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finanza e contabilità pubblica, Sintesi del corso di Finanza Pubblica

compendio di finanza e contabilità

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 21/08/2018

Barak2018
Barak2018 🇮🇹

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Anteprima parziale del testo

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CA PITOLO 1 – La contabilit à pubblica

La finanza pubblica è la disciplina che studia ’lattività finanziaria svolta dallo S tato e dalle amministrazioni pubbliche per la produzione di beni e ’lerogazione di servizi a favore della collettività e per incidere sui processi di formazione e distribuzione della ricchezza nazionale; le amministrazioni pubbliche, da un lato acquisiscono i mezzi finanziari so tto forma di tribu ti, trasferimen ti e prestiti da altri set tori istituzionali e del’leconomia e, dal’laltro, stanziano i mezzi raccolti per perseguire obiettivi di in teresse generale o di rilevanza economica e sociale. Questo insieme di operazioni danno luogo a flussi in en trata e in uscita. Se prima si parlava di con tabilità di S tato, poiché questo riassumeva in sé la quasi to talità dei po teri pubblici i cui effet ti finanziari trovavano rappresen tazione nel bilancio statale, ora si parla di con tabilità pubblica in cui lo S tato è inserito in un sistema di po teri a vario titolo sovrani, alcuni dei quali coordinati (es. regioni ed en ti territoriali), altri sovraordinati (es.Unione Europea). Di qui il doppio vincolo cui soggiace lo S tato: uno dal’lalto, cioè da parte degli organismi in ternazionali ai quali ha cedu to parte della propria sovranità; ’laltro dal basso, cioè dai soggetti esisten ti al suo in terno a favore dei quali ha rinunciato ad esercitare una serie di po teri prima svolti a livello cen trale. Dal punto di vista giuridico, per CONTABILITA’PUBBLICA, si in tende il sistema delle norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, ’linsieme delle procedure di formazione dei documen ti di bilancio e i relativi criteri di con tabilizzazione e con trollo delle operazioni. Alcune norme relative alla con tabilità pubblica derivano direttamen te dalla costituzione e sono:

  • L’articolo 23 sul principio di legalità, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge
  • L’articolo 53 sul principio di capacità con tribu tiva e sulla progressività del sistema tribu tario
  • L’articolo 81 in materia di bilancio dello S tato
  • L’articolo 97 sul buon andamen to e imparzialità del’lamministrazione
  • L’articolo 100 comma 2 sul con trollo esercitato dalla Corte dei con ti
  • L’articolo 103 comma 2 sulla giurisdizione della Corte dei con ti nelle materie di con tabilità pubblica
  • L’articolo 117 sulla capacità legislativa delle regioni
  • L’articolo 119 sul coordinamen to della finanza pubblica La nozione di amministrazioni pubbliche è fornita dal’larticolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011 , che definisce tali: a) Tu tte le amministrazioni dello S tato b) Le aziende ed amministrazioni dello S tato ad ordinamen to au tonomo c) Le regioni, le province, i comuni, le comunità mon tane e loro consorzi e associazioni d) Le istituzioni universitarie e) Gli istitu ti au tonomi case popolari f) Le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni g) Tu tti gli en ti pubblici non economici nazionali, regionali e locali h) Le amministrazioni, le aziende e gli en ti del servizio sanitario nazionale i) L’ARAN (agenzia per la rappresen tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) j) Le agenzie fiscali: agenzie del demanio, agenzia delle en trate, agenzia delle dogane LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: i Ministeri concorrono alla formazione del bilancio dello S tato secondo la procedura stabilita dalla legge. Gli atti delle amministrazioni dello S tato sono so ttoposti al con trollo preven tivo di legittimità da parte della Corte dei con ti; inoltre, tu tte le amministrazioni dello S tato sono soggette al con trollo sulla gestione da parte della Corte dei con ti anche in corso di esercizio. Quan to alla responsabilità amministrativa e con tabile, la legge di con tabilità pubblica al’larticolo 82 prevede una

responsabilità patrimoniale in capo agli amministratori e dipenden ti pubblici che per azioni o omissioni commesse nel’lesercizio delle proprie funzioni abbiano cagionato un danno patrimoniale, anche se ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza (responsabilità amministrativa). L’articolo 81 inoltre prevede un altro tipo di responsabilità in capo a coloro che, legalmen te o di fatto, abbiano in consegna denaro, beni o altri valori pubblici (cioè gli agen ti con tabili) e non adempiano al connesso obbligo di restituzione che gli viene imposto (responsabilità con tabile). LE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO: sono unità organiche do tate di au tonomia decisionale, gestionale e di bilancio che gestiscono servizi pubblici o svolgono altre attività economiche; pur essendo svincolate dal’lamministrazione comune del Ministero cui appartengono, sono so ttoposte ai po teri di indirizzo e vigilanza di ques’tultimo e sono generalmen te prive di personalità giuridica. La loro au tonomia si esplica median te la libera gestione dei beni affidatigli in amministrazione, ’ lacquisizione di en trate proprie e la redazione di un bilancio preven tivo annuale distin to dallo stato di previsione della spesa del Ministero cui dipendono. Il bilancio au tonomo consen te a queste aziende una certa flessibilità e libertà di azione. Nonostan te ’lau tonomia finanziaria e con tabile, queste non hanno in genere un proprio patrimonio e i beni di cui dispongono rimangono di proprietà dello S tato. I bilanci di previsione delle amministrazioni au tonome sono presen tati al’lesame del Parlamen to in allegato alle previsioni di spesa del Ministero da cui esse dipendono e sono approvati insieme; il risultato della loro gestione si ripercuo te direttamen te sul bilancio dello S tato. A ttualmen te si con tano 3 amministrazioni au tonome, che sono: 1 ) Gli archivi no tarili, il cui bilancio annuale è allegato allo stato di previsione del ministero della giustizia 2 ) L’Istitu to agronomico per ’loltremare, il cui bilancio annuale è allegato allo stato di previsione del ministero degli affari esteri 3 ) Il Fondo edifici di culto, il cui bilancio annuale è allegato allo stato di previsione del ministero del’lin terno LE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: il governo unitario della finanza pubblica richiede che le in formazioni relative ai bilanci dei diversi en ti che compongono ’laggregato delle amministrazioni pubbliche siano omogenee, facilmen te raccordabili e tempes tivamen te disponibili; questo dunque presuppone che le preceden ti in formazioni siano rilevate e rappresen tate secondo uno schema condiviso in grado di assicurare il coordinamen to della finanza pubblica. Questa armonizzazione dei sistemi con tabili e degli schemi di bilancio (delle amministrazioni pubbliche) è stata attuata con il decreto n. 91 del 31 maggio 2011. Inoltre, con ’lobiettivo di rafforzare la valu tazione economica del’loperato del’lamministrazione pubblica, è stato affiancato alla con tabilità finanziaria un sistema di con tabilità economico-patrimoniale in grado di definire appositi indicatori di risultato (il c.d. sistema in tegrato di scritturazione con tabile). È stato inoltre previsto, sempre per le amministrazioni pubbliche, ’lobbligo di redazione di un bilancio consolidato con le proprie aziende e società con trollate. Invece, gli en ti istituzionali sono caratterizzati da soggettività giuridica e carattere pubblico e se ne distinguono di due tipi: en ti economici ed en ti non economici; i primi non sono compresi nelle amministrazioni pubbliche e sono so ttrat ti al’lobbligo di uniformarsi alle regole gius-contabili di queste, u tilizzando modelli di bilancio basati su norme civilistiche e su tecniche economico-aziendali; sono comunque tenu ti alla redazione di un budget economico.

CA PITOLO 4 – IL PROCESSO DI INTEGRA ZIONE EUROPEA E I VINCOLI ECONOMICI

FINA NZIARI DERIVA NTI DA LL’ORDINA MENTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le fasi del processo di in tegrazione europea sono sostanzialmen te quattro: 1 ) La prima coincide con la so ttoscrizione , nel marzo 1957 , del Trattato di Roma che ha istituito la Comunità economica europea CEE, composta inizialmen te da sei paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda. Questi paesi hanno dato vita ad un’unione doganale, ossia ad un’area con trassegnata dalla libera circolazione delle merci al’lin terno e dal’lapplicazione di una tariffa comune sulle importazioni dal resto del mondo; 2 ) La seconda tappa è rappresen tata dalla creazione, nel 1979 , del Sistema monetario europeo SME; un accordo tra i paesi della CEE che fissava precisi limiti di flu ttuazione dei cambi delle valu te nazionali attorno alla parità cen trale e che in troduceva un’unità di con to comune, ’lECU 3 ) La terza coincide con ’ladozione del’lA tto Unico Europeo, il cui obiettivo prioritario era la costituzione di un’unione economica tra i paesi comunitari, cioè di uno spazio con traddistin to dalla piena libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali e da un elevato grado di armonizzazione delle politiche economiche nazionali. Nel 1993 , una volta conseguito ’lobiettivo del mercato unico, la CEE si è trasformata in UNIONE EUROPEA. 4 ) La quarta ed ultima tappa è rappresen tata dal’lemissione, avvenu ta il 1 ° gennaio 2012 , delle banconote e monete euro TRATTATO DI MAASTRICHT (O TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA) E I PARAMETRI DI CONVERGENZA: In seguito al’lunificazione monetaria, i paesi del’lUE che hanno ado ttato ’leuro hanno dovu to rinunciare alla propria sovranità in materia di politica monetaria: la responsabilità della gestione di tale politica è stata affidata alla BANCA CENTRALE EUROPEA BCE, un organismo indipenden te dai governi nazionali che ha quale obiettivo statuario quello di garantire la stabilità del livello generale dei prezzi. Le politiche di bilancio invece sono rimaste di competenza dei singoli paesi. L’adesione al sistema della moneta unica pone una serie di vincoli che comportano la necessità di una condivisione preven tiva in sede europea delle politiche nazionali e dei principali in terven ti di riforma con effet ti economico-finanziari, nonché il coordinamen to tra la programmazione europea e quella nazionale. Più specificamen te, il Trattato:

  • Impone agli stati membri del’lUE di evitare disavanzi pubblici eccessivi e di con tribuire con le proprie politiche economiche al perseguimen to degli obiettivi del’lUnione: crescita sostenibile, elevato livello di occupazione e pro tezione sociale, miglioramen to del tenore e della qualità della vita)
  • Detta le regole per la disciplina e la mu tua sorveglianza delle politiche fiscali nazionali
  • S tabilisce le procedure da attivare qualora un paese, una volta ado ttato ’leuro, registri un disavanzo di bilancio eccessivo Il trattato inoltre in troduce la clausola del c.d. NO BAIL-OUT che proibisce alle banche cen trali degli S tati membri di finanziare con moneta il fabbisogno del set tore pubblico. Fissa, inoltre, i parametri per la partecipazione al’lUnione Economica e Monetaria, che sono: 1 ) Un tasso di in flazione non superiore di 1. 5 punti al tasso medio dei tre paesi più virtuosi 2 ) Un tasso di in teresse nominale a lungo termine non superiore di 2 punti a quello medio dei tre paesi con più bassa in flazione 3 ) Un tasso di cambio man tenu to per almeno un biennio en tro i margini di flu ttuazione fissati dal Sistema monetario europeo

4 ) Un rapporto indebitamen to netto/PIL non superiore al 3 % o superiore a tale soglia in via eccezionale e temporanea (per indebitamen to netto si in tende il saldo globale del con to economico consolidato pari alla differenza fra tu tte le en trate e tu tte le spese) 5 ) Un rapporto debito/PIL in feriore al 60 % L’in troduzione del’leuro è stata accompagnata dal’lapprovazione a livello comunitario di strumen ti normativi volti a garantire sia il coordinamen to e il monitoraggio delle rispettive iniziative in campo economico (patto di stabilità e crescita), sia le procedure da attivare nei con fron ti dei paesi non rispettosi dei vincoli europei di bilancio, cioè la procedura per i disavanzi eccessivi. PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA: a partire dal 2008 la crisi del debito sovrano ha spin to le au torità comunitarie ad attribuire maggiore attenzione al rapporto debito pubblico/PIL riducendo drasticamen te i margini per il ricorso al’lindebitamen to, imponendo un percorso di riduzione del debito pubblico, fino al raggiungimen to del tet to del 60 % del rapporto debito pubblico/PIL. Nel luglio 1997 il consiglio europeo ha cosi approvato il patto di stabilità e crescita, che si compone di due parti: a) La parte preven tiva che, attraverso un sistema di sorveglianza multilaterale, è volta al’lindividuazione degli S tati membri che presen tano o rischiano di presen tare disavanzi pubblici eccessivi, al fine di prevenirli b) La parte correttiva che, attraverso la vigilanza e il monitoraggio da parte delle istituzioni comunitarie, ’lindicazione delle misure correttive da ado ttare e, in caso di inadempienza dello S tato membro, ’lirrogazione di sanzioni amministrative, ha lo scopo di indirizzare lo S tato membro ad eliminare il disavanzo eccessivo. LE RAGIONI DEL PATTO DI STABILITA’E CRESCITA: la regola fondamen tale è che i bilanci devono tendere al pareggio o al’lavanzo per po ter diven tare passivi quando occorra fron teggiare un even to di carattere eccezionale. Pertan to, in via ordinaria, sia le spese di funzionamen to che quelle di investimen to devono trovare adeguata copertura nel gettito tribu tario. a) Effetti di spill over: una prima argomen tazione in favore dei vincoli del patto di stabilità è che essi sarebbero necessari perché in un’unione monetaria i governi non avrebbero alcun incen tivo a considerare gli effet ti di spillover prodo tti dalle loro decisioni di finanza pubblica. Cioè, in assenza di regole fiscali esplicite, essi terrebbero con to esclusivamen te degli effet ti in terni di un even tuale squilibrio di bilancio e trascurerebbero del tu tto i relativi costi esterni. b) Massima efficacia degli stabilizzatori fiscali, cioè deficit elevati e crescen ti impediscono il corretto funzionamen to degli stabilizzatori fiscali au tomatici c) Un’altra ragione ado ttata per giustificare ’lin troduzione di regole fiscali sovranazionali è che esse possono rappresen tare un valido aiu to per quei governi che non hanno il consenso e la forza politica necessari per frenare la crescita del’lindebitamen to. LA PARTE PREVENTIVA DEL PATTO DI STABILITA’E CRESCITA:  Questa parte da attuazione alla norma-quadro con tenu ta nel’larticolo 121 del TFUE (Trattato funzionamen to Unione Europea) e, a tal fine, stabilisce le disposizioni relative ai programmi di stabilità e ai programmi di convergenza per prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamen to delle politiche economiche. Articolo 121 : Gli stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di in teresse comune e le coordinano nel’lambito del Consiglio; il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli S tati membri e del’lUnione e ne riferisce le risultanze al Consiglio Europeo il quale, deliberando sulla base di detta relazione, dibatte delle conclusioni in

 Le circostanze eccezionali che giustificano rapporti indebitamen to netto/PIL: ’larticolo 126 del TFUE non considera eccessivo un indebitamen to netto/PIL superiore al 3 % del PIL o un debito pubblico superiore al 60 % quando gli scon finamen ti risultano ascrivibili a circostanze eccezionali le quali, secondo il PSC, sono even ti inconsueti non soggetti al con trollo dello S tato membro in teressato oppure un even to causato da grave recessione economica. Il superamen to del valore è in fatti considerato temporaneo se viene indicato che il disavanzo diminuirà dopo che siano cessati gli even ti eccezionali.  Le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi: una volta appurato il disavanzo, la commissione invia un parere allo stato e una proposta al Consiglio; se questo con ferma ’lesistenza del disavanzo eccessivo ado tta una raccomandazione con cui fissa un termine, non superiore a 6 mesi, en tro il quale lo S tato in teressato deve darvi seguito effet tivo. Lo stato in teressato presen ta poi una relazione alla Commissione e al Consiglio e se adempie alle raccomandazioni, la procedura per i disavanzi viene sospesa. Se, invece, lo S tato membro persiste nel trasgredire le raccomandazioni, en tro i due mesi successivi il Consiglio può decidere di in timarlo ed en tro 4 mesi dal’lin timazione può decidere di irrogare sanzioni nella forma di ammende. Negli anni successivi alla sanzione, qualora il Consiglio ritenga che gli obiettivi siano stati raggiun ti, abroga le preceden ti raccomandazioni e la procedura termina.  Le sanzioni: sono di natura amministrativa e sono rivolte a quegli stati membri del’lUE che violino le regole della parte correttiva del PSC; si distinguono in DEPOSITO INFRUTTIFERO, il quale può essere imposto o da delibera del Consiglio che accerta ’lesistenza di una situazione di disavanzo eccessivo in uno S tato membro che ha costituito presso la Commissione un deposito fru ttifero, oppure ’ laccertamen to da parte della Commissione di un inadempimen to particolarmen te grave agli obblighi relativi alla politica di bilancio sanciti dal PSC; e AMMENDA, che può essere irrogata nel caso in cui il Consiglio deliberi che uno stato membro non ha in trapreso misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo. IL MECCANISMO DI ALLERTA PER GLI SQUILIBRI MACROECONOMICI DELL’AREA EURO: il perdurare della crisi economica e finanziaria ha posto ’lesigenza di ampliare il perimetro di azione di monitoraggio delle au torità europee sulla zona euro estendendolo anche ai principali indicatori al fine di individuare e prevenire e correggere da subito squilibri macroeconomici. Questo ampliamen to è disciplinato dal regolamen to n. 1176 / 2011 che ha in trodo tto una procedura denominata “meccanismo di allerta” che ha lo scopo di:

  • Individuare gli squilibri macroeconomici, in tesi come ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o po trebbero avere, effet ti negativi sul corretto funzionamen to del’leconomia di uno stato membro, del’lunione economica e monetaria o del’lin tera Unione;
  • Prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi al’lin terno del’lUnione; Si divide in due fasi: PRELIMINARE, volta al’lindividuazione degli stati membri che presen tano o rischiano di presen tare squilibri macroeconomici; CORRETTIVA, che è even tuale ed ha lo scopo di indirizzare lo stato membro al superamen to degli squilibri accertati attraverso la vigilanza e il monitoraggio da parte delle au torità comunitarie, ’lindicazione delle misure correttive da ado ttare e, in caso di inadempienza, ’ lirrogazione di sanzioni amministrative. IL FISCAL COMPACT E LA REGOLA DEL DEBITO: Trattato sulla stabilità, sul coordinamen to e sulla governance nel’lUnione economica e monetaria.

È en trato in vigore il 1 ° gennaio 2013 e ha come obiettivo quello di rafforzare il pilastro economico del’lUnione economica monetaria (UEM) e migliorare il coordinamen to della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimen to degli obiettivi del’lUE in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale. Si tratta di un accordo che vincola i con traen ti al PATTO DI BILANCIO, ossia ’lobbligo di una posizione del bilancio di una PA in pareggio o avanzo. Secondo questo trattato, la regola del pareggio di bilancio si considera rispettata se il saldo stru tturale annuo del con to economico consolidato delle PA, al netto di misure una tan tum e temporanee, è pari al’lobiettivo di medio termine specifico per ciascun paese, con il limite di un disavanzo stru tturale dello 0 , 5 % o che comunque non ecceda ’l 1 % se il rapporto debito pubblico/PIL risulta significativamen te al di so tto della soglia del 60 %. Deviazioni significative da questo obiettivo determinano ’lau tomatica attivazione di un meccanismo di correzione che include ’lobbligo di porre in essere misure correttive in un periodo di tempo definito. La possibilità di deviare, temporaneamen te, è ammessa solo in circostanze eccezionali. Sempre il fiscal compact, al’larticolo 4 , in troduce la REGOLA DEL DEBITO, cioè ’lobbligo per gli stati membri che presen tano un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % di operare una riduzione del debito pubblico ad un ritmo medio di 1 / 20 ° al’lanno, calcolato con riferimen to alla media dei tre anni preceden ti la valu tazione. In coerenza con il fiscal compact, in Italia è stato in trodo tto nella Carta costituzionale il principio del’lequilibrio tra le en trate e le spese del bilancio (c.d. pareggio di bilancio) e della sostenibilità del debito pubblico, con la legge costituzionale n. 1 / 2012 en trata in vigore ’l 1 / 1 / 2014. MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA’: Il TFUE ha in trodo tto la clausola “no bail-ou t” che proibisce alle banche cen trali degli stati membri di finanziare con moneta il fabbisogno del set tore pubblico, esprime cioè il divieto di stampare carta moneta per il fabbisogno. L’unica forma di aiu to consen tita è espressa dal’larticolo 122 del TFUE, che dispone che qualora uno stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamen te minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o circostanze eccezionali che sfuggono al suo con trollo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un’assistenza finanziaria del’lUnione allo stato in teressato. Per fare ciò sono stati istituiti i seguen ti strumen ti:

  • FONDO EUROPEO PER LA STABILITA’FINANZIARIA (meccanismo temporaneo che fornisce assistenza finanziaria so tto forma di finanziamen ti)
  • MECCANISMO EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (meccanismo temporaneo la cui operatività è legata al permanere delle condizioni eccezionali che ne hanno reso necessaria ’ listituzione)
  • MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA’(meccanismo permanen te che, a differenza del secondo finanziato direttamen te dagli stati, dispone di un capitale proprio e fornisce sostegno finanziario ai paesi membri del’larea euro che ne facciano richiesta a condizioni di non favore e previa un’appro fondita analisi che verifichi la loro solvibilità). RISCHIO CONTAGIO DEGLI STATI MEMBRI DELLA ZONA EURO IN GRAVI DIFFICOLTA’FINANZIARIE: È la preoccupazione alla base del regolamen to 472 / 2013 ; è in tesa come la circostanza in cui si ha timore che le difficoltà finanziarie di uno stato possano con tagiare più stati o un’in tera zona euro; da qui ’lesigenza di assoggettare stati membri la cui moneta è ’leuro, ad una sorveglianza rafforzata qualora si trovino in crisi finanziaria o po tenzialmen te in difficoltà nel breve-medio termine. Si tratta di una sorveglianza

programmazione economica e finanziaria in funzione dei vincoli del’lUE, copertura del fabbisogno finanziario, vigilanza sui mercati finanziari, in terven ti finanziari del Tesoro a favore di en ti pubblici e attività produ ttive, gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie allo S tato, valorizzazione del’lattivo e del patrimonio dello S tato. LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO svolge tu tti gli adempimen ti con tabili connessi al’lattività finanziaria dello S tato e alla gestione tecnica della spesa pubblica. Ha competenze nel set tore delle politiche di bilancio e del coordinamen to e verifica degli andamen ti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, i con trolli e le verifiche previsti dal’lordinamen to, comprese le funzioni ispettive e i con trolli di regolarità amministrativa e con tabile. È responsabile dei seguen ti processi: previsioni economiche e finanziarie, elaborazione dei con ti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche, monitoraggio dei relativi saldi, relazione trimestrale di cassa, predisposizione dei documen ti di programmazione economico- finanziaria, formazione e gestione del bilancio dello S tato, definizione del rendicon to generale dello S tato, predisposizione del budget e de consuntivo economico, coordinamen to dei servizi di Tesoreria statale, rapporti con gli organismi e le istituzioni in ternazionali e con ’lISTAT. Specifiche attribuzioni sono date al direttore del dipartimen to, cioè il ragioniere generale, che è responsabile sia del’lefficace esercizio del riscon tro con tabile in tu tta ’lamministrazione statale, sia della regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio dello S tato. Dunque, la funzione primaria della Ragioneria è assicurare la corretta e oculata gestione delle risorse pubbliche. IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ha competenze in materia di legislazione tribu taria ed è responsabile dei processi di: cura della produzione delle norme, emanazione di direttive in terpretative della legislazione tribu taria, coordinamen to del’lattività delle agenzie fiscali (cioè AGENZIA DELLE ENTRATE, le cui funzioni riguardano ’lamministrazione, la riscossione e il con tenzioso delle imposte dirette, del’lIVA e di altre en trate erariali; AGENZIA DELLE DOGANE, che provvede al’lamministrazione, alla riscossione e al con tenzioso dei diritti doganali e delle accise sulla produzione e sui consumi), monitoraggio del’landamen to delle en trate fiscali. Inoltre gestisce i rapporti con il sistema delle au tonomie locali e regionali per lo sviluppo del federalismo fiscale, promuove la conoscenza del sistema fiscale e delle norme tribu tarie. IL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI che svolge attività di supporto per il Ministero e altri servizi tra cui gli approvvigionamen ti delle PA e ’lelaborazione e il pagamen to degli stipendi dei dipenden ti delle amministrazioni dello S tato. L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO che è un organismo indipenden te istituito con legge costituzionale 1 / 2012 con il compito di analizzare e verificare gli andamen ti di finanza pubblica, nonché di valu tare ’ losservanza delle regole di bilancio. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – CIPE di cui si avvale il Governo in campo economico per svolgere funzioni di coordinamen to in materia di programmazione e politica economica. Nello specifico provvede a definire indirizzi di politica da perseguire, indicare linee generali per impostare il bilancio statale ed attuare scelte politiche economiche per lo sviluppo di aree svan taggiate LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI è un organo posto alle dipendenze del Ministero del’leconomia ma con personalità giuridica, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quelli dello S tato. Raccoglie depositi prevalen temen te so tto forma di risparmio postale e fondi pubblici in amministrazione e li impiega sia in mu tui agevolati agli en ti locali per la copertura dei loro disavanzi di bilancio e per la realizzazione di investimen ti, sia in prestiti allo S tato. I mu tui concessi dalla CDP possono essere ORDINARI, il cui onere di ammortamen to ricade in teramen te sul’len te mu tuatario, oppure ACCORDATI IN BASE A LEGGI SPECIALI O

DI SETTORE, con ammortamen to a to tale (o parziale) carico dello S tato. Nel’lesercizio della sua attività, la Cassa deve perseguire ’lequilibrio della gestione al fine di preservare la propria solidità patrimoniale; essa si avvale di una serie di con ti corren ti accesi presso la Tesoreria dello S tato: CONTI FRUTTIFERI  in en trata, che raccolgono i fondi provenienti dalla vendita di buoni postali fru ttiferi, da libretti postali, da con ti corren ti postali e dai rimborsi dei prestiti; in uscita riguardano i mu tui erogati agli en ti locali e gli altri impieghi della Cassa; CONTI INFRUTTIFERI che registrano gli effet tivi incassi e pagamen ti corren ti effet tuati dalla Tesoreria per con to della Cassa, alimen tati prelevando risorse dal con to preceden te. LA TESORERIA DELLO STATO è ’lorganismo preposto alla gestione dei flussi di cassa so tto la vigilanza della Ragioneria generale dello S tato. La tesoreria è il cassiere dello S tato e provvede agli incassi e ai pagamen ti relativi alla gestione del bilancio dello S tato e, con ’lin troduzione della tesoreria unica, svolge anche le funzioni di banchiere degli en ti tenu ti a depositare la loro disponibilità su con ti di tesoreria. La sua funzione primaria è di dare materiale esecuzione al bilancio annuale dello stato, assicurando nel con tempo adeguata copertura al debito flu ttuan te (ovvero quello che si origina dalla diversa cadenza temporale con cui si manifestano nel corso del’lesercizio i flussi finanziari). La mancata sincronizzazione tra en trate ed uscite monetarie genera deficienze temporanee a cui la tesoreria fa fron te collocando sul mercato monetario titoli a breve termine: i buoni ordinari del tesoro (BOT) che hanno scadenza compresa en tro ’lanno. Il servizio di cassa può essere svolto in tre modalità: 1 ) Gestione diretta, ovvero quando lo S tato cura direttamen te le sue operazioni di incasso e pagamen to 2 ) Gestione indiretta, cioè quando un soggetto esterno (di norma un istitu to di credito) assolve le funzioni di tesoriere 3 ) Gestione mista In Italia il servizio di tesoreria dello S tato è affidato dalla legge alla Banca d’Italia ed è articolato su due livelli: → La tesoreria cen trale, che è amministrata da un u fficio cen trale della banca d’Italia; finalizza i pagamen ti disposti dalle amministrazioni cen trali dello S tato. Essa è stru tturata in due casse: cassa corren te, destinata al movimen to giornaliero dei fondi, e cassa di riserva, per i fondi esuberan ti rispetto alle necessità giornaliere e per ogni altro titolo o valore. → Le sezioni di tesoreria provinciale, gestite dalle filiali della stessa Banca; queste provvedono al’lesecuzione delle operazioni di cassa a livello provinciale per con to dello S tato e delle aziende ed amministrazioni au tonome. LE OPERAZIONI SVOLTE DALLA TESORERIA DELLO STATO sono suddivise in due categorie:

  • Quelle che rien trano nella gestione di bilancio, la quale comprende tu tti gli incassi e pagamen ti che le tesorerie effet tuano per dare materiale esecuzione alle disposizioni del bilancio annuale dello S tato;
  • Quelle che fanno parte della gestione di tesoreria, che si estrinseca in una serie di operazioni di cassa non con template in bilancio e da cui discendono attività e passività finanziarie, vale a dire rapporti di credito e debito con soggetti esterni IL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI è stato in trodo tto nel nostro ordinamen to al fine di evitare dispersioni di fondi ed incen tivare i livelli di governo decen trati ad un uso razionale e responsabile delle risorse pubbliche. Questo sistema obbliga le banche a registrare tu tti i relativi incassi e pagamen ti su speciali con ti, fru ttiferi ed in fruttiferi, accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale

risorse umane e strumen tali effet tivamen te u tilizzate nel’lesercizio, e i ricavi maturati nel’lesercizio stesso.

  • BILANCIO FINANZIARIO: particolarmen te ado ttato dagli en ti pubblici e registra, in un dato periodo amministrativo, le en trate e le spese monetarie a prezzi corren ti;
  • BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE: tiene con to esclusivamen te degli effet ti finanziari prodo tti dalla normativa in vigore al momen to della sua stesura;
  • BILANCIO A POLITICHE INVARIATE: le previsioni con tenu te in questo tipo di bilancio ipotizzano che saranno ado ttate tu tte le misure necessarie per proseguire nel’lattuazione delle politiche di en trata e spesa. IL BILANCIO DELLO STATO COME BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE: il bilancio dello S tato si con figura come un bilancio annuale, preven tivo e finanziario: esso registra tu tte le en trate e le spese che si prevede saranno rispettivamen te acquisite ed erogate dalle amministrazioni cen trale nel corso del successivo anno finanziario. Dal punto di vista giuridico esso è un atto con forma di legge con il quale il Parlamen to au torizza il Governo allo svolgimen to del’lattività amministrativa che ha comunemen te bisogno di avvalersi di risorse finanziarie. L’approvazione della legge di bilancio costituisce la decisione di finanza più importan te poiché le scelte economiche si basano sul quadro di riferimen to o fferto dal bilancio; questa legge ha una triplice funzione: 1 ) In formativa (rappresen tazione delle risorse pubbliche disponibili): classifica le voci di spesa in MISSIONI e PROGRAMMI al fine di rendere il Parlamen to e tu tti i cittadini in formati in ordine alle dimensioni, ai flussi e alle destinazioni delle risorse finanziarie pubbliche; 2 ) Allocativa (strumen to per la decisione politica): u tilizza po tenzialità decisionali di bilancio per incidere sulla legislazione di spesa 3 ) Esecu tiva (strumen to per la gestione delle risorse stanziate): attraverso una certa flessibilità concessa ai cen tri decisionali nel’lu tilizzo delle risorse. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL BILANCIO DELLO STATO: L’adesione del nostro paese al’lUEM impone vincoli stringen ti alle politiche di bilancio; i principi di bilancio con templati nel nostro ordinamen to sono:
  • ANNUALITA’: scelta del’lanno come periodo di riferimen to del bilancio per evitare tempi eccessivamen te lunghi;
  • CHIAREZZA: per evitare che le in formazioni in esso con tenu te non risultino immediatamen te comprensibili occorre ado ttare schemi riassun tivi e riepilogativi delle principali grandezze di bilancio;
  • COMPETENZA FINANZIARIA: la corretta impu tazione delle en trate e delle spese al periodo di pertinenza, ovvero il periodo in cui le stesse si manifestano;
  • CORRETTEZZA: rispetto formale e sostanziale dei criteri giuridici e con tabili dettati per la determinazione dei valori di bilancio;
  • COSTANZA: in tesa come costan te applicazione dei principi generali e dei criteri di valu tazione delle poste;
  • EQUILIBRIO TENDENZIALE: il PSC impone a tu tti i paesi che fanno parte del sistema della moneta unica di conseguire il pareggio di bilancio o un leggero surplus nel saldo del con to delle amministrazioni pubbliche; in altre parole è il principio del’lequilibrio tra le en trate e le spese del bilancio statale, estendendo tale obbligo al’lin tero comparto delle amministrazioni pubbliche;
  • FLESSIBILITA’: è finalizzato ad assicurare al bilancio la capacità di far fron te a circostanze straordinarie o imprevedibili che possono comportare maggiori stanziamen ti rispetto a quelli preven tivati o una loro diversa allocazione;
  • IMPARZIALITA’/NEUTRALITA’: il bilancio dello stato è destinato ad in formare tu tta la collettività sul’lazione amministrativa del’lesecu tivo;
  • INTEGRITA’: vieta che nel bilancio di previsione le en trate vengano iscritte al netto delle relative spese di riscossione e, viceversa, che le spese siano registrate al netto di even tuali en trate;
  • OMOGENEITA’DEI VALORI: le en trate e le spese devono essere espresse tu tte con la stessa unità di misura (euro);
  • PUBBLICITA’: principio rispettato median te la pubblicazione della legge annuale di bilancio dello stato sulla Gazzetta U fficiale in modo da portarla a conoscenza di tu tti i cittadini;
  • RILEVANZA E SIGNIFICATIVITA’: sono ammessi arro tondamen ti, errori e compensazioni solo nel caso in cui non siano di en tità tale da alterare la significatività dei dati;
  • SPECIALIZZAZIONE: adozione di precise ripartizioni delle en trate e delle spese pubbliche; la legge n. 196 / 2009 prevede che le en trate siano distin te in TIPOLOGIE e le spese in PROGRAMMI, ossia gli aggregati diretti al perseguimen to degli obiettivi definiti nel’lambito delle missioni. I CAPITOLI rappresen tano le unità elemen tari ai fini della gestione e rendicon tazione del bilancio;
  • UNITA’: riguarda la corrispondenza fra en trate e spese a livello globale poiché non è possibile stabilire una precisa correlazione tra singola en trata e singola spesa;
  • UNIVERSALITA’: tu tte le en trate e tu tte le spese dello S tato devono trovare adeguata collocazione in bilancio e sono pertan to vietate le c.d. gestioni extra bilancio, cioè quelle costituite con fondi dello S tato amministrati al di fuori del bilancio e delle norme che ne regolano ’lesecuzione;
  • VERIDICITA’: le in formazioni con tenu te nel bilancio devono essere quanto più possibile obiettive e devono fornire un quadro fedele delle en trate e delle spese delle amministrazioni;
  • VERIFICABILITA’DELLE INFORMAZIONI: le in formazioni fornite dal bilancio devono essere verificabili sia da organi in terni alle amministrazioni sia da organi esterni; è dunque la possibilità per un con trollore indipenden te di ricostruire ’lin tero processo con tabile. ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE: In Italia la competenza parlamen tare in materia di bilancio trova il suo fondamen to nel’larticolo 81 della costituzione; COMMA 1  Lo S tato assicura ’lequilibrio tra le en trate e le spese del proprio bilancio, tenendo con to delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; è in questo modo che il principio del’lequilibrio tra en trate e spese è stato elevato a rango costituzionale. Si u tilizza il termine EQUILIBRIO al posto del termine pareggio poiché il primo non presuppone un’uguaglianza tra en trate e uscite, quanto piuttosto la dinamica sostenibilità del bilancio nel medio termine; il valore di riferimen to di equilibrio di bilancio statale è quello del SALDO NETTO da finanziare o impiegare che risulti coeren te con gli obiettivi programmatici di equilibrio del’lin tero comparto delle amministrazioni pubbliche. Un effet tivo equilibrio di bilancio sussiste solo in presenza di un equilibrio del’lin tero sistema della finanza pubblica. Per le pubbliche amministrazioni la normativa è con tenu ta nel PSC, in questo caso ’ lequilibrio di bilancio a medio termine corrisponde al SALDO STRUTTURALE, ovvero il saldo del con to economico consolidato al netto delle misure temporanee e una tan tum. Il monitoraggio degli andamen ti di finanza pubblica è di competenza del ministero del’leconomia e delle finanze e in presenza di scostamen ti significativi diversi da quelli dovu ti ad even ti eccezionali, tali da compromettere i risultati previsti per gli anni compresi nel periodo triennale di programmazione, il Governo è obbligato ad ado ttare un meccanismo di correzione consisten te nel’ladozione di misure correttive al fine di assicurare il ritorno al’lobiettivo programmatico en tro ’lanno successivo a quello dello scostamen to. In questi casi il Governo, sen tita la commissione europea, presen ta alle camere una relazione di aggiornamen to degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di au torizzazione che indichi la misura e la durata dello

successivo del Parlamen to sul’lattività finanziaria posta in essere dal Governo; ’lunitarietà della decisione parlamen tare e del relativo prospetto di bilancio. Questo comma delinea una netta separazione di compiti e ruoli tra governo e parlamen to: il primo amministra il bilancio e detiene il po tere di iniziativa legislativa in materia di bilancio; il secondo ha il po tere di ado ttare la decisione di bilancio e di esercitare il con trollo del’lazione esecu tiva. L’approvazione parlamen tare che avviene con procedura normale è finalizzata a verificare la corrispondenza tra bilancio e programm politico elaborato dal governo, accertare la coesione tra il governo e la maggioranza parlamen tare, salvaguardare le prerogative delle minoranze parlamen tari attraverso il dibattito in aula. LA NATURA DELLE LEGGI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO: si distinguono in LEGGI MATERIALI (o sostanziali) nelle quali la forma legislativa si accompagna al con tenu to normativo, e LEGGI FORMALI che pur presen tandosi come atti legislativi non modificano i preesisten ti rapporti giuridici. L’atto di approvazione parlamen tare del rendicon to dello S tato costituisce un atto di con trollo politico in quanto finalizzato al riscon tro del’lesecuzione del bilancio preven tivo da parte del Governo. La funzione sostanziale della legge di bilancio si esprime con la riforma costituzionale del 2012 che dal 1 °/ 01 / 2016 ha previsto ’ lunificazione in un documen to unico chiamato “LEGGE DI BILANCIO”. LE SPESE RIMODULABILI E LA FLESSIBILITA’ DEL BILANCIO: nella formulazione del bilancio ci si poggia prevalen temen te su congetture e stime; con riferimen to alle ENTRATE, la valu tazione della loro consistenza presuppone la formulazione di una serie di ipotesi in merito al fu turo scenario macroeconomico; con riferimen to alle SPESE occorre distinguere tra: ONERI INDEROGABILI, cioè le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi; ne fanno parte le spese obbligatorie, le spese per in teressi passivi, le spese derivan ti da obblighi comunitari e in ternazionali, le spese per ammortamen to di mu tui e quelle cosi iden tificate per espressa disposizione normativa; i FATTORI LEGISLATIVI che sono le spese au torizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina ’limporto; nel bilancio ’lammon tare dello stanziamen to risulterà iden tico a quello stabilito nella legge di spesa; ’lADEGUAMENTO AL FABBISOGNO, costituito dalle spese non predeterminate legislativamen te che sono quantificate tenendo con to dalle esigenze delle amministrazioni. Il variare di even ti o il verificararsi di situazioni non prevedibili possono far si che diven ti necessario riallocare le risorse, dunque la possibilità di rimodulare è fondamen tale per un efficien te impiego delle risorse; si distinguono:  spese NON rimodulabili, per esempio gli oneri inderogabili, in cui ’lamministrazione non ha effet tivo con trollo sul’lallocazione e quantificazione;  spese rimodulabili, sono quelle per le quali ’lamministrazione ha la possiblità di esercitare un effet tivo con trollo; ne fanno parte i fattori legislativi e le spese di adeguamen to al fabbisogno. COMMA 5 : ’lesercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamen te a quattro mesi; en tro il 15 o ttobre il Governo presen ta al Parlamen to il disegno di legge di bilancio a legislazione vigen te affinchè le camere lo approvino a au torizzino così la gestione finanziaria dello S tato per il successivo esercizio. Questo comma ha una duplice finalità: da un lato garantire il con trollo preven tivo spettan te al parlamen to sugli atti del’lesecu tivo, dal’laltro assicurare la con tinuità del’lattività amministrativa. La gestione provvisoria cessa au tomaticamen te con la definitiva approvazione da parte delle camere della legge di bilancio.

COMMA 6 : ha demandato ad un’apposita legge il compito di stabilire il con tenu to della legge di bilancio nonché le norme fondamen tali e i criteri volti ad assicurare ’lequilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico LA LEGISLAZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI BILANCIO DELLO STATO: la fon te primaria del bilancio dello S tato è ’larticolo 81 della costituzione, che fissa i principi di ordine generale. A questo si aggiungono le norme con tenu te nella legislazione ordinaria:  LA LEGGE n. 62 DEL 1964 : ha in trodo tto alcune innovazioni in materia di bilancio statale, in particolare: ha ristabilito la coincidenza tra anno solare e anno finanziario; ha disposto la concen trazione in un unico disegno di legge di tu tti gli stati di previsione ministeriali; ha sostituito la tradizionale ripartizione delle en trate e delle spese in ordinarie e straordinarie, con la classificazione economica (da un lato suddivide le spese a seconda che siano destinate al consumo, spese corren ti, o al’linvestimen to, spese in con to capitale; dal’laltro divide le en trate in quelle che si manifestano con una certa regolarità, cioè le en trate corren ti, e quelle che presen tano caratteri straordinario, ovvero le en trate in con to capitale) e con quella funzionale ( che è finalizzata anche ad individuare gli obiettivi generali e i programmi specifici che ’lamministrazione si propone di realizzare nel successivo esercizio).  LA LEGGE n. 362 DEL 1988 : ha in trodo tto nel’lordinamen to il DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIO (DPEF) il cui scopo era fissare gli obiettivi di manovra finanziaria per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. La stessa legge ha, inoltre, ridimensionato il con tenu to della legge finanziaria stabilendo che con essa si po tesse apportare solo variazioni di carattere quantitativo e non sostanziale.  LA LEGGE n. 94 DEL 1997 : dispone ’laccorpamen to dei ministeri del bilancio e del tesoro in un unico ministero denominato MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; ha in trodo tto anche una nuova classificazione delle poste incen trata sulle UNITA’ PREVISIONALI DI BASE (UPB) che ammon tavano a circa mille dove ogni unità raggruppava spese o en trate omogenee secondo la destinazione economica o la natura e facen ti capo ad uno specifico cen tro di responsabilità amministrativa.  LA LEGGE n. 208 DEL 1999 : ha slittato dal 15 maggio al 30 giugno la data en tro la quale il governo doveva presen tare al parlamen to il DPEF; ha disposto la presen tazione en tro il 15 luglio, da parte del Governo al Parlamen to e alla Con ferenza S tato-Regioni-città, di dati prospettici sul bilancio annuale a legislazione vigen te; ha disposto en tro il 15 novembre, da parte del governo al parlamen to, dei disegni di legge ordinamen tali collegati alla manovra di finanza pubblica.  LA LEGGE n. 196 DEL 2009 DI RIFORMA DELLA CONTABILITA’E FINANZA PUBBLICA: ha in trodo tto nel nostro paese sistemi in grado di garantire il coordinamen to e la responsabilizzazione delle au tonomie territoriali, e quindi dei diversi livelli di governo, per il perseguimen to degli obiettivi finanziari stabiliti a livello nazionale, unitamen te alla necessità di con tenere il disavanzo pubblico. Il nuovo quadro delle procedure di coordinamen to delle politiche economiche a livello europeo ha chiesto un in terven to di riforma, anche al fine di coordinare le scadenze del ciclo della programmazione nazionale con il nuovo calendario previsto in sede europea; è qui che è stata approvata la legge n. 39 / 2011 che in troduce:

  1. Un periodo di programmazione finanziaria triennale in materia di ciclo e strumen ti di programmazione e di bilancio;
  2. In materia di bilancio dello S tato, la gestione finanziaria di questo si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa;
  1. Con le modifiche al’larticolo 119 si specifica che ’lau tonomia finanziaria degli en ti territoriali è assicurata nel rispetto del’lequilibrio dei relativi bilanci, prevedendo anche ’lobbligo per tali en ti di concorrere ad assicurare ’losservanza dei vincoli economici e finanziari derivan ti dal’lUE.
  2. L’articolo 117 viene modificato inserendovi la materia del’larmonizzazione dei bilanci pubblici  LA LEGGE n. 43 DEL 2012 : è denominata legge rin forzata in quanto approvata a maggioranza assolu ta dei componen ti di ciascuna camera e da attuazione alla legge costituzionale n. 1 / 2012 ; in particolare, questa legge, disciplina le seguen ti materie: a) Le verifiche, preven tive e consuntive, sugli andamen ti di finanza pubblica; b) L’accertamen to delle cause degli scostamen ti rispetto alle previsioni; c) Il limite massimo degli scostamen ti negativi cumulati che devono essere superati attraverso misure di correzione; d) La definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali al verificarsi dei quali sono consen titi il ricorso al’lindebitamen to e il superamen to del limite massimo; e) L’in troduzione di regole che consen tano di ridurre il rapporto debito pubblico/PIL nel lungo periodo; f) L’istituzione presso le camere di un organismo indipenden te al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamen ti di finanza pubblica, valun tandone ’losservanza delle regole di bilancio; g) Le modalità attraverso le quali lo S tato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di gravi even ti eccezionali, concorre ad assicurare il finanziamen to dei livelli essenziali delle prestazioni. LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO: sono au torizzate con la legge di bilancio; le ENTRATE dello S tato sono costituite da tu tti i redditi, proven ti e crediti di qualsiasi natura che lo S tato ha il diritto di richiedere in virtù di leggi, decreti, regolamen ti o altri titoli  si tratta prevalen temen te del gettito derivan te dal’limposizione dei tribu ti erariali, i quali devono essere commisurati alla capacità con tribu tiva dei cittadini. Le SPESE sono invece quelle alle quali si deve provvedere a carico del’lerario a norma di leggi, decreti, regolamen ti o altri atti di qualsiasi specie  sono essenzialmen te costituite dalle erogazioni necessarie per la produzione dei servizi collettivi, dagli investimen ti direttamen te finanziati dallo S tato e dai trasferimen ti monetari agli altri en ti pubblici, alle famiglie e alle imprese. Dal punto di vista giuridico, le en trate sono di DIRITTO PUBBLICO e attengono ai mezzi di copertura dei servizi collettivi o servizi non destinabili alla vendita il cui finanziamen to, non po tendo essere realizzato attraverso ’lapplicazione di un prezzo di mercato, comporta ’lesercizio della po testà impositiva; le spese sono di DIRITTO PRIVATO e riguardano quelle attività svolte dallo S tato con gli stessi po teri e limiti spettan ti ad un qualsiasi cittadino privato. Dal punto di vista CONTABILE: Le en trate si distinguono in ORDINARIE, ovvero tu tte le en trate che si manifestano con una certa regolarità e periodicità, e STRAORDINARIE di cui fanno parte i tribu ti eccezionali, le c.d. una tan tum, quelli cioè che ricorrono saltuariamen te in relazione a nuove e impreviste esigenze di spesa. Le spese si distinguono in: OBBLIGATORIE, quelle di natura inderogabile che non possono essere sospese o rinviate neanche in caso di insu fficien te stanziamen to in bilancio (es. stipendi o pensioni); D’ORDINE, oneri connessi con ’laccertamen to e la riscossione delle en trate; IMPREVISTE, cioè tu tte quelle non con template nel bilancio preven tivo per la loro natura eccezionale; FISSE E VARIABILI, nelle prime sono ricompresi gli oneri derivan ti da impegni permanen ti o leggi organiche che hanno scadenze predeterminate; NON

ATTRIBUIBILI, che hanno natura economica indeterminata; IN ANNUALITA’, erogate dallo S tato in quote annue per un numero di anni predeterminato; DIFFERITE, spese pluriennali; RIPARTITE, che comprendono le spese frazionabili in più esercizi finanziari successivi; CASUALI, che per la loro natura imprevedibile vengono impu tate ad una voce generica inserita in ogni stato di previsione della spesa. LA PROCEDURA DELLE ENTRATE: si distinguono 3 fasi di procedura di acquisizione delle en trate che sono: 1 ) ACCERTAMENTO: è la fase in cui sorge per lo S tato un’obbligazione pecuniaria attiva, cioè il diritto a riscuo tere certe somme da terzi. Rappresen ta il momen to in cui ’lamministrazione competen te appura la ragione del credito dello S tato, ’lammon tare del credito e la persona che ne è debitrice. Dal punto di vista operativo, questa fase si realizza attraverso 4 distin te modalità: L’ACCERTAMENTO ATTRAVERSO L’EMISSIONE DI RUOLI, con templato per le imposte dirette e altre tipologie di en trate a scadenza determinata; i ruoli sono elenchi alfabetici con tenen ti i dati specifici per ciascun con tribuen te (generalità, base imponinile, periodo d’imposta ecc); ACCERTAMENTO MEDIANTE LISTE DI CARICO, previsto per le en trate derivan ti da affitti, censi, canoni e altre prestazioni periodiche; L’ACCERTAMENTO MEDIANTE ISCRIZIONI IN APPOSITI REGISTRI TENUTI DALLE RAGIONERIE TERRITORIALI, che riguarda le en trate derivan ti da in teressi attivi su titoli e proven ti di servizi; ACCERTAMENTO MEDIANTE SPECIFICHE SCRITTURE con templato per tu tte le en trate che sono accertabili nel momen to stesso in cui si procede alla loro riscossione ( imposte doganali). 2 ) RISCOSSIONE: consiste nel pagamen to da parte del debitore agli agen ti della riscossione delle somme da lui dovu te allo S tato. Il ruolo di agen ti della riscossione può essere assun to sia da dipenden ti del’lamministrazione, sia da soggetti esterni ai quali è affidato per con tratto ’lincarico (es. ACI, per la riscossione delle tasse au tomobilistiche). Tu tte le en trate si riscuo tono di regola in moneta legale o bancaria. Nei casi in cui il debitore risulti insolven te si procede alla riscossione coattiva tramite titoli esecu tivi. 3 ) VERSAMENTO: è la conclusione del ciclo delle en trate e consiste nel trasferimen to alle Tesorerie dello S tato delle somme riscosse dagli esattori. LA PROCEDURA DELLE SPESE: si distinguono 4 fasi rette, oltre che dal principio di legalità, anche da quelli di certezza, pubblicità, trasparenza, concen trazione e speditezza: 1 ) IMPEGNO: è la fase nella quale sorge in capo allo S tato un debito, cioè ’lobbligo di pagare certe somme a terzi. È la prima fase del procedimen to di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamen te perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nel’lambito della disponibilità finanziaria accertata. Gli impegni sono soggetti ad un duplice limite, TEMPORALE E QUANTITATIVO, in fatti possono essere assun ti soltan to per ’lesercizio in corso e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. 2 ) LIQUIDAZIONE: è la fase attraverso la quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti del’lammon tare del’limpegno definitivo assun to. Con essa si individua quindi ’lesatto ammon tare del debito dello S tato e la persona del creditore. Questa fase è legata a quella del’limpegno: una spesa, in fatti, po trà essere liquidata solo e soltan to nei limiti della somma impegnata e la liquidazione spetta, di regola, allo stesso rgano amministrativo che ha promosso ’ limpegno di spesa. 3 ) ORDINAZIONE: è la fase in cui le amministrazioni inoltrano alla tesoreria o agli altri organi competen ti, ’lordine di pagare le somme liquidate, attraverso 3 modalità: 1. MANDATI DI