di bagni o docce, nonché altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona". È fondamentale assicurare l' uso autonomo e riservato dei servizi , con la collocazione del bagno separato dalla camera di detenzione. Le docce e i servizi devono essere dotati di acqua calda e fredda, e a ciascun detenuto vengono forniti gli oggetti e gli strumenti per la pulizia
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personale e della propria camera. Inoltre, nelle strutture sono presenti servizi per la cura della persona, come il barbiere per gli uomini e il parrucchiere per le donne. L'Alimentazione : I detenuti hanno diritto a un' alimentazione sana e regolare , che sia adeguata in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute, all'attività lavorativa svolta, alla stagione e al clima. La quantità e la qualità del cibo sono determinate da tabelle specifiche (dette tabelle vittuarie). Il controllo su queste tabelle è effettuato da una rappresentanza di tre detenuti, estratti mensilmente a sorte da un delegato del direttore. I detenuti possono anche acquistare a proprie spese generi alimentari negli spacci interni all'istituto. Inoltre, per quanto possibile, l'alimentazione deve tenere conto delle prescrizioni proprie delle diverse religioni. In ogni istituto è attiva una cucina e i pasti sono, normalmente, consumati da ogni detenuto all'interno della propria camera di detenzione (questa prassi, per favorire la socializzazione, dovrebbe essere superata con l'istituzione di locali comuni dove consumare i pasti). La Permanenza in Spazi Aperti (Ora d'aria) : L'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati che non svolgono lavoro all'aperto il diritto a una permanenza in spazi aperti di minimo 4 ore al giorno (salvo che per giustificati motivi si ritenga necessario limitarla a 2 ore). Gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto sono stabiliti dal regolamento interno di ciascun istituto. L'utilizzo degli spazi aperti non solo assicura il benessere fisico e mentale dei detenuti, ma è anche un importante momento di socialità e di osservazione scientifica da parte del personale dell'area educativa.
Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali dell'uomo (Art. 32 Costituzione) ed è oggetto di particolare tutela non solo dalla Costituzione, ma anche dalla CEDU.
Nonostante il passaggio dalla medicina penitenziaria (gestita direttamente dall'istituto) all'assistenza sanitaria curata dal Servizio Nazionale (SSN) , non si è ancora arrivati a superare del tutto le gravi carenze nell'offerta dei trattamenti sanitari, principalmente a causa di insufficienti risorse umane e finanziarie.
Queste criticità hanno imposto una riforma nel 2018 in materia di sanità penitenziaria, che ha modificato l'articolo 11 della Legge Penitenziaria. Secondo tale articolo, spetta al Servizio Sanitario Nazionale l'organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico che rispondano alle effettive necessità dei detenuti. Inoltre, lo stesso articolo fissa i principi-guida sull'assistenza sanitaria e stabilisce i doveri del medico del servizio sanitario , il quale:
Garantisce quotidianamente la visita dei detenuti malati e di coloro che ne facciano richiesta. Segnala immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche. Effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria (controllando le condizioni igieniche e sanitarie). Controlla periodicamente l' idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.
La riforma del 2018 valorizza, inoltre, il principio di continuità terapeutica a favore dei detenuti o degli internati, garantendo che eventuali trattamenti in corso dall'esterno dell'istituto possano proseguire anche in carcere.
Nel caso di diagnosi, anche sospetta, di malattia contagiosa , vengono messi in atto interventi di controllo per evitare la diffusione della patologia, compreso l' isolamento del detenuto.
Il trattamento dei detenuti dipendenti da sostanze stupefacenti o alcol che presentino anche infermità mentali (la cosiddetta doppia diagnosi ) esige la collaborazione del servizio per le tossicodipendenze con il servizio psichiatrico , per un approccio integrato.
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Un Assistente Sociale
Una volta che lo schema di regolamento è stato elaborato da questa commissione, viene trasmesso al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria territorialmente competente e, infine, viene inoltrato al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) per l'approvazione finale.
