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Trattati Internazionali: Negoziazione, Ratifica e Validazione, Appunti di Diritto Internazionale

Il processo di stipulazione di trattati internazionali, dalla fase di negoziazione condotta dai plenipotenziari, alla ratifica e all'entrata in vigore del trattato. Viene inoltre trattato il concetto di violazione manifesta e la possibilità di formulare riserve. Il documento illustra inoltre il ruolo delle Regioni in Italia nella conclusione di accordi con Stati esteri.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 11/04/2022

soukayna-char
soukayna-char 🇮🇹

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CONSUETUDINE
Fonte del diritto internazionale generale: è diretta e normalmente vincola tutti gli Stati parte della
comunità internazionale, anche quelli che non hanno partecipato alla sua formazione
» L’obiettore persistente è lo Stato che fin dal principio si sia opposto alla formazione di una
consuetudine; un tempo si discuteva se l’obiettore persistente fosse o meno obbligato rispetto a
una norma consuetudinaria L’obiettore persistente è comunque vincolato a una norma
consuetudinaria (poi ci sono anche delle consuetudini regionali che vincolano solamente gli Stati
che fanno parte di una determinata regione: una consuetudine che si è consolidata tra un gruppo di
Stati e non viene riconosciuta da altri)
È diritto non scritto, la cui formazione non è regolata da specifiche norme (anche se adesso è stata creata
una commissione apposita che si occupa della codificazione di queste norme)
» La consuetudine nasce da un fatto, cioè da una prassi ripetuta
Dipende dalla condotta degli Stati: non esistono enti sovraordinati che legiferano nell’ordinamento
internazionale
Non sono il prodotto di atti di volontà: trovano il loro fondamento in un fatto sociale, ossia nel
riconoscimento spontaneo come diritto della regola che esse enunciano (c’è un fatto, ma non un atto)
Elementi costitutivi
» Prassi ripetuta, costante ed uniforme degli Stati. Nell’ambito di questa prassi assumono rilievo
anche le dichiarazioni dell’Assemblea Generale e gli strumenti di soft-law
» Elemento psicologico, ovvero il convincimento che il comportamento ripetuto nel tempo sia
giuridicamente doveroso o dettato da necessità sociali (opinio iuris ac necessitatis). L’importanza
dell’elemento psicologico è distinguere tra consuetudine e norma di cortesia
» I rrilevanza dell’elemento temporale : è irrilevante quanto tempo ci vuole per formare una
consuetudine
Elementi della prassi
Gli elementi della prassi, rilevanti ai fine della formazione della consuetudine, sono
» Gli atti interni degli Stati: gli Stati sono entità astratte e come tali i loro comportamenti sono
attuati da un individuo, il quale, per coinvolgere la responsabilità dello Stato, deve possedere la
qualifica di organo (gli organi dello Stato sono i rappresentanti dei tre poteri dello Stato). Per
questo, tutti gli atti di natura legislativa e amministrativa, ma anche la giurisprudenza prodotta dai
tribunali dello Stato, costituiscono elementi rilevanti ai fini della ricostruzione della prassi di quello
Stato
» La prassi diplomatica, che comprende tutte le manifestazioni dell’azione dello Stato sul piano
delle relazioni internazionali
• Es. in ambito dei trattati, la prima fase della formazione del trattato è la negoziazione, in
cui gli agenti diplomatici degli Stati decidono il contenuto del trattato. Nella riunione i
plenipotenziari svolgono delle dichiarazioni che vengono messe a verbale e che
costituiscono elementi della prassi dello Stato (il plenipotenziario, formulando dichiarazioni,
esprime la volontà dello Stato)
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CONSUETUDINE

Fonte del diritto internazionale generale : è diretta e normalmente vincola tutti gli Stati parte della comunità internazionale, anche quelli che non hanno partecipato alla sua formazione » L’obiettore persistente è lo Stato che fin dal principio si sia opposto alla formazione di una consuetudine; un tempo si discuteva se l’obiettore persistente fosse o meno obbligato rispetto a una norma consuetudinaria → L’obiettore persistente è comunque vincolato a una norma consuetudinaria (poi ci sono anche delle consuetudini regionali che vincolano solamente gli Stati che fanno parte di una determinata regione: una consuetudine che si è consolidata tra un gruppo di Stati e non viene riconosciuta da altri) È diritto non scritto , la cui formazione non è regolata da specifiche norme (anche se adesso è stata creata una commissione apposita che si occupa della codificazione di queste norme) » La consuetudine nasce da un fatto, cioè da una prassi ripetuta Dipende dalla condotta degli Stati : non esistono enti sovraordinati che legiferano nell’ordinamento internazionale Non sono il prodotto di atti di volontà : trovano il loro fondamento in un fatto sociale, ossia nel riconoscimento spontaneo come diritto della regola che esse enunciano (c’è un fatto, ma non un atto) Elementi costitutivi » Prassi ripetuta, costante ed uniforme degli Stati. Nell’ambito di questa prassi assumono rilievo anche le dichiarazioni dell’Assemblea Generale e gli strumenti di soft-law » Elemento psicologico, ovvero il convincimento che il comportamento ripetuto nel tempo sia giuridicamente doveroso o dettato da necessità sociali ( opinio iuris ac necessitatis ). L’importanza dell’elemento psicologico è distinguere tra consuetudine e norma di cortesia » Irrilevanza dell’elemento temporale: è irrilevante quanto tempo ci vuole per formare una consuetudine

Elementi della prassi

Gli elementi della prassi, rilevanti ai fine della formazione della consuetudine, sono » Gli atti interni degli Stati: gli Stati sono entità astratte e come tali i loro comportamenti sono attuati da un individuo, il quale, per coinvolgere la responsabilità dello Stato, deve possedere la qualifica di organo (gli organi dello Stato sono i rappresentanti dei tre poteri dello Stato). Per questo, tutti gli atti di natura legislativa e amministrativa , ma anche la giurisprudenza prodotta dai tribunali dello Stato , costituiscono elementi rilevanti ai fini della ricostruzione della prassi di quello Stato » La prassi diplomatica, che comprende tutte le manifestazioni dell’azione dello Stato sul piano delle relazioni internazionali

  • Es. in ambito dei trattati, la prima fase della formazione del trattato è la negoziazione, in cui gli agenti diplomatici degli Stati decidono il contenuto del trattato. Nella riunione i plenipotenziari svolgono delle dichiarazioni che vengono messe a verbale e che costituiscono elementi della prassi dello Stato (il plenipotenziario, formulando dichiarazioni, esprime la volontà dello Stato)
  • Es. non esiste una definizione condivisa di terrorismo: nell’occasione della stipulazione dello Statuto di Roma sono state formulate una serie di dichiarazioni relative alla definizione di terrorismo; si è cercato di capire, estrapolandole, se da quelle dichiarazioni potessero evincersi elementi sufficienti per testimoniare l’esistenza di una prassi uniforme degli Stati rispetto alla definizione di terrorismo (l’uniformità in quel caso mancava e non si poteva quindi adottare una definizione condivisa di terrorismo) » I trattati internazionali » Le dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale ONU Nei casi in cui la prassi non è uniforme (ovvero se gli Stati violano le norme internazionali) esiste una consuetudine?
  • Es. il divieto dell’uso della forza è previsto da una norma internazionale consuetudinaria, ma viene sistematicamente violato da parte degli Stati → Questo problema si è posto davanti alla CIG nel caso delle attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua: in quell’occasione la Corte afferma che «Non ci si deve attendere che nella pratica degli Stati l'applicazione delle regole in questione [sul non uso della forza e sul non intervento] debba essere stata perfetta, nel senso che gli Stati si siano astenuti, con completa coerenza, dall'uso della forza o dall'intervento negli affari interni rispettivi. La Corte non ritiene che, ai fini dello stabilimento di una regola consuetudinaria, la pratica corrispondente debba assolutamente essere in rigorosa conformità con la regola. Per dedurre l'esistenza di regole consuetudinarie, la Corte ritiene sufficiente che la condotta degli Stati sia, in generale, conforme a tali regole e che i casi di condotta degli Stati non conforme a una determinata regola siano stati in generale trattati come violazioni di tale norma, e non come indicazioni del riconoscimento di una nuova regola.» » L’aspetto importante che la Corte mette in evidenza è il fatto che lo Stato, nel momento in cui si sottrae all’applicazione della norma riconosciuta come diritto consuetudinario, fornisca delle giustificazioni » In tutti i casi della violazione del divieto dell’uso della forza, in genere, gli Stati hanno sempre cercato di fornire delle giustificazioni (volte a interpretare la norma sulla legittima difesa, oppure elaborando teorie interpretative nuove che giustificassero l’uso della forza in circostanze in cui, in teoria, non sarebbe stato ammesso) » Nel momento in cui lo Stato si sottrae all’applicazione della norma e deve giustificare il fatto di sottrarsi, questo costituisce una conferma (anziché una smentita) dell’esistenza della norma consuetudinaria

Codificazione delle norme consuetudinarie

Gli elementi che formano il contenuto della prassi degli Stati sono diversi, e spesso non è agevole il processo attraverso cui vengono identificati e ricostruiti tutti gli elementi Sia per aiutare i tribunali internazionali in questo procedimento, sia per rendere più certo il diritto che gli Stati devono applicare, si è avviato un processo di codificazione delle norme consuetudinarie attraverso il quale si cerca di capire quali sono le norme consuetudinarie, qual è il loro contenuto, se la prassi degli Stati è uniforme: le norme consuetudinarie vengono messe per iscritto » Non si tratta di un obbligo giuridico: gli Stati sono tenuti ad osservare quella norma in quanto riflette il contenuto di una norma consuetudinaria (ad essere obbligatoria non è la codificazione, ma la norma consuetudinaria che viene codificata)

TRATTATI INTERNAZIONALI

Il trattato internazionale è un accordo concluso tra gli Stati attraverso manifestazioni di volontà reciproche che essi formulano e dichiarano allo scopo di obbligarsi al rispetto di un dato regime giuridico che forma appunto l’oggetto dell’accordo stesso (come nel diritto interno esistono i contratti tra privati, nel DI esistono i trattati, con la differenza che il trattato contiene vere e proprie norme giuridiche che si impongono agli Stati)

Convenzione di Vienna

La disciplina di riferimento è la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (che ha origine proprio in un’opera di codificazione), entrata in vigore il 27 gennaio 1980 (momento in cui la convenzione diventa obbligatoria sul piano internazionale per gli Stati che ne fanno parte) e di cui attualmente fanno parte 116 Stati. Tra le innovazioni più rilevanti introdotte troviamo » La previsione della nullità dei trattati contrari a norme di ius cogens (l’art. 53 della Convenzione di Vienna prevede l’esistenza di norme di DI che non possono essere derogate da nessuna norma successiva) » La previsione della nullità dei trattati imposti con la minaccia o l’uso della forza » Disciplina delle riserve ai trattati multilaterali » In generale, privilegia le esigenze internazionali rispetto alle prerogative nazionali (non dà nessuna rilevanza al diritto interno) La Convenzione si applica » ai soli accordi stipulati in forma scritta (le intese concluse in forma orale non sono disciplinate da questa Convenzione) » solamente ai trattati conclusi fra Stati parte della Convenzione (gli Stati che non sono parte della Convenzione di Vienna continuano ad applicare le norme consuetudinarie esistenti) » agli accordi istitutivi di organizzazioni internazionali, come la Carta NU (anche se questi trattati contengono clausole specifiche che in parte derogano la Convenzione di Vienna) Dall’ambito della Convenzione sono escluse le materie oggetto di apposite convenzioni (come la successione tra Stati rispetto ai trattati) La Convenzione contiene la nozione di trattato che delimita il campo di applicazione della Convenzione: «Un trattato è un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati (es. accordo di pace concluso tra Stato e insorti non è disciplinato) e disciplinato dal diritto internazionale , contenuto sia in un unico strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che sia la sua particolare denominazione»

Iter di formazione dei trattati

Negoziati condotti dai plenipotenziari (rappresentanti dei diplomatici degli Stati a cui lo stato delega pieni poteri), in questa fase si siedono intorno a un tavolo e cercano di negoziare il contenuto del trattato ② Adozione del testo del trattato (quando si ha un testo su cui tutti sono d’accordo): il testo è formulato nella sua versione definitiva ③ Firma del trattato nella sua versione definitiva

Ratifica : manifestazione della volontà di obbligarsi a quanto contenuto nel trattato ⑤ Scambio o deposito degli strumenti di ratifica ⑥ Entrata in vigore Il procedimento di formazione dei trattati può avvenire in due forme » Forma solenne: prevede tutte le fasi. L’atto formale di ratifica manifesta la volontà dello Stato di obbligarsi al trattato » Forma semplificata: manca la fase della ratifica. La firma è sufficiente a manifestare la volontà da parte del plenipotenziario di obbligare lo Stato al rispetto della disciplina contenuta nel trattato

□ NEGOZIAZIONE

Chi partecipa alla negoziazione? → Secondo quanto previsto dalla Convenzione di Vienna, i plenipotenziari sono «persone abilitate dallo Stato per l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un trattato». Sono dotati non solo di una grandissima autorevolezza, ma sono anche in grado di rappresentare compiutamente gli interessi dello Stato » Sono persone dotate di pieni poteri » Normalmente devono esibire un documento che attesti la delega da parte dello Stato, salvo che si tratti di particolari soggetti che non devono esibire la delega perché è implicito nel loro ruolo il fatto che abbiano i pieni poteri per concludere trattati in nome e per conto dello Stato » Sono diplomatici delegati di volta in volta dallo Stato, oppure i Capi di Stato, i Capi di governo, i Ministri degli affari esteri, i capi di missione diplomatica (per l’adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario), i ministri per materia (se il trattato riguarda una particolare materia)

□ SCAMBIO O DEPOSITO DELLE RATIFICHE

Una volta concluso il trattato (a meno che non sia un trattato in forma semplificata) occorre la ratifica, ovvero lo strumento che ciascuno Stato deposita al fine di manifestare alle altre parti il proprio consenso ad obbligarsi al trattato Lo scambio della ratifica è utilizzato per i trattati bilaterali, di cui sono parte solamente due Stati: gli Stati si limitano a scambiarsi le ratifiche Per i trattati multilaterali, ovvero i più importanti, che prevedono un più ampio numero di Stati parte, è previsto il deposito presso un’autorità indicata dal trattato e incaricata di raccogliere le ratifiche Per l’entrata in vigore del trattato può essere previsto dal trattato stesso che occorra un numero minimo di ratifiche : il trattato diventa obbligatorio sul piano internazionale soltanto nel momento in cui un sufficiente numero di Stati lo ha ratificato (questo perché il trattato può avere senso solo nel momento in cui c’è un’ampia adesione da parte degli Stati). Se il numero di ratifiche non viene specificato, il trattato entra in vigore fra gli Stati che lo hanno ratificato

  • Es. il trattato con cui è stata istituita la Corte penale internazionale prevedeva un numero minimo di 60 ratifiche per l’entrata in vigore

» Più frequentemente, col deposito di un certo numero prefissato di ratifiche. Al raggiungimento del numero prefissato delle ratifiche, il trattato entra in vigore per gli Stati che lo hanno ratificato; gli altri possono aderirvi in un momento successivo

  • Es. con lo Statuto di Roma, stipulato nel 1998, si era previsto che il trattato sarebbe entrato in vigore al raggiungimento di 60 ratifiche. Lo Statuto è entrato in vigore nel 2002; alcuni Stati hanno firmato, ma non hanno ratificato (es. gli Stati Uniti, che hanno partecipato alle negoziazioni e hanno anche avuto un ruolo importante nel definire il contenuto del trattato, ma non l’hanno mai ratificato) Lo Stato, nel momento della ratifica, può formulare una riserva: una dichiarazione unilaterale con la quale lo Stato dichiara di volere escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo » lo Stato si vincola a quanto previsto dal trattato, ma esclude l’applicazione di alcune norme del trattato nei suoi confronti Le riserve possono essere » eccettuative: lo Stato intende escludere l’applicazione nei propri confronti di alcune clausole del trattato » interpretative e: lo Stato precisa l’esatto significato che esso intende attribuire a certe norme del trattato La disciplina tradizionale delle riserve era piuttosto restrittiva » L’obiettivo perseguito dagli Stati era quello di conservare l’ integrità del trattato: le riserve erano ammissibili solo quando espressamente previste » Lo Stato le cui riserve non venissero accettate non diveniva parte del trattato Questa impostazione cambia con la pronuncia della CIG nel caso Riserve alla Convenzione sul Genocidio » La Convenzione sul Genocidio (che impegna gli Stati a non commettere atti di genocidio) era stata stipulata con l’idea che vi partecipasse un numero più ampio possibile di Stati, in quanto tutela valori condivisi da un numero ampio di Stati » Rispetto a questa e ad altre convenzioni, si è in parte rinunciato al principio di integrità, adottando un approccio flessibile: le riserve sono ammissibili purché siano compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato » A decidere se una riserva è compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato sono gli stessi Stati , secondo una procedura di obiezione delle riserve stabilita dalla Convenzione di Vienna: l’obiezione può essere formulata entro 12 mesi
  • Se uno Stato non obietta, la riserva si ritiene accettata
  • Gli Stati possono formulare un’ obiezione semplice , che implica che il trattato può entrare in vigore nei rapporti tra i due Stati senza la riserva
  • Gli Stati possono formulare un’ obiezione rafforzata , ovvero obiettare all’entrata in vigore della riserva e del trattato nel suo complesso tra sé stesso e lo Stato che l’ha formulata → Il trattato, quindi, può essere scomposto in una serie di rapporti bilaterali e il suo contenuto può variare a seconda della formulazione di riserve e obiezioni rafforzate

Il limite di questa disciplina però consiste nel fatto che tutto sia affidato all’iniziativa dello Stato (che tendenzialmente obietta una riserva che lede i suoi interessi): non essendoci un meccanismo di controllo e lasciando molta libertà agli Stati , questa disciplina finisce per tradire essa stessa lo scopo del trattato » Per quanto riguarda i trattati in materia dei diritti umani , esiste una certa giurisprudenza secondo cui queste riserve sono in ogni caso inammissibili : si considerano come non formulate. Lo Stato che l’ha formulata diviene comunque parte del Trattato senza beneficiare della riserva (la riserva è invalida). Ci sono molti dubbi, soprattutto da Stati che vogliono la possibilità di formulare riserve anche per questi trattati. Da un lato, è evidente che l’interesse degli Stati è fare in modo che tutti siano vincolati al rispetto dei diritti umani; dall’altro, c’è chi sostiene il carattere consuetudinario di questa eccezione

La successione di Stati nei trattati

I trattati non producono effetti per gli Stati terzi, ma un caso particolare è quello della successione degli Stati: se uno Stato si forma ex novo sul territorio appartenente precedentemente a un altro Stato (es. smembramento di uno Stato), cosa succede ai trattati conclusi dal predecessore? Il mutamento di governo in teoria non fa venir meno l’esistenza di uno Stato. Nei casi di smembramento in cui uno Stato resta il successore dello Stato predecessore (es. URSS Russia), si osserva un radicale mutamento delle circostanze che può far venire meno gli interessi dello Stato a mantenere i trattati conclusi in precedenza (soprattutto se avevano a che fare con la gestione di un territorio ben più vasto) In generale, vale la regola secondo cui lo Stato dovrebbe dichiarare di voler continuare ad applicare i trattati conclusi dal predecessore. I trattati conclusi dal predecessore cessano di esistere, a meno che il successore non dichiari di volerli mantenere , ma con un’ eccezione : i trattati di confine e i trattati per la protezione dei diritti dell’uomo » In questo caso, anche se il successore non dichiara nulla, questi trattati continuano (vale il principio della continuità, a meno che lo Stato non intenda recedere dal trattato) Nuovi Stati sono comunque soggetti alle norme consuetudinarie

Interpretazione dei trattati

L’interpretazione delle norme giuridiche è il procedimento attraverso il quale viene chiarito il significato di una norma (nel caso dei trattati, la riserva interpretativa) Esistono due metodi di interpretazione » Metodo soggettivo: chiarisce il significato della norma andando a ricercare la volontà di chi l’ha scritta (ricercando l’intenzione effettiva delle parti) » Metodo oggettivo: fa leva unicamente sul testo Il DI stabilisce che nell’interpretazione di un trattato bisogna applicare il metodo oggettivo «Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo » Per interpretare il trattato alla luce del metodo oggettivo, vengono utilizzati

Secondo l’Australia, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo del trattato , l’interpretazione fornita dal Giappone non solo contraddiceva lo spirito della norma, ma anche uno dei requisiti stabiliti dalla norma, ovvero l’interpretazione in buona fede Per supportare questa teoria, l’Australia faceva valere la variante integrativa dei lavori di complementarietà e di interpretazione, e in particolare “la volontà delle parti può comunque essere ricostruita alla luce delle riunioni della commissione baleniera”

Il problema dei trattati redatti in più lingue

CASO LaGrand Il caso riguarda due cittadini tedeschi arrestati negli Stati Uniti per rapina a mano armata e condannati a morte Il problema non era tanto l’applicazione della legge dell’Arizona, ma il fatto che gli Stati Uniti avessero stipulato con la Germania la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari: questa prevede che, nel caso in cui un cittadino di uno Stato venga arrestato in un altro Stato, in ogni caso lo Stato che ha arrestato deve darne immediata comunicazione » La Germania ha portato gli Stati Uniti davanti alla CIG per violazione della Convenzione di Vienna, chiedendo però che venissero applicate misure cautelari La Corte ha indicato come misura la sospensione dell’esecuzione della pena capitale » Gli Stati Uniti sostenevano che questa misura cautelare non fosse obbligatoria, basandosi sul fatto che le versioni inglese e francese del testo della Convenzione siano diverse : da quella francese emerge che le misure non siano obbligatorie, mentre nell’altra versione si allude al carattere obbligatorio La controversia riguarda una divergenza linguistica: la regola interpretativa che deve essere applicata è quella secondo cui si va a ricercare il significato della parola che meglio soddisfa l’oggetto e lo scopo del trattato

Le cause di invalidità dei trattati

In caso di invalidità, il trattato cessa di produrre effetti a partire dall’inizio ( ex tunc ): il trattato è investito da un vizio fin dal principio (quindi è come se il trattato non avesse mai prodotto effetti) In altri casi, esistono delle cause di estinzione, per cui il trattato a un certo punto cessa di produrre i suoi effetti Le cause di invalidità possono raggrupparsi in tre categorie » Vizi del procedimento: violazione manifesta delle norme interne sulla competenza a stipulare il trattato (es. violazione dell’art. 80 Costituzione) » Vizi del consenso (vizi della volontà a vincolarsi al trattato)

  • Il plenipotenziario cade in errore su fatti o situazioni essenziali per il consenso dello Stato
  • Dolo : il plenipotenziario viene tratto in inganno da un altro Stato
  • Corruzione : un altro plenipotenziario dà dei soldi al rappresentante dello Stato perché il trattato venga concluso
  • Violenza sul rappresentante dello Stato mediante minaccia
  • Violenza sullo Stato : minaccia o uso della forza in violazione della Carta delle Nazioni Unite » Contrasto con le norme di diritto cogente: violazione delle norme imperative. Secondo la Convenzione di Vienna (art. 53), un trattato non è valido se una sua norma è contraria a una norma imperativa
  • • • • • Il DI generale si sviluppa attorno a cerchi concentrici » Obblighi derivanti dalle norme consuetudinarie in generale » All’interno delle norme consuetudinarie, esistono norme che prevedono obblighi erga omnes » Al loro interno, vi sono le norme imperative (lo ius cogens ), che sono inderogabili (e quindi si impongono sulla consuetudine e sui trattati) Secondo la Convenzione di Vienna, le norme di ius cogens sono quelle che esprimono i valori fondamentali della comunità internazionale e, in quanto tali, non possono essere derogate, modificate o abrogate da altre norme, se non da norme egualmente di carattere imperativo Per individuare queste norme si prende come riferimento un articolo parallelo all’ art. 53 della Convenzione di Vienna (non particolarmente illuminante nella definizione di norme di ius cogens), l’ art. 103 della Carta NU , che afferma che ci sono delle norme alle quali non si può derogare » Si sono messi a confronto i due articoli per affermare che le norme inderogabili sono i principi fondamentali stabiliti dalla Carta NU. Alla luce di questi principi, si tratta di stabilire quali sono quelli che fanno parte del nocciolo duro di norme che stabiliscono valori inderogabili
  • Divieto dell’uso della forza
  • Principio di autodeterminazione dei popoli
  • Tutela dei diritti umani
  • Divieto di tortura Se violo una norma da cui discende un obbligo erga omnes, non la violo solo nei confronti dello Stato, ma nei confronti della comunità internazionale Quindi, le norme imperative sono norme » di diritto internazionale consuetudinario » che prevedono obblighi posti a tutela di valori comuni e condivisi » inderogabili Le norme imperative possono essere contenute anche all’interno di un trattato
  • Es. il divieto dell’uso della forza è una norma che gli Stati includono nella Carta NU, ed è una norma fondamentale all’interno della Carta proprio per il motivo della costituzione delle NU (il cui obiettivo era la pace, e il corollario dell’obiettivo è il divieto dell’uso della forza). La norma contenuta nella Carta ha carattere fattizio, e si applica agli Stati membri. Quella norma, all’interno della Carta NU, prevede l’eccezione della legittima difesa (disciplinata nella Carta secondo determinati parametri) e del Consiglio di Sicurezza.

» Mutamento radicale delle circostanze. Il mutamento del governo non è necessariamente un mutamento radicale delle circostanze: devono cambiare le circostanze esistenti al momento della stipulazione. Ci si è chiesti se la guerra è un mutamento sufficiente: la guerra estingue i trattati in vigore tra gli Stati? La prassi è incerta, però ci sono alcune certezze

  • La guerra non ha nessun effetto sui trattati che disciplinano i modi e gli effetti della guerra; anzi, in caso di guerra diventano importanti, ad esempio, i trattati di DI umanitario
  • La guerra produce limitazioni all’efficacia di alcuni trattati: vengono limitati certi diritti tutelati dalla Convenzione sui diritti dell’uomo (es. il diritto alla vita non si applica al rapporto tra due soldati; se però viene ucciso un civile non è la stessa cosa)
  • Alcuni diritti non vengono sospesi neanche in caso di guerra (es. diritto a non essere torturato: la tortura non è mai ammessa, né in tempo di pace, né in tempo di guerra). Ci sono norme volte a salvaguardare la vita e la dignità umana che regolamentano le modalità di guerra
  • La guerra ha un effetto di estinzione rispetto ai trattati che presuppongono una situazione di pace o di concordia, o, ad esempio, ai trattati che presuppongono rapporti di commercio CASO DELLE PERSECUZIONI PERPETRATE DALLA CINA NEI CONFRONTI DELLA MINORANZA UIGURI L’Assemblea Nazionale francese ha adottato una risoluzione in cui viene denunciato il genocidio della popolazione uigura da parte della Cina → La Francia ha denunciato la Cina, ma non ha attivato qualche misura nei suoi confronti, né l’ha portata davanti a un tribunale internazionale. Quella dichiarazione non ha effetti giuridici , ma solo effetti politici tra Francia e Cina: secondo il DI non è un atto unilaterale (che invece ha effetti giuridici rilevanti) L’ Unione Europea , oltre alle varie dichiarazioni, ha adottato delle vere e proprie sanzioni , che si traducono nel congelamento di qualsiasi attività finanziaria in Europa e in un divieto di viaggio verso l’UE, contro quattro funzionari e un’entità governativa regionale (SIDIBlog) → Sono state adottate delle risoluzioni di condanna nei confronti della Cina, sia da parlamenti nazionali che dal Parlamento europeo. Queste rimangono atti di natura politica, ma che si sono tradotti nell’ambito dell’UE in sanzioni: l’UE ha disposto il congelamento dei fondi di alcuni funzionari e il divieto di recarsi in UE La violazione commessa dalla Cina riguarda le norme in materia di diritti umani nei confronti dei suoi cittadini (non europei). Dove trova legittimazione il potere dell’UE di adottare sanzioni e di intervenire? » È diritto cogente e sono obblighi erga omnes : è vero che lo Stato immediatamente leso è lo Stato di cittadinanza dei soggetti, ma è vero anche che si tratta di violazioni di norme poste a tutela dei valori della comunità internazionale nel suo complesso (e quindi l’UE si comporta da omnes) L’UE avrebbe anche potuto, in quanto parte della Convenzione sul genocidio (art. 9), portare la Cina davanti alla CIG. La Cina però, per quanto sia parte della Convenzione, ha posto una riserva alla ratifica della Convenzione, affermando che non si considera vincolata dall’art 9: L’UE adotta sanzioni perché non può fare altro, a causa della riserva formulata dalla Cina Il genocidio non è solo un illecito nei confronti di uno Stato: è anche un crimine internazionale, ma la Cina non è parte dello statuto di Roma → I crimini commessi sul territorio cinese non possono essere oggetto della giurisdizione della CPI, a meno che il Consiglio di Sicurezza intervenga (cosa improbabile perché la Cina, come membro permanente, può fare veto).