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forme di stato e forme di governo , Sintesi del corso di Diritto Costituzionale Comparato

riassunto completo in tutti i suoi capitoli de "forme di stato e forme di governo" di c.pinelli 2009

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 21/02/2017

g.retrico
g.retrico 🇮🇹

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RIASSUNTO DEL LIBRO
“FORME DI STATO E
FORME DI GOVERNO”
C. PINELLI
LO STATO ASSOLUTO - 16' al 18' secolo
L'epoca che precede è caratterizzata dalla presenza delle grandi
monarchie, su base territoriale all'interno delle quali iniziano a
distinguersi le varie funzioni pubbliche.
Vi è un ordine giuridico pluralistico e un'articolazione decentrata del
potere pubblico, ma convivono ancora consuetudini derivanti da alcuni
istituti medievali.
DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO
Lo STATO si afferma come nuova FORMA di CONVIVENZA e con
l’accordo di WESTFALIA (1648) i principali stati europei si riconoscono
ciascuno come ente indipendente e pari ordinato agli altri.
Al VERTICE dello STATO vi è LA CORONA e il re è “solo” la persona
fisica che di volta in volta è titolare di essa.
L'insieme delle FUNZIONI PUBBLICHE venivano imputate allo STATO,
SOGGETTO ARTIFICIALE impersonato dalla persona del monarca.
La concezione POLITICA-PUBBLICISTICA dello stato, dove i beni e le
attività pubbliche sono riferite allo stato quale ente impersonale e
perpetuo, sostituisce la concezione PATRIMONIALE-PRIVATISTICA dello
stato, dove beni e le attività pubbliche appartengono al monarca.
FRANCIA, INGHILTERRA E SPAGNA FANNO I CONTI CON IMPERO E
CHIESA:
1- Francia e Inghilterra lottano per ottenere l'indipendenza dalla
Chiesa
1- In Francia la lotta per l'indipendenza dalla chiesa porta
all'assolutismo regio
2- In inghilterra, i re della dinastia Tudor si appoggiano al
Parlamento.
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Scarica forme di stato e forme di governo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity!

RIASSUNTO DEL LIBRO

“FORME DI STATO E

FORME DI GOVERNO”

C. PINELLI

LO STATO ASSOLUTO - 16' al 18' secolo L'epoca che precede è caratterizzata dalla presenza delle grandi monarchie, su base territoriale all'interno delle quali iniziano a distinguersi le varie funzioni pubbliche. Vi è un ordine giuridico pluralistico e un'articolazione decentrata del potere pubblico, ma convivono ancora consuetudini derivanti da alcuni istituti medievali. DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO Lo STATO si afferma come nuova FORMA di CONVIVENZA e con l’accordo di WESTFALIA (1648) i principali stati europei si riconoscono ciascuno come ente indipendente e pari ordinato agli altri. Al VERTICE dello STATO vi è LA CORONA e il re è “solo” la persona fisica che di volta in volta è titolare di essa. L'insieme delle FUNZIONI PUBBLICHE venivano imputate allo STATO, SOGGETTO ARTIFICIALE impersonato dalla persona del monarca. La concezione POLITICA-PUBBLICISTICA dello stato, dove i beni e le attività pubbliche sono riferite allo stato quale ente impersonale e perpetuo, sostituisce la concezione PATRIMONIALE-PRIVATISTICA dello stato, dove beni e le attività pubbliche appartengono al monarca. FRANCIA, INGHILTERRA E SPAGNA FANNO I CONTI CON IMPERO E CHIESA: 1- Francia e Inghilterra lottano per ottenere l'indipendenza dalla Chiesa 1- In Francia la lotta per l'indipendenza dalla chiesa porta all'assolutismo regio 2- In inghilterra, i re della dinastia Tudor si appoggiano al Parlamento.