Terminato l'iter di approvazione, il regolamento deve essere portato a conoscenza dei detenuti e degli internati. Questo è fondamentale affinché essi vengano a conoscenza dei loro diritti, dei loro doveri e delle regole che disciplinano la vita carceraria. Per garantire l'accessibilità, in ogni struttura carceraria deve essere assicurata la disponibilità, presso la biblioteca o qualsiasi altro locale idoneo, dei testi normativi fondamentali , incluso il Regolamento Interno. Inoltre, al momento dell'ingresso in istituto, a ogni detenuto deve essere consegnata la Carta dei Diritti e dei Doveri e un estratto del Regolamento dell'istituto.
Il Regolamento disciplina una molteplicità di materie pratiche, come ad esempio:
Gli orari delle attività (lavoro, studio, socialità, ecc.). Il possesso, l'impiego, l'acquisto o la ricezione di oggetti di corredo, generi alimentari e di conforto. L'utilizzo di fornellini personali per la preparazione di bevande e cibi. Il metodo di sorteggio delle rappresentanze dei detenuti (un gruppo di detenuti eletti o sorteggiati che rappresentano le istanze della popolazione detenuta).
Il trattamento somministrato ai detenuti non può in alcun modo incidere sui diritti inviolabili riconosciuti a ogni persona, sia essa libera o detenuta. Su questa premessa fondamentale, l'articolo 1, comma 1°, della Legge Penitenziaria stabilisce che il trattamento penitenziario "deve essere conforme ad umanità e […] assicurare il rispetto della dignità della persona". I condannati e gli internati, inoltre, hanno diritto a ricevere un trattamento rieducativo orientato al loro recupero sociale e a vederne riconosciuto l'esito positivo con una riduzione della pena (concessione della liberazione anticipata ) e l'accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale.
Il diritto al trattamento costituisce un patrimonio di ogni condannato e deve trovare uno strumento giurisdizionale che lo tuteli. Questa mansione è assolta dalla figura del Magistrato di Sorveglianza.
Al Magistrato di Sorveglianza vengono attribuite funzioni di vigilanza generale che riguardano gli aspetti organizzativi degli istituti penitenziari e le possibili criticità riscontrate dai detenuti. Alle funzioni di vigilanza è connessa la facoltà di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari e di acquisire, mediante visite, colloqui ed esame di documenti, informazioni sui servizi dell'istituto e sul trattamento di detenuti e internati.
A seguito di tale attività, il Magistrato può segnalare alla direzione del carcere, ma anche al Ministro della Giustizia con apposita relazione, le carenze e le problematiche riscontrate, invitando le autorità preposte a porvi rimedio. Questo avviene anche nel caso in cui un detenuto presenti un reclamo , sia esso orale o scritto. Il Magistrato di Sorveglianza ha quindi una funzione di vigilanza e, eventualmente, di segnalazione.
In sostanza, il Magistrato di Sorveglianza, approvando il programma di trattamento , è il garante della conformità del programma stesso al rispetto dei diritti del detenuto. Questa supervisione si esercita non solo nel momento dell'approvazione iniziale del progetto rieducativo, ma anche durante il percorso stesso. Qualora, infatti, il Magistrato di Sorveglianza ravvisi la necessità, impartisce disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
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La figura del Magistrato di Sorveglianza è affiancata dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale e dagli eventuali Garanti locali (a livello comunale, provinciale o regionale), che svolgono anch'essi un ruolo di controllo e tutela.
La disciplina penitenziaria riguardante l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all'esterno, misure alternative alla detenzione) e la fruizione delle principali facoltà inerenti al trattamento (come colloqui visivi o telefonate all'esterno) è, in linea di massima, applicata a tutti i detenuti e internati. Tuttavia, ad alcune categorie, per legge, viene applicato un regime penitenziario più severo con condizioni più restrittive che incidono sulla facilità di accesso a tali benefici.
Si parla del " doppio binario penitenziario ", un sistema che individua una serie di automatismi (meccanismi) ostativi alla concessione dei benefici, imponendo anche sul versante della vita detentiva le modalità più stringenti nel trattamento intramurario (all'interno del carcere). Tale disciplina è basata sul tipo di reato commesso dal soggetto.
Sotto il profilo soggettivo , la disciplina restrittiva trova applicazione nei confronti:
Dei soggetti indagati o imputati detenuti a titolo cautelare. Degli internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Dei condannati in esecuzione di pena a titolo definitivo. Essa NON si applica nei confronti dei condannati minorenni.
Sotto il profilo oggettivo , le preclusioni riguardano:
L'ammissione al lavoro esterno. I permessi premio. Le misure alternative alla detenzione disciplinate nel Capo VI della legge penitenziaria (salvo la liberazione anticipata). La liberazione condizionale. L'esecuzione della pena presso il domicilio. La sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva.
È importante notare che dalla disciplina dell'Art. 4-bis (che regola queste preclusioni) è sottratta la liberazione anticipata , che può essere concessa anche ai condannati per alcuni dei delitti considerati "ostativi" (assolutamente o parzialmente).
Parimenti esclusi, per ragioni umanitarie , dall'operatività delle preclusioni sono:
I permessi di necessità (ad esempio, per gravi motivi familiari o di salute). Il rinvio dell'esecuzione della pena (ad esempio, per gravi condizioni di salute). Le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da sindrome da immunodeficienza (HIV/AIDS in stadio avanzato).
Infine, sulla base della preminente salvaguardia delle esigenze della prole di tenera età, la Corte Costituzionale ha rimosso i limiti posti dalla disciplina restrittiva della detenzione domiciliare ordinaria per la tutela della prole infra-decenne (figli sotto i 10 anni) e della detenzione domiciliare speciale , nonché ogni preclusione riguardo l'assistenza all'esterno del figlio minore (Art. 21-bis). Questo per dare priorità al benessere dei bambini.
La chiave di volta del "doppio binario" è costituita dall' articolo 4-bis della Legge Penitenziaria. Il meccanismo di preclusioni codificato nell'Art. 4-bis si configura come un sistema "multilivello".
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Qualora il soggetto si trovi in espiazione di un cumulo di pene concorrenti (più pene da scontare), i divieti imposti dalla disciplina sopra esaminata operano fino a quando l'interessato non termina di scontare la pena relativa al delitto ostativo. Questo in rispetto del principio dello scioglimento del cumulo di pene (prima si sconta la pena più grave, poi le altre).
Temperano il rigore della disciplina ostativa il cosiddetto principio di non regressione trattamentale , in forza del quale ai detenuti già ammessi a percorsi esecutivi esterni (ad esempio, i permessi premio) non è impedita l'ulteriore fruizione dei benefici previsti , anche in assenza della positiva collaborazione con la giustizia, purché sia esclusa la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
Il sistema "doppio binario" è completato dall' articolo 58-quater , che contempla una serie di preclusioni alla concessione dei benefici penitenziari riguardanti:
Il condannato che sia stato riconosciuto colpevole di evasione. Il condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa. Il condannato nei cui confronti sia stata pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso in stato di evasione o nel corso della fruizione del lavoro all'esterno, di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
Gli istituti più recenti, realizzati sulla base del "Piano carceri" del 2010, risentono di una concezione prevalentemente sicuritaria. Le strutture sono spesso costituite da blocchi unici, divisi in padiglioni a più piani, corridoi lunghissimi, numerosi sbarramenti e luoghi comuni per la "socialità" privi di qualunque forma di attrezzatura. Le celle, che dovrebbero essere utilizzate solo per il riposo notturno, sono invece spesso utilizzate durante tutto l'arco della giornata, a causa del sovraffollamento e della carenza di attività.
La distribuzione degli istituti di pena sul territorio deve rispettare il principio di territorialità , affinché in ogni regione esista un sistema integrato di istituti differenziato per tipologie di utenza e tipologie detentive. In virtù di questo principio, esistono vari istituti di varia natura, destinati ad accogliere specifiche categorie di detenuti:
Le case di reclusione : ospitano i condannati all'ergastolo e pene detentive lunghe. Le case circondariali : destinate agli imputati (coloro che attendono ancora una sentenza definitiva) e ai condannati a una pena detentiva non superiore ai 5 anni. Le case lavoro e le colonie agricole : strutture in cui il lavoro assume una funzione centrale nel percorso rieducativo. Gli istituti penali per minorenni. Le R.E.M.S. (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) : Sono strutture a esclusiva gestione sanitaria, essenzialmente delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (non penitenziarie) destinate ad accogliere i soggetti per i quali è stato accertato in via definitiva lo stato di infermità mentale al momento della commissione del fatto. Le case-famiglia protette o istituti a custodia attenuata per madri (ICAM) : utilizzati nel caso di donne con prole, per consentire loro di vivere con i figli piccoli in un ambiente più adatto.
Per quanto riguarda l'organizzazione interna degli istituti penitenziari, a partire dagli anni '90, si è affermata l'idea di istituti o sezioni di istituti differenziati in ragione della diversa tipologia di detenuti. Sono così nati:
Il circuito separato per i detenuti ristretti nell'area del regime detentivo speciale (come il 41- bis, per detenuti ad alta pericolosità, in particolare quelli di mafia e terrorismo). Le sezioni dedicate all'alta sicurezza che ospitano i detenuti per reati di criminalità organizzata.
documento venduto da MaryStella Zito (instagram: marystellazito)
Le sezioni per gli autori di reati di tipo sessuale , con percorsi trattamentali specifici. Le sezioni protette , per gli ex appartenenti a forze di polizia o altri soggetti a rischio di aggressione. Le sezioni Z , per i parenti dei collaboratori di giustizia, che necessitano di protezione. Le sezioni di osservazione e centri clinici , per le persone con disagio mentale o con patologie di altro tipo, dove si svolge l'osservazione scientifica della personalità. Le sezioni per i semiliberi e per i detenuti che lavorano all'esterno. Gli istituti o le sezioni femminili. Le sezioni per i condannati "dimittendi" , cioè prossimi al fine pena, per prepararli al reinserimento.
L'articolo 5 della Legge Penitenziaria prevede che negli istituti penitenziari siano disposti dei locali per lo svolgimento di attività lavorative e formative, culturali, sportive e religiose. L'articolo 6 disciplina le modalità di gestione delle aree detentive, prevedendo la separazione tra gli spazi della socialità (dove si svolge la vita diurna dei detenuti e internati) e quelli destinati al pernottamento (le celle).
Quanto alle caratteristiche generali, la legge penitenziaria indica i requisiti degli ambienti comuni: devono essere ampi, avere una buona illuminazione e un buono stato di conservazione dei servizi igienici. Le Regole Penitenziarie Europee prevedono che i locali di detenzione debbano "soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e igiene […] e riscaldamento, illuminazione, aerazione, ecc.".
La normativa penitenziaria è chiara e concisa circa le caratteristiche delle camere di pernottamento, che devono accogliere preferibilmente un solo detenuto.
Con la già citata sentenza Torreggiani , la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per il " problema sistemico " del sovraffollamento carcerario. Inoltre, ha stabilito che si è in presenza di una "forte presunzione" di violazione dell'Art. 3 CEDU (che tutela la dignità umana) qualora il detenuto abbia a disposizione meno di 3 metri quadrati di spazio detentivo personale. Per mitigare le conseguenze negative del sovraffollamento, l'amministrazione penitenziaria ha adottato un nuovo modello organizzativo chiamato vigilanza dinamica. Questo sistema tende a favorire il processo di conoscenza del detenuto da parte di tutti gli operatori penitenziari, chiamati a collaborare alle attività di osservazione della sua personalità attraverso l'osservazione dello stesso nell'ambito delle dinamiche relazionali, anche fuori dalle celle.
La riforma introdotta con il decreto legislativo 124/2018 prevede aree comuni che dovrebbero essere destinate ai detenuti per una gestione condivisa della vita quotidiana nella sfera domestica, favorendo la socializzazione e riducendo il tempo di chiusura in cella.
L'articolo 2 della Legge Penitenziaria stabilisce un principio fondamentale: " le spese per l'esecuzione delle pene e le misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato ". Tuttavia, grava in capo ai condannati e agli internati l' obbligo di rimborsare le spese di mantenimento. Questo principio è strettamente correlato al diritto al lavoro e quindi alla retribuzione del detenuto, che dovrebbe essere la fonte e il mezzo con cui far fronte alle spese processuali e a quelle di mantenimento inerenti agli alimenti e al corredo (vestiti e oggetti personali). Restano a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per l'assistenza medica e quella farmaceutica.
Le spese in questione sono considerate un' obbligazione civile derivante dal reato , un'obbligazione strettamente personale per la quale l'interessato "risponde con tutti i suoi beni mobili e immobili presenti e futuri". Anche il soggetto sottoposto a custodia cautelare (quindi ancora imputato) è tenuto al pagamento delle spese di mantenimento. Sono sottratti all'obbligo di pagamento i minorenni.
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uscito dal carcere. Rientrano in questo concetto anche i tirocini formativi , di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo.
La disciplina di questi modelli di istruzione è sorretta da tre principi base:
La Religione: Libertà e Strumento di Rieducazione
La pratica religiosa è considerata dalla legge penitenziaria sia come uno degli elementi del trattamento rieducativo, sia come oggetto di un diritto di libertà.
Sul piano trattamentale, all'amministrazione non spetta il compito di stimolare il detenuto ad accostarsi alla fede religiosa , e non può negare al detenuto stesso di dichiarare il proprio ateismo. Il multiculturalismo religioso all'interno degli istituti impone come regola generale il divieto di discriminazione basato sulle proprie credenze. In virtù di ciò, l'amministrazione è tenuta a non ostacolare il pieno esercizio della spiritualità da parte dei detenuti; deve essere garantita loro la partecipazione ai riti della loro confessione purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge. Inoltre, ove possibile, vanno adibiti all'interno degli edifici degli appositi locali di culto. Deve essere consentito a tutti i detenuti (anche a coloro che si trovino sottoposti a regimi di rigore) di praticare il culto della propria confessione purché non si esprima in comportamenti molesti.
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L'Art. 19 della Legge Penitenziaria riconosce al detenuto anche il diritto di " istruirsi nella propria religione ", dunque di apprenderne i dettami grazie all'ausilio dei ministri di culto. Con riferimento a questi ultimi, emerge dalla normativa una non perfetta parità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni:
Per la religione cattolica , negli istituti la celebrazione dei riti cattolici " è assicurata " dalla presenza del cappellano. Il cappellano esercita le pratiche di culto, l'insegnamento del catechismo e l'assistenza spirituale, configurandosi come una vera e propria figura istituzionale. È presente nella commissione per la formazione del regolamento interno dell'istituto e in quella per l'assortimento della biblioteca. Per le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge (attraverso intese o concordati), possono indicare alle direzioni degli istituti i nominativi dei ministri di culto; in questo caso il direttore è tenuto ad autorizzarne l'ingresso. Per i ministri di culto che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato , è invece di norma necessario un nullaosta rilasciato da un apposito ufficio del Ministero dell'Interno , fermo restando che il loro ingresso venga comunque autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza.
L'amministrazione si mostra attenta alla prevenzione della radicalizzazione , che si concretizza, tra l'altro, nel reclutamento dei detenuti per finalità di terrorismo. L'osservazione di questi individui è accompagnata dalla realizzazione di progetti volti alla " de-radicalizzazione ", realizzata grazie alla grande formazione dei mediatori culturali. La figura del mediatore culturale è stata inserita tra gli esperti che possono entrare a far parte degli operatori del trattamento. Il suo compito è quello di aiutare il detenuto straniero a superare le difficoltà relazionali, di natura espressiva ma anche culturale, che ne ostacolano il percorso riabilitativo. Il mediatore culturale diventa quindi un ponte essenziale per favorire la comprensione e l'adesione al percorso rieducativo.
Le attività culturali, sportive e ricreative hanno un duplice obiettivo: promuovere il benessere psicofisico del detenuto e, al contempo, sostenere i suoi processi di autoconsapevolezza e migliorare la capacità di relazionarsi con i compagni e con la società esterna.
Queste tre categorie di attività sono fondamentali per diverse ragioni:
Per i condannati e gli internati , costituiscono elementi complementari e accessori nel trattamento rieducativo, arricchendo il percorso. Per gli imputati (che sono in attesa di giudizio definitivo), sono invece elementi principali dell'offerta trattamentale , proprio in ragione della loro capacità di attenuare gli effetti della desocializzazione causata dalla carcerazione. Favoriscono il mantenimento di un legame con la realtà esterna e contribuiscono a mitigare l'impatto psicologico della detenzione preventiva.
La disciplina delle attività culturali, sportive e ricreative è imperniata su tre cardini: