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esonero diritto - prima parte, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

prevede tutti gli appunti e le lezioni necessarie per lo studio ed il superamento del primo esonero di diritto dell'unione europea.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 21/12/2023

Wariamiaumiau
Wariamiaumiau 🇮🇹

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DIRITTO DELL’EU – PRIMA PARTE
COMPOSIZIONE DEI TRATTATI
Il trattato è un atto normativo vincolante che serve per creare dei rapporti tra gli stati. Gli stati si
impegnano a rispettare determinati obblighi. La ratifica degli stati avviene attraverso la procedura solenne,
divisa in quattro fasi:
1. Negoziazione: vengono discussi gli oggetti del trattato. I soggetti che partecipano alla negoziazione sono
i plenipotenziari (soggetti con tutti i poteri), quindi persone - ministri o delegati specifici- che rappresentano
lo stato di appartenenza.
2. Firma del documento: i plenipotenziari appongono la loro firma.
3. Ratificazione del trattato da parte dello stato.
4. Entrata in vigore: per quanto riguarda l’EU, un trattato entra in vigore soltanto se tutti gli stati membri
avranno ratificato i trattati.
DOPOGUERRA E TRATTATO SCHUMANN
Dopo la seconda guerra mondiale gli stati europei sono nettamente indeboliti. Nel 1947 gli USA stabiliscono
il piano Marshall, ovvero un piano che prevede aiuto economico da parte degli USA verso i paesi europei.
Queste somme di denaro non vengono date ad ogni stato singolarmente, bensì ad un’organizzazione
internazionale. Gli USA prendono questa decisione principalmente per due motivi:
1. creare un mercato dove vendere i propri prodotti.
2. avere delle connessioni con paesi vicini all’unione sovietica.
Nel 1948 nasce quindi l’organizzazione internazionale tra gli stati europei, questa organizzazione prende
vita attraverso il trattato fondamentale, ovvero una convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa aveva però dei limiti, quali:
- attingeva solo alla regola dell’unanimità.
- non prevedeva la presenza di una corte di giustizia.
Nel 1950 il ministro estero francese Schumann legge la dichiarazione del trattato Schumann, trattato che
prevede l’idea di una nuova aggregazione dove le decisioni vengano prese annullando l’unanimità e con
una corte di giustizia. Secondo Schumann l’organizzazione deve occuparsi di un solo settore nello specifico,
quello del carbone e dell’acciaio per due motivi:
1. perché erano materie prime
2. perché i maggiori giacimenti si trovavano al confine tra la Francia e la Germania, paesi durante la
seconda guerra mondiale in conflitto, e questo avrebbe assicurato un dialogo pacifico tra i due.
Così, nel 1951 attraverso il trattato di Parigi nasce la CECA, ovvero la comunità europea del carbone e
dell’acciaio, che si basava sul concetto del funzionalismo europeo: meccanismo di crescita graduale. È stato
un elemento cruciale nello sviluppo dell'Unione Europea. Quest'approccio ha consentito l'evoluzione delle
istituzioni dell'EU attraverso una progressiva integrazione settoriale, avviando con successo il processo di
unificazione economica e politica tra gli stati membri. L’organizzazione aveva le seguenti caratteristiche:
- nascita di un mercato internazionale dove far circolare senza dazi il carbone e l’acciaio.
- potere in mano a soggetti indipendenti dagli stati membri.
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DIRITTO DELL’EU – PRIMA PARTE

COMPOSIZIONE DEI TRATTATI

Il trattato è un atto normativo vincolante che serve per creare dei rapporti tra gli stati. Gli stati si impegnano a rispettare determinati obblighi. La ratifica degli stati avviene attraverso la procedura solenne, divisa in quattro fasi:

  1. Negoziazione : vengono discussi gli oggetti del trattato. I soggetti che partecipano alla negoziazione sono i plenipotenziari (soggetti con tutti i poteri), quindi persone - ministri o delegati specifici- che rappresentano lo stato di appartenenza.
  2. Firma del documento : i plenipotenziari appongono la loro firma.
  3. Ratificazione del trattato da parte dello stato_._
  4. Entrata in vigore : per quanto riguarda l’EU, un trattato entra in vigore soltanto se tutti gli stati membri avranno ratificato i trattati.

DOPOGUERRA E TRATTATO SCHUMANN

Dopo la seconda guerra mondiale gli stati europei sono nettamente indeboliti. Nel 1947 gli USA stabiliscono il piano Marshall , ovvero un piano che prevede aiuto economico da parte degli USA verso i paesi europei. Queste somme di denaro non vengono date ad ogni stato singolarmente, bensì ad un’organizzazione internazionale. Gli USA prendono questa decisione principalmente per due motivi:

  1. creare un mercato dove vendere i propri prodotti.
  2. avere delle connessioni con paesi vicini all’unione sovietica. Nel 1948 nasce quindi l’ organizzazione internazionale tra gli stati europei, questa organizzazione prende vita attraverso il trattato fondamentale, ovvero una convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa aveva però dei limiti, quali:
  • attingeva solo alla regola dell’unanimità.
  • non prevedeva la presenza di una corte di giustizia. Nel 1950 il ministro estero francese Schumann legge la dichiarazione del trattato Schumann , trattato che prevede l’idea di una nuova aggregazione dove le decisioni vengano prese annullando l’unanimità e con una corte di giustizia. Secondo Schumann l’organizzazione deve occuparsi di un solo settore nello specifico, quello del carbone e dell’acciaio per due motivi:
  1. perché erano materie prime
  2. perché i maggiori giacimenti si trovavano al confine tra la Francia e la Germania, paesi durante la seconda guerra mondiale in conflitto, e questo avrebbe assicurato un dialogo pacifico tra i due. Così, nel 1951 attraverso il trattato di Parigi nasce la CECA , ovvero la comunità europea del carbone e dell’acciaio, che si basava sul concetto del funzionalismo europeo : meccanismo di crescita graduale. È stato un elemento cruciale nello sviluppo dell'Unione Europea. Quest'approccio ha consentito l'evoluzione delle istituzioni dell'EU attraverso una progressiva integrazione settoriale, avviando con successo il processo di unificazione economica e politica tra gli stati membri. L’organizzazione aveva le seguenti caratteristiche:
  • nascita di un mercato internazionale dove far circolare senza dazi il carbone e l’acciaio.
  • potere in mano a soggetti indipendenti dagli stati membri.
  • è un’organizzazione a termine, non andrà oltre i 50 anni (entrando in vigore nel 1952 terminerà nel 2002). Gli stati partecipanti della CECA sono sei: Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Italia, ma prevede l’entrata di altri stati in qualsiasi momento. I suoi organi caratteristici sono:
  1. l’alta autorità : costituita da soggetti indipendenti dagli stati membri.
  2. il consiglio speciale dei ministri : un ministro per ciascuno stato.
  3. l’assemblea comune : organo parlamentare composto dai rappresentanti dei parlamenti nazionali, che si fanno portavoce degli interessi dei cittadini.
  4. la corte di giustizia. Inoltre, viene creata una comunità europea di gestione degli eserciti per la creazione di un esercito europeo. Questo viene considerato un passo più lungo della gamba, dato che tutt’ora non esiste un esercito europeo, difatti questo trattato non entrò mai in vigore. Dato che la CECA era un’organizzazione che funzionava molto bene, si decide di provare anche la gestione dell’energia nucleare, oltre che al carbone e all’acciaio. Nascono così due nuove organizzazioni internazionali:
  5. la comunità europea dell’energia atomica ( EURATOM )
  6. la comunità economico-europea ( CEE ) Gli stati che partecipano a queste comunità sono gli stessi della CECA, ma a differenza di essa i due trattati non hanno una scadenza. Alcuni organi della CECA vennero ripresi anche in queste organizzazioni, come l’assemblea comune e la corte di giustizia. L’alta autorità ed il consiglio speciale dei ministri non erano invece condivisi. Nel 1965 però si ha la fusione delle istituzioni, con la nascita della commissione europea e del consiglio dei ministri. L’assemblea parlamentare diventerà parlamento europeo. Questa fusione degli esecutivi si poteva fare perché gli stati partecipanti sono gli stessi in tutte le organizzazioni.

PROCEDURA DI MODIFICA DEI TRATTATI

La modifica dei trattati può avvenire seguendo una procedura ordinaria o una procedura semplificata.

  1. procedura ordinaria : la procedura ordinaria cercherà di lavorare sincronicamente con tutti gli organi partecipanti l’organizzazione internazionale, difatti essa prevede sempre un lavoro di squadra tra tutte le istituzioni. E’ una procedura attraverso la quale possono essere aumentate/ridotte le competenze dell’EU. Eventuali modifiche e suggerimenti di aggiornamento dei trattati vengono inviati al consiglio dei ministri che poi li trasferisce al consiglio europeo come ultima analisi. Se il consiglio europeo è favorevole alle modifiche, viene convocata una convenzione. Essa è assemblea rappresentativa di interessi diversi che discutono i suggerimenti in maniera pacifica ed è composta da rappresentanti dei cittadini, dalla commissione e dai capi di governo dei vari stati. Quest’assemblea sceglie attraverso la modalità del consenso: non attraverso maggioranza/unanimità. Un trattato può anche non entrare in vigore perché non pienamente accettato da tutti gli stati membri: se dopo due anni non tutti gli stati hanno ratificato, esso torna nelle mani del consiglio europeo per un confronto diretto sulle problematiche cercando in quella sede di risolvere la questione.
    1. procedura semplificata : non può essere usata per estendere le capacità dell’EU. Prevede modifiche di natura limitata e specifica e non necessita della consultazione della convenzione, solo se le modifiche apportate non stravolgono il meccanismo dell’EU. Le modifiche possono essere apportate solamente attraverso la modalità dell’unanimità.

La nascita dell’unione europea prevedeva comunque delle problematiche, sorte con lo sviluppo di essa e attraverso il trattato di Maastricht, ed esse sono:

  • inadeguatezza delle istituzioni : l’organizzazione internazionale nasce con l’intento di soddisfare sei stati, ma col tempo aumentano ed è destinata a crescere sempre di più. Bisogna quindi organizzare nuovamente gli organi per renderli adeguati e pronti non solo più per pochi stati.
  • comunitarizzazione delle materie : possibilità di spostare alcune materie dal terzo pilastro e portarle in quello comunitario. Il transito dal terzo al primo pilastro comporta che sulle materie che si spostano, la modalità di voto sarà quella della maggioranza e non dell’unanimità. Le materie in discussione sono quelle dell’immigrazione, del visto e dell’asilo.
  • allargamento dell’EU : più stati entrano, più le ricchezze e le novità devono essere distribuite fra più soggetti partecipanti. Gli stati fondanti lamentano l’aspettare che gli altri stati si adeguino e conoscano tutti i vari meccanismi, presentano quindi la possibilità di creare un’Europa a due velocità : gli stati già partecipanti da tanto tempo possono fare passi avanti nell’organizzazione, quelli unitisi successivamente assorbiranno pian piano le novità.
  • rinumerare gli articoli : i trattati, per i vari cambiamenti, prevedevano un po’ di confusione nella stesura degli articoli. Si tenta quindi di riordinarli.
  • parlamento europeo : esso faceva pressione per dare sempre più voce ai cittadini , invocava quindi un maggior ruolo del cittadino attraverso il parlamento europeo stesso. Il processo di discussione di queste problematiche si avrà con la conferenza intergovernativa , dove verranno negoziate le modifiche da apportare al trattato di Roma e a quello di Maastricht. Tutti gli sforzi daranno vita al trattato di Amsterdam del 1999.

IL TRATTATO DI AMSTERDAM

In merito alle lacune precedenti: -la riforma istituzionale fallisce, non apporta alcuna modifica alle istituzioni dell’EU, se non sul numero dei componenti del parlamento europeo, ponendo il limite a 700.

  • la comunitarizzazione avviene, e le materie vengono inserite al primo pilastro.
  • l’Europa a più velocità viene introdotta con la cooperazione rafforzata : questo meccanismo consente agli stati già pronti di progredire più rapidamente, consentendo agli stati in ritardo di adattarsi gradualmente. -la semplificazione dei trattati riesce, apportando nuovi numeri per i vari articoli.
  • si ritocca il ruolo del parlamento europeo, ponendo l’essenzialità dei diritti fondamentali del cittadino che devono essere presenti ed accettati da tutti gli stati partecipanti. Introduce l’articolo 6 , dove si annuncia che i diritti dell’uomo e del loro rispetto devono caratterizzare l’EU e anche gli stati che ancora non ne fanno parte e che chiedono di entrare, prevedendo sanzioni nei confronti degli stati che lo trasgrediscono.

IL TRATTATO DI NIZZA

La forte crescita dell’EU con la sua espansione prevede la necessità di modifica delle istituzioni. Questa lacuna verrà risolta col trattato di Nizza del 2001: aggiorna le istituzioni, il numero dei componenti e la modalità di voto di esse. Durante la stesura del trattato di Nizza viene presentata la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, documento che contempla tutti i diritti fondamentali che la stessa EU riteneva imprescindibili nell’organizzazione internazionale. Per la prima volta essa non faceva riferimento a documenti esterni ma si dota di uno proprio per elencare i diritti essenziali. I limiti che vengono fuori col trattato di Nizza sono:

  • la carta dei diritti fondamentali non viene dichiarato come documento vincolante , quindi può essere condivisibile ma non prevede alcuna sanzione se questi diritti non vengono rispettati.
  • era ancora in atto l’Europa a due velocità. Si chiede quindi un dibattito più approfondito sul futuro dell’EU. Gli aggiornamenti richiesti furono una ripartizione delle competenze e una semplificazione dell’organizzazione, nonché l’attenzione allo status della carta dei diritti fondamentali. Il dibattito avviene attraverso la convenzione. I partecipanti sono:
  • i rappresentanti dei governi degli stati membri.
  • i rappresentanti dei parlamenti degli stati membri. -i rappresentanti della commissione europea.
    • i rappresentanti del parlamento europeo. Questo dibattito porterà alla modifica del trattato che prevede una costituzione per l’Europa. Questo trattato non entrerà mai in vigore, ma le novità che voleva introdurre erano:
  1. fondere insieme la comunità europea e l’unione europea.
  2. riconoscere un valore vincolante alla carta dei diritti fondamentali.
  3. far nascere una figura che controlla e monitora l’area relativa alla politica estera di sicurezza e di unione : il ministro degli esteri.
  4. introdurre il diritto di recesso dall’EU. Questo trattato non entrò in vigore per una serie di motivi, tra cui: Il concetto di costituzione (parola nel titolo del trattato) spaventava gli stati membri per il timore che venisse cancellata la sovranità degli stati stessi. Ulteriormente, anche il concetto di ministro degli esteri spaventava gli stati per lo stesso motivo precedente. Il testo del trattato verrà rivalutato, facendo nascere il trattato di Lisbona nel 2007.

IL TRATTATO DI LISBONA

Le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona sono:

  1. Lisbona, a differenza del trattato precedente, non vuole fondere comunità e unione , ma cambia il nome al trattato che costituisce la comunità europea che viene ribattezzato funzionamento dell’EU.
  2. La carta dei diritti fondamentali viene dichiarata vincolante.
  3. Non parla di ministro degli esteri ma di un nuovo soggetto, che prenderà il nome di alto rappresentante per la politica estera di sicurezza comune. Egli detiene un doppio incarico : è vice presidente della commissione europea e presiede il consiglio degli affari esteri.
  4. Prevede il diritto di recesso dall’EU.

AMMISSIONE DI UN NUOVO STATO ALL’INTERNO DELL’EU

Il trattato ha da sempre contemplato delle norme specifiche che disciplinano le modalità di ingresso di un nuovo stato all’interno dell’EU. Il meccanismo si è evoluto ed è diventato man mano più preciso. L’articolo che si occupa di ciò è l’articolo 49 , che esprime:

  • uno stato può domandare di diventare membro innanzitutto se europeo, in più, se rispetta e promuove ciò che viene espresso nell’articolo 2 , quindi la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, la non discriminazione, la tolleranza e la parità tra donne e uomini.

normative che tutelano la libertà di stampa e nemmeno altre che tutelino la donna vittima di violenza. Per entrambe le nazioni, l’EU ha seguito tre strade distinte:

  1. sono stati processati entrambi per inadempimento.
  2. ha messo in allarme gli stati presi in causa, avvertendoli della possibilità di perdere il diritto di voto.
  3. Nel 2020, l’EU ha affermato che tutti gli stati che non sono di diritto non potranno usufruire dei fondi da essa stanziati. L’Ungheria e la Polonia, difatti, hanno i propri fondi congelati. L’EU ha trovato delle mancanze anche nello stato italiano: le critiche mosse riguardano principalmente l’arretratezza nel sistema giudiziario penale (a differenza di quello civile, che prevede un sistema telematico, di conseguenza più veloce) che prevede dei depositi ancora cartacei. La riforma telematica dello stato italiano è stata sollecitata col virus, quando i tribunali vennero chiusi, di conseguenza fu necessario vertere sull’opzione telematica: nacque così la riforma Cartabia , necessaria per usufruire dei fondi dell’EU.

IL FENOMENO BREXIT

Fino al trattato di Lisbona non era possibile che uno stato uscisse dall’EU. La procedura per vedere uno stato uscire dall’EU è determinata dall’articolo 50 e prevede:

  • Ogni stato membro può decidere di recedere dall’unione. Esso notifica tale intenzione al consiglio europeo, concordando un accordo per le modalità del recesso e tenendo conto dei limiti/controlli/frontiere che vengono applicati a qualsiasi altro stato terzo (Marocco, Algeria, Congo etc). E’ necessario quindi disciplinare le future relazioni con l’unione. Se lo stato uscito volesse rientrare a far parte dell’EU non avrà a disposizione un canale preferenziale, ma la procedura di reintegrazione sarà classica, quindi seguirà l’articolo 49. Protagonista di questo fenomeno è il Regno Unito. Nel 2016 vi fu il referendum del Regno Unito, dove la popolazione inglese votò a favore dell’uscita dall’EU. Un anno dopo il consiglio europeo riceve la notifica da parte del governo inglese di recedere dall’EU. Dal 2020 viene considerato come stato terzo. Le problematiche di questo processo furono:
  1. l’aspetto economico: l’EU prevede dei fondi in blocchi annuali (in questo caso 2014-2020) che vengono incassati dallo stato immediatamente, e dovevano essere restituiti dal regno unito, che posticipò la restituzione al 2020 per usufruirne fino all’ultimo.
  2. la questione Irlandese: l’Irlanda, con la partecipazione all’EU, non prevedeva alcun tipo di frontiera tra Irlanda del nord ed Irlanda del sud, favorendo la libera circolazione al suo interno. Con l’uscita del regno unito si prevedeva la costruzione di un confine tra le due parti che non venne però mai ripristinato, per evitare scontri di natura interna.
  3. il problema del cittadino di uno stato membro residente da anni nel regno unito e viceversa: le problematiche principali furono il pagamento di un visto, l’utilizzo del passaporto e l’accesso al servizio sanitario facilitato attraverso tessera sanitaria.
  4. la mancanza di manodopera: col l’uscita dall’EU ci fu la reintegrazione delle frontiere e l’imposizione di regole ben precise rispetto all’ingresso dei lavoratori nonché dell’immigrazione in generale. Il costo d’entrata attraverso visto/passaporto venne aumentato, quindi gran parte dei lavoratori decise di non far domanda nel regno unito ma di cercar lavoro altrove. Questo provocò la mancanza di manodopera nel regno unito.

LE COMPETENZE DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

L’organizzazione internazionale si occupa di materie che le sono attribuite dagli stati membri. Tutto il sistema EU si basa su un equilibro e sul principio di leale collaborazione: devono quindi collaborare per una crescita reciproca. Il trattato di Lisbona ha risposto ad una delle esigenze del trattato di Nizza: delineare le competenze dell’EU, difatti verranno poi elencate. Sono di tre distinte tipologie:

  1. competenze esclusive : gli stati hanno trasferito all’EU il 100% della competenza, quindi quella materia non sarà più oggetto di competenza statale ma solo dell’organizzazione internazionale. Lo stato singolo dovrà quindi accettare completamente le direttive dell’EU.

  2. competenze concorrenti : prevede che su tali materie possano intervenire sia gli stati che l’EU. Queste sono politiche più numerose rispetto a quelle esclusive e toccano aspetti diversi. L’aspetto importante è che la competenza legislativa non spetta né all’unione né agli stati, ma a entrambi simultaneamente. Gli stati membri esercitano la propria competenza quando l’unione non interviene o viceversa. 3_. competenze di sostegno e coordinamento_ : L’azione dell’EU è un’azione di contorno, ausilio e indirizzo. L’EU si limita a sostenere lo stato nell’attività che svolge ma non si sostituisce allo stato. L’attività legislativa non è in mano all’EU.

I PRINICIPI ALLA BASE DEL RAPPORTO TRA EU E STATI MEMBRI

  1. il principio di attribuzione : l’EU agisce solo nei limiti delle competenze attribuite dagli stati nei trattati. Tutto ciò che non le è stato attribuito rimane in mano agli stati. Qualora dovesse verificarsi la dimenticanza di una specifica politica dell’EU si possono percorrere due vie, una formale ed una più interpretativa che nasce in sede giurisprudenziale. La prima fa riferimento alla clausola di flessibilità : richiede che l’EU possa chiedere di allargare la competenza solo se dimostra che sia necessario acquisire quella competenza, in quanto va a scapito delle competenze in mano agli stati. Per questo bisogna seguire la regola dell’unanimità. L’allargamento delle competenze è solo momentaneo, successivamente la competenza in questione torna nelle mani degli stati. L’alternativa è il principio dei poteri impliciti: se i trattati hanno attribuito all’EU una specifica competenza, per arrivare all’obiettivo di questa competenza è necessario occuparsi di materie intermedie, di conseguenza se i trattati dimenticano una delle materie, è solo appunto una dimenticanza. E’ un principio basato sull’argomentazione e non è necessario il voto.
  2. il principio di sussidiarietà : trova applicazione solo nelle competenze concorrenti, in quanto l’EU interviene solo se gli obiettivi non possono essere conseguiti sufficientemente dagli stati membri. In tal caso, l’unione subentra, ma solo provando di poter fare meglio.
  3. il principio di proporzionalità : esso serve per modulare l’intervento dell’organizzazione internazionale e trova applicazione sia nelle competenze esclusive sia in quelle concorrenti. Prevede che il contenuto e la forma dell’azione dell’unione si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. L’EU deve scegliere gli atti vincolanti (la direttiva o il regolamento) che le siano utili per raggiungere l’obiettivo senza eccedere in questo potere di scelta, ciò significa che deve optare per la direttiva , ovvero quell’atto vincolante che moduli la forza d’intervento dell’EU.
  4. il principio di prossimità : per quanto possibile, le decisioni dell’EU devono essere prese nell’interesse dei cittadini.

GLI ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

L’organizzazione dà origine agli organi che devono muoversi per raggiungere gli obiettivi comuni. Essi sono 7, e sono:

  • il parlamento europeo

L’organizzazione del parlamento europeo prevede 20 commissioni permanenti composte dai parlamentari europei eletti, cercando di garantire la proporzionalità dei rapporti tra i gruppi politici, ed ogni commissione permanente si occupa di una specifica materia. All’interno del trattato è previsto che, affinché una votazione parlamentare venga ritenuta valida, è necessario che al suo interno siano presenti 1/3 dei parlamentari. Il parlamento europeo si deve riunire almeno una volta l’anno. Il parlamento europeo prevede delle immunità dei suoi partecipanti, e sono di due tipologie:

  1. funzionale : non può essere perseguito per le opinioni/voti espressi nell’ambito dell’esercizio delle funzioni.
  2. giudiziale : i procedimenti nei confronti di un membro vengono sospesi in attesa che il mandato termini. Le funzioni del parlamento europeo sono: la funzione legislativa, la funzione di bilancio e la funzione di controllo.
  • funzione legislativa : abbiamo due diverse procedure legislative, ovvero quella speciale e quella ordinaria.
  1. procedura speciale: divisa in:
  • la procedura di consultazione: è la più antica e prevede che la proposta di legge venga presentata dalla commissione al consiglio, e che esso debba inviarla al parlamento europeo chiedendo di esprimere una propria posizione. Il parere del parlamento europeo è però un atto non vincolante, quindi il consiglio può anche non considerarlo.
  • la procedura di approvazione : è la procedura introdotta dall’atto unico europeo ed è simile alla fase di consultazione, l’unica differenza è che se il parlamento non approva, l’atto viene congelato.
  1. procedura ordinaria: nasce come procedura alternativa alla consultazione e da Lisbona in poi è diventata quella base per formulare norme giuridiche. La commissione europea presenterà la proposta di legge al parlamento europeo, che la esamina ed esprime la propria opinione. Essa verrà poi inviata al consiglio, che se condivide, formerà l’atto.
  • funzione di bilancio: il bilancio è un documento contabile adottato dall’EU ma caratteristico in realtà di ogni società/organizzazione. Al suo interno vi si trovano le entrate (dazi doganali sulle merci provenienti da stati terzi) ed uscite (stipendi dei dipendenti, locali affittati etc). La procedura di bilancio parte con il coinvolgimento della commissione europea, che entro il 1 settembre deve inviare un progetto preliminare di bilancio al consiglio, il quale lo esaminerà e lo invierà al parlamento europeo. Il parlamento europeo potrà:
  • approvarlo.
  • modificarlo, facendolo tornare nelle mani del consiglio.
  • condividerlo in parte, facendo partire il comitato di conciliazione. Se nemmeno lei riesce a trovare un accordo si passa al regime dei dodicesimi : ci si basa sul bilancio dell’anno precedente e affronta le spese di mese in mese.
  • non approvarlo, il bilancio non verrà adottato.
  • funzione di controllo : funzione di controllo esercitata dal parlamento europeo è quella sulle istituzioni, in particolare sulla commissione europea. Il parlamento europeo controlla che i membri della commissione europea rispettino gli obblighi assunti quando hanno accettato di svolgere l’incarico di commissario europeo, e l’obbligo principale è quello assoluta indipendenza dagli stati di appartenenza: il commissario deve lavorare solo a favore della commissione europea, questo perché essa rappresenta gli interessi dell’organizzazione stessa, quindi la loro figura non può essere influenzata da altri interessi. In caso di

irregolarità l’ordinamento dà l’opportunità al presidente di monitorare/chiedere ad un solo commissario di dimettersi, ma se egli non ritiene grave l’atteggiamento, allora si opta per mozione di censura. Essa viene valutata dal parlamento europeo e contiene la condotta illecita verificatasi nella commissione. Se essa viene approvata, i membri della commissione si dimettono collettivamente. E’ stata presentata varie volte ma non è mai stata approvata. L’ultimo potere di controllo del parlamento europeo è quello che opera sull’apparato amministrativo, in particolare esso si manifesta con diverse modalità:

  1. interrogazioni che il parlamento europeo fa alle altre istituzioni.
  2. il sollecitamento da parte di persone fisiche/giuridiche affinché il parlamento europeo attivi le interrogazioni. Le modalità di sollecitamento sono:
  • diritto di petizione : la persona fisica/giuridica può inviare al parlamento una petizione che lo sollecita a rispondere, quindi a verificare. Con l’arrivo delle petizioni si apre la commissione d’inchiesta, che si occupa di analizzare e controllare ciò richiesto nella petizione.
  • denunce sulla cattiva amministrazione : esse vengono presentate al mediatore europeo , che viene nominato dal parlamento europeo ed è abilitato a ricevere le denunce dalle persone fisiche/giuridiche in merito alle attività svolte dalle varie istituzioni ed organi.

IL CONIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Esso è composto da un rappresentante per ciascuno stato, ovvero il ministro. E’ un organo non permanente , nel senso che non è sempre composto dalle stesse persone: i ministri che vi partecipano sono quelli competenti nella materia oggetto della riunione del consiglio. Il presidente del consiglio varia ogni sei mesi: il meccanismo previsto è quello di rotazione di presidenza statale , quindi il ruolo di presidente del consiglio viene affidato al presidente del governo di ogni stato membro. Il Coreper (comitato dei Rappresentanti Permanenti): è composto da un ambasciatore per ciascuno degli stati membri ed è un organo permanente. Il suo ruolo principale è ricevere tutte le proposte legislative formulate dalla Commissione Europea. Queste proposte vengono suddivise in due gruppi: il gruppo A contiene proposte che il Consiglio quasi certamente approverà senza discussione, mentre il gruppo B include proposte che potrebbero sollevare problematiche o richiedere ulteriori discussioni. Il Coreper riceve le proposte, le valuta e le inserisce nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio. Questo ordine del giorno è inviato ai governi degli stati membri almeno 14 giorni prima della riunione del Consiglio, consentendo loro di prepararsi in modo adeguato e di designare il ministro responsabile per partecipare alla riunione. Le modalità di voto del consiglio sono tre:

  • l’unanimità: prevede che tutti gli stati siano a favore. L’assenza di un componente del consiglio non permette il raggiungimento dell’unanimità, mentre l’astensione lo prevede. Col compromesso di Lussemburgo gli stati valutano il trasferimento di voto dall’unanimità alla maggioranza, ma se uno di questi stati, in merito ad una materia in particolare, presuppone la preferenza dell’unanimità, essa può essere richiesta. La valutazione dell’importanza della materia però è lasciata completamente a discrezione degli stati.
  • la maggioranza semplice: è la metà + 1 dei componenti del consiglio. Oggi è raramente utilizzata ed è stata sostituita dalla maggioranza qualificata.
  • la maggioranza qualificata : è la modalità tipica del nostro consiglio. Inizialmente venivano distribuiti un totale di 87 voti agli stati presenti, e venivano distribuiti in base al principio demografico e all’importanza politica di ogni stato. La maggioranza era raggiunta con 62 voti a favore. Col compromesso di Ioannina: se su una proposta di legge viene espressa una posizione contraria pari numericamente a voti tra 23 e 25, a quel punto il consiglio su sollecitazione di uno stato membro può bloccare l’approvazione della proposta di
  1. legislativa : prepara e presenta le proposte di norma. La commissione può adottare dei documenti di programmazione, ovvero i libri bianchi. Essi sono dei documenti scritti dove la commissione entra nel dettaglio su specifiche materie, puntualizzando cosa fare per la loro attuazione. Sono quindi documenti per individuare il percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati dal trattato.
  2. controllo: la commissione ha anche una funzione di controllo sulla corretta applicazione dei trattati (da parte degli stati e delle istituzioni) e delle norme giuridiche che vengono adottate. La commissione è l’unica istituzione che può presentare un’azione contro uno stato davanti alla corte di giustizia, difatti essa viene definita “la guardiana dei trattati”.
  3. bilancio : la commissione è l’organo preposto a dare esecuzione al bilancio, difatti essa valuta e dà indicazioni alle istituzioni su come dare esecuzione al bilancio. Questa funzione non si limita solo a questo, ma è più ampia: è previsto dai trattati che quando ci sono materie particolarmente tecniche, il consiglio ed il parlamento possano adottare un atto legislativo dove tutti gli aspetti tecnici/esecutivi vengano delegati, quindi individuati, dalla commissione. La funzione nelle mani della commissione è quindi esecutiva, non legislativa, e si dovrà attenere a quanto riportato nel documento.
  4. rappresentanza dell’EU : la commissione, anche all’interno degli stati membri, rappresenta l’EU ed è il soggetto che può acquistare i beni immobili e mobili all’interno degli stati (capacità di contrattualistica privata). Ha quindi una rappresentanza piena e completa dell’EU.

LA CORTE DEI CONTI

Istituzione che entra nella comunità economico-europea a metà degli anni 70 e con il trattato di Maastricht diventa un’istituzione vera e propria. E’ composta da un cittadino di ciascuno stato membro, che vengono scelti dal consiglio e sono soggetti che hanno rilevanza nel rispettivo stato a livello finanziario/hanno svolto incarichi (nel proprio stato) di controllo relativi ai conti dello stato. La corte dei conti assicura il controllo dei conti dell’unione, che si perfeziona con l’emanazione annuale di un documento di affidabilità dei conti dell’EU: esso dichiara che i documenti contabili prodotti e realizzati dalle istituzioni sono corretti e quindi affidabili. A volte la corte dei conti viene interpellata per una consultazione da parte delle istituzioni, ma questi pareri non sono in alcun modo vincolanti.

COMITATO ECONOMICO-SOCIALE E COMITATO DELLE REGIONI

Organi di carattere consultivo, che esprimono pareri obbligatori o facoltativi ma in ogni caso non vincolanti. Entrambi non possono superare i 350 membri, e sono loro a nominare il presidente. Le differenze tra i due comitati sono:

  • rispetto ai membri: quello economico-sociale è composto da categorie economico-sociali (datori di lavoro, lavoratori dipendenti, consumatori etc). Quello delle regioni è composto da rappresentanti della collettività regionale/locale, quindi soggetti che possiedono un mandato elettorale (che hanno già un incarico ufficiale a livello nazionale).
  • solo al comitato delle regioni è stata attribuita la possibilità di presentare ricorso davanti alla corte di giustizia.

LA CORTE DI GIUSTIZIA

La corte di giustizia comprende: la corte di giustizia, il tribunale ed i tribunali specializzati.

  1. la corte di giustizia : è un’istituzione esistente da sempre ed è composta da un giudice per ciascuno stato membro, che vengono scelti di comune accordo dai governi degli stati membri e sono indipendenti dagli stati di appartenenza. Col trattato di Lisbona si modifica la selezione, aggiungendo un controllo preliminare dei candidati che verrà svolto da un comitato (composto da 7 individui ex membri della corte di giustizia). I

giudici della corte di giustizia sono affiancati dagli avvocati generali , scelti anche loro dai governi degli stati membri e sottoposti al controllo del comitato. L’avvocato generale è il soggetto che affianca i giudici nello studio delle cause, esprimendo la propria opinione nel documento di conclusione dell’avvocato generale (non vincolante). I giudici sono 27 e vengono distribuiti in sezioni. Le udienze prevedono tre o cinque giudici, a volte ne contano tredici (la grande sezione) nel momento in cui la questione deve essere rivista. I documenti scritti che può produrre la corte di giustizia sono di due tipi: le sentenze e le ordinanze.

  • la sentenza: documento scritto che pone termine all’udienza.
  • l’ordinanza: decisione espressa dai giudici attraverso il quale si regola l’andamento dell’udienza.
  1. il tribunale : esso nasce con l’atto unico europeo affiancato alla corte di giustizia. E’ composto da almeno un giudice per stato membro, ma attualmente si hanno due giudici per stato. I giudici vengono nominati con la stessa procedura di quelli della corte, ma non si ha la figura dell’avvocato generale – qualora la causa richieda la presenza di un avvocato generale, un giudice a turno rivestirà quel ruolo. Il tribunale è diviso in sezioni come la corte, e le udienze prevedono uno, tre o cinque giudici. Esso si esprime come la corte attraverso le sentenze o le ordinanze.
  2. i tribunali specializzati: introdotti dal trattato di Nizza con il nome di camere giurisdizionali composte da 7 giudici. Esse si dovevano occupare solo di specifiche competenze. Il primo tribunale nasce nel 2004 con nome di tribunale della funzione pubblica europea: si occupava esclusivamente delle cause con coinvolgimento di dipendenti/funzionari dell’EU. Questo tribunale non esiste più oggi, e della funzione pubblica se ne occupa una specifica sezione del tribunale. Le sentenze emesse dal tribunale specializzato potevano essere rivalutate davanti al tribunale, meccanismo che pende il nome di impugnazione delle sentenze: si chiede al tribunale di rivedere la causa e valutare se la sentenza del tribunale specializzato sia condivisibile o vada riformata.