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Evasione ed elusione, Appunti di Diritto Tributario

Appunti di diritto tributario

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 03/01/2016

claudia17
claudia17 🇮🇹

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Evasione ed elusione
Evasione ed elusioneEvasione ed elusione
Evasione ed elusione
Evasione
EvasioneEvasione
Evasione
L'evasione d'imposta è conseguenza di un'espressa violazione di una norma tributaria.
Es. l'art. 109 d.p.r. 917/86 statuisce che un costo, per poter essere deducibile, deve essere
inerente all'attività d'impresa. Allora l'acquisto di un motoscafo da parte di un'impresa di
produzione di autovetture sembra, a prima vista, non inerire con l'attività d'impresa.
L'inerenza, però, deve essere verificata: potrebbe scoprirsi che il motoscafo viene
utilizzato per pubblicizzare le auto nei porti del paese.
Se manca l'inerenza, si verifica evasione.
L'art. 109 afferma che un costo deve essere:
certo
obiettivamente determinabile
Inoltre, per essere deducibile, il costo deve essere previamente transitato a conto
economico. Se non ricorrono tali circostanze, si verifica evasione.
Elusione
ElusioneElusione
Elusione
Non esiste alcuna norma che disciplini il comportamento elusivo. Prima del 1990 non
esisteva previsione normativa che tendesse a punire comportamenti elusivi da parte dei
contribuenti.
La legge 408/1990, per la prima volta, sancisce l'
inopponibilità all'Amministrazione
Finanziaria di determinate condotte, pur nel rispetto della legge, al fine esclusivo di
ottenere un indebito risparmio impositivo
indebito risparmio impositivoindebito risparmio impositivo
indebito risparmio impositivo
, che si sostanzia in un vantaggio economico.
La norma richiedeva che vi fosse un consilium fraudis
consilium fraudisconsilium fraudis
consilium fraudis (volontà di frodare il fisco). Nel
1997 la disposizione è stata modificata all'interno dell'art. 37-bis d.p.r. 600/73: sono stati
eliminati l'avverbio "fraudolentemente" e la caratteristica dell'"esclusività"
della ragione per
cui la condotta viene posta in essere.
Perchè oggi si applichi la disposizione riguardante l'elusione d'imposta, devono esservi atti,
fatti o negozi privi di ragioni economiche che pongono in essere tale comportamento a
fini non esclusivi
non esclusivinon esclusivi
non esclusivi di ottenere un risparmio esclusivo e con intenti non fraudolenti
intenti non fraudolentiintenti non fraudolenti
intenti non fraudolenti.
DOMANDA:
Esiste clausola antielusiva di portata generale?
No, perchè oggi sono ben
tipizzate le cause per cui può essere applicato l'art. 37-bis (operazioni straordinarie,
cessioni di quote, ecc.).
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Evasione ed elusioneEvasione ed elusioneEvasione ed elusioneEvasione ed elusione

EvasioneEvasioneEvasioneEvasione L'evasione d'imposta è conseguenza di un'espressa violazione di una norma tributaria. Es. l'art. 109 d.p.r. 917/86 statuisce che un costo, per poter essere deducibile, deve essere inerente all'attività d'impresa. Allora l'acquisto di un motoscafo da parte di un'impresa di produzione di autovetture sembra, a prima vista, non inerire con l'attività d'impresa. L'inerenza, però, deve essere verificata: potrebbe scoprirsi che il motoscafo viene utilizzato per pubblicizzare le auto nei porti del paese. Se manca l'inerenza, si verifica evasione. L'art. 109 afferma che un costo deve essere:

  • certo
  • obiettivamente determinabile Inoltre, per essere deducibile, il costo deve essere previamente transitato a conto economico. Se non ricorrono tali circostanze, si verifica evasione.

ElusioneElusioneElusioneElusione Non esiste alcuna norma che disciplini il comportamento elusivo. Prima del 1990 non esisteva previsione normativa che tendesse a punire comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. La legge 408/1990, per la prima volta, sancisce l' inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria di determinate condotte, pur nel rispetto della legge, al fine esclusivo di ottenere un indebito risparmio impositivoindebito risparmio impositivoindebito risparmio impositivoindebito risparmio impositivo, che si sostanzia in un vantaggio economico. La norma richiedeva che vi fosse un consilium fraudisconsilium fraudisconsilium fraudisconsilium fraudis (volontà di frodare il fisco). Nel 1997 la disposizione è stata modificata all'interno dell'art. 37-bis d.p.r. 600/73: sono stati eliminati l'avverbio "fraudolentemente" e la caratteristica dell'"esclusività" della ragione per cui la condotta viene posta in essere. Perchè oggi si applichi la disposizione riguardante l'elusione d'imposta, devono esservi atti, fatti o negozi privi di ragioni economiche che pongono in essere tale comportamento a fini non esclusivinon esclusivinon esclusivinon esclusivi di ottenere un risparmio esclusivo e con intenti non fraudolentiintenti non fraudolentiintenti non fraudolentiintenti non fraudolenti. DOMANDA: Esiste clausola antielusiva di portata generale? No, perchè oggi sono ben tipizzate le cause per cui può essere applicato l'art. 37-bis (operazioni straordinarie, cessioni di quote, ecc.).

Interpello antielusivoInterpello antielusivoInterpello antielusivoInterpello antielusivo Art. 21 legge 413/91Art. 21 legge 413/91Art. 21 legge 413/91Art. 21 legge 413/ E' un interpello preventivo, cioè deve essere posto in essere prima di mettere in atto il comportamento elusivo. Deve contenere la soluzione prospettata dal contribuente oltre che la rappresentazione dei fatti. Va presentato alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione Regionale. La Direzione Centrale ha 120 giorni di tempo per pronunciarsi sul quesito del contribuente. Se non si pronuncia, a differenza dell'interpello ordinario, è prevista una diffida da parte del contribuente a rispondere e, se entro 60 giorni l'Amministrazione Finanziaria non si pronuncia, si produce il silenzio-assenso. L'iter è, dunque, più lungo di quello dell'interpello ordinario. Qualora l'A.F. dovesse pronunciarsi negativamente nei confronti del contribuente, lo stesso non può impugnare l'atto della pronuncia. Nel caso di silenzio-assenso, nel caso in cui, cioè, l'A.F. propenda per la soluzione prospettata dal contribuente, gli atti saranno nulli.

Nell'ultimo decennio la nozione di elusione si è ampliata, grazie all'intervento di natura interpretativa, reso da parte della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che si è pronunciata sulla legittimità di determinate condotte poste in essere dai contribuenti della Comunità Europea. La pronuncia ha sempre riguardato l'IVA, unico contributo armonizzato. La sentenza Halifax n. 225/02, pronunciata il 21 febbraio 2006 ha varato il principio diprincipio diprincipio diprincipio di abuso del dirittoabuso del dirittoabuso del dirittoabuso del diritto, mai spiegato nella legislazione IVA italiana e comunitaria. L'abuso è un'interpretazione di una disposizione di legge orientata all'ottenimento del mero vantaggio economico. In linea teorica, se l'ordinamento consente di scegliere diverse alternative per raggiungere un risultato, il contribuente sceglie quella che massimizza il vantaggio economico. C'è il rischio che, in tal modo, l'A.F. consideri sempre abusiva la condotta del contribuente. Nel 2008, con la sentenza 8772, la Corte di Cassazione cita il principio dell'abuso del diritto, per la prima volta in Italia, considerando la condotta del contribuente abusiva (simil-elusiva). Tale principio si è applicato all'imposizione diretta e non all'IVA. Sempre nel 2008, la Corte di Cassazione ha emanato un fascio di sentenze in cui, in via interpretativa, il Giudice di legittimità individua una disposizione in grado di fondare il principio del divietodivietodivietodivieto di abuso del diritto, rinvenuto nel principio di capacità contributiva.