2- La Spagna invece riconosce la Chiesa e i suoi re si dicono cattolici e mirano a fondare un nuovo impero. ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO POTERE Riguardo l’organizzazione del pubblico potere abbiamo 3 TOERIE riguardo la SOVRANITA’ dello stato: HOBBES: Secondo cui lo stato è frutto di una CONVENZIONE TACITA TRA I SUDDITI, che chiedono SICUREZZA, e il SOVRANO nel garantirgliela acquista un POTERE ASSOLUTO su di essi. BODIN (giurista e alto funzionario del re di Francia): NELL' ANCIEN RÉGIME: La titolarità degli uffici pubblici era attribuita a chi l' avesse acquistata, per se e per i propri eredi (venalità delle cariche).  I RE chiamavano a corte i nobili per controllarli  Gli editti fiscali erano patteggiati con il clero, con le comunità di arti e mestieri, con le città e con altre struttire corporative. Continue negoziazioni che impedivano quindi il vero accentramento del potere. Per questo BODIN vede NEL LEGIFERARE SENZA LIMITI la sola prerogativa sovrana capace di MOSTRARE E RAGGIUNGERE L'ASSOLUTISMO, e il POTERE LEGISLATIVO, prerogativa di chi esercita la sovranità, sovrasta necessariamente gli altri poteri. In qualsiasi forma di stato. La sovranità non può essere spartita, appartiene in maniera necessariamente indivisibile allo stato. ALTHUSIUS (tedesco): dopo Bodin elabora una teoria alternativa. Per Althusius l'unità politica (che porta all'assolutismo) è il risultato di una PROGRASSIVA ASSOCIAZIONE tra comunità di ogni livello (famiglie, villaggi, città, province, regni o stati, impero) in un PATTO che individua FINI E UTILITÀ COMUNI e compone una COMUNITÀ MAGGIORE senza che questa assorba le sfera giuridica delle comunità minori che vi fanno parte. Lo stato, pur godendo della sovranità esclusiva, trova un LIMITE nel diritto particolare degli associati che ne fanno parte. CONFORMAZIONE E GARANZIE GIURIDICHE DEI SOGGETTI Durante l'assolutismo il PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO (Principio giuridico in base al quale le leggi di uno Stato obbligano tutti coloro, anche se stranieri, che vivono sul suo territorio) subentra sostituisce il PRINCIPIO DI PERSONALITÀ (Espressione che indica un sistema in cui, mancando un’unica legge territoriale vincolante per tutti i soggetti di un medesimo ordinamento, viene a questi ultimi concesso di vivere secondo le leggi della natio o della stirpe di appartenenza) Ciò si verifica attraverso:

  1. la DELIMITAZIONE dello spazio politico (Westfalia 1648)
  2. la tendenza degli stati di MONOPOLIZZARE sul territorio la PRODUZIONE del DIRITTO POSITIVO Lo Stato Assoluto tenta di realizzare, grazie ad un CONTROLLO NORMATIVO CENTRALE, l'uniformità dei comportamenti su tutto il territorio, ma la volontà dei sovrani di creare un “monopolio” nella produzione di leggi incontra continue resistenze in sede locale dove è ancora forte la presa del DIRITTO CONSUETUDINARIO. ES: FRANCIA: DIRITTO CIVILE è fortemente limitato dal DIRITTO CONSUETUDINARIO.

nelle quali il potere di direzione politica è ripartito fra due soggetti:

  1. MONARCHIA: la cui fonte di legittimazione è data dalla tradizione nazionale
  2. PARLAMENTO: la cui fonte di legittimazione è data dell’elezione popolare. In quelle moniste, fonte di legittimazione e potere di direzione politica sono invece concentrati in un solo soggetto. Nella forma di Stato liberale, il superamento di ogni pretesa di legittimazione trascendente del pubblico potere si intreccia con una nuova conformazione giuridica degli individui, definiti cittadini e resi titolari di diritti in condizioni di eguaglianza di fronte alla legge, che riflette l’idea di autodeterminazione individuale. CONFORMAZIONE E GARANZIE GIURIDICHE DEI SOGGETTI Con lo Stato liberale si conclude la lunga parabola che dal principio di personalità del diritto conduce all’affermazione del principio di territorialità e dello Stato-Nazione. Nello stato liberale vi è l’eguaglianza fra soggetti che si riferisce: o all’essere tutti destinatari di precetti giuridici (profilo passivo) o alla idoneità a diventare titolari di diritti. Tali diritti e obblighi sono stabiliti dalla LEGGE, che nell’età liberale conquista il PRIMATO sulle altre fonti del diritto, sancito nelle costituzioni o nei titoli preliminari dei codici civili, cui pure viene riconosciuto valore costituzionale.La legge è considerata atto eteronomo di produzione normativa, nella misura in cui i suoi autori , i membri del Parlamento, non coincidono con i suoi destinatari, i cittadini; in questo si differenzia dalla consuetudine e dalle altre fonti autonome, ossia prodotte dai loro stessi destinatari. Il primato della legge su tali fonti, che avevano mantenuto fino ad allora uno spazio rilevante, equivale a marcare una distanza irriducibile fra organo di produzione normativa e destinatari dell’atto. La legge è definita:
  3. GENERALE: in quanto non solo vincola tutti i cittadini, ma dispone per il suo contenuto precettivo nei loro confronti;
  4. ASTRATTA: perché il precetto legislativo non si esaurisce come un singolo atto di volontà ma è ripetibile nel tempo. Ciò consente al giudice di commisurare la conformità della legge degli atti particolari e concreti del potere esecutivo, che in quanto tali possono incidere direttamente sui diritti individuali. Per altro verso, i contenuti di generalità e astrattezza sono ascritti alla legge quale opera del Parlamento, organi della Nazione. Lo stesso carattere artificiale e astratto connota infine la rappresentanza politica. STATO LIBERALDEMOCRATICO Caratteristica principale di questa forma di stato fu l’adozione, fra la seconda metà del 19’ secolo e il primo ventennio del 20’ secolo, di tutti gli Stati liberali, del SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE con cui si riconobbero almeno di fatto la LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, dunque di formare partiti, indispensabili per l’esercizio del VOTO IN DEMOCRAZIA. DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO L’innesto del suffragio universale nello Stato liberale TRASFORMÒ la democrazia da SEMPLICE IDEOLOGIA in un SISTEMA ISTITUZIONALE, e ci consente di definire LIBERALDEMOCRATICA la forma di Stato prevalente nell’epoca. Il SUFFRAGIO UNIVERSALE:
  5. introdusse per la prima volta nella storia la DIMENSIONE ORIZZONTALE della PARTECIPAZIONE DI MASSA;
  6. il popolo esce per sempre da uno stato di IRRILEVANZA, ed è posto al CENTRO della SFERA PUBBLICA;
  7. Nell’avvicendarsi delle forme di Stato la sua introduzione segna uno spartiacque.

ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO POTERE

In quest’epoca si configura il successo del MODELLO PARLAMENTARE, che viene spesso spiegato con l’omogeneità culturale del popolo inglese. CONFORMAZIONE E GARANZIE GIURIDICHE DEI SOGGETTINell’epoca liberale abbiamo l’esclusiva attribuzione alla legge dei caratteri della generalità ed astrattezza e il primato sulle altre fonti del diritto attraverso:

  • L’AFFERMAZIONE DELLA CITTADINANZA
  • La MATRICE INDIVIDUALISTICA del DIRITTO DI PROPRIETÀ e dell’INIZIATIVA ECONOMICA in regime di libera concorrenza. LO STATO TOTALITARIO Lo Stato totalitario fu una forma di Stato ben PIÙ COMPLESSA di una dittatura personale, e ben PIÙ MODERNA dello Stato assoluto. Questa forma di stato si basava sul radicale RIFIUTO di tutte le NOZIONI BASILARI dello STATO LIBERALE, accusato di ingannevole astrattezza. Lo Stato totalitario si identifica per i seguenti caratteri:
  • SOPPRESSIONE delle LIBERTÀ POLITICHE E CIVILI, sia individuali che collettive
  • ABOLIZIONE O GRAVE COMPROMISSIONE:
  1. della SEPARAZIONE DEI POTERI (al di là delle ripartizioni formali delle funzioni pubbliche fra organi od apparati);
  2. del PRINCIPIO DI LEGALITÀ
  • Gli ENTI LOCALI sono privati di ogni AUTONOMIA POLITICA;
  • L’INDIRIZZO POLITICO è concentrato in UN PARTITO, a sua volta dominato da un dittatore o da una ristretta oligarchia di capi;
  • ABBIAMO INOLTRE:  MODELLI PRESTABILITI di cultura, stili di vita, e apprendimenti collettivi;  VERITÀ UFFICIALE SUL PASSATO che sostituisce le elaborazioni della memoria nazionale  RICERCA SCIENTIFICA posta al servizio dei progetti militari e civili dello Stato, e degradata a tecnologia;  MANIPOLAZIONE della coscienza individuale in vista della TOTALE SOTTOMISSIONE alla volontà dei titolari del pubblico potere. Riguardo la SOPPRESSIONE delle LIBERTÀ POLITICHE E CIVILI (Considerazioni) Per HELLER la dittatura ha bisogno ancor di più della stessa democrazia  di LEGITTIMARSI DEMOCRATICAMENTE e allo scopo DISCREDITA come ANTIDEMOCRATICHE le LIBERTÀ BORGHESI:
  • di opinione
  • di associazione
  • di riunione
  • di stampa
  • di voto segreto Per separare il liberalismo dalla democrazia, NON BASTAVA dunque ELIMINARE le libertà individuali. Occorreva, nello stesso tempo, SCREDITARE il pluralismo politico e utilizzare il partito (strumento tipico di aggregazione del consenso in democrazia ormai stabilmente presente nella sfera pubblica dopo l’avvento del suffragio universale) per raggiungere tutti gli strati sociali; cosicché il popolo sarebbe divenuto massa amorfa, MANIPOLABILE dall’alto. DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO Quanto alla concezione dello spazio politico, gli Stati totalitari si assomigliavano per la tendenza all’ESPANSIONE ILLIMITATA ALL’ESTERNO. ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO POTERE

 ESTENDONO l’applicazione del PRINCIPIO DEMOCRATICO all’intera struttura complessiva della comunità statuale (oltre la sfera dei RAPPORTI POLITICI strettamente intesi). Le Costituzioni dello Stato costituzionale, predeterminando fini e regole fondamentali di convivenza, esprimono al massimo grado quella superba pretesa della DURATA che differenzia la Costituzione dalle altre fonti del diritto. Una pretesa simile viene sostenuta:

  • dalla STRUTTURA RIGIDA: che consente di modificare il testo con uno specifico procedimento di revisione;
  • dalla SOTTOPOSIZIONE della LEGISLAZIONE ORDINARIA al GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ: che consente di adeguare il significato dei principi ivi contenuti alle mutate condizione della convivenza. Le nuove Costituzioni, ESPLICITANDO I PRINCIPI e dunque i FINI DELLA CONVIVENZA, sottraggono allo STATO (quindi ai PUBBLICI POTERI che per esso agivano) l’IDEOLOGIA STATALISTA di depositario di fini imperscrutabili, ponendo quindi tutti i pubblici poteri che per lo Stato agiscono, Parlamento compreso, sotto l’impero dei PRINCIPI COSTITUZIONALI. Lo Stato diventa quindi uno STRUMENTO per ATTUARE tali principi: strumento indispensabile, ma non più un soggetto capace di VOLERE attraverso i suoi organi, e perciò di scegliere anche i fini ultimi della convivenza. I fini dello Stato costituzionale sono i principi delle Costituzioni (non sono i fini di cui lo Stato possa disporre) DELIMITAZIONE DELLO SPAZIO POLITICO La SOVRANITÀ ESTERNA degli stati non equivale più ad onnipotenza, nella misura in cui PERDE la carica di ideologia statalistica. Questo è attestato da:  la Carta delle Nazioni Unite  la Dichiarazione Universale  le stesse Costituzioni nazionali Le quali:
  • si ispirano al concetto promozionale di pace;
  • fissano condizioni di:  apertura del diritto interno all’ordinamento;  apertura ad organizzazioni internazionali mosse dal medesimo obiettivo. ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO POTERE Nello stato costituzionale l’organizzazione dei pubblici poteri è molto più AMPIA della forma di governo in senso stretto; le costituzioni:  disciplinano gli organi di indirizzo ed i loro rapporti;  ripartiscono il pubblico potere in una pluralità di enti, organi ed istituti (ciascuno dei quali provvisto di una propria QUOTA DI LEGITTIMAZIONE e reso titolare di distinte e coordinate funzioni). Fra le innovazioni più ricorrenti possiamo annoverare:  Un’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE dello Stato secondo il modello FEDERALE O REGIONALE;  Lo SPAZIO, più o meno consistente, assegnato ad istituti di democrazia diretta a partire dal referendum; Queste prime due innovazioni riflettono l’affermazione di una VISIONE PLURALISTICA della DEMOCRAZIA. Una democrazia non più esaurita nella rappresentanza politica nazionale (come all’epoca dello Stato liberaldemocratico) ma articolata in forme e sedi ulteriori.

 L’ISTITUZIONE di giurisdizioni investite del controllo di legittimità costituzionale delle legge e di altre funzioni specifiche, distinte da quelle dei giudici comuni;  Il POTENZIAMENTO o la PRIMA AFFERMAZIONE dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri, anche con individuazione di organi di autogoverno. Queste restanti innovazioni di tipo organizzativo introdotte dalle Costituzioni dello Stato costituzionale riflettono esigenze di garanzia in precedenza sconosciute. La sottoposizione delle leggi al controllo di legittimità costituzionale esprime :

  • il PRIMATO della Costituzione su tutte le fonti del diritto nazionale;
  • uno SPOSTAMENTO del momento delle garanzie dei diritti soggettivi dal legislativo (perno dello stato liberaldemocratico) al potere GIURISDIZIONALE e della CORTE COSTITUZIONALE. La forte valorizzazione delle garanzie giurisdizionali dei diritti realizzata con lo Stato costituzionale svincola i giudici da un ruolo subordinato nei confronti della sfera politica e pone in una nuova luce l’esigenza di separare i poteri. CONFORMAZIONE E GARANZIE GIURIDICHE DEI SOGGETTI La ragion d’essere più profonda dello Stato costituzionale consiste nel rispetto per la persona umana. Le Costituzioni:
  1. riflettono l’apprendimento delle conseguenze cui può portare il disprezzo della persona di cui parla la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo;
  2. avviano processi di apprendimento fondati sui principi di dignità, libertà ed eguaglianza. La costituzione dello Stato costituzionale, provvista di regole e di istituti, ma caratterizzata da determinati principi, è si un diritto più alto, ma non più astratto della legge. Nella costituzione il potere sovrano è disciplinato nelle sue manifestazioni, perché disposto da un testo che racchiude un condiviso patrimonio di valori, compresa la democrazia pluralistica. L’esigenza di limitare ogni concentrazione di potere, anche quando riferita al soggetto titolare della sovranità, si combina, di nuovo, con una valutazione positiva degli esiti concreti della sua differenziazione. LA COSTITUZIONE DI WEIMAR Merita un discorso a parte la Costituzione di Weimar (VAIMAR) del 1919 (GERMANIA Stato Federale) Anzitutto i congegni di stabilizzazione dell’esecutivo vi venivano giustapposti alla previsione dell’elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. L’elezione popolare del Presidente del Reich (IMPERO Guglielmino) (RAIH “h” aspirata) prevista dalla Costituzione di Weimar faceva del Capo dello Stato un organo elettivo e a scadenza precostituita, al pari dei membri del Reichstag (Parlamento Tedesco RAIH STAG) La costituzione affidava al Presidente i poteri di
  • nomina e revoca discrezionale del Cancelliere;
  • scioglimento;
  • ricorso ad ordinanze straordinarie in casi di emergenza. La fiducia non doveva essere formulata espressamente, ma era presunta fino a quando il Reichstang non l’avesse revocata, per cui, in assenza di una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo, il Presidente poteva optare per la nomina di un Governo di minoranza o per lo scioglimento del Reichstang.

Indici di riconoscimento della forma parlamentare sono quindi:

  1. la sussistenza del rapporto fiduciario (fiducia che caratterizza questa forma di governo e quella SEMIPRESIDENZIALE ).
  2. la presenza di tre organi  PARLAMENTO / GOVERNO / CAPO DELLO STATO (che ha poteri diversi nei vari ordinamenti) Viene definito infatti come regime:
  3. a due poteri (legislativo/parlamento e esecutivo/governo)
  4. e tre organi (si assegna al terzo quello di riequilibrare i punti di forza.) La STABILITÀ DI GOVERNO è indice di funzionalità solo quando dimostra la capacità di perseguire obbiettivi quali:
  5. la STABILITÀ dell'ordinamento costituzionale;
  6. l'EFFICIENZA dell'azione pubblica;
  7. la RESPONSABILITÀ della maggioranza parlamentare e del governo. Un sistema caratterizzato da INSTABILITÀ non può garantire un'efficiente azione di governo  può capitare però che un governo STABILE non riesca a raggiungere i propri obiettivi. PUNTI DI FORZA: STABILITA’ DI GOVERNO PUNTI DI DEBOLEZZA: Un sistema caratterizzato da INSTABILITÀ non può garantire un'efficiente azione di governo  può capitare però che un governo STABILE non riesca a raggiungere i propri obiettivi. In se per se la stabilità di governo si configura quindi come un arma a doppio taglio. MODELLO PRESIDENZIALE: Questo modello è caratterizzato dal fatto che:
  • gli elettori votano direttamente per un presidente
  • il presidente NON PUÒ ESSERE RIMOSSO dall'assemblea
  • i titolari di ciascuna istituzione sono RESPONSABILI DI FRONTE AGLI ELETTORI per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate dalla costituzione. PUNTI DI FORZA: La SUPERIORITÀ di questo modello consiste nel risolvere a monte il problema della stabilità di governo attraverso la NON RIMOZIONE DEL PRESIDENTE PUNTI DI DEBOLEZZA: le FUNZIONI sono nettamente separate tra di loro (mancando la fiducia), per questo motivo si possono creare conflitti cronici tra le stesse o possono crearsi situazioni di stallo a pregiudicare il buon funzionamento del circuito di responsabilità. Questi, come gli altri modelli, hanno come si è visto punti di forza e di debolezza, e ciò che si deve guardare, per trovare il modello migliore, è come vengono affrontati i problemi. UNA CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI Una prima classificazione è fatta in base agli ORGANI LEGITTIMATI

DALL'ELEZIONE A SUFFRAGIO UNIVERSALE:

 MONISTA: viene eletto solo il parlamento;  DUALISTA: viene eletto sia il parlamento che il presidente della repubblica; All'interno di questa prima classificazione ve n'è una ulteriore in base agli ORGANI CHE PARTECIPANO ALL'INDIRIZZO POLITICO:  MONISTA PARLAMENTARE: sistema a tre organi: parlamento, governo e capo dello stato;  MONISTA DIRETTORIALE: sistema a due organi: parlamento e governo (solo svizzera) Governo Direttoriale Svizzero: Gli elettori eleggono a suffragio universale il consiglio nazionale. Il consiglio nazionale insieme al consiglio degli stati (altra camera in cui sono rappresentati i cantoni e gli stati membri della federazione) elegge il consiglio federale (governo). Il consiglio federale, per costituzione, non può essere revocato e dura in carica 4 anni. Viene rinnovato dopo ogni rinnovazione del consiglio nazionale (art. 96 cost). Il capo dello stato è eletto annualmente dal governo stesso tra i suoi membri, è privo di poteri sostanziali. È effettiva la separazione dei poteri tra governo e parlamento.  DUALISTA PARLAMENTARE (O SEMIPRESIDENZIALE): sistema a tre organi: parlamento, presidente e governo.  DUALISTA PRESIDENZIALE: sistema a due organi: parlamento e presidente col suo governo (solo stati uniti) Governo semipresidenziale: Nonostante il presidente sia eletto a suffragio (come nel mod. presidenziale), vi è un rapporto di fiducia tra parlamento e governo (è QUI CHE SI DISTINGUE dal mod. presidenziale). Tra le varie classificazioni, ce ne sono altre due: PRESIDENZIALISMO (variabile mod. presidenziale): Il presidenzialismo è presente in AMERICA LATINA e RUSSIA: il presidente è eletto a suffragio e ha forti poteri normativi e discrezionali, spesso invadendo le sfere di governo e parlamento violando il principio di separazione dei poteri. ASSEMBLEARISMO (variante del mod. parlamentare):

  1. si ha quando il PARLAMENTO prevarica con il proprio potere il GOVERNO (questo crea instabilità di governo)
  2. anche qui come nel presidenzialismo vi è inoltre la violazione della divisione dei poteri. E' possibile la comparazione solo tra i modelli parlamentari (dualisti e monisti). Poiché il modello presidenziale è presente solo negli stati uniti e quello direttoriale solo in svizzera. Per comparare le varie esperienze di questi 2 governi parlamentari si prendono in considerazione:

radicalmente opposte, ove non sono presenti partiti di dimensioni e forza politica tali da egemonizzare la guida politica entro ciascuno dei due poli. SISTEMI ELETTORALI Il sistema elettorale è il sistema con cui i VOTI DEGLI ELETTORI vengono trasformati in SEGGI ELETTORALI. La SCELTA del sistema elettorale incide sulle modalità di voto e concorre a strutturare il sistema politico. I principali sistemi elettorali sono:  MAGGIORITARIO (a turno unico o doppio turno)  PROPORZIONALE SISTEMA MAGGIORITARIO : Ottiene il seggio il candidato che raggiunge la maggioranza di voti nel collegio. È a TURNO UNICO quando è richiesta la maggioranza relativa e quindi vi sarà sicuramente un vincitore. Quando è richiesta la maggioranza assoluta, tale certezza c'è solo quando LE LISTE SONO DUE. Altrimenti, si ha una sistema a DOPPIO TURNO (cosa che accade sempre) e nel secondo turno accedono i due candidati meglio piazzati (ballottaggio) o quelli che abbiano superato una certa soglia di voti (sbarramento). SISTEMA PROPORZIONALE : I seggi sono assegnati in base al numero di voti ricevuti. PRO Il sistema maggioritario è il più adatto a fornire una buona maggioranza ma questo a discapito della rappresentatività elettorale. CONTRO PRO CONTRO Il sistema proporzionale riflette in pieno le scelte degli elettori ma crea molte difficoltà alla formazione di una forte maggioranza parlamentare. Si tende a pensare che proporzionale=democrazia, ma questo è smentito dal fatto che molti sistemi democratici utilizzano sistemi maggioritari. *L'insediamento dei partiti sul territorio inoltre non influenza il sistema proporzionale ma quello maggioritario nel quale verranno premiati i partiti con forte insediamento locale in virtù della regola della maggioranza nel collegio. Volendo fare alcuni esempi riguarrdo i paesi: GRAN BRETAGNA E STATI UNITI: sistema maggioritario, sistema bipartitico (ma lo erano già) ITALIA: dal 94 al 2005 vigeva il sistema maggioritario, prima proporzionale (ora misto) e questo ha ridotto nel lungo periodo al multipartitismo estremo. VARIABILI CHE INCIDONO SUGLI EFFETTI DEL SISTEMA ELETTORALE Diverse sono le variabili che incidono sul sistema elettorale: VARIABILI CONNESSE ALLA FORMULA ELETTORALE PROPORZIONALE A) DIMENSIONE DEI COLLEGI: minore è il loro numero, minore la loro rappresentatività e anche un sistema proporzionale può

rivelarsi maggioritario. B) METODO PER RIPARTIRE IN VOTI I SEGGI due metodi:  Quoziente corretto: consiste nel dividere il numero dei voti ottenuti da TUTTE le LISTE del collegio per il NUMERO DEI SEGGI da assegnare, numero però CORRETTO al fine di ottenere la giusta proporzione tra voti e seggi.  Quoziente divisore: consiste, invece, nel dividere il numero di voti ottenuto da OGNI LISTA per un COMUNE DIVISORE. C) CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: PRECLUDE di ottenere SEGGI a quelle LISTE che hanno ricevuto un numero di VOTI INFERIORI ad una soglia che oscilla tra il 2 e il 5% D) PREMI DI MAGGIORANZA: ATTRIBUZIONE di un certo numero di SEGGI alla LISTA, o alla COALIZIONE, che ha ottenuto PIÙ VOTI, col risultato di garantirle una maggioranza forte. Tutte queste variabili possono portare a risultati SIMILMAGGIORITARI. VARIABILI CONNESSE ALLA FORMULA ELETTORALE MAGGIORITARIA A) IL TURNO UNICO: può PORTARE ad un sistema politico bipolare, o addirittura bipartitico, purchè manchino partiti fortemente radicati in alcune aree territoriali che invece sarebbero premiate dal maggioritario. B) IL DOPPIO TURNO: può concorrere a TRASFORMARE un sistema multipolare in bipolare. Questo per gli effetti che produce sull'elettore che al primo turno sceglie chi votare di propria volontà, al secondo turno invece, quando le opzioni di voto si riducono solo a due solitamente, l'elettore tende a votare per chi considera il “meno peggio” o non votare affatto. Inoltre, spesso, dopo il primo turno, molti partiti minori si COALIZZANO con quelli che andranno in secondo turno, tutto sotto gli occhi degli elettori, avvantaggiando così la democrazia. ESEMPI DI COMPARAZIONE TRA FORME DI GOVERNO PARLAMENTARI Modello a matrice MONISTA prodotto da CONVENZIONI COSTITUZIONALI (Regno Unito) *Nel diritto costituzionale una convenzione costituzionale è una convenzione, stipulata talora in modo espresso ma più di frequente in modo tacito, con la quale i TITOLARI DI ORGANI COSTITUZIONALI stabiliscono REGOLE DI CONDOTTA per L'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, intervenendo negli spazi lasciati liberi dalla costituzione e da altre fonti scritte. È considerata una fonte del diritto. Proprio perché operano negli spazi lasciati liberi dalle fonti scritte, le convenzioni costituzionali hanno un ruolo molto rilevante in quegli ordinamenti, quale quello britannico, privi di costituzione scritta. Il governo del Regno Unito è caratterizzato da un assetto BIPARTITICO e da una ALTERNANZA tra maggioranze costituite da partiti coesi tra di loro.

secondo le aspettative;  POTERE SOSTANZIALE di scioglimento che però spetta formalmente alla corona. Il rovescio della medaglia dell'unione delle due cariche è che il primo ministro deve tenere sempre sotto controllo il suo partito questo può portare, per motivi personali o per volontà del partito, alla DECADENZA del primo ministro e al SUBENTRO di un nuovo leader nominato dal partito. Modello a matrice MONISTA prodotto da CONGEGNI DI RAZIONALIZZAZIONE (Germania) Fra i modelli monisti parlamentari è quello che più permette di raggiungere la stabilità di governo, tramite congegni di razionalizzazione e altre misure costituzionalmente previste. I congegni di razionalizzazione sono tre:  RAFFORZAMENTO DELLA FIGURA DEL CANCELLIERE (PRIMO MINISTRO): E’ eletto dal Bundestag a maggioranza assoluta e nominato dal presidente federale che, su sua proposta, nomina e revoca anche i ministri. (l'elezione parlamentare rende il primo ministro SUPERIORE agli altri). L’ art. 65 della costituzione affida al cancelliere il poteri di:  DETERMINARE le direttive politiche generali (all'interno delle quali ogni ministro svolge autonomamente gli affari di sua competenza);  REVOCARE i ministri, conferito al presidente federale solo formalmente;  PREVISIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA (art. 67 cost.): Il Bundestag può esprimere al presidente federale la SFIDUCIA nei confronti del cancelliere solo quando elegge a maggioranza assoluta un suo successore e chiede al presidente federale di revocare il cancelliere federale in carica. Il presidente deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto. Questo fa si che non si creino crisi di governo perchè nel momento in cui il parlamento decide di revocare il primo ministro c'è già il suo successore;  PREVISIONE TASSATIVA DELLE FATTISPECIE CHE AUTORIZZANO IL PRESIDENTE FEDERALE AD ESERCITARE IL POTERE DI SCIOGLIMENTO DEL BUNDESTAG : La costituzione prevede due ipotesi tassative:  la prima quando il Bundestag a seguito di due votazioni infruttuose in cui è richiesta la maggioranza assoluta elegge il cancelliere a maggioranza relativa in questi casi il presidente federale può NOMINARE l'eletto cancelliere o SCIOGLIERE il bundestag.

 La seconda ipotesi invece si ha quando il cancelliere propone lo scioglimento del bundestag al presidente federale a seguito della proposizione di una questione di fiducia RESPINTA dal bundestag  in questo caso il presidenteha 21 giorni di tempo per decidere lo scioglimento del parlamento.)  A meno che questo, nel frattempo, non elegga un altro cancelliere (art. 68). In questi casi si ravvisa comunque un margine di discrezionalità del presidente il quale si trova davanti alla scelta di un governo minoritario e lo scioglimento. Per quanto riguarda invece le altre MISURE che insieme a questi congegni hanno contribuito al raggiungimento della stabilità occorre menzionare:  IL SISTEMA ELETTORALE: che è di tipo proporzionale. Metà dei seggi sono eletti in collegi uninominali, l'altra metà sulla base del criterio proporzionale. Se un partito ottiene nei collegi uninominali un numero di seggi superiore a quello che gli spetta sulla base del riparto proporzionale viene aumentato contestualmente il numero dei membri del bundestag;  CLAUSOLA DI SBARRAMENTO COME CORRETTIVO AL CRITERIO PROPORZIONALE: Non risultano eletti quei partiti che non superano una certa soglia di voti. Questo limita il numero di partiti, per eviatare una maggioranza debole e quindi una stabilità minata, senza incidere sulla loro dislocazione in parlamento;  SCIOGLIMENTO PARTITI ANTISISTEMA: ART. 21 COST. Prevede lo scioglimento di quei partiti che per le loro FINALITÀ tendono a DANNEGGIARE o ELIMINARE l'ordinamento democratico (o liberale) o MINACCIARE la repubblica federale tedesca. Quest'articolo fa di quella tedesca una “DEMOCRAZIA PROTETTA”. Lo scioglimento avviene ad opera del Tribunale Costituzionale. *il ricorso a tale articolo fu alto negli anni della guerra fredda quando la democrazia non era ancora consolidata, in anni più recenti invece, si riformarono alcuni partiti di ispirazione nazista o comunista ma il tribunale costituzionale non intervenne poiché ormai si ha una democrazia forte da reggere anche spinte antidemocratiche. Modello a matrice DUALISTA prodotto da CONGEGNI DI RAZIONALIZZAZIONE (Austria, Finlandia, Irlanda, Islanda, Portogallo)

e della maggioranza. A differenza delle altre esperienze dualiste parlamentari, sotto la V repubblica francese (dal 1958 in vigore ancora oggi ma con delle modifiche) l'elezione diretta del presidente della repubblica è INDISPENSABILE per il raggiungimento del fait majoritaire e del conseguente raggiungimento della stabilità di governo. Ai fini della stabilità di governo, si presuppone una coincidenza tra la maggioranza che elegge il presidente e quella parlamentare. Altrimenti si crea COABITAZIONE  in questo caso il presidente ha due possibilità:  può decidere di sciogliere l'assemblea nazionale (sempre se questa è in carica da più di un anno altrimenti la costostituzione stessa glielo impedisce)  oppure vi è l'autolimitazione del presidente (come accadde a François Mitterand nel 1981, 21° presidente) che si occuperà solo di affari di politica estera e difesa lasciando al primo ministro, leader della maggioranza parlamentare, i poteri di indirizzo politico. Rispetto agli altri assetti dualisti parlamentari la stabilità della V repubblica appare più problematica:  quando le maggioranze coincidono il presidente ha molti più poteri rispetto alle forme di governo democratiche;  quando invece divergono vi è una redistribuzione del potere che va a minare il circuito di responsabilità di fronte agli elettori che non sapranno a chi dare meriti/colpe per la gestione del potere. Excursus Storico: Nel 1946, durante la guerra fredda e un governo provvisorio diretto da Charles de Gaulle (18 presidente della repubblica francese), venne fondata la IV repubblica caratterizzata da sotto:  FORMA di governo parlamentare  CONTROLLO da una serie di COALIZIONI  la NOMINA del presidente del consiglio e dei ministri ad opera dell'assemblea nazionale (parlamento). Nel settembre del 1958 vi fu un referendum popolare in cui de Gaulle proponeva una modifica costituzionale che assegnasse molti più poteri al presidente. Quasi l' 80% dei votanti votò a favore e nell'ottobre del 1958 venne approvata la nuova costituzione che TRASFORMAVA la forma di governo da parlamentare a semipresidenziale. Nel 1958, De Gaulle propose, ma non ottenne l'elezione diretta. Il Presidente era inizialmente eletto da un collegio elettorale, composto da:  membri del parlamento  membri dei consigli generali,  membri delle assemblee dei territori d'oltremare  rappresentanti eletti dai consigli comunali. La durata in carica era 7 anni. Nel 1962, in seguito al referendum (62% dei consensi) ottiene che venisse eletto direttamente dai cittadini. I nuovi artt. 6 e 7 cost prevedono l'elezione a suffragio universale con sistema maggioritario a doppio turno

con ballottaggio. La durata in carica rimane fissa in 7 anni. Dal 1970 sono stati apportati alcuni cambiamenti alla costituzione francese del 1958 al fine di:  RESTAURARE l'autorità statale;  SUPERARE le continue crisi di governo;  REAGIRE alla fine dell'impero coloniale. Nel 1981 l'union nationale de la republique (partito di centrodestra creato da De Gaulle),ottenne la maggioranza assoluta dei seggi e il sistema da multipolare si trasformò in bipolare perchè convinse Mitterand, leader di centrosinistra, a creare una forte coalizione di partiti di sinistra. Questa maggioranza parlamentare, creata di fatto dal presidente della repubblica, faceva si che il governo stesso fosse un organo di emanazione del presidente, andando oltre le previsioni costituzionali. Quindi, il presidente e non il governo, diventava il detentore del potere di determinare e dirigere la politica nazionale ( al contrario di quanto previsto dalla costituzione all'art 20 in favore del governo. Dall'elezione diretta scaturì quindi il paradosso del non rispetto delle previsioni costituzionali poiché il potere si concentra tutto nelle mani del presidente. Tra gli articoli più importanti della costituzione francese è opportuno ricordare: L'art. 49 cost che si limita a prevedere, senza sancire un obbligo in tal senso, che il primo ministro impegna davanti all'assemblea nazionale la responsabilità del governo sul suo programma. La FIDUCIA è dunque presunta in questo caso. La mozione di SFIDUCIA è assoggettata ad una serie di limiti ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti. La stabilità è dunque qui raggiunta limitando i poteri del parlamento a favore di quelli del governo (non prevedendo ipotesi tassative per la mozione di sfiducia come nella costituzione tedesca) Abbiamo poi gli articoli 20, 34, 41-47 con cui i costituenti francesi più che alle relazioni tra parlamento e governo guardarono ai poteri dei singoli organi: → all'art 20 è sancito che “il governo determina e dirige la politica nazionale” → all'art 34 prevede l'istituzione del conseil constitutionnel che ha il compito di verificare a monte il rispetto del riparto di potestà normativa tra leggi (parlamento) e regolamenti (governo) → agli artt. 41-47 è prevista la costituzionalizzazione di aspetti del procedimento legislativo di solito riservati ai regolamenti parlamentari. Con riferimento al presidente della repubblica: La figura del presidente della repubblica rientrava nel disegno costituzionale di spostare i poteri di indirizzo dal parlamento al governo. Il presidente veniva investito di numerosi poteri non soggetti a controfirma ministeriale, tra questi: