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fonti del diritto tributario
Tipologia: Appunti
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Con il termine «fonti del diritto» si intendono tutti quegli atti o fatti che sono in grado di creare o innovare il sistema giuridico. Si distingue a tal proposito tra fonti di produzione, cioè quelle che creano il diritto, e fonti di cognizione, cioè quelle che rendono conoscibile il diritto (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
Rientrano tra le fonti del diritto tributario:
La Costituzione:
Ai fini del diritto tributario rilevano i seguenti principi:
La legge ordinaria dello Stato:
Per legge devono intendersi:
La novella del Titolo V non ha attribuito alle regioni a statuto speciale maggiore autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario ma ha esplicitamente riconosciuto alle prime, come evidenziato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 2008, di poter immediatamente legiferare in materia fiscale in applicazione delle proprie disposizioni statutarie ed in armonia con i «principi del sistema tributario dello Stato », attraverso un’autonoma valutazione di coerenza, nell’istituire tributi, del proprio sistema con quello statale. Comuni e Province possono esercitare una sfera di autonomia teoricamente abbastanza ampia negli spazi loro riservati nei tributi locali introdotti con leggi statali o regionali. Nella pratica, Regioni, Comuni e Province gestiscono numerosi tributi locali, di fatto introdotti ancora esclusivamente con legge statale: i margini di autonomia sono delineati dalla possibilità attribuita a tali enti di modificare l’aliquota nel rispetto di limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge.
Da ultimo, tra le fonti nazionali del diritto tributario devono farsi rientrare: i regolamenti governativi e ministeriali:
Fonti europee:
Ogniqualvolta una norma europea esprima principi generali, precisi e incondizionati, deve avere efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Proprio in campo fiscale la
Accanto alle fonti tradizionali si sono lentamente affermate alcune fonti atipiche, denominate genericamente soft law, che hanno assunto, in campo fiscale, un ruolo del tutto peculiare. La soft law , non giuridicamente vincolante in senso stretto, ha permesso alla Commissione europea di incidere significativamente sul processo d integrazione europea, in particolare in quei settori - come la fiscalità, appunto - in cui gli Stati sono meno disposti a cedere parte della propria supremazia. Negli ultimi venti anni si è avuta una significativa produzione di atti atipici, in forma di raccomandazioni, pareri, orientamenti, comunicazioni, note interpretative, codici di condotta, accordi politici fra Stati membri: il tratto comune di tale varietà di atti è il loro carattere non vincolante dal punto di vista giuridico, che si caratterizza, però, per la significativa valenza politica. All’attualità, il ricorso alla soft law è certamente la più rilevante forma di integrazione fiscale positiva, prioritario strumento per uscire dall’ impasse creatasi, in particolare in tema di fiscalità diretta. Tuttavia tale strumento è stato, proprio recentemente, oggetto di accese critiche, in particolare ad opera del Parlamento europeo, che rivendica il proprio ruolo legislativo, paventando il rischio di un abuso di potere sia rispetto al controllo che deve istituzionalmente spettare al Parlamento stesso, sia nei confronti dei cittadini, in quanto in grado di creare erronee attese riguardo ai propri diritti e di privarli dei mezzi per poter ricorrere in difesa dei propri interessi. Le istituzioni europee devono agire sempre ed esclusivamente nel rispetto del principio di legalità, nei limiti dei loro poteri e sotto il controllo della Corte europea; la Commissione può utilizzare gli strumenti legislativi non vincolanti, ma senza turbare l'ordine giuridico comunitario, permettendo sempre un ruolo attivo al Parlamento ed alla Corte di giustizia.