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Fondamenti Anatomo-fisiologici dell'Attività Psichica
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il diritto è in senso oggettivo il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico o le norme che regolano una determinata disciplina. in senso soggettivo sinonimo di potere e facoltà
La filosofia è una della 3 forme di amore (agape - amore caritatevole-, eros - amore carnale-, filia - amicizia disinteressata-) Filosofia è amore per la sapienza e la saggezza è la riflessione critica su diversi ambiti dell’attività umana APPROCCI ALLA FILOSOFIA Esistono diversi modi per approcciarsi alla filosofia: sintetico e analitico Approccio sintetico (visione hegeliana) Con questo approccio per studiare un particolare ambito dell’attività umana (es. diritto) bisogna partire dalla filosofia per poi raggiungere tale ambito. H. esalta la Storia e lo Stato come incarnazione etica del concetto di Nazione (spirito del popolo); nei “Lineamenti della filosofia del diritto” H. riprende la figura del Leviatano di Hobbes (lo stato visto come un mostro, una persona artificiale e un Dio mortale): incarnazione dello Stato Hegel ha una visione organicistica dello Stato, l’uomo singolo ne fa parte come organo non necessario (l’uomo non è nulla al di fuori dello Stato come un organo fuori dal corpo), le singole parti quindi possono essere sacrificate per l’interesse del tutto. Lo Stato nasce non in forza di un contratto volontario ma in forza di una volontà necessaria universale. Giovanni Gentile: il diritto è l’espressione dello Spirito che si esprime nella storia. Approccio sintetico hegeliano (tesi, antitesi, sintesi):
Tutti gli ambiti della conoscenza umana sono legati a un linguaggio specifico. Il linguaggio ha carattere intersoggettivo, cioè ognuno può interpretare un messaggio diverso dalla stessa comunicazione: interpretare significa attribuire un significato, il che è il lavoro quotidiano di chi si occupa di diritto. La filosofia del diritto studia come il linguaggio modella il diritto Definizione di linguaggio: combinazione di segni ai quali è possibile attribuire un significato Esistono diverse modalità di linguaggio: i simboli, il linguaggio del corpo, i suoni, gli odori, i colori Il segno è “ciò che sta per altro” (aliqui qui stat pro aliquo) e sono correlati all’oggetto che rappresentano da un rapporto di tipo naturale o causale (se causale si parla di simboli) Ad esempio i segnali stradali attraverso dei segni indicano un significato In particolare il linguaggio verbale è la combinazione di parole (segno+suono: simboli usati per rappresentare la realtà) aventi significato. È fondamentale procedere all’analisi del linguaggio in quanto nell’ambito giuridico (e non è il solo) tutto è formulato attraverso l’uso del linguaggio, sia esso pensato o scritto/parlato.
Esistono diverse concezioni del linguaggio, e per ogni concezione il diritto si può concepire in maniera diversa APPROCCIO NATURALISTICO-ESSENZIALISTICO Ha origine in Platone; il significato NON dipende dalla volontà umana, le parole sono quindi segni naturali che stanno alla cosa che significano in un rapporto che non dipende dalla volontà umana, che simula una misteriosa realtà non empirica: l’iperuranio La parola sta alla cosa in un rapporto di rispecchiamento alla cui base c’è la traccia dell’essenza dell’idea La parola è uno strumento per affermare una certa essenza, in quanto il mondo reale è una simulazione dell’iperuranio esempio parola cavallo: la parola corrisponde all’essenza (l’idea iperuranica) del cavallo: la cavallinità. La parola ha un referente univoco con la cosa che indica. Se c’è un referente univoco, allora c’è un unico significato vero e gli altri sono falsi. L’idea di cavallinità è espressa dalla parola “cavallo” e non da altre (è quindi l’unica vera) Kelsen critica questo approccio definendolo “irrazionalismo platonico”
Di fronte a un enunciato che presenta problemi di ambiguità secondo Alf Ross ci sono due modi per operare: interpretazione soggettiva consiste nel chiedere una chiave interpretatova direttamente a chi ha formulato l’enunciato; interpretazione oggettiva (ma comunque soggetta ad arbitrarietà) si concentra sul significato delle singole parole dell’enunciato nel linguaggio ordinario. In ambito giuridico prevale la tendenza dell’interpretazione oggettiva (cioè identificare una norma contenuta nel testo oggetto di interpretazione) AMBIGUITÀ È un problema interpretativo che muove dalla semantica e/o dalla sintassi: infatti un enunciato può esprimere più di una proposizione su base semantica (una o più parole utilizzate nell’enunciato possono avere significati diversi). Ne è esempio la ambiguità del processo-prodotto quando uno dei significati di una parola si riferisce al processo e un altro al prodotto (pittura può indicare l’attività del dipingere o il prodotto finito) oppure un altro esempio di ambiguità semantica è quello di un significato in origine metaforico che con il tempo diventa un significato del linguaggio ordinario. Ambiguità di tipo sintattico spesso è originato dalle diverse interpretazioni di connettivi logici (o, e , cioè, ovvero), ad esempio il connettivo o può avere valore disgiuntivo inclusivo o esclusivo. VAGHEZZA È causata dall’imprecisione del significato di alcune delle parole che compongono l’enunciato. Es: il termine “alto” riferito a una persona: c’è un nucleo di sicura inclusione (le persone alte almeno 1,8 m) e un nucleo di sicura esclusione (le persone alte meno di 1,7 m); la vaghezza sull’inclusione sta nel gruppo centrale. L’opposto della vaghezza è la chiarezza. SIGNIFICATO EMOTIVO Questo significato viene impiegato quando voglio indirizzare gli ascoltatori ad avere una reazione, lo posso fare caricando di una certa valenza semantica le mie parole. L’emotività può influenzare il pubblico che ascolta indipendentemente dal contenuto Ambiti del significato emotivo: politico, estetico, pubblicitario; grazie al quale posso far suscitare nell’ascoltatore sentimenti di rabbia, compassione, desiderio, indignazione. Usando il termine “democrazia” in contrasto al termine “dittatura”suscito una reazione positiva nell’ascoltatore in quanto si sente parte del processo decisionale Altro esempio è lo slogan: “negata pane e acqua a una giovane ragazza” nel caso della morte celebrale di una ragazza (caso Luana Englaro)
Il linguaggio nella sua funzione descrittiva è costituito da un insieme di enunciati dei quali si può accertare la verità o la falsità tramite un controllo empirico o logico (ad esempio con l’utilizzo del sillogismo: nel caso del controllo logico è sufficiente la coerenza della conclusione con le premesse) La verità empirica è quindi diversa dalla verità logica In ambito giuridico il sillogismo opera così: la premessa maggiore è la norma generale e astratta, la premessa minore è l’enunciazione del caso concreto, la conclusione è la sentenza Significanza di un enunciato è la sua proprietà di essere dotato di un significato, risponde alla domanda “Quando un enunciato ha un significato?” FUNZIONE PRESCRITTIVA Storicamente in alcuni ambiti (giuridico, morale, sociale, etico) gli enunciati in funzione prescrittiva erano considerati privi di un significato in quanto non erano ne veri ne falsi poiché non verificabili empiricamente o logicamente. Nel XX secolo il filosofo Richard Hare pubblica “Il linguaggio della morale” che comporta la c.d. svolta prescrittivistica del linguaggio: la significanza degli enunciati non dipende più unicamente e necessariamente dalla verificabilità logica o empirica, ma la significanza ora è propria degli enunciati che che fanno riferimento a situazioni o azioni in atto o potenziali del mondo reale, eliminando del tutto riferimenti metafisici. (es: l’assoluto è luminoso: la frase non ha significato in quanto non ha un riferimento reale)
La svolta prescrittivistica consiste nello slegare la significanza dalla realtà empirica dando così dignità (rilevanza, valenza) ai discorsi prescrittivi rendendoli logici e operabili anche nell’ambito della logica. Si differenzia il potere tra possibile (la possibilità reale di compiere un’azione) e lecito (la possibilità di compiere un’azione senza ripercussioni stabilite dalla legge) DIFFERENZE TRA FUNZIONE DESCRITTIVA E PRESCRITTIVA Differenze sulla funzione, qualificazione e comportamento dei destinatari. Funz. descr. risponde alla domanda “È vero o è falso?” e nel destinatario posso osservare la credenza o meno rispetto a tale descrizione Funz. prescr. Risponde alla domanda “È giusto? Opportuno?” e nel destinatario posso osservare se il suo comportamento/atteggiamento è di esecuzione o di astensione rispetto a tale prescrizione.
Nello stato di natura di Hobbes senza lo Stato vige la legge naturale del “homo homini lupus” e a seguito di un salto logico vale di conseguenza la regola “pax est quaerenda” (e quindi la pace è bene e la guerra è male). Ci sono diverse teorie riguardanti il rapporto tra enunciati descrittivi e prescrittivi
Austin approfondisce le conseguenze giuridiche che le parole possono avere se pronunciati nei contesti adatti. Allo stesso modo le norme (siano esse giuridiche, morali, ecc.) prescrivono qualcosa affinché la realtà si conformi a tali disposizioni adattandosi a esse.
Se presupposto per il diritto è una società organizzata, come posso organizzare una società senza delle regole di condotta? Secondo Bobbio esiste una priorità logica e cronologica della normatività sull’istituzionalizzazione
Secondo questa concezione elaborata da Kelsen il diritto è solo composto da norme. Domande: Cosa significa parlare di norme? Cosa significa parlare di norme giuridiche? A cosa ci riferiamo parlando di norme giuridiche? Ci sono diverse concezioni interne al normativismo che rispondono a queste domande. Ontologica L’ontologia del diritto studia i caratteri fondamentali dell’essere che l’esperienza rivela in modo costante come essenziali o costitutive; è legato alla metafisica. Secondo questa concezione le norme vengono intese come enti mentali prodotto della volontà umana ma allo stesso tempo rimangono indipendenti (strutturalmente e conoscitivamente) dalla volontà che li ha prodotti. Le norme sono dotate di autonomia rispetto a chi le ha prodotte e non sono quindi degli enunciati linguistici.
Si tratta di situazioni nelle quali i soggetti ripetono certi comportamenti in un certo contesto sociale. Il diritto viene inteso come fenomeno sociale rispetto al quale la normatività è ricondotta alla regolarità, quando una certa condotta viene ripetuta in modo costante. Il regolare rimanda al regolato, ovvero qualcosa che caratterizzato da norme, quindi diritto è ambito del regolare o del regolato? Kelsen afferma che in tutto ciò che osserviamo ci sono due elementi: il sensibilmente percepibile (ciò che osservo) e l’attribuzione di un significato a ciò che osservo. Es. Osservo che in una sala degli uomini stanno parlando tra di loro e alla fine ognuno preme un bottone. Riesco ad attribuire a questi gesti il significato della votazione in una seduta. Il significato non lo percepisco grazie alla semplice osservazione ma lo attribuisco osservando la scena. È quindi importante distinguere il significato oggettivo da quello soggettivo di ogni azione. Affinché un fatto sensibilmente percepibile sia da considerarsi giuridicamente rilevante è necessaria una qualificazione oggettiva, uno schema oggettivo nel quale quell’azione si può inquadrare. Kelsen quindi non lascia spazio all’autoqualificazione che potrebbe non coincidere con una qualificazione oggettiva del comportamento. Domande di Kelsen: È sufficiente la qualificazione soggettiva affinché un comportamento risulti obbligatorio giuridicamente? Come si distingue un comportamento regolare da un comportamento regolato ma non sentito come doveroso dal soggetto? Risposta: È essenziale distinguere tra significato soggettivo e significato oggettivo di un atto. La norma (schema di qualificazione che trasforma una cosa sensibile in una giuridicamente rilevante) è un criterio OGGETTIVO per normare un certo comportamento ed è quindi svincolato da convenzioni sociali o credenze personali. Secondo Kelsen (ne “La dottrina pura del diritto”) il diritto attraverso le norme qualifica ogni comportamento trasformandolo da atto sensibile a atto giuridicamente rilevante. (esempio: atto del camminare è un atto sensibilmente percepibile che può diventare giuridicamente rilevante se cammino su un’aiuola dove è vietato) La norma ci permette di distinguere il regolare dal regolato perché distingue in maniera netta la descrizione dalla prescrizione. Di conseguenza la norma non è soggetta a criteri di verità in quanto è una prescrizione, ne sono soggetti invece gli enunciati descrittivi. Per distinguere in maniera netta il regolare dal regolato è necessario uno schema che qualifichi in modo oggettivo un certo comportamento. Semantico-linguistica Secondo questa concezione la norma giuridica è un enunciato, in particolare un frammento del linguaggio in funzione prescrittiva che serve per dare: 1.criteri generali di condotta (obblighi positivi e negativi) 2.criteri per valutare i comportamenti altrui Kelsen riconosce che il diritto è un fenomeno sociale e che la società è una delle manifestazioni della natura, ma studiando diritto la società deve rimanerne fuori (altrimenti sarebbe sociologia del diritto).
Per qualsiasi atto giuridicamente rilevante (es. delitto, sentenza, ecc.) è possibile rilevare due elementi: 1. l’atto descrittivo, ovvero l’accadimento esteriore sensibilmente percepibile;
Una critica radicale al modello riduzionistico kelseniano proviene dal filosofo britannico Herbert Hart che in “The concept of law” sostiene che il modello kelseniano con il fine di ricondurre tutte le norme nel suo sistema uniformato vada distorcere il diritto. La critica muove inizialmente dalla teoria di Austin (gli ordini come minacce del sovrano): secondo Hart è valido parlare di minaccia ma solo nell’ambito penale e ciò non è sufficiente a ricostruire una struttura ben più ampia, a partire dalle norme che hanno la funzione di conferire dei poteri. Secondo Hart la norma è una nozione unitaria che indica un’ampia tipologia di prescrizione che non può essere ricondotta ad un unico modello Le norme secondo Hart vanno classificate sulla base di diversi criteri:
Com’è strutturato il diritto? Cos’è un sistema normativo? Il diritto appartiene alla famiglia dei sistemi normativi. Un sistema normativo è un sistema deduttivo nel quale convivono le norme espresse e quelle derivabili logicamente. Condizioni di esistenza di un sistema normativo: è necessario che almeno uno degli enunciati sia una norma e che ci sia un principio di unità che garantisce l’unità dell’ordinamento giuridico. Secondo alcune teorie il principio di unità coincide con la sovranità riferita allo Stato, cioè quella forma di organizzazione politico-giuridica autonoma. TEORIA KELSENIANA Secondo Kelsen il principio di unità è da ricercare nella Grundnorm (la norma fondamentale) che appartiene all’ordinamento giuridico stesso, senza uscire quindi da esso. La Grundnorm fornisce UNITÀ e VALIDITÀ all’ordinamento giuridico nel suo complesso. Una norma è valida se appartiene all’ordinamento giuridico. Secondo Kelsen esistono 2 tipologie di ordinamenti normativi a seconda del tipo della norma fondamentale e il rapporto che ha con le singole norme
È l’ordinamento proprio della morale. Appartengono alla sfera normativa della moralità in senso ampio. La moralità è un ambito della normatività in cui la validità della norma è condizionata dal contenuto della norma, ricavabile per deduzione logica dal contenuto della sua norma fondamentale. Esempio in ambito religioso Norma fondamentale: Ama il prossimo tuo come ami te stesso È valida la norma “Massimizza sempre il tuo utile”? Non è valida in quanto il “sempre” presuppone di massimizzare il proprio utile a qualsiasi costo, anche a svantaggio altrui, il che è in contrasto con la norma fondamentale. Il contenuto della norma fondamentale è di carattere generale e il contenuto delle singole norme è deducibile logicamente dalla norma fondamentale. STATICO perché l’ordinamento giuridico contiene tutte e le sole norme deducibili dalla norma fondamentale; l’o.g. può cambiare solo se cambia la sua norma fondamentale. MATERIALE inteso come sinonimo di contenutistico: ciò che rileva per l’o.g. è il contenuto della norma, si riferisce al contenuto della norma per conferire validità alla norma.
Ad eccezione della norma fondamentale e gli atti coattivi gli altri gradini sono esecuzione dei precedenti e produzione dei successivi (es la Costituzione è esecuzione della Grundnorm e allo stesso tempo produce le Leggi e le Leggi sono esecuzione della Costituzione e così via).
adotta un principio di legalità, il suo è un modello prescrittivo che però secondo Bobbio presuppone dei valori, infatti il modello Kelseniano non è slegato dai suoi sviluppi democratici e liberali.
Le norme si possono valutare in base alla 1. giustizia 2. validità 3. efficacia Giustizia Questo parametro si basa sul concetto di uguaglianza/disuguaglianza rispetto all’ordinamento giuridico di appartenenza, si tratta di valori non ovunque riconosciuti. La giustizia è conformità o difformità di una norma rispetto a certi valori propri della società o propri dell’individuo. I valori possono essere supremi e assoluti (metastorici) o storici evolutivi e quindi soggetti al tempo e al luogo di appartenenza ma non per questo meno importanti. Valore è un criterio attraverso il quale scelgo come devo comportarmi, costituisce quindi un legame tra ciò che è diritto e ciò che è giusto. Riguarda il problema deontologico del diritto. Relativismo: non esistono valori assoluti e universali in quanto tali Indifferentismo: non importa di dove e di quando il valore sia Validità Questo parametro ci permette di verificare l’esistenza di una norma, il che è indipendente dalla giustizia. Si verifica se sono state eseguite le procedure corrette per la sua realizzazione. Una norma si considera valida finché non viene espunta dall’ordinamento giuridico. La validità è conformità o difformità rispetto a criteri di produzione. La validità riguarda il problema ontologico del diritto. Efficacia Indica se una norma viene osservata dai consociati e se viene applicata o fatta applicare dai tribunali. Riguarda il problema fenomenologico del diritto. GIUSNATURALISMO, GIUSPOSITIVISMO, GIUSREALISMO Esistono diversi indirizzi filosofici che danno ciascuno più o meno importanza ad ognuno dei criteri di valutazione delle norme. Giusnaturalismo, Giuspositivismo, Realismo giuridico GIUSNATURALISMO Il diritto positivo si basa sul diritto naturale che è sinonimo di giustizia; una legge è valida solo se è giusta, ed è giusta solo se rispetta la legge naturale. Uno degli esponenti è San Tommaso d’Aquino che sostiene che un norma ingiusta è corruzione della legge ed è quindi corretto disobbedirvi; il diritto naturale ha priorità gerarchica, logica e cronologica sul diritto positivo:
Il giusrealismo è tipico dei paesi scandinavi e USA (paesi del common law) Questa corrente nasce a seguito della seconda guerra mondiale.
Ci sono due concezioni interne
Ci sono all’interno due posizioni: Separabilità o non necessaria connessione La connessione tra diritto e morale è contingente, ci può essere una connessione ma non è necessaria. Es: Omicidio è moralmente illecito ma non è necessario affinché venga considerato illecito anche dall’ordinamento giuridico. Se metto in atto un comportamento che è giuridicamente illecito sto commettendo un atto immorale? Secondo Kelsen la giustizia è la scelta della democrazia che parte dalla constatazione che è impossibile avere norme giuste oggettivamente in quanto altrimenti non servirebbe la democrazia; non esiste infatti il giusto assoluto. Secondo gli utilitaristi la giustizia è la maggior felicità per il maggior numero di persone; l’utilità vista sotto il profilo morale/giuridico. Nel dibattito contemporaneo l’etica stessa è considerata un ambito in cui è possibile compiere argomentazioni etico-morali: secondo Uberto Scarpelli la verità non è applicabile all’etica, quindi è giusto un dibattito su valori morali ma non si può argomentare a favore di un valore morale dicendo che è vero perché è vero; possiamo anche assumere che alcuni valori siano universali abbiamo stabilito che lo sono. Soggettivismo etico