Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


esonero diritto rinaldi, Sintesi del corso di Diritto

primo esonero con la professoressa Rinaldi capitolo 1 e 2

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 30/11/2020

aliceagamennoni
aliceagamennoni 🇮🇹

4.7

(43)

10 documenti

1 / 20

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAP 1
Il Diritto è un fenomeno umano che ha un’aspirazione a svolgere una funzione di
controllo, di stabilizzazione del comportamento individuale. Il diritto rientra all’interno di
una dimensione evolutiva, il diritto nasce nelle società primitive come ripetizione di vari
comportamenti accompagnati con il tempo con la diffusa convinzione dell’obbligatorietà di
essi.
Le regole del diritto mirano a organizzare, stabilizzare e fare guida a un gruppo sociale.
Si distinguono 4 funzioni:
1: storicamente più risalente, repressione comportamenti umani che possono
compromettere in qualche modo la pace sociale. (mantenimento dell’ordine del gruppo)
2: in un momento storicamente successivo, è quello della distribuzione tra gli individui di
beni e servizi.
3: funzione interiore, coessenziale per il mantenimento del gruppo sociale, istituire dei
poteri pubblici e allocare delle competenze affinché questi poteri pubblici possano
mantenere l’ordine e soddisfare i bisogni del gruppo sociale.
4: funzione di stabilizzazione dei comportamenti umani, orienta i comportamenti delle
persone in una certa direzione.
(Le regole fanno parte di enunciati descrittivi)
Il diritto si applica all’interno di una collettività ed è in grado di imporre regole di
comportamento e di punirne la violazione.
PAG 11 L’ORDINAMENTO Ogni regola, ogni norma giuridica è
solitamente inserita in un atto scritto, L’insieme di tutti le norme del diritto,
contenute in molteplici atti e documenti dal numero immenso, si chiama
ORDINAMENTO GIURIDICO.
DIFFERENZA TRA SISTEMI DI COMMON LOW E CIVIL LOW
COMMON LOW
trasformazione del diritto consuetudinario in diritto giurisprudenziale
con esiti sanciti dal monarca o dal parlamento in forma legislativa
CIVIL LOW il diritto scritto ha maggiore prevalenza , quello consetudinario ha in questo
senso valore marginale , sistema di separazione dei poteri (modello dei sistemi
continentali)
L'ordinamento è legato all’idea di ordine ed è strutturale in quanto sistema e teleologico
perché volto alla produzione di un ordine sociale.
l'ordinamento può indicare sia l'insieme delle norme (parte oggettiva) sia gli aspetti
subiettivi del diritto (parte soggettiva) C'è la priorità logica del primo rispetto al secondo i
soggetti nell’ ordinamento sono tutti individui che operano e interagiscono nell’
ordinamento medesimo, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita diversa
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14

Anteprima parziale del testo

Scarica esonero diritto rinaldi e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity!

CAP 1

Il Diritto è un fenomeno umano che ha un’aspirazione a svolgere una funzione di controllo, di stabilizzazione del comportamento individuale. Il diritto rientra all’interno di una dimensione evolutiva, il diritto nasce nelle società primitive come ripetizione di vari comportamenti accompagnati con il tempo con la diffusa convinzione dell’obbligatorietà di essi. Le regole del diritto mirano a organizzare, stabilizzare e fare guida a un gruppo sociale. Si distinguono 4 funzioni: 1: storicamente più risalente, repressione comportamenti umani che possono compromettere in qualche modo la pace sociale. (mantenimento dell’ordine del gruppo) 2: in un momento storicamente successivo, è quello della distribuzione tra gli individui di beni e servizi. 3: funzione interiore, coessenziale per il mantenimento del gruppo sociale, istituire dei poteri pubblici e allocare delle competenze affinché questi poteri pubblici possano mantenere l’ordine e soddisfare i bisogni del gruppo sociale. 4: funzione di stabilizzazione dei comportamenti umani, orienta i comportamenti delle persone in una certa direzione. (Le regole fanno parte di enunciati descrittivi) Il diritto si applica all’interno di una collettività ed è in grado di imporre regole di comportamento e di punirne la violazione.

PAG 11 L’ORDINAMENTO  Ogni regola, ogni norma giuridica è

solitamente inserita in un atto scritto , L’insieme di tutti le norme del diritto,

contenute in molteplici atti e documenti dal numero immenso, si chiama

ORDINAMENTO GIURIDICO.

