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gestione rischio chimico, Schemi e mappe concettuali di Chimica

gestione rischio chimico valutazione degli effetti delle sostanze chimiche in ambienti di lavoro e non sicurezza sul posto di lavoro sistema reach importante

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 08/04/2025

luigia-miriani
luigia-miriani 🇮🇹

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Gestione del rischio chimico: normativa,
strumenti e approccio REACH
Introduzione
La gestione del rischio chimico rappresenta un aspetto fondamentale per garantire la salute dei
lavoratori, dei consumatori e la protezione dell'ambiente. Le sostanze chimiche, pur essendo
essenziali per lo sviluppo industriale e tecnologico, comportano potenziali pericoli se non
correttamente gestite. Per questo motivo, l'Unione Europea ha sviluppato un complesso sistema
normativo per regolamentare la produzione, l'importazione, l'utilizzo e lo smaltimento delle
sostanze chimiche, noto con l'acronimoREACH(Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals).
Cos’è il rischio chimico
Il rischio chimico si definisce come laprobabilitàche una sostanza chimica provochi
undannoalla salute umana o all’ambiente, in relazione alla suapericolosità intrinsecae al livello
diesposizione. Il rischio non è dunque determinato solo dalla pericolosità della sostanza (tossicità,
infiammabilità, ecc.), ma anche dacome,quantoedoveessa viene utilizzata.
Le sostanze pericolose possono causare effetti acuti (ustioni, intossicazioni, esplosioni) o cronici
(tumori, mutazioni genetiche, problemi respiratori), e possono contaminare l’ambiente circostante
(aria, acqua, suolo).
La normativa REACH
Il regolamento (CE) n. 1907/2006, noto comeREACH, è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e
rappresenta uno dei sistemi legislativi più completi e ambiziosi a livello mondiale in materia di
sostanze chimiche. Il principio guida di REACH è “no data, no market”: nessuna sostanza può
essere immessa sul mercato europeo senza una preventiva registrazione e valutazione.
I quattro pilastri di REACH:
1. Registrazione (Registration):Le imprese che fabbricano o importano sostanze chimiche in
quantità superiori a 1 tonnellata/anno devono registrarle presso l’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA), fornendo dati sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche,
ecotossicologiche, e sugli usi previsti.
2. Valutazione (Evaluation):L’ECHA e gli Stati Membri esaminano i dossier di registrazione
per verificarne la completezza e la conformità, nonché per valutare se siano necessari
ulteriori studi per comprendere meglio i rischi.
3. Autorizzazione (Authorisation):Alcune sostanze particolarmente pericolose (SVHC –
Substances of Very High Concern) sono sottoposte a un regime speciale: possono essere
utilizzate solo se espressamente autorizzate per uno specifico uso.
4. Restrizione (Restriction):Se una sostanza comporta un rischio inaccettabile, l’uso e la
commercializzazione possono essere limitati o vietati.
Obblighi delle imprese
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Gestione del rischio chimico: normativa,

strumenti e approccio REACH

Introduzione

La gestione del rischio chimico rappresenta un aspetto fondamentale per garantire la salute dei lavoratori, dei consumatori e la protezione dell'ambiente. Le sostanze chimiche, pur essendo essenziali per lo sviluppo industriale e tecnologico, comportano potenziali pericoli se non correttamente gestite. Per questo motivo, l'Unione Europea ha sviluppato un complesso sistema normativo per regolamentare la produzione, l'importazione, l'utilizzo e lo smaltimento delle sostanze chimiche, noto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Cos’è il rischio chimico

Il rischio chimico si definisce come la probabilità che una sostanza chimica provochi un danno alla salute umana o all’ambiente, in relazione alla sua pericolosità intrinseca e al livello di esposizione. Il rischio non è dunque determinato solo dalla pericolosità della sostanza (tossicità, infiammabilità, ecc.), ma anche da come , quanto e dove essa viene utilizzata. Le sostanze pericolose possono causare effetti acuti (ustioni, intossicazioni, esplosioni) o cronici (tumori, mutazioni genetiche, problemi respiratori), e possono contaminare l’ambiente circostante (aria, acqua, suolo).

La normativa REACH

Il regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH , è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e rappresenta uno dei sistemi legislativi più completi e ambiziosi a livello mondiale in materia di sostanze chimiche. Il principio guida di REACH è “ no data, no market ”: nessuna sostanza può essere immessa sul mercato europeo senza una preventiva registrazione e valutazione.

I quattro pilastri di REACH:

  1. Registrazione (Registration): Le imprese che fabbricano o importano sostanze chimiche in quantità superiori a 1 tonnellata/anno devono registrarle presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), fornendo dati sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche, ecotossicologiche, e sugli usi previsti.
  2. Valutazione (Evaluation): L’ECHA e gli Stati Membri esaminano i dossier di registrazione per verificarne la completezza e la conformità, nonché per valutare se siano necessari ulteriori studi per comprendere meglio i rischi.
  3. Autorizzazione (Authorisation): Alcune sostanze particolarmente pericolose (SVHC – Substances of Very High Concern) sono sottoposte a un regime speciale: possono essere utilizzate solo se espressamente autorizzate per uno specifico uso.
  4. Restrizione (Restriction): Se una sostanza comporta un rischio inaccettabile, l’uso e la commercializzazione possono essere limitati o vietati.

Obblighi delle imprese

Le aziende hanno l’obbligo di:  Identificare e valutare i rischi connessi all’uso delle sostanze.  Fornire informazioni dettagliate attraverso le schede di sicurezza (SDS).  Adottare misure adeguate di gestione del rischio lungo tutta la catena di approvvigionamento.  Tenere aggiornati i dossier di registrazione.  Segnalare l’uso di sostanze SVHC nei prodotti (articoli). Strumenti per la gestione del rischio chimico La gestione del rischio chimico richiede un approccio sistemico e continuo, che si basa su:

1. Valutazione del rischio

Questa fase comprende:  Identificazione dei pericoli : analisi delle caratteristiche intrinseche delle sostanze utilizzate (consultando SDS, etichette CLP, banche dati).  Valutazione dell’esposizione : valutazione delle modalità di utilizzo (quantità, frequenza, durata, vie di esposizione).  Stima del rischio : confronto tra esposizione stimata e livelli di sicurezza (DNEL, PNEC).

2. Misure di prevenzione e protezione

Misure tecniche : isolamento dei processi, ventilazione, automazione.  Misure organizzative : formazione dei lavoratori, rotazione degli incarichi, procedure operative standard.  Dispositivi di protezione individuale (DPI) : guanti, maschere, tute protettive.

3. Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti a sostanze pericolose devono essere sottoposti a controlli sanitari periodici, in base alla valutazione del rischio e alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 in Italia).

4. Etichettatura e comunicazione del rischio

Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) integra REACH e stabilisce i criteri per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose. I simboli di pericolo (pittogrammi) e le indicazioni di rischio (frasi H, P) devono essere sempre presenti sui contenitori. Ruolo dell’ECHA L’Agenzia europea per le sostanze chimiche, con sede a Helsinki, coordina l’attuazione del REACH e fornisce supporto tecnico e scientifico. L’ECHA gestisce una banca dati pubblica sulle sostanze registrate, promuove la trasparenza e fornisce linee guida per imprese e autorità. Il rischio chimico nei luoghi di lavoro