Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


fonti diritto finanziario, Appunti di Diritto Finanziario

fonti del diritto tributario

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 13/06/2012

.sally_88.
.sally_88. 🇮🇹

2.8

(5)

11 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Con il termine «fonti del diritto» si intendono tutti quegli atti o fatti che sono in grado di
creare o innovare il sistema giuridico.
Si distingue a tal proposito tra fonti di produzione, cioè quelle che creano il diritto, e fonti
di cognizione, cioè quelle che rendono conoscibile il diritto (es. Gazzetta Ufficiale della
Repubblica).
Rientrano tra le fonti del diritto tributario:
La Costituzione:
- La Costituzione detta i principi cui deve necessariamente attenersi il legislatore fiscale
nell’emanare le norme tributarie.
- La Costituzione rappresenta la fonte di rango primario di ogni ordinamento:
1) Fissa l’ordine delle fonti
2) Detta le regole sulla formazione del diritto
Ai fini del diritto tributario rilevano i seguenti principi:
- RISERVA DI LEGGE (ART. 23);
- CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (art. 53);
- UNIVERSALITÀ DELL’IMPOSTA (ART.53);
- UGUAGLIANZA (relativa) DELL’ONERE TRIBUTARIO (ART.3)
- PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO (ART.53).
- SOLIDARIETÀ (ART. 2);
- ART. 75, 2° comma– «Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie»;
- ART. 81, 3°comma - «Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese»;
ART. 119 - «Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti dalle
leggi della Repubblica».
La legge ordinaria dello Stato:
Per legge devono intendersi:
1. leggi in senso formale, approvate nel rispetto dell’iter ordinario,sostanziatesi nella
proposta parlamentare o governativa, nell’esame del testo ad opera delle commissioni e
nella votazione in aula. In campo fiscale, in modo decisamente maggiore rispetto ad altri
settori meno tecnici, generalmente l’approvazione avviene in seno alle commissioni
parlamentari, in particolare commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato; le
assemblee provvedono a ratificare l’operato delle commissioni stesse. Fra tali leggi sono
ricomprese anche quelle di rango costituzionale.
2. decreti legge, emanati dall’esecutivo in casi di necessità ed urgenza, che devono essere
convertiti entro sessanta giorni dall’emanazione. In materia fiscale vi si ricorre
frequentemente, con la motivazione che i lunghi tempi dell’iter di approvazione delle leggi
potrebbero ingenerare manovre speculative. Si pensi ad imposte che gravano su beni di
largo consumo: l’immediata entrata in vigore del decreto legge impedisce gli
accaparramenti, che altrimenti potrebbero accadere durante i tempi necessariamente più
lunghi di approvazione della legge ordinaria.
pf3
pf4

Anteprima parziale del testo

Scarica fonti diritto finanziario e più Appunti in PDF di Diritto Finanziario solo su Docsity!

LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Con il termine «fonti del diritto» si intendono tutti quegli atti o fatti che sono in grado di creare o innovare il sistema giuridico. Si distingue a tal proposito tra fonti di produzione, cioè quelle che creano il diritto, e fonti di cognizione, cioè quelle che rendono conoscibile il diritto (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Rientrano tra le fonti del diritto tributario:

La Costituzione:

  • La Costituzione detta i principi cui deve necessariamente attenersi il legislatore fiscale nell’emanare le norme tributarie.
  • La Costituzione rappresenta la fonte di rango primario di ogni ordinamento:
  1. Fissa l’ordine delle fonti
  2. Detta le regole sulla formazione del diritto

Ai fini del diritto tributario rilevano i seguenti principi:

- RISERVA DI LEGGE (ART. 23);

  • CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (art. 53);
  • UNIVERSALITÀ DELL’IMPOSTA (ART.53);
  • UGUAGLIANZA (relativa) DELL’ONERE TRIBUTARIO (ART.3)
  • PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO (ART.53).
  • SOLIDARIETÀ (ART. 2);
  • ART. 75, 2° comma– «Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie»;
  • ART. 81, 3°comma - «Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese»; - ART. 119 - «Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti dalle leggi della Repubblica».

La legge ordinaria dello Stato:

Per legge devono intendersi:

  1. leggi in senso formale, approvate nel rispetto dell’iter ordinario,sostanziatesi nella proposta parlamentare o governativa, nell’esame del testo ad opera delle commissioni e nella votazione in aula. In campo fiscale, in modo decisamente maggiore rispetto ad altri settori meno tecnici, generalmente l’approvazione avviene in seno alle commissioni parlamentari, in particolare commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato; le assemblee provvedono a ratificare l’operato delle commissioni stesse. Fra tali leggi sono ricomprese anche quelle di rango costituzionale.
    1. decreti legge, emanati dall’esecutivo in casi di necessità ed urgenza, che devono essere convertiti entro sessanta giorni dall’emanazione. In materia fiscale vi si ricorre frequentemente, con la motivazione che i lunghi tempi dell’iter di approvazione delle leggi potrebbero ingenerare manovre speculative. Si pensi ad imposte che gravano su beni di largo consumo: l’immediata entrata in vigore del decreto legge impedisce gli accaparramenti, che altrimenti potrebbero accadere durante i tempi necessariamente più lunghi di approvazione della legge ordinaria.
  1. decreti legislativi, in cui l’intervento parlamentare sta a monte: il Parlamento approva una legge delega,che fissa principi e criteri direttivi, cui dovrà attenersi il governo nella redazione del testo - pur nel rispetto di notevoli margini di scelta politica -, per concretizzare le indicazioni contenute nella delega. In campo fiscale, con decreto legislativo sono redatti i cosiddetti testi unici , finalizzati a ordinare, unificare e razionalizzare disposizioni relative ad una medesima materia, spesso contraddittorie e collocate in testi diversi.
  2. Anche la legge regionale è fonte di norme tributarie: rispetta la riserva di cui all’art. 23 Cost, disponendo nell’ambito dei limiti fissati da altre norme costituzionali, limiti ristretti per le regioni a statuto ordinario, più elastici per le regioni a statuto speciale. Dal punto di vista teorico, le regioni hanno potestà legislativa in materia fiscale, a seguito della riforma del Titolo V avvenuta con legge costituzionale 3 del 2001, che però non ha trovato ancora reale applicazione, disciplinando le reciproche competenze di Stato e Regioni; per le Regioni a statuto ordinario è richiesta una effettiva connessione tra l’introduzione di propri tributi ed i « principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario », per cui occorre che la legge statale, provveda ad individuare preventivamente principi di coordinamento del sistema tributario.

La novella del Titolo V non ha attribuito alle regioni a statuto speciale maggiore autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario ma ha esplicitamente riconosciuto alle prime, come evidenziato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 2008, di poter immediatamente legiferare in materia fiscale in applicazione delle proprie disposizioni statutarie ed in armonia con i «principi del sistema tributario dello Stato », attraverso un’autonoma valutazione di coerenza, nell’istituire tributi, del proprio sistema con quello statale. Comuni e Province possono esercitare una sfera di autonomia teoricamente abbastanza ampia negli spazi loro riservati nei tributi locali introdotti con leggi statali o regionali. Nella pratica, Regioni, Comuni e Province gestiscono numerosi tributi locali, di fatto introdotti ancora esclusivamente con legge statale: i margini di autonomia sono delineati dalla possibilità attribuita a tali enti di modificare l’aliquota nel rispetto di limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge.

Da ultimo, tra le fonti nazionali del diritto tributario devono farsi rientrare: i regolamenti governativi e ministeriali:

  • Regolamenti di carattere esecutivo
  • Regolamenti di carattere attuativo o integrativo
  • Regolamenti delegati.

Fonti europee:

Ogniqualvolta una norma europea esprima principi generali, precisi e incondizionati, deve avere efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Proprio in campo fiscale la

  • le fonti atipiche

Accanto alle fonti tradizionali si sono lentamente affermate alcune fonti atipiche, denominate genericamente soft law, che hanno assunto, in campo fiscale, un ruolo del tutto peculiare. La soft law , non giuridicamente vincolante in senso stretto, ha permesso alla Commissione europea di incidere significativamente sul processo d integrazione europea, in particolare in quei settori - come la fiscalità, appunto - in cui gli Stati sono meno disposti a cedere parte della propria supremazia. Negli ultimi venti anni si è avuta una significativa produzione di atti atipici, in forma di raccomandazioni, pareri, orientamenti, comunicazioni, note interpretative, codici di condotta, accordi politici fra Stati membri: il tratto comune di tale varietà di atti è il loro carattere non vincolante dal punto di vista giuridico, che si caratterizza, però, per la significativa valenza politica. All’attualità, il ricorso alla soft law è certamente la più rilevante forma di integrazione fiscale positiva, prioritario strumento per uscire dall’ impasse creatasi, in particolare in tema di fiscalità diretta. Tuttavia tale strumento è stato, proprio recentemente, oggetto di accese critiche, in particolare ad opera del Parlamento europeo, che rivendica il proprio ruolo legislativo, paventando il rischio di un abuso di potere sia rispetto al controllo che deve istituzionalmente spettare al Parlamento stesso, sia nei confronti dei cittadini, in quanto in grado di creare erronee attese riguardo ai propri diritti e di privarli dei mezzi per poter ricorrere in difesa dei propri interessi. Le istituzioni europee devono agire sempre ed esclusivamente nel rispetto del principio di legalità, nei limiti dei loro poteri e sotto il controllo della Corte europea; la Commissione può utilizzare gli strumenti legislativi non vincolanti, ma senza turbare l'ordine giuridico comunitario, permettendo sempre un ruolo attivo al Parlamento ed alla Corte di giustizia.