DIFFERENZA TRA SISTEMI DI COMMON LOW E CIVIL LOW

COMMON LOW  trasformazione del diritto consuetudinario in diritto giurisprudenziale con esiti sanciti dal monarca o dal parlamento in forma legislativa CIVIL LOW  il diritto scritto ha maggiore prevalenza , quello consetudinario ha in questo senso valore marginale , sistema di separazione dei poteri (modello dei sistemi continentali) L'ordinamento è legato all’idea di ordine ed è strutturale in quanto sistema e teleologico perché volto alla produzione di un ordine sociale. l'ordinamento può indicare sia l'insieme delle norme (parte oggettiva) sia gli aspetti subiettivi del diritto (parte soggettiva) C'è la priorità logica del primo rispetto al secondo i soggetti nell’ ordinamento sono tutti individui che operano e interagiscono nell’ ordinamento medesimo, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita diversa

è la capacità di agire che invece si acquista al compimento della maggiore età (questa può essere limitata o esclusa). ogni ordinamento è un sistema valutativo deontico tendenzialmente chiuso che nasce da un determinata prospettiva di valori, sorge dalle ceneri di un precedente ordinamento ,inoltre non esiste un solo ordinamento giuridico proprio perché nella società esistono svariati sistemi di valori. un ordinamento per definirsi tale deve possedere almeno due caratteristiche: 1  un sufficiente grado di organizzazione 2  una pretesa esclusività delle proprie valutazioni dei propri comandi L'ordinamento se valuta e qualifica la società deve a sua volta essere valutato e qualificato proprio perché per ordinare deve risultare ordinato. Se una norma non risulta conforme la conseguenza è la sua invalidità  non è altro che il prodotto di un vizio di una norma. una norma può essere giuridicamente efficace anche se invalida fin quando non sia adeguatamente accertata la sua invalidità. l'invalidità può essere : 1: in senso forte :Si ha nel momento in cui il vizio della norma discende da una disformità dello schema normativo di riferimento  ne deriva una situazione di nullità/inesistenza. 2:in senso debole : ordinaria invalidità delle norme Ne deriva l'annullamento o la disapplicazione CARATTERISTICHE IMPRESCINDIBILI DELL’ ORDINAMENTO : 1)PLURISOGGETTIVITA 2) NORMAZIONE 3)ORGANIZZAZIONE ogni ordinamento ha la caratteristica della plurisoggettività (nello stato siamo noi)  presenza di una pluralità di soggetti destinati alla prescrizione di un sistema regolatore, quel sistema può essere un ordinamento giuridico senza normazione  un ordinamento giuridico è impensabile organizzazione  senza organizzazione non si può avere ordinamento. Ordinamento giuridico = diritto oggettivo. È essenziale la comunicazione delle regole di diritto e ai fini del loro assolvimento, rientra il problema

dell’interpretazione delle regole di diritto . (art 12)

La forma comunicativa del diritto suppone l’utilizzo di un linguaggio comune , nel diritto moderno la comunicazione avviene in maniera scritta attraverso atti, documenti e testi normativi. il linguaggio giuridico trova forma attraverso  l’enunciato l’enunciato linguistico prescrittivo si chiama  disposizione.

2: parziale parziale  una parte dell'estensione di una disposizione coincide con una parte dall'altra 3: totale parziale.  quando l'estensione di una disposizione è parte dell'estensione di un'altra. L’antinomia totale totale è vera antinomia nelle altre due ipotesi le antinomie sono improprie. Proprie sono le antinomie che intervengono fra norme ( reali) , improprie quelle fra disposizioni ( apparenti) le antinomie possono essere risolte soltanto dal giudice attraverso dei criteri di risoluzione, nel nostro ordinamento sono quattro: 1: criterio cronologico 2: criterio della specialità 3: criterio gerarchico 4: criterio della competenza 1 :Il criterio cronologico fa sì che in caso di contrasto prevalga la norma più recente rispetto a quella temporalmente precedente, ha come effetto l'abrogazione delle norme precedenti ed è immediato. la norma abrogata è ancora presente nell’ordinamento, ma la sua efficacia viene solo per i fatti anteriori all'avvenuta abrogazione , l'effetto abrogativo oltre che automatico è anche ordinariamente irreversibile. 2: Nel criterio di specialità la norma speciale viene preferita a quella generale , il criterio cronologico perciò non sarà utile alla risoluzione. nel caso in cui le norme in contrasto sono una generale una speciale salvo l'ipotesi in cui ad essere posteriore a quella speciale

. Entrambe le norme restano in vigore 3: L'applicazione del criterio gerarchico comporta l'invalidazione della norma inferiore incompatibile, e di stretto diritto positivo la norma viene preso di kata non solo nella sua sfera efficacia ma anche in quella di validità il criterio gerarchico si fonda sulla superiorità di un tipo di fonte rispetto a un altro ma non sempre consente di superare l’ antinomia infatti il criterio di competenza a volte risulta essere più utile di quello gerarchico. 4: assegna la prevalenza della norma proveniente da una fonte competente. La non applicabilità di qualsiasi criterio trasforma un’antinomia reale in lacuna delle norme sulla normazione  problema di incompletezza meta- normativa viceversa, se più di un criterio è applicabile, si tratta di un problema di incoerenza meta normativa. Avviene così una sorta di ordinazione gerarchica che ne consegue una collocazione al più alto livello al criterio della competenza. La mancanza di una norma per la risoluzione di una qualsiasi questione giuridica viene detta lacuna , la completezza nell’ ordinamento = mancanza di lacuna , la completezza perciò è un esigenza , un obiettivo proprio perché l'ordinamento in sè non è completo ma semmai completabile l'ordinamento perciò è incompleto sul piano ontologico ma tende a completarsi sul piano deontologico. LO STATO

Lo stato è un ordinamento giuridico caratterizzato dal popolo ,dal governo e dalla normazione originaria ed è fonte di indipendenza all'esterno, supremazia all'interno, negli stati democratici la sovranità è attribuita al popolo. I tre aspetti fondamentali dello Stato sono il popolo, la sovranità, il territorio 1: Il popolo  è dato è dato dall'insieme dei cittadini di uno stato, può essere inteso anche come la collettività sottoposta in un determinato ambito spazio-temporale è un potere effettivo indipendente. il popolo è legato allo stato attraverso la cittadinanza che può essere acquisita in diversi modi: 1: Diritto di sangue 2: Diritto del suolo: Come quello applicato negli USA, La cittadinanza italiana può essere acquistata principalmente in tre modi: per nascita, per matrimonio o per concessione. alla cittadinanza italiana si accompagna poi la cittadinanza l'unione europea che rappresenta una cittadinanza di secondo grado. dalla cittadinanza può sorgere il problema della doppia cittadinanza o l'opposto della apolidia cioè nessuna cittadinanza. 2: La sovranità  avviene tramite il centro di potere ,La sovranità è originaria perché spetta allo Stato al momento della sua nascita, è esclusiva perché all'interno del territorio nazionale spetta soltanto allo Stato e illimitata perché lo Stato non riconosce alcun limite o ostacolo 3: Il territorio  è luogo dove vive il popolo e dove lo stato esercita la sua sovranità può essere definito come un ambito spazio temporale di efficacia dell’ordinamento L'esistenza dello Stato è limitata tanto nello spazio quanto nel tempo, poiché gli Stati possono sorgere e tramontare.

LE FORME DI STATO  la forma di Stato indica il rapporto che intercorre tra

governanti e governati e quindi la forma di governo. A livello strutturale esistono due tipi di Stato:

  1. lo stato unitario Per stato unitario si intende quello nel quale c'è un unico governo sovrano (tende ad avere un decentramento politico)  (stato regionale)
  2. stato composto  si intende quello in cui il governo centrale si affiancano vari governi locali tale dislocazione può essere:
  3. accentrata
  4. decentrata Con lo stato decentrato si realizza un trasferimento di alcune delle funzioni. Nello stato composto opera accanto al governo centrale diversi governi locali , il suo modello di Stato è quello federale che può essere chiamato anche ‘stato di Stati ‘. Le differenze fra la forma federale e quella unitaria sono: la prima riguarda il metodo di attribuzione delle materie 2: negli stati federali c'è una seconda camera del Parlamento nazionale, 3: negli stati federali svolge un ruolo rilevante gli stati membri che possono fare revisione costituzionale, 4 la competenza a darsi costituzioni, 5 la soggettività statuale.
  1. Stato socialista  La gestione dei mezzi di produzione è affidata alla pubblica autorità in vista di una sua equa distribuzione tra tutti i cittadini
  2. Stato sociale  l'azione dei pubblici poteri e improntata al superamento delle disuguaglianze esistenti tra i cittadini, lo stato sociale una via di mezzo tra i due estremi: liberale e socialista. lo stato deve garantire diritti sociali, l attributo sociale può essere definito in relazione alla tipologia dei diritti di cui lo stato è tenuto a garantire l'attuazione: il diritto al lavoro , il diritto alla previdenza e all'assistenza sociale , il diritto pubblico dell'economia, in seguito il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. LE FORME DI GOVERNO  Rappresenta il modo in cui il potere supremo è distribuito fra gli organi dello Stato- apparato. (Art 123) distinzione tra forme pure e forme miste, si differenziano sulla base del criterio di grado di concentrazione del potere. Si avrà una forma pura quando il potere è a livello assoluto, nella forma mista invece il potere è a livello relativo perché distribuito tra i vari soggetti. Le due forme di governo pure sono:

1) Monarchia assoluta  il potere supremo è attribuito ad un unico organo

2) Democrazia diretta  il potere supremo è esercitato da tutto il popolo.

Le forme di governo miste sono classificate in 5 modelli. (tra le forme di governo miste c’è anche la Repubblica) **1) MONARCHIE COSTITUZIONALI

  1. REPUBBLICHE PRESIDENZIALI
  2. REPUBBLICHE SEMIPRESIDENZIALI
  3. GOVERNI DIRETTORIALI
  4. GOVERNI PARLAMENTARI 1 Monarchie costituzionali**  vede il superamento dell’assolutismo tramite la nascita di una costituzione, Si presenta come forma tipicamente duale dove il Parlamento costituisce l'organo che poteva contrapporsi al re. Il Parlamento concorre direttamente all’ indirizzo politico. Il sovrano regna ma con poteri limitati stabiliti da una Costituzione. 2 Repubblica presidenziale  esempio tipico :i Stati Uniti d’America , il Parlamento è denominato congresso e ha struttura bicamerale è composta dalla Camera dei rappresentanti e del Senato con 465 e 100 membri eletti a suffragio universale dal corpo elettorale di tutti i cittadini de i singoli stati costituenti la Federazione. La Camera dei rappresentanti e il Senato si rinnovano ogni due anni la prima del tutto ed il secondo solo per 1/3 , il presidente degli Stati Uniti resta in carica 4 anni a seguito di un elezione indiretta ed opera dalle convenzioni nazionali dei 2 partiti repubblicano e democratico.

A risultare eletti alla presidenza e alla vicepresidenza sono i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. Il presidente oltre a essere capo dello Stato è anche capo dell'esecutivo in quanto nomina e revoca i componenti del governo denominati segretari tra cui il segretario di Stato. Tra presidente e congresso non c'è un rapporto di fiducia, la forma di governo statunitense si ispira ad un bilanciamento dei poteri. 3) semi presidenziale  E una forma intermedia tra regime presidenziale e quello parlamentare l'elezione diretta è a suffragio universale di un presidente dotato di poteri significativi. In Francia viene adottata questa forma. Nell'attuale sistema francese il presidente dura in carica 5 anni, viene eletto dal popolo, è il capo dell'esecutivo nomina il Primo ministro e lo costringe alle dimissioni in caso ritenga di doverlo sostituire. Per quanto riguarda il governo si può parlare di bicefalismo, accanto al presidente la Repubblica c'è la figura del primo ministro che assume la responsabilità dei suoi atti nei confronti dell'assemblea nazionale. La carica di membro del governo è incompatibile con quella di Parlamentare. il Parlamento si compone di due camere l'assemblea nazionale i cui membri sono eletti a suffragio universale e il Senato , ad ambo le camere spetta il potere legislativo. 4) Governo direttoriale  La forma di governo direttoriale, oggi poco diffusa, prevede una gestione collegiale del potere; • L'indirizzo politico spetta al Consiglio federale Il Consiglio federale é eletto dall'Assemblea federale per la durata di 4 anni, durante i quali non può essere rimosso e non può provocare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea. La Forma Direttoriale è adotta solo dalla Svizzera e suo elemento caratteristico, insieme al Parlamento, é il Direttorio (potere esecutivo), formato da cinque membri, eletto ma non revocabile, dal Parlamento. Il legislativo elegge l’esecutivo, ma il potere esecutivo non può sciogliere il legislativo. 5) Governo parlamentare  E una progressiva trasformazione della monarchia costituzionale dal sistema parlamentare emerge uno schema articolato composto da quattro elementi indefettibili e sono:  il governo (o gabinetto ) composto dai ministri che sono uniti dalla condivisione di un progetto politico e legati alla maggioranza parlamentare del rapporto di fiducia  Il capo dello Stato con un ruolo prevalentemente formale  Il Parlamento al quale il governo è responsabile  il corpo elettorale chiamato ad eleggere il Parlamento A questi quattro elementi va poi aggiunto il rapporto di fiducia tra Parlamento governo che costituisce il tratto più caratteristico e significativo della forma di governo parlamentare. Il venir meno del rapporto di fiducia comporta l’obbligo per il governo di dimettersi.

Il capo dello Stato  è titolare di un potere neutro. La figura del Presidente della Repubblica rappresenta una peculiarità della forma del governo italiano. La Corte Costituzionale (principio della competenza) svolge come funzioni quella del controllo della legittimità delle leggi e la funzione di giudicare sulla ammissibilità dei referendum abrogativi Referendum abrogativo  attraverso il quale ai cittadini è dato il potere di opporsi alle leggi del Parlamento , il referendum abrogativo serve per eliminare leggi o decreti legge, in modo totale o parziale, attraverso una consultazione della popolazione, è un istituto di democrazia diretta all’interno di una democrazia rappresentativa. Il referendum abrogativo è ‘un eccezione alla regola’. Democrazia rappresentativa  democrazia nella quale il popolo che è detentore della sovranità esercita quest’ultima attraverso la mediazione dei propri rappresentanti cioè gli eletti che siedono nel Parlamento. Un’ulteriore peculiarità del sistema parlamentare italiano è dato dal particolare tipo di decentramento politico e amministrativo che trova fondamento nell’ art.5 della costituzione riconoscendo l’ autonomia alle Regioni. Per lungo tempo si impose la democrazia bloccata che ha portato all’ingovernabilità del paese. A partire dai primi anni '80 si apri la fase delle Commissioni Parlamentari con le quali si ebbero tre tentativi di revisione della forma di governo che favorirono il superamento della fase del parlamentarismo compromissorio. La forma di governo parlamentare italiana appare perennemente in tensione.

CAP. 2 Le fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti che producono le norme o regole di condotta e le regole costitutive dai quali si ricava il diritto oggettivo. Si possono analizzare sotto 2 punti di vista: TEORETICO : vi sono fatti e atti che per loro natura sono produttivi di diritto. Il teoretico indaga sul contenuto dell’atto che deve essere normativo  nozione sostanzialistica DOGMATICO : posta una disposizione che riconosca una legge come fonte del diritto, concezione prescrittiva in quanto considera fonti tutti gli atti e i fatti che l’ordinamento prescrive che siano fonti. non importa il contenuto dell’atto ma l’importante è che venga rispettato il procedimento di adozione. Nell’ordinamento la fonte del diritto è quella dogmatica Fonti del diritto sarebbero pertanto solo le fonti legali ma non si può escludere che il diritto sorga in via eccezionale da forme extra ordinem. 3 identificazione delle fonti normative

Nell’ordinamento italiano le fonti del diritto sono elencate nelle disposizioni preliminari al codice civile. La completezza di tale elencazione è stata superata dall’intervento della costituzione che disciplina una serie di fonti nuove rispetto ad altre che venivano disciplinate diversamente. Altro fenomeno che ha comportato l’introduzione di nuove fonti è l’appartenenza all’UE che determinato l’introduzione delle fonti comunitarie. Rilevanza pratica dell’identificazione delle fonti : le fonti del diritto sono soggette a una disciplina diversa a. Le fonti vengono interpretate mediante criteri diversi rispetto a quelli prescritti per atti giuridici privati b. Le fonti del diritto sono esenti dall’onere della prova, in quanto le si presume conosciute dal giudice, secondo il principio jura novit curia c. Solo le norme di diritto costituiscono parametri di giudizio d. Solo le norme giuridiche possono determinare se vi è illegittimità o antigiuridicità e. Solo la violazione di norme del diritto oggettivo può essere portata di fronte alla Cassazione

4: tipologia e morfologia delle fonti del diritto

Soltanto le fonti di produzione sono vere e proprie fonti e da queste vanno distinte le fonti di cognizione che sono atti scritti ma privi di contenuto normativo. Le fonti si distinguono in: FONTI DI PRODUZIONE: dettano regole che vanno a comporre il diritto oggettivo. A loro volta si distinguono in fonti di produzione in senso stretto e fonti sulla produzione. sono fonti di produzione quelle che pongono le regole di condotta e le norme costitutive. Le fonti sulla produzione invece regolano altre fonti. c’è un’altra suddivisione che riguarda però la natura della fonte. Tra FONTI-ATTO e FONTI-FATTO  Fonti-atto : si tratta delle norme giuridiche scritte e emanate dagli organi. Per poter essere valida una fonte atto deve possedere tre requisiti: deve essere esistente, valida ed efficace. sono frutto di un processo rivolto alla creazione di un risultato normativo. Fonti-fatto : sono invece le norme non scritte, integrano le norme costituzionali scritte, laddove sussistano lacune. Atto: è termine che ha un duplice significato: a. atto come attività volto al conseguimento di un risultato(atto-procedimento), b. risultato dell’attività (atto-documento). Ciò distingue gli atti normativi in altre tipologie. Ci possono essere dei vizi ad infociare. Questi possono essere : 1: VIZI FORMALI  vizi dell’atto-attività. 2: VIZI SOSTANZIALI  vizi dell’atto-documento. (Disposizione: enunciato normativo autonomo, contenuto nel testo di un atto normativo. Può essere: Coincidente col testo di un articolo o di un comma Coincidente con una parte di essi.

Vi è inoltre la riserva rinforzata per tutti i casi in cui la Costituzione non si limita a riservare una certa materia ma indicare anche i fini della disciplina legislativa e i modi di intervento. C’è distinzione anche fra “ vere e proprie “riserve di legge dalle quali nasce un vincolo a carico del legislatore e i meri “ rinvii” alla legge, che equivalgono alla previsione che l’ordinamento provvederà, nei quale la legge è intesa come sinonimo di diritto oggettivo e norma giuridica. La ratio dell’istituto della riserva di legge è legata alla natura del parlamento-legislatore: si tratta di materie legate alla sfera della libertà individuale che vengono riservate alla legge. La riserva di legge all’atto pratico può essere soddisfatta anche da atti aventi forza di legge. Ci sono particolari specifiche di riserva: riserva di legge formale l’atto normativo a cui la legge si riferisce è solo la legge ordinaria Principio di legalità  si atteggia come limite al potere esecutivo. Esprime la necessità che ogni atto esecutivo concreto sia fondato previa norma e che stabilisca preventivamente i casi in cui il provvedimento può essere adottato. Tale principio può essere inteso in senso:

  1. Sostanziale : vuole che la norma definisca criteri e modalità di esercizio del potere e pone forti vincoli al potere esecutivo.
  2. Formale : è sufficiente che i poteri dell’esecutivo siano basati su una norma di legge che li preveda e li autorizzi, senza che li disciplini.

7: livello costituzionale

La costituzione è norma o principio costitutivo , il costituzionalismo moderno vede nella Costituzione la legge voluta dal popolo in quel preciso momento. La costituzione quindi esprime la volontà del popolo , si manifesta in un documento solenne la carta costituzionale. La costituzione è legge fondamentale dell’ordo ordinans , l'art 138 Cost. Ne attribuisce carattere rigido.. La Costituzione è atto normativo costituzionale costituente e costitutivo dell'ordinamento ma non è l'unico atto normativo previsto, l’art. 138 Cost. infatti prevede le leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Le leggi di revisione costituzionale sono necessarie per modificare il testo costituzionale, vengono adottate da ciascuna camera e sono approvata per maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera. In seconda deliberazione se la maggioranza è dei due terzi la legge viene promulgata, pubblicata ed entra in vigore. Se invece la deliberazione avviene per maggioranza assoluta si apre un'altra fase nella quale si può richiedere un referendum su tale progetto indetto dal Presidente della Repubblica. Nelle riserve di legge costituzionale, quest'ultima può solo integrare una disciplina di un istituto e non liberamente modificarne le parti. Nel livello di fonti costituzionali fanno parte :

i principi supremi o fondamentali o inderogabili e i diritti inviolabili, il testo della costituzione e le leggi costituzionali.

8 IL LIVELLO PRIMARIO

Atti e fatti normativi subordinati alle sole norme costituzionali anche se molteplici sono gli atti nel livello primario : le leggi ordinarie dello Stato in primis. La potestà legislativa primaria è attribuita alle Camere. nel Parlamento il procedimento legislativo  **iter legis Il procedimento legislativo, disciplinato dagli articoli dal 71 al 75 della Costituzione, è un procedimento atto alla formazione e all’entrata in vigore di una legge ordinaria si articola in 3 fasi:

  1. fase dell'iniziativa,
  2. fase istruttoria
  3. fase integrativa dell'efficacia.** L'iniziativa legislativa compete al Governo, a ciascun parlamentare, al popolo e al Cnel, idonei all'attivazione del procedimento legislativo. L'atto di iniziativa consiste in un testo scritto (disegno di legge) che ne illustra oggetto e finalità e decadono alla fine della legislatura, esse devono essere deliberate dalle 2 Camere nello stesso tempo dopo che siano esaminate da una Commissione l'approvazione definitiva è data da un'assemblea Deliberante. La legge approvata nello stesso tempo dalle 2 Camere è perfetta ma non efficace, l'efficacia dalla promulgazione e dalla pubblicazione dell'atto entro un mese dall'approvazione attraverso un decreto del Presidente della Repubblica ed entrano in vigore dopo 15 giorni. Si attribuisce alle due camere l'esercizio della funzione legislativa ed esistono 2 modi di interpretazione della funzione legislativa: nella prima intesa come nozione sostanzialistica della legislazione  ovvero il potere di porre in essere il contenuto proprio delle leggi. La seconda è formalistica  e corrisponde al potere di porre in essere atti aventi forma e quindi forza della legge. Quella formalistica sarà l’interpretazione affermatasi. Fase dell’istruttoria  avviene con la discussione e la votazione della proposta di legge e si svolge all’interno del Parlamento. Si cadrà nella cosiddetta “ crisi di legge ” nel momento in cui ci sarà un’eccedenza della produzione legislativa, quindi uno scadimento della qualità della legislazione e un impoverimento del ruolo della legge. Ed è dalla Costituzione che si deduce almeno la struttura della legislazione, attraverso i momenti dei soggetti ai quali è attribuito il potere legislativo. La funzione legislativa consiste propriamente nel mantenimento e nello sviluppo della Costituzione, ossia dei valori fondamentali di cui è sostanziato l’ordinamento.

9: ATTI NORMATIVI EQUIPARATI ALLE LEGGI ORDINARIE

oggetti predetti. Il governo è tenuto a richiedere il parere delle camere espresso dalle commissioni entro 60 giorni. Esaminato il parere, nei 30 giorni successivi il governo ritrasmette con le sue eventuali modifiche e osservazioni. I decreti legislativi hanno forza di legge ma sono limitati dalla legge-delega.

Decreto legge  La costituzione definisce i decreti- legge come provvedimenti

provvisori con forza di legge che il governo adotta sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza. Il governo deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge sono atti equiparati alla legge e possono concorrere con la legge ordinaria e sostituire i disposti provvisoriamente. Essendo precari, non hanno capacità abrogativa ma solo sospensiva. Necessità e urgenza vengono intese in senso relativo, in base alla Costituzione, il ricorso ai decreti legge deve mantenersi nei limiti dell’eccezionalità/straordinarietà, la mancanza di questo presupposto determina l’invalidità ma anche il vizio ‘in procedendo’. I decreti subiscono un primo controllo, per verificarne i requisiti di necessità ed urgenza, dalle Camere, se l’assemblea non ritiene il decreto conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 77 Cost. il decreto stesso è considerato respinto. il decreto deve essere puntuale, ed è sottoposto al vincolo di contenuto con la matrice ispiratrice del decreto stesso (omogeneità). Il Governo può reiterare un decreto legge, nel caso non venisse convertito nei 60 giorni stabiliti dall’art 77, qualora sussistano i presupposti di necessità ed urgenza. La Corte stabilisce la legittimità di un’iterazione qualora il nuovo decreto avesse diversità sostanziali dei contenuti normativi, Il decretolegge deve avere una motivazione, indicare nel preambolo le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione. Esistono diversi vizi dei decreti legge :

  1. vizio ut sic: difetto del presupposto dell’eccezionalità 2) vizio materiale: difetto di puntualità. 3)Vizio del contenuto 4)vizio formale: difetto di motivazione dell’atto che può investire l’incertezza sul presupposto e il tenore del contenuto. Il decreto legge, nonostante per legge sia previsto il contrario, è divenuto mezzo ordinario di normazione. Esso appare come un atto normativo primario che subisce eccezioni o sottrazioni di competenza, e pertanto è irriducibile al modello disegnato dall’art. 77 Cost. Vi sono due distinti sottotipi di decreti legge:
  1. decreto legge ordinario
  2. decreto legge straordinario

Altro tema importante è quello della iterazione o reiterazione : l’art. 15 della legge n.

400/1988 vieta la rinnovazione delle disposizioni dei decreti a cui sia stata negata la conversione in legge. Nelle altre ipotesi il Governo può sempre, a patto che sussistano i presupposti, rinnovare le disposizioni di un decreto legge. La Corte rileva che la modifica della disciplina impugnata determina il trasferimento della questione al decreto-legge in vigore se il contenuto normativo non è mutato. Nel caso in

cui il contenuto precettivo essenziale fosse mutato, la Corte restituirebbe gli atti al giudice per il riesame della questione. L’iterazione è legittima quando si hanno:

  1. diversità sostanziale dei contenuti normativi 2) presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria. 3) Il divieto di reiterazione è in realtà facilmente aggirabile. 9.3 ALTRI ATTI LEGISLATIVI ADOTTATI DAL GOVERNO. Tra gli altri atti legislativi del Governo possono essere inseriti: Gli atti adottati dal Governo in caso di guerra  dopo la dichiarazione dello Stato di guerra le Camere ex. art. 78 conferiscono al Governo i poteri necessari. Tali atti sono tendenzialmente assimilati a decreti legislativi ma c’è chi ritiene che dovrebbero essere assimilati ai decreti legge. Lo stato di guerra legittima la sospensione delle garanzie dei diritti e delle libertà. decreti di amnistia e indulto : inizialmente erano concessi dalle Camere al Presidente della Repubblica. La delegazione, in ogni caso, era e rimane necessaria. decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali  attribuiti al governo da disposizioni di rango costituzionale. Essi hanno competenza specifica e pertanto le norme appartengono ad una competenza riservata. Vi è un procedimento particolare che prevede il parere di commissioni statali-regionali. I decreti di attuazione non sono idonei a modificare o derogare leggi. Essi sono sindacabili e possono costituire parametro di legittimità nel giudizio costituzionale. Le leggi regionali e statali che non presentino certe caratteristiche formali e sostanziali non sono ritenute idonee a modificare le disposizioni dei decreti di attuazione. La modifica dello statuto non comporta efficacia delle norme di attuazione del vecchio, nel caso in cui esse non contrastino con il nuovo.

10. IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum popolare (abrogativo) è un tipico istituto di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a deliberare sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge (art 75 Cost.) Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. Per la validità della consultazione è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti espressi ( doppio quorum ). L’art 75 Cost rinvia alla legge ordinaria la determinazione delle modalità di attuazione del referendum, alla Corte di Cassazione, invece, il compito di controllare la regolarità e la legittimità delle richieste. Spetta al Presidente della Repubblica dichiarare con decreto l’avvenuta abrogazione referendaria. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Abrogare non significare non disporre ma semmai disporre diversamente, difatti dopo l’abrogazione referendaria il vuoto generato verrà colmato dal Parlamento o, in mancanza di un suo intervento, si determinerà una normativa di risulta , frutto della saldatura tra referendum e la disciplina legislativa residua. L’uso normale del referendum dovrebbe derivare da una situazione straordinaria, e non ordinaria, è infatti il Parlamento che dovrebbe provvedere alle situazioni di normalità con la funzione legislativa ordinaria. La Corte Costituzionale ha riconosciuto al referendum abrogativo l’attitudine ad esprimere, nei confronti della legge ordinaria, un vincolo consistente nel divieto di attuare un sostanziale o formale ripristino

esclusiva statale o alla legislazione concorrente. La potestà bipartita o concorrente, invece, incontra l’ulteriore limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

13. IL LIVELLO SECONDARIO , I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO.

La tipologia delle fonti secondarie si presenta straordinariamente variegata e più complessa, è dotata di una forza attiva e passiva minore di quella della legge, e raccoglie la variegata tipologia dei regolamenti del Governo, ai regolamenti ministeriali ed interministeriali, ai regolamenti della altre autorità, agli statuti locali, considerati come fonti secondarie, nonché anche i regolamenti regionali e i regolamenti locali. A livello costituzionale importanti indicazioni si traggono dall’art. 87 Cost, che prevede che i regolamenti siano emanati dal Presidente della Repubblica. I regolamenti governativi vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato, ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica, con il visto e la registrazione della Corte dei conti. I regolamenti si distinguono in: 1) Regolamenti esecutivi che disciplinano l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Essi sono diretti dunque a porre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. 2) Regolamenti di attuazione e integrazione per l’attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. 3)Regolamenti indipendenti che possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti materie comunque riservate alla legge. 4) Regolamenti di organizzazione per l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.5)Regolamenti in delegificazione (o autorizzati) per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione. Esso si sostituisce alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di autorizzazione. La delegificazione è un fenomeno complesso essa consiste nella facoltà concessa da una legge ordinaria ad un organo del potere esecutivo, ad un ente pubblico, di regolare una determinata materia in deroga alla legislazione vigente, adottando una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge. L’art. 17 Cost disciplina espressamente i regolamenti in delegificazione, prevedendo che nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, la legge possa autorizzare il Governo ad adottare regolamenti in delegificazione, determinando previamente le norme generali regolatrici della materia e disponendo l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari (abrogazione differita). Si assiste così al fenomeno di una norma primaria destinata ad essere modificata o abrogata da una secondaria, i regolamenti in delegificazione assumono in sostanza valore paralegislativo. Il giudice ordinario potrà disapplicare il regolamento in violazione della legge, il giudice amministrativo direttamente annullarlo. Con l’art 117 Cost allo stato è attribuito il potere regolamentare nelle sole materia di competenza esclusiva, viene così ridotto l’ambito di azione dei regolamenti in delegificazione ai quali è precluso l’intervento nelle materia di competenza concorrente e residuale regionale. La delegificazione è stata per molti anni associata alla semplificazione normativa, uno strumento periodico di normazione e semplificazione.

Parte III : IL PARLAMENTO.

1: IL PARALEMENTO ITALIANO E LA SUA STORIA

il re vittorio Emanuele II aprì il suo discorso alla seduta inaugurale della sessione

parlamentare nel 1861, la prima del parlamento italiano, avviando così il processo di

unificazione della ‘Nazione’ che vedrà presto la proclamazione del Regno d’Italia nel

1861, con la quale si riconosceva a Vittorio Emanuele II il titolo di Re d’Italia (1861).

Le prime assemblee parlamentari moderne presero avvio nel 1796 e rappresentò la

prima assemblea elettiva nazionale, la quale stabilì di affidare il potere legislativo a

due Camere denominate consiglio dei sessanta e dei trenta.

Le aspirazioni liberali e costituzionali diffusesi in italia nel 20ennio successivo, alla

rivoluzione francese, furono presto soffocate dalla restaurazione assolutistica che

s’impose in tutta Europa. Furono 3 i modelli tutti di ascendenza monarchica e di

impostazione liberale moderata che ispirarono i parlamentari istituiti nella penisola

italiana. (tradizione inglese – costituzione di Cadice – e la ‘Charte’ francese)

Dopo varie vicende politiche e militari nel regno di Sardegna e piemonte si giunse

nel 1848 alla concessione della Coatituzione da parte del Re Carlo Alberto (statuto

albertino) con la quale si realizzava una profonda modifica della forma di governo

avviando l’esperienza della monarchia costituzionale. lo statuto prevedeva un

sistema bicamerale fondato su una camera elettiva (Camera dei deputati) ed un

Senato composto da membri nominati dal re , questo regime non era di tipo

parlamentare ma metteva in una posizione di centralità il sovrano. La definitiva

riunificazione nazionale