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Sintesi esame Sociologia prof. Barbisan - Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Tipologia: Sintesi del corso
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Nella tradizione didattica si esegue di solito una distinzione tra “forme di stato “ e “forme di governo” in cui le prime indicano degli assetti sufficientemente stabilizzati dei rapporti tra cittadini, lo Stato è un complesso di pubblici poteri, un assetto di organizzazione della convivenza su base territoriale (=modo, variabile nel tempo e nello spazio,con cui si organizza la convivenza. Proprio la convivenza su base territoriale è il presupposto fondamentale). Vediamo il formarsi dei primi Stati in Europa verso il XVI secolo, processo accompagnato da un'evoluzione culturale che riesce a prevalere su altre. Parlando invece di forme di Governo si presuppone la separazione dei poteri, la quale comincia ad affermarsi in più di un ambito statale solo tra il XVII ed il XIX secolo. Quando si parla di assetti sufficientemente stabilizzati ci si riferisce ad una concezione in cui si presuppone la possibilità di individuare una forma di Stato o governo durevole nel tempo ed in un certo modo (quindi nel riferimento al rapporto Stato-cittadini). Le due nozioni vengono distinte ma esse sono anche connesse: vengono distinte perchè una stessa forma di governo (es. parlamentare) funzionerà in modi diversi in uno Stato liberale piuttosto che in uno Socialista; tuttavia, sono anche connesse perchè forme di governo diverse incideranno diversamente sulle modalità di convivenza di una stessa forma di Stato. Queste ultime vengono anzitutto distinte in base a periodi; per eseguire una comparazione tra le forme di Governo occorre che tra esse ci sia un minimo di omogeneità, e che quindi possano essere inserite in una stessa forma di Stato. La trattazione avverrà secondo uno schema definito:
Lo Stato costituzionale si riferisce a un numero assai maggiore di esperienze, e nel frattempo modelli diversi da quello parlamentare hanno rilevato prestazioni democratiche ad esso non inferiori. Una volta riscontrata la ricorrenza, in un dato ordinamento dei principi costituzionali liberaldemocratici, non ci si è chiesti più tanto se la forma di Governo fosse conforme alla democrazia, quanto se fosse in grado di funzionare. Anche se abbiamo cessato di distribuire patenti di democraticità a singoli modelli organizzativi, le modalità del loro rendimento continuano a interessarci dal punto di vista democratico. Es. il modello parlamentare. La stabilità di Governo è il più significativo indice di funzionalità di questo modello: dal momento che la durata in carica del Governo dipende dalla permanenza del rapporto di fiducia parlamentare, più a lungo il Governo resta in carica in corso di legislatura, maggiore sarà il rendimento di quell’assetto istituzionale. Un Governo in grado di durare per tutto il corso della legislatura potrà essere giudicato dagli elettori sia per le scelte che per le omissioni;e maggiore è il numero dei governi succedutisi in una legislatura, minore sarà la visibilità dell’indirizzo politico e la possibilità di dar vita a un effettivo circuito di responsabilità fra la maggioranza che era uscita dalle urne e il corpo elettorale. Es. modello presidenziale: gli elettori votano direttamente per un presidente che non può essere rimosso dall’assemblea, e i titolari di ciascuna istituzione sono responsabili di fronte all’elettorato per lo svolgimento delle funzioni ad essi rispettivamente assegnate dalla costituzione. La superiorità consisterebbe nell’aver risolto preliminarmenteil problema della stabilità. Eppure lo stesso punto di forza del modello presidenziale, la separazione, può convertirsi in un elemento di debolezza. Anche le altre forme di Governo hanno il loro tallone d’Achille. Se così è, non serve ricercare il modello migliore. Piuttosto, serve verificare come ciascuno affronta il rispettivo punto di debolezza.
Monista (elezioni a suffragio universale del solo Parlamento)
Parlamentare ( sistema a 3 organi: Parlamento, Governo, capo di Stato) Direttoriale (sistema a 2 organi: Parlamento e Governo)
Dualista ( elezioni a suffragio universale del Parlamento e del presidente della repubblica)
Presidenziale (sistema a 2 organi: Parlamento, presidente col suo Governo)
Parlamentare (sistema a 3 organi: Parlamento presidente e Governo)
Ora, se conveniamo che il criterio distintivo tra presidenziale e parlamentare non risiede nel numero degli organi di indirizzo politico eletti a suffragio universale (che conduce a distinguere tra monismo e dualismo) ma dalla relazione di separazione ovvero di fiducia, tra gli organi di indirizzo dobbiamo desumere che il ricorso a termine “semipresdienziale” confonde il secondo criterio col primo.
A questo punto dobbiamo illustrare i principali criteri ed elementi di classificazione dei sistemi politici ed elettorali per ricercare corrispondenze tra gli assetti istituzionali riconducibili al modello parlamentare. I criteri più impiegati sono il numero dei partiti e la loro dislocazione.
Perché quando i partiti in Parlamento sono solo 2, vi è certezza di dar vita a una maggioranza e ad una sola posizione. Più il numero dei partiti cresce, più aumenta l’incertezza di dar vita ad una maggioranza e all’instabilità governativa. Criterio di funzionalità: si può rinvenire solo nei casi di sistemi a multipartitismo temperato “la certa adozione dello schema di base che contraddistingue la forma di Governo parlamentare”. Il criterio del numero, pur integrato con quello della funzionalità, non riesce tuttavia a spiegare alcune esperienze. Attualmente si ricorre al numero solo per la relationem, cioè per distinguere i sistemi bipartitici dai sistemi bipolari, che pur funzionando in modo simile ai primi, si caratterizzano per poli o coalizioni aggregative di partiti: poiché la presenza di più partiti all’interno delle coalizioni può provocare più facilmente la crisi di Governo. Ove il centro del sistema politico sia stabilmente occupato da uno o più partiti, il sistema politico sarà almeno tribolare. I sistemi multipolari (ossia almeno 3 poli) si contraddistinguono per tale dislocazione delle forze parlamentari. A questo punto possiamo distinguere i sistemi politici così: - bipartitici, sempre corrispondenti ad un assetto monista parlamentare; - bipolari, corrispondenti ad un assetto monista parlamentare o dualista parlamentare; - multipolari, corrispondenti, di nuovo, ad un assetto monista parlamentare o dualista parlamentare.
parte della maggioranza. Allora il significato dell’effettiva spettanza al premier del potere di sciogliere i comuni: è quello di scegliere la data elettoralmente più redditizia per il suo partito, a riprova che egli è condizionato dallo Stato di salute del partito di maggioranza di cui è leader.
Il sistema elettorale è di tipo proporzionale. Gli elettori dispongono di 2 schede, con cui eleggono metà dei seggi in collegi uninominali e l’altra metà sulla base di liste nazionali con criterio proporzionale. Ma i seggi sono attribuiti sulla base dei voti ottenuti dalle liste di partito, e se un partito ha ottenuto, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettategli in base al riparto proporzionale, conserva questi seggi e il numero totale dei membri del bundestag viene corrispondentemente aumentato. Il raggiungimento dell’obbiettivo della stabilità di Governo si può dunque ricollegare a un ponderato dosaggio fra congegni di razionalizzazione ed altre misure costituzionalmente previste ( scioglimento dei partiti antisistema) , correttivi alla proporzionale ( clausola di sbarramento), e una dinamica interpartitica che ha agevolato la conformazione bipolare del sistema politico.
Al modello dualista parlamentare sono improntati gli assetti istituzionali di numerosi ordinamenti, a partire da quelle di Austria, Irlanda, Islanda, Finlandia e Portogallo, dove l’obiettivo della stabilità di Governo è Stato perseguito all’interno del circuito Parlamento – Governo, senza che il presidente della repubblica vi abbia giocato apporti apprezzabili. Talvolta, la stessa scelta dell’elezione diretta derivò dall’esigenza di rinvenire un riconoscimento simbolico della comunità nazionale, come in Irlanda e in Islanda al momento in cui si resero indipendenti. E in tutti e 2 i casi gli eventi istituzionali successivi hanno mantenuto il capo dello Stato in un ruolo non dissimile da quello di
un monarca. In Finlandia il presidente della repubblica era eletto da un collegio di 300 cittadini eletti dal corpo elettorale, provvisto di consistenti ed era posto a capo di un esecutivo separato dal legislativo secondo uno schema dualistico in parte simile a quello statunitense. Nel secondo dopo guerra i grandi elettori coincidono con i membri del Parlamento e votano in conformità alla disciplina di partito, e il rapporto Governo – Parlamento si uniforma al modello parlamentare. Alla fine si arriverà a prevedere l’elezione popolare diretta (1991). In Austria e in Portogallo, la scelta dell’elezione diretta del capo dello Stato si ricollega invece strettamente all’intento di stabilizzare la forma di Governo parlamentare. Peraltro le intese fra i partiti non sono limitate alle regole del gioco istituzionale. Si esprimono pure attraverso un’azione di Governo volta alla ricerca del consenso preventivo dei gruppi interessati e posso estendersi alla formazione di governi di grande coalizione. Anche nel disegno della costituzione portoghese del 1976, la previsione dell’elezione presidenziale a suffragio universale mirava ad assegnare al capo dello Stato una funzione di stabilizzazione del modello parlamentare, come la repubblica francese. In una prima fase il presidente nominò per tre volte ministri tecnici e sciolse discrezionalmente il Parlamento. L’elezione presidenziale diretta non ha dunque agevolato la stabilità di Governo nemmeno dove era stata preordinata a tale scopo. Essa mantiene un significato in riferimento all’esercizio dei poteri previsti in situazioni di emergenza e/ o di specifiche funzioni di Governo.
-V REPUBBLICA FRANCESE Sotto la V repubblica francese l’elezione del capo dello Stato a suffragio universale viene reputata decisiva per l’avverarsi del fait majoritarie , e del conseguente raggiungimento della stabilità di Governo.
La costituzione del 1958 disancora il potere di nomina presidenziale del “primo ministro” da ogni manifestazione di adesione all’indirizzo politico governativo. L’art 49 si limita a prevedere che il primo ministro “ impegna dinanzi all’assemblea nazionale la responsabilità del Governo e del suo programma, o su una dichiarazione di politica generale”. La fiducia è dunque presunta, per tanto la mozione di sfiducia e assoggettata a una serie di limiti, ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta; l’approvazione della questione di fiducia posta dal primo ministro sull’approvazione di un testo di legge non richiede invece la maggioranza assoluta, e importa automaticamente l’approvazione del testo. I costituenti francesi si preoccuparono di limitare i poteri dell’assemblea e di rafforzare quelli del Governo, quindi più che alla relazione tra Parlamento e Governo, guardarono ai poteri dei singoli organi. La figura del presidente della repubblica rientrava nel disegno di spostare dal Parlamento al Governo i poteri di indirizzo: oltre alla nomina del primo ministro e al potere di “mettere fine alle sue funzioni” in presenza di dimissioni del medesimo, la sottoposizione a referendum di progetti di legge concernenti, l’organizzazione dei pubblici potere. Poteri del genere acquistano un significato molto diverso a seconda che il presidente sia eletto o meno dal corpo elettorale. De Gaulle 1960 riuscì a far passare il proprio progetto, ove il presidente veniva eletto a suffragio universale diretto secondo il sistema del doppio turno, con ballottaggio, ferma restandola durata settennale del mandato. Ma più l’elezione diretta del presidente acquisiva un significato cruciale più legittimava l’auto assunzione di un ruolo di Governo del presidente a scapito del rispetto delle previsioni costituzionali, con una concentrazione di poteri sconosciuta alle altre esperienze democratiche: capo dello Stato, effettivo capo del Governo e leader della maggioranza parlamentare.
La concentrazione dei poteri nelle mani del presidente presentava peraltro un’incognita. Presupponeva una coincidenza della maggioranza che lo aveva eletto con quella parlamentare: e non era affatto chiaro come avrebbero funzionato le istituzioni se le elezioni per il rinnovo dell’assemblea nazionale avessero espresso una maggioranza di colore politico opposto a quella presidenziale. Quando infatti Mitterrand fu eletto presidente della repubblica e i risultati delle elezioni premiarono l’opposizione, egli dovette gestire la situazione del tutto inedita. E la gestì limitando i poteri che la prassi aveva finito con l’intestare al presidente: nominò primo ministro il leader della nuova maggioranza e confinò i propri interventi ai soli settori della politica estera e della difesa. L’esperimento della cohabitation fra un presidente e un primo ministro di opposto orientamento politico riportava dunque la prassi nell’alveo costituzionale. Rispetto agli assetti
riconoscimento del pluralismo autonomistico si può considerare il sintomo più eloquente di quella ricerca della giusta distanza fra cittadini e pubblico potere che caratterizza lo Stato liberale. Il riconoscimento del pluralismo autonomistico nella gran parte degli stati democratici europei sconfessava la presunzione di una rappresentanza politica capace di esprimere dal centro ogni istanza locale e di assorbirla in una sintesi superiore. E consentiva di fornire ai cittadini la migliore combinazione possibile tra partecipazione alla decisione ed effettività della stessa. Questo motivo connota la scelta costituzionale di ripartire la funzione legislativa fra centro e periferia , e accomuna gli stati federali agli stati regionali istituiti in Europa.
- Per distinguere i tipi di Stato tracceremo uno schema elementare delle funzioni che in ciascuno formano di solito oggetti di ripartizione tra centro e periferia. Ma lo schema non esclude eccezioni.
Funzioni ripartite fra centro e periferia
Fonte abilitata alla ripartizione
Stato accentrato Amministrative Legge
Stato regionale Amministrative, legislative Costituzione (rivedibile dai soli organi dello Stato centrale)
Stato federale Amministrative, legislative, giurisdizionali
Costituzione (rivedibile con la compartecipazione indiretta o diretta degli stati membri)
Nello schema, la densità dell’area delle funzioni pubbliche ripartite fra enti territoriali è direttamente proporzionale alla garanzia del rispetto della ripartizione. Più tale area cresce più è garantita la ripartizione: dal grado minimo dello Stato accentrato, al grado medio dello Stato regionale, al grado massimo dello Stato federale. Nello Stato accentrato gli enti autonomi territoriali risultano investiti solo di funzioni amministrative, conferite e individuate con legge. Negli stati regionali e federali è invece la costituzione a ripartire le funzioni fra enti territoriali secondo principi e su materie che la legge nazionale non può legittimamente alterare.
- Nel modello accentrato gli enti locali sono investiti soltanto di funzioni amministrative, e queste non sono costituzionalmente garantite. Ma questi elementi comuni non ci dicono nulla del funzionamento dei governi locali, i quali possono divergere in misura ragguardevole, le maggiori distanze si colgono fra l’esperienza francese e quella britannica. In Francia:
a) le funzioni degli enti locali sono interamente regolate con legge; b) gli enti locali svolgono anche funzioni delegate dal Governo centrale, e uffici periferici dello Stato
svolgono funzioni amministrative sul loro territorio; c) la ripartizione territoriale e l’organizzazione degli enti locali sono impronatet ad un regime rigidamente
uniforme; d) i controlli sugli atti e sugli organi degli enti locali, da parte degli organi centrali sono capillari e
possono svolgersi sul merito oltre che sulla legittimità.
Nel regno unito: a) le funzioni sono individuate con legge, che tuttavia non provvede a distribuirle fra gli enti locali di
diversa dimensione; b) gli enti locali svolgono esclusivamente funzioni proprie; c) la ripartizione territoriale e l’organizzazione interna degli enti locali sono differenziate; d) i controlli sono anch’essi differenziati, e si basano prevalentemente su canoni di efficienza.
Queste differenze sono in gran parte riconducibili a tradizioni costituzionali. In Francia, tutta l’esperienza del Governo locale è dominata dall’ossequio per l’indivisibilità, primo attributo della repubblica e connotato della sovranità statale da Bodin in poi. In secondo luogo, l’indivisibilità comporta una divisione conforme del territorio in dipartimenti, cui corrisponde, una uniforme organizzazione interna delle collettività territoriali. Nel regno unito queste caratteristiche ripugnano alla tradizione costituzionale. Qui l’indivisibilità non è un principio costituzionale, ma anzi non è considerata un attributo dello Stato ma del Parlamento. Non essendo riferita allo Stato essa deve concretizzarsi sulla sovranità del Parlamento che la legge, può disciplinare virtualmente ogni aspetto del Governo. Le innovazioni introdotte di recente con la devolution di poteri alla Scozia, Galles e all’Ulster, hanno inserito un cuneo nella dottrina delle sovranità del Parlamento. Ciò vale soprattutto per lo Scottland Act del 1998, che ha attribuito al Parlamento di Edinburgo i delved matters , ossia tutte le materie non espressamente riservate al Parlamento di Westminister, nonché i relativi poteri amministrativi e una pur limitata autonomia tributaria. Anche l’assetto del Governo locale ha subito rilevanti trasformazioni, basti pensare alla Greater London Authority , abolita sotto il Governo Thatcher, e ripristinata sotto il Governo Blair con l’ulteriore previsione dell’elezione a suffragio universale del sindaco di Londra, che può diventare un interlocutore diretto del Governo centrale. (torre: organo di giustizia chiamato ad arbitrare i conflitti tra Londra e Edinburgo.)
- Nelle costituzioni degli stati regionali, il predicato “ indivisibile” è riferito alla Repubblica o alla Patria: “ la repubblica, una e indivisibile , riconosce e promuove le autonomie locali” (art 5 cost. italiana); “ la costituzione si fonda sull’unità indissolubile della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli” (art 2 cost. spagnola). Il predicato dell’indivisibilità va considerato una conferma della tradizione centralistica, malgrado la contestuale attribuzione di poteri legislativi alle autonomie territoriali, oppure acquista un diverso significato proprio alla luce di questo? La dottrina francese opina nel primo senso e arriva a dipingere il modello regionale come un compromesso mal riuscito fra istanze e autonomistiche. Ma il diritto costituzionale comparato serve, a dimostrare l’insostenibilità dei dogmi coltivati negli ambiti nazionali, per cui nemmeno il principio di indivisibilità dello Stato si sottrae a una pluralità di letture. Il problema contemporaneo fra istanze unitarie e autonomistiche si pone, sul piano dell’effettiva ripartizione delle competenze. Dalle scelte dei costituenti ne scaturì un testo, collocato nel titolo V della seconda parte che manteneva solo parzialmente la promessa del pluralismo autonomistico racchiusa nell’art 5. Questi gli elementi minimi, per raffrontarli con la costituzione spagnola:
a) nelle materie elencate dall’art 117, le Regioni erano titolari di poteri legislativi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale (potestà legislativa concorrente);
b) le funzioni amministrative corrispondevano a quelle legislativa ( criterio del parallelismo); c) i controlli sulla legittimità delle leggi regionali erano rimessi alla corte costituzionale, e quelli sulla
violazione del limite di merito al Parlamento; d) i controlli sulle amministrazioni regionali e locali aprivano consistenti spazi discrezionali
all’apprezzamento degli organi centrali. In sede di attuazione costituzionale l’ordinamento regionale si discostò in misura ancora maggiore dalla enunciazioni di principio dell’art 5. Non ha caso, la crisi del sistema politico negli anni 90 pose, l’esigenza di una revisione del titolo V poi approvata con l. cost. 3/2001. le innovazioni principali:
a) inversione dell’ordine di imputazione delle materie rispetto a quanto stabilito dal testo previdente, con elencazione delle materie oggetto, di legislazione statale esclusiva e di legislazione concorrente, remissione delle materie non elencate alla legislazione regionale;
b) nella allocazione delle funzioni amministrative fra tutti gli enti territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza, che supera il criterio del parallelismo;
legislazione concorrente, su cui la competenza spetta allo Stato federale alle condizioni dettate dall’art 72. Ricapitolando nella federazione americana le sfere di attribuzione sono sempre, mutuamente esclusive, mentre in Germania, accanto a materie oggetto di competenza esclusiva del Bund o del Laender , ve ne sono altre su cui vi è concorrenza di legislazione.
b) In base alla costituzione statunitense, l’ente titolare del potere legislativo nelle materie ad esso riservate è anche titolare del potere di eseguire la legge che adotterà nelle stesse materie. Invece, secondo la costituzione tedesca, “ i laender danno esecuzione alle leggi federali come questione di propria competenza, a meno che la legge fondamentale non disponga altrimenti”. Il vantaggio del parallelismo tra le funzioni legislativa ed esecutiva è di solito ravvisato nella certezza che la legislazione federale sarà attuata uniformemente in tutta la federazione, dove la duplicazione di apparati amministrativi si annovera spesso fra gli svantaggi.
c) Le modalità di composizione e di funzionamento della camera alta sono strettamente correlate agli elementi ora esaminati.
Il senato statunitense è strutturato in modo da garantire pari rappresentatività agli stati membri: nel caso degli stati uniti, due componenti per ciascuno dei 50 stati membri, indipendentemente dalla densità della popolazione. Questa deroga al principio one man one vote è l’esito di una dura battaglia politica ingaggiata alla convenzione di Filadelfia dagli stati più piccoli che pretesero la pari rappresentatività a costo di abbandonare la convenzione. Ora i membri del senato americano sono eletti direttamente dal corpo elettorale in base al XVII emendamento , e per le funzioni il senato è equiparato alla camera dei rappresentanti per ciò che attiene alla legislazione, e se ne differenzia per aspetti che riguardano sempre l’organizzazione dei poteri a livello federale. I membri del Bundesrat tedesco invece rappresentano gli stati membri delle rispettive federazioni. Le differenze fra senato americano e Bundesrat investono necessariamente le rispettive funzioni. Attraverso il Bundesrat “i laender collaborano alla legislazione, all’amministrazione ed alle questioni relative all’unione europea”.
di fondi agli stati membri al raggiungimento di obiettivi determinati a livello federale, e nello stesso tempo ha favorito la crescita della cooperazione intergovernativa. La versione germanica del federalismo cooperativo ha avuto ulteriori forti sviluppi in via di revisione costituzionale e nella prassi. Il bund ha sfruttato a fondo la possibilità di esercitare le competenze concorrenti compensando i laender attraverso un rafforzamento del Bundesrat che i costituenti non avevano previsto. Da qui le controversie fra bund e laender sono state spesso risolte in sede politica, senza giungere dunque al tribunale costituzionale federale. Qui rintracciamo una delle più significative conseguenze di un federalismo cooperativo strutturato in modo così capillare come in Germania: la funzione di risoluzione dei conflitti fra Stato federale e stati membri viene assolta dal bundesrat e dalla altre sedi istituzionali di cooperazione.
La distinzione fra questi 2 modelli sta nel differenziare i procedimenti di revisione costituzionale. In particolare, è decisiva la modalità di composizione della camera alta. Negli assetti federali dove i membri del senato sono eletti in numero pari per ogni Stato, è prevista la diretta partecipazione degli stati membri, tramite il loro coinvolgimento, e talvolta anche delle popolazioni degli stessi. Viceversa, negli assetti federali nei quali il senato è strutturato quale camera di rappresentanza, la partecipazione di questi al procedimento di revisione è soltanto indiretta. Un secondo criterio di distinzione riguarda la misura in cui gli stati sono garantiti nel procedimento di revisione. Negli stati federali dove la partecipazione degli stati membri al procedimento di revisione è diretta, la misura della garanzia è molto variabile. Nella costituzione degli stati uniti la procedura di emendamento si articola nelle fasi di “proposta” e “ratifica”, ciascuna delle quali può articolarsi in 2 modi: la proposta spetta a 2/3 delle camere o a una convenzione convocata su richiesta dei 2/ delle legislature degli stati, e la ratifica spetta alle legislature di ¾ degli stati o a ¾ delle convenzioni riunite allo scopo. Nella prassi è stata sempre utilizzata la procedura della proposta dei 2/3 delle camere e della ratifica dei ¾ delle legislature degli stati. In Australia, il progetto di revisione deliberato dalle due camere deve essere approvato dalla maggioranza degli stati membri e dalla maggioranza degli elettori a livello nazionale. Anche in svizzera, almeno per i progetti di revisione totale della costituzione proposti dalle 2 camere, vige il sistema della doppia maggioranza, dei cantori e dell’elettorato nazionale.
misura e presieduta a turno da un giudice prima di un gruppo poi dell’altro. La monarchia è la sola istituzione unitaria sopravvissuta a tutte le fasi di trasformazione dell’attuale assetto statuale, riveste un ruolo simbolico di grande rilievo, esprimendo la continuità e l’unità dello Stato. Il paradosso dell’ordinamento belga appare in questo senso duplice. La costituzione del 1993 non riesce a garantire un minimo di fondamento di istanze di integrazione unitaria. Eppure questo sussiste ma è esterno alla costituzione. È dato da una rete supplementare di soggetti e istituzioni che consente agli stessi gruppi linguistici di interagire su terreni meno compromettenti per la loro fragile identità.
Questo spiega perché di recente la comunità internazionale sia intervenuta in situazioni di guerra civile, anche con progetti di soluzione federale, nel quadro di una più ampia opera di costruzione dello Stato in questione. ( state building ) I casi storici dimostrano i limiti dell’azione della comunità internazionale a favore di una soluzione federale dei conflitti. Essa può promulgare la sospensione delle ostilità con forze di interposizione militare, può avanzare progetti di soluzione e sollecitarne la realizzazione. Ma naturalmente non può sostituirsi alle collettività ed alle elitè politiche allorché si tratta di stabilizzare le forme di convivenza.
- L’ordinamento giuridico dell’unione europea presenta solo alcuni tratti di una federazione, per latri aspetti è assimilabile a un’organizzazione internazionale, e per i restanti non è riconducibile né all’una né all’altra. Di seguito individueremo le specificità dell’unione, ripercorrendo le 3 fasi salienti dell’integrazione: 1° dall’istituzione della comunità europea alla creazione del mercato unico e dell’UE; 2° dal trattato di Maastricht alla dichiarazione di Laeken; 3° caratterizzata dall’avvio di un processo di costituzionalizzazione tuttora in corso.
1.)a il trattato individuava le attribuzioni della comunità sulla base di altrettanti obiettivi, tutti preordinati alla creazione del mercato europeo, la creazione di un mercato comune non poteva risolversi in una materia o in un insieme di materie: essa consisteva in una finalità raggiungibile solo con la specificazione di obiettivi intermedi e azioni necessarie.
1.)b Ma la creazione di un mercato comune non poteva raggiungersi senza assegnare alla comunità una potestà normativa propria, tale da produrre effetti giuridici diretti negli ordinamenti degli stati membri: da qui la previsione nel trattato di Roma dei regolamenti e delle direttive. Per questi aspetti il trattato si accosta in parte a una costituzione che prevede le norme sulla produzione normativa abilitate a produrre effetti nell’ordinamento. E la differenza maggiore con la costituzione di uno Stato federale consisteva nell’assenza in questo, di una supremacy clause che sancisse la prevalenza delle fonti comunitarie. Nei primi anni sessanta, il principio del primato del diritto comunitario fu tuttavia affermato dalla corte di giustizia delle comunità europee, dove emerse il carattere sovranazionale dell’ordinamento comunitario.
1.)c L’assetto organizzativo riflette fin dalle origini la doppia componente, sovranazionale e intergovernativa, della CE. Es. la commissione opera in piena indipendenza dagli stati, come garante dell’interesse comunitario; il consigli dei ministri si pronuncia all’unanimità , garantendo gli interessi degli stati. Il Parlamento, eletto direttamente a partire dal 1976, cominciò da allora a reclamare funzioni legislative e di indirizzo sempre più simili a quelle di un Parlamento nazionale. Infine la corte di giustizia viene prevista ed opera come organo giurisdizionale indipendente. Infine
nel 1993, l’istituzione di una moneta unica e di una banca centrale chiamata ad assicurare la stabilità monetaria.
1.)d Le previsioni del trattato di Maastricht lasciavano soltanto intravedere gli sviluppi dell’integrazione, senza prefigurarli. L’istituzione dell’unione riflette da un lato un istanza di democratizzazione, e dall’altro l’assunzione di politiche e forme di cooperazione fra stati membri su materie fino ad allora riservate a loro. La seconda istanza si rivela più forte: l’estrema delicatezza politica delle nuove materie ha consigliato agli stati membri una costruzione dell’unione per pilastri. Nel primo confluiscono tutte le funzioni relative al mercato unico, mentre la politica estera e di sicurezza forma oggetto del secondo, e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ricade nel terzo. L’acquisizione della cittadinanza europea prevista dal trattato di Maastricht ha dotato i cittadini degli stati membri di un patrimonio assai esiguo di diritti. Ma la giurisprudenza della corte di giustizia ha desunto dalla libertà di circolazione un serie di diritti del cittadino di uno Stato membro il quale soggiorni in un altro Stato membro. Il trattato di Amsterdam, va ricordato per un primo potenziamento del Parlamento europeo, sia sul versante legislativo, sia sul versante della sua partecipazione al procedimento di formazione della commissione.
1.)e Nella fase più recente, l’integrazione europea appare caratterizzarsi per l’avvio della “costituzionalizzazione” dell’unione.
rigidi, non dipende solo dalla diversa tradizione e cultura civica dei due paesi, ma anche dall’organizzazione amministrativa e dalla forma di Governo. L’amministrazione federale statunitense si articola prevalentemente in agenzie ad eccezione degli imponenti dipartimenti degli esteri e della difesa, fin quando l’ Homeland Security Act 2002, adottato a seguito dell’attentato dell’11/09/2001, le ha fuse in un’unica agenzia, attribuendo rango di ministro al suo titolare. Il sistema amministrativo britannico è più vicino al sistema europeo continentale, storicamente incentrato su ministeri investiti ciascuno di un complesso di attribuzioni e capeggiati da un organo politico. Ma anche l’assetto dei rapporti fra istituzioni politiche concorre a strutturare il rapporto politica- amministrazione. Il carattere competitivo e policentrico del sistema amministrativo statunitense si deve anche alla strutturale separazione fra i due rami del governement , che porta a giustificare da un lato l’elevato numero di alti funzionari nominati da ciascun presidente al momento dell’elezione, dall’altro la concorrenza di controlli sul congresso, e la predisposizione di poteri e apparati ispettivi del congresso , autonomi dalla casa bianca. Per contro, nel regno unito, la regola dell’anonimato protegge l’operato dei civil servants da ogni responsabilità esterna, che rimane assorbita dalla responsabilità politica dei ministri. Ma perché una tale responsabilità possa essere fatta valere, è difficile far conto sull’opposizione; solo i Black-Benkers possono avere l’interesse e gli strumenti per invocare la responsabilità ministeriale. Nel complesso il modello Westminster presenta un sistema delle nomine degli amministratori meno politicizzato. Nei regimi parlamentari afflitti da instabilità governativa, le cose vanno in modo ancora diverso. Qui i vertici amministrativi costituiscono l’unica risorsa di stabilità istituzionale e tendono ad emanciparsi del potere politico. Es. i rapporti fra politica e amministrazione in Francia prima della V repubblica In ogni caso, il rapporto fra stabilità di Governo ed efficienza amministrativa si rivela problematico. Raramente i tempi dell’amministrazione sono in sincronia con quelli della politica.
raramente nega l’avviso e il consenso. L’approvazione dei trattati è però soltanto una delle componenti del potere estero, specie per un paese come gli stati uniti, che dai primi del 900 svolge una funzione cruciale negli equilibri internazionali. E poiché la conduzione della politica estera spetta al presidente, da Roosvelt in poi l’esercizio di tale funzione ha spoStato gli equilibri fra i poteri al punto da rimpiazzare la stessa designazione della forma di Governo come congressional governement.
Le costituzioni europee del XX sec. hanno esteso l’area dei trattati per i quali è richiesta la legge di autorizzazione alla ratifica, comprendendovi spesso quelli aventi “natura politica”. Ma i parlamenti mantengono nella prassi un ruolo subordinato, soprattutto perché, i governi possono valutare l’opportunità di ricorrere ad accordi in forma semplificata. Diversa invece è la vicenda dell’unione europea, dove il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle procedure di formazione degli atti normativi è già operante, e viene accresciuto sotto i vari aspetti dal trattato di Lisbona. Sotto la V repubblica francese, la politica estera e di difesa sono in via di prassi “ domaine reservè ” del presidente, anche durante le parentesi di cohabitation , e più che sul rapporto Parlamento/Governo , le peculiarità del potere estero si ripercuotono qui sul rapporto fra presidente e primo ministro.
segnato una svolta rispetto alle dittature militari, ma nel corso della loro attuazione si sono riaffacciati 2 principali problemi che affliggono le fasi della democrazia nell’area: la concentrazione dei poteri nei capi dell’esecutivo e la debolezza delle garanzie giurisdizionali.
Il primo problema consiste in un circolo vizioso. Il bisogno di un esecutivo forte viene giustificato alla luce di sistemi politici frammentate, e in america latina si traduce di regola nella soluzione del presidenzialismo. Il secondo problema consiste nella debole indipendenza del potere giudiziario e nella scarsa effettività delle garanzie giurisdizionali.
Dobbiamo soffermarci sul secondo gruppo, che presentano un assetto diverso da quelli finora incontrati, poiché il suffragio universale vi viene riconosciuto senza combinarsi con le garanzie. Si è parlato perciò di “democrazie liberali”, basterà ricordare che nello Stato costituzionale, che rimane la più importante forma democratica del nostro tempo, la garanzia dei diritti fondamentali non è solo uno strumento per lo svolgimento di libere elezioni, ma un elemento costitutivo della nozione di democrazia. La vicenda delle “democrazie liberali”accomuna situazioni molto diverse. La crescente tendenza a riconoscere ai cittadini il solo suffragio universale induce tuttavia a ricercare qualche spiegazione generale. Il fatto è che, in un sistema autocratico, un riconoscimento anche limitato delle libertà civili fa venire a galla il dissenso politico senza dargli uno sbocco istituzionale. Ancora,i controlli degli osservatori internazionali sulla regolarità delle procedure elettorali si prestano a minori controversie sulla valutazione del rispetto dei diritti umani, che comporta un attento esame delle condizioni locali e dei progressi compiuti in un certo arco temporale. La democrazia non è un patrimonio esclusivo di una civiltà, ed è divenuta un valore universale grazie a molteplici apporti. D’altra parte, il suo radicamento effettivo richiede condizioni che il solo suffragio universale non può assicurar, ed è ovunque reversibile.
Si parla di stato totalitario per i seguenti motivi:
Lo stato totalitario fu una forma molto complessa rispetto ad una dittatura personale; negli anni '30, mentre il fascismo dilagava in Europa, alcuni studiosi democratici sostennero che l'avvento della democrazia contenesse una possibile torsione in senso totalitario. Secondo Neumann le tendenze conformistiche insiste nella democrazia diventano pericolose “quando compaiono sulla scena politica in forma organizzata, guidate da un demagogo, generosamente finanziate”. Per separare il liberalismo dalla democrazia, non bastava eliminare le libertà individuali, occorreva screditare il pluralismo politico, utilizzare il partito, ossia lo strumento tipico di aggregazione del consenso in democrazia, per raggiungere tutti gli strati sociali, ormai stabilmente presenti nella sfera pubblica dopo l'avvento del suffragio universale. Il popolo sarebbe stato allora dequotato a massa amorfa, manipolabile dall'alto. Sarebbe facile un paragone con altre situazioni storiche, come quella della Russia ma si potrebbe obiettare che il comunismo sovietico si affermò in un contesto istituzionale ed economico non paragonabile a quelli della Germania e dell'Italia. Nella Russia zarista la rivoluzione democratica del 1905 aveva portato all'istitutzione di un Parlamento (Duma) e ad un embrionale forma di liberalismo. Il fascismo ed il nazismo mantennero i diritti di proprietà e di iniziativa economica privata, mentre i regimi comunisti nazionalizzarono i mezzi di produzione col fine di raggiungere l'eguaglianza sostanziale. Ma le diversità ideologiche e di sistema non